Testo dell'articoloVigente
Con l’ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27352, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che l’esercizio della professione in forma associata fa presumere l’autonoma organizzazione: di regola lo studio associato è soggetto a IRAP. I compensi da sindaco o revisore dei soci, se imputati e fatturati dallo studio, vi rientrano; sono esclusi solo se il professionista li svolge individualmente, con partita IVA autonoma e gestione separata. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
La vicenda
Uno studio associato di professionisti chiede il rimborso dell’IRAP versata sui compensi percepiti dai soci per incarichi di sindaco e revisore, sostenendo che si tratta di attività personali, prive di una propria organizzazione. I compensi, però, erano stati fatturati e incassati dallo studio. L’Agenzia delle Entrate resiste alla richiesta di rimborso.
La questione giuridica
Due i profili. Se l’esercizio della professione in forma associata integri di per sé il presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione, e su chi gravi l’onere di provare il contrario. E se i compensi per cariche di sindaco o revisore, ancorché frutto di un incarico personale, siano soggetti a IRAP quando confluiscono nello studio associato.
Il principio di diritto affermato
L’attività professionale esercitata in forma associata integra, di norma, il presupposto impositivo IRAP per presunzione di autonoma organizzazione connaturata alla forma collettiva; i compensi per cariche di sindaco o revisore imputati e fatturati dallo studio associato vi rientrano, salvo che il professionista provi di averli svolti individualmente, con autonoma partita IVA e gestione separata. L’onere di superare la presunzione grava sul contribuente ed è particolarmente rigoroso.
La motivazione in sintesi
La Corte muove dall’orientamento consolidato: l’esercizio in forma associata integra, di regola, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, per una presunzione che discende dalla stessa struttura collettiva, senza bisogno di un accertamento ulteriore. La condivisione di mezzi, personale e organizzazione tipica dell’associazione professionale giustifica la presunzione. L’onere di superarla grava sul contribuente ed è rigoroso: non basta allegare la modestia dei beni strumentali o la natura personale delle prestazioni.
Quanto ai compensi da sindaco e da componente di organi di controllo, ciò che rileva è il modo in cui sono gestiti. Se l’incarico è svolto nell’ambito dello studio, con utilizzo della sua struttura e fatturazione collettiva, i compensi confluiscono nell’attività dell’associazione e l’IRAP è dovuta. Solo in presenza di una partita IVA autonoma del professionista e di una gestione separata – incarico svolto e fatturato individualmente, fuori dalla contabilità dello studio – il professionista può invocare l’esclusione, scorporando quei compensi dalla base imponibile dello studio.
Le norme rilevanti
- Art. 2 D.Lgs. 446/1997 – individua il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata; è la norma alla luce della quale opera la presunzione per le forme associate.
- Art. 3 D.Lgs. 446/1997 – individua i soggetti passivi, tra cui le società e gli enti, comprese le associazioni professionali.
- Orientamento delle Sezioni Unite sull’autonoma organizzazione – la cornice giurisprudenziale che distingue il professionista individuale senza struttura (escluso) dalle forme organizzate (incluse).
Le conseguenze pratiche per il contribuente
Per escludere dall’IRAP i compensi da carica dei soci occorre organizzarsi a monte.
| Gestione del compenso da sindaco/revisore | IRAP |
|---|---|
| Incarico svolto e fatturato dallo studio, con la sua struttura | Dovuta |
| Incarico svolto individualmente, con P.IVA autonoma e gestione separata | Esclusa per quei compensi |
| Professionista individuale senza autonoma organizzazione | Esclusa (regola generale) |
Lo studio associato che voglia escludere quei compensi deve farli svolgere con partita IVA personale del professionista, fatturarli direttamente da lui e tenerli fuori dalla contabilità dell’associazione. Se invece confluiscono nello studio, l’IRAP è dovuta e l’eventuale istanza di rimborso è destinata al rigetto.
L’orientamento
La pronuncia consolida l’indirizzo per cui la forma associata fa presumere l’autonoma organizzazione, con onere probatorio rigoroso a carico del contribuente. Resta ferma, sull’altro versante, la regola dell’esclusione per il professionista individuale privo di struttura. È un orientamento stabile, che àncora l’imposizione alla sostanza organizzativa dell’attività e al modo concreto di gestione dei singoli compensi.
Spunti pratici
Cosa fare per gestire correttamente i compensi da carica?
- Decidere a monte il canale. Compensi nello studio = IRAP; compensi individuali con P.IVA autonoma = esclusi.
- Separare la gestione. Per l’esclusione serve fatturazione personale e contabilità fuori dall’associazione.
- Non confidare nella sola personalità della carica. La presunzione non si supera allegando la modestia dei mezzi.
- Valutare il rimborso con realismo. Se i compensi sono confluiti nello studio, l’istanza è destinata al rigetto.
Esempio. Tizio, socio di uno studio associato, svolge incarichi di sindaco e fa fatturare i compensi dallo studio, che li incassa e usa la propria struttura. Lo studio chiede il rimborso IRAP su quei compensi. Sulla scia della Cassazione 27352/2025 il rimborso va negato: i compensi sono imputati allo studio, soggetto a IRAP per presunzione di autonoma organizzazione. Sarebbero esclusi solo se Tizio li avesse svolti con partita IVA personale e gestione separata. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27352.
- Artt. 2 e 3 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (presupposto e soggetti passivi IRAP).
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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Domande frequenti
Lo studio associato paga sempre l'IRAP?
Di regola sì: la forma associata fa presumere l'autonoma organizzazione. Il contribuente può provare il contrario, ma con un onere particolarmente rigoroso, non assolto allegando solo la modestia dei mezzi o la personalità delle prestazioni.
I compensi da sindaco dei soci scontano l'IRAP?
Sì, se sono imputati e fatturati dallo studio, con utilizzo della sua struttura. Sono esclusi solo se il professionista li svolge individualmente, con partita IVA autonoma e gestione separata fuori dalla contabilità dell'associazione.
Come escludere dall'IRAP i compensi da carica?
Facendoli svolgere con partita IVA personale del professionista, fatturandoli direttamente da lui e tenendoli fuori dalla contabilità dello studio. Solo così quei compensi possono essere scorporati dalla base imponibile.
Vale anche per il professionista individuale?
Per il professionista individuale senza autonoma organizzazione resta valida la regola generale dell'esclusione dall'IRAP. La presunzione di organizzazione riguarda invece chi esercita in forma associata.
Posso ottenere il rimborso dell'IRAP già versata?
Solo se provi che i compensi sono stati prodotti senza autonoma organizzazione, con gestione individuale separata. Se sono confluiti nello studio, l'istanza di rimborso è destinata al rigetto.