← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
  • Decreto ingiuntivo = ordine di pagamento rapido su prova scritta (artt. 633+ c.p.c.), davanti al giudice del lavoro.
  • Prove tipiche: buste paga non pagate, CU, contratto, riconoscimento del debito.
  • Puo essere provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.): si riscuote anche durante l'opposizione.
  • Il datore puo opporsi entro 40 giorni; se non lo fa, il decreto diventa definitivo e si pignora.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando il datore non paga lo stipendio, il lavoratore non deve per forza affrontare una lunga causa: se le somme sono certe e documentate, può ottenere un decreto ingiuntivo rapido (artt. 633 ss. c.p.c.). I crediti di lavoro godono inoltre di un privilegio che li mette davanti a molti altri creditori.

Quando conviene il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è la via veloce quando il credito retributivo è liquido e provato per iscritto: buste paga regolarmente emesse e non contestate, contratto di lavoro, prospetti delle competenze. In questi casi il giudice può ordinare al datore il pagamento senza prima sentirlo (artt. 633 e 634 c.p.c.). Se invece la pretesa dipende da questioni controverse — qualifica, mansioni superiori, illegittimità di un licenziamento — è più adatto il ricorso ordinario al giudice del lavoro, che decide nel merito.

Le prove utili

Per fondare il decreto servono documenti che provino il rapporto e l’importo: buste paga, contratto, CCNL applicato, eventuali riconoscimenti del debito da parte del datore. Le buste paga non contestate hanno valore di prova scritta del credito. È utile aver inviato prima una messa in mora (art. 1219 c.c.), che fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.).

Il privilegio dei crediti di lavoro

Il lavoratore non è un creditore qualsiasi. Le retribuzioni dovute per gli ultimi rapporti di lavoro subordinato godono di privilegio generale sui mobili del datore (art. 2751-bis, n. 1, c.c.). Significa che, nella distribuzione del ricavato dell’esecuzione, il credito di lavoro è soddisfatto prima dei creditori chirografari. È una protezione importante quando il datore ha più debiti.

Aspetto Disciplina Norma
Prova del credito Buste paga, contratto, CCNL art. 634 c.p.c.
Privilegio Generale sui mobili del datore art. 2751-bis n. 1 c.c.
Prescrizione Cinque anni (crediti periodici) art. 2948 c.c.
Interessi e rivalutazione Sui crediti di lavoro art. 429 c.p.c.

Dopo il decreto: l’esecuzione

Ottenuto il decreto (spesso con provvisoria esecuzione, art. 642 c.p.c.), si notificano titolo e precetto (art. 480 c.p.c.) e, in mancanza di pagamento, si procede al pignoramento, ad esempio presso terzi sui conti aziendali (art. 543 c.p.c.). Se il datore è insolvente, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia INPS per il TFR e le ultime tre mensilità, nei limiti di legge.

Spunti pratici

Esempio pratico

Sempronio non riceve da tre mesi lo stipendio dalla ditta di Caio. Invia una messa in mora via PEC (art. 1219 c.c.), poi, restando senza esito, deposita ricorso per decreto ingiuntivo allegando buste paga e contratto (art. 634 c.p.c.), con richiesta di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.). Ottenuto il decreto, lo notifica con precetto e pignora il conto della ditta (art. 543 c.p.c.). Il suo credito, assistito dal privilegio (art. 2751-bis c.c.), è soddisfatto prima dei fornitori chirografari.

Tutela del posto e azione per le retribuzioni

L’azione per il recupero dello stipendio è distinta dalle questioni sul rapporto di lavoro (licenziamento, mansioni, qualifica). Quando in gioco c’è solo il pagamento di somme certe e documentate, il decreto ingiuntivo è la via più rapida; quando invece la pretesa dipende da contestazioni sul rapporto, conviene il ricorso al giudice del lavoro, che decide nel merito e può riconoscere, sulle somme, anche interessi e rivalutazione monetaria (art. 429 c.p.c.). Valutare correttamente il tipo di controversia indirizza verso lo strumento giusto.

Il Fondo di garanzia INPS

Se il datore è insolvente e non vi sono beni capienti, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia INPS, che subentra nel pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione, nei limiti e alle condizioni di legge. È una tutela pensata proprio per i casi di crisi del datore, in cui l’esecuzione individuale rischia di restare a vuoto. Il privilegio dei crediti di lavoro (art. 2751-bis c.c.) opera comunque nella distribuzione dell’eventuale ricavato, collocando il dipendente davanti ai creditori chirografari.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Decreto ingiuntivo = ordine di pagamento rapido su prova scritta (artt. 633+ c.p.c.), davanti al giudice del lavoro.
  • Prove tipiche: buste paga non pagate, CU, contratto, riconoscimento del debito.
  • Puo essere provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.): si riscuote anche durante l'opposizione.
  • Il datore puo opporsi entro 40 giorni; se non lo fa, il decreto diventa definitivo e si pignora.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.