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Materia: IRAP / studi e associazioni professionali · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27352
- L’esercizio della professione in forma associata fa presumere l’esistenza dell’autonoma organizzazione: di regola lo studio associato è soggetto a IRAP.
- I compensi da sindaco, revisore o componente di organi di controllo imputati allo studio (fatturati e incassati dall’associazione) scontano l’IRAP.
- Per escludere il tributo su quei compensi il professionista deve scorporarli, dimostrando di averli svolti individualmente, con partita IVA autonoma e gestione separata.
Il caso
Uno studio associato di professionisti chiede il rimborso dell’IRAP versata sui compensi percepiti dai soci per incarichi di sindaco e revisore, sostenendo che si tratta di attività personali, prive di una propria organizzazione. I compensi, però, erano stati fatturati e incassati dallo studio.
La decisione
La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: l’esercizio dell’attività professionale in forma associata integra, di regola, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, per una presunzione che discende dalla stessa struttura collettiva, senza bisogno di un accertamento ulteriore. L’onere di superare tale presunzione grava sul contribuente ed è particolarmente rigoroso: non basta allegare la modestia dei beni strumentali o la natura personale delle prestazioni.
Quanto ai compensi da sindaco e da componente di organi di controllo, ciò che rileva è il modo in cui sono gestiti: se l’incarico è svolto nell’ambito dello studio, con utilizzo della sua struttura e fatturazione collettiva, l’IRAP è dovuta; solo in presenza di una partita IVA autonoma e di una gestione separata il professionista può invocare l’esclusione, scorporando quei compensi dalla base imponibile dello studio.
Il principio di diritto
L’attività professionale esercitata in forma associata integra, di norma, il presupposto impositivo IRAP per presunzione di autonoma organizzazione connaturata alla forma collettiva; i compensi per cariche di sindaco o revisore imputati e fatturati dallo studio associato vi rientrano, salvo che il professionista provi di averli svolti individualmente, con autonoma partita IVA e gestione separata.
Implicazioni pratiche
Lo studio associato che voglia escludere dall’IRAP i compensi da sindaco o revisore dei soci deve organizzarsi a monte: gli incarichi vanno svolti con partita IVA personale del professionista, fatturati direttamente da lui e tenuti fuori dalla contabilità dell’associazione. Se invece i compensi confluiscono nello studio, l’IRAP è dovuta e l’eventuale istanza di rimborso è destinata al rigetto. Diverso è il caso del professionista individuale senza struttura, per il quale resta valida la regola dell’esclusione in assenza di autonoma organizzazione. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Lo studio associato paga sempre l’IRAP?
Di regola sì: la forma associata fa presumere l’autonoma organizzazione. Il contribuente può provare il contrario, ma con un onere particolarmente rigoroso, non assolto allegando solo la modestia dei mezzi o la personalità delle prestazioni.
I compensi da sindaco dei soci scontano l’IRAP?
Sì, se sono imputati e fatturati dallo studio, con utilizzo della sua struttura. Sono esclusi solo se il professionista li svolge individualmente, con partita IVA autonoma e gestione separata.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27352.
- Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (presupposto IRAP / autonoma organizzazione).