Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 151 D.Lgs. 259/2003 – Inosservanza della disciplina sui segnali
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare; b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica; c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico. articolo precedente articolo successivo
Art. 150 D.Lgs. 259/2003 – Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all’autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo. articolo precedente articolo successivo
Art. 149 D.Lgs. 259/2003 – Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche; b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l’autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo. articolo precedente articolo successivo
Art. 148 D.Lgs. 259/2003 – Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l’impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell’articolo 147, ma le pene sono aumentate. articolo precedente articolo successivo
Art. 147 D.Lgs. 259/2003 – Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall’arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l’obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00. articolo precedente articolo successivo
Art. 146 D.Lgs. 259/2003 – Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti. articolo precedente articolo successivo
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134. articolo precedente articolo successivo
Art. 140 D.Lgs. 259/2003 – Attività di radioamatore all’estero
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. articolo precedente articolo successivo
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b) abbia età non inferiore a quattordici anni; c) sia in possesso della relativa patente; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. articolo precedente articolo successivo
1.200 euro l’anno, 100 al mese: è l’importo pieno del trattamento integrativo, sia nel 2025 (anno che si dichiara nel 730/2026) sia nel 2026 (busta paga in corso). Soglie e importi non sono cambiati.
Pieno fino a 15.000 euro di reddito complessivo, a condizione che l’imposta lorda sul lavoro superi la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro.
Da 15.001 a 28.000 euro spetta solo se alcune detrazioni (familiari, lavoro, mutui e lavori edilizi ante 2022) superano l’imposta lorda, e vale la differenza, al massimo 1.200 euro. Oltre 28.000 euro non spetta.
Non è l’unica voce in busta paga: dal 2025 ci sono anche la somma dell’art. 1, comma 4, L. 207/2024 (fino a 20.000 euro) e l’ulteriore detrazione del comma 6 (da 20.001 a 40.000 euro). Sono misure diverse, con regole proprie.
«Bonus Renzi» è il nome vecchio: il bonus 80 euro è finito il 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 c’è il trattamento integrativo.
Lo paga il datore di lavoro, ogni mese e senza domanda. Se non arriva o arriva per errore, si sistema al conguaglio o nel 730.
Che cos’è il trattamento integrativo (ex bonus Renzi e bonus 100 euro)
Il trattamento integrativo è una somma in denaro che il datore di lavoro aggiunge allo stipendio dei lavoratori con redditi bassi. Non è tassata: la legge dice che «non concorre alla formazione del reddito». Lo ha introdotto l’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Per questo nelle ricerche compare come «trattamento integrativo DL 3/2020» o «trattamento integrativo 21/2020»: è sempre la stessa misura.
Spetta per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020. Fino al 30 giugno 2020 c’era il credito di 80 euro dell’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, quello che tutti chiamavano bonus Renzi: quel comma è stato abrogato proprio dal D.L. 3/2020. Chi oggi cerca «bonus Renzi 2025» o «bonus Renzi 2026» sta cercando, in pratica, il trattamento integrativo.
Il trattamento integrativo non è una detrazione. La detrazione riduce l’IRPEF; il trattamento integrativo invece è denaro in più che arriva anche a chi di IRPEF ne paga poca. Per questo serve una condizione minima: un po’ di imposta lorda da «coprire».
Trattamento integrativo 2025: le regole per l’anno d’imposta 2025
Per il 2025 il trattamento integrativo segue l’art. 1 del D.L. 3/2020, convertito dalla L. 21/2020, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2025. Le regole sono queste:
Importo: 1.200 euro l’anno, rapportati al periodo di lavoro (art. 1, commi 1 e 2).
Reddito complessivo fino a 15.000 euro: spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati supera la detrazione per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) «diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno». Nel 2025 la detrazione fino a 15.000 euro è 1.955 euro: con un anno intero di lavoro l’imposta lorda deve superare 1.880 euro.
Reddito da 15.001 a 28.000 euro: spetta solo se detrazioni per familiari a carico, detrazione per lavoro, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 e rate di spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 superano insieme l’imposta lorda. Vale la differenza, al massimo 1.200 euro.
