Autore: Andrea Marton

  • Fideiussione: guida completa (come funziona, rischi, come tutelarsi)

    Ti hanno chiesto di “firmare una fideiussione” per un finanziamento alla tua società, per un affitto o per una fornitura? Prima di mettere quella firma conviene capire esattamente a cosa ti stai impegnando: con la fideiussione rispondi tu, con il tuo patrimonio, dei debiti di qualcun altro. Questa guida spiega in modo chiaro come funziona, quali sono i tuoi diritti, le clausole pericolose e come tutelarti.

    Cos’è la fideiussione

    La fideiussione è la garanzia personale con cui un soggetto (il fideiussore) si obbliga personalmente verso un creditore, garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). In parole semplici: se il debitore non paga, paga il fideiussore.

    È lo strumento più diffuso nei rapporti d’impresa e con le banche. Esempi tipici:

    • il socio o l’amministratore che garantisce un fido o un mutuo concesso alla SRL;
    • il genitore che garantisce il contratto di locazione del figlio;
    • l’impresa che garantisce i debiti di una società collegata verso un fornitore.

    La fideiussione è una garanzia personale: il creditore non acquista un diritto su un bene specifico (come accade con pegno e ipoteca), ma può aggredire tutto il patrimonio del fideiussore. Per questo va valutata con attenzione.

    Come si conclude: le parti e la forma

    La fideiussione nasce da un contratto tra il fideiussore e il creditore (il consenso del debitore principale non è necessario: si può garantire anche all’insaputa del debitore, art. 1936, comma 2, c.c.). La volontà di prestare la garanzia deve essere espressa (art. 1937 c.c.): non si presume.

    Nella pratica bancaria e commerciale la fideiussione è quasi sempre scritta, su moduli predisposti dal creditore. È proprio in quei moduli che si annidano le clausole più insidiose (vedi sotto): leggerli prima di firmare è decisivo.

    Il carattere accessorio: cosa cambia in concreto

    La caratteristica fondamentale della fideiussione è l’accessorietà: la garanzia è legata all’obbligazione principale e ne segue le sorti. Tre conseguenze pratiche:

    • Validità collegata: la fideiussione è valida solo se è valida l’obbligazione garantita (art. 1939 c.c.). Se il debito principale è nullo, di regola cade anche la garanzia.
    • Limite quantitativo: la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.). Se è pattuita per un importo maggiore, vale nei limiti del debito.
    • Stesse difese: il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.), salvo quella derivante dalla sua incapacità.

    È questa accessorietà a distinguere la fideiussione dalla garanzia autonoma a prima richiesta, dove invece il garante deve “pagare prima e discutere poi”.

    Solidarietà e beneficio della preventiva escussione

    Per impostazione di legge, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.): significa che il creditore può rivolgersi direttamente al fideiussore, senza dover prima tentare di farsi pagare dal debitore. È la situazione più rischiosa per chi garantisce.

    Le parti possono però pattuire il beneficio della preventiva escussione: in tal caso il fideiussore può pretendere che il creditore agisca prima sul patrimonio del debitore principale, indicando i beni da aggredire. È una tutela importante, ma nei moduli bancari di regola viene esclusa.

    Situazione Cosa può fare il creditore
    Fideiussione solidale (regola) Aggredisce subito il fideiussore, anche senza escutere il debitore
    Con beneficio di escussione Deve prima agire sul debitore; sul fideiussore solo per la parte non recuperata

    La fideiussione omnibus e l’importo massimo garantito

    La fideiussione omnibus è quella, frequentissima in banca, che garantisce tutti i debiti, presenti e futuri, del cliente verso l’istituto. È molto ampia: copre scoperti, anticipi, mutui, fidi e qualsiasi altra esposizione.

    Proprio perché così estesa, la legge la sottopone a un limite di validità: deve indicare l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). Senza un tetto espresso, la garanzia per obbligazioni future è nulla. È la prima cosa da verificare prima di firmare: fino a quanto sto garantendo.

    Attenzione alle clausole: la nullità delle fideiussioni “su schema ABI”

    Molti moduli bancari ricalcano un modello standard a suo tempo diffuso tra gli istituti. Alcune clausole di quel modello sono state ritenute frutto di un’intesa anticoncorrenziale e quindi colpite da nullità. Le tre clausole “sospette” sono:

    • clausola di reviviscenza: obbliga il fideiussore a tenere ferma la garanzia anche se il pagamento del debitore viene poi annullato o revocato;
    • rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.: priva il fideiussore della liberazione legata all’inerzia del creditore;
    • clausola di sopravvivenza: mantiene la garanzia anche se l’obbligazione principale è invalida.

    Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 41994 del 2021) hanno chiarito che, di regola, è nulla solo la parte del contratto che riproduce quelle clausole (nullità parziale), mentre la fideiussione resta valida per il resto. In concreto: se nel tuo modulo ci sono quelle clausole, potresti poterle far dichiarare inefficaci. È un punto su cui conviene farsi assistere.

    Se il fideiussore paga: regresso e surrogazione

    Il fideiussore che ha pagato non resta a mani vuote: ha due strumenti per recuperare quanto versato dal debitore garantito.

    • Azione di regresso (art. 1950 c.c.): può chiedere al debitore il rimborso di quanto pagato, oltre a interessi e spese.
    • Surrogazione (art. 1949 c.c.): subentra nei diritti che il creditore aveva verso il debitore, comprese eventuali garanzie.

    Il problema, ovviamente, è che spesso il fideiussore viene escusso proprio perché il debitore è insolvente: il diritto di regresso esiste, ma sul piano pratico recuperare può essere difficile.

    Quando il fideiussore si libera

    Il codice prevede diversi casi in cui il fideiussore si libera dalla garanzia. I principali:

    • Fatto del creditore (art. 1955 c.c.): il fideiussore è liberato quando, per fatto del creditore, non può più subentrare nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore stesso.
    • Fideiussione per obbligazione futura (art. 1956 c.c.): il fideiussore di un debito futuro è liberato se il creditore, senza autorizzazione, ha fatto credito al debitore pur conoscendone il peggioramento delle condizioni economiche.
    • Inerzia del creditore (art. 1957 c.c.): il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza. Se non lo fa, il fideiussore si libera (salvo valida rinuncia).

    Fideiussione, avallo e garanzia autonoma: le differenze

    Garanzia Accessoria? Difese opponibili Quando si usa
    Fideiussione Tutte quelle del debitore (art. 1945) Debiti bancari, locazioni, forniture
    Avallo No (autonomo, salvo vizio di forma) Limitate Cambiali e assegni
    Garanzia autonoma No Solo l’exceptio doli (richiesta fraudolenta) Appalti, forniture, commercio estero

    Prima di firmare: la checklist

    • Quanto garantisco? Verifica che ci sia l’importo massimo garantito (specie nelle omnibus).
    • Cosa garantisco? Solo questo debito o tutti i rapporti presenti e futuri?
    • C’è il beneficio di escussione o sono obbligato in solido fin da subito?
    • Ci sono le clausole “ABI” (reviviscenza, rinuncia all’art. 1957, sopravvivenza)?
    • Per quanto tempo resto obbligato? È prevista una scadenza o un recesso?
    • Che patrimonio metto a rischio? Ricorda che rispondi con tutti i tuoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

    Esempi pratici

    1. Fido alla SRL garantito dall’amministratore. La banca concede un fido di 100.000 euro alla SRL e chiede all’amministratore una fideiussione omnibus con importo massimo di 130.000 euro. La SRL va in difficoltà e non rientra: la banca, essendo l’amministratore obbligato in solido, agisce direttamente su di lui, fino al tetto pattuito. L’amministratore che paga potrà agire in regresso sulla società.

    2. Locazione garantita dal genitore. Un genitore garantisce il canone del figlio. Se il figlio non paga, il locatore può rivolgersi al genitore. Ma se l’obbligazione principale è scaduta e il creditore non agisce contro il conduttore entro sei mesi, il fideiussore può liberarsi (art. 1957 c.c.).

    3. Clausole nulle nel modulo bancario. Un imprenditore scopre che la sua fideiussione omnibus contiene le tre clausole dello schema censurato. Sulla base dell’orientamento delle Sezioni Unite del 2021, può far valere la nullità parziale di quelle clausole, ad esempio per recuperare la liberazione legata all’art. 1957 c.c.

    Spunti pratici

    • Non firmare “in bianco”: pretendi un importo massimo chiaro (art. 1938 c.c.) e, se possibile, una scadenza.
    • Negozia il beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.): sposta sul debitore il primo impatto.
    • Conserva ogni documento: contratto, comunicazioni, prova dei pagamenti; ti servono per le eccezioni (art. 1945 c.c.) e per il regresso (artt. 1949-1950 c.c.).
    • Tieni d’occhio i sei mesi dell’art. 1957 c.c.: se il creditore non agisce contro il debitore, puoi liberarti.
    • Diffida dai moduli standard: verifica le clausole dello schema ABI (vedi sotto).
    • Se sei garante e cambia la tua situazione (uscita dalla società, cessazione carica), valuta subito il recesso: vale solo per il futuro.

