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Materia: Accertamento / induttivo puro e riconoscimento dei costi · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 29736
- Nell’accertamento induttivo puro (art. 39, comma 2, DPR 600/1973) l’ufficio ricostruisce i ricavi anche in assenza di contabilità attendibile.
- Ma non può limitarsi a tassare i ricavi lordi ignorando i costi: deve riconoscere i costi presuntivamente sostenuti per produrli, anche in misura forfettaria.
- Tassare il ricavo lordo senza costi viola il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), come affermato dalla Corte costituzionale (sent. 10/2023).
Il caso
Nei confronti di un’impresa priva di scritture contabili attendibili l’ufficio procede ad accertamento induttivo puro, ricostruendo i ricavi ma senza riconoscere alcun costo di produzione, e tassa così il ricavo lordo.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del contribuente. Anche quando la ricostruzione dei ricavi è legittima — per la totale assenza o inattendibilità della contabilità — l’ufficio non può ignorare i costi: ha l’onere di determinare, sia pure in via induttiva e forfettaria, i costi presuntivamente sostenuti per produrre quei ricavi.
Negare ogni costo significherebbe tassare un reddito lordo anziché quello netto, in contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023: ogni accertamento induttivo, sia analitico-induttivo sia puro, deve tenere conto dei costi, anche forfettari, perché la determinazione presuntiva del reddito rispetti il più possibile la reale capacità contributiva. La causa è rinviata al giudice di merito per il calcolo dei costi presunti.
Il principio di diritto
Nell’accertamento induttivo puro l’Amministrazione, ricostruiti i ricavi in assenza di contabilità, ha l’onere di riconoscere i costi presuntivamente sostenuti per produrli, anche in misura forfettaria o percentuale; la tassazione del solo ricavo lordo viola il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
Implicazioni pratiche
Di fronte a un induttivo puro che tassa i ricavi senza costi, il contribuente può chiederne l’annullamento o la rideterminazione, invocando il riconoscimento di una percentuale di costi coerente con la natura dell’attività e con la redditività media di settore. È utile fornire elementi (margini tipici, listini, dati di comparto) a supporto della percentuale. Attenzione: la deduzione forfettaria dei costi vale per le imposte sui redditi e non attribuisce automaticamente il diritto alla detrazione IVA, che richiede fatture. Approfondimenti nella sezione Accertamento.
Domande frequenti
Nell’induttivo puro il Fisco può tassare solo i ricavi?
No. Anche senza contabilità l’ufficio deve riconoscere i costi presunti, anche forfettari: tassare il ricavo lordo viola la capacità contributiva (art. 53 Cost.), come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza 10/2023.
I costi forfettari danno diritto anche alla detrazione IVA?
No. Il riconoscimento forfettario dei costi opera per le imposte sui redditi; la detrazione IVA resta subordinata al possesso di fatture e ai requisiti propri dell’imposta.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 29736; Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2023.
- Art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 53 della Costituzione.
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