← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Che cos'è il diritto annuale e chi deve pagarlo

Il diritto annuale è un tributo che le imprese iscritte al Registro delle Imprese — o al REA, il Repertorio Economico Amministrativo — devono versare ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio. Non si tratta di un corrispettivo per un servizio specifico, ma di un contributo dovuto per il solo fatto di essere iscritti, a prescindere da quanti ricavi si realizzino o addirittura se l’impresa sia temporaneamente ferma.

Sono tenuti al pagamento le imprese individuali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, professionisti in forma individuale con obbligo di iscrizione), le società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali (Srl, Spa, cooperative), nonché gli altri soggetti iscritti al REA. In pratica, quasi chiunque apra una partita IVA con obbligo di iscrizione camerale deve fare i conti con questo adempimento.

La misura esatta dell’importo è deliberata anno per anno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sentita Unioncamere. Per questo motivo è importante verificare ogni anno i valori aggiornati sul sito della propria Camera di Commercio o su quello di Unioncamere, piuttosto che affidarsi a cifre di anni precedenti che potrebbero essere cambiate.

Il versamento avviene in un’unica soluzione tramite il modello F24, entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi: di norma il 30 giugno, oppure il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% prevista per i pagamenti differiti. Chi dimentica di pagare o paga meno del dovuto può regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, strumento che permette di sanare l’errore pagando una sanzione ridotta in funzione del ritardo.

Schema del diritto annuale per forma giuridica
Soggetto Modalità di calcolo Versamento
Impresa individuale Importo fisso ridotto (misura deliberata annualmente) F24 — di norma entro il 30 giugno
Società (Srl, Spa, Snc, Sas, cooperative) Per scaglioni di fatturato con un importo minimo F24 — di norma entro il 30 giugno
Soggetti iscritti al REA (non imprese) Importo fisso (misura deliberata annualmente) F24 — di norma entro il 30 giugno
Pagamento differito (proroga) Come sopra, più maggiorazione 0,40% F24 — di norma entro il 30 luglio

Esempio pratico

  • Alfa Srl ha chiuso l’anno precedente con un fatturato di 180.000 euro. Per calcolare il diritto annuale dovuto, il commercialista individua lo scaglione di fatturato corrispondente nella tabella ministeriale dell’anno in corso e applica l’aliquota prevista per quella fascia, verificando che l’importo non scenda al di sotto del minimo fissato per le società. Il risultato viene poi versato con F24, usando il codice tributo specifico per il diritto annuale camerale, entro il 30 giugno. Se Alfa Srl avesse dimenticato il versamento e lo regolarizzasse dopo 40 giorni dalla scadenza, dovrebbe calcolare anche la sanzione ridotta da ravvedimento e i relativi interessi legali.

Documenti necessari

  • Modello F24 (compilato con il codice tributo del diritto annuale)
  • Visura camerale dell’impresa (per verificare la forma giuridica e la data di iscrizione)
  • Bilancio o dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per determinare il fatturato e lo scaglione applicabile alle società)
  • Tabella aggiornata degli importi del diritto annuale pubblicata da Unioncamere o dalla Camera di Commercio competente
  • Ricevuta del versamento F24 (da conservare)

Tizio, artigiano idraulico in ditta individuale

Scenario. Tizio gestisce una ditta individuale di impianti idraulici, iscritta sia al Registro delle Imprese sia all’albo artigiani. Non ha mai sentito parlare del diritto annuale e non sa se deve pagarlo.

Come si applica. Poiché Tizio è iscritto al Registro delle Imprese come imprenditore individuale, è obbligato al pagamento del diritto annuale ogni anno. Per lui l’importo è un fisso ridotto, deliberato annualmente: basta consultare il sito della propria Camera di Commercio per trovare la cifra esatta dell’anno in corso. Il versamento va fatto con F24 entro il 30 giugno (o il 30 luglio con la maggiorazione). Non riceverà alcuna bolletta: deve attivarsi da solo o affidare il compito al proprio consulente.

In pratica

  • Controlla ogni anno sul sito della Camera di Commercio provinciale l’importo aggiornato per le ditte individuali.
  • Usa il modello F24 con il codice tributo corretto: il tuo commercialista o il portale dell’Agenzia delle Entrate ti guidano nella compilazione.
  • Conserva la ricevuta del versamento: in caso di controllo, è la prova del pagamento.

Caio, socio di una Srl con fatturato variabile

Scenario. Caio è amministratore di Beta Srl, un’azienda di consulenza che ha avuto ricavi in crescita negli ultimi anni. Vorrebbe capire come si calcola il diritto annuale per la sua società e se cambia ogni anno.

