Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 49 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nel settore radiotelevisivo

    Art. 49 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nel settore radiotelevisivo ( legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

    2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al libro I, titolo II, capo II. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 48 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni

    Art. 48 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’ articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l’ articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    2. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  • Art. 46 D.Lgs. 198/2006 – Rapporto sulla situazione del personale

    Art. 46 D.Lgs. 198/2006 – Rapporto sulla situazione del personale ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto… ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo

    2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. L’accesso attraverso l’identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di quelle che non lo hanno trasmesso

    3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1: a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee; b) l’obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera; c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell’azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto 3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno

    4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. 4-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro articolo precedente articolo successivo

  • Art. 45 D.Lgs. 198/2006 – Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale

    Art. 45 D.Lgs. 198/2006 – Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

    2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell’anno in cui l’iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l’impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all’articolo 8.

    3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all’ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

  • Art. 44 D.Lgs. 198/2006 – Finanziamento

    Art. 44 D.Lgs. 198/2006 – Finanziamento

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Entro il termine indicato nel bando di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al medesimo bando.

    2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

    3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio di cui al comma 1.

    4. L’accesso ai fondi dell’Unione europea destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all’articolo 8. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Funzioni Centrali: stipendi 2026 per area

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, firmato il 6 agosto 2026, porta lo stipendio tabellare unico per area, a regime dal 1° gennaio 2027, a: 1.780,57 € Operatori, 1.873,56 € Assistenti, 2.275,39 € Funzionari, 3.107,21 € Elevate Professionalità (aumento medio 162 € lordi al mese). Nel 2026 il tabellare mensile è 1.743,47 € Operatori, 1.834,56 € Assistenti, 2.227,99 € Funzionari e 3.042,41 € EP. La base di partenza sono i tabellari del CCNL 2022-2024, con decorrenza 1° gennaio 2024 (da 1.653,97 € a 2.886,21 €). A questo si aggiungono i differenziali stipendiali individuali (che conservano le vecchie fasce F1-F7), l’indennità di amministrazione specifica per ente e l’eventuale RIA.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · FP CGIL · UIL PA · CONFSAL UNSA · FLP · CONFINTESA FP (USB PI non ha firmato)
    Codice CNEL
    S005
    Ultimo rinnovo
    6 agosto 2026 (CCNL 2025-2027, sottoscrizione definitiva; il CCNL 2022-2024 era stato firmato il 27 gennaio 2025, tabelle in G.U. n. 30 del 7/2/2025)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027, parte giuridica ed economica (ipotesi firmata il 9 giugno 2026, contratto in vigore dal 7 agosto 2026)
    Platea
    Circa 200.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Il rinnovo 2025-2027: i nuovi tabellari

    Il CCNL 2025-2027, firmato in via definitiva il 6 agosto 2026 e in vigore dal 7 agosto, aumenta il tabellare in tre scaglioni: dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027. A regime l’aumento medio è di 162 € lordi mensili per 13 mensilità. Gli aumenti sono comprensivi dell’anticipazione già pagata nel 2025 e 2026 ai sensi della legge di bilancio 2025 (art. 35, comma 3): per questo gli arretrati si calcolano per differenza, come spiegato più sotto. Gli importi rideterminati hanno effetto anche su tredicesima, straordinario, TFR/TFS e pensione (art. 36).

    Stipendio tabellare 2025, 2026 e 2027 per area

    Stipendio tabellare mensile lordo Funzioni Centrali per anno (CCNL 2025-2027, tabelle 1 e 3)
    Area Dal 1/1/2025 Dal 1/1/2026 Dal 1/1/2027
    Elevate Professionalità (EP) 2.964,31 € (+78,10) 3.042,41 € (+156,20) 3.107,21 € (+221,00)
    Funzionari (ex terza area, ex area C) 2.170,79 € (+57,20) 2.227,99 € (+114,40) 2.275,39 € (+161,80)
    Assistenti (ex seconda area, ex area B) 1.787,46 € (+47,10) 1.834,56 € (+94,20) 1.873,56 € (+133,20)
    Operatori (ex prima area, ex area A) 1.698,67 € (+44,70) 1.743,47 € (+89,50) 1.780,57 € (+126,60)