    Casi particolari e approfondimenti

    La fideiussione nasconde diverse situazioni specifiche, ognuna con regole proprie. Abbiamo dedicato a ciascuna una guida di approfondimento:

    Domande frequenti

    Le risposte rapide sono nella sezione FAQ in fondo alla pagina.

  • Il protesto di cambiali e assegni: cos’è e come funziona

    Il protesto «fotografa» ufficialmente il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno: serve a non perdere l’azione contro gli altri obbligati del titolo e finisce in un registro pubblico che incide sull’affidabilità creditizia. Sapere quando elevarlo e come cancellarlo è decisivo sia per il creditore sia per chi resta protestato.

    Cos’è il protesto

    Il protesto è l’atto pubblico con cui si constata ufficialmente il mancato pagamento — o, per la cambiale tratta, la mancata accettazione — di un titolo di credito alla scadenza. Serve a documentare in modo certo e con data sicura l’inadempimento, e a conservare i diritti del portatore verso gli altri obbligati del titolo.

    A cosa serve: il presupposto del regresso

    La funzione principale del protesto è quella di costituire il presupposto dell’azione di regresso: senza protesto (salvo dispensa, come la clausola «senza spese» o «senza protesto»), il portatore perde l’azione di regresso contro giranti, avallanti e gli altri obbligati diversi dall’obbligato principale. Conserva invece l’azione diretta contro l’obbligato principale (emittente del pagherò o trattario accettante) e i suoi avallanti, che non richiede il protesto.

    Azione Verso chi Serve il protesto?
    Diretta Obbligato principale e suoi avallanti No
    Di regresso Giranti, traente, loro avallanti Sì (salvo clausola «senza spese»)

    Chi lo eleva e in quali termini

    Il protesto è levato dal notaio o dall’ufficiale giudiziario (e, dove previsto, dal segretario comunale), nei termini di legge a decorrere dalla scadenza. L’atto indica il titolo, la presentazione al pagamento, la richiesta e la sua mancata soddisfazione. Per gli assegni, accanto al protesto, la legge prevede dichiarazioni sostitutive con effetti equivalenti: la dichiarazione di rifiuto scritta dalla banca trattaria sull’assegno o quella della stanza di compensazione.

    Il Registro informatico dei protesti

    I protesti sono pubblicati nel Registro informatico dei protesti, tenuto dalle Camere di Commercio e gestito a livello nazionale. L’iscrizione segnala l’inadempimento ed è consultabile: incide quindi sull’affidabilità creditizia del soggetto protestato (accesso al credito, rapporti bancari, valutazioni di merito creditizio). Proprio per questo è importante conoscere le regole di cancellazione.

    La cancellazione del protesto

    Chi paga l’importo del titolo protestato entro dodici mesi dalla levata può chiedere la cancellazione dal registro alla Camera di Commercio competente, dimostrando l’avvenuto pagamento (legge 12 febbraio 1955, n. 77 e legge 18 agosto 2000, n. 235 con i relativi decreti attuativi). È prevista la cancellazione anche in caso di protesto illegittimo o erroneo (ad esempio se il titolo era stato in realtà pagato). Decorso il periodo di permanenza di cinque anni, l’iscrizione viene comunque eliminata d’ufficio se nel frattempo non sono stati levati altri protesti.

    • Pagamento entro 12 mesi → cancellazione su istanza, provando il saldo.
    • Protesto illegittimo/erroneo → cancellazione su istanza in ogni momento.
    • Decorso di 5 anni senza nuovi protesti → eliminazione d’ufficio.

    Spunti pratici

    • Se sei creditore, eleva il protesto nei termini per non perdere l’azione di regresso contro giranti e avallanti.
    • Se sei stato protestato e hai pagato, chiedi subito la cancellazione (entro 12 mesi): non avviene da sola.
    • Valuta la clausola «senza spese» quando rilasci una cambiale: dispensa dal protesto (e dai relativi costi) ma non priva il creditore dell’azione.
    • Conserva la quietanza del pagamento del titolo protestato: è il documento che ti consente di ottenere la cancellazione.
    • Errore da evitare: ignorare un protesto illegittimo. Hai diritto alla cancellazione e, nei casi gravi, al risarcimento del danno.

    Cosa dice la giurisprudenza

    In tema di protesto illegittimo, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la sola illegittimità del protesto non è di per sé sufficiente a fondare automaticamente il risarcimento: il danno alla reputazione commerciale e creditizia, pur potendo essere provato anche per presunzioni semplici, va comunque allegato e dimostrato nella sua concreta gravità, non essendo sufficiente la mera affermazione del pregiudizio. Resta fermo, accanto al risarcimento, il diritto del protestato illegittimamente di ottenere la cancellazione dell’iscrizione dal registro.

    Esempio pratico

    Tizio, imprenditore, è portatore di un pagherò emesso da Caio e non pagato alla scadenza. Per non perdere l’azione di regresso contro Sempronio, che aveva girato il titolo, Tizio fa elevare tempestivamente il protesto dal notaio. Caio, una volta saldato il debito, paga l’importo e chiede alla Camera di Commercio la cancellazione dal Registro informatico dei protesti, allegando la quietanza: ottenuta entro i dodici mesi, evita che l’iscrizione gli pregiudichi l’accesso al credito.

  • L’avallo: la garanzia sulla cambiale e sull’assegno

    L’avallo è il modo tipico di «rafforzare» una cambiale o un assegno: un terzo garantisce il pagamento del titolo. A differenza della fideiussione, è una garanzia autonoma, che regge anche dove l’obbligazione garantita avrebbe problemi. Chi firma per avallo si assume un impegno serio: conviene capirlo bene prima di apporre la propria firma.

    Cos’è l’avallo

    L’avallo è la garanzia tipica dei titoli di credito cambiari — la cambiale e, con adattamenti, l’assegno: l’avallante garantisce il pagamento del titolo a favore del portatore. Si appone direttamente sul titolo (o su un foglio di allungamento) con la formula «per avallo» seguita dalla firma; la sola firma sul fronte del titolo, se non è quella del traente o dell’emittente, vale già come avallo. È disciplinato dalla legge cambiaria (R.D. 1669/1933, artt. 35-37) e, per l’assegno, dalla legge assegni (R.D. 1736/1933).

    Avallante e avallato

    L’avallo è sempre dato per uno degli obbligati cambiari (l’avallato): ad esempio per l’emittente di un pagherò, per il traente o per un girante. Se sul titolo non è indicato per chi è prestato, la legge presume che sia dato per l’obbligato principale (l’emittente nel pagherò, il traente nella tratta). Nella pratica è molto frequente che un socio, un amministratore o un familiare avalli la cambiale emessa da una piccola impresa, aggiungendo una garanzia personale che rassicura il creditore.

    La responsabilità dell’avallante

    L’avallante è obbligato allo stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato (art. 37 R.D. 1669/1933): risponde del pagamento alle medesime condizioni dell’avallato ed è obbligato in solido con gli altri firmatari del titolo. In caso di mancato pagamento, quindi, il portatore può rivolgersi direttamente all’avallante per l’intero, senza dover prima escutere l’avallato. Per l’avallante dell’obbligato principale (es. avallo per l’emittente del pagherò) l’azione è diretta e non richiede nemmeno il protesto.

    L’autonomia dell’obbligazione di avallo

    È la differenza chiave rispetto alla fideiussione: l’obbligazione dell’avallante è valida anche se l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi causa diversa da un vizio di forma (art. 37, comma 2, R.D. 1669/1933). La fideiussione, invece, è accessoria: cade insieme all’obbligazione principale. L’avallo, dunque, è una garanzia molto «robusta», che lascia all’avallante poche difese.

    Avallo Fideiussione
    Natura Autonoma (salvo il vizio di forma del titolo) Accessoria all’obbligazione garantita
    Eccezioni opponibili dal garante Limitate (personali e di forma del titolo) Tutte quelle del debitore principale (art. 1945 c.c.)
    Dove si usa Cambiali e assegni Debiti in genere
    Beneficio di escussione No (responsabilità solidale) Possibile, se pattuito

    Il regresso dell’avallante che paga

    L’avallante che paga il titolo acquista i diritti cambiari contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo (art. 37, comma 3, R.D. 1669/1933). Può quindi rivalersi su chi avrebbe dovuto pagare, recuperando integralmente quanto versato. Resta inoltre, sul piano dei rapporti interni, l’eventuale azione fondata sul rapporto sottostante (mandato, ecc.) tra avallante e avallato.

