Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 303 DPR 495/1992

    Art. 303 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi 1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa. 2. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti: a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. 3. Le masse indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, purché la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Più o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità.

  • Art. 302 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate

    Art. 302 DPR 495/1992 – Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o più assi, può esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore.

    2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

    3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg.

    4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'articolo 276, comma 8.

  • Art. 300 DPR 495/1992 – Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

    Art. 300 DPR 495/1992 – Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile.

  • Art. 298 DPR 495/1992 – Registrazione e targatura delle macchine operatrici

    Art. 298 DPR 495/1992 – Registrazione e targatura delle macchine operatrici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

    2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.

    3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.

    4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

    5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.

  • Art. 299 DPR 495/1992 – Macchine operatrici: dispositivo antincastro

    Art. 299 DPR 495/1992 – Macchine operatrici: dispositivo antincastro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della categoria N od O, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi veicoli.

    2. È ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.

  • Art. 292 DPR 495/1992 – Macchine agricole operatrici trainate escluse dall’accertamento dei requisiti

    Art. 292 DPR 495/1992 – Macchine agricole operatrici trainate escluse dall’accertamento dei requisiti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono: a) gli aratri; b) le seminatrici; c) gli erpici.

    2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

  • Art. 293 DPR 495/1992 – Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

    Art. 293 DPR 495/1992 – Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista); b) generalità del proprietario; c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); d) numero del telaio del veicolo; e) caratteristiche tecniche del veicolo.

    2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); b) numero del telaio del veicolo; c) caratteristiche tecniche del veicolo.

    3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.

  • Art. 288 DPR 495/1992 – Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

    Art. 288 DPR 495/1992 – Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all' articolo 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli. Nota all'art. 288: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

  • Art. 287 DPR 495/1992 – Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

    Art. 287 DPR 495/1992 – Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.

    2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le rela- tive verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

  • CCNL Autoferrotranvieri: ferie 28 gg, permessi, festività

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede 28 giorni lavorativi di ferie annue (4,67 settimane), 88 ore ROL, 32 ore ex-festività. Permessi retribuiti per eventi familiari + L.104. Le ferie sono pianificate in turnazione concordata con RSU; il datore garantisce 2 settimane consecutive estive. Fruizione entro 18 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Ultimo rinnovo
    20 marzo 2025 (verbale ministeriale che rende esecutiva l’intesa dell’11 dicembre 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Addetti al trasporto pubblico locale (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Durata
    Ferie annuali 28 giorni lavorativi
    ROL 88 ore (~11 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario
    Lutto 1° grado 3 giorni
    Lutto 2° grado 1 giorno
    Donazione sangue 1 giorno
    Permessi L. 104 3 gg/mese o 2h/giorno
    Permessi studio (150h) 150h triennio
    Termine fruizione ferie 18 mesi dalla maturazione

    28 giorni di ferie annue

    L’art. 48 del CCNL prevede 28 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,67 settimane su 6 giorni; 24 giorni su 5 giorni).

    Le ferie sono irrinunciabili: la monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto.

    La pianificazione è concordata con RSU all’inizio dell’anno: il datore deve garantire 2 settimane consecutive estive a tutti.

    ROL: 88 ore annue

    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giornate), maturazione 7,33h/mese.

    Si possono utilizzare in giornate intere o frazioni. Convertibili in banca ore con maggiorazione del 25%.

    Per il personale viaggiante è frequente l’utilizzo dei ROL per recuperare turni festivi.

    Ex-festività

    Le 4 ex-festività (32 ore complessive):

    • San Giuseppe (19 marzo)
    • Ascensione (40° giorno dopo Pasqua)
    • Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua)
    • SS. Pietro e Paolo (29 giugno)

    Fruibili come permesso retribuito o pagate in busta paga.

    Permessi per eventi familiari

    Permessi retribuiti:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario
    • Lutto coniuge/figli/genitori: 3 giorni
    • Lutto fratelli/nonni/suoceri: 1 giorno
    • Donazione sangue: giornata completa
    • Esami medici: visite con esonero retribuito (certificato)

    Permessi L. 104 e studio

    I lavoratori con L. 104/1992:

    • 3 giorni mensili di permesso retribuito
    • 2 ore al giorno alternative
    • Esonero notturno (su richiesta)

    Permessi studio (150h): nel triennio per scuola serale o università. Frequenza obbligatoria minimo 70%.

