Art. 585 c.p.c. – Versamento del prezzo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a
norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.
Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi
un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla
parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare
capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che
preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria
di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere
indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del
decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata.