    Il mensile è il tabellare annuo della tabella 3 del contratto diviso per 12; tra parentesi l’aumento mensile rispetto al tabellare 2022-2024 (tabella 1). Tabellari annui per 12 mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima: 2025 da 20.384,04 € (Operatori) a 35.571,69 € (EP); 2026 da 20.921,64 € a 36.508,89 €. Per ENAC, ANSFISA e ANSV valgono anche le tabelle 2 e 4 (Professionisti di II qualifica, Ispettori specialisti).

    Tabellare Funzioni Centrali a regime dal 1° gennaio 2027 (CCNL 2025-2027)
    Area Aumento mensile a regime Tabellare mensile Tabellare annuo (12 mensilità)
    Elevate Professionalità (EP) +221,00 € 3.107,21 € 37.286,49 €
    Funzionari +161,80 € 2.275,39 € 27.304,73 €
    Assistenti +133,20 € 1.873,56 € 22.482,77 €
    Operatori +126,60 € 1.780,57 € 21.366,84 €

    Importi lordi. Il tabellare annuo è per 12 mensilità e non comprende la tredicesima. Restano a parte l’indennità di amministrazione dell’ente e l’eventuale differenziale stipendiale individuale. Fonte degli importi: tabelle del CCNL 2025-2027 diffuse dalla CISL FP; gli aumenti a regime coincidono con quelli riportati dalla stampa specializzata, e ogni importo annuo è uguale, a meno di pochi centesimi di arrotondamento, al tabellare 2022-2024 più dodici volte l’aumento.

    Il tabellare del CCNL 2022-2024 (base di partenza)

    Stipendio tabellare mensile lordo Funzioni Centrali con decorrenza 1° gennaio 2024 (CCNL 2022-2024, firmato il 27/1/2025 e pagato in busta paga dal 2025): la base su cui si applicano gli aumenti 2025-2027
    Area Tabellare mensile
    Elevate Professionalità (EP) 2.886,21 €
    Funzionari 2.113,59 €
    Assistenti 1.740,36 €
    Operatori 1.653,97 €

    Tabellare unico per area (l’ex indennità integrativa speciale è conglobata). Chi proviene dalle vecchie fasce economiche più alte conserva la differenza come differenziale stipendiale individuale, il cui importo dipende dalla fascia di provenienza e si legge in busta paga. A questo si aggiungono l’indennità di amministrazione del proprio ente, turni e straordinari.

    Le voci che compongono lo stipendio

    Lo stipendio del dipendente Funzioni Centrali è la somma di più voci:

    • Tabellare unico di area – importo fisso per area (Operatori, Assistenti, Funzionari, EP); l’ex IIS è conglobata al suo interno
    • Differenziali stipendiali – importi individuali che riconoscono le progressioni economiche (ex fasce F1-F7) e le eccedenze rispetto al nuovo tabellare
    • RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) – importo personalizzato per chi era in servizio prima del 1989
    • Indennità di amministrazione – specifica per amministrazione e per area (Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL); negli enti pubblici non economici, come INPS e INAIL, e all’ENAC la voce corrispondente si chiama indennità di ente
    • Indennità di posizione organizzativa – solo per ruoli specifici

    La tredicesima è sempre prevista. La quattordicesima non è prevista nel CCNL Funzioni Centrali (a differenza di altri comparti).

    Differenziali stipendiali Funzioni Centrali: importo per area e vecchie fasce F1-F7

    Con il sistema delle aree entrato in vigore con il CCNL 9 maggio 2022 le vecchie fasce economiche (F1-F7, A1-C5) non esistono più. La progressione economica dentro l’area avviene con i differenziali stipendiali: incrementi stabili dello stipendio, di importo uguale per tutti nella stessa area, attribuiti con una procedura selettiva annuale finanziata dal Fondo risorse decentrate (art. 16 del CCNL 2025-2027, che conferma importi e numero massimo della tabella 1 del CCNL 2022).

