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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: IRPEF / regime degli impatriati · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 19 agosto 2025, n. 23526

In sintesi
  • Il regime agevolato per i lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) spetta a chi possiede i requisiti sostanziali (residenza estera pregressa, trasferimento in Italia, permanenza).
  • L’omessa richiesta formale al datore di lavoro non fa perdere il beneficio per gli anni pregressi: lo si può recuperare con istanza di rimborso.
  • I termini procedurali fissati dalla prassi dell’Agenzia non sono di decadenza dal diritto, salvo che la legge lo preveda espressamente.

Il caso

Un lavoratore rientrato in Italia, in possesso dei requisiti per il regime degli impatriati, non ha presentato la richiesta al datore di lavoro né ha indicato l’agevolazione in dichiarazione per alcuni anni. Chiede a posteriori il rimborso delle maggiori imposte versate.

La decisione

La Corte afferma un principio di favore: il diritto al beneficio, una volta maturato sulla base dei requisiti sostanziali, non può essere annullato da una mera omissione procedurale, a meno che la legge non preveda espressamente una decadenza. I termini stabiliti dalla prassi dell’Agenzia per la richiesta al sostituto d’imposta servono a regolare la fruizione del beneficio tramite il datore di lavoro, ma non sono termini di decadenza dal diritto.

Ne consegue che, per le annualità pregresse, il contribuente che aveva i requisiti può ottenere l’agevolazione presentando istanza di rimborso dell’eccedenza versata, nei termini ordinari, anche se non aveva attivato il regime presso il datore né in dichiarazione.

Il principio di diritto

Il diritto al regime agevolato degli impatriati, maturato in presenza dei requisiti sostanziali, non è precluso dall’omessa richiesta al datore di lavoro: per i periodi pregressi il beneficio può essere fatto valere mediante istanza di rimborso, non costituendo i termini procedurali stabiliti dall’Amministrazione termini di decadenza dal diritto.

Implicazioni pratiche

Chi possedeva i requisiti per il regime impatriati ma non ha attivato l’agevolazione può recuperarla con istanza di rimborso (di regola entro 48 mesi dal versamento), senza che l’omessa richiesta al datore precluda il diritto. È essenziale conservare la prova dei requisiti sostanziali (residenza estera, trasferimento, attività svolta). Attenzione, nei rientri presso lo stesso datore o gruppo dopo un distacco, al requisito della discontinuità lavorativa. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Domande frequenti

Ho i requisiti da impatriato ma non ho chiesto l’agevolazione: l’ho persa?

No. Per gli anni pregressi puoi recuperarla con istanza di rimborso: l’omessa richiesta al datore di lavoro non è causa di decadenza dal diritto.

Entro quando posso chiedere il rimborso?

Di regola entro 48 mesi dal versamento, secondo i termini ordinari del rimborso, conservando la prova dei requisiti sostanziali del regime.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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