Autore: Andrea Marton

  • Articolo 603 Codice di Procedura Civile: Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    Articolo 603 Codice di Procedura Civile: Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    Art. 603 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

    Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

  • Articolo 602 Codice di Procedura Civile: Modo dell’espropriazione

    Articolo 602 Codice di Procedura Civile: Modo dell’espropriazione

    Art. 602 c.p.c. – Modo dell’espropriazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando oggetto dell’espropriazione e’ un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e’ stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

  • Articolo 601 Codice di Procedura Civile: Divisione

    Articolo 601 Codice di Procedura Civile: Divisione

    Art. 601 c.p.c. – Divisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione e’ sospesa finche’ sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627.

    Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

  • Articolo 600 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei comproprietari

    Articolo 600 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei comproprietari

    Art. 600 c.p.c. – Convocazione dei comproprietari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli

    interessati, provvede, quando e’ possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

    Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione

    a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o

    superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.

  • Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento

    Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento

    Art. 599 c.p.c. – Pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

    In tal caso del pignoramento e’ notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e’ fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

  • Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progetto

    Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progetto

    Art. 598 c.p.c. – Approvazione del progetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il progetto e’ approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne da’ atto nel processo verbale e il

    giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis ordina il pagamento delle

    singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512.

  • Articolo 597 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione

    Articolo 597 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione

    Art. 597 c.p.c. – Mancata comparizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente.

  • Articolo 596 Codice di Procedura Civile: Formazione del progetto di distribuzione

    Articolo 596 Codice di Procedura Civile: Formazione del progetto di distribuzione

    Art. 596 c.p.c. – Formazione del progetto di distribuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione o il

    professionista delegato a norma dell’art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo,

    provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e

    lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per

    la loro audizione.

    Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

  • Articolo 595 Codice di Procedura Civile: Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    Articolo 595 Codice di Procedura Civile: Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    Art. 595 c.p.c. – Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo’ chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno puo’ fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

    L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu’ proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.

  • Articolo 594 Codice di Procedura Civile: Assegnazione delle rendite

    Articolo 594 Codice di Procedura Civile: Assegnazione delle rendite

    Art. 594 c.p.c. – Assegnazione delle rendite

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.