    Misura del differenziale stipendiale per area (tabella 1 CCNL 9 maggio 2022)
    Area Importo annuo lordo Al mese (13 mensilità) Numero massimo
    Funzionari 2.250 € 173,08 € 5
    Assistenti 1.250 € 96,15 € 5
    Operatori 800 € 61,54 € 2

    Per partecipare alla selezione non bisogna aver avuto progressioni economiche negli ultimi 3 anni (il contratto integrativo può portare il requisito a 2 o 4 anni) e non si possono ricevere più differenziali nella stessa procedura. Chi è stato trasposto dalle vecchie fasce più alte conserva in busta paga anche la differenza tra il vecchio stipendio e il nuovo tabellare, come differenziale individuale.

    Dalle vecchie aree alle nuove: la trasposizione automatica (tabella 2 CCNL 9 maggio 2022)
    Ex Ministeri e Agenzie fiscali Ex Enti pubblici non economici e CNEL Area attuale
    Terza area, fasce F1-F7 Area C, C1-C5 Funzionari
    Seconda area, fasce F1-F6 Area B, B1-B4 Assistenti
    Prima area, fasce F1-F3 Area A, A1-A3 Operatori

    Chi cerca ancora lo stipendio di un «area II F3» o di un «III area F6» deve quindi partire dal tabellare di Assistenti o Funzionari e aggiungere il differenziale individuale che compare nel proprio cedolino. Profili e famiglie professionali sono nella scheda aree, profili e inquadramento Funzioni Centrali.

    Indennità di amministrazione: differenze tra enti

    L’indennità di amministrazione è una voce diversa per ciascuna amministrazione e per area: per questo, a parità di tabellare, un funzionario di un’agenzia fiscale e uno di un ministero possono avere stipendi lordi diversi. Per Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL gli importi per area sono nella tabella ricognitiva allegata al CCNL 9 maggio 2022 (triennio 2019-2021), che li ha rideterminati con la nuova classificazione; negli enti pubblici non economici e all’ENAC si parla di indennità di ente (art. 11 del CCNL 2022-2024); il proprio si legge in busta paga, alla voce dedicata. Non esiste un importo valido per tutti, ed è la voce da controllare per prima quando si confrontano due amministrazioni.

    Aumenti del rinnovo 2024 e una tantum

    Il CCNL 2022-2024 ha previsto un incremento medio di 165 € lordi mensili secondo l’ARAN, con i nuovi importi in busta paga dal 1° febbraio 2025. Per il periodo 2022-2023 sono state riconosciute l’indennità di vacanza contrattuale e l’anticipo del D.L. 145/2023 già erogati; gli arretrati a conguaglio per il periodo 1/1/2024-31/1/2025 (al netto di IVC e anticipi) sono stati liquidati da febbraio 2025; l’ARAN li ha stimati in circa 1.000 € pro capite in media, con importi diversi per area ed ex fascia economica.

    Arretrati CCNL Funzioni Centrali 2025-2027: calcolo e tassazione

    Il contratto ha effetto economico dal 1° gennaio 2025 ma è entrato in vigore il 7 agosto 2026: per i mesi già pagati con il vecchio tabellare spetta la differenza. Il conto si fa area per area, moltiplicando l’aumento di ciascun anno per i mesi pagati, tredicesima compresa (gli aumenti valgono per 13 mensilità).

    Arretrati lordi sul solo tabellare, prima di togliere l’anticipazione già percepita
    Area Anno 2025 (aumento × 13) 2026, per ogni mese arretrato
    Elevate Professionalità 1.015,30 € 156,20 €
    Funzionari 743,60 € 114,40 €
    Assistenti 612,30 € 94,20 €
    Operatori 581,10 € 89,50 €

    Calcolo per differenza sulle tabelle del contratto. L’importo effettivo è più basso perché gli aumenti assorbono l’anticipazione (ex indennità di vacanza contrattuale) già pagata ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 207/2024; cambiano anche i riflessi su straordinario e altre voci collegate. Mese e importo dell’accredito si leggono nel cedolino della propria amministrazione.

