Autore: Andrea Marton

  • SS.UU. 10378/2019 – Ritenute non versate dal datore: il lavoratore non paga due volte

    Con la sentenza 12 aprile 2019, n. 10378, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un contrasto e tutelano il sostituito: se il sostituto d’imposta opera la ritenuta ma non la versa, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione e conserva il diritto allo scomputo della ritenuta subita (art. 22 TUIR). La solidarietà dell’art. 35 D.P.R. 602/1973 scatta solo se la ritenuta non è stata operata. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un sostituto d’imposta (per esempio un datore di lavoro o un committente) opera le ritenute sui compensi corrisposti, ma omette di versarle all’Erario. L’Amministrazione si rivolge allora al sostituito – il percipiente – chiedendogli il pagamento in solido e contestandogli lo scomputo delle ritenute non versate. Sulla questione si era formato un contrasto giurisprudenziale, rimesso alle Sezioni Unite.

    La questione giuridica

    I quesiti sono due e speculari: se il sostituito risponda in solido del versamento delle ritenute che il sostituto ha operato ma non versato; e se il sostituito possa scomputare in dichiarazione la ritenuta subita anche quando il sostituto non l’ha versata. In radice, se l’obbligazione tributaria sia unitaria o se l’obbligo di versamento gravi autonomamente sul solo sostituto.

    Il principio di diritto affermato

    In caso di ritenute operate dal sostituto ma non versate, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione, atteso che la solidarietà di cui all’art. 35 del D.P.R. 602/1973 presuppone che le ritenute non siano state operate; il sostituito conserva in ogni caso il diritto allo scomputo, ex art. 22 del TUIR, della ritenuta subita, diritto non condizionato all’effettivo versamento da parte del sostituto ma alla sola effettuazione della ritenuta.

    La motivazione in sintesi

    Le Sezioni Unite distinguono nettamente la sostituzione dalla solidarietà tributaria. Nella sostituzione il soggetto passivo è il sostituto, sul quale l’art. 23 del D.P.R. 600/1973 pone in via autonoma l’obbligo di versare la ritenuta operata. Si tratta di un’obbligazione propria del sostituto, non di un’obbligazione solidale con il sostituito.

    La responsabilità solidale del sostituito prevista dall’art. 35 del D.P.R. 602/1973 è espressamente condizionata al fatto che le ritenute non siano state operate. Ne consegue che, se il sostituto ha operato la ritenuta ma non l’ha versata, il sostituito non risponde in solido. In modo perfettamente speculare, l’art. 22 del TUIR riconosce al sostituito il diritto allo scomputo della ritenuta subita: diritto che dipende dall’effettuazione della ritenuta, non dal suo versamento. Il sostituito subisce così la decurtazione una sola volta e non può essere chiamato a pagare due volte per l’inadempimento altrui. Il contrasto, che in passato aveva esteso la solidarietà sulla base di una presunta unitarietà dell’obbligazione, è così risolto.

    Le norme rilevanti

    • Art. 23 D.P.R. 600/1973 – pone in capo al sostituto l’obbligo autonomo di operare e versare le ritenute alla fonte.
    • Art. 35 D.P.R. 602/1973 – prevede la responsabilità solidale del sostituito, ma solo quando le ritenute non siano state operate.
    • Art. 22 TUIR (D.P.R. 917/1986) – riconosce al sostituito il diritto a scomputare le ritenute subite, in modo speculare al condizionamento dell’art. 35.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    La pronuncia mette al riparo lavoratori e professionisti che hanno subito la ritenuta.

    Situazione Posizione del sostituito
    Ritenuta operata ma non versata dal sostituto Nessuna responsabilità solidale; diritto allo scomputo conservato
    Ritenuta non operata dal sostituto Può riemergere la corresponsabilità del sostituito (art. 35)
    Prova della ritenuta subita Decisiva: Certificazione Unica, cedolini, fatture con ritenuta

    Il lavoratore o il professionista che ha subito la ritenuta – visibile in busta paga, in fattura o nella Certificazione Unica – non deve temere richieste dell’Erario se il sostituto non ha versato: può comunque scomputare la ritenuta in dichiarazione. È fondamentale conservare la prova di aver subito la ritenuta. Il Fisco agirà nei confronti del solo sostituto inadempiente.

    L’orientamento

    L’arresto delle Sezioni Unite ha valore nomofilattico e ha composto un contrasto risalente, fissando un principio di equità sostanziale: chi ha già subito la decurtazione non può essere chiamato a pagare di nuovo per l’inadempimento del sostituto. È un punto fermo costantemente richiamato dalla giurisprudenza successiva in materia di ritenute non versate.

    Spunti pratici

    Cosa fare se il sostituto non ha versato?

    • Conservare la prova della ritenuta. CU, cedolini e fatture con ritenuta documentano l’effettuazione, che fonda lo scomputo.
    • Scomputare comunque in dichiarazione. Il diritto allo scomputo dipende dall’aver subito la ritenuta, non dal versamento del sostituto.
    • Opporsi alle pretese in solido. Se la ritenuta è stata operata, non c’è responsabilità solidale del sostituito.
    • Attenzione al caso della ritenuta non operata. Lì la posizione cambia e può emergere la corresponsabilità.

    Esempio. A Tizio, lavoratore dipendente, il datore Caio S.r.l. trattiene regolarmente le ritenute IRPEF in busta paga ma non le versa all’Erario. L’Agenzia chiede a Tizio il pagamento e gli nega lo scomputo. Sulla scia delle SS.UU. 10378/2019, Tizio non risponde in solido (la ritenuta è stata operata) e mantiene il diritto a scomputare quanto trattenuto, provandolo con la Certificazione Unica; il Fisco dovrà rivolgersi a Caio. Approfondimenti nella sezione Riscossione.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 12 aprile 2019, n. 10378.
    • Art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 22 D.P.R. 917/1986 (TUIR); art. 23 D.P.R. 600/1973.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 19725/2025 – Regime del margine: le spese di vendita non riducono l’IVA

    Con l’ordinanza 16 luglio 2025, n. 19725, la sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce il calcolo del margine IVA sui beni usati: il prezzo d’acquisto può essere aumentato delle sole spese accessorie e di riparazione inerenti all’acquisizione o alla sistemazione del bene. Le spese relative alla vendita e le spese generali non riducono il margine imponibile e seguono il regime IVA ordinario. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un operatore che applica il regime del margine include nel calcolo, ad abbattimento del margine imponibile, anche le spese accessorie sostenute per la vendita dei beni (per esempio provvigioni di agenzia o pubblicità collegate alla cessione). L’Agenzia delle Entrate contesta il criterio, ritenendo che tali costi non possano ridurre il margine. La controversia giunge in Cassazione.

    La questione giuridica

    Il quesito è come si determini il margine ai fini dell’art. 36 del D.L. 41/1995: in particolare quali spese possano essere computate ad aumento del prezzo d’acquisto, riducendo così il margine imponibile, e se tra esse rientrino anche le spese accessorie relative alla vendita del bene oltre a quelle di acquisto e riparazione.

    Il principio di diritto affermato

    Nel regime del margine il prezzo d’acquisto può essere incrementato delle sole spese accessorie e di riparazione inerenti all’acquisizione o alla sistemazione del bene; le spese relative alla vendita e le spese generali di amministrazione e gestione non concorrono alla determinazione del margine imponibile e seguono il regime IVA ordinario.

    La motivazione in sintesi

    La Corte muove dalla struttura del regime speciale: ai sensi dell’art. 36 del D.L. 41/1995, per i beni usati, gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, l’IVA si applica solo sulla differenza (il margine) tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto. Quest’ultimo può essere aumentato delle spese di riparazione e accessorie, ma solo se riferibili alla fase di acquisizione o di sistemazione del bene.

    Secondo la prassi (circolare n. 177/1995), vi rientrano oneri come spese di perizia, di intermediazione (notarili, di agenzia) e di trasporto sostenute per l’acquisto o la preparazione del bene. Restano invece escluse le spese relative alla vendita, nonché le spese generali di amministrazione e gestione: non avendo specifica inerenza alla fase di acquisizione o sistemazione, non possono essere computate ad aumento del prezzo d’acquisto e dunque non riducono il margine. Tali costi scontano l’IVA secondo il regime ordinario. La sentenza è stata cassata con rinvio per la corretta riliquidazione.

