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Il rito del lavoro è il procedimento speciale, più rapido e a misura del lavoratore, con cui si fanno valere in giudizio i diritti nascenti dal rapporto di lavoro: differenze retributive, licenziamenti, mansioni, qualifiche, contributi. È disciplinato dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile ed è caratterizzato da oralità, concentrazione e tentativo di conciliazione.
Quali controversie segue il rito del lavoro
Il rito speciale si applica alle controversie individuali di lavoro subordinato privato, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ad altri rapporti elencati dall’art. 409 c.p.c., nonché, con adattamenti, al pubblico impiego privatizzato. Rientrano qui le cause su retribuzione, qualifica e mansioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, malattia e infortuni, TFR e omissioni contributive (queste ultime spesso con l’INPS in causa).
La fase preliminare: conciliazione e diffida
Prima della causa, è spesso utile (e in alcuni casi previsto) un tentativo di conciliazione in sede sindacale o presso l’Ispettorato del lavoro. La conciliazione raggiunta in queste sedi “protette” è inoppugnabile e rende il verbale titolo esecutivo. Conviene comunque inviare prima una lettera di diffida e messa in mora (utile anche a interrompere la prescrizione dei crediti) chiedendo al datore quanto dovuto entro un termine.
Termini di decadenza e prescrizione
Per il licenziamento vigono termini di decadenza stringenti: l’atto va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione e, successivamente, va depositato il ricorso (o promossa la conciliazione/arbitrato) entro 180 giorni, pena l’inefficacia dell’impugnazione (art. 6 L. 604/1966). I crediti retributivi si prescrivono nei termini ordinari: è quindi fondamentale agire o interrompere la prescrizione per tempo.
| Adempimento | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Impugnazione del licenziamento | 60 giorni | art. 6 L. 604/1966 |
| Deposito ricorso dopo l’impugnazione | 180 giorni | art. 6 L. 604/1966 |
| Crediti retributivi | termini di prescrizione ordinari | codice civile |
Il rito speciale per i licenziamenti
Per alcune controversie sui licenziamenti è esistito un rito acceleratorio dedicato (il cosiddetto “rito Fornero”), poi superato per i rapporti più recenti a favore del rito ordinario del lavoro con priorità di trattazione. Resta il principio che le cause di licenziamento godono di una corsia preferenziale: il giudice deve fissare l’udienza in tempi brevi, data la natura del bene in gioco (il posto di lavoro). In presenza di un licenziamento nullo (ad esempio discriminatorio, o intimato in periodo protetto di maternità), il lavoratore può inoltre chiedere provvedimenti d’urgenza per ottenere una tutela immediata, vista la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio.
Conciliazione, arbitrato e certificazione
Non tutte le vertenze finiscono davanti al giudice. Oltre alla conciliazione in sede sindacale o presso l’Ispettorato, le parti possono ricorrere all’arbitrato nei casi previsti, affidando la decisione a un collegio anziché al tribunale. Esiste poi la certificazione dei contratti presso apposite commissioni, che riduce il contenzioso futuro sulla qualificazione del rapporto. Questi strumenti sono spesso più rapidi del giudizio e, quando si svolgono in sede protetta, producono accordi difficilmente contestabili: vanno valutati come alternativa concreta alla causa, soprattutto quando l’esito giudiziale è incerto o i tempi sono un fattore critico.
Come si svolge il processo
- Ricorso introduttivo: il lavoratore deposita un ricorso che deve contenere già tutte le domande, i fatti e i mezzi di prova (documenti e testimoni), perché il rito è a preclusioni anticipate.
- Decreto e notifica: il giudice fissa l’udienza; il ricorso e il decreto vanno notificati al datore convenuto, che si costituisce con memoria difensiva contenente a sua volta eccezioni e prove.
- Udienza di discussione: il giudice tenta la conciliazione, ammette le prove, sente i testimoni; il rito è orale e concentrato.
- Sentenza: il giudice decide, spesso leggendo il dispositivo in udienza. La sentenza è di norma provvisoriamente esecutiva.
Impugnazioni ed esecuzione
Contro la sentenza del Tribunale si può proporre appello alla Corte d’appello entro i termini di legge e, infine, ricorso per cassazione per motivi di diritto. Se il datore non paga spontaneamente, la sentenza esecutiva consente l’esecuzione forzata (pignoramento). Per i licenziamenti illegittimi è prevista, secondo i regimi applicabili, la reintegrazione o un’indennità.