Reddito oltre 28.000 euro: non spetta.
La riduzione di 75 euro l’ha inserita il comma 3 dell’art. 1 della L. 207/2024, la legge di bilancio 2025. Secondo la circolare 4/E del 16 maggio 2025 quel comma «stabilizza il meccanismo correttivo del requisito» per il trattamento integrativo. Per il limite di reddito le istruzioni al 730/2026 contano anche gli affitti in cedolare secca, le mance tassate con imposta sostitutiva e la quota esente dei redditi di docenti, ricercatori e impatriati; la casa di abitazione invece non conta.
Il trattamento integrativo 2025 nel 730/2026
Il 2025 si chiude con il 730/2026. Tutti i lavoratori dipendenti compilano il rigo C14 con i dati della Certificazione Unica 2026: in colonna 1 il codice del punto 390 (1 se il datore lo ha erogato in tutto o in parte, 2 se non lo ha erogato), in colonna 2 l’importo erogato del punto 391. Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola il trattamento con tutti i redditi dell’anno e scrive il risultato nel prospetto di liquidazione 730-3.
Spettava ma il datore non lo ha pagato: lo riconosce il 730, anche se il datore non è sostituto d’imposta. Arriva con il rimborso in busta paga, «in genere, dal mese di luglio».
È stato pagato ma non spettava: il 730 lo recupera.
Già sistemato al conguaglio di fine 2025: se il datore ha dovuto recuperare più di 60 euro, lo ha fatto in otto rate (art. 1, comma 3, D.L. 3/2020).
Trattamento integrativo 2025 e 2026: cosa cambia
Per il trattamento integrativo, niente. Su Normattiva i commi 1-3 dell’art. 1 del D.L. 3/2020 hanno lo stesso testo al 30 giugno 2025 e al 30 giugno 2026: stessi 1.200 euro, stesse soglie di 15.000 e 28.000 euro, stessa riduzione di 75 euro. Anche i commi 4-9 della L. 207/2024 (somma esentasse e ulteriore detrazione) sono identici nelle due date. Il trattamento 2026 si riceve ora in busta paga e si verificherà con la dichiarazione del 2027.
Nel 2026 cambia l’aliquota del secondo scaglione IRPEF, che scende dal 35% al 33% (art. 1, comma 3, L. 199/2025). Ma riguarda solo la parte di reddito tra 28.000 e 50.000 euro, dove il trattamento integrativo non spetta già più.
Trattamento integrativo e misure collegate: 2025 e 2026 a confronto
Voce
2025 (730/2026)
2026 (busta paga)
Trattamento integrativo, reddito fino a 15.000 euro
1.200 euro se imposta lorda > detrazione lavoro − 75 euro
Uguale
Trattamento integrativo, reddito 15.001-28.000 euro
Differenza tra alcune detrazioni e imposta lorda, max 1.200 euro
Uguale
Trattamento integrativo, oltre 28.000 euro
Non spetta
Non spetta
Somma art. 1, c. 4, L. 207/2024
7,1% / 5,3% / 4,8% del reddito di lavoro, se reddito complessivo fino a 20.000 euro
Uguale
Ulteriore detrazione art. 1, c. 6, L. 207/2024
1.000 euro da 20.001 a 32.000 euro, decrescente fino a 40.000
Uguale
Aliquota IRPEF tra 28.000 e 50.000 euro
35%
33%
A chi spetta e quando non spetta
Spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e di alcuni redditi assimilati (art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis e l). Nella pratica: dipendenti pubblici e privati, soci lavoratori di cooperative, collaboratori coordinati e continuativi, borsisti, chi fa lavori socialmente utili. Spetta anche su NASpI, DIS-COLL e indennità che sostituiscono lo stipendio, come chiarito dall’INPS.
Non spetta:
ai pensionati, per i redditi di pensione: sono esclusi espressamente;
a chi ha un reddito complessivo oltre 28.000 euro;
a chi ha reddito fino a 15.000 euro ma non è capiente: l’imposta lorda sul lavoro non supera la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro;
a chi sta tra 15.001 e 28.000 euro e ha detrazioni (familiari, lavoro, mutui e spese edilizie ante 2022) inferiori all’imposta lorda: è il caso più comune in quella fascia.
