- I crediti di lavoro non durano per sempre: se non fatti valere entro il termine si prescrivono e il diritto a riscuoterli si perde.
- Retribuzioni periodiche e voci ricorrenti si prescrivono in cinque anni (art. 2948 c.c.); per gli altri crediti puo' valere la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
- Secondo la giurisprudenza recente, per i crediti retributivi il termine decorre di regola dalla cessazione del rapporto.
- La prescrizione si interrompe con la costituzione in mora o la domanda giudiziale: il termine riparte da capo.
- La prescrizione e' diversa dalla decadenza, che impone un atto entro un termine perentorio non interrompibile.
Testo dell'articoloVigente
I crediti di lavoro — stipendi, scatti, differenze retributive, TFR — non durano per sempre: se non si fanno valere entro un certo termine, si prescrivono e il diritto a riscuoterli si perde. Le regole sono nel codice civile, ma il punto più delicato è da quando inizia a decorrere il termine: su questo la Cassazione ha mutato orientamento. Questa guida spiega in quanto tempo si prescrivono i crediti di lavoro, da quando decorre il termine e come interromperlo.
I termini di prescrizione
La prescrizione estingue il diritto che non viene esercitato entro il tempo stabilito dalla legge. Per i crediti di lavoro la regola principale è quella dell’art. 2948 c.c., che fissa una prescrizione di cinque anni per le retribuzioni periodiche e, più in generale, per tutto ciò che deve pagarsi a periodi non superiori all’anno. Vi rientrano stipendio, mensilità aggiuntive, scatti e voci retributive ricorrenti. Altri crediti, di natura diversa, possono seguire termini differenti, fino alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c. per le ipotesi non soggette a termini speciali.
| Tipo di credito | Termine |
|---|---|
| Retribuzioni periodiche e voci ricorrenti | 5 anni (art. 2948 c.c.) |
| TFR | 5 anni dalla cessazione del rapporto |
| Crediti senza termine speciale | 10 anni (art. 2946 c.c.) |
Da quando decorre il termine
Il vero nodo è il momento di decorrenza. In passato si riteneva che, nei rapporti dotati di stabilità reale (quelli assistiti dalla reintegrazione), la prescrizione dei crediti retributivi potesse decorrere già in costanza di rapporto, mentre nei rapporti privi di tale stabilità decorresse dalla cessazione, per evitare che il timore del licenziamento impedisse al lavoratore di far valere i propri diritti.
Questo assetto è stato rivisto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha affermato che, dopo le riforme che hanno modificato il regime delle tutele contro il licenziamento illegittimo, il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più durante il suo svolgimento. La ragione: nel quadro attuale il lavoratore non può conoscere in anticipo quale tutela gli sarebbe applicata in caso di licenziamento illegittimo, e dunque non gode di quella stabilità che giustificava la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. È un principio che protegge il dipendente, evitando che i crediti si estinguano mentre è ancora al lavoro e teme ripercussioni.
Come si interrompe la prescrizione
La prescrizione non è una scadenza inarrestabile: può essere interrotta, e con l’interruzione il termine ricomincia da capo. Gli strumenti tipici sono:
- la costituzione in mora, cioè una richiesta scritta di pagamento del credito (anche tramite lettera o PEC), purché chiara e specifica;
- la domanda giudiziale, con cui il credito viene azionato davanti al giudice del lavoro.
Conservare prova della richiesta è essenziale: è l’atto interruttivo che impedisce al credito di prescriversi e fa ripartire il computo del termine.
Prescrizione e decadenza: due cose diverse
La prescrizione non va confusa con la decadenza, un istituto diverso che pure può far perdere un diritto. La prescrizione estingue il diritto per il suo mancato esercizio entro un termine, ma può essere interrotta e sospesa. La decadenza, invece, impone di compiere un determinato atto entro un termine perentorio, di regola non interrompibile né sospendibile: è il caso, ad esempio, dei termini brevi per impugnare il licenziamento, entro i quali il lavoratore deve attivarsi a pena di perdere la possibilità di contestarlo. Sono meccanismi distinti, che possono operare insieme sullo stesso rapporto: per questo, di fronte a un credito o a un licenziamento, conviene verificare con attenzione sia i termini di prescrizione sia quelli di decadenza, perché rispondono a regole e tempi differenti.
Spunti pratici
- Cinque anni è la regola base. Stipendi e voci ricorrenti si prescrivono in cinque anni; non lasciar passare il tempo.
- Conta dalla fine del rapporto. Dopo la giurisprudenza recente, per i crediti retributivi il termine decorre, di regola, dalla cessazione.