    Le norme rilevanti

    • Art. 36 D.L. 41/1995 – istituisce e disciplina il regime del margine per i beni usati, gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, con tassazione del solo margine.
    • Circolare Min. Finanze n. 177/1995 – chiarisce quali spese accessorie e di riparazione concorrono ad aumentare il prezzo d’acquisto (perizie, intermediazione, trasporto) e quali ne restano escluse.
    • Direttiva 2006/112/CE – la cornice unionale del regime speciale dei beni usati e degli oggetti d’arte.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Chi opera nel commercio di beni usati (auto, preziosi, oggetti d’arte) deve distinguere con cura i costi.

    Spesa Effetto sul margine
    Riparazione e sistemazione del bene Aumenta il prezzo d’acquisto: riduce il margine
    Perizia, intermediazione, trasporto per l’acquisto Aumenta il prezzo d’acquisto: riduce il margine
    Provvigioni e pubblicità legate alla vendita Non riduce il margine: regime IVA ordinario
    Spese generali di amministrazione e gestione Non riduce il margine: regime IVA ordinario

    Un’imputazione errata gonfia indebitamente i costi e riduce il margine, esponendo a recupero d’imposta e sanzioni. È utile tenere una contabilità analitica per singolo bene (metodo analitico) o gestire correttamente il metodo globale, mantenendo traccia della natura di ciascun costo.

    L’orientamento

    La pronuncia consolida l’interpretazione restrittiva del regime speciale, coerente con la sua natura derogatoria: solo i costi con specifica inerenza all’acquisizione o alla sistemazione del bene incidono sul margine. Le spese di vendita e generali, prive di tale inerenza, restano fuori. È un orientamento che dà certezza agli operatori e all’Amministrazione sul perimetro dei costi computabili.

    Spunti pratici

    Cosa deve fare l’operatore del settore usato?

    • Classificare i costi per fase. Acquisto/sistemazione (riducono il margine) vs vendita/generali (non lo riducono).
    • Documentare l’inerenza. Perizie, intermediazione e trasporto vanno legati alla fase di acquisizione del bene.
    • Non abbattere il margine con i costi di vendita. Provvigioni e pubblicità sulla cessione seguono il regime ordinario.
    • Tenere contabilità analitica. Per singolo bene o per il metodo globale, tracciando la natura di ogni costo.

    Esempio. Tizio compra un’auto usata a 8.000 euro, spende 500 euro di trasporto e perizia per l’acquisto e 1.000 euro di provvigione a un’agenzia per rivenderla a 12.000. Sulla scia della Cassazione 19725/2025, il margine si calcola sottraendo 8.500 (prezzo d’acquisto più costi di acquisizione) dal prezzo di vendita: la provvigione di vendita di 1.000 euro non riduce il margine e segue il regime IVA ordinario. Approfondimenti nella sezione IVA.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 luglio 2025, n. 19725.
    • Art. 36 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (regime del margine); circolare Min. Finanze n. 177/1995; direttiva 2006/112/CE.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 16567/2025 – Merger leveraged buy out: non è abuso se cambia il controllo

    Con la sentenza 20 giugno 2025, n. 16567 (e la gemella n. 16559/2025), la sezione tributaria della Corte di Cassazione supera l’approccio formalistico e stabilisce che il merger leveraged buy out non è di per sé abuso del diritto. L’operazione è legittima – con piena deducibilità degli interessi passivi – quando è sorretta da valide ragioni economiche e comporta un effettivo cambio di controllo (change of control), anche se i vecchi soci restano nella compagine. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società del settore energetico viene acquisita con un merger leveraged buy out (MLBO): una newco, finanziata dalle banche, rileva l’intero capitale della target e poi vi si fonde (fusione inversa). Prima dell’operazione due soci detenevano il 50% ciascuno; dopo, i due soci originari scendono al 25% ciascuno e un nuovo socio qualificato acquisisce il restante 50%. L’Agenzia delle Entrate contesta l’abuso del diritto, negando la deduzione degli interessi passivi e ritenendo l’operazione priva di valide ragioni economiche.

    La questione giuridica

    Il quesito è se un’acquisizione con indebitamento seguita da fusione costituisca abuso del diritto ai fini della deduzione degli interessi passivi, quando i vecchi soci permangano nella compagine; e quale rilievo abbia, per escludere l’abuso, la modifica sostanziale dell’assetto di controllo della società target.

    Il principio di diritto affermato

    L’operazione di merger leveraged buy out non ha quale scopo predominante l’elusione fiscale, trovando giustificazione in un più ampio progetto di riorganizzazione societaria, quando l’assetto di controllo preesistente sia comunque sostanzialmente modificato (change of control), con cessazione del controllo esclusivo dei precedenti soci pur se permanenti nella compagine; in tal caso sono deducibili gli interessi passivi del finanziamento utilizzato per l’acquisizione.

    La motivazione in sintesi

    La Corte abbandona la lettura formalistica che vedeva nell’MLBO uno schema sospetto di per sé. L’art. 2501-bis c.c. riconosce e disciplina la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento: si tratta di un’operazione tipica, fisiologica nelle riorganizzazioni societarie. Ciò che conta, ai fini dell’abuso, è verificare se vi sia stata una modifica significativa dell’assetto di controllo della target.

    Nel caso, l’ingresso di un nuovo socio al 50%, a fronte dei vecchi soci scesi dal 50% al 25% ciascuno, è un mutamento rilevante: viene meno il controllo esclusivo dei soci originari. La permanenza dei vecchi soci nella compagine non determina, di per sé, elusione, se l’operazione è sorretta da valide ragioni economiche ed extrafiscali (ingresso di nuovi soci, riorganizzazione degli assetti partecipativi e di controllo). L’MLBO trova così la propria ragione economica in un più ampio progetto di riorganizzazione e non ha quale scopo predominante il risparmio d’imposta; ne consegue la deducibilità degli interessi passivi. La Corte si pone in linea con la prassi (circolare AdE 6/E del 2016) che aveva già riconosciuto la legittimità di tali operazioni.

    Le norme rilevanti

    • Art. 2501-bis c.c. – disciplina la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, riconoscendone la legittimità con specifiche garanzie informative.
    • Art. 96 TUIR (D.P.R. 917/1986) – regola la deducibilità degli interessi passivi, oggetto della contestazione.
    • Art. 10-bis L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – definisce l’abuso del diritto: operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2016 – aveva già riconosciuto la non abusività degli MLBO con valide ragioni economiche.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Chi struttura un’acquisizione con leva deve poter documentare due elementi.

    Elemento Effetto
    Effettivo change of control (nuovi soci, fine del controllo esclusivo) L’operazione non è abusiva; interessi deducibili
    Valide ragioni economiche ed extrafiscali Esclude lo scopo predominante di risparmio d’imposta
    MLBO circolare con assetti immutati A rischio: possibile abuso del diritto

    È invece a rischio l’MLBO puramente circolare, in cui gli assetti di controllo restano immutati e l’unico effetto è il risparmio d’imposta. Decisiva la documentazione del progetto industriale e degli assetti partecipativi prima e dopo l’operazione.

    L’orientamento

    La pronuncia, insieme alla gemella n. 16559/2025, segna un punto fermo: l’MLBO non è abusivo se sorretto da valide ragioni economiche e da un effettivo cambio di controllo. È un orientamento che supera l’approccio formalistico della prassi precedente e dà certezza agli operatori del private equity e delle riorganizzazioni societarie, ancorando il giudizio di abuso alla sostanza economica dell’operazione.

    Spunti pratici

    Cosa serve per mettere al sicuro la deduzione degli interessi?

    • Dimostrare il change of control. L’ingresso di nuovi soci e la fine del controllo esclusivo dei vecchi sono l’elemento chiave.
    • Documentare le ragioni economiche. Progetto industriale, riorganizzazione del gruppo, finalità extrafiscali vanno provati.
    • Fotografare gli assetti. Conservare la struttura partecipativa prima e dopo l’operazione.
    • Evitare schemi circolari. Se gli assetti restano immutati e l’unico effetto è il risparmio d’imposta, l’operazione è a rischio.