Il reddito da guardare è il «reddito di riferimento»: comprende anche gli affitti in cedolare secca, il reddito forfettario e le mance tassate con imposta sostitutiva, ed esclude la casa di abitazione. Lo precisano la circolare 4/E del 2025 e le istruzioni al 730/2026.
Quanto spetta: le tre fasce
Fino a 15.000 euro
Spettano 1.200 euro, rapportati al periodo di lavoro, se l’imposta lorda sul lavoro supera la detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro. Fino a 15.000 euro la detrazione è 1.955 euro: tolti 75, la soglia da superare è 1.880 euro. Con l’aliquota del 23% e un anno intero di lavoro, l’imposta lorda supera 1.880 euro da circa 8.174 euro di reddito in su. Sotto quella cifra il trattamento integrativo non arriva, anche se la busta paga è bassa.
Da 15.001 a 28.000 euro
Spetta solo se la somma di queste detrazioni supera l’imposta lorda: detrazioni per familiari a carico, detrazione per lavoro dipendente, interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, rate di spese edilizie e sanitarie rateizzate sostenute fino al 31 dicembre 2021. L’importo è la differenza tra quelle detrazioni e l’imposta lorda, al massimo 1.200 euro. Senza familiari a carico o mutui vecchi, in questa fascia di solito non spetta.
Oltre 28.000 euro
Non spetta. Da 20.001 a 40.000 euro, però, c’è l’ulteriore detrazione del comma 6 della L. 207/2024.
Le tre voci che vedi in busta paga
Dal 2025 nel cedolino possono comparire tre voci diverse. Spesso vengono confuse perché sono tutte «bonus del cuneo fiscale».
Trattamento integrativo, somma L. 207/24 e ulteriore detrazione
Voce
Norma
Chi la prende
Quanto
Se non spettava
Trattamento integrativo
Art. 1 D.L. 3/2020
Dipendenti e alcuni assimilati, reddito fino a 28.000 euro, con le condizioni viste sopra
Fino a 1.200 euro l’anno, esentasse
Recupero in 8 rate se oltre 60 euro
Somma art. 1, c. 4, L. 207/24
Art. 1, commi 4-5, L. 207/2024
Solo dipendenti (art. 49 TUIR, no pensionati), reddito complessivo fino a 20.000 euro
7,1%, 5,3% o 4,8% del reddito di lavoro, esentasse
Recupero in 10 rate se oltre 60 euro
Ulteriore detrazione
Art. 1, comma 6, L. 207/2024
Solo dipendenti (art. 49 TUIR, no pensionati), reddito complessivo da 20.001 a 40.000 euro
1.000 euro fino a 32.000, poi decrescente; riduce l’IRPEF
Recupero in 10 rate se oltre 60 euro
Trattamento integrativo e somma del comma 4 sono due norme separate, con requisiti propri, e nel 730 hanno colonne distinte dello stesso rigo C14: chi rientra in entrambe le riceve entrambe. Nel cedolino NoiPA la somma si chiama «Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24» (sezione «Altri assegni») e l’ulteriore detrazione compare come messaggio «Ulteriore Detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24». Nei cedolini privati il nome cambia da software a software: «somma art. 1 c. 4 L. 207/24», «indennità L. 207/24», «somma integrativa». Le spieghiamo nel dettaglio in somma art. 1 c. 4 L. 207/24 in busta paga e in ulteriore detrazione art. 1 c. 6 L. 207/24.
Esempio pratico
Tizio lavora tutto il 2025 con un reddito di 14.000 euro e nessun altro reddito. Imposta lorda: 23% di 14.000 = 3.220 euro. Detrazione per lavoro dipendente: 1.955 euro; meno 75 fa 1.880. Poiché 3.220 supera 1.880, gli spetta il trattamento integrativo pieno: 1.200 euro. In più riceve la somma del comma 4: 5,3% di 14.000 = 742 euro. Entrambe le somme sono esentasse. L’IRPEF che paga è 3.220 − 1.955 = 1.265 euro.