- Interrompi per iscritto. Una richiesta formale di pagamento azzera e fa ripartire il termine: conserva la prova dell’invio.
- Non aspettare l’ultimo giorno. Vicino alla scadenza, una costituzione in mora tempestiva mette al riparo il credito.
Casi pratici
Tizio — le differenze retributive. Tizio scopre di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto: può recuperare le differenze maturate entro il termine quinquennale, calcolato secondo le regole sulla decorrenza dalla cessazione del rapporto.
Caia — la lettera che salva il credito. Caia, vicina alla scadenza, invia una richiesta scritta di pagamento: la costituzione in mora interrompe la prescrizione e il termine riparte da capo.
Sempronio — il TFR. Sempronio cessa il rapporto e non riceve il TFR: il diritto si prescrive in cinque anni dalla cessazione, momento in cui il credito è divenuto esigibile.
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In sintesi
Indice dei contenuti
I crediti di lavoro, stipendi, scatti, differenze retributive, TFR, non durano per sempre. Se non si fanno valere entro un certo termine, si prescrivono e il diritto a riscuoterli si perde. Le regole di base sono nel codice civile, ma il punto piu' delicato non e' tanto la durata del termine, quanto il momento in cui inizia a decorrere: su questo aspetto la giurisprudenza ha mutato orientamento, con conseguenze importanti per i lavoratori. Capire in quanto tempo si prescrivono i crediti, da quando si conta il termine e come interromperlo e' essenziale per non perdere somme dovute.
I termini di prescrizione
La prescrizione estingue il diritto che non viene esercitato entro il tempo stabilito dalla legge. Per i crediti di lavoro la regola principale e' quella dell'art. 2948 del codice civile, che fissa una prescrizione di cinque anni per le retribuzioni periodiche e, piu' in generale, per tutto cio' che deve pagarsi a periodi non superiori all'anno. Vi rientrano lo stipendio, le mensilita' aggiuntive, gli scatti e le voci retributive ricorrenti. Altri crediti, di natura diversa, possono seguire termini differenti, fino alla prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c. per le ipotesi non soggette a termini speciali. Il trattamento di fine rapporto, in particolare, si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla cessazione del rapporto, momento in cui il credito diviene esigibile.
Da quando decorre il termine: il nodo centrale
Il vero nodo della materia e' il momento di decorrenza. In passato si riteneva che, nei rapporti dotati di stabilita' reale, cioe' quelli assistiti dalla tutela della reintegrazione, la prescrizione dei crediti retributivi potesse decorrere gia' in costanza di rapporto, mentre nei rapporti privi di tale stabilita' decorresse solo dalla cessazione, per evitare che il timore del licenziamento impedisse al lavoratore di rivendicare i propri diritti mentre era ancora in servizio. Questo assetto, costruito intorno alla distinzione tra rapporti stabili e non, e' stato rivisto alla luce delle riforme che hanno modificato il regime delle tutele contro il licenziamento illegittimo.
L'orientamento attuale: decorrenza dalla cessazione
La giurisprudenza di legittimita' ha affermato che, dopo le riforme che hanno inciso sulla disciplina dei licenziamenti, il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non piu' durante il suo svolgimento. La ragione e' chiara: nel quadro attuale il lavoratore non puo' conoscere in anticipo quale tutela gli sarebbe applicata in caso di licenziamento illegittimo, e dunque non gode di quella stabilita' che, in passato, giustificava la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. E' un principio di favore per il dipendente, che evita l'estinzione dei crediti mentre questi e' ancora al lavoro e potrebbe temere ripercussioni nel rivendicarli.
Come si interrompe la prescrizione
La prescrizione non e' una scadenza inarrestabile: puo' essere interrotta, e con l'interruzione il termine ricomincia da capo. Gli strumenti tipici sono due. Il primo e' la costituzione in mora, cioe' una richiesta scritta di pagamento del credito, anche tramite lettera raccomandata o PEC, purche' chiara e specifica nell'indicare il credito vantato. Il secondo e' la domanda giudiziale, con cui il credito viene azionato davanti al giudice del lavoro. Conservare la prova della richiesta e dell'avvenuta ricezione e' essenziale: e' proprio l'atto interruttivo, e la sua dimostrabilita', a impedire al credito di prescriversi e a far ripartire il computo del termine.
