Art. 456 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili [1].
Sono nulle le clausole di deroga alla competenza [2].
Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno.
Articolo aggiunto dall’art. 70, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] Comma così sostituito dall’art. 87, comma 1a, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51. Successivamente la parola «446-bis» è stata aggiunta dall’art. 54, comma 1e, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
[2] Il primo periodo del comma è stato soppresso dall’art. 87, comma 1b, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell’articolo 431.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all’articolo 425.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.