Lavoratore con reddito molto basso: perché il trattamento integrativo non arriva
Scenario. Caio lavora part-time tutto il 2025 e guadagna 8.000 euro. Non ha altri redditi.
Come si applica. Imposta lorda: 23% di 8.000 = 1.840 euro. La detrazione per lavoro dipendente (1.955 euro) la azzera: Caio non paga IRPEF. Ma per il trattamento integrativo l’imposta lorda deve superare 1.880 euro, e 1.840 non ci arriva. Il trattamento integrativo non spetta. Spetta invece la somma del comma 4, che non chiede capienza: 7,1% di 8.000 = 568 euro.
In pratica
Sotto circa 8.174 euro di reddito annuo da lavoro (anno intero) il trattamento integrativo non scatta: manca la capienza.
La somma della L. 207/2024 invece arriva lo stesso, perché la legge non chiede un’imposta minima.
Reddito tra 15.000 e 28.000 euro: quando spetta solo in parte
Scenario. Sempronio ha un reddito di 16.000 euro nel 2025, lavoro dipendente tutto l’anno. Ha un mutuo prima casa del 2019 e rate di lavori edilizi pagati nel 2020: in tutto 900 euro di detrazioni.
Come si applica. Imposta lorda: 3.680 euro. Detrazione per lavoro dipendente: 1.910 + 1.190 × (28.000 − 16.000) / 13.000 = circa 3.008 euro. Sommando i 900 euro di mutuo e lavori si arriva a circa 3.908 euro, più dell’imposta lorda. Il trattamento integrativo spetta per la differenza: circa 228 euro. Prende anche la somma del comma 4: 4,8% di 16.000 = 768 euro.
In pratica
Tra 15.001 e 28.000 euro contano solo le detrazioni elencate dalla legge: mutui e spese edilizie devono riferirsi a contratti o spese fino al 31 dicembre 2021.
Senza quelle detrazioni, a 16.000 euro il trattamento integrativo sarebbe zero.
Reddito salito a fine anno: cosa si restituisce
Scenario. Mevia ha ricevuto per tutto il 2025 il trattamento integrativo (1.200 euro) e la somma del comma 4 (742 euro), perché il datore stimava 14.000 euro. In autunno ha avuto un secondo lavoro e il reddito complessivo è arrivato a 29.000 euro.
Come si applica. Oltre 28.000 euro il trattamento integrativo non spetta: 1.200 euro vanno restituiti. Oltre 20.000 euro non spetta nemmeno la somma del comma 4: anche quella va restituita. In compenso, con 29.000 euro spetta l’ulteriore detrazione di 1.000 euro. Se il primo datore conosce il secondo reddito (Mevia gli ha consegnato la CU), sistema tutto al conguaglio: il trattamento integrativo oltre 60 euro si recupera in 8 rate, la somma del comma 4 si recupera al netto dell’ulteriore detrazione che ora spetta. Se no, il ricalcolo lo fa il 730.
In pratica
Con più datori nello stesso anno, consegna la CU del precedente al nuovo: evita di prendere somme da restituire.
Se il recupero avviene nel 730, la trattenuta arriva con la busta paga dal mese successivo alla ricezione del 730-4, in genere da luglio.
Quando arriva il trattamento integrativo
In busta paga, ogni mese, a partire da gennaio: lo riconosce il datore di lavoro in via automatica, senza domanda. Lo dicono la legge (art. 1, comma 3, D.L. 3/2020) e le istruzioni al 730/2026. Su NASpI e altre prestazioni pagate direttamente dall’INPS lo riconosce l’INPS con la prestazione.
Se il datore non lo ha pagato e ti spettava, arriva con il 730: il rimborso parte dalla prima retribuzione utile dopo che il datore ha ricevuto il prospetto di liquidazione, «in genere, dal mese di luglio». Senza datore di lavoro al momento del rimborso, lo paga l’Agenzia delle Entrate (vedi 730 senza sostituto d’imposta).
