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Materia: Catasto / classamento dei parchi eolici · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione V, ordinanza 2025, n. 921
- I parchi eolici vanno censiti nella categoria catastale D/1 (opifici), trattandosi di vere e proprie centrali di produzione di energia elettrica.
- È esclusa la categoria E (immobili a destinazione particolare con finalità pubblica): l’attività svolta è industriale e imprenditoriale, e la finalità di pubblica utilità è irrilevante a fini catastali.
- La rendita comprende l’insieme dei beni che costituiscono l’aerogeneratore (torre, navicella, rotore, pale, cabina elettrica), anche se fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione.
Il caso
Il titolare di un parco eolico contesta il classamento attribuito dall’Agenzia: discute sia la categoria catastale (D/1 anziché E), sia l’inclusione, nella stima della rendita, delle componenti dell’aerogeneratore (navicella, rotore, pale).
La decisione
La Corte conferma il proprio orientamento costante. Gli impianti eolici, in quanto centrali elettriche, vanno accatastati come D/1 (opifici): la destinazione alla produzione industriale di energia prevale, e le considerazioni sulla finalità di pubblica utilità non rilevano sul piano catastale, restando esclusa la categoria E.
Quanto alla rendita, l’oggetto della stima comprende l’insieme dei beni che formano l’aerogeneratore: non solo le componenti infisse al suolo, ma anche quelle fisicamente amovibili che, tuttavia, non possono essere separate senza pregiudicare la funzione di generazione (navicella, rotore, pale, cabina elettrica). Restano fuori i soli macchinari del tutto autonomi rispetto all’unità immobiliare.
Il principio di diritto
I parchi eolici, quali centrali di produzione di energia elettrica, vanno accatastati nella categoria D/1 e non nella E; nella determinazione della rendita rientra l’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprese le componenti amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva.
Implicazioni pratiche
La classificazione in D/1 e l’inclusione delle componenti dell’aerogeneratore incidono direttamente sulla rendita e, quindi, sull’IMU e sugli altri tributi commisurati. Gli operatori del settore rinnovabili devono predisporre il DOCFA coerentemente con questo orientamento, valutando con attenzione quali elementi siano strutturali (inclusi) e quali eventuali macchinari autonomi (esclusi, secondo la disciplina degli «imbullonati»). Un classamento errato espone a rettifica della rendita.
Domande frequenti
In quale categoria catastale rientra un parco eolico?
Nella D/1 (opifici), trattandosi di una centrale di produzione di energia elettrica. È esclusa la categoria E, riservata agli immobili a destinazione particolare con finalità pubblica.
Le pale e la navicella aumentano la rendita?
Sì. La stima della rendita comprende l’intero aerogeneratore, incluse le componenti amovibili ma non separabili senza pregiudizio della funzione di generazione (navicella, rotore, pale, cabina).
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione V, ordinanza 2025, n. 921.
- Art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 («imbullonati»); R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e norme catastali sulla categoria D.