Autore: Andrea Marton

  • Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Articolo 650 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva

    Art. 650 c.p.c. – Opposizione tardiva

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).

    In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.

    L’opposizione non e più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

    (1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

  • Articolo 649 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    Articolo 649 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    Art. 649 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione provvisoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642.

  • Articolo 648 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

    Articolo 648 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

    Art. 648 c.p.c. – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, se l’opposizione non e fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell’art. 642.

    Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (1).

    (1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all’art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.

  • Articolo 647 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

    Articolo 647 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

    Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non e stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si e costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

    Quando il decreto e stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta ne proseguita, salvo il disposto dell’art. 650, e la cauzione eventualmente prestata e liberata.

  • Articolo 646 Codice di Procedura Civile: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

    Articolo 646 Codice di Procedura Civile: Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

    Art. 646 c.p.c. – Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando il decreto e stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’articolo 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente.

    In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione.

    Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente può chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.

  • Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 645 c.p.c. – Opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.

    In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.

  • Articolo 644 Codice di Procedura Civile: Mancata notificazione del decreto

    Articolo 644 Codice di Procedura Civile: Mancata notificazione del decreto

    Art. 644 c.p.c. – Mancata notificazione del decreto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

    N.B.: Articolo così modificato dall’art. 8, comma 3 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

  • Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto

    Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto

    Art. 643 c.p.c. – Notificazione del decreto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

    Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.

  • Articolo 642 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Articolo 642 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria

    Art. 642 c.p.c. – Esecuzione provvisoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa,

    o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,

    ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione

    provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

    L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero

    se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il

    giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

    In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.

  • Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda

    Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda

    Art. 641 c.p.c. – Accoglimento della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata (1).

    Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l’intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta ne maggiore di centoventi giorni (2).

    Nel decreto (eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni), il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3).

    (1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

    (2) Comma così modificato dall’art. 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

    (3) Comma così sostituito dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.