    Spunti pratici

    • Se ti chiedono di avallare, ricorda che rispondi come l’obbligato garantito, in solido e per l’intero: valuta bene la solidità dell’avallato.
    • L’avallo è più «forte» della fideiussione: hai poche eccezioni da opporre, e quasi mai puoi tirare in ballo i vizi del rapporto sottostante.
    • Indica espressamente per chi avalli («per avallo di Tizio»): in mancanza, l’avallo vale per l’obbligato principale, che potrebbe non essere chi pensavi.
    • Conserva la prova del pagamento: ti serve per esercitare il regresso contro l’avallato e gli altri obbligati.
    • Errore da evitare: firmare «per garanzia» senza leggere il titolo. Una firma sul fronte, diversa da quella dell’emittente o del traente, vale come avallo a tutti gli effetti.

    Cosa dice la giurisprudenza

    La Corte di Cassazione è costante nel ribadire il principio dell’autonomia dell’obbligazione dell’avallante: chi presta avallo assume un’obbligazione cartolare distinta, che resta valida anche quando l’obbligazione garantita sia nulla per cause diverse dal vizio di forma; l’avallante può opporre soltanto le eccezioni personali (relative ai rapporti diretti con il creditore) e quelle attinenti alla validità formale del titolo, non le eccezioni che spetterebbero all’avallato sul piano del rapporto fondamentale (Cass. ord. n. 26930/2024).

    Esempio pratico

    La piccola impresa di Tizio emette cambiali per pagare il fornitore Sempronio; per rassicurarlo, Caio (amministratore) le avalla personalmente apponendo «per avallo» e la firma. Alla scadenza l’impresa non paga: Sempronio agisce contro Caio-avallante, che risponde esattamente come l’impresa avallata, in solido e per l’intero, senza poter opporre i problemi del rapporto commerciale tra Tizio e Sempronio. Caio, dopo aver pagato, potrà rivalersi sull’impresa avallata recuperando quanto versato.

  • L’assegno bancario: come funziona

    L’assegno bancario è un mezzo di pagamento, non di credito: con esso ordini alla tua banca di pagare a vista una somma. Conoscerne le regole — provvista, clausola di non trasferibilità, termini di presentazione — evita errori costosi, sanzioni amministrative e l’iscrizione negli archivi degli assegni irregolari.

    Cos’è l’assegno bancario

    L’assegno bancario è un titolo di credito, disciplinato dalla legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), con cui una persona (il traente) ordina alla propria banca (la trattaria) di pagare a vista una somma determinata al beneficiario o al portatore. A differenza della cambiale, l’assegno è un mezzo di pagamento: serve a pagare subito, non a dilazionare. Per questo l’assegno è sempre pagabile a vista e ogni clausola contraria si ha per non scritta.

    La provvista: il presupposto dell’assegno

    L’assegno presuppone la provvista, cioè fondi disponibili (o un’apertura di credito) presso la banca trattaria, e la convenzione di assegno, cioè l’autorizzazione della banca a emetterlo. Emettere un assegno senza provvista o senza autorizzazione (il cosiddetto assegno «a vuoto» o «scoperto») comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), con la cosiddetta revoca di sistema: il divieto, per sei mesi, di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno con qualsiasi banca. Il pagamento tardivo (di norma entro 60 giorni con il versamento di una penale) può evitare la revoca.

    Assegno sbarrato e clausola «non trasferibile»

    Clausola Effetto
    Sbarrato (due linee parallele sul fronte) Pagabile solo a un banchiere o a un cliente della trattaria: serve a tracciarne il percorso e impedirne l’incasso allo sportello da parte di estranei
    Non trasferibile Pagabile solo al beneficiario indicato (o accreditato sul suo conto): non è girabile, salvo la girata per l’incasso a una banca

    Per la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), gli assegni di importo pari o superiore alla soglia di legge devono recare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità. Nella pratica i moduli di assegno vengono rilasciati dalle banche già stampati con la clausola di non trasferibilità, salvo richiesta espressa del cliente per i moduli «in forma libera», soggetti a imposta di bollo.

    Termini di presentazione

    L’assegno va presentato per il pagamento entro termini brevi: di norma 8 giorni se pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, 15 giorni se pagabile in un comune diverso. La presentazione tardiva può far perdere l’azione di regresso contro i giranti e i loro avallanti e consente al traente, in certi casi, di revocare l’ordine di pagamento; l’assegno resta comunque pagabile finché la banca ha la provvista e non è intervenuta revoca.

    Mancato pagamento, protesto e azione

    Se l’assegno, presentato nei termini, non è pagato per mancanza di fondi, il portatore può elevare il protesto oppure avvalersi delle constatazioni equivalenti previste dalla legge (la dichiarazione di rifiuto del pagamento scritta dalla banca trattaria sull’assegno, o quella della stanza di compensazione) e agire in regresso contro il traente e i giranti. L’assegno bancario protestato è anch’esso, in regola, titolo esecutivo.

    Spunti pratici

    • Presenta l’assegno nei termini (8 o 15 giorni): la tardività indebolisce le tue tutele e l’azione di regresso.
    • Per importi sopra soglia l’assegno deve essere non trasferibile: è una regola antiriciclaggio inderogabile, e l’emissione irregolare è sanzionata.
    • Non emettere assegni «a vuoto»: rischi sanzione amministrativa, segnalazione in CAI e revoca di sistema per sei mesi.
    • Verifica l’identità del beneficiario e la corrispondenza esatta del nome: per l’assegno non trasferibile la banca paga solo all’intestatario indicato.
    • Errore da evitare: girare un assegno non trasferibile a un terzo. La girata è nulla e l’incasso può esporre a responsabilità.

    Cosa dice la giurisprudenza

    Sul tema, particolarmente rilevante, della responsabilità della banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo beneficiario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che si tratta di una responsabilità per colpa (e non oggettiva): la banca negoziatrice chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 43 della legge assegni può liberarsi provando di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. Un., n. 12477/2018). La medesima impostazione, fondata sulla teoria del «contatto sociale qualificato», era stata già affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14712/2007.

    Esempio pratico

    Tizio, imprenditore, riceve da Caio un assegno di importo elevato: per legge è non trasferibile, quindi Tizio lo versa sul proprio conto e non può girarlo a Sempronio. Se l’assegno torna impagato per mancanza di fondi, Tizio lo fa protestare e agisce in regresso contro Caio, che rischia la sanzione amministrativa e l’iscrizione in CAI con revoca di sistema. Se invece la banca avesse pagato per errore a un soggetto diverso da Tizio, risponderebbe verso di lui salvo provare di avere usato la dovuta diligenza nell’identificazione.

  • La cambiale: come funziona

    La cambiale è uno strumento di pagamento e di credito potente: se in regola con l’imposta di bollo fin dall’origine è un titolo esecutivo, cioè consente di avviare il pignoramento senza prima fare causa. Ecco come funziona, quali sono i requisiti che la rendono valida e che cosa controllare prima di accettarla o di firmarla.

    Cos’è la cambiale

    La cambiale è un titolo di credito all’ordine, disciplinato dalla legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), che contiene l’impegno di pagare una somma determinata a una certa scadenza. È uno strumento tipico del credito commerciale: permette di dilazionare il pagamento dando al creditore un titolo «forte», astratto e facilmente circolabile. A differenza dell’assegno, che è un mezzo di pagamento a vista, la cambiale guarda al futuro: serve a pagare dopo.

    Pagherò e cambiale tratta

    Esistono due tipi di cambiale, che è bene non confondere.

    Tipo Chi promette/ordina Obbligato principale
    Pagherò cambiario (vaglia) L’emittente promette di pagare una somma L’emittente stesso
    Cambiale tratta Il traente ordina a un terzo (trattario) di pagare Il trattario, ma solo se accetta firmando il titolo

    Nella pratica delle piccole imprese il pagherò è di gran lunga il più diffuso: il debitore promette direttamente di pagare. La tratta è tipica dei rapporti a tre, dove il traente «gira» verso il creditore un proprio credito vantato verso il trattario.

    I requisiti essenziali

    La legge richiede indicazioni tassative (artt. 1 e 100 R.D. 1669/1933). La cambiale deve contenere:

    • la denominazione «cambiale» (o «pagherò cambiario» / «vaglia cambiario») inserita nel testo;
    • la promessa (pagherò) o l’ordine (tratta) incondizionato di pagare una somma determinata;
    • il nome del trattario (solo nella tratta);
    • l’indicazione della scadenza;
    • il luogo di pagamento;
    • il nome del beneficiario (a chi o all’ordine di chi pagare);
    • la data e il luogo di emissione;
    • la firma dell’emittente o del traente.

    La mancanza di un requisito essenziale fa perdere al documento il valore di cambiale, salvo le supplenze di legge: ad esempio, la cambiale senza indicazione di scadenza vale come pagabile «a vista»; in mancanza del luogo, vale quello indicato accanto al nome del trattario o dell’emittente.

