Quando l’amministratore di una SRL ha un interesse personale in contrasto con quello della società, il codice civile reagisce su due piani: i contratti conclusi in conflitto sono annullabili se il conflitto era noto o riconoscibile dal terzo, e le decisioni del consiglio adottate con il voto determinante dell’amministratore in conflitto, dannose per la società, sono impugnabili entro 90 giorni (art. 2475-ter c.c.).
Che cos’è il conflitto di interessi
Si ha conflitto quando l’amministratore, nel compiere un atto per conto della società, persegue un interesse proprio o di un terzo incompatibile con quello sociale: l’esempio tipico è l’amministratore che vende un proprio bene alla società a prezzo gonfiato, o che affida un appalto a un’impresa di cui è socio. Non basta una generica concorrenza di interessi: occorre un contrasto concreto e attuale rispetto alla singola operazione.
Il conflitto nei contratti – art. 2475-ter, comma 1
I contratti conclusi dall’amministratore che ha la rappresentanza, in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su domanda della società se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo contraente. La norma bilancia l’interesse sociale e l’affidamento del terzo in buona fede: se il terzo ignorava incolpevolmente il conflitto, il contratto regge. L’onere di provare la conoscibilità grava sulla società che agisce per l’annullamento. L’azione si prescrive nel termine ordinario di cinque anni (art. 1442 c.c.).
Le decisioni del consiglio – art. 2475-ter, comma 2
Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto, qualora cagionino un danno patrimoniale alla società, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli altri amministratori e, ove esista, dall’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco). Sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. Il voto è “determinante” quando, sottraendolo, la maggioranza non si sarebbe formata.
| Ipotesi | Rimedio | Chi agisce | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Contratto stipulato in conflitto | Annullamento | La società | Conflitto noto o riconoscibile dal terzo |
| Decisione del CdA con voto determinante | Impugnazione entro 90 giorni | Amministratori / organo di controllo | Danno patrimoniale alla società |
| Amministratore unico in conflitto | Annullamento del contratto + responsabilità | La società | Conoscibilità del terzo + danno |
Il dovere di trasparenza e di astensione
La disciplina della SRL non riproduce testualmente l’obbligo di disclosure dell’art. 2391 c.c. dettato per le SpA, ma l’amministratore deve comunque comportarsi con correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 2476, comma 1, c.c.). Da qui il dovere di rendere noto il proprio interesse e, nei casi più netti, di astenersi dal deliberare. L’inosservanza fonda la responsabilità per i danni cagionati alla società.
Conflitto e amministratore unico
Quando l’amministratore è unico, manca un consiglio da impugnare: opera la sola disciplina contrattuale del comma 1, con annullamento dell’atto, cui si aggiunge l’azione di responsabilità per il danno (art. 2476 c.c.). È prudente che lo statuto preveda, per le operazioni con parti correlate all’amministratore, l’autorizzazione preventiva dei soci.
Errori frequenti
- Confondere il conflitto con la semplice convenienza personale: serve un contrasto concreto sull’operazione.
- Lasciar decorrere i 90 giorni per impugnare la decisione del CdA: il termine è breve e decadenziale.
- Non documentare l’astensione: la verbalizzazione tutela gli altri amministratori.
- Pensare che il conflitto renda nullo il contratto: è solo annullabile, e solo a certe condizioni.
Spunti pratici
- Inserisci in statuto una clausola che imponga la disclosure dell’interesse e l’autorizzazione dei soci per le operazioni con parti correlate.
- Verbalizza sempre l’astensione dell’amministratore interessato e il calcolo della maggioranza al netto del suo voto.
- Per i contratti con l’amministratore (o sue società), fai deliberare i soci: elimini il rischio di annullamento.
- Conserva la documentazione che prova la congruità del prezzo (perizie, preventivi alternativi).
Esempio: Tizio è amministratore della Alfa SRL e vende alla società un capannone di sua proprietà a un prezzo superiore al mercato. Caio, altro amministratore, scopre che la delibera è passata col voto determinante di Tizio e che la società ha subìto un danno: può impugnare la decisione entro 90 giorni e promuovere l’azione di responsabilità contro Tizio (art. 2476 c.c.). Se il capannone fosse stato venduto da una società di Sempronio, amico di Tizio, e Tizio avesse taciuto l’interesse, la società potrebbe chiedere l’annullamento del contratto provando che il conflitto era riconoscibile.
Differenza tra conflitto e interesse non in conflitto
Non ogni interesse personale dell’amministratore genera conflitto. L’amministratore-socio che vota la distribuzione di utili spettanti a tutti i soci ha un interesse, ma non confliggente con quello sociale. Il conflitto richiede che l’operazione avvantaggi l’amministratore (o un terzo a lui legato) a scapito della società: è il caso dell’autocontratto, della vendita a sé stesso, dell’appalto affidato a una propria impresa. La valutazione è in concreto, operazione per operazione, e tiene conto della congruità delle condizioni economiche.
L’autocontratto e l’art. 1395 c.c.
Quando l’amministratore conclude un contratto con sé stesso (in proprio o come rappresentante di un terzo) si applica anche l’art. 1395 c.c.: l’autocontratto è annullabile, salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente o il contenuto sia predeterminato in modo da escludere il conflitto. Per la società, lo strumento più sicuro è l’autorizzazione preventiva dei soci con indicazione delle condizioni essenziali dell’operazione: elimina alla radice il rischio di annullamento e protegge l’amministratore.
Profilo risarcitorio e cumulo dei rimedi
I rimedi (annullamento del contratto, impugnazione della decisione, azione di responsabilità) possono cumularsi: la società può annullare l’atto e, in più, chiedere all’amministratore il risarcimento del danno residuo (art. 2476 c.c.). Il danno comprende sia la perdita subita sia il mancato guadagno. Se l’operazione ha generato un vantaggio per l’amministratore, questo costituisce un indice del pregiudizio per la società. La prova del danno e del nesso causale grava su chi agisce.
Buona prassi di governance
Le società più strutturate adottano una procedura per le operazioni con parti correlate: dichiarazione dell’interesse, istruttoria indipendente, congruità del prezzo verificata da terzi, deliberazione senza il voto dell’interessato e verbalizzazione analitica. Anche nella SRL, dove la legge non lo impone, questa prassi riduce il contenzioso e rafforza la posizione di chi amministra.
Approfondisci la responsabilità degli amministratori, i poteri di gestione e rappresentanza e il funzionamento dell’assemblea dei soci.