Nelle società di persone un socio può essere escluso quando viene meno il rapporto di fiducia o si verificano gravi inadempienze: l’esclusione può essere facoltativa, decisa dagli altri soci (art. 2286), o di diritto, automatica al verificarsi di certi eventi (art. 2288). Vediamo le cause, la procedura di delibera e opposizione (art. 2287), gli effetti su responsabilità e liquidazione della quota, e gli errori frequenti, con le norme commentate.
L’esclusione facoltativa (art. 2286)
L’art. 2286 elenca le cause di esclusione facoltativa del socio. L’esclusione può aver luogo per: gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Per il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa, l’esclusione può essere disposta anche per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. È «facoltativa» perché la decisione è rimessa alla volontà degli altri soci.
La procedura di esclusione (art. 2287)
L’esclusione facoltativa è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero quello da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso (art. 2287, comma 1). Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, che può sospendere l’esecuzione della delibera (comma 2). Se la società è composta da due soli soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro (comma 3): non essendoci una maggioranza, è il giudice a decidere.
| Profilo | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Cause facoltative | Gravi inadempienze, interdizione/inabilitazione, inidoneità dell’opera | art. 2286 |
| Decisione | Maggioranza dei soci (escluso l’interessato) | art. 2287, c. 1 |
| Efficacia | Dopo 30 giorni dalla comunicazione | art. 2287, c. 1 |
| Opposizione | Al tribunale entro 30 giorni; possibile sospensione | art. 2287, c. 2 |
| Società di due soci | Esclusione pronunciata dal tribunale | art. 2287, c. 3 |
| Esclusione di diritto | Socio fallito; creditore particolare che ottiene la liquidazione | art. 2288 |
L’esclusione di diritto (art. 2288)
Oltre a quella facoltativa, esiste l’esclusione di diritto, che opera automaticamente. L’art. 2288 prevede che sia escluso di diritto il socio dichiarato fallito (oggi assoggettato a liquidazione giudiziale) e il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270. In questi casi non occorre una delibera: l’esclusione consegue automaticamente al verificarsi dell’evento, a tutela rispettivamente della massa fallimentare e del creditore particolare soddisfatto sulla quota.
Effetti dell’esclusione
L’esclusione scioglie il rapporto sociale limitatamente al socio escluso. Da ciò derivano due conseguenze: il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota secondo la situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto (art. 2289); resta tuttavia responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dell’esclusione, e l’evento va reso conoscibile ai terzi con mezzi idonei per liberarlo dai debiti successivi (art. 2290). Liquidazione e residua responsabilità sono profili distinti, da gestire separatamente.
Le gravi inadempienze come causa principale
La causa di esclusione più ricorrente nella pratica è quella delle gravi inadempienze agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Non ogni inadempimento giustifica l’esclusione: deve trattarsi di una violazione grave, tale da compromettere il rapporto fiduciario e il regolare svolgimento dell’attività comune. Rientrano tipicamente in questa categoria: la violazione del divieto di concorrenza (art. 2301); l’appropriazione di beni o opportunità sociali; il rifiuto sistematico di eseguire i conferimenti promessi; condotte ostruzionistiche che paralizzano la gestione; gravi violazioni dei doveri di collaborazione e correttezza. La valutazione della gravità è rimessa, in caso di opposizione, al giudice, che apprezza in concreto la condotta e il suo impatto sull’interesse sociale. È quindi prudente, nella delibera di esclusione, indicare in modo specifico i fatti contestati e la loro gravità, perché una motivazione generica espone la delibera al rischio di sospensione e di annullamento. Allo stesso modo, il socio che intende difendersi deve contestare puntualmente i fatti e dimostrare l’assenza di una violazione idonea a giustificare l’estromissione.
Spunti pratici
- Verifica la causa: l’esclusione facoltativa richiede gravi inadempienze o le altre cause tassative dell’art. 2286.
- Rispetta la procedura: delibera a maggioranza, comunicazione al socio, efficacia dopo 30 giorni (art. 2287).
- Due soci: serve il tribunale; non basta la volontà dell’altro (art. 2287, c. 3).
- Esclusione di diritto: opera automaticamente per il socio fallito o la cui quota sia liquidata al creditore particolare (art. 2288).
- Errore da evitare: escludere senza una causa seria o senza comunicazione: il socio può opporsi e ottenere la sospensione (art. 2287, c. 2).
Esempio pratico
In una SNC con quattro soci, Sempronio commette gravi inadempienze, distogliendo affari a proprio vantaggio. Gli altri tre deliberano a maggioranza la sua esclusione (art. 2286), non computando Sempronio nel numero, e gliela comunicano: l’esclusione avrà effetto dopo 30 giorni (art. 2287). Sempronio può opporsi al tribunale e chiederne la sospensione. Se la società avesse avuto due soli soci, l’esclusione sarebbe stata pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro (art. 2287, c. 3). Escluso, Sempronio ha diritto alla liquidazione della quota (art. 2289) ma resta responsabile dei debiti anteriori (art. 2290).