    Accettazione, girata e avallo

    Nella tratta il trattario diventa obbligato principale solo con l’accettazione, cioè apponendo la propria firma sul titolo: prima di allora non è tenuto cambiariamente. La cambiale circola mediante girata (essendo titolo all’ordine) e può essere rafforzata con l’avallo, la garanzia con cui l’avallante risponde come l’obbligato garantito.

    Scadenza e protesto

    La cambiale può avere scadenza a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data o a giorno fisso. Se non è pagata alla scadenza, il possessore deve di regola elevare il protesto per conservare l’azione di regresso, salvo che il titolo contenga la clausola «senza spese» (o «senza protesto»), che dispensa dall’atto.

    L’azione cambiaria: diretta e di regresso

    In caso di mancato pagamento il possessore dispone di due azioni:

    • Azione diretta: contro l’obbligato principale (emittente del pagherò o trattario accettante) e i suoi avallanti. Non richiede il protesto.
    • Azione di regresso: contro i giranti, il traente e i relativi avallanti. È di regola subordinata al protesto (o alle constatazioni equivalenti) elevato nei termini.

    I termini di prescrizione sono brevi: l’azione cambiaria diretta contro l’obbligato principale si prescrive in tre anni dalla scadenza; quella di regresso del portatore contro giranti e traente in un anno; quella del girante che ha pagato verso gli altri giranti in sei mesi.

    Titolo esecutivo e imposta di bollo

    La cambiale in regola con l’imposta di bollo fin dall’origine è titolo esecutivo (art. 63 R.D. 1669/1933): consente di procedere a esecuzione forzata senza dover prima ottenere una sentenza. Il bollo insufficiente o assolto in ritardo fa perdere l’efficacia esecutiva, ma la cambiale conserva valore di prova scritta del credito e può fondare un decreto ingiuntivo. La misura del bollo è proporzionale all’importo (di norma una percentuale della somma), e va apposta correttamente prima dell’emissione.

    Spunti pratici

    • Controlla il bollo fin dall’emissione: senza, perdi l’esecutività immediata e dovrai ripiegare sul decreto ingiuntivo.
    • Eleva il protesto nei termini per non perdere il regresso verso giranti e avallanti.
    • Verifica i requisiti essenziali prima di accettare il titolo: un dato mancante può degradare la cambiale a semplice promessa di pagamento.
    • Attenzione alla cambiale «in bianco»: se la firmi lasciando spazi da completare, mettila al riparo con un patto di riempimento scritto e conservane copia.
    • Errore da evitare: incassare una cambiale senza controllare la continuità delle girate o la coerenza tra somma in cifre e in lettere (in caso di divergenza prevale la somma scritta in lettere).

    Cosa dice la giurisprudenza

    Sulla cambiale rilasciata in bianco e completata in un secondo momento, la Corte di Cassazione ha affermato che, secondo l’ordinario riparto dell’onere della prova, è il debitore-sottoscrittore a dover provare il riempimento abusivo difforme dagli accordi (riempimento contra pacta), senza che sia necessaria la querela di falso, che resta riservata all’ipotesi di completamento absque pactis, cioè in assenza di qualsiasi accordo (Cass. Sez. III, n. 10405/2002). In generale, la giurisprudenza di legittimità valorizza il rigore formale della cambiale e l’autonomia del diritto cartolare verso il terzo possessore di buona fede.

    Esempio pratico

    Sempronio, fornitore, concede a Tizio una dilazione e si fa rilasciare un pagherò a 90 giorni, in regola con il bollo. Alla scadenza Tizio non paga: Sempronio eleva tempestivamente il protesto e, grazie al valore di titolo esecutivo della cambiale, notifica il precetto e avvia direttamente il pignoramento dei beni di Tizio, senza dover prima fare causa. Se Tizio avesse fatto avallare il titolo da Caio, Sempronio potrebbe agire anche contro l’avallante.

  • Titoli di credito: cosa sono e come funzionano (guida completa)

    Cambiali, assegni, azioni, titoli rappresentativi di merci: sono tutti «titoli di credito», documenti che fanno circolare un diritto in modo rapido e sicuro. Chi possiede legittimamente il titolo è legittimato a pretendere la prestazione che vi è scritta, senza dover dimostrare il rapporto sottostante. Capirne i meccanismi è essenziale per chiunque incassi o rilasci questi strumenti nell’attività d’impresa.

    Cosa sono i titoli di credito

    I titoli di credito sono documenti che incorporano un diritto (di regola un diritto di credito) in modo tale che esso può essere esercitato e trasferito solo attraverso il documento stesso (artt. 1992 e seguenti del codice civile). Il possessore del titolo, che lo esibisce nelle forme dovute, ha diritto alla prestazione in esso indicata, anche se non è titolare del rapporto che ha dato origine al credito (art. 1992 c.c.). In altre parole: il diritto «viaggia» con il pezzo di carta — o, oggi, con il suo equivalente dematerializzato — e chi lo riceve regolarmente acquista una posizione forte e sganciata dalle vicende personali di chi glielo ha trasferito.

    Questa è la grande funzione economica dei titoli di credito: mobilizzare la ricchezza. Un credito «ordinario» circola con la cessione, lenta e gravata dalle eccezioni del debitore; un credito incorporato in un titolo circola come una cosa mobile, con la sicurezza che dà la forma cartolare. È il motore del credito commerciale, dei pagamenti e dei mercati finanziari.

    I tre caratteri fondamentali

    La «forza» dei titoli di credito poggia su tre caratteri classici, che conviene tenere a mente perché spiegano tutte le regole pratiche.

    Carattere Significato Conseguenza pratica
    Incorporazione Il diritto è «incorporato» nel documento: senza il titolo, di regola, non si esercita il diritto Chi smarrisce il titolo perde, di fatto, lo strumento per esigere: serve l’ammortamento
    Letteralità Il contenuto e i limiti del diritto si ricavano dal tenore letterale del titolo (ciò che vi è scritto) Accordi esterni non scritti sul titolo non vincolano il terzo possessore di buona fede
    Autonomia Chi acquista il titolo in buona fede acquista un diritto autonomo, non soggetto alle eccezioni opponibili ai precedenti possessori (art. 1993 c.c.) Il debitore non può opporre al nuovo possessore i fatti relativi ai rapporti con i giranti precedenti

    A questi si aggiunge, per i titoli «astratti» come la cambiale, l’astrattezza: l’obbligazione cartolare vale a prescindere dalla causa che l’ha generata (la compravendita, il prestito, ecc.). I titoli «causali», invece, restano collegati al rapporto fondamentale che risulta dal documento (si pensi alle azioni o ai titoli rappresentativi di merci).

    Le tre categorie: al portatore, all’ordine, nominativi

    I titoli si distinguono soprattutto in base alla legge di circolazione, cioè al modo in cui si trasferiscono validamente (artt. 2003-2027 c.c.):

    • Titoli al portatore: si trasferiscono con la semplice consegna del documento (art. 2003 c.c.); è legittimato chi lo presenta. Sono i più semplici da far circolare ma anche i più esposti a furto e smarrimento, perché chiunque ne abbia il possesso può apparire legittimato.
    • Titoli all’ordine (la cambiale e l’assegno): si trasferiscono mediante girata, una dichiarazione scritta sul titolo unita alla consegna (art. 2008 c.c.). È la serie continua delle girate a legittimare il possessore (art. 2008-2011 c.c.): per questo va sempre verificata.
    • Titoli nominativi: intestati a una persona determinata; il trasferimento richiede l’annotazione del nome dell’acquirente sia sul titolo sia in un registro tenuto dall’emittente (art. 2021 c.c.). È il sistema tipico, ad esempio, di alcune categorie di azioni.

    Le eccezioni opponibili: reali e personali

    L’autonomia non è assoluta. Il debitore può difendersi opponendo al possessore (art. 1993 c.c.) due categorie di eccezioni:

    • Eccezioni reali (opponibili a chiunque): quelle di forma, quelle fondate sul contesto letterale del titolo, la falsità della firma, il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, la mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
    • Eccezioni personali (opponibili solo a un determinato possessore): ad esempio quelle che derivano dai rapporti diretti tra le parti, come il pagamento già avvenuto o un accordo tra emittente e primo prenditore.

    Chi acquista il titolo in buona fede è protetto dalle eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto opporre ai possessori precedenti. La buona fede cade però quando l’acquirente, nell’acquistare il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno del debitore (art. 1993, comma 2, c.c.).

    Smarrimento, furto e ammortamento

    Poiché il diritto è incorporato nel documento, perderlo è un problema serio. Se un titolo all’ordine o nominativo viene smarrito, sottratto o distrutto, esiste la procedura di ammortamento (artt. 2016 e seguenti c.c.): con ricorso al presidente del tribunale si ottiene un decreto che, pubblicato e divenuto definitivo, neutralizza il titolo originale e consente al ricorrente di ottenere il pagamento o un duplicato. Per i titoli al portatore l’ammortamento di regola non è ammesso (salvo i casi previsti dalla legge): chi li smarrisce può, al più, far valere le regole sul possesso e denunciare il fatto, ma il rischio resta alto. È uno dei motivi per cui, oggi, si preferiscono strumenti tracciabili.