    Esempio. Tizio e Caio detengono il 50% ciascuno di una società. Per far entrare un nuovo socio costituiscono una newco che, indebitandosi, acquista la target e poi vi si fonde; all’esito Tizio e Caio scendono al 25% ciascuno e il nuovo socio prende il 50%. Sulla scia della Cassazione 16567/2025, l’operazione non è abusiva: c’è un effettivo change of control e una valida ragione economica, quindi gli interessi passivi del finanziamento sono deducibili. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 giugno 2025, n. 16567 (e gemella n. 16559/2025).
    • Art. 2501-bis c.c.; art. 96 D.P.R. 917/1986 (TUIR); art. 10-bis legge 212/2000; circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2016.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 21323/2025 – Reverse charge in edilizia: installare impianti è servizio, non vendita

    Con l’ordinanza n. 21323/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione affronta un nodo ricorrente del reverse charge in edilizia: come qualificare l’installazione di impianti che comprende anche la fornitura dei materiali. La Corte chiarisce che, quando l’attività è diretta alla realizzazione di un’opera complessa, si tratta di prestazione di servizi e non di cessione di beni, con conseguente applicazione dell’inversione contabile. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società specializzata in impianti idraulici riceve avvisi di accertamento: l’Amministrazione contesta l’applicazione del reverse charge, sostenendo che la società avesse realizzato una cessione di beni (con posa) e non una prestazione di servizi in ambito edilizio. Si tratta di stabilire la corretta qualificazione IVA dell’operazione, da cui dipende il regime applicabile.

    La questione giuridica

    Il quesito è come qualificare, ai fini IVA, l’installazione di impianti che include la fornitura dei materiali: se sia cessione di beni con posa accessoria oppure prestazione di servizi; e se, in quanto prestazione di servizi nel settore edile, soggiaccia al regime di inversione contabile (reverse charge) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972.

    Il principio di diritto affermato

    L’installazione di impianti che, pur comprendendo la fornitura dei materiali, sia diretta alla realizzazione di un’opera complessa costituisce prestazione di servizi e non cessione di beni, con conseguente applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) proprio del settore edilizio. Rileva la causa del contratto, ossia il fare (la realizzazione dell’opera), rispetto alla quale la fornitura dei materiali resta accessoria.

    La motivazione in sintesi

    La Corte àncora la qualificazione alla causa del contratto. Quando le parti deducono in contratto la realizzazione di un’opera – un impianto funzionante, inserito in un risultato complesso e nuovo – l’obbligazione caratterizzante è quella di facere: l’impresa si impegna a un risultato, non alla mera consegna di beni. In tale scenario la fornitura dei materiali, pur presente, è accessoria e strumentale al risultato, e non trasforma l’operazione in una cessione di beni con posa marginale.

    Da questa qualificazione discende l’applicabilità del reverse charge previsto per il settore edile dall’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972: l’imposta è assolta dal committente soggetto passivo, e non dal prestatore. Diverso sarebbe il caso in cui la prestazione si esaurisse nella consegna del bene con posa accessoria: lì prevarrebbe la natura di cessione. La verifica in concreto è rimessa al giudice di merito, che dovrà applicare il criterio fondato sulla causa del contratto e sul risultato dedotto.

    Le norme rilevanti

    • Art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 – disciplina il reverse charge nel settore edile, in particolare per le prestazioni di servizi (tra cui installazione di impianti, pulizia, demolizione, completamento) rese verso soggetti passivi.
    • Artt. 2 e 3 D.P.R. 633/1972 – definiscono, rispettivamente, la cessione di beni e la prestazione di servizi, distinzione decisiva per individuare il regime applicabile.
    • Direttiva 2006/112/CE – la cornice unionale del sistema IVA e dei meccanismi di inversione contabile.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    La distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi è decisiva: applicare o meno il reverse charge incide su fatturazione, detrazione e sanzioni.

    Operazione Regime IVA
    Installazione di impianti per realizzare un’opera complessa Prestazione di servizi: reverse charge, IVA assolta dal committente
    Consegna di beni con posa accessoria marginale Cessione di beni: IVA ordinaria a carico del cedente
    Materiali forniti nell’ambito del facere Accessori: non mutano la natura di servizio

    Le imprese impiantistiche devono valutare la natura dell’operazione guardando al risultato dedotto in contratto (l’opera) più che alla mera presenza di materiali. In caso di errore, la giurisprudenza tende a salvare la detrazione se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, ma le sanzioni formali restano un rischio: la corretta qualificazione a monte è la migliore tutela.

    L’orientamento

    La pronuncia si inserisce nel filone che àncora la distinzione tra cessione e prestazione alla causa del contratto e al risultato dedotto, superando l’approccio che valorizzava la sola presenza dei materiali. È un orientamento coerente con la disciplina del reverse charge edile, che mira a contrastare le frodi IVA nel settore e che presuppone una corretta qualificazione delle operazioni rese tra soggetti passivi.

    Spunti pratici

    Cosa deve fare l’impresa impiantistica?

    • Guardare alla causa del contratto. Se l’oggetto è la realizzazione di un’opera, è prestazione di servizi e si applica il reverse charge.
    • Non farsi fuorviare dai materiali. La fornitura dei materiali, se accessoria al facere, non trasforma l’operazione in cessione di beni.
    • Qualificare a monte. Una corretta qualificazione in fattura previene contestazioni e sanzioni formali.
    • Documentare il risultato dedotto. Contratti e capitolati che descrivono l’opera complessa sostengono la qualificazione come servizio.

    Esempio. Tizio S.r.l. realizza per un’impresa edile l’impianto idraulico di un nuovo edificio, fornendo tubazioni e materiali e montandoli. L’Agenzia contesta l’uso del reverse charge sostenendo che si tratti di cessione di beni. Sulla scia della Cassazione 21323/2025, l’operazione è una prestazione di servizi diretta alla realizzazione di un’opera complessa: i materiali sono accessori, e si applica l’inversione contabile, con l’IVA assolta dal committente. Approfondimenti nella sezione IVA.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 21323.
    • Art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (reverse charge nel settore edile); artt. 2 e 3 D.P.R. 633/1972; direttiva 2006/112/CE.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 32467/2025 – Dividendi all’estero: niente esenzione se manca il beneficiario effettivo

    Con l’ordinanza n. 32467/2025 la sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma la linea rigorosa contro il treaty shopping: l’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti a una società estera spetta solo se questa è il beneficiario effettivo dei proventi. Una holding interposta, priva di sostanza economica e di reale disponibilità dei fondi, è un mero schermo: il beneficio va negato. Il certificato di residenza fiscale, da solo, non basta. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società italiana distribuisce dividendi alla propria socia danese, a sua volta controllata da una capogruppo statunitense, senza applicare la ritenuta. L’Agenzia delle Entrate contesta l’uso abusivo della convenzione e della direttiva madre-figlia: la società danese sarebbe uno schermo (conduit company) dietro cui si cela il vero beneficiario effettivo, la controllante americana.

    La questione giuridica

    Il quesito è se l’esenzione da ritenuta sui dividendi verso una società UE spetti per il solo fatto della residenza fiscale della percipiente, oppure richieda che questa sia il beneficiario effettivo dei proventi; e con quali criteri – formali o sostanziali – vada accertata tale qualità quando la percipiente sia una holding intermedia controllata da un soggetto extra-UE.

    Il principio di diritto affermato

    L’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti a società non residenti, prevista in attuazione della direttiva madre-figlia, presuppone che la percipiente sia il beneficiario effettivo dei proventi; tale qualità va accertata con criteri sostanziali e non si desume dal solo certificato di residenza fiscale, dovendosi negare il beneficio quando la società sia un mero schermo privo di reale attività economica e di disponibilità effettiva dei fondi, che transitino verso il vero beneficiario.

    La motivazione in sintesi

    La Corte legge l’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973 – attuativo della direttiva madre-figlia – alla luce del divieto di abuso del diritto. L’esenzione non è un automatismo legato alla residenza: spetta solo se la società percipiente è il beneficiario effettivo, cioè dispone realmente dei dividendi e svolge un’attività economica autentica.

