Con la sentenza 12 aprile 2019, n. 10378, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un contrasto e tutelano il sostituito: se il sostituto d’imposta opera la ritenuta ma non la versa, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione e conserva il diritto allo scomputo della ritenuta subita (art. 22 TUIR). La solidarietà dell’art. 35 D.P.R. 602/1973 scatta solo se la ritenuta non è stata operata. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
La vicenda
Un sostituto d’imposta (per esempio un datore di lavoro o un committente) opera le ritenute sui compensi corrisposti, ma omette di versarle all’Erario. L’Amministrazione si rivolge allora al sostituito – il percipiente – chiedendogli il pagamento in solido e contestandogli lo scomputo delle ritenute non versate. Sulla questione si era formato un contrasto giurisprudenziale, rimesso alle Sezioni Unite.
La questione giuridica
I quesiti sono due e speculari: se il sostituito risponda in solido del versamento delle ritenute che il sostituto ha operato ma non versato; e se il sostituito possa scomputare in dichiarazione la ritenuta subita anche quando il sostituto non l’ha versata. In radice, se l’obbligazione tributaria sia unitaria o se l’obbligo di versamento gravi autonomamente sul solo sostituto.
Il principio di diritto affermato
In caso di ritenute operate dal sostituto ma non versate, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione, atteso che la solidarietà di cui all’art. 35 del D.P.R. 602/1973 presuppone che le ritenute non siano state operate; il sostituito conserva in ogni caso il diritto allo scomputo, ex art. 22 del TUIR, della ritenuta subita, diritto non condizionato all’effettivo versamento da parte del sostituto ma alla sola effettuazione della ritenuta.
La motivazione in sintesi
Le Sezioni Unite distinguono nettamente la sostituzione dalla solidarietà tributaria. Nella sostituzione il soggetto passivo è il sostituto, sul quale l’art. 23 del D.P.R. 600/1973 pone in via autonoma l’obbligo di versare la ritenuta operata. Si tratta di un’obbligazione propria del sostituto, non di un’obbligazione solidale con il sostituito.
La responsabilità solidale del sostituito prevista dall’art. 35 del D.P.R. 602/1973 è espressamente condizionata al fatto che le ritenute non siano state operate. Ne consegue che, se il sostituto ha operato la ritenuta ma non l’ha versata, il sostituito non risponde in solido. In modo perfettamente speculare, l’art. 22 del TUIR riconosce al sostituito il diritto allo scomputo della ritenuta subita: diritto che dipende dall’effettuazione della ritenuta, non dal suo versamento. Il sostituito subisce così la decurtazione una sola volta e non può essere chiamato a pagare due volte per l’inadempimento altrui. Il contrasto, che in passato aveva esteso la solidarietà sulla base di una presunta unitarietà dell’obbligazione, è così risolto.
Le norme rilevanti
- Art. 23 D.P.R. 600/1973 – pone in capo al sostituto l’obbligo autonomo di operare e versare le ritenute alla fonte.
- Art. 35 D.P.R. 602/1973 – prevede la responsabilità solidale del sostituito, ma solo quando le ritenute non siano state operate.
- Art. 22 TUIR (D.P.R. 917/1986) – riconosce al sostituito il diritto a scomputare le ritenute subite, in modo speculare al condizionamento dell’art. 35.
Le conseguenze pratiche per il contribuente
La pronuncia mette al riparo lavoratori e professionisti che hanno subito la ritenuta.
| Situazione | Posizione del sostituito |
|---|---|
| Ritenuta operata ma non versata dal sostituto | Nessuna responsabilità solidale; diritto allo scomputo conservato |
| Ritenuta non operata dal sostituto | Può riemergere la corresponsabilità del sostituito (art. 35) |
| Prova della ritenuta subita | Decisiva: Certificazione Unica, cedolini, fatture con ritenuta |
Il lavoratore o il professionista che ha subito la ritenuta – visibile in busta paga, in fattura o nella Certificazione Unica – non deve temere richieste dell’Erario se il sostituto non ha versato: può comunque scomputare la ritenuta in dichiarazione. È fondamentale conservare la prova di aver subito la ritenuta. Il Fisco agirà nei confronti del solo sostituto inadempiente.
L’orientamento
L’arresto delle Sezioni Unite ha valore nomofilattico e ha composto un contrasto risalente, fissando un principio di equità sostanziale: chi ha già subito la decurtazione non può essere chiamato a pagare di nuovo per l’inadempimento del sostituto. È un punto fermo costantemente richiamato dalla giurisprudenza successiva in materia di ritenute non versate.
Spunti pratici
Cosa fare se il sostituto non ha versato?
- Conservare la prova della ritenuta. CU, cedolini e fatture con ritenuta documentano l’effettuazione, che fonda lo scomputo.
- Scomputare comunque in dichiarazione. Il diritto allo scomputo dipende dall’aver subito la ritenuta, non dal versamento del sostituto.
- Opporsi alle pretese in solido. Se la ritenuta è stata operata, non c’è responsabilità solidale del sostituito.
- Attenzione al caso della ritenuta non operata. Lì la posizione cambia e può emergere la corresponsabilità.
Esempio. A Tizio, lavoratore dipendente, il datore Caio S.r.l. trattiene regolarmente le ritenute IRPEF in busta paga ma non le versa all’Erario. L’Agenzia chiede a Tizio il pagamento e gli nega lo scomputo. Sulla scia delle SS.UU. 10378/2019, Tizio non risponde in solido (la ritenuta è stata operata) e mantiene il diritto a scomputare quanto trattenuto, provandolo con la Certificazione Unica; il Fisco dovrà rivolgersi a Caio. Approfondimenti nella sezione Riscossione.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 12 aprile 2019, n. 10378.
- Art. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 22 D.P.R. 917/1986 (TUIR); art. 23 D.P.R. 600/1973.
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.