    Spunti pratici

    • Verifica la regolarità formale del titolo che ricevi (importo in cifre e lettere, data, scadenza, firme): per la letteralità, «ciò che non è scritto» spesso non vale.
    • Controlla la serie continua delle girate nei titoli all’ordine: una girata mancante o irregolare può far cadere la tua legittimazione.
    • Per importi rilevanti preferisci titoli tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici) ai titoli al portatore: riducono il rischio di furto e le contestazioni.
    • In caso di smarrimento o furto di cambiali o assegni, denuncia subito alle autorità e attiva l’ammortamento; per gli assegni, informa anche la banca.
    • Errore da evitare: confidare in accordi verbali con chi ti ha girato il titolo. Verso il debitore cartolare conta ciò che risulta dal titolo, non i patti esterni.

    Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità è costante nel valorizzare l’autonomia e la letteralità del titolo: chi eccepisce vizi del rapporto sottostante deve provarli e, di regola, può opporli solo nei rapporti diretti, non al terzo possessore di buona fede. In tema di titoli rilasciati «in bianco» e poi completati, la Corte di Cassazione ha chiarito che è il sottoscrittore a dover provare il riempimento difforme dagli accordi (riempimento contra pacta), senza necessità di querela di falso (Cass. Sez. III, n. 10405/2002).

    Esempio pratico

    Tizio, imprenditore, riceve in pagamento da Caio una cambiale: è un titolo all’ordine che Tizio può girare a Sempronio, suo fornitore, per estinguere un proprio debito, oppure scontare in banca per ottenere subito liquidità. Sempronio, che la riceve in buona fede con girata regolare, acquista un diritto autonomo (art. 1993 c.c.): se Caio non paga, Sempronio potrà agire sul titolo senza che Caio possa opporgli le contestazioni che aveva nei confronti di Tizio (ad esempio un difetto della merce venduta).

    Casi particolari e approfondimenti

    • La cambiale — pagherò e tratta, requisiti, azione cambiaria e valore di titolo esecutivo.
    • L’assegno bancario — mezzo di pagamento, provvista, assegno non trasferibile.
    • L’avallo — la garanzia tipica di cambiale e assegno.
    • Il protesto — l’atto che constata il mancato pagamento e il Registro informatico dei protesti.
  • Transazione fiscale nella crisi d’impresa: come funziona

    I debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali sono spesso l’ostacolo principale al risanamento. La transazione fiscale è lo strumento che permette di trattarli dentro gli strumenti di crisi, pagandoli in parte e in modo dilazionato, e in alcuni casi di superare anche il diniego dell’amministrazione finanziaria.

    Cos’è la transazione fiscale

    Disciplinata dall’art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la transazione fiscale consente, all’interno degli strumenti di regolazione della crisi, di trattare i debiti tributari e i contributi previdenziali e assistenziali, prevedendone il pagamento parziale e/o dilazionato. Senza di essa, l’esposizione verso l’Erario e gli enti renderebbe spesso impossibile qualsiasi piano. Non è un condono: è una proposta soggetta a regole e controlli stringenti.

    Dove si applica

    La transazione fiscale opera nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti: il piano include una specifica proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, comunicata agli uffici competenti (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, enti previdenziali). Non è una trattativa autonoma, ma una componente dello strumento di crisi. Una forma di trattamento dei debiti fiscali è prevista anche nella composizione negoziata (art. 25-bis CCII) e nelle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, art. 80 CCII).

    Il criterio di convenienza

    La proposta può prevedere il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata, ma nel rispetto di condizioni di legge: il trattamento offerto al Fisco non deve essere deteriore rispetto a quello degli altri creditori di pari rango e, di regola, deve assicurare almeno quanto l’Erario otterrebbe dalla liquidazione giudiziale (criterio della convenienza), attestato da un professionista indipendente. È questa attestazione a dare credibilità alla proposta.

    Il cram down fiscale

    L’aspetto più rilevante è la possibilità per il tribunale di omologare l’accordo o il concordato anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (il cosiddetto cram down fiscale), quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta è conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione. Serve a evitare che l’inerzia o il diniego ingiustificato dell’ente blocchi un risanamento vantaggioso per tutti.

    Competenza. Le controversie sul trattamento dei crediti tributari nell’ambito di questi strumenti rientrano nella competenza del tribunale della crisi, e non del giudice tributario: lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SU n. 8504/2021), in tema di mancato consenso del Fisco alla proposta.

    Cautele e abusi

    La transazione fiscale richiede documentazione accurata e una relazione che attesti la convenienza per l’Erario. La giurisprudenza vigila sugli usi distorti: la Cassazione (Cass. civ. n. 4365/2026) ha censurato accordi costruiti in modo artificioso, con creditori “di comodo” e di importo simbolico, al solo scopo di ottenere lo stralcio dei debiti fiscali tramite cram down. In mancanza di un effettivo concorso di altri creditori, l’omologazione forzosa è inammissibile. Una proposta seria, fondata su dati reali e su un piano sostenibile, è la condizione per ottenere l’omologazione.

    Errori frequenti

    • Quantificare male il debito fiscale (dimenticare sanzioni o interessi): falsa la convenienza e le maggioranze.
    • Costruire creditori fittizi per attivare il cram down: la giurisprudenza lo sanziona (Cass. 4365/2026).
    • Omettere l’attestazione di convenienza: senza, manca il presupposto del cram down.

    I debiti che si possono trattare

    La transazione fiscale ha un perimetro preciso. Vi rientrano i tributi amministrati dalle agenzie fiscali con i relativi accessori e i contributi previdenziali e assistenziali; restano invece fuori i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.

    Voce di debito Trattabile con transazione fiscale?
    Imposte dirette (IRES, IRPEF) e accessori Sì, anche in misura ridotta e dilazionata
    IVA e ritenute Sì, falcidiabili nel rispetto delle condizioni di legge
    Sanzioni e interessi Sì, possono essere ridotti
    Contributi previdenziali e assistenziali Sì, con gli enti competenti
    Risorse proprie dell’Unione europea No, escluse dalla falcidia

    La procedura passa per la presentazione della proposta agli uffici, che dispongono di un termine per pronunciarsi: il silenzio o il diniego non bloccano necessariamente il piano, perché entra in gioco il meccanismo dell’omologazione forzosa quando ne ricorrono i presupposti di convenienza.

    Spunti pratici

    • Quantifica bene il debito fiscale (tributi, sanzioni, interessi): incide su convenienza e maggioranze.
    • Documenta la convenienza rispetto alla liquidazione: è il presupposto del cram down.
    • Evita costruzioni artificiose: la giurisprudenza le sanziona.
    • Coinvolgi presto gli uffici: una proposta condivisa riduce il rischio di contenzioso.

    Esempio pratico

    La Delta S.r.l. di Tizio è in concordato preventivo e ha ingenti debiti verso l’Agenzia delle Entrate. Nel piano inserisce una transazione fiscale che propone il pagamento parziale e dilazionato dei tributi, dimostrando con la relazione dell’esperto indipendente che è più conveniente della liquidazione. Anche se l’ufficio non aderisce, ma essendoci un reale concorso di altri creditori (banche, fornitori come Caio e Sempronio), il tribunale omologa applicando il cram down fiscale. Se Tizio avesse “costruito” creditori fittizi solo per attivarlo, l’omologazione sarebbe stata negata.

  • Esdebitazione: come liberarsi dai debiti residui

    L’esdebitazione è la “seconda chance” prevista dalla legge: chi è stato travolto dai debiti, dopo una procedura, può essere liberato dal residuo non pagato e ripartire. È uno dei pilastri del Codice della crisi, in linea con la direttiva UE 2019/1023 sul fresh start. Vediamo a chi spetta e a quali condizioni.

    Cos’è l’esdebitazione

    Disciplinata dagli artt. 278 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), l’esdebitazione è il beneficio con cui la persona fisica, al termine di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale) o di sovraindebitamento, viene liberata dai debiti residui rimasti insoddisfatti. I debiti verso i creditori concorsuali non pagati diventano inesigibili: non possono più essere pretesi.

    Quali debiti riguarda (e quali no)

    L’esdebitazione rende inesigibili i debiti verso i creditori concorsuali non soddisfatti integralmente. Restano però esclusi alcuni debiti (art. 278, comma 3, CCII):

    Debiti esclusi (non si cancellano)
    Obblighi di mantenimento e alimentari
    Debiti da risarcimento per danni da fatto illecito extracontrattuale
    Sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti

    Riguarda le persone fisiche, non le società (che si estinguono con la chiusura della procedura e non hanno bisogno di “ripartire”).