    Nel caso, la società danese non aveva la disponibilità materiale e giuridica dei proventi, confluiti in un sistema di tesoreria accentrata (cash pooling) del gruppo, né svolgeva una reale attività economica; la direzione effettiva proveniva dalla controllante statunitense. La holding danese risultava così interposta al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito (treaty shopping), qualificandosi come conduit company. Il certificato di residenza fiscale attesta la soggezione a imposta nello Stato estero, ma non prova lo status di beneficiario effettivo, che va verificato con criteri sostanziali. Il vero beneficiario effettivo è stato individuato nella capogruppo USA, con conseguente diniego dell’esenzione e recupero della ritenuta, in coerenza con la giurisprudenza unionale.

    Le norme rilevanti

    • Art. 27-bis D.P.R. 600/1973 – disciplina l’esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo verso società UE, in attuazione della direttiva madre-figlia, subordinata ai requisiti sostanziali.
    • Direttiva 2011/96/UE (madre-figlia) – esenta da ritenuta i dividendi tra società madri e figlie UE, ma con clausola antiabuso che ne esclude l’applicazione agli schemi artificiosi.
    • Convenzioni contro le doppie imposizioni – subordinano i benefici (riduzione/esenzione della ritenuta) alla qualità di beneficiario effettivo del percettore.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Nei gruppi multinazionali la sola residenza UE della società percipiente non garantisce l’esenzione.

    Indizio Effetto sulla qualità di beneficiario effettivo
    Sostanza economica reale (struttura, personale, autonomia decisionale) Depone per il beneficiario effettivo: esenzione legittima
    Disponibilità materiale e giuridica dei dividendi Requisito essenziale del beneficiario effettivo
    Cash pooling che convoglia i fondi verso un soggetto extra-UE Indizio di holding di transito: esenzione a rischio
    Solo certificato di residenza fiscale Insufficiente da solo a provare lo status

    Strutture con holding di puro transito e tesoreria accentrata verso un soggetto extra-UE sono esposte al recupero della ritenuta. Conviene predisporre per tempo la documentazione sulla sostanza della percipiente: struttura organizzativa, personale, autonomia decisionale, effettiva destinazione dei dividendi.

    L’orientamento

    La pronuncia si inserisce nel consolidato indirizzo della sezione tributaria, di matrice eurounitaria, che applica la dottrina del beneficiario effettivo per contrastare il treaty shopping. L’accertamento è sostanziale: non conta la veste formale, ma chi dispone realmente dei dividendi e svolge attività economica. È un orientamento severo verso le holding di transito, soprattutto quando i fondi defluiscono, tramite cash pooling, verso soggetti extra-UE.

    Spunti pratici

    Cosa serve per mettere al sicuro l’esenzione?

    • Dimostrare la sostanza. Struttura, personale e autonomia decisionale della percipiente vanno documentati.
    • Provare la disponibilità dei fondi. Il beneficiario effettivo deve poter disporre realmente dei dividendi, non solo riceverli per poi trasferirli.
    • Attenzione al cash pooling. La tesoreria accentrata che convoglia i dividendi verso un soggetto extra-UE è un forte indizio di transito.
    • Non confidare nel solo certificato. La residenza fiscale è necessaria ma non sufficiente a provare lo status di beneficiario effettivo.

    Esempio. Tizio S.p.A. (Italia) distribuisce dividendi alla socia danese Caio Holding, che li gira immediatamente, via cash pooling, alla capogruppo americana e non ha personale né attività propria. Sulla scia della Cassazione 32467/2025, Caio Holding non è il beneficiario effettivo: è un mero schermo, e l’esenzione da ritenuta va negata, con recupero dell’imposta. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 32467.
    • Art. 27-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; direttiva 2011/96/UE (madre-figlia); convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 35284/2023 – Residenza fiscale: i criteri della Convenzione battono la presunzione interna

    Con la sentenza 18 dicembre 2023, n. 35284, la sezione tributaria della Corte di Cassazione afferma che, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali (tie-breaker rules) prevalgono sulla presunzione interna di residenza in Italia, anche verso Stati a fiscalità privilegiata. Se in base a tali criteri il contribuente è residente all’estero, i relativi redditi escono dalla base IRPEF italiana e spetta il rimborso delle ritenute. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente trasferisce la residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata (gli Emirati Arabi Uniti) ma continua a percepire redditi di lavoro dipendente da un datore italiano, che applica le ritenute. Il contribuente chiede il rimborso delle imposte trattenute in Italia; l’Amministrazione lo nega, invocando la presunzione di residenza interna prevista per i trasferimenti verso i paradisi fiscali.

    La questione giuridica

    Il quesito è se la presunzione di residenza in Italia (art. 2, comma 2-bis, TUIR), prevista per chi si trasferisce in Stati a fiscalità privilegiata, possa essere superata dai criteri convenzionali di risoluzione della doppia residenza; e se la Convenzione prevalga sulla norma interna anche quando lo Stato estero non tassa effettivamente quei redditi.

    Il principio di diritto affermato

    In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali per la risoluzione dei casi di doppia residenza (tie-breaker rules) prevalgono sulla presunzione di residenza interna, anche verso Stati a fiscalità privilegiata; ove il contribuente risulti residente all’estero secondo tali criteri, i relativi redditi sono esclusi dalla base imponibile italiana e spetta il rimborso delle ritenute subite, a prescindere dall’effettiva tassazione nello Stato estero.

    La motivazione in sintesi

    La Corte chiarisce il rapporto tra norma interna e trattato: la Convenzione contro le doppie imposizioni è legge speciale che prevale sulla disciplina nazionale. Quando, in base ai criteri interni dei due Stati, una persona risulterebbe residente in entrambi, il conflitto si risolve con le tie-breaker rules convenzionali, applicate in ordine gerarchico: abitazione permanente, poi centro degli interessi vitali, quindi soggiorno abituale e infine nazionalità.

    Tali criteri prevalgono anche sulla presunzione di residenza in Italia prevista per i trasferimenti verso paesi a fiscalità privilegiata: la specialità della Convenzione batte la presunzione anti-espatrio. Accertata la residenza effettiva all’estero e la soggezione al potere impositivo locale, i redditi di lavoro dipendente là prodotti sono esclusi dalla base imponibile italiana – anche se, in concreto, in quello Stato non sono tassati, come negli Emirati privi di imposta personale sui redditi – con conseguente diritto al rimborso delle ritenute. L’assenza di tassazione effettiva non riattiva la pretesa italiana, perché ciò che conta è la corretta individuazione dello Stato di residenza secondo la Convenzione.

    Le norme rilevanti

    • Art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) – definisce la residenza fiscale delle persone fisiche e, al comma 2-bis, pone la presunzione di residenza in Italia per chi si trasferisce in Stati a fiscalità privilegiata; riformato dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal 2024.
    • Art. 4 del modello OCSE e Convenzioni bilaterali – contengono le tie-breaker rules per risolvere i casi di doppia residenza, prevalenti sulla norma interna.
    • Principio di specialità delle Convenzioni – il trattato, ratificato con legge, prevale sulla disciplina nazionale in caso di conflitto.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Chi trasferisce la residenza all’estero, anche in un paese a fiscalità privilegiata, può opporre alla pretesa italiana i criteri convenzionali.

    Criterio tie-breaker (in ordine) Cosa dimostra
    Abitazione permanente Dove il contribuente dispone stabilmente di un’abitazione
    Centro degli interessi vitali Dove sono più stretti i legami personali ed economici
    Soggiorno abituale Dove il contribuente soggiorna prevalentemente
    Nazionalità Criterio residuale finale

    È decisivo documentare la propria posizione (abitazione permanente, centro degli interessi, soggiorno abituale) e, dove possibile, procurarsi il certificato di residenza fiscale estero. Attenzione: dal 2024 l’art. 2 TUIR è stato riformato (D.Lgs. 209/2023), con nuovi criteri interni (domicilio come centro degli affetti, presenza fisica), ma il primato delle Convenzioni resta fermo.

    L’orientamento

    La pronuncia consolida l’indirizzo che riconosce il primato dei trattati sulla disciplina interna in materia di residenza, anche di fronte alle presunzioni anti-espatrio verso i paradisi fiscali. È un orientamento di grande rilievo pratico per i lavoratori trasferiti in Stati come gli Emirati: la presunzione interna non è insuperabile, ma cede ai criteri convenzionali quando la residenza estera è effettiva.