    Tassazione degli arretrati. La parte riferita al 2025, pagata nel 2026, è un emolumento arretrato di anni precedenti dovuto per effetto di un contratto collettivo: va a tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera b, del TUIR), con l’aliquota calcolata sulla metà del reddito complessivo dei due anni precedenti (art. 21 del TUIR) e senza addizionali regionale e comunale. La parte riferita ai mesi del 2026 è reddito dell’anno e si somma allo stipendio con la tassazione ordinaria. Il meccanismo è spiegato in arretrati del rinnovo contrattuale pubblico; per l’anticipazione vedi indennità di vacanza contrattuale. Per passare dal lordo al netto c’è il calcolatore stipendio lordo/netto.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore con 3 anni
    Tizio, operatore in un ministero assunto dopo il 2022: dal 1° gennaio 2027 tabellare 1.780,57 €; se l’indennità di amministrazione del suo ente fosse di 120 €, arriverebbe a 1.900,57 € lordi al mese, più la tredicesima. Il netto dipende da addizionali, detrazioni e carichi di famiglia.
    Caia – Funzionaria Agenzia Entrate
    Caia, funzionaria di un’agenzia fiscale con un differenziale stipendiale da progressione: dal 1° gennaio 2027 tabellare 2.275,39 €. Se il differenziale fosse di 250 € e l’indennità di amministrazione di 380 €, il lordo mensile sarebbe 2.905,39 €, oltre al trattamento accessorio. Le due voci variabili si leggono in busta paga.
    Sempronio – EP con RIA pregressa
    Sempronio, EP in un ente pubblico non economico, in servizio dal 1985: dal 1° gennaio 2027 tabellare 3.107,21 €. Con un’indennità di amministrazione ipotetica di 350 € e una RIA di 120 € arriva a 3.577,21 € lordi al mese, oltre alla retribuzione di posizione prevista per le Elevate Professionalità.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un funzionario Agenzia Entrate?
    Il tabellare di un funzionario neoassunto è 2.170,79 € lordi al mese nel 2025, 2.227,99 € nel 2026 e 2.275,39 € dal 1° gennaio 2027 con il CCNL 2025-2027. A questo si somma l’indennità di amministrazione dell’Agenzia, che è specifica dell’ente; poi progressioni economiche e accessorio. In più c’è la tredicesima.
    Cos'è l'IIS in busta paga del pubblico impiego?
    L’Indennità Integrativa Speciale era la storica voce antinflazione: nelle Funzioni Centrali oggi non compare più come voce separata perché è conglobata nello stipendio tabellare. Concorre quindi automaticamente a pensione e TFR/TFS.
    La quattordicesima esiste nel pubblico impiego?
    No. Il CCNL Funzioni Centrali prevede solo tredicesima (a dicembre). La quattordicesima esiste in altri CCNL privati (es. Commercio) ma non nel pubblico contrattualizzato.
    Quanto sono stati gli aumenti del CCNL 2024?
    In media 165 € lordi mensili dal 1° febbraio 2025 secondo l’ARAN, oltre agli arretrati a conguaglio per il 2024 (circa 1.000 € pro capite in media). Il successivo CCNL 2025-2027 aggiunge in media 162 € a regime dal 2027. Nel periodo 2022-2023 erano già stati erogati IVC e anticipo D.L. 145/2023.
    Quanto è lo stipendio tabellare Funzioni Centrali nel 2026?
    Dal 1° gennaio 2026 il tabellare mensile lordo è 1.743,47 € per gli Operatori, 1.834,56 € per gli Assistenti, 2.227,99 € per i Funzionari e 3.042,41 € per le Elevate Professionalità, per 12 mensilità più la tredicesima. Si aggiungono differenziali, indennità di amministrazione ed eventuale RIA.
    Quanto vale un differenziale stipendiale nelle Funzioni Centrali?
    2.250 € annui lordi per i Funzionari (massimo 5 differenziali), 1.250 € per gli Assistenti (massimo 5) e 800 € per gli Operatori (massimo 2), pagati su 13 mensilità: rispettivamente 173,08, 96,15 e 61,54 € al mese per ciascun differenziale.
    A quale area corrisponde oggi un ex area II F3?
    Alla area degli Assistenti: la seconda area (fasce F1-F6) dei Ministeri e delle Agenzie fiscali e l’area B degli enti pubblici non economici sono state trasposte negli Assistenti; la terza area e l’area C nei Funzionari; la prima area e l’area A negli Operatori.
    Come sono tassati gli arretrati del CCNL 2025-2027?
    La quota riferita al 2025 pagata nel 2026 va a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. b, TUIR); la quota riferita ai mesi del 2026 è tassata con lo stipendio dell’anno.