    I requisiti di meritevolezza

    L’esdebitazione presuppone la meritevolezza del debitore: non deve aver determinato o aggravato il dissesto con dolo o colpa grave, né aver compiuto atti in frode, distrazioni o false attestazioni. Il giudice valuta la condotta tenuta prima e durante la procedura; comportamenti fraudolenti precludono il beneficio. La meritevolezza è il filtro etico dell’istituto: la seconda chance è per chi è stato sfortunato o imprudente, non per chi ha agito in malafede.

    L’esdebitazione del debitore incapiente

    La novità più rilevante è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure futura, può essere liberata dai debiti una sola volta, senza pagare nulla, con l’obbligo di destinare ai creditori le eventuali utilità sopravvenute nei quattro anni successivi, oltre una certa soglia. È una misura di forte impatto sociale, la cosiddetta esdebitazione “a costo zero”. La giurisprudenza precisa che la condizione di incapienza dev’essere effettiva: chi possiede beni anche modesti liquidabili deve passare per la liquidazione controllata, non per l’art. 283.

    Come si ottiene

    A seconda della procedura, l’esdebitazione può essere concessa con il provvedimento di chiusura o su istanza del debitore, di regola decorso un certo periodo. Per la liquidazione giudiziale e quella controllata è previsto un meccanismo anche “di diritto” decorsi tre anni dall’apertura, salvo casi ostativi. È sempre il giudice a verificarne i presupposti, sentiti i creditori e il curatore o liquidatore.

    Errori frequenti

    • Condotte scorrette in procedura: distrazioni e false attestazioni precludono il beneficio.
    • Pensare che cancelli tutto: alimenti, danni da illecito e certe sanzioni restano dovuti.
    • Invocare l’incapiente avendo beni: con un patrimonio liquidabile si va in liquidazione controllata.

    I tempi dell’esdebitazione

    Il momento in cui si ottiene il beneficio dipende dalla procedura seguita. La tabella riassume gli scenari tipici.

    Procedura di provenienza Quando si ottiene l’esdebitazione
    Liquidazione giudiziale Con la chiusura o, di diritto, decorsi tre anni dall’apertura
    Liquidazione controllata (sovraindebitamento) Con la chiusura o, di diritto, decorsi tre anni
    Concordato minore / piano del consumatore Eseguito il piano, su accertamento del giudice
    Debitore incapiente (art. 283) Su istanza, anche senza alcun pagamento, una sola volta

    In tutti i casi il giudice verifica i presupposti soggettivi e oggettivi e sente i creditori; l’esdebitazione è revocabile se emerge che è stata ottenuta con dolo o malafede, ad esempio occultando attività o redditi.

    Spunti pratici

    • Comportati correttamente durante la procedura: la meritevolezza è la chiave.
    • Ricorda i debiti esclusi: alimenti, danni da illecito e certe sanzioni non si cancellano.
    • Anche senza patrimonio puoi ripartire: l’incapiente ha una chance, ma una sola.
    • Verifica i tempi: nella liquidazione giudiziale/controllata l’esdebitazione può arrivare di diritto a tre anni.

    Esempio pratico

    Tizio, persona fisica, dopo la liquidazione giudiziale della propria impresa ha visto liquidare tutti i beni, ma resta una parte di debiti non pagati verso i creditori concorsuali (la banca, il fornitore Caio). Essendosi comportato correttamente, ottiene l’esdebitazione: i debiti residui diventano inesigibili e Tizio può ricominciare un’attività senza quel peso. Resta invece tenuto agli alimenti dovuti alla famiglia, che l’esdebitazione non cancella. Sua cugina Sempronia, del tutto incapiente, ottiene l’esdebitazione “a costo zero” ex art. 283, una sola volta.

  • Concordato minore: come funziona

    Il concordato minore è il “concordato dei piccoli”: consente a imprenditori sotto soglia e professionisti di proporre ai creditori un piano per regolare i debiti, spesso mantenendo l’attività. È una delle tre procedure di sovraindebitamento e, a differenza del piano del consumatore, prevede il voto dei creditori.

    Cos’è il concordato minore

    Disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il concordato minore è una delle procedure di sovraindebitamento, riservata ai debitori diversi dal consumatore: piccoli imprenditori sotto le soglie della liquidazione giudiziale, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative ed enti non commerciali. È la versione “minore” del concordato preventivo, pensata per chi svolge un’attività ma non raggiunge le dimensioni delle grandi imprese.

    A chi si rivolge

    Si rivolge a chi svolge un’attività ma non raggiunge le dimensioni che consentono l’accesso al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale (le soglie dell’art. 121 CCII). Il consumatore, che ha debiti estranei a un’attività, usa invece la ristrutturazione dei debiti del consumatore (senza voto). La corretta qualificazione del debitore è quindi il primo passo: sbagliarla porta all’inammissibilità.

    La proposta e l’OCC

    Il debitore, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta una proposta con un piano per soddisfare i creditori, anche in misura ridotta e dilazionata (art. 74 CCII). Il concordato minore è ammesso in particolare quando consente di proseguire l’attività; è possibile la continuità diretta o indiretta dell’impresa. L’OCC attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e redige la relazione sulle cause dell’indebitamento.

    Il voto dei creditori

    A differenza della ristrutturazione del consumatore (dove non c’è voto), nel concordato minore i creditori votano: la proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII). È un passaggio essenziale che avvicina la procedura al concordato preventivo. I creditori muniti di prelazione, se soddisfatti integralmente, di regola non votano.

    L’omologazione e il cram down

    Raggiunta la maggioranza, il tribunale omologa il concordato minore verificando regolarità, fattibilità e convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione. In presenza di dissenso dell’amministrazione finanziaria o degli enti, ricorrendone le condizioni, il tribunale può omologare anche con il cram down fiscale (art. 80 CCII). Con l’omologazione il piano vincola tutti i creditori anteriori, anche i dissenzienti.

    L’esdebitazione finale

    Eseguito il piano, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui (artt. 278 ss. CCII): è la “seconda chance” anche per i piccoli, che chiude il cerchio della procedura.

    Errori frequenti

    • Confondersi con il consumatore: se i debiti sono d’impresa o professionali, la strada è il concordato minore.
    • Trascurare il consenso dei creditori principali: qui si vota, e senza maggioranza il piano non passa.
    • Ignorare i debiti fiscali: vanno trattati nel piano, eventualmente attivando il cram down.

    Concordato minore o piano del consumatore?

    La scelta dipende dalla natura del debitore e dei debiti. Ecco il confronto sintetico tra le due procedure di sovraindebitamento “non liquidatorie”.

    Profilo Concordato minore (artt. 74-83) Piano del consumatore (artt. 67-73)
    Chi può accedere Chi svolge un’attività (professionisti, piccoli imprenditori, agricoltori) Solo il consumatore (debiti estranei all’attività)
    Voto dei creditori Sì (maggioranza dei crediti, art. 79) No: omologazione diretta del giudice
    Continuità dell’attività Favorita, anche diretta o indiretta Non rilevante (debiti privati)
    Cram down fiscale Sì (art. 80) Possibile alle condizioni di legge

    Quando i debiti sono “misti”, la qualificazione si fa in base alla prevalenza e alla natura dell’indebitamento da regolare: un errore in questa fase può comportare l’inammissibilità della domanda.

    Spunti pratici

    • Verifica di non essere “consumatore”: se i debiti sono dell’attività, la strada è il concordato minore.
    • Coltiva il consenso dei creditori principali: qui si vota, a differenza della procedura del consumatore.
    • Inserisci il trattamento dei debiti fiscali: il cram down può sbloccare l’omologazione.
    • Punta alla continuità: il concordato minore è favorito quando conserva l’attività.

    Esempio pratico

    Tizio è un professionista con debiti accumulati ma reddito ancora capiente. Tramite l’OCC presenta un concordato minore: propone ai creditori (la banca, il fornitore Caio) il pagamento di una percentuale in più anni, mantenendo l’attività. I creditori approvano a maggioranza, il tribunale omologa superando il dissenso del Fisco con il cram down (art. 80) e, a fine piano, Tizio ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Se fosse stato un semplice consumatore indebitato per spese personali, avrebbe usato invece il piano del consumatore, senza voto.

  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

    Il PRO è lo strumento più flessibile introdotto dal recepimento della direttiva UE 2019/1023: consente di distribuire il valore della ristrutturazione in modo libero, a patto che tutte le classi di creditori siano d’accordo. È la via maestra quando esiste consenso diffuso ma serve uscire dalla rigidità delle prelazioni.

    Cos’è il PRO

    Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) è disciplinato dall’art. 64-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), inserito in attuazione della direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva. La sua particolarità è la libertà distributiva: il valore generato dal piano può essere ripartito anche in deroga alle ordinarie regole di graduazione dei crediti. È uno strumento intermedio tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo.