    Per il personale viaggiante: i permessi vengono organizzati con la RSU per coprire i turni.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive 21 gg autista urbano
    Tizio (autista urbano) chiede 21 gg ferie consecutive ad agosto. RSU + azienda concordano rotazione per garantire servizio. Tizio fruisce 21 gg + 7 gg ferie residue a Natale.
    Caia – L.104 cura madre disabile
    Caia (autista extraurbano) fruisce 3 gg/mese L.104 per madre. Sostituzione organizzata in turno con altro autista. Indennità INPS con anticipo aziendale.
    Sempronio – Permessi studio università
    Sempronio (manutentore) studia ingegneria meccanica. Fruisce 150h permessi studio nel triennio per esami universitari. Frequenza certificata 80%.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano agli autoferrotranvieri?
    28 giorni lavorativi annui (4,67 settimane su 6 giorni). Pianificazione concordata con RSU. Datore garantisce 2 settimane continuative estive. Termine fruizione 18 mesi dalla maturazione.
    Cosa sono i ROL nel CCNL TPL?
    I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono 88 ore annue (~11 giorni) di permesso retribuito. Maturazione 7,33h/mese. Fruibili in giorni o ore. Per personale viaggiante, frequente uso per recuperare turni festivi.
    I permessi L.104 sono compatibili con i turni TPL?
    Sì, 3 gg/mese di permesso retribuito (o 2h/giorno alternative). Sostituzione organizzata con altro personale viaggiante. Indennità INPS con anticipo aziendale. Esonero notturno su richiesta.
    Posso studiare con i permessi del CCNL TPL?
    Sì, 150 ore di permessi studio nel triennio (scuola serale, università). Retribuiti al 100% se frequenza certificata ≥70%. Anticipo dal datore con eventuale rimborso INPS. Concordato con RSU per coprire turni.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso da 30 a 120 giorni, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • IMU dopo separazione o divorzio: chi paga la casa

    In sintesi

    • Il coniuge assegnatario della casa coniugale è considerato dalla legge titolare del diritto di abitazione e paga lui l’IMU.
    • Se l’assegnatario usa l’immobile come abitazione principale (vi dimora e vi risiede anagraficamente), può beneficiare dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, salvo che si tratti di immobile di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).
    • Il coniuge non assegnatario, anche se proprietario o comproprietario, non paga l’IMU sulla quota relativa alla casa coniugale assegnata all’altro.
    • L’esenzione per abitazione principale non si applica agli immobili di lusso A/1, A/8, A/9: per questi si paga l’IMU con aliquota ridotta e una detrazione di 200 euro.
    • Il provvedimento del giudice (sentenza o accordo omologato) che assegna la casa è il documento-chiave per dimostrare la situazione al Comune.
    • Le pertinenze dell’abitazione principale beneficiano dell’esenzione nei limiti di una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

    Cosa succede all'IMU quando la coppia si separa

    Separazione e divorzio mettono di fronte a molte questioni pratiche, e l’IMU è tra quelle che si chiariscono meno di rado in anticipo. La regola base è questa: l’IMU la paga chi possiede l’immobile o chi ha un diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione). Quando una coppia si separa o divorzia e il giudice assegna la casa coniugale a uno dei due, la legge riconosce al coniuge assegnatario un vero e proprio ‘diritto di abitazione’ – e questo lo rende il soggetto tenuto a pagare l’IMU, anche se non è il proprietario dell’immobile.

    Il coniuge assegnatario è quindi il debitore dell’IMU sulla casa coniugale. Ma c’è di più: se l’assegnatario abita effettivamente in quell’immobile e vi ha trasferito la residenza anagrafica, l’immobile diventa la sua ‘abitazione principale’ e – salvo che si tratti di un’abitazione di lusso (categorie A/1, A/8 o A/9) – è esente da IMU. In pratica l’esenzione segue la persona che abita la casa, non la titolarità formale della proprietà.

    Il coniuge che invece lascia la casa – quello non assegnatario – non paga nulla sull’immobile lasciato all’altro, nemmeno se è comproprietario al 50%. Dal punto di vista IMU, la sua quota sulla casa coniugale è ‘neutralizzata’ dall’assegnazione giudiziale. Questo vale anche quando il non assegnatario acquista o già possiede un altro immobile: per quella seconda casa pagherà l’IMU ordinaria.

    IMU sulla casa coniugale dopo separazione/divorzio
    Soggetto Situazione IMU dovuta?
    Coniuge assegnatario Dimora e risiede anagraficamente nella casa (abitazione principale non di lusso) No – esenzione abitazione principale
    Coniuge assegnatario Casa di lusso A/1, A/8, A/9 usata come abitazione principale Sì – aliquota ridotta con detrazione 200 euro
    Coniuge assegnatario Non dimora/risiede nella casa assegnata (casa non è abitazione principale) Sì – IMU ordinaria con aliquota deliberata dal Comune
    Coniuge non assegnatario Proprietario/comproprietario della casa coniugale assegnata all'altro No – non è soggetto passivo per quella quota

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio (nomi fittizi per una coppia in via di separazione) sono comproprietari al 50% di un appartamento A/3 con rendita catastale 700 euro. Il giudice assegna la casa a Tizio, che vi trasferisce la residenza anagrafica e vi dimora. Base imponibile ordinaria: 700 × 1,05 × 160 = 117.600 euro. Poiché l’appartamento è l’abitazione principale di Tizio e non è di lusso, Tizio non paga l’IMU. Caio non paga nulla sulla quota della casa coniugale. Se invece Tizio non trasferisce la residenza nella casa assegnata (ad esempio vive altrove), l’esenzione non opera e Tizio paga l’IMU calcolata sull’intera base imponibile all’aliquota deliberata dal Comune.

