Autore: Andrea Marton

  • Articolo 585 Codice di Procedura Civile: Versamento del prezzo

    Articolo 585 Codice di Procedura Civile: Versamento del prezzo

    Art. 585 c.p.c. – Versamento del prezzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a

    norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.

    Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi

    un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla

    parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare

    capienti.

    Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che

    preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria

    di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere

    indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del

    decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata.

  • Articolo 584 Codice di Procedura Civile: Offerte dopo l’incanto

    Articolo 584 Codice di Procedura Civile: Offerte dopo l’incanto

    Art. 584 c.p.c. – Offerte dopo l’incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci

    giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.

    Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui

    all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi

    dell’articolo 580.

    Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico

    avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario fissando il termine perentorio

    entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

    Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e

    l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice,

    abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

    Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma,

    l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo

    comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui

    importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

  • Articolo 583 Codice di Procedura Civile: Aggiudicazione per persona da nominare

    Articolo 583 Codice di Procedura Civile: Aggiudicazione per persona da nominare

    Art. 583 c.p.c. – Aggiudicazione per persona da nominare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il procuratore legale, che e’ rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.

    In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

  • Articolo 582 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario

    Articolo 582 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario

    Art. 582 c.p.c. – Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

  • Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto

    Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto

    Art. 581 c.p.c. – Modalita’ dell’incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche, col sistema della candela vergine.

    Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

    Subito dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si e’ spenta senza che sia fatta una maggiore offerta, l’immobile e’ aggiudicato all’ultimo offerente.

    Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e’ superata da un’altra, anche se poi questa e’ dichiarata nulla.

  • Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 580 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui

    all’articolo 576.

    Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura

    dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a

    mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è

    restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma

    rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

  • Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti

    Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti

    Art. 579 c.p.c. – Persone ammesse agli incanti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo quanto e’ disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e’ ammesso a fare offerte all’incanto.

    Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

    I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

  • Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita

    Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita

    Art. 578 c.p.c. – Delega a compiere la vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se una parte dei beni pignorati e’ situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e’ situata.

    In tal caso, copia dell’ordinanza e’ trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.

  • Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi

    Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi

    Art. 577 c.p.c. – Indivisibilita’ dei fondi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La divisione in lotti non puo’ essere disposta se l’immobile costituisce un’unita’ colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

  • Articolo 576 Codice di Procedura Civile: Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

    Articolo 576 Codice di Procedura Civile: Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

    Art. 576 c.p.c. – Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

    se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

    il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;

    il giorno e l’ora dell’incanto;

    il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali

    forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;

    L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine

    entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;

    la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;

    il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere

    depositato e le modalità del deposito.

    L’ordinanza e’ pubblicata a cura del cancelliere.