Perché non mi è arrivato il trattamento integrativo
Manca la capienza: con redditi sotto circa 8.174 euro annui l’imposta lorda non supera 1.880 euro (vedi il caso di Caio).
Reddito stimato sopra 15.000 euro senza detrazioni sufficienti: tra 15.001 e 28.000 euro spetta solo con familiari a carico o mutui e lavori vecchi.
Più datori di lavoro: con più rapporti nello stesso periodo i benefici vanno riconosciuti da un solo sostituto d’imposta. Può essere l’altro datore a pagarli.
Il datore non è sostituto d’imposta (per esempio lavoro domestico): si recupera nel 730.
Hai chiesto di non riceverlo, magari anni fa, per evitare conguagli.
Il rapporto è finito prima del conguaglio: si recupera nel 730 dell’anno dopo.
In tutti questi casi, se il trattamento ti spettava, non lo perdi: lo riconosce il 730, che ricalcola tutto con i redditi dell’intero anno.
Come rinunciare al trattamento integrativo
Conviene rinunciare se sai che a fine anno supererai le soglie, per esempio per un secondo lavoro o un affitto: eviti di restituire tutto insieme. L’INPS ricorda che il lavoratore «è tuttavia tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d’imposta» se non ha o perde i requisiti.
Dipendente privato: comunicalo all’ufficio paghe, meglio per iscritto. Per la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione la circolare 4/E dice che il datore non le applica se il lavoratore lo chiede espressamente, e conserva la richiesta.
Dipendente pubblico pagato da NoiPA: per la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione c’è il self-service «Gestione benefici fiscali» nell’area riservata (Servizi, ambito Stipendiali). La rinuncia vale per tutto l’anno al conguaglio e si può revocare.
NASpI o altra prestazione INPS: servizio online «Trattamento integrativo – Rinuncia» sul sito INPS, con SPID, CIE o CNS. Dettagli in trattamento integrativo e NASpI.
Trattamento integrativo nel 730/2026
Tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4, 8 o 9 nei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14, anche se il datore ha pagato tutto. Serve al CAF o al professionista per ricalcolare il dovuto sui redditi dell’intero anno.
Colonna 1: codice del punto 390 della CU 2026 (1 se il datore lo ha erogato in tutto o in parte, 2 se no).
Colonna 2: importo erogato, punto 391. Non va mai indicato l’importo «riconosciuto ma non erogato» del punto 392.
Colonne 5-8: dati per la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione (punti 718-721 della CU).
Colonne 9-10: codice e importo della somma del comma 4 erogata (punti 724 e 725). Non va indicato il punto 726.
Il risultato si legge nel prospetto di liquidazione 730-3.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026: punti 390-392 (trattamento integrativo), 718-726 (somma comma 4 e dati per l’ulteriore detrazione)
CU di tutti i datori e dell’INPS se hai avuto più rapporti o la NASpI
Modello 730/2026, rigo C14
Prospetto 730-3 per il controllo del risultato
Da non confondere: il trattamento integrativo speciale del turismo
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 18-21) ha previsto un «trattamento integrativo speciale» diverso da questo: il 15% delle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, per i dipendenti privati di bar, ristoranti, turismo e terme, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, con reddito di lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 euro. Spettava solo su richiesta scritta del lavoratore. Non ha niente a che vedere con i 1.200 euro del D.L. 3/2020.
Quando rivolgersi a un professionista
Con più datori di lavoro, NASpI nello stesso anno o redditi tra 15.000 e 28.000 euro con mutui e lavori vecchi, il calcolo è facile da sbagliare. Per una verifica sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Nel pubblico impiego la malattia ha comporto di 18 mesi (prorogabili a 36 per gravi patologie). Retribuzione: 100% primi 9 mesi, 90% mesi 10-12, 50% mesi 13-18. Visite fiscali tramite Polo Unico INPS in fasce 9-13 e 15-18 anche festivi. I primi 10 giorni di malattia comportano decurtazione delle voci accessorie (cd. ‘Brunetta’).