    Documenti necessari

    • Sentenza di separazione/divorzio o accordo omologato dal tribunale che dispone l’assegnazione della casa coniugale
    • Certificato anagrafico che attesta la residenza dell’assegnatario nella casa (utile in caso di controllo)
    • Visura catastale dell’immobile (categoria, rendita catastale, dati di proprietà)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno di imposta (disponibile sul sito del Comune o su finanze.gov.it)
    • Modello F24 per il versamento, se l’IMU è dovuta (codice tributo 3918 per altri fabbricati, 3912 per abitazione principale di lusso)

    Caso 1 – Assegnatario che trasferisce la residenza nella casa

    Scenario. Tizio e sua moglie si separano. Il giudice assegna la casa coniugale (appartamento A/2 non di lusso) a Tizio, che vi trasferisce la residenza anagrafica e vi abita con i figli. La moglie si trasferisce in affitto altrove. Chi paga l’IMU?

    Come si applica. Tizio non paga nulla. In quanto assegnatario, la legge gli attribuisce il diritto di abitazione e lo rende il soggetto passivo IMU. Ma poiché dimora e risiede anagraficamente nell’immobile, quest’ultimo è la sua abitazione principale – e le abitazioni principali non di lusso sono esenti da IMU. La moglie non è tenuta a pagare nulla sulla quota di comproprietà della casa coniugale: l’assegnazione giudiziale la esclude dalla soggettività passiva IMU su quell’immobile. Se la moglie acquistasse un’altra casa e ne diventasse proprietaria, pagherebbe l’IMU su quella seconda casa all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune.

    In pratica

    • Trasferisci subito la residenza anagrafica nella casa assegnata: è il requisito formale per l’esenzione abitazione principale.
    • Conserva la sentenza o l’accordo omologato: il Comune può richiederlo per verificare l’assegnazione.
    • Se hai dubbi sul tuo stato anagrafico, verifica al Comune o richiedendo un certificato di residenza.

    Caso 2 – Assegnatario che non dimora nell'immobile assegnato

    Scenario. Caio ottiene l’assegnazione della casa coniugale ma, per motivi di lavoro, si trasferisce in un’altra città e non vi abita. La casa resta vuota. Chi paga l’IMU e in che misura?

    Come si applica. Caio paga l’IMU sull’immobile, perché è lui il soggetto passivo in quanto assegnatario (titolare del diritto di abitazione). Ma poiché non dimora né risiede anagraficamente in quella casa, l’immobile non è la sua abitazione principale: l’esenzione non scatta. Caio pagherà l’IMU ordinaria calcolata sull’intera base imponibile con l’aliquota deliberata dal Comune per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. L’ex-coniuge non assegnatario, pur essendo comproprietario, non deve pagare nulla su quell’immobile. Caio potrebbe valutare se locare l’immobile (con le conseguenze fiscali del caso) o se restituire l’assegnazione tramite un nuovo accordo.

    In pratica

    • Se non abiti nella casa assegnata, l’esenzione abitazione principale non si applica: dovrai pagare l’IMU ordinaria.
    • Verifica se conviene rinegoziare l’assegnazione: un nuovo accordo omologato può modificare chi è soggetto passivo IMU.
    • In caso di immobile sfitto non di lusso valuta se sussistono altri presupposti di riduzione (es. inagibilità) – ma solo se effettivamente ricorrono.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: come funzionano

    In sintesi

    • Gestione IVS: artigiani e commercianti si iscrivono alla relativa gestione INPS (invalidità, vecchiaia, superstiti).
    • Quota fissa: si versa sul minimale di reddito in quattro rate annuali, indipendentemente dall’incasso effettivo.
    • Quota percentuale: si applica al reddito che supera il minimale, fino al massimale annuo, con le stesse scadenze delle imposte.
    • Aliquota: di norma intorno al 24%; per i commercianti è leggermente più alta per un’aliquota aggiuntiva dello 0,48%.
    • Forfettari: chi è in regime forfettario può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione totale.
    • Deducibilità: i contributi versati si deducono dal reddito complessivo IRPEF.