    Le classi e il voto

    I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e ciascuna classe vota la proposta. La struttura in classi è essenziale, perché la deroga alle regole di distribuzione è subordinata all’approvazione di tutte le classi. La formazione delle classi va quindi progettata con grande cura: è il fulcro dello strumento.

    La deroga alla graduazione

    Nel concordato preventivo la distribuzione segue, almeno per il valore di liquidazione, l’ordine delle prelazioni (priorità assoluta). Nel PRO, invece, il debitore può proporre una ripartizione che non rispetta rigidamente quell’ordine (ad esempio riconoscendo qualcosa ai soci o a creditori subordinati prima di aver soddisfatto integralmente i privilegiati), purché ogni classe approvi. È il principale vantaggio dello strumento: massima flessibilità con il consenso di tutti. Restano fermi alcuni limiti inderogabili, come il rispetto del trattamento dei crediti dei lavoratori previsto dalla legge.

    Il voto unanime delle classi

    Proprio perché consente la deroga, il PRO richiede l’approvazione di tutte le classi: a differenza del concordato in continuità, non è ammessa la ristrutturazione trasversale (cross-class cram down). Se anche una sola classe vota contro, il piano non può essere omologato come PRO. Il debitore può però chiedere la conversione della proposta in concordato preventivo (art. 64-quater CCII), mantenendo gli effetti procedurali già prodotti.

    L’omologazione

    Approvato da tutte le classi, il piano è omologato dal tribunale, che verifica la regolarità della procedura, la corretta formazione delle classi e il rispetto dei diritti dei creditori. Con l’omologazione il PRO diventa vincolante per tutti i creditori anteriori. Anche nel PRO è possibile inserire il trattamento dei crediti fiscali e contributivi.

    Quando conviene

    Il PRO è adatto a ristrutturazioni complesse in cui serve flessibilità nella distribuzione ma esiste un consenso diffuso tra i creditori. Dove invece c’è il rischio del dissenso di una classe, il concordato in continuità (con la ristrutturazione trasversale) può essere più adatto, perché consente di superare le classi contrarie.

    Errori frequenti

    • Scegliere il PRO con creditori divisi: basta una classe contraria per farlo fallire come PRO.
    • Formare male le classi: la flessibilità distributiva e l’esito del voto passano di lì.
    • Non prevedere il piano B: senza la conversione in concordato, il dissenso di una classe blocca tutto.

    PRO o concordato in continuità?

    I due strumenti condividono la struttura in classi ma divergono sul punto decisivo: cosa accade se una classe dissente.

    Profilo PRO (art. 64-bis) Concordato in continuità (art. 84)
    Distribuzione del valore Libera, in deroga all’ordine delle prelazioni Priorità assoluta sul valore di liquidazione, relativa sull’eccedenza
    Approvazione richiesta Tutte le classi (unanimità delle classi) Maggioranza delle classi
    Classe dissenziente Blocca il PRO (no cross-class cram down) Superabile con la ristrutturazione trasversale (art. 112)
    Piano B in caso di dissenso Conversione in concordato (art. 64-quater)

    In sintesi, il PRO premia chi ha già costruito un ampio consenso; il concordato in continuità tutela chi teme l’ostruzionismo di una minoranza di creditori.

    Spunti pratici

    • Usa il PRO quando hai consenso ampio: basta una classe contraria per bloccarlo.
    • Progetta bene le classi: la flessibilità distributiva passa di lì.
    • Tieni pronta la conversione in concordato (art. 64-quater) come piano B in caso di dissenso.
    • Valuta il trattamento dei crediti fiscali all’interno del piano.

    Esempio pratico

    La Omega S.r.l. di Tizio elabora una ristrutturazione in cui, per assicurare nuova finanza e la continuità, propone di riconoscere qualcosa anche a creditori che per ordine di prelazione riceverebbero meno (ad esempio i creditori subordinati o i soci finanziatori). Tutte le classi (banche, fornitori come Caio, chirografari come Sempronio), ritenendo la soluzione conveniente, approvano; il tribunale omologa il PRO, che vincola tutti. Se anche una sola classe avesse votato contro, Tizio avrebbe convertito la proposta in concordato preventivo (art. 64-quater), dove la ristrutturazione trasversale consente di superare i dissenzienti.

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: come funzionano

    Gli accordi di ristrutturazione sono una via intermedia tra la trattativa privata e il concordato: il debitore si accorda con una parte qualificata dei creditori e fa omologare l’intesa dal tribunale, ottenendo stabilità, protezione dalle azioni esecutive e copertura dalle revocatorie.

    Cosa sono

    Disciplinati dagli artt. 57-64 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), gli accordi di ristrutturazione dei debiti consentono al debitore in crisi o insolvenza di raggiungere un’intesa con i creditori sulla base di un piano e di farla omologare dal tribunale. Sono più flessibili del concordato (niente voto assembleare, meno formalità), ma richiedono la relazione di un professionista indipendente sull’attuabilità del piano e sull’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei.

    La soglia del 60%

    L’accordo “ordinario” (art. 57 CCII) richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. I creditori estranei all’accordo vanno pagati integralmente, entro termini di legge dall’omologazione (di norma 120 giorni dalla scadenza, se già scaduti, o dall’omologazione). La relazione dell’esperto attesta proprio l’idoneità del piano a pagarli: è la garanzia per chi non partecipa.

    Gli accordi agevolati (30%)

    L’art. 60 CCII prevede gli accordi agevolati: la soglia di adesione scende alla metà (30%) se il debitore rinuncia alle misure protettive e alla moratoria per i creditori estranei, che vanno quindi pagati senza dilazione. È utile quando non serve bloccare i creditori e si vuole solo cristallizzare l’intesa con i principali.

    Gli accordi a efficacia estesa

    L’art. 61 CCII consente, in presenza di categorie omogenee di creditori (tipicamente banche e intermediari finanziari), di estendere l’accordo anche ai creditori non aderenti della stessa categoria, se vi aderisce una maggioranza qualificata (di norma il 75% della categoria) e ricorrono le condizioni di legge. È un’eccezione al principio per cui l’accordo vincola solo chi lo sottoscrive, pensata per superare i dissenzienti quando l’esposizione è concentrata sul ceto bancario.

    Tipo di accordo Soglia di adesione Trattamento degli estranei
    Ordinario (art. 57) 60% dei crediti Pagamento integrale, di norma entro 120 giorni
    Agevolato (art. 60) 30% dei crediti Pagamento senza dilazione (no moratoria né protezioni)
    A efficacia estesa (art. 61) 75% della categoria omogenea Vincola anche i non aderenti della categoria

    Misure protettive e omologazione

    Dalla pubblicazione nel registro delle imprese possono operare misure protettive, come nel concordato. Il tribunale, verificati i requisiti, omologa l’accordo (art. 48 CCII), eventualmente anche con cram down fiscale se l’adesione di Fisco o enti è determinante (art. 63). Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono protetti dall’azione revocatoria (art. 166 CCII) in caso di successiva liquidazione: è la sicurezza che rende lo strumento appetibile.

    Errori frequenti

    • Trascurare i creditori estranei: il loro pagamento è condizione di omologazione.
    • Scegliere l’agevolato senza valutare le protezioni: si rinuncia a misure protettive e moratoria.
    • Non sfruttare l’efficacia estesa quando l’esposizione è bancaria e concentrata.

    Accordo di ristrutturazione o concordato preventivo?

    L’accordo è più snello e riservato del concordato, ma non vincola di per sé i creditori estranei (salvo l’efficacia estesa). La scelta dipende dalla struttura del debito e dal grado di consenso.

    Profilo Accordo di ristrutturazione (artt. 57-64) Concordato preventivo (artt. 84 ss.)
    Consenso necessario 60% dei crediti (30% nell’agevolato) Maggioranza dei crediti ammessi al voto
    Creditori estranei/dissenzienti Estranei pagati per intero; vincolo solo a chi aderisce (salvo efficacia estesa) Vincola tutti i creditori anteriori
    Procedura Più snella e riservata, niente voto assembleare Più strutturata, con commissario e voto
    Protezione da revocatoria Sì (art. 166 CCII)

    Per molte imprese l’accordo è la prima scelta quando l’esposizione è concentrata su pochi creditori qualificati (tipicamente banche), perché consente di chiudere in fretta senza esporre la crisi all’intero ceto creditorio.

    Spunti pratici

    • Mappa l’esposizione: se è concentrata sulle banche, l’accordo a efficacia estesa può superare i dissenzienti.
    • Cura il pagamento degli estranei: è condizione di omologazione.
    • Sfrutta la protezione dalle revocatorie: dà sicurezza ai pagamenti eseguiti in attuazione dell’accordo.
    • Valuta l’agevolato quando non ti serve bloccare i creditori e vuoi solo cristallizzare l’intesa.

