Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La SRL deve nominare un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o un revisore quando supera i limiti dimensionali fissati dall’art. 2477 c.c., quando è tenuta al bilancio consolidato o quando controlla una società soggetta a revisione legale. Fuori da questi casi la nomina è facoltativa. La mancata nomina obbliga gli amministratori a provvedere e, in difetto, può intervenire il Tribunale.

Quando è obbligatorio – art. 2477

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale; c) ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni, numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio. L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, nessuno dei limiti è superato.

I parametri dimensionali

L’art. 2477 individua tre soglie (attivo, ricavi, dipendenti): basta superarne una, per due esercizi consecutivi, per far scattare l’obbligo. I valori delle soglie sono periodicamente aggiornati dal legislatore; in sede di adempimento è essenziale verificare i limiti vigenti al momento. Il superamento va valutato sui dati di bilancio degli ultimi due esercizi chiusi.

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Presupposto Obbligo
Bilancio consolidato Sì, sempre
Controllo di società sottoposta a revisione Sì, sempre
Superamento di un limite dimensionale per 2 esercizi
Nessun limite superato per 3 esercizi Cessa l’obbligo

Sindaco/collegio e revisore: funzioni diverse

L’organo di controllo (sindaco unico o collegio) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (richiamo all’art. 2403 c.c.). La revisione legale dei conti verifica invece la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture; può essere affidata allo stesso organo di controllo o a un revisore esterno. Lo statuto sceglie l’assetto.

Nomina, durata e compenso

L’organo di controllo è nominato dai soci; dura in carica tre esercizi e i suoi componenti devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza (iscrizione nel registro dei revisori per chi esercita la revisione). Il compenso è determinato all’atto della nomina. La cessazione richiede sostituzione tempestiva.

Mancata nomina: conseguenze

Se l’assemblea non provvede pur sussistendo l’obbligo, qualsiasi interessato può ricorrere al Tribunale, che nomina l’organo di controllo o il revisore. La mancanza dell’organo dovuto è un’irregolarità che espone gli amministratori a responsabilità e può incidere sulla validità di alcune attività (es. depositi, accesso a determinate procedure).

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio: la Omicron SRL chiude due esercizi consecutivi superando il limite dei ricavi previsto dall’art. 2477. Gli amministratori convocano l’assemblea, che nomina un sindaco unico revisore per il triennio. Se i soci non avessero provveduto, un creditore o lo stesso amministratore avrebbe potuto chiedere al Tribunale la nomina d’ufficio.

Funzioni dell’organo di controllo – art. 2403

Il sindaco o il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Partecipa alle assemblee e, dove previsto, alle riunioni del consiglio; può chiedere informazioni agli amministratori e procedere ad atti di ispezione e controllo. È un presidio di legalità interno alla società.

Revisione legale: chi può svolgerla

La revisione legale dei conti può essere affidata all’organo di controllo (se composto da revisori iscritti) oppure a un revisore o a una società di revisione esterni. Lo statuto sceglie il modello. La revisione verifica la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la corrispondenza del bilancio alle scritture, esprimendo un giudizio nella relazione. È funzione tecnica distinta dalla vigilanza sindacale.

Responsabilità dei sindaci

I componenti dell’organo di controllo rispondono in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità ai loro obblighi. La loro responsabilità è quindi per omessa vigilanza: non basta non aver agito, occorre che la vigilanza dovuta avrebbe evitato il danno. La diligenza richiesta è quella professionale.

Conseguenze pratiche del superamento dei limiti

Quando scattano i presupposti dell’art. 2477, la società deve nominare l’organo entro i termini e procedere con le verifiche periodiche. La mancata nomina, oltre a esporre a responsabilità e al ricorso al Tribunale, può incidere su operazioni che presuppongono la presenza dell’organo (es. alcune attestazioni). Monitorare i parametri a ogni chiusura consente di anticipare l’adempimento senza affanni.

Vedi i diritti dei soci, i poteri dell’amministratore, la responsabilità degli amministratori e cosa contiene lo statuto.

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Domande frequenti

Quando la SRL deve nominare l'organo di controllo?

Se redige il bilancio consolidato, se controlla una società soggetta a revisione, o se supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti dimensionali dell'art. 2477 c.c.

Quali sono i parametri dell'art. 2477?

Totale attivo, ricavi delle vendite e delle prestazioni, numero medio di dipendenti: basta superarne uno per due esercizi consecutivi. Le soglie sono aggiornate periodicamente dal legislatore.

Che differenza c'è tra sindaco e revisore?

Il sindaco/organo di controllo vigila su legge, corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti; il revisore verifica contabilità e bilancio. Le funzioni possono cumularsi.

Quanto dura in carica?

L'organo di controllo dura tre esercizi; i componenti devono avere requisiti di professionalità e indipendenza.

Cosa accade se non si nomina?

Qualsiasi interessato può chiedere al Tribunale la nomina d'ufficio; la mancanza espone gli amministratori a responsabilità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.