    Spunti pratici

    Cosa fare se ci si trasferisce in un paese a fiscalità privilegiata?

    • Dimostrare la residenza effettiva. Abitazione permanente, centro degli interessi vitali e soggiorno abituale sono gli elementi chiave.
    • Invocare le tie-breaker rules. I criteri convenzionali prevalgono sulla presunzione interna, anche verso i paradisi fiscali.
    • Procurarsi il certificato estero. Il certificato di residenza fiscale dell’altro Stato rafforza la posizione.
    • Chiedere il rimborso. Se la residenza estera risulta dai criteri convenzionali, spetta il rimborso delle ritenute italiane.

    Esempio. Tizio si trasferisce a Dubai e vi ha la sua abitazione permanente e il centro degli interessi vitali, ma continua a ricevere uno stipendio da un datore italiano che applica le ritenute. L’Agenzia gli oppone la presunzione di residenza in Italia. Sulla scia della Cassazione 35284/2023, Tizio può far valere le tie-breaker rules della Convenzione Italia-Emirati: risultando residente a Dubai, quei redditi escono dalla base IRPEF italiana e Tizio ha diritto al rimborso delle ritenute, anche se gli Emirati non li tassano. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 18 dicembre 2023, n. 35284.
    • Art. 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; Convenzioni contro le doppie imposizioni (tie-breaker rules, art. 4 modello OCSE).

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 4365/2026 – Cram down fiscale: no all’omologazione forzosa con accordi simbolici

    Con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione traccia i limiti del cram down fiscale: negli accordi di ristrutturazione dei debiti l’omologazione forzosa della transazione fiscale, anche senza l’adesione del Fisco, presuppone un accordo effettivo con un numero congruo di creditori. È inammissibile, per uso distorto dell’istituto, quando l’intesa con gli altri creditori è meramente simbolica e serve solo a imporre all’erario la falcidia del credito tributario. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società in crisi propone un accordo di ristrutturazione chiedendo l’omologazione forzosa (cram down) della transazione fiscale, nonostante il diniego dell’Agenzia delle Entrate. Gli accordi con i creditori privati riguardavano però soltanto due chirografari, in rappresentanza di una quota irrisoria dell’esposizione complessiva, mentre l’operazione avrebbe azzerato la gran parte dei debiti tributari.

    La questione giuridica

    Il quesito è se il cram down fiscale – l’omologazione dell’accordo malgrado la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria – possa essere concesso quando l’accordo con gli altri creditori sia minimo o simbolico; e se l’uso dello strumento per imporre al solo Fisco la falcidia configuri una deviazione dalla causa tipica dell’istituto.

    Il principio di diritto affermato

    Negli accordi di ristrutturazione dei debiti l’omologazione forzosa della transazione fiscale presuppone un accordo effettivo con un numero congruo di creditori; è inammissibile, per uso distorto dell’istituto, quando l’intesa con gli altri creditori abbia natura meramente simbolica e sia strumentale a imporre all’erario la falcidia del credito tributario, configurando una transazione fiscale «forzata» anziché una reale e complessiva ristrutturazione del debito.

    La motivazione in sintesi

    La Corte ricostruisce la funzione del cram down fiscale: consente al giudice di superare la mancata adesione del Fisco quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e ricorrono le condizioni di legge. Ma il meccanismo presuppone l’esistenza di un accordo reale con una parte significativa dei creditori: la transazione fiscale deve inserirsi in un piano di complessiva ristrutturazione del debito, non sostituirsi a esso.

    Quando l’intesa con gli altri creditori è meramente simbolica – nel caso, una porzione minima dell’esposizione – e l’unico effetto pratico è imporre al Fisco una falcidia che incide sulla quasi totalità del credito tributario, si realizza una deviazione dalla causa tipica dell’istituto. È un uso distorto del cram down, non ammissibile. La verifica del giudice di merito sull’impiego deviato dello strumento concorsuale costituisce un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.

    Le norme rilevanti

    • Artt. 57 e 63 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) – disciplinano gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale e contributiva.
    • D.L. 69/2023 – ha introdotto e regolato l’omologazione forzosa (cram down) degli accordi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
    • Causa tipica dell’accordo di ristrutturazione – la finalità di reale risanamento del debito complessivo, parametro per individuare l’uso distorto dell’istituto.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Chi punta al cram down fiscale deve costruire un piano autentico.

    Scenario Esito dell’omologazione forzosa
    Accordo con una quota significativa di creditori Ammissibile: la falcidia al Fisco si inserisce in una ristrutturazione reale
    Accordo simbolico con creditori marginali Inammissibile per uso distorto dell’istituto
    Unico effetto pratico: azzerare il debito tributario A rischio di rigetto: transazione fiscale «forzata»

    L’adesione di una quota significativa dei creditori non è un dettaglio formale, ma la condizione che giustifica l’imposizione del sacrificio al Fisco. Accordi con creditori marginali costruiti al solo scopo di abbattere il debito tributario espongono al rigetto dell’omologazione. Per l’Amministrazione, la pronuncia conferma uno spazio di opposizione quando la proposta è squilibrata a suo danno.

    L’orientamento

    La pronuncia si inserisce nel filone che definisce i presupposti del cram down fiscale dopo le riforme del Codice della crisi e il D.L. 69/2023, valorizzando la causa tipica dell’accordo di ristrutturazione. Il messaggio è netto: il cram down è uno strumento di risanamento condiviso, non un grimaldello per imporre unilateralmente al Fisco la riduzione del credito tributario aggirando il consenso degli altri creditori.

    Spunti pratici

    Cosa serve per un cram down fiscale solido?

    • Coinvolgere creditori significativi. Serve l’adesione di una quota rilevante dell’esposizione, non di pochi creditori marginali.
    • Inserire la transazione in un piano reale. La falcidia al Fisco deve far parte di una ristrutturazione complessiva del debito.
    • Evitare accordi simbolici. Intese costruite solo per imporre la falcidia tributaria portano al rigetto.
    • Per il Fisco: opporsi quando squilibrato. L’Amministrazione può contestare l’uso distorto dello strumento.

    Esempio. La Tizio S.r.l. propone un accordo di ristrutturazione in cui aderiscono solo due piccoli fornitori (una frazione minima dei debiti), mentre la quasi totalità dell’operazione consiste nell’azzerare i debiti verso il Fisco, che ha negato l’adesione. Sulla scia della Cassazione 4365/2026, l’omologazione forzosa è inammissibile: l’accordo con gli altri creditori è simbolico e strumentale a imporre all’erario la falcidia, in deviazione dalla causa tipica dell’istituto. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365.
    • Artt. 57 e 63 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (omologazione forzosa / cram down).

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 27352/2025 – IRAP e studi associati: la forma associativa fa presumere l’organizzazione

    Con l’ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27352, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che l’esercizio della professione in forma associata fa presumere l’autonoma organizzazione: di regola lo studio associato è soggetto a IRAP. I compensi da sindaco o revisore dei soci, se imputati e fatturati dallo studio, vi rientrano; sono esclusi solo se il professionista li svolge individualmente, con partita IVA autonoma e gestione separata. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Uno studio associato di professionisti chiede il rimborso dell’IRAP versata sui compensi percepiti dai soci per incarichi di sindaco e revisore, sostenendo che si tratta di attività personali, prive di una propria organizzazione. I compensi, però, erano stati fatturati e incassati dallo studio. L’Agenzia delle Entrate resiste alla richiesta di rimborso.

    La questione giuridica

    Due i profili. Se l’esercizio della professione in forma associata integri di per sé il presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione, e su chi gravi l’onere di provare il contrario. E se i compensi per cariche di sindaco o revisore, ancorché frutto di un incarico personale, siano soggetti a IRAP quando confluiscono nello studio associato.

    Il principio di diritto affermato

    L’attività professionale esercitata in forma associata integra, di norma, il presupposto impositivo IRAP per presunzione di autonoma organizzazione connaturata alla forma collettiva; i compensi per cariche di sindaco o revisore imputati e fatturati dallo studio associato vi rientrano, salvo che il professionista provi di averli svolti individualmente, con autonoma partita IVA e gestione separata. L’onere di superare la presunzione grava sul contribuente ed è particolarmente rigoroso.