Prescrizione e decadenza: due istituti da non confondere
La prescrizione non va confusa con la decadenza, un istituto diverso che pure puo' far perdere un diritto. La prescrizione estingue il diritto per il suo mancato esercizio entro un termine, ma puo' essere interrotta e, nei casi previsti, sospesa. La decadenza, invece, impone di compiere un determinato atto entro un termine perentorio, di regola non interrompibile ne' sospendibile: e' il caso, ad esempio, dei termini brevi per impugnare il licenziamento, entro i quali il lavoratore deve attivarsi a pena di perdere la possibilita' stessa di contestarlo. Sono meccanismi distinti che possono operare insieme sullo stesso rapporto: per questo, di fronte a un credito o a un licenziamento, conviene verificare con attenzione sia i termini di prescrizione sia quelli di decadenza, che rispondono a regole e tempi differenti.
Quali crediti rientrano nei cinque anni
Vale la pena precisare quali voci rientrano nella prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c. e quali possono seguire regole diverse. Nel termine di cinque anni rientrano le retribuzioni periodiche e tutto cio' che si paga a periodi non superiori all'anno: lo stipendio mensile, le mensilita' aggiuntive come tredicesima ed eventuale quattordicesima, gli scatti di anzianita', le indennita' e i compensi ricorrenti. Anche il trattamento di fine rapporto si prescrive in cinque anni, ma con decorrenza dalla cessazione del rapporto, momento in cui il credito diviene esigibile. Crediti di natura diversa, non riconducibili a prestazioni periodiche e privi di un termine speciale, possono invece soggiacere alla prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c. Individuare correttamente la natura del credito e' percio' il primo passo per calcolare il termine applicabile.
Perche' la decorrenza dalla cessazione protegge il lavoratore
Lo spostamento del momento di decorrenza alla fine del rapporto ha una ricaduta pratica molto concreta: il lavoratore non rischia di vedere prescriversi le somme maturate mentre e' ancora in servizio e potrebbe temere ripercussioni nel rivendicarle. In passato, nei rapporti che si riteneva assistiti da stabilita', i crediti potevano prescriversi anno per anno gia' durante il rapporto, costringendo il dipendente a interrompere periodicamente la prescrizione per non perdere le voci piu' risalenti. Con l'orientamento attuale, di regola, il termine inizia a decorrere solo alla cessazione, semplificando la tutela: resta comunque prudente, in costanza di rapporto, conservare la documentazione delle proprie spettanze, perche' sara' la base su cui calcolare e provare eventuali differenze al momento della cessazione.
Indicazioni operative
Alcune regole pratiche aiutano a non perdere i crediti. La prima: cinque anni e' il termine base per stipendi e voci ricorrenti, e non va lasciato decorrere inutilmente. La seconda: dopo la giurisprudenza recente, per i crediti retributivi il termine si conta di regola dalla cessazione del rapporto. La terza: per mettere al riparo un credito basta interromperlo per iscritto con una richiesta formale di pagamento, che azzera e fa ripartire il termine, conservando la prova dell'invio e della ricezione. La quarta: non aspettare l'ultimo giorno; vicino alla scadenza una costituzione in mora tempestiva e' decisiva. Distinguere infine prescrizione e decadenza evita di concentrarsi sull'una trascurando l'altra.
Domande frequenti
In quanto tempo si prescrivono gli stipendi e le voci ricorrenti?
Di regola in cinque anni, secondo l'art. 2948 c.c., che riguarda le retribuzioni periodiche e tutto cio' che deve pagarsi a periodi non superiori all'anno: stipendio, mensilita' aggiuntive, scatti e voci retributive ricorrenti. Altri crediti possono seguire termini diversi, fino a quello decennale dell'art. 2946 c.c.
Da quando decorre il termine di prescrizione dei crediti retributivi?
Secondo l'orientamento giurisprudenziale piu' recente, dopo le riforme sulle tutele contro il licenziamento illegittimo, il termine decorre di regola dalla cessazione del rapporto di lavoro e non piu' durante il suo svolgimento, perche' il lavoratore non gode piu' della stabilita' che giustificava la decorrenza in costanza di rapporto.
Come si interrompe la prescrizione di un credito di lavoro?
Con la costituzione in mora, cioe' una richiesta scritta e specifica di pagamento (anche con raccomandata o PEC), oppure con la domanda giudiziale davanti al giudice del lavoro. L'atto interruttivo fa ripartire da capo il termine: e' fondamentale conservarne la prova.
In quanto tempo si prescrive il TFR?
Il trattamento di fine rapporto si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, momento in cui il credito diviene esigibile.
Che differenza c'e' tra prescrizione e decadenza?
La prescrizione estingue il diritto non esercitato entro un termine, ma puo' essere interrotta e sospesa. La decadenza impone di compiere un atto entro un termine perentorio, di regola non interrompibile ne' sospendibile, come accade per i termini brevi di impugnazione del licenziamento. Sono istituti distinti che possono operare insieme.