Art. 630 c.p.c. – Inattività delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo
proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa,
salvo il disposto dell’articolo successivo. L’estinzione e’ dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione,
la quale e’ comunicata a cura del cancelliere, se e’ pronunciata fuori dall’udienza.
Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa e’ ammesso reclamo da parte
del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio
di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui
all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.
