Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

La guida

L’orario di lavoro è uno dei pilastri della tutela del lavoratore: la legge fissa la durata normale, il limite massimo medio settimanale, i riposi giornaliero e settimanale, le pause e il tetto annuale del lavoro straordinario. La disciplina generale è contenuta nel D.Lgs. 66/2003, che ha recepito le direttive europee sull’organizzazione dell’orario; il CCNL può migliorare le tutele ma non peggiorarle nei limiti inderogabili.

Che cosa rientra nell’orario di lavoro

È orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue funzioni (art. 1 D.Lgs. 66/2003). Non è orario di lavoro, di regola, il tempo di mera reperibilità passiva trascorso fuori dall’azienda; ma il tempo in cui il lavoratore è tenuto a restare sul luogo indicato dal datore, anche se in attesa, rientra nell’orario. La qualificazione è importante perché incide su retribuzione, riposi e limiti.

La durata normale e il limite massimo

La durata normale dell’orario è fissata in 40 ore settimanali (art. 3 D.Lgs. 66/2003); il CCNL può ridurla. La durata massima è un limite di media: la media settimanale, comprensiva degli straordinari, non può superare le 48 ore calcolate su un periodo di riferimento (di norma quattro mesi, elevabile dai contratti collettivi) (art. 4). Non esiste quindi un divieto secco di superare le 48 ore in una singola settimana, ma il limite va rispettato in media nel periodo di riferimento.

Riposi, pause e durata massima giornaliera

Il lavoratore ha diritto a:

  • Riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7);
  • Pausa quando l’orario giornaliero supera le 6 ore: durata e modalità le decide il CCNL; se il contratto non prevede nulla, la pausa è di almeno 10 minuti, anche sul posto di lavoro (art. 8). Per la pausa pranzo vedi pausa pranzo: quando è obbligatoria;
  • Riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero; il calcolo della media del riposo settimanale è effettuato su un arco di 14 giorni (art. 9).

Il riposo settimanale ha alcune eccezioni: per esempio nel lavoro a turni, quando il lavoratore cambia turno o squadra, e nelle attività con periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 9, comma 2).

Ore di lavoro massime giornaliere: 13 ore

La legge non fissa un tetto giornaliero diretto: né 8 né 10 ore. Il limite si ricava dal riposo di 11 ore consecutive ogni 24 (art. 7): 24 meno 11 fa 13 ore, pause comprese, come massimo teorico in una giornata. Il CCNL può fissare limiti più bassi e la media delle 48 ore settimanali resta comunque da rispettare. Le 8 ore al giorno sono di solito la distribuzione dell’orario normale di 40 ore su 5 giorni, non un limite di legge.

Come si calcola la media delle 48 ore

La media si fa sul periodo di riferimento, di regola 4 mesi, che i contratti collettivi possono portare a 6 o a 12 mesi (art. 4). Nel calcolo non contano le ferie e le assenze per malattia, e non contano le ore di straordinario compensate con riposi compensativi (art. 6). In pratica: si sommano le ore lavorate, straordinari compresi, nelle settimane effettivamente lavorate del periodo e si divide per il numero di quelle settimane; il risultato non può superare 48.

Smart working: riposi e orario massimo

Anche in lavoro agile la prestazione si svolge entro i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale fissati dalla legge e dal contratto collettivo (art. 18 L. 81/2017). L’accordo individuale deve indicare i tempi di riposo e le misure per la disconnessione dagli strumenti di lavoro (art. 19 L. 81/2017): le 11 ore di riposo giornaliero valgono anche a casa.

Lavoro notturno

Il lavoro notturno (di norma il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque) gode di tutele rafforzate: limite di 8 ore in media nelle 24, sorveglianza sanitaria periodica e maggiorazioni o riduzioni di orario stabilite dal CCNL (artt. 11-15 D.Lgs. 66/2003). Alcune categorie possono chiedere di non essere adibite al lavoro notturno.