    La motivazione in sintesi

    La Corte muove dall’orientamento consolidato: l’esercizio in forma associata integra, di regola, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, per una presunzione che discende dalla stessa struttura collettiva, senza bisogno di un accertamento ulteriore. La condivisione di mezzi, personale e organizzazione tipica dell’associazione professionale giustifica la presunzione. L’onere di superarla grava sul contribuente ed è rigoroso: non basta allegare la modestia dei beni strumentali o la natura personale delle prestazioni.

    Quanto ai compensi da sindaco e da componente di organi di controllo, ciò che rileva è il modo in cui sono gestiti. Se l’incarico è svolto nell’ambito dello studio, con utilizzo della sua struttura e fatturazione collettiva, i compensi confluiscono nell’attività dell’associazione e l’IRAP è dovuta. Solo in presenza di una partita IVA autonoma del professionista e di una gestione separata – incarico svolto e fatturato individualmente, fuori dalla contabilità dello studio – il professionista può invocare l’esclusione, scorporando quei compensi dalla base imponibile dello studio.

    Le norme rilevanti

    • Art. 2 D.Lgs. 446/1997 – individua il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata; è la norma alla luce della quale opera la presunzione per le forme associate.
    • Art. 3 D.Lgs. 446/1997 – individua i soggetti passivi, tra cui le società e gli enti, comprese le associazioni professionali.
    • Orientamento delle Sezioni Unite sull’autonoma organizzazione – la cornice giurisprudenziale che distingue il professionista individuale senza struttura (escluso) dalle forme organizzate (incluse).

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Per escludere dall’IRAP i compensi da carica dei soci occorre organizzarsi a monte.

    Gestione del compenso da sindaco/revisore IRAP
    Incarico svolto e fatturato dallo studio, con la sua struttura Dovuta
    Incarico svolto individualmente, con P.IVA autonoma e gestione separata Esclusa per quei compensi
    Professionista individuale senza autonoma organizzazione Esclusa (regola generale)

    Lo studio associato che voglia escludere quei compensi deve farli svolgere con partita IVA personale del professionista, fatturarli direttamente da lui e tenerli fuori dalla contabilità dell’associazione. Se invece confluiscono nello studio, l’IRAP è dovuta e l’eventuale istanza di rimborso è destinata al rigetto.

    L’orientamento

    La pronuncia consolida l’indirizzo per cui la forma associata fa presumere l’autonoma organizzazione, con onere probatorio rigoroso a carico del contribuente. Resta ferma, sull’altro versante, la regola dell’esclusione per il professionista individuale privo di struttura. È un orientamento stabile, che àncora l’imposizione alla sostanza organizzativa dell’attività e al modo concreto di gestione dei singoli compensi.

    Spunti pratici

    Cosa fare per gestire correttamente i compensi da carica?

    • Decidere a monte il canale. Compensi nello studio = IRAP; compensi individuali con P.IVA autonoma = esclusi.
    • Separare la gestione. Per l’esclusione serve fatturazione personale e contabilità fuori dall’associazione.
    • Non confidare nella sola personalità della carica. La presunzione non si supera allegando la modestia dei mezzi.
    • Valutare il rimborso con realismo. Se i compensi sono confluiti nello studio, l’istanza è destinata al rigetto.

    Esempio. Tizio, socio di uno studio associato, svolge incarichi di sindaco e fa fatturare i compensi dallo studio, che li incassa e usa la propria struttura. Lo studio chiede il rimborso IRAP su quei compensi. Sulla scia della Cassazione 27352/2025 il rimborso va negato: i compensi sono imputati allo studio, soggetto a IRAP per presunzione di autonoma organizzazione. Sarebbero esclusi solo se Tizio li avesse svolti con partita IVA personale e gestione separata. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27352.
    • Artt. 2 e 3 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (presupposto e soggetti passivi IRAP).

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 23526/2025 – Lavoratori impatriati: il beneficio si recupera col rimborso anche senza richiesta al datore

    Con l’ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526, la sezione tributaria della Corte di Cassazione apre al recupero del regime degli impatriati: il diritto, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro né dalla mancata indicazione in dichiarazione. Per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere con istanza di rimborso, non essendo i termini procedurali fissati dall’Agenzia termini di decadenza dal diritto. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un lavoratore rientrato in Italia, in possesso dei requisiti per il regime degli impatriati, non ha presentato la richiesta al datore di lavoro né ha indicato l’agevolazione in dichiarazione per alcuni anni. Chiede a posteriori il rimborso delle maggiori imposte versate. L’Amministrazione oppone il mancato rispetto delle modalità procedurali di fruizione del beneficio.

    La questione giuridica

    Il quesito è se l’omissione degli adempimenti formali – la richiesta al sostituto d’imposta o l’opzione in dichiarazione – comporti la perdita del beneficio degli impatriati per gli anni pregressi, oppure se il diritto, sorretto dai requisiti sostanziali, possa essere recuperato mediante istanza di rimborso; e se i termini procedurali stabiliti dalla prassi siano termini di decadenza.

    Il principio di diritto affermato

    Il diritto al regime agevolato degli impatriati, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro o dalla mancata indicazione in dichiarazione: per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere mediante istanza di rimborso delle maggiori imposte versate, non costituendo i termini procedurali stabiliti dall’Amministrazione termini di decadenza dal diritto, in assenza di espressa previsione di legge.

    La motivazione in sintesi

    La Corte afferma un principio di favore, ancorato alla distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti formali. Il diritto all’agevolazione nasce dal possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015: residenza estera pregressa, trasferimento della residenza in Italia, impegno alla permanenza e svolgimento dell’attività prevalentemente nel territorio. Una volta maturato, il diritto non può essere annullato da una mera omissione procedurale, salvo che la legge preveda espressamente una decadenza.

    I termini stabiliti dalla prassi dell’Agenzia per la richiesta al sostituto d’imposta servono a regolare la fruizione del beneficio tramite il datore di lavoro, ma non sono termini di decadenza dal diritto. Ne consegue che, per le annualità pregresse, il contribuente che aveva i requisiti può ottenere l’agevolazione presentando istanza di rimborso dell’eccedenza versata, nei termini ordinari, anche se non aveva attivato il regime presso il datore né in dichiarazione. La forma non può prevalere sulla sostanza del diritto.

    Le norme rilevanti

    • Art. 16 D.Lgs. 147/2015 – disciplina il regime degli impatriati (nella versione applicabile ratione temporis), individuando i requisiti sostanziali e l’entità dell’abbattimento del reddito imponibile.
    • Art. 38 D.P.R. 602/1973 – regola l’istanza di rimborso dei versamenti diretti, strumento per recuperare l’eccedenza, di regola entro 48 mesi.
    • Principio di prevalenza della sostanza sulla forma – i termini procedurali della prassi non sono di decadenza in assenza di espressa previsione legislativa.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Chi possedeva i requisiti ma non ha attivato l’agevolazione può recuperarla.

    Situazione Possibilità di recupero
    Requisiti presenti, ma nessuna richiesta al datore né opzione in dichiarazione Recupero con istanza di rimborso, di regola entro 48 mesi
    Termini procedurali della prassi non rispettati Non sono di decadenza: il diritto resta
    Prova dei requisiti sostanziali Essenziale: residenza estera, trasferimento, attività in Italia

    È fondamentale conservare la prova dei requisiti sostanziali (residenza estera pregressa, trasferimento, attività svolta). Attenzione, nei rientri presso lo stesso datore o gruppo dopo un distacco, al requisito della discontinuità lavorativa richiesto dalla disciplina e dalla prassi.

    L’orientamento

    La pronuncia si inserisce nel filone che valorizza i requisiti sostanziali rispetto agli adempimenti formali in materia di agevolazioni, riconoscendo il recupero via rimborso (e, in alcune letture, anche via dichiarazione integrativa). È un orientamento di apertura, che riduce il peso degli oneri procedurali e tutela il contribuente che, pur avendone diritto, non ha attivato tempestivamente il regime presso il datore.

    Spunti pratici

    Cosa fare se non si è attivato il regime per tempo?

