Testo dell'articoloVigente
Materia: IRPEF / tassazione delle indennità di esproprio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, 19 gennaio 2025, n. 1307
- L’indennità di esproprio (e le somme equivalenti: cessione volontaria, occupazione, risarcimento) genera plusvalenza imponibile solo se il terreno rientra in determinate zone.
- Sono tassabili solo i terreni situati nelle zone omogenee A, B, C e D (centro storico, completamento, espansione, produttive) ai sensi del DM 1444/1968; fuori da tali zone l’indennità non è imponibile.
- È irrilevante la finalità dell’opera pubblica: ciò che conta è la collocazione urbanistica del terreno. La ritenuta del 20% indebitamente subita va rimborsata.
Il caso
Un contribuente, espropriato di un terreno situato in zona H (sottozona della zona F), subisce la ritenuta del 20% sull’indennità e ne chiede il rimborso, sostenendo che il terreno non rientra tra quelli tassabili. L’Agenzia delle Entrate resiste.
La decisione
La Corte dà ragione al contribuente. La plusvalenza da indennità di esproprio (art. 11 della legge 413/1991, oggi riconducibile all’art. 67 TUIR) è tassabile soltanto per i terreni ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C e D individuate dal DM 1444/1968. Il riferimento a tali zone non può essere ristretto alle sole opere di urbanizzazione: rileva la classificazione del terreno in sé.
Per i terreni collocati al di fuori di quelle zone (come la zona F/H del caso, destinata ad attrezzature di interesse generale), l’indennità non è imponibile, a prescindere dalla finalità dell’opera pubblica per cui si procede all’esproprio. Ne consegue che la ritenuta del 20% eventualmente operata dall’ente erogatore è indebita e deve essere rimborsata.
Il principio di diritto
Le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio sono imponibili soltanto se relative a terreni ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C e D; la collocazione del terreno al di fuori di tali zone esclude l’imposizione, irrilevante essendo la finalità dell’opera pubblica, con diritto al rimborso della ritenuta del 20% indebitamente subita.
Implicazioni pratiche
Chi riceve un’indennità di esproprio con ritenuta del 20% deve verificare la zona urbanistica del terreno (certificato di destinazione urbanistica): se è fuori dalle zone A, B, C, D, l’indennità non è imponibile e si può chiedere il rimborso della ritenuta (di regola entro 48 mesi). Resta ferma, per i terreni tassabili, la possibilità di optare per la tassazione ordinaria se più favorevole rispetto alla ritenuta secca. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Su quali terreni si tassa l’indennità di esproprio?
Solo sui terreni ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C e D (DM 1444/1968). Per i terreni fuori da tali zone l’indennità non è imponibile.
Posso farmi rimborsare la ritenuta del 20%?
Sì, se il terreno espropriato è fuori dalle zone A, B, C, D: la ritenuta è indebita e se ne può chiedere il rimborso, di regola entro 48 mesi.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 gennaio 2025, n. 1307.
- Art. 11, commi 5-9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; art. 67 del D.P.R. 917/1986 (TUIR); D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.