Lo straordinario e i suoi limiti

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale. Deve essere contenuto e le sue modalità le regola il CCNL, sempre entro la media delle 48 ore. Se non c’è un contratto collettivo applicabile, lo straordinario è ammesso solo con l’accordo tra datore e lavoratore e per non più di 250 ore all’anno; salvo diversa previsione del CCNL è ammesso anche per esigenze tecnico-produttive eccezionali, forza maggiore o eventi come fiere e mostre. Va pagato a parte con le maggiorazioni del contratto, che può prevedere in alternativa o in aggiunta riposi compensativi (art. 5 D.Lgs. 66/2003). Per dettagli su maggiorazioni e diritto di rifiuto vedi la guida al lavoro straordinario.

Orario di lavoro: limiti e riposi in tabella

Limiti di orario e riposi minimi nel D.Lgs. 66/2003
Istituto Regola Norma
Orario normale 40 ore settimanali (il CCNL può ridurle) art. 3
Durata massima media 48 ore a settimana in media, straordinari compresi, su 4 mesi (6 o 12 se lo prevede il CCNL) art. 4
Media delle 48 ore Esclusi ferie, malattia e straordinari compensati con riposi art. 6
Ore massime al giorno 13, come conseguenza delle 11 ore di riposo art. 7
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 art. 7
Pausa Oltre le 6 ore giornaliere; almeno 10 minuti se il CCNL non dispone art. 8
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola la domenica, più le 11 ore; media su 14 giorni art. 9
Lavoro notturno Non più di 8 ore in media nelle 24 art. 13
Straordinario Secondo il CCNL; senza CCNL solo con accordo e massimo 250 ore all’anno art. 5

Deroghe e categorie escluse

La disciplina dell’orario non si applica in modo uniforme a tutti. Sono previste deroghe per attività particolari (lavoro in mare, trasporti, attività che richiedono continuità del servizio) e per i lavoratori la cui durata dell’orario non è misurata o predeterminata oppure può essere determinata dal lavoratore stesso: tipicamente i dirigenti e il personale direttivo, esclusi da molti limiti dall’art. 17 D.Lgs. 66/2003. Anche per il lavoro agile e per alcune forme di flessibilità, i limiti di durata massima media e i riposi restano comunque punti fermi, perché tutelano la salute. Conviene quindi verificare se la propria posizione rientra nelle deroghe prima di concludere che un limite è stato violato.

Le norme cardine, commentate

  • Art. 1 D.Lgs. 66/2003 definisce l’orario di lavoro come il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore: serve a distinguere lavoro effettivo e mera reperibilità.
  • Art. 3 fissa la durata normale (40 ore), che il CCNL può solo migliorare a favore del lavoratore.
  • Art. 4 introduce il limite “morbido” delle 48 ore di media: non un divieto secco settimanale, ma un tetto sul periodo di riferimento.
  • Artt. 7-9 garantiscono riposi e pause come diritti inderogabili, posti a presidio della salute (in collegamento con l’art. 2087 c.c.).
  • Art. 36, c. 2 e 3, Cost. eleva la durata massima della giornata e il riposo a diritti di rango costituzionale.

Checklist sui limiti di orario

  • La media settimanale (straordinari inclusi) resta entro le 48 ore sul periodo di riferimento?
  • Tra un turno e l’altro ho almeno 11 ore di riposo?
  • Oltre le 6 ore giornaliere mi viene concessa la pausa?
  • Ho 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni?
  • Se faccio lavoro notturno, sono previste sorveglianza sanitaria e limiti?
  • Lo straordinario resta entro il tetto annuo?

Tutele, controllo e sanzioni

La violazione dei limiti di orario, riposo e pause è soggetta a sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro (art. 18-bis D.Lgs. 66/2003) e può essere accertata dall’Ispettorato del lavoro. Il lavoratore può chiedere il rispetto dei riposi e, in caso di danno alla salute da carichi di lavoro eccessivi, agire per il risarcimento sulla base dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.). La rinuncia ai riposi minimi è inefficace, perché si tratta di tutele inderogabili poste anche a presidio della salute.

Errori frequenti

  • Confondere il limite delle 48 ore (di media) con un divieto settimanale assoluto.
  • Comprimere il riposo giornaliero di 11 ore tra un turno e l’altro.
  • Non riconoscere come orario il tempo di vestizione o di attesa obbligatoria sul posto, quando dovuto.
  • Superare il tetto annuo di straordinario senza accordo.