    Esempio pratico

    La Sigma S.r.l. di Tizio ha un’esposizione soprattutto bancaria. Raggiunge con istituti che rappresentano oltre il 60% dei crediti un accordo di rimodulazione, supportato dalla relazione di un esperto indipendente. I fornitori estranei (Caio e Sempronio) sono pagati per intero nei termini di legge. Il tribunale omologa l’accordo, mettendo al riparo dai successivi rischi di revocatoria i pagamenti effettuati in sua esecuzione. Se una sola banca minoritaria si fosse opposta, Tizio avrebbe potuto usare l’accordo a efficacia estesa (art. 61) per vincolarla, raggiunta la maggioranza qualificata della categoria.

  • Sovraindebitamento: le procedure per debitori minori e privati

    Non tutti possono accedere alla liquidazione giudiziale: consumatori, piccoli imprenditori e professionisti hanno procedure dedicate, dette di sovraindebitamento. Servono a regolare i debiti che non si riescono più a pagare e, spesso, a ottenere la cancellazione del residuo attraverso l’esdebitazione. Sono la “seconda chance” pensata per chi resta fuori dalle procedure delle grandi imprese.

    Cos’è il sovraindebitamento

    Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o insolvenza dei debitori “non fallibili”, disciplinato dagli artt. 65 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022), che ha assorbito la precedente legge 3/2012 (la cosiddetta legge “salva-suicidi”). Riguarda: consumatori, professionisti, imprenditori minori (sotto le soglie dell’art. 121), imprenditori agricoli, start-up innovative ed enti non commerciali.

    Commento all’art. 65 CCII. La norma definisce l’ambito soggettivo “per esclusione”: vi rientra chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La corretta qualificazione del debitore (soprattutto la distinzione tra consumatore e chi svolge un’attività) determina quale procedura è percorribile.

    Le tre procedure

    Procedura A chi serve Caratteristica
    Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) Solo il consumatore (debiti estranei all’attività) Piano omologato dal giudice, senza voto dei creditori
    Concordato minore (artt. 74-83) Debitori diversi dal consumatore (piccoli imprenditori, professionisti) Piano votato dai creditori e omologato
    Liquidazione controllata (artt. 268-277) Tutti i sovraindebitati Liquidazione del patrimonio da parte di un liquidatore

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore

    È riservata al consumatore, cioè alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. Il debitore propone un piano per pagare i creditori, anche in misura ridotta e dilazionata; il piano non è votato, ma omologato dal giudice, che valuta la meritevolezza (assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare l’indebitamento) e la convenienza rispetto alla liquidazione. È lo strumento tipico di chi si è indebitato con mutui, prestiti al consumo e cessioni del quinto.

    Sul confine tra consumatore e non consumatore la giurisprudenza ha chiarito che chi ha debiti di natura mista (privati e d’impresa) va valutato caso per caso in base alla prevalenza e alla natura dei debiti residui da regolare.

    Il concordato minore

    È destinato ai debitori che svolgono un’attività (piccoli imprenditori, professionisti, agricoltori). Funziona come un concordato in scala ridotta: il debitore propone un piano che i creditori votano, e il tribunale omologa. È ammesso soprattutto quando consente di proseguire l’attività (continuità); in caso di dissenso del Fisco o degli enti, ricorrendone le condizioni, il tribunale può omologare con il cram down fiscale (art. 80 CCII).

    La liquidazione controllata

    Quando un piano non è praticabile, il patrimonio del sovraindebitato viene liquidato da un liquidatore nominato, e il ricavato distribuito ai creditori (artt. 268-277 CCII). È l’equivalente “minore” della liquidazione giudiziale e apre anch’essa la via all’esdebitazione. Anche i creditori e il pubblico ministero possono, a certe condizioni, chiederne l’apertura.

    Il ruolo dell’OCC

    Il debitore è assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o da un professionista nominato dal giudice (gestore della crisi), che predispone la documentazione, attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, e redige la relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza. L’OCC è il perno operativo di tutte e tre le procedure.

    L’esdebitazione

    Al termine, la persona fisica meritevole può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui (artt. 278 ss. CCII). È prevista anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): chi non può offrire alcuna utilità ai creditori può essere liberato una sola volta, senza pagare nulla, con l’obbligo di destinare ai creditori eventuali utilità sopravvenute nei quattro anni successivi oltre una certa soglia.

    Errori frequenti

    • Sbagliare la qualificazione: trattare come consumatore chi ha debiti d’impresa (o viceversa) porta all’inammissibilità.
    • Documentazione lacunosa: senza la relazione dell’OCC e dati attendibili il piano non è omologabile.
    • Aver già beneficiato dell’esdebitazione: vi sono limiti temporali e numerici (in particolare per l’incapiente, una sola volta).

    La procedura passo passo

    Pur con le differenze tra le tre strade, l’iter del sovraindebitamento segue uno schema comune.

    1. Rivolgersi a un OCC (o farsi nominare un gestore della crisi dal giudice).
    2. Ricostruire la posizione debitoria e le cause dell’indebitamento.
    3. Predisporre la proposta (piano del consumatore, concordato minore) o l’istanza di liquidazione controllata.
    4. Deposito in tribunale e, dove previsto, attivazione delle misure protettive.
    5. Voto (solo nel concordato minore) e omologazione del giudice.
    6. Esecuzione del piano o liquidazione del patrimonio, poi esdebitazione.

    Le misure protettive nel sovraindebitamento

    Anche nelle procedure di sovraindebitamento il debitore può ottenere misure che sospendono le azioni esecutive e cautelari dei creditori durante l’esame della proposta: servono a “congelare” la situazione ed evitare che i pignoramenti in corso pregiudichino il piano. La loro durata e conferma sono rimesse al giudice.

    Quale procedura scegliere

    Situazione Procedura indicata
    Persona con soli debiti privati e reddito residuo Ristrutturazione dei debiti del consumatore
    Piccolo imprenditore/professionista con attività sostenibile Concordato minore (continuità)
    Debitore senza prospettive di piano Liquidazione controllata, poi esdebitazione
    Debitore del tutto incapiente Esdebitazione dell’incapiente (art. 283), una sola volta

    La scelta non è libera: dipende dalla qualifica del debitore e dalla concreta sostenibilità di un piano. L’OCC aiuta proprio a individuare la strada corretta e a evitare domande inammissibili.

    Domande frequenti operative

    Chi è il “consumatore” ai fini della procedura? È la persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La qualifica si valuta in base alla natura dei debiti da regolare: se prevalgono debiti d’impresa, la strada non è il piano del consumatore ma il concordato minore.

    Si possono includere i debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Sì: i debiti fiscali e contributivi rientrano nelle procedure di sovraindebitamento e possono essere trattati, anche con falcidia e dilazione, alle condizioni di legge; nel concordato minore opera anche il cram down fiscale (art. 80 CCII).

    Cosa accade ai pignoramenti in corso? Con l’apertura della procedura e le misure protettive, le azioni esecutive e cautelari dei creditori sono sospese e non possono essere iniziate o proseguite, per consentire l’esame del piano senza che il patrimonio venga eroso.

    Quante volte si può accedere all’esdebitazione? L’esdebitazione “ordinaria” non è senza limiti: non spetta a chi ne ha già beneficiato entro determinati periodi previsti dalla legge. L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) è invece concessa una sola volta nella vita, ed è per questo riservata ai casi di effettiva impossibilità di offrire qualunque utilità ai creditori, presente o futura.

    Quanto costa la procedura? I costi principali sono il compenso dell’OCC e le spese di giustizia. Proprio per non escludere i debitori più poveri, l’ordinamento prevede meccanismi di accesso anche per chi non può anticipare tali somme, in particolare nella prospettiva dell’esdebitazione dell’incapiente.

    Spunti pratici

    • Qualifica bene il debitore: consumatore o no? Ne dipende la procedura.
    • Rivolgiti a un OCC: l’attestazione e la documentazione sono il cuore della pratica.
    • Punta alla continuità col concordato minore se l’attività è ancora sostenibile.
    • Anche senza patrimonio c’è una via: l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), ma una sola volta.

    Esempio pratico

    Tizio è un artigiano sotto soglia che accumula debiti non più sostenibili. Con l’aiuto di un OCC presenta un concordato minore proponendo ai creditori (tra cui la banca e il fornitore Caio) un pagamento parziale e dilazionato che gli consente di proseguire l’attività; i creditori approvano a maggioranza e il tribunale omologa, superando il dissenso del Fisco con il cram down. Se invece l’attività non fosse più sostenibile, Tizio accederebbe alla liquidazione controllata e poi all’esdebitazione. Sua sorella Sempronia, indebitata solo per prestiti personali, userebbe invece la ristrutturazione dei debiti del consumatore, senza voto dei creditori.