6 agosto 2026 (CCNL 2025-2027, sottoscrizione definitiva; in vigore dal 7 agosto 2026)
Vigenza
Triennio 2025-2027
Platea
~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio
Tabella riepilogativa
Comporto e retribuzione malattia Funzioni Centrali
Periodo
Retribuzione
Note
Mesi 1-9
100%
Stipendio intero
Mesi 10-12
90%
Decurtazione 10%
Mesi 13-18
50%
Metà retribuzione
Oltre 18 mesi
0%
Aspettativa non retribuita o licenziamento
Gravi patologie
Comporto fino a 36 mesi
Cura salvavita certificata
Il comporto di 18 mesi
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il rapporto di lavoro è garantito in caso di malattia. Nel pubblico impiego è di 18 mesi nel triennio precedente l’evento (computati cumulativamente, non per singolo episodio).
Per gravi patologie documentate (oncologiche, dialisi, trapianti, sclerosi multipla, ecc.) il comporto si estende fino a 36 mesi. Trascorso il comporto, il dipendente può chiedere aspettativa non retribuita di ulteriori 18 mesi, dopo i quali è ammissibile il licenziamento per superamento comporto.
Visita fiscale e fasce di reperibilità
La visita fiscale è gestita dal Polo Unico INPS (D.Lgs. 75/2017, accentramento del settore pubblico): è l’INPS che dispone le visite, su iniziativa propria o su richiesta dell’amministrazione.
Le fasce di reperibilità nel pubblico sono più ampie del privato:
9:00-13:00 mattina
15:00-18:00 pomeriggio
Tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi
Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare e decurtazione retribuzione del giorno + dei giorni successivi fino a esibizione certificato.
La decurtazione "Brunetta" sui primi 10 giorni
L’art. 71 del D.L. 112/2008 (cd. “Brunetta”) prevede che nei primi 10 giorni di malattia il dipendente pubblico percepisce il solo tabellare, perdendo:
Indennità di amministrazione
Indennità di funzione
Salario accessorio (compensi performance)
Buoni pasto del giorno
Eccezioni: ricovero ospedaliero, day hospital, infortunio sul lavoro, malattia oncologica, terapie salvavita. In questi casi la decurtazione non si applica.
Casi pratici
Tizio – Assistente con 12 mesi malattia
Tizio ha avuto 12 mesi di malattia oncologica nell’arco 2024-2026. Riconosciuta come grave patologia, retribuita al 100% per i primi 9 mesi, 90% per i successivi 3. Comporto esteso a 36 mesi: nessun rischio licenziamento.
Caia – 3 giorni con decurtazione
Caia, funzionaria Entrate, ha 3 giorni di febbre influenzale. Nei 3 giorni perde l’indennità amministrazione (€380/mese – circa €38 in 3 giorni) ma percepisce lo stipendio tabellare (comprensivo dell’ex IIS conglobata). Buoni pasto persi (€21).
Sempronio – Visita fiscale domenica
Sempronio, assistente INPS, ha visita fiscale di sabato mattina alle 10:30 (fascia 9-13). Era a casa, regolare. Se fosse uscito senza certificato avrebbe perso 1 giorno di stipendio.
Domande frequenti
Qual è il comporto malattia nel pubblico impiego?
18 mesi nel triennio precedente, estendibile a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto, aspettativa non retribuita fino a 18 mesi e poi licenziamento.
Quali sono le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico?
9:00-13:00 e 15:00-18:00 tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi. Sono più ampie rispetto al privato (10-12 / 17-19) per disposizione del Polo Unico INPS.
Cosa significa decurtazione Brunetta?
Nei primi 10 giorni di malattia il dipendente pubblico perde indennità di amministrazione, salario accessorio e buoni pasto. Resta solo lo stipendio tabellare (con l’ex IIS conglobata) e le voci fisse individuali. Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio.
La gravidanza vale come malattia?
No. La gravidanza ha regime separato (maternità obbligatoria 5 mesi). Per problemi specifici di gravidanza a rischio si attiva l’interdizione anticipata dal lavoro disposta dall’INPS, retribuita all’80%.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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