Reperibilità e diritto alla disconnessione

Due temi sempre più rilevanti completano il quadro dell’orario. La reperibilità è il periodo in cui il lavoratore, pur non lavorando, deve restare raggiungibile per intervenire se chiamato: è di norma compensata con un’indennità prevista dal CCNL e, quando si traduce in intervento effettivo, le ore lavorate diventano orario di lavoro a tutti gli effetti. Il diritto alla disconnessione, affermatosi soprattutto con il lavoro agile, garantisce al lavoratore di non essere tenuto a rispondere a comunicazioni di lavoro fuori dall’orario concordato, a tutela del riposo e dell’equilibrio tra vita e lavoro. Entrambi i profili vanno letti alla luce dei riposi minimi inderogabili: anche la tecnologia non può erodere le 11 ore giornaliere e le 24 ore settimanali di riposo.

Spunti pratici

Caio termina il turno alle 23:00 e l’azienda gli chiede di rientrare alle 7:00 del giorno dopo: tra i due turni passano solo 8 ore, meno delle 11 di riposo giornaliero. La richiesta è illegittima perché viola l’art. 7 D.Lgs. 66/2003; Caio può rifiutare e segnalare l’irregolarità. Diverso è il caso in cui la media settimanale sfori le 48 ore in una singola settimana ma rientri nel limite sul periodo di riferimento: in tal caso non c’è violazione del tetto medio, ma vanno comunque garantiti i riposi minimi giornaliero e settimanale, che operano a prescindere dalla media.

Risorse correlate

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • La disciplina generale dell'orario di lavoro è nel D.Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive europee; il CCNL può migliorarla ma non scendere sotto i limiti inderogabili.
  • La durata normale è di 40 ore settimanali; la durata massima è una media di 48 ore, straordinari compresi, di regola su 4 mesi; ferie e malattia non entrano nel calcolo.
  • Spetta un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24: per questo in un giorno non si possono superare 13 ore di lavoro.
  • Il riposo settimanale è di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, calcolato come media su 14 giorni.
  • Oltre le sei ore giornaliere spetta una pausa: almeno 10 minuti se il CCNL non dispone.
  • Il lavoro notturno non può superare le 8 ore in media nelle 24; lo straordinario, senza CCNL, richiede l'accordo e non può superare 250 ore annue.
Indice dei contenuti

L'orario di lavoro è uno dei pilastri della tutela del lavoratore: la legge ne fissa la durata normale, il limite massimo medio, i riposi giornaliero e settimanale, le pause e il tetto dello straordinario. La disciplina generale è contenuta nel D.Lgs. 66/2003, attuazione delle direttive europee sull'organizzazione dell'orario; il CCNL può migliorare le tutele ma non scendere sotto i limiti inderogabili.

Cosa rientra nell'orario di lavoro

È orario di lavoro ogni periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio delle sue funzioni (art. 1 D.Lgs. 66/2003). Non lo è, di regola, la mera reperibilità passiva fuori dall'azienda; lo è invece il tempo in cui il lavoratore deve restare sul luogo indicato dal datore, anche solo in attesa. La qualificazione incide su retribuzione, riposi e limiti: per questo è il primo nodo da sciogliere.

Durata normale e limite massimo medio

La durata normale è fissata in 40 ore settimanali (art. 3), riducibile dal CCNL. La durata massima è invece un limite di media: la media settimanale, straordinari inclusi, non può superare le 48 ore su un periodo di riferimento, di norma quattro mesi, elevabile dalla contrattazione (art. 4). Non esiste quindi un divieto secco di superare le 48 ore in una singola settimana, ma il tetto va rispettato in media nel periodo di riferimento: è un errore frequente leggerlo come limite settimanale assoluto.

Riposi e pause

Il lavoratore ha diritto a un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 (art. 7), a una pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore (art. 8) e a un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore giornaliere (art. 9). Dal riposo di 11 ore discende, indirettamente, una durata massima giornaliera: in pratica non si possono superare le 13 ore di lavoro in una giornata. Se il contratto non regola la pausa, questa dura almeno 10 minuti (art. 8, comma 2).

