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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: Redditi d’impresa e di lavoro autonomo / deducibilità IMU · Riferimento: Corte costituzionale, n. 262/2020, e n. 171/2024

In sintesi
  • L’IMU pagata sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (oggi al 100%, a regime dal 2022).
  • La Corte costituzionale (sentenza 262/2020) ha dichiarato incostituzionale l’indeducibilità per il 2012, riconoscendo che si tratta di un costo inerente alla produzione del reddito.
  • Resta invece legittima l’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP (Corte cost. 171/2024), data la diversa struttura del tributo regionale.

Il caso

Un’impresa deduce dal proprio reddito l’IMU versata sugli immobili strumentali; per le annualità più risalenti, in cui l’imposta era indeducibile, si pone la questione della legittimità di tale esclusione.

La decisione

La Corte costituzionale, con la sentenza 262/2020, ha dichiarato l’illegittimità della norma che escludeva la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa (con riferimento al periodo 2012): l’IMU è un costo fiscale inerente alla produzione del reddito, e la sua totale indeducibilità si poneva in contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Sul piano normativo, il legislatore ha poi progressivamente elevato la percentuale di deducibilità fino al 100% a regime (dal 2022).

Diverso è il piano dell’IRAP: con la sentenza 171/2024 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’imposta regionale, attesa la diversa struttura di tale tributo, che colpisce il valore della produzione netta secondo regole proprie.

Il principio di diritto

L’IMU relativa agli immobili strumentali costituisce un costo inerente alla produzione del reddito e deve esserne ammessa la deducibilità; è invece costituzionalmente legittima la sua indeducibilità dalla base imponibile IRAP.

Implicazioni pratiche

Imprese e professionisti deducono l’IMU sugli immobili strumentali dal reddito (oggi al 100%). Per le annualità passate in cui l’imposta era indeducibile o parzialmente deducibile, alla luce di Corte cost. 262/2020 può valere la pena valutare istanze di rimborso ove ancora nei termini. Restano indeducibili l’IMU sugli immobili non strumentali (es. «patrimoniali») e, in ogni caso, l’IMU ai fini IRAP. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Domande frequenti

Posso dedurre l’IMU degli immobili aziendali?

Sì, se sono strumentali: l’IMU è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, oggi al 100%. La Corte costituzionale (262/2020) ne ha riconosciuto la natura di costo inerente.

L’IMU è deducibile anche dall’IRAP?

No. La Corte costituzionale (171/2024) ha ritenuto legittima l’indeducibilità dell’IMU dalla base IRAP, per la diversa struttura del tributo.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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