Testo dell'articoloVigente
Materia: Riscossione / sostituto d’imposta e ritenute · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 aprile 2019, n. 10378
- Se il sostituto d’imposta (es. datore di lavoro, committente) opera la ritenuta ma non la versa, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione.
- La solidarietà prevista dall’art. 35 del DPR 602/1973 scatta solo se la ritenuta non è stata operata: l’obbligo di versamento è un’obbligazione autonoma posta sul solo sostituto.
- Il sostituito che ha subito la ritenuta conserva il diritto allo scomputo (art. 22 TUIR), anche se il sostituto non l’ha versata.
Il caso
Un sostituto d’imposta opera le ritenute sui compensi corrisposti ma omette di versarle all’Erario. L’Amministrazione si rivolge al sostituito (il percipiente) chiedendogli il pagamento in solido, e gli contesta lo scomputo delle ritenute non versate. Si forma un contrasto giurisprudenziale, rimesso alle Sezioni Unite.
La decisione
Le Sezioni Unite distinguono nettamente la sostituzione dalla solidarietà tributaria. Nella sostituzione il soggetto passivo è il sostituto, sul quale l’art. 23 del DPR 600/1973 pone in via autonoma l’obbligo di versare la ritenuta. La responsabilità solidale del sostituito prevista dall’art. 35 del DPR 602/1973 è espressamente condizionata al fatto che le ritenute non siano state operate.
Di conseguenza: se il sostituto ha operato la ritenuta ma non l’ha versata, il sostituito non risponde in solido; e, come contraltare, gli è riconosciuto il diritto allo scomputo (art. 22 del TUIR) della ritenuta subita, ancorché non versata. Il sostituito subisce la decurtazione una sola volta e non può essere chiamato a pagare due volte per l’inadempimento altrui.
Il principio di diritto
In caso di ritenute operate dal sostituto ma non versate, il sostituito non è responsabile in solido nella riscossione, atteso che la solidarietà di cui all’art. 35 del DPR 602/1973 presuppone che le ritenute non siano state operate; il sostituito conserva in ogni caso il diritto allo scomputo, ex art. 22 del TUIR, della ritenuta subita.
Implicazioni pratiche
Il lavoratore o il professionista che ha subito la ritenuta (visibile in busta paga, in fattura o nella Certificazione Unica) non deve temere richieste dell’Erario se il sostituto non ha versato: può comunque scomputare la ritenuta in dichiarazione. È fondamentale conservare la prova di aver subito la ritenuta (CU, cedolini, fatture con ritenuta). Il Fisco agirà nei confronti del solo sostituto inadempiente. Diverso il caso in cui la ritenuta non sia stata operata: lì può riemergere la corresponsabilità. Vedi la sezione Riscossione.
Domande frequenti
Il datore non ha versato le ritenute trattenute: devo pagarle io?
No. Se la ritenuta è stata operata (te l’hanno trattenuta) ma non versata, non sei responsabile in solido: paga solo il sostituto. E mantieni il diritto a scomputare la ritenuta subita.
Posso scomputare una ritenuta che il sostituto non ha versato?
Sì. Il diritto allo scomputo (art. 22 TUIR) spetta per la ritenuta subita, anche se il sostituto non l’ha versata, purché tu possa provarne l’avvenuta effettuazione (CU, cedolini, fatture).
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 12 aprile 2019, n. 10378.
- Art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; artt. 22 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e 23 del D.P.R. 600/1973.
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