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  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza 16 luglio 2025, n. 19725, la sezione tributaria della Corte di Cassazione chiarisce il calcolo del margine IVA sui beni usati: il prezzo d’acquisto può essere aumentato delle sole spese accessorie e di riparazione inerenti all’acquisizione o alla sistemazione del bene. Le spese relative alla vendita e le spese generali non riducono il margine imponibile e seguono il regime IVA ordinario. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

La vicenda

Un operatore che applica il regime del margine include nel calcolo, ad abbattimento del margine imponibile, anche le spese accessorie sostenute per la vendita dei beni (per esempio provvigioni di agenzia o pubblicità collegate alla cessione). L’Agenzia delle Entrate contesta il criterio, ritenendo che tali costi non possano ridurre il margine. La controversia giunge in Cassazione.

La questione giuridica

Il quesito è come si determini il margine ai fini dell’art. 36 del D.L. 41/1995: in particolare quali spese possano essere computate ad aumento del prezzo d’acquisto, riducendo così il margine imponibile, e se tra esse rientrino anche le spese accessorie relative alla vendita del bene oltre a quelle di acquisto e riparazione.

Il principio di diritto affermato

Nel regime del margine il prezzo d’acquisto può essere incrementato delle sole spese accessorie e di riparazione inerenti all’acquisizione o alla sistemazione del bene; le spese relative alla vendita e le spese generali di amministrazione e gestione non concorrono alla determinazione del margine imponibile e seguono il regime IVA ordinario.

La motivazione in sintesi

La Corte muove dalla struttura del regime speciale: ai sensi dell’art. 36 del D.L. 41/1995, per i beni usati, gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, l’IVA si applica solo sulla differenza (il margine) tra il prezzo di vendita e il prezzo d’acquisto. Quest’ultimo può essere aumentato delle spese di riparazione e accessorie, ma solo se riferibili alla fase di acquisizione o di sistemazione del bene.

Secondo la prassi (circolare n. 177/1995), vi rientrano oneri come spese di perizia, di intermediazione (notarili, di agenzia) e di trasporto sostenute per l’acquisto o la preparazione del bene. Restano invece escluse le spese relative alla vendita, nonché le spese generali di amministrazione e gestione: non avendo specifica inerenza alla fase di acquisizione o sistemazione, non possono essere computate ad aumento del prezzo d’acquisto e dunque non riducono il margine. Tali costi scontano l’IVA secondo il regime ordinario. La sentenza è stata cassata con rinvio per la corretta riliquidazione.

Le norme rilevanti

Le conseguenze pratiche per il contribuente

Chi opera nel commercio di beni usati (auto, preziosi, oggetti d’arte) deve distinguere con cura i costi.

Spesa Effetto sul margine
Riparazione e sistemazione del bene Aumenta il prezzo d’acquisto: riduce il margine
Perizia, intermediazione, trasporto per l’acquisto Aumenta il prezzo d’acquisto: riduce il margine
Provvigioni e pubblicità legate alla vendita Non riduce il margine: regime IVA ordinario
Spese generali di amministrazione e gestione Non riduce il margine: regime IVA ordinario

Un’imputazione errata gonfia indebitamente i costi e riduce il margine, esponendo a recupero d’imposta e sanzioni. È utile tenere una contabilità analitica per singolo bene (metodo analitico) o gestire correttamente il metodo globale, mantenendo traccia della natura di ciascun costo.

L’orientamento

La pronuncia consolida l’interpretazione restrittiva del regime speciale, coerente con la sua natura derogatoria: solo i costi con specifica inerenza all’acquisizione o alla sistemazione del bene incidono sul margine. Le spese di vendita e generali, prive di tale inerenza, restano fuori. È un orientamento che dà certezza agli operatori e all’Amministrazione sul perimetro dei costi computabili.

Spunti pratici

Cosa deve fare l’operatore del settore usato?

Esempio. Tizio compra un’auto usata a 8.000 euro, spende 500 euro di trasporto e perizia per l’acquisto e 1.000 euro di provvigione a un’agenzia per rivenderla a 12.000. Sulla scia della Cassazione 19725/2025, il margine si calcola sottraendo 8.500 (prezzo d’acquisto più costi di acquisizione) dal prezzo di vendita: la provvigione di vendita di 1.000 euro non riduce il margine e segue il regime IVA ordinario. Approfondimenti nella sezione IVA.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Domande frequenti

Quali spese riducono il margine imponibile?

Solo le spese accessorie e di riparazione inerenti all'acquisto o alla sistemazione del bene (perizie, intermediazione, trasporto per l'acquisizione), che si sommano al prezzo d'acquisto riducendo il margine.

Le spese di vendita abbattono il margine?

No. Le spese relative alla vendita (provvigioni, pubblicità della cessione) e le spese generali di amministrazione e gestione non si computano nel margine e seguono il regime IVA ordinario.

Come si calcola il margine nel regime dei beni usati?

L'IVA si applica solo sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo d'acquisto (art. 36 D.L. 41/1995). Il prezzo d'acquisto può essere aumentato delle sole spese di acquisizione e sistemazione del bene.

Cosa rischio se imputo male i costi?

Imputare al margine costi non ammessi (spese di vendita o generali) gonfia indebitamente i costi e riduce il margine, esponendo a recupero d'imposta e sanzioni. È utile una contabilità analitica per bene.

A quali beni si applica il regime del margine?

Ai beni usati, agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione acquistati da soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA, secondo le condizioni dell'art. 36 D.L. 41/1995.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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