Testo dell'articoloVigente
Materia: IRPEF / residenza fiscale delle persone fisiche · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, 18 dicembre 2023, n. 35284
- In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali (tie-breaker rules) prevalgono sulla presunzione interna di residenza in Italia.
- La prevalenza opera anche verso Stati a fiscalità privilegiata: la Convenzione è norma speciale che batte la presunzione anti-espatrio dell’art. 2 TUIR.
- Se in base ai criteri convenzionali il contribuente è residente all’estero, i redditi di lavoro là prodotti escono dalla base IRPEF italiana e spetta il rimborso delle ritenute subite.
Il caso
Un contribuente trasferisce la residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata (gli Emirati Arabi) ma continua a percepire redditi di lavoro dipendente da un datore italiano, che applica le ritenute. Il contribuente chiede il rimborso delle imposte trattenute in Italia; l’Amministrazione lo nega, invocando la presunzione di residenza interna verso i paradisi fiscali.
La decisione
La Corte chiarisce il rapporto tra norma interna e trattato: la Convenzione contro le doppie imposizioni è legge speciale che prevale sulla disciplina nazionale. Quando, in base ai criteri interni, una persona risulterebbe residente in entrambi gli Stati, il conflitto si risolve con le tie-breaker rules convenzionali, applicate in ordine gerarchico: abitazione permanente, poi centro degli interessi vitali, quindi soggiorno abituale e nazionalità.
Tali criteri prevalgono anche sulla presunzione di residenza in Italia prevista per i trasferimenti verso paesi a fiscalità privilegiata. Accertata la residenza effettiva all’estero e la soggezione al potere impositivo locale, i redditi di lavoro dipendente là prodotti sono esclusi dalla base imponibile italiana — anche se, in concreto, in quello Stato non sono tassati — con conseguente diritto al rimborso delle ritenute.
Il principio di diritto
In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali per la risoluzione dei casi di doppia residenza prevalgono sulla presunzione di residenza interna, anche verso Stati a fiscalità privilegiata; ove il contribuente risulti residente all’estero secondo tali criteri, i relativi redditi sono esclusi dalla base imponibile italiana e spetta il rimborso delle ritenute subite.
Implicazioni pratiche
Chi trasferisce la residenza all’estero — anche in un paese a fiscalità privilegiata — può opporre alla pretesa italiana i criteri convenzionali, purché dimostri la residenza effettiva nell’altro Stato (abitazione permanente, centro degli interessi, soggiorno abituale). È decisivo documentare la propria posizione e, dove possibile, procurarsi il certificato di residenza fiscale estero. Attenzione: dal 2024 l’art. 2 TUIR è stato riformato (D.Lgs. 209/2023), con nuovi criteri interni (domicilio come centro degli affetti, presenza fisica), ma il primato delle Convenzioni resta fermo. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
La presunzione di residenza in Italia vale anche se c’è una Convenzione?
No: i criteri convenzionali tie-breaker prevalgono sulla presunzione interna, anche verso paesi a fiscalità privilegiata. Se in base ad essi sei residente all’estero, quei redditi escono dalla base IRPEF italiana.
Posso recuperare le ritenute italiane se sono residente all’estero?
Sì, se la residenza estera effettiva risulta dai criteri convenzionali: spetta il rimborso delle ritenute subite in Italia sui redditi prodotti e tassabili nell’altro Stato.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, 18 dicembre 2023, n. 35284.
- Art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; Convenzioni contro le doppie imposizioni (tie-breaker rules, art. 4 modello OCSE).
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