Autore: Andrea Marton

  • Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti

    Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti

    Art. 630 c.p.c. – Inattività delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo

    proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

    L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa,

    salvo il disposto dell’articolo successivo. L’estinzione e’ dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione,

    la quale e’ comunicata a cura del cancelliere, se e’ pronunciata fuori dall’udienza.

    Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa e’ ammesso reclamo da parte

    del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio

    di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui

    all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.

  • Articolo 629 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Articolo 629 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Art. 629 c.p.c. – Rinuncia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

    Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

    In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.

  • Articolo 628 Codice di Procedura Civile: Sospensione del termine di efficacia del pignoramento

    Articolo 628 Codice di Procedura Civile: Sospensione del termine di efficacia del pignoramento

    Art. 628 c.p.c. – Sospensione del termine di efficacia del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.

  • Articolo 627 Codice di Procedura Civile: Riassunzione

    Articolo 627 Codice di Procedura Civile: Riassunzione

    Art. 627 c.p.c. – Riassunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non piu’ tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.

    Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 626 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Articolo 626 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione

    Art. 626 c.p.c. – Effetti della sospensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando il processo e’ sospeso, nessun atto esecutivo puo’ essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.

  • Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 625 c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

    Nei casi urgenti, il giudice puo’ disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.

  • Articolo 624-bis Codice di Procedura Civile: Sospensione su istanza delle parti

    Articolo 624-bis Codice di Procedura Civile: Sospensione su istanza delle parti

    Art. 624-bis c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il

    debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti

    giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la

    vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il giudice

    provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo

    comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo

    stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di

    stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento,

    anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

    Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la

    fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.

    Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione

    della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve

    essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della

    pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può

    più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.

  • Articolo 624 Codice di Procedura Civile: Sospensione per opposizione all’esecuzione

    Articolo 624 Codice di Procedura Civile: Sospensione per opposizione all’esecuzione

    Art. 624 c.p.c. – Sospensione per opposizione all’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione,

    concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

    Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo

    669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui

    all’articolo 512, secondo comma.

    Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché

    disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con

    ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e

    con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del giudizio di

    merito sull’opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni

    altro interessato; l’autorità dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non

    è invocabile in un diverso processo.

    La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione

    del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.

  • Articolo 623 Codice di Procedura Civile: Limiti della sospensione

    Articolo 623 Codice di Procedura Civile: Limiti della sospensione

    Art. 623 c.p.c. – Limiti della sospensione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e’ impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non puo’ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

  • Articolo 622 Codice di Procedura Civile: Opposizione della moglie del debitore

    Articolo 622 Codice di Procedura Civile: Opposizione della moglie del debitore

    Art. 622 c.p.c. – Opposizione della moglie del debitore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’opposizione non puo’ essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

    La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.