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Materia: Imposta di successione e donazione / coacervo · Riferimento: Corte di Cassazione, ordinanza n. 22738/2020 e giurisprudenza conforme
- Il coacervo successorio — sommare le donazioni fatte in vita dal defunto al valore dell’eredità — non è più applicabile per calcolare aliquote e franchigie dell’imposta di successione.
- Resta invece il coacervo donativo: più donazioni tra le stesse persone si cumulano ai fini della franchigia (1 milione di euro tra coniugi e parenti in linea retta).
- L’Agenzia delle Entrate si è adeguata a questo orientamento con la circolare n. 29/2023; la riforma del 2024 ha poi riordinato la disciplina.
Il caso
Alla morte di una persona, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione sommando al valore dell’asse ereditario anche le donazioni che il defunto aveva fatto in vita agli eredi, allo scopo di erodere la franchigia e applicare aliquote più elevate. Gli eredi contestano questo «cumulo», chiamato coacervo successorio.
La decisione
La Corte dà ragione ai contribuenti. L’istituto del coacervo successorio — nato in un sistema con aliquote progressive ormai superato — deve ritenersi implicitamente abrogato: con l’attuale imposta a aliquote fisse e franchigie predeterminate non c’è più spazio per riunire fittiziamente donazioni e asse ereditario al fine di determinare l’imposta di successione. Le donazioni del defunto, quindi, non si sommano al relictum né per calcolare le aliquote né per erodere la franchigia successoria.
Diverso è il coacervo donativo, che resta in vigore: ai fini dell’imposta sulle donazioni, le liberalità precedenti tra le stesse parti si cumulano per verificare se la franchigia sia stata già consumata. Da tale cumulo restano comunque escluse le donazioni fatte nel periodo (25 ottobre 2001 – 28 novembre 2006) in cui l’imposta sulle donazioni era stata soppressa.
Il principio di diritto
Nell’imposta di successione il coacervo del donatum con il relictum non opera né per la determinazione delle aliquote né per il calcolo della franchigia; il cumulo delle donazioni conserva rilievo solo nell’imposta sulle donazioni, ai fini della franchigia.
Implicazioni pratiche
Per gli eredi la conseguenza è concreta: la franchigia (ad esempio 1 milione di euro per coniuge e figli) si calcola sul solo valore dell’eredità, senza essere erosa dalle donazioni ricevute in passato dal defunto. Resta invece prudente, in fase di pianificazione delle donazioni in vita, tenere conto del coacervo donativo, perché più donazioni successive consumano progressivamente la stessa franchigia. L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’orientamento con la circolare n. 29 del 2023; la riforma dell’imposta (D.Lgs. n. 139/2024, in vigore dal 2025) ha poi riordinato organicamente la materia confermando l’irrilevanza del coacervo successorio.
Domande frequenti
Le donazioni fatte in vita dal defunto riducono la franchigia di successione?
No. Secondo la Cassazione il coacervo successorio non si applica: la franchigia dell’imposta di successione si calcola sul solo valore dell’eredità.
Il cumulo delle donazioni conta ancora per qualcosa?
Sì, ai fini dell’imposta sulle donazioni: più donazioni tra le stesse persone si cumulano per verificare se la franchigia è già stata utilizzata.
Qual è la franchigia tra genitori e figli?
Di norma 1 milione di euro per ciascun beneficiario tra coniuge e parenti in linea retta, con aliquota del 4% sull’eccedenza; importi e aliquote variano per altri gradi di parentela.
Fonti
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 22738/2020 e pronunce conformi (tra cui nn. 25909/2020, 27827/2020, 3989/2021, 10171/2022, 11422/2022, 17623/2022).
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 29 del 19 ottobre 2023; D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposta su successioni e donazioni).