    Come funziona la contribuzione per artigiani e commercianti

    Se gestisci un’impresa artigiana o commerciale – come titolare individuale, socio di una società di persone o socio lavoratore di una Srl – sei obbligato a iscriverti alla Gestione IVS dell’INPS, che sta per invalidità, vecchiaia e superstiti. È la cassa previdenziale dei lavoratori autonomi del settore produttivo.

    Il meccanismo di calcolo dei contributi ha due livelli distinti: una parte fissa, che si paga comunque a prescindere da quanto hai guadagnato nell’anno, e una parte variabile, proporzionale al reddito che supera una certa soglia. Capire questa distinzione è il primo passo per non avere sorprese al momento del versamento.

    In questa guida spieghiamo come funziona il calcolo, quando si pagano le rate, cosa cambia per i forfettari e perché conviene sempre verificare la circolare INPS dell’anno in corso, perché le cifre esatte vengono aggiornate annualmente.

    Struttura dei contributi IVS artigiani e commercianti
    Componente Base di calcolo Scadenze
    Quota fissa (artigiani) Minimale annuo INPS 4 rate: 16/5 · 20/8 · 16/11 · 16/2
    Quota fissa (commercianti) Minimale annuo INPS 4 rate: 16/5 · 20/8 · 16/11 · 16/2
    Quota percentuale sul reddito eccedente Reddito tra minimale e massimale Con saldo/acconti imposte (giugno-luglio + novembre)
    Aliquota orientativa artigiani Di norma circa 24% Verificare circolare INPS dell'anno
    Aliquota orientativa commercianti Di norma circa 24% + 0,48% Verificare circolare INPS dell'anno
    Riduzione forfettari 35% sull'intera contribuzione Domanda telematica entro 28 febbraio

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (cifre a scopo illustrativo). Ipotizziamo che Tizio, artigiano idraulico, abbia un reddito d’impresa di 35.000 euro nell’anno. Il minimale INPS (il reddito minimo su cui si calcolano le rate fisse) si colloca orientativamente nell’ordine di alcune migliaia di euro – supponiamo, a titolo di esempio, 18.000 euro. La quota fissa corrisponde all’aliquota applicata su 18.000 euro e viene suddivisa in quattro rate uguali alle scadenze fisse (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). La parte rimanente del reddito, cioè 35.000 − 18.000 = 17.000 euro, viene tassata con la quota percentuale (di norma circa 24%), da versare in sede di saldo e acconti IRPEF. Le cifre precise del minimale e dell’aliquota vanno verificate ogni anno nella circolare INPS di riferimento.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con minimali, massimali e aliquote IVS in vigore
    • Estratto conto contributivo (Cassetto previdenziale INPS, area personale)
    • Modello F24 con sezione INPS, causale contributo e matricola
    • Tariffazione INPS precompilata (scaricabile dal Cassetto previdenziale)
    • Modello per la domanda di riduzione 35% (forfettari, via servizio telematico INPS)

    Tizio: artigiano con reddito sopra il minimale

    Scenario. Tizio è un idraulico con partita IVA in regime ordinario. Il suo reddito d’impresa supera il minimale annuo INPS. Non ha presentato domanda di riduzione contributi.

    Come si applica. Tizio versa la quota fissa in quattro rate alle scadenze fisse (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Per la parte di reddito che eccede il minimale, versa la quota percentuale – di norma circa il 24% – come acconto e saldo contestualmente alle imposte IRPEF. I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF, abbassando la base imponibile.

    In pratica

    • Le quattro rate fisse partono indipendentemente dal reddito realizzato: vanno versate anche se l’anno va male.
    • La quota percentuale si calcola sull’imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi: il saldo arriva a giugno dell’anno successivo.
    • Verificare ogni anno la circolare INPS per conoscere i valori aggiornati di minimale, massimale e aliquota.

    Caio: commerciante in regime forfettario

    Scenario. Caio gestisce un piccolo negozio di alimentari. Ha optato per il regime forfettario. Ha presentato entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva del 35% tramite il portale INPS.

    Come si applica. Grazie alla riduzione del 35%, sia la quota fissa sia la quota percentuale di Caio sono ridotte proporzionalmente. Questo alleggerisce il carico immediato, ma occorre sapere che la riduzione incide anche sull’accredito contributivo ai fini pensionistici: si versano meno contributi, ma si accumula meno ai fini della pensione futura. Anche per Caio vale l’aliquota aggiuntiva dello 0,48% prevista per la gestione commercianti, già integrata nella quota complessiva.

    In pratica

    • La domanda di riduzione va presentata telematicamente all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno (chi inizia attività la presenta all’iscrizione).
    • La riduzione del 35% vale per l’intero anno: sia sulle rate fisse sia sulla quota proporzionale.
    • Meno contributi versati = pensione futura potenzialmente più bassa: valutare la scelta con attenzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.