    • Verificare i requisiti. Residenza estera pregressa, trasferimento in Italia, attività prevalente nel territorio: sono la base del diritto.
    • Presentare istanza di rimborso. Per gli anni pregressi si recupera l’eccedenza versata, di regola entro 48 mesi.
    • Conservare la documentazione. Prova della residenza estera e del trasferimento è decisiva.
    • Curare la discontinuità. Nei rientri presso lo stesso gruppo dopo un distacco, attenzione al requisito di discontinuità lavorativa.

    Esempio. Tizio rientra in Italia con tutti i requisiti da impatriato, ma per due anni dimentica di chiedere l’agevolazione al datore e di indicarla in dichiarazione, pagando l’IRPEF piena. Sulla scia della Cassazione 23526/2025, Tizio non ha perso il beneficio: può presentare istanza di rimborso dell’eccedenza versata, provando i requisiti sostanziali, perché l’omessa richiesta al datore non è causa di decadenza. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526.
    • Art. 16 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (rimborso).

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • SS.UU. 2053/2006 – Fermo amministrativo dell’auto: a quale giudice ci si rivolge?

    Con l’ordinanza 31 gennaio 2006, n. 2053, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito un nodo a lungo dibattuto: il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. 602/1973) è una misura della riscossione coattiva e non appartiene alla giurisdizione amministrativa. Da qui discende il riparto tra giudice tributario e giudice ordinario in funzione della natura, tributaria o meno, del credito posto a fondamento del provvedimento. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Un contribuente intende impugnare il fermo amministrativo della propria auto (le cosiddette «ganasce fiscali»), ma non sa davanti a quale giudice proporre l’opposizione. Si era infatti formato un contrasto sulla natura dell’atto e sulla giurisdizione competente: amministrativa, ordinaria o tributaria?

    La questione giuridica

    Il quesito è qualificare la natura del fermo amministrativo dei beni mobili registrati e individuare il giudice munito di giurisdizione sull’opposizione: se l’atto rientri nella giurisdizione amministrativa o, invece, in quella ordinaria/tributaria, in quanto strumento della riscossione coattiva dei crediti.

    Il principio di diritto affermato

    Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, previsto dall’art. 86 D.P.R. 602/1973, è un atto funzionale all’espropriazione forzata, inserito nella riscossione coattiva dei crediti, e non appartiene alla giurisdizione amministrativa. La giurisdizione sull’opposizione si individua, in coerenza con tale natura, in funzione del credito posto a fondamento del provvedimento: spetta al giudice tributario se il credito è di natura tributaria, al giudice ordinario se è di natura diversa, con ripartizione della giurisdizione quando il fermo riguardi crediti di diversa natura.

    La motivazione in sintesi

    Le Sezioni Unite qualificano il fermo come strumento funzionalmente strumentale all’espropriazione forzata, attraverso cui si realizza il credito dell’amministrazione: si tratta di una misura inserita nel procedimento di riscossione coattiva, non di un provvedimento espressione di potestà amministrativa autoritativa. Per questo è esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.

    Definita la natura dell’atto, il riparto di giurisdizione segue quello proprio degli atti della riscossione: dipende dalla natura del credito sotteso. Se il credito è tributario (imposte, tributi), la giurisdizione è del giudice tributario; se è di natura diversa (sanzioni amministrative, contributi previdenziali, multe per violazioni del Codice della Strada), è del giudice ordinario. Quando il fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari, la giurisdizione si ripartisce tra i due giudici, ciascuno per la parte di propria competenza. Lo stesso criterio vale, secondo l’orientamento consolidatosi, per l’impugnazione del preavviso di fermo.

    Le norme rilevanti

    • Art. 86 D.P.R. 602/1973 – disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati come misura della riscossione coattiva.
    • Art. 2 D.Lgs. 546/1992 – delimita la giurisdizione tributaria, estesa alle controversie sui tributi di ogni genere e specie.
    • Art. 19 D.Lgs. 546/1992 – individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, tra cui quelli della riscossione relativi a crediti tributari.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Prima di impugnare il fermo conviene verificare la natura dei crediti che lo sorreggono, consultando l’estratto di ruolo.

    Credito a fondamento del fermo Giudice competente
    Tributi (imposte, IVA, ecc.) Corte di giustizia tributaria
    Multe stradali e sanzioni amministrative Giudice ordinario (spesso il Giudice di Pace)
    Contributi previdenziali Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
    Crediti di diversa natura insieme Giurisdizione ripartita tra i due giudici

    Un errore sulla giurisdizione comporta ritardi e costi: l’individuazione del credito a monte è quindi il primo passo. È impugnabile, alle stesse condizioni, anche il preavviso di fermo, davanti al giudice individuato in base alla natura del credito sottostante.

    L’orientamento

    La pronuncia ha posto un punto fermo, escludendo la giurisdizione amministrativa e ricostruendo il fermo come atto della riscossione coattiva. Il successivo assestamento giurisprudenziale ha consolidato il criterio del riparto in base alla natura del credito, oggi pacifico: la giurisdizione segue il credito sotteso, con ripartizione nei casi misti. È la chiave di lettura tuttora applicata dalle Corti.

    Spunti pratici

    Cosa fare di fronte a un fermo dell’auto?

    • Leggere l’estratto di ruolo. Serve a capire quali crediti sorreggono il fermo e la loro natura.
    • Scegliere il giudice giusto. Tributi → giudice tributario; multe/sanzioni → giudice ordinario; contributi → giudice del lavoro.
    • Gestire i casi misti. Se i crediti sono di diversa natura, la giurisdizione si ripartisce: occorre agire davanti a entrambi i giudici per le rispettive parti.
    • Non trascurare il preavviso. Anche il preavviso di fermo è impugnabile, con lo stesso criterio di giurisdizione.

    Esempio. A Tizio viene iscritto il fermo dell’auto per due crediti: un’IRPEF non pagata e alcune multe stradali. Sulla scia delle SS.UU. 2053/2006, Tizio impugna la parte relativa all’IRPEF davanti alla Corte di giustizia tributaria e la parte relativa alle multe davanti al giudice ordinario: la giurisdizione si ripartisce secondo la natura di ciascun credito. Approfondimenti nella sezione Riscossione.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 31 gennaio 2006, n. 2053.
    • Art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; artt. 2 e 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Corte cost. 262/2020 – IMU sugli immobili strumentali: deducibile dal reddito, ma non dall’IRAP

    Con la sentenza n. 262/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (IRES e IRPEF): si tratta di un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. Resta invece legittima, per la diversa struttura del tributo, l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP (Corte cost. n. 171/2024). · Leggi il testo integrale (Consulta OnLine) ↗

    La vicenda

    Un’impresa deduce dal proprio reddito l’IMU versata sugli immobili strumentali; per le annualità più risalenti, in cui l’imposta era totalmente indeducibile, si pone la questione della legittimità costituzionale di tale esclusione. La questione viene rimessa alla Corte costituzionale.

    La questione giuridica

    Il quesito è se sia conforme a Costituzione la norma che escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), una volta che il legislatore ha fondato la tassazione del reddito d’impresa sul criterio del reddito netto; e se analoga conclusione valga ai fini IRAP.

    Il principio di diritto affermato

    L’IMU relativa agli immobili strumentali costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito e la sua totale indeducibilità dalla base imponibile delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) è costituzionalmente illegittima, per violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza e di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.). È invece costituzionalmente legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP, attesa la diversa struttura del tributo regionale.

    La motivazione in sintesi

    La Corte costituzionale, con la sentenza 262/2020, dichiara l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 (nel testo applicabile, riferito al 2012) nella parte in cui escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. Una volta che il legislatore ha individuato la base IRES nel possesso del reddito complessivo netto, la deducibilità dei costi inerenti assume natura strutturale: precludere la deduzione di un costo fiscale inerente come l’IMU strumentale compromette la coerenza del disegno impositivo, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost. La stessa conclusione vale, per identità di ratio, ai fini IRPEF.

    Sul piano legislativo, il legislatore ha poi progressivamente elevato la percentuale di deducibilità fino al 100% a regime (dal 2022). Diverso resta il piano dell’IRAP: con la sentenza 171/2024 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’imposta regionale, che colpisce il valore della produzione netta secondo regole proprie, distinte da quelle del reddito d’impresa.

