← Torna a Accertamento - D.P.R. 600/1973
Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Accertamento / accertamento parziale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1287

In sintesi
  • L’accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973) consente all’ufficio di contestare rapidamente specifici redditi senza esaurire il controllo del periodo d’imposta.
  • Esso non preclude un successivo accertamento per lo stesso anno, ma questo deve fondarsi su elementi diversi o sopravvenuti.
  • Il successivo accertamento non può basarsi su fatti già conosciuti dall’ufficio fin dall’origine e non contestati con il primo atto.

Il caso

Dopo un accertamento parziale, l’ufficio notifica al contribuente, per lo stesso periodo d’imposta, un ulteriore accertamento fondato su elementi che — secondo il contribuente — erano già noti all’Amministrazione al momento del primo atto. Si discute della legittimità del secondo accertamento.

La decisione

La Corte ricorda che l’accertamento parziale non è un metodo autonomo, ma una modalità procedurale che deroga ai principi di unitarietà e globalità dell’accertamento, per consentire una rapida ripresa a tassazione sulla base degli elementi disponibili. Proprio perché deroga a quei principi, la facoltà di ulteriore azione accertatrice (artt. 41-bis DPR 600 e 54 DPR 633) ha un limite.

Il successivo accertamento deve poggiare su fonti diverse da quelle del parziale, oppure su fatti la cui conoscenza da parte dell’ufficio sia sopravvenuta. Non può invece basarsi su atti o fatti già acquisiti e conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine e non contestati: se l’ufficio disponeva degli elementi, doveva contestarli subito; trattenerli per un uso successivo rende illegittimo il secondo atto.

Il principio di diritto

L’accertamento parziale non preclude un successivo accertamento per il medesimo periodo d’imposta, ma questo deve fondarsi su elementi diversi o sopravvenuti e non può basarsi su atti o fatti già acquisiti e conosciuti dall’ufficio fin dall’origine e non contestati con il primo atto.

Implicazioni pratiche

Di fronte a un secondo accertamento sullo stesso anno, conviene verificare se gli elementi su cui si fonda erano già nella disponibilità dell’ufficio al tempo del primo atto (PVC, dichiarazioni, dati in Anagrafe tributaria): in tal caso il nuovo accertamento è illegittimo per frazionamento non consentito della pretesa. Va invece accettato il successivo atto fondato su elementi nuovi o sopravvenuti. Questione diversa da quella dell’accertamento integrativo (art. 43 DPR 600), che richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Approfondimenti nella sezione Accertamento.

Domande frequenti

Dopo un accertamento parziale il Fisco può farne un altro per lo stesso anno?

Sì, ma solo su elementi diversi o sopravvenuti. Non può fondarlo su fatti che già conosceva fin dall’origine e che non aveva contestato col primo atto.

Che differenza c’è con l’accertamento integrativo?

L’accertamento integrativo (art. 43 DPR 600) presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; il limite al successivo accertamento dopo il parziale segue una logica analoga: vietato l’uso frazionato di elementi già noti.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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