    Fonti: CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, testo firmato il 6/8/2026 (ARAN) · comunicato ARAN sulla firma · testo CCNL 2022-2024 (INPS) · CCNL 9 maggio 2022, tabelle 1 e 2 (differenziali e trasposizione) · codice CNEL: ilCCNL. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Funzioni Centrali: aree e profili professionali

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 ha sostituito le vecchie tre aree con quattro: Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate Professionalità (EP). Ciascuna area ha più differenziali stipendiali di sviluppo. L’inquadramento avviene per concorso pubblico; la progressione è in parte automatica (anzianità) e in parte per valutazione/selezione interna.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    6 agosto 2026 (CCNL 2025-2027, sottoscrizione definitiva; in vigore dal 7 agosto 2026)
    Vigenza
    Triennio 2025-2027
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Aree CCNL Funzioni Centrali (dal CCNL 9 maggio 2022) e profili tipo
    Area Profili Titolo
    Operatori Ausiliari, addetti servizi, autisti Scuola dell’obbligo
    Assistenti Assistente amministrativo, tecnico, informatico junior Diploma
    Funzionari Funzionario amministrativo, tributario, contabile, tecnico Laurea
    Elevate Professionalità (EP) Dirigenza intermedia, posizioni organizzative complesse Laurea + valutazione

    La riforma del 2022: dalle tre aree alle quattro

    Fino al 2022 il CCNL Funzioni Centrali prevedeva tre aree: A (operatori), B (assistenti), C (funzionari), con sotto-fasce. Il CCNL 2019-2021, firmato il 9 maggio 2022, ha introdotto la quarta area EP (Elevate Professionalità) per ruoli di alta specializzazione non dirigenziali.

    La riforma ha avuto due obiettivi: premiare la specializzazione (laureati con responsabilità complesse non più confusi con funzionari standard) e recuperare gap retributivo rispetto al privato per profili tecnici (informatici, fiscalisti, ingegneri).

    Differenziali stipendiali di sviluppo (DSS)

    All’interno di ogni area, i lavoratori si muovono per differenziali stipendiali di sviluppo: incrementi tabellari legati ad anzianità e valutazione. Sostituiscono le vecchie “fasce” e “posizioni economiche”.

    I differenziali sono di pari importo all’interno di ciascuna area; importo annuo e numero massimo per area sono fissati nella tabella 1 allegata al CCNL 9 maggio 2022. Si ottengono con una procedura selettiva annuale (art. 16 del CCNL 2022-2024):

    • può partecipare chi negli ultimi 3 anni non ha avuto progressioni economiche (la contrattazione integrativa può portare il termine a 2 o a 4 anni) e negli ultimi 2 anni non ha avuto sanzioni disciplinari superiori alla multa;
    • si ottiene al massimo un differenziale per procedura;
    • la graduatoria si basa sulla media delle ultime tre valutazioni annuali, sull’esperienza professionale e su altri criteri fissati in sede integrativa;
    • quanti differenziali assegnare ogni anno per area lo decide la contrattazione integrativa, in base alle risorse del fondo.