Come si applica. Per una società come Beta Srl, il diritto annuale si calcola per scaglioni di fatturato: più alto è il fatturato dell’anno precedente, maggiore è la fascia e quindi l’importo da versare. Esiste però un minimo garantito, che va versato anche se il fatturato è molto basso o se la società non ha ancora iniziato a operare. Dato che il fatturato di Beta Srl cresce, Caio deve verificare ogni anno in quale scaglione rientra — il dato rilevante è solitamente il fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’anno solare precedente.

In pratica

  • Ogni anno, prima del 30 giugno, verifica il fatturato dell’anno solare precedente e individua lo scaglione applicabile nella tabella ministeriale aggiornata.
  • Se la società è stata costituita nel corso dell’anno, il diritto si calcola in proporzione ai mesi di iscrizione: verifica le istruzioni della Camera di Commercio per il primo anno.
  • In caso di ritardo, calcola subito il ravvedimento: più aspetti, più la sanzione cresce.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Cosa succede se non pago il diritto annuale?

La Camera di Commercio può iscrivere la somma a ruolo e avviare la riscossione coattiva. Prima che ciò accada conviene regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni in base alla velocità con cui si sana l’omissione.

Il diritto annuale si paga anche se l'impresa non ha fatturato nulla?

Sì. Il tributo è dovuto per il solo fatto dell’iscrizione al Registro delle Imprese o al REA, indipendentemente dall’attività effettivamente svolta o dai ricavi realizzati. Per le ditte individuali e i soggetti REA l’importo è fisso; per le società esiste un minimo.

Qual è il codice tributo F24 per il diritto annuale?

Il codice tributo da indicare nel modello F24 è ‘3850’ per il diritto annuale Camera di Commercio. Nel campo ‘ente’ si indica la sigla della provincia della Camera di Commercio competente.

Il diritto annuale si paga anche nell'anno in cui si chiude l'impresa?

In genere sì, se l’impresa è ancora iscritta al 1° gennaio dell’anno. Alcune Camere di Commercio prevedono regole proporzionali per l’anno di cessazione: è utile verificare con la Camera competente o con il proprio consulente.

Come faccio a sapere l'importo esatto da versare quest'anno?

Gli importi vengono deliberati annualmente e pubblicati sul sito di Unioncamere e delle singole Camere di Commercio. Non affidarti a tabelle di anni precedenti: consulta sempre la fonte ufficiale aggiornata o chiedi al tuo commercialista.

Posso pagare il diritto annuale a rate?

No, il diritto annuale si versa in un’unica soluzione entro la scadenza ordinaria (di norma 30 giugno) o con la maggiorazione entro il 30 luglio. Non è prevista la rateazione.

Domande frequenti

Cosa succede se non pago il diritto annuale?

La Camera di Commercio può iscrivere la somma a ruolo e avviare la riscossione coattiva. Prima che ciò accada conviene regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, che riduce le sanzioni in base alla velocità con cui si sana l'omissione.

Il diritto annuale si paga anche se l'impresa non ha fatturato nulla?

Sì. Il tributo è dovuto per il solo fatto dell'iscrizione al Registro delle Imprese o al REA, indipendentemente dall'attività effettivamente svolta o dai ricavi realizzati. Per le ditte individuali e i soggetti REA l'importo è fisso; per le società esiste un minimo.

Qual è il codice tributo F24 per il diritto annuale?

Il codice tributo da indicare nel modello F24 è '3850' per il diritto annuale Camera di Commercio. Nel campo 'ente' si indica la sigla della provincia della Camera di Commercio competente.

Il diritto annuale si paga anche nell'anno in cui si chiude l'impresa?

In genere sì, se l'impresa è ancora iscritta al 1° gennaio dell'anno. Alcune Camere di Commercio prevedono regole proporzionali per l'anno di cessazione: è utile verificare con la Camera competente o con il proprio consulente.

Come faccio a sapere l'importo esatto da versare quest'anno?

Gli importi vengono deliberati annualmente e pubblicati sul sito di Unioncamere e delle singole Camere di Commercio. Non affidarti a tabelle di anni precedenti: consulta sempre la fonte ufficiale aggiornata o chiedi al tuo commercialista.

Posso pagare il diritto annuale a rate?

No, il diritto annuale si versa in un'unica soluzione entro la scadenza ordinaria (di norma 30 giugno) o con la maggiorazione entro il 30 luglio. Non è prevista la rateazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.