Il lavoro notturno

Il lavoro notturno gode di tutele rafforzate (artt. 11-15 D.Lgs. 66/2003): un limite di 8 ore in media nelle 24, sorveglianza sanitaria periodica e maggiorazioni o riduzioni di orario stabilite dal CCNL. Alcune categorie possono chiedere di non essere adibite al lavoro notturno. La protezione si giustifica con il maggior impatto del lavoro notturno sulla salute.

Lo straordinario e i suoi limiti

Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale. È ammesso entro il limite annuo e con le maggiorazioni fissati dal CCNL; in mancanza, serve l'accordo tra le parti e il tetto è di 250 ore annue (art. 5). La regola è che lo straordinario sia eccezionale e compensato; superarne i limiti senza accordo è una delle violazioni più frequenti.

Deroghe e categorie escluse

La disciplina non si applica in modo uniforme. Sono previste deroghe per attività particolari (mare, trasporti, servizi continui) e per i lavoratori la cui durata dell'orario non è misurata o è determinabile dagli stessi: tipicamente dirigenti e personale direttivo, esclusi da molti limiti dall'art. 17. Anche nel lavoro agile restano fermi i limiti di durata massima media e i riposi, perché tutelano la salute. Prima di concludere che un limite è violato conviene verificare se la propria posizione rientra nelle deroghe.

Tutele, sanzioni e rinunce

La violazione dei limiti di orario, riposo e pause è soggetta a sanzioni amministrative in capo al datore (art. 18-bis) e può essere accertata dall'Ispettorato del lavoro. Il lavoratore può pretendere il rispetto dei riposi e, in caso di danno alla salute da carichi eccessivi, agire per il risarcimento sulla base dell'obbligo di sicurezza dell'art. 2087 c.c. La rinuncia ai riposi minimi è inefficace, perché si tratta di tutele inderogabili poste a presidio della salute, che l'art. 36 Cost. eleva a rango costituzionale.

Casi pratici

Caso 1: media delle 48 ore sul periodo di riferimento

Tizio in una settimana di picco lavora oltre 48 ore tra ordinario e straordinario. Non per questo vi e automatica violazione: occorre verificare la media sul periodo di riferimento (di norma quattro mesi). Se nelle settimane successive l'orario rientra e la media resta sotto le 48 ore, il limite e rispettato.

Caso 2: riposo giornaliero compresso

Caia termina un turno e viene richiamata in servizio dopo poche ore, senza fruire delle 11 ore di riposo consecutivo. La compressione del riposo giornaliero viola l'art. 7 D.Lgs. 66/2003: Caia puo pretendere il rispetto del riposo e, in caso di danno alla salute, agire ai sensi dell'art. 2087 c.c.

Domande frequenti

Qual è la durata normale dell'orario di lavoro?

40 ore settimanali (art. 3 D.Lgs. 66/2003). Il CCNL può fissarne meno.

Quante ore si possono lavorare al massimo in un giorno?

La legge non fissa un tetto diretto: dalle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 (art. 7) deriva un massimo di 13 ore in una giornata. Il CCNL può prevedere limiti più bassi.

Posso lavorare più di 48 ore in una settimana?

Sì, in una singola settimana, se la media sul periodo di riferimento (di regola 4 mesi, fino a 12 con il CCNL) resta entro 48 ore, straordinari compresi.

Ferie e malattia contano nella media delle 48 ore?

No. L'art. 6 del D.Lgs. 66/2003 esclude dal calcolo della media i periodi di ferie e di malattia, e anche gli straordinari compensati con riposi compensativi.

Quante ore di riposo spettano tra un turno e l'altro?

Almeno 11 ore consecutive ogni 24 (art. 7), più il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, calcolato come media su 14 giorni (art. 9).

Quanto dura la pausa obbligatoria?

Spetta quando si lavora più di 6 ore al giorno. Durata e modalità le stabilisce il CCNL; se il contratto non dice nulla, almeno 10 minuti (art. 8).

In smart working vale il riposo di 11 ore?

Sì. Il lavoro agile si svolge entro i limiti di durata massima dell'orario fissati da legge e CCNL (art. 18 L. 81/2017) e l'accordo deve indicare i tempi di riposo e la disconnessione (art. 19).

Qual è il tetto dello straordinario?

Quello del CCNL; se manca un contratto collettivo applicabile, lo straordinario richiede l'accordo tra le parti e non può superare 250 ore annue (art. 5).

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.