    Progressione verticale: il concorso interno riservato

    La progressione verticale (passaggio da Assistenti a Funzionari, o da Funzionari a EP) avviene per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (ex art. 52 D.Lgs. 165/2001).

    Requisiti tipici: titolo di studio dell’area superiore, anzianità minima nell’area di provenienza (di norma 3-5 anni), valutazione positiva. La selezione è per titoli ed esami o per soli titoli per quote minoritarie.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore al Ministero Interno
    Tizio è operatore al Min. Interno da 3 anni. Stipendio tabellare 1.653,97 €/mese × 13 mensilità (CCNL 2022-2024). Se negli ultimi 3 anni non ha avuto progressioni può partecipare alla procedura annuale per il primo differenziale stipendiale, di importo fissato dalla tabella del contratto.
    Caia – Funzionaria Agenzia Entrate
    Caia è funzionaria fiscale all’Agenzia delle Entrate, laurea in Economia, con un differenziale stipendiale già maturato. Tabellare 2.113,59 €/mese × 13, più il differenziale maturato e l’indennità di amministrazione propria dell’Agenzia. Coordina 4 assistenti per controlli formali.
    Sempronio – EP all’INPS
    Sempronio è Elevata Professionalità all’INPS Direzione Centrale Pensioni, da 12 anni come funzionario poi promosso EP nel 2024. Tabellare 2.886,21 €/mese, più la retribuzione di posizione e di risultato legata all’incarico di EP.

    Domande frequenti

    Quali sono le quattro aree del CCNL Funzioni Centrali?
    Operatori (scuola obbligo), Assistenti (diploma), Funzionari (laurea), Elevate Professionalità (laurea + valutazione complessa). Hanno sostituito le vecchie tre aree A/B/C.
    Come si passa da Assistenti a Funzionari?
    Per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (art. 52 D.Lgs. 165/2001). Servono laurea, anzianità minima nell’area inferiore e valutazione positiva ultimo triennio.
    Cosa sono i differenziali stipendiali di sviluppo?
    Sono incrementi stabili dello stipendio, di pari importo nella stessa area, che hanno sostituito le vecchie fasce. Si ottengono con una procedura selettiva annuale: serve non aver avuto progressioni negli ultimi 3 anni e conta soprattutto la media delle ultime tre valutazioni (art. 16).
    Il titolo di studio basta per il livello superiore?
    No. Il livello dipende dalle mansioni effettive e dal concorso superato, non dal titolo posseduto. Un laureato che svolge mansioni di assistente resta in area Assistenti finché non vince concorso per Funzionari.

    Fonti: CCNL Funzioni centrali, testo coordinato (art. 16). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 DPR 487/1994 – Graduatorie

    Art. 31 DPR 487/1994 – Graduatorie

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle centri per l’impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.

    2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell’anno precedente.

    3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall’anno successivo a quello dell’adozione del decreto di modifica.

    4. Il centro per l’impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall’ articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 30 DPR 487/1994 – Modalità di iscrizione e requisiti

    Art. 30 DPR 487/1994 – Modalità di iscrizione e requisiti

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l’impiego ai sensi dell’ articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    2. È comunque riservata all’amministrazione o ente che procede all’assunzione la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

    3. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l’assunzione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 DPR 487/1994 – Ambito di applicazione

    Art. 29 DPR 487/1994 – Ambito di applicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all’articolo 30 del presente regolamento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 28 DPR 487/1994 – Assunzioni in servizio

    Art. 28 DPR 487/1994 – Assunzioni in servizio

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

    2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell’ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 DPR 487/1994 – Selezione

    Art. 27 DPR 487/1994 – Selezione

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l’ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

    2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l’amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell’ articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

    3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

    4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell’ente dell’esito del precedente avviamento.

    5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’amministrazione o dell’ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. articolo precedente articolo successivo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.