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Materia: Redditi d’impresa e di lavoro autonomo / deducibilità IMU · Riferimento: Corte costituzionale, n. 262/2020, e n. 171/2024
- L’IMU pagata sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (oggi al 100%, a regime dal 2022).
- La Corte costituzionale (sentenza 262/2020) ha dichiarato incostituzionale l’indeducibilità per il 2012, riconoscendo che si tratta di un costo inerente alla produzione del reddito.
- Resta invece legittima l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP (Corte cost. 171/2024), data la diversa struttura del tributo regionale.
Il caso
Un’impresa deduce dal proprio reddito l’IMU versata sugli immobili strumentali; per le annualità più risalenti, in cui l’imposta era indeducibile, si pone la questione della legittimità di tale esclusione.
La decisione
La Corte costituzionale, con la sentenza 262/2020, ha dichiarato l’illegittimità della norma che escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa (con riferimento al periodo 2012): l’IMU è un costo fiscale inerente alla produzione del reddito, e la sua totale indeducibilità si poneva in contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Sul piano normativo, il legislatore ha poi progressivamente elevato la percentuale di deducibilità fino al 100% a regime (dal 2022).
Diverso è il piano dell’IRAP: con la sentenza 171/2024 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’imposta regionale, attesa la diversa struttura di tale tributo, che colpisce il valore della produzione netta secondo regole proprie.
Il principio di diritto
L’IMU relativa agli immobili strumentali costituisce un costo inerente alla produzione del reddito e deve esserne ammessa la deducibilità; è invece costituzionalmente legittima la sua indeducibilità dalla base imponibile IRAP.
Implicazioni pratiche
Imprese e professionisti deducono l’IMU sugli immobili strumentali dal reddito (oggi al 100%). Per le annualità passate in cui l’imposta era indeducibile o parzialmente deducibile, alla luce di Corte cost. 262/2020 può valere la pena valutare istanze di rimborso ove ancora nei termini. Restano indeducibili l’IMU sugli immobili non strumentali (es. «patrimoniali») e, in ogni caso, l’IMU ai fini IRAP. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Posso dedurre l’IMU degli immobili aziendali?
Sì, se sono strumentali: l’IMU è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, oggi al 100%. La Corte costituzionale (262/2020) ne ha riconosciuto la natura di costo inerente.
L’IMU è deducibile anche dall’IRAP?
No. La Corte costituzionale (171/2024) ha ritenuto legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base IRAP, per la diversa struttura del tributo.
Fonti
- Corte costituzionale, sentenze n. 262/2020 e n. 171/2024.
- Art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (deducibilità al 100%).
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