Testo dell'articoloVigente
Con la sentenza 6 luglio 2022, n. 21454 (e le numerose conformi del medesimo giorno), la sezione tributaria della Corte di Cassazione riconosce che la ritenuta sui dividendi di fonte italiana distribuiti a fondi d’investimento (OICR) esteri, a fronte dell’esenzione degli OICR italiani, è una restrizione discriminatoria alla libera circolazione dei capitali ex art. 63 TFUE, operante anche verso i Paesi terzi. La ritenuta indebitamente subita va rimborsata. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
La vicenda
Alcuni fondi d’investimento esteri – residenti in altri Stati UE e negli Stati Uniti – percepiscono dividendi da società italiane e subiscono la ritenuta prevista dall’art. 27 del D.P.R. 600/1973. Poiché un OICR italiano avrebbe percepito gli stessi dividendi in regime di esenzione, i fondi esteri chiedono il rimborso della ritenuta, lamentando un trattamento deteriore rispetto agli omologhi nazionali.
La questione giuridica
Il punto controverso è se la diversità di trattamento – esenzione per gli OICR italiani, ritenuta per quelli esteri a fronte dei medesimi dividendi – integri una restrizione vietata alla libera circolazione dei capitali, e se tale libertà, sancita dall’art. 63 TFUE, possa essere invocata anche da operatori di Paesi terzi (extra-UE), come i fondi statunitensi.
Il principio di diritto affermato
La ritenuta sui dividendi di fonte italiana distribuiti a organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, a fronte dell’esenzione riconosciuta agli OICR italiani, integra una restrizione discriminatoria alla libera circolazione dei capitali ex art. 63 TFUE, operante anche nei confronti dei Paesi terzi, con conseguente diritto al rimborso della ritenuta indebitamente subita, quando il fondo estero si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di un OICR italiano e la disparità non sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
La motivazione in sintesi
La Corte muove dalla comparabilità delle situazioni: i fondi esteri si trovano in una posizione oggettivamente analoga a quella dei fondi italiani rispetto ai dividendi di fonte italiana. Riservare l’esenzione ai soli OICR nazionali, assoggettando a ritenuta quelli esteri, scoraggia gli investimenti transfrontalieri e costituisce quindi una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
L’art. 63 TFUE, a differenza delle altre libertà fondamentali, ha portata più ampia e si applica anche ai movimenti di capitali da e verso Paesi terzi: per questo i fondi extra-UE, inclusi quelli statunitensi, possono invocarlo. La disparità non risulta giustificata da ragioni imperative di interesse generale (coerenza del sistema, efficacia dei controlli, ripartizione del potere impositivo). Ne deriva la disapplicazione della ritenuta discriminatoria e il diritto al rimborso. La Corte dà inoltre atto del successivo intervento del legislatore, che con la legge 178/2020 ha esteso l’esenzione agli OICR UE/SEE per i dividendi percepiti dal 2021; ma il principio di non discriminazione vale anche per le annualità pregresse.
Le norme rilevanti
- Art. 27, comma 3, D.P.R. 600/1973 – disciplina la ritenuta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti, applicata ai fondi esteri.
- Art. 63 TFUE – sancisce la libera circolazione dei capitali, con portata estesa anche ai rapporti con i Paesi terzi; è il parametro alla luce del quale la ritenuta è giudicata discriminatoria.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – la legge di bilancio 2021 ha esteso l’esenzione da ritenuta agli OICR UE/SEE per i dividendi percepiti dal 2021, allineando il regime; resta il tema delle annualità pregresse.
Le conseguenze pratiche per il contribuente
Per i fondi esteri si apre una concreta via di recupero, ma su basi probatorie precise.
| Profilo | Indicazione operativa |
|---|---|
| Annualità ante 2021 | Possibile istanza di rimborso della ritenuta subita, in base al principio di non discriminazione |
| Dividendi dal 2021 | Opera l’esenzione introdotta per gli OICR UE/SEE (L. 178/2020) |
| Fondi extra-UE (es. USA) | Possono invocare l’art. 63 TFUE, che vale anche verso i Paesi terzi |
| Onere probatorio | Dimostrare la comparabilità con un OICR italiano (natura, vigilanza, regime) |
Si tratta di un filone di contenzioso ampio, con numerose pronunce conformi rese lo stesso giorno. Decisiva è la documentazione sullo status del fondo, che consenta di provare l’equivalenza con un organismo italiano.
L’orientamento
La pronuncia non è isolata: il 6 luglio 2022 la sezione tributaria ha depositato una serie di sentenze gemelle (tra cui nn. 21475, 21479, 21480, 21481 e 21482) che affermano lo stesso principio. È un orientamento consolidato di matrice eurounitaria, allineato alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla non discriminazione dei fondi esteri, e ha aperto la strada a un esteso contenzioso di rimborso per le annualità anteriori all’allineamento normativo del 2021.
Spunti pratici
Cosa significa, in concreto, per un fondo estero?
- Verificare le annualità. Per i dividendi ante 2021 c’è spazio per l’istanza di rimborso; dal 2021 opera l’esenzione per gli OICR UE/SEE.
- Costruire la comparabilità. Occorre documentare natura, vigilanza e regime del fondo per dimostrare l’equivalenza con un OICR italiano.
- Sfruttare la portata dell’art. 63 TFUE. Anche i fondi extra-UE (USA inclusi) possono farlo valere, a differenza di altre libertà limitate all’ambito UE.
- Curare i termini. Le istanze di rimborso seguono termini decadenziali: la tempestività è essenziale.
Esempio. Un fondo statunitense percepisce nel 2019 dividendi da una società italiana e subisce la ritenuta. Un OICR italiano li avrebbe incassati in esenzione. Sulla scia della Cassazione 21454/2022, il fondo USA può chiedere il rimborso della ritenuta come indebita, provando di essere comparabile a un fondo italiano e invocando l’art. 63 TFUE, che opera anche verso i Paesi terzi. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, 6 luglio 2022, n. 21454 e conformi nn. 21475, 21479, 21480, 21481, 21482/2022.
- Art. 27, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 63 TFUE; legge 30 dicembre 2020, n. 178 (esenzione OICR UE/SEE dal 2021).
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
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Domande frequenti
La ritenuta sui dividendi pagata da un fondo estero si può recuperare?
Sì, per le annualità pregresse: era discriminatoria rispetto all'esenzione degli OICR italiani e contraria all'art. 63 TFUE. Si presenta istanza di rimborso dimostrando la comparabilità con un fondo italiano.
Vale anche per i fondi extra-UE come quelli USA?
Sì. La libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) opera anche verso i Paesi terzi, a differenza di altre libertà fondamentali: la Cassazione ha riconosciuto il rimborso anche a fondi statunitensi.
Cosa è cambiato dal 2021?
Con la legge 178/2020 il legislatore ha esteso l'esenzione da ritenuta agli OICR UE/SEE per i dividendi percepiti dal 2021. Il principio di non discriminazione affermato dalla Cassazione resta però rilevante per le annualità anteriori.
Cosa bisogna dimostrare per ottenere il rimborso?
La comparabilità del fondo estero con un OICR italiano: natura, vigilanza e regime. È decisiva la documentazione sullo status del fondo che provi l'equivalenza con un organismo italiano.
È una pronuncia isolata?
No. Il 6 luglio 2022 la sezione tributaria ha depositato una serie di sentenze gemelle (tra cui nn. 21475, 21479, 21480, 21481 e 21482) con lo stesso principio: si tratta di un orientamento consolidato di matrice eurounitaria.