    Le norme rilevanti

    • Art. 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011 – prevedeva l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi, dichiarata illegittima per gli immobili strumentali dalla Corte cost. 262/2020.
    • Art. 1, comma 772, legge 160/2019 – ha disposto la deducibilità integrale (100%) dell’IMU sugli immobili strumentali a regime.
    • Artt. 3 e 53 Costituzione – principi di ragionevolezza/coerenza e di capacità contributiva, parametri della declaratoria di illegittimità.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Imprese e professionisti deducono oggi l’IMU sugli immobili strumentali dal reddito al 100%.

    Ambito Deducibilità dell’IMU strumentale
    IRES / IRPEF (reddito d’impresa e lavoro autonomo) Deducibile (oggi 100% a regime dal 2022)
    IRAP Indeducibile (Corte cost. 171/2024)
    Immobili non strumentali (es. «patrimoniali») IMU indeducibile

    Per le annualità passate in cui l’imposta era indeducibile o parzialmente deducibile, alla luce di Corte cost. 262/2020 può valere la pena valutare istanze di rimborso ove ancora nei termini. Restano indeducibili l’IMU sugli immobili non strumentali e, in ogni caso, l’IMU ai fini IRAP.

    L’orientamento

    Le due pronunce della Corte costituzionale (262/2020 e 171/2024) tracciano un quadro coerente: l’IMU strumentale è costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi, perché inerente al reddito netto; non lo è ai fini IRAP, che ha una base imponibile e una logica diverse. È un punto fermo nella distinzione tra imposizione sul reddito e imposizione sul valore della produzione.

    Spunti pratici

    Cosa fare con l’IMU degli immobili aziendali?

    • Dedurla dal reddito. Per gli immobili strumentali l’IMU è deducibile al 100% ai fini IRES/IRPEF.
    • Non dedurla dall’IRAP. Ai fini dell’imposta regionale l’IMU resta indeducibile.
    • Valutare i rimborsi pregressi. Per le annualità in cui l’IMU era indeducibile, verificare se sia ancora possibile l’istanza di rimborso.
    • Distinguere strumentali e patrimoniali. L’IMU sugli immobili non strumentali resta indeducibile.

    Esempio. Tizio S.r.l. paga l’IMU sul capannone in cui svolge l’attività (immobile strumentale). Sulla scia della Corte cost. 262/2020, deduce integralmente quell’IMU dal reddito d’impresa ai fini IRES; ai fini IRAP, invece, l’IMU resta indeducibile (Corte cost. 171/2024). Per un’annualità passata in cui non l’aveva dedotta, valuta un’istanza di rimborso se nei termini. Approfondimenti nella sezione TUIR.

    Fonti

    • Corte costituzionale, sentenze n. 262/2020 e n. 171/2024.
    • Art. 14, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, comma 772, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (deducibilità al 100%).

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 705/2023 – Vendita di capannoni e negozi: quando la cessione è esente IVA e quando scatta il reverse charge

    Con l’ordinanza 12 gennaio 2023, n. 705, la sezione tributaria della Corte di Cassazione conferma l’assetto IVA della cessione di fabbricati strumentali: il regime naturale è l’esenzione, salvo le cessioni dell’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni (imponibili ex lege) e quelle per cui il cedente opta per l’imponibilità. In caso di opzione, se l’acquirente è soggetto passivo, l’IVA è assolta con il reverse charge. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società acquista un complesso immobiliare strumentale; il venditore opta nell’atto per l’imponibilità IVA della cessione. L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento contestando la mancata applicazione del reverse charge: poiché l’operazione era imponibile per opzione e l’acquirente era soggetto passivo, l’imposta doveva essere assolta con l’inversione contabile.

    La questione giuridica

    Il quesito è duplice: individuare il regime IVA della cessione di fabbricati strumentali (esenzione o imponibilità, e a quali condizioni); e stabilire, quando la cessione è imponibile per opzione del cedente verso un cessionario soggetto passivo, con quale meccanismo l’imposta debba essere assolta – addebito ordinario o reverse charge.

    Il principio di diritto affermato

    La cessione di fabbricati strumentali è esente da IVA (art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972), salvo che sia effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori (imponibile per legge) o che il cedente opti per l’imponibilità nell’atto; in tale ultimo caso, se il cessionario è soggetto passivo, l’imposta è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge, art. 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972).

    La motivazione in sintesi

    La Corte ricostruisce l’art. 10, comma 1, n. 8-ter, del D.P.R. 633/1972. Il regime naturale della cessione di fabbricati strumentali (capannoni, uffici, negozi) è l’esenzione da IVA. Vi sono due eccezioni: la cessione effettuata dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, imponibile ex lege; e la cessione per cui il cedente manifesta nell’atto l’opzione per l’imponibilità.

    Quando la cessione è imponibile in forza dell’opzione e il cessionario è un soggetto passivo IVA, l’imposta non è addebitata in via ordinaria dal venditore, ma si applica il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-bis): è l’acquirente a integrare la fattura ricevuta senza addebito d’imposta e ad assolvere l’IVA, registrandola a debito e a credito. L’opzione, una volta esercitata, vincola l’operazione e determina l’obbligo del reverse charge; la sua omissione, come nel caso, legittima il recupero da parte dell’ufficio.

    Le norme rilevanti

    • Art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972 – fissa il regime di esenzione delle cessioni di fabbricati strumentali e le relative eccezioni (cessione infraquinquennale del costruttore/ristrutturatore e opzione per l’imponibilità).
    • Art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972 – prevede il reverse charge per le cessioni di fabbricati strumentali imponibili per opzione verso cessionari soggetti passivi.
    • Imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale) – il regime IVA prescelto incide anche sulla misura delle imposte indirette dovute sull’atto.

    Le conseguenze pratiche per il contribuente

    Nella compravendita di immobili strumentali tra imprese la scelta del regime va ponderata.

    Operazione Regime IVA
    Cessione di fabbricato strumentale (regola generale) Esente da IVA
    Cessione del costruttore/ristrutturatore entro 5 anni Imponibile per legge
    Cessione con opzione del cedente, acquirente soggetto passivo Imponibile con reverse charge
    Cessione con opzione, acquirente non soggetto passivo IVA in via ordinaria dal cedente

    La convenienza tra esenzione e opzione per l’IVA dipende dal diritto alla detrazione dell’acquirente e dal carico delle imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale). L’opzione va manifestata nell’atto e, se l’acquirente è soggetto passivo, comporta il reverse charge: una pianificazione corretta evita errori di fatturazione e contestazioni come quella del caso.

    L’orientamento

    La pronuncia conferma un assetto consolidato: esenzione come regola, imponibilità per legge o per opzione come eccezioni, e reverse charge come meccanismo obbligatorio quando l’imponibilità deriva dall’opzione e l’acquirente è soggetto passivo. È un orientamento stabile, coerente con la disciplina antifrode del reverse charge immobiliare, che guida la prassi notarile e contabile delle compravendite tra imprese.

    Spunti pratici

    Cosa valutare prima di vendere un immobile strumentale?

    • Verificare il regime naturale. La cessione è di regola esente: l’imponibilità è l’eccezione (legge o opzione).
    • Ponderare l’opzione. Conviene se l’acquirente detrae l’IVA e per ridurre l’impatto delle imposte d’atto.
    • Manifestare l’opzione nell’atto. Va espressa nel rogito; in sua assenza vale l’esenzione.
    • Applicare il reverse charge. Con opzione e acquirente soggetto passivo, l’IVA la assolve il cessionario: ometterlo espone a recupero.

    Esempio. Tizio S.r.l. vende un capannone a Caio S.p.A. e opta nell’atto per l’imponibilità IVA. Sulla scia della Cassazione 705/2023, l’operazione è imponibile con reverse charge: Tizio emette fattura senza addebito d’imposta e Caio, soggetto passivo, la integra e assolve l’IVA registrandola a debito e a credito. Se le parti avessero applicato l’IVA ordinaria o nessuna IVA, l’ufficio potrebbe contestare l’operazione. Approfondimenti nella sezione IVA.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 705.
    • Art. 10, comma 1, n. 8-ter, e art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.