Le prove nel processo del lavoro
Il rito del lavoro ruota attorno alla prova dei fatti. I mezzi più usati sono i documenti (buste paga, contratto, lettere, email, tracciati del badge) e la prova testimoniale. Vige la regola generale dell’art. 2697 c.c.: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne sono il fondamento. Così, chi chiede differenze per straordinario deve provarne entità e collocazione; chi impugna un licenziamento per giusta causa beneficia invece del fatto che è il datore a dover provare la sussistenza e la gravità della condotta contestata. Il giudice del lavoro dispone inoltre di poteri istruttori d’ufficio più ampi che nel rito ordinario, potendo disporre prove anche oltre le richieste delle parti, ma sempre nel rispetto del contraddittorio.
Le norme cardine, commentate
- Art. 409 c.p.c. elenca i rapporti soggetti al rito speciale: ne segna il perimetro.
- Art. 414 c.p.c. impone che il ricorso contenga, a pena di nullità, l’oggetto della domanda, i fatti e i mezzi di prova: da qui il principio delle preclusioni anticipate.
- Art. 420 c.p.c. disegna l’udienza di discussione, aperta dal tentativo di conciliazione e improntata all’oralità.
- Art. 431 c.p.c. rende la sentenza di condanna a favore del lavoratore provvisoriamente esecutiva.
- Art. 6 L. 604/1966 fissa la doppia decadenza (60 + 180 giorni) per impugnare il licenziamento.
Spese e gratuito patrocinio
Chi perde di norma paga le spese di lite, ma il giudice può compensarle in tutto o in parte. Il lavoratore con reddito sotto le soglie di legge può accedere al gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato), che copre il compenso dell’avvocato.
Errori frequenti
- Lasciar scadere i 60 giorni per impugnare il licenziamento.
- Depositare un ricorso incompleto: nel rito del lavoro le prove vanno indicate subito.
- Non interrompere la prescrizione dei crediti con una diffida scritta.
- Trascurare la conciliazione, che può chiudere la vertenza più in fretta.
Competenza e avvio della causa
La causa di lavoro si propone, di regola, davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui è sorto il rapporto, dove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore è addetto, o dove prestava la sua opera (art. 413 c.p.c.). Si tratta di una competenza inderogabile: eventuali clausole che spostano il foro sono di norma inefficaci a danno del lavoratore. Per avviare il giudizio occorre, di norma, l’assistenza di un avvocato; nelle cause di valore minimo è ammessa, entro certi limiti, la difesa personale. Il primo atto resta il ricorso, che fissa l’oggetto della lite e va costruito con cura, perché nel rito del lavoro non sarà possibile ampliarlo liberamente in corso di causa.
Spunti pratici
Sempronio viene licenziato e vuole contestare il provvedimento. Per prima cosa, entro 60 giorni invia al datore una impugnazione scritta del licenziamento; poi, entro i successivi 180 giorni, deposita il ricorso o avvia la conciliazione (art. 6 L. 604/1966). Nel ricorso indica già documenti (buste paga, lettera di licenziamento) e testimoni, perché il rito non consente di “aggiungere” prove più avanti. Se invece la pretesa riguarda differenze retributive, Sempronio si preoccupa di interrompere la prescrizione con una diffida scritta prima che i crediti più vecchi si estinguano. In entrambi i casi, agire per tempo, con un ricorso completo e prove ben organizzate, è ciò che fa la differenza tra una vertenza vinta e un diritto perso per decadenza o per carenza di prova.
In sintesi
Domande frequenti
Quali cause seguono il rito del lavoro?
Le controversie individuali di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e altri rapporti dell'art. 409 c.p.c., oltre al pubblico impiego privatizzato con adattamenti.
Entro quando devo impugnare un licenziamento?
Entro 60 giorni con impugnazione scritta e, poi, entro 180 giorni con il deposito del ricorso o la conciliazione/arbitrato, pena l'inefficacia (art. 6 L. 604/1966).
Devo tentare la conciliazione prima della causa?
È spesso utile e in alcuni casi previsto; la conciliazione in sede protetta (sindacale o ispettorato) è inoppugnabile e costituisce titolo esecutivo.
La sentenza è subito esecutiva?
Di norma sì: la sentenza del giudice del lavoro è provvisoriamente esecutiva e consente, se il datore non paga, l'esecuzione forzata.
Posso fare causa se non ho soldi per l'avvocato?
Sì, se il reddito è sotto le soglie di legge si può accedere al gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato).