Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
I dipendenti pubblici assunti prima del 31/12/2000 hanno il TFS (Trattamento di Fine Servizio, base 80% ultima retribuzione × anni / 12). Gli assunti dopo hanno il TFR (6,91%/anno come privati). I tempi di liquidazione INPS sono lunghi: fino a 24 mesi per pensionamento ordinario, 12 mesi per inabilità. Anticipo bancario possibile con tassi agevolati per dipendenti pubblici.
6 agosto 2026 (CCNL 2025-2027, sottoscrizione definitiva; in vigore dal 7 agosto 2026)
Vigenza
Triennio 2025-2027
Platea
~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio
Tabella riepilogativa
TFR e TFS Funzioni Centrali
Voce
TFS (pre-2001)
TFR (post-2001)
Calcolo
80% ultima retribuzione × anni / 12
6,91% retribuzione annua
Voci computabili
Tabellare (ex IIS conglobata) + RIA
Tabellare (ex IIS conglobata) + RIA + voci fisse e continuative (inclusa l’indennità di amministrazione)
Liquidazione
Fino 24 mesi (con rateazione)
Fino 24 mesi (con rateazione)
Anticipo
Fino 70% per acquisto casa
Fino 70% per acquisto casa
Conferimento a Perseo Sirio
No (resta in TFS)
Sì se aderisce
TFS vs TFR: chi ha cosa
La data di assunzione discrimina il regime di fine servizio:
Assunti entro 31/12/2000: TFS (Trattamento di Fine Servizio), regime previdenziale storico
Assunti dal 1/1/2001: TFR (Trattamento di Fine Rapporto), come privati
Caratteristiche del TFS: calcolato come 80% dell’ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio e divisa per 12. Esempio: 30 anni servizio × stipendio €2.500 × 80% = €60.000 TFS lordo.
Caratteristiche del TFR: 6,91% della retribuzione annua accantonata ogni anno, rivalutata annualmente (1,5% + 75% inflazione). Esempio: 30 anni di servizio × €30.000 medio × 6,91% = €62.190 TFR lordo.
Tempi di liquidazione INPS
I tempi di liquidazione INPS Gestione Dipendenti Pubblici sono lunghi:
Inabilità / decesso: 105 giorni dalla cessazione
Pensionamento ordinario / dimissioni / risoluzione: fino a 12 mesi per la prima quota (€50.000 max), 24 mesi per la seconda (€50.000-150.000), 36 mesi per gli importi superiori
Eccedenza ente / pensione vecchiaia: 24 mesi standard
La rateazione è prevista per importi superiori a €50.000 (D.L. 78/2010): pagamento in 1-3 rate annuali secondo soglie.
Anticipo TFR/TFS: anticipo bancario agevolato
Il dipendente in pensione che attende il TFR/TFS può ottenere un anticipo bancario garantito INPS a tassi agevolati:
BNL, Intesa, BPER, Unicredit tra le più attive sul mercato
Tasso fisso 2-3% sopra il rifinanziamento BCE
Durata coincidente con i tempi INPS
Importo fino al 70-80% del TFR/TFS atteso
L’INPS riconosce alla banca direttamente il pagamento al momento del liquidazione, escludendo rischi di insolvenza. È un mercato consolidato.
Casi pratici
Tizio – TFS pensionato 2025
Tizio, assunto 1995, va in pensione vecchiaia nel 2025 con 30 anni servizio. TFS: 30 × €2.500 (ultima retribuzione) × 80% / 12 = €60.000 lordo. INPS liquida in 24 mesi in 2 rate.
Caia – TFR pensionata 2024
Caia, assunta 2003, va in pensione anticipata nel 2024 con 21 anni servizio. TFR accumulato: €31.500 + rivalutazione 11% = €35.000. Ne ha conferito metà a Perseo Sirio nel 2010, l’altra metà in TFR INPS.
Sempronio – Anticipo bancario su TFS
Sempronio, TFS atteso €75.000 in 24 mesi, ottiene anticipo Intesa al 4,2% per €52.000 (70%) rimborsabile in 24 mesi alla liquidazione INPS. Costo interessi totale €2.400 circa.
Domande frequenti
TFR o TFS: a chi spetta cosa?
Dipendenti pubblici assunti entro il 31/12/2000 hanno il TFS (Trattamento di Fine Servizio, 80% ultima retribuzione × anni / 12). Assunti dal 1/1/2001 hanno il TFR (6,91% retribuzione annua), come i privati.
Quanto tempo aspetto per ricevere TFS/TFR dall'INPS?
Standard: 12 mesi per prima rata (≤€50.000), 24 mesi per seconda rata (€50.000-150.000), 36 mesi per importi superiori. Solo 105 giorni in caso di inabilità o decesso.
Posso chiedere un anticipo bancario sul TFR/TFS?
Sì, le principali banche (BNL, Intesa, Unicredit, BPER) offrono anticipi garantiti INPS fino al 70-80% del TFR/TFS atteso, a tassi 2-3% sopra il riferimento BCE. La banca riceve direttamente dall’INPS alla liquidazione.
Conviene conferire il TFR a Perseo Sirio?
Per assunti post-2001 con orizzonte lungo sì: si guadagna il contributo datore (1%) aggiuntivo, deduzione fiscale e potenziale rendimento di mercato. Per assunti pre-2001 il TFS resta presso INPS senza opzione conferimento.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Le addizionali si aggiungono all’IRPEF: sono imposte locali calcolate sul reddito imponibile, stabilite da Regione e Comune.
Le aliquote variano da Comune a Comune: ogni ente locale fissa la propria aliquota e può stabilire soglie di esenzione per redditi bassi.
Il domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 determina quale Regione e quale Comune hanno diritto all’addizionale per l’anno 2025.
L’acconto dell’addizionale comunale per il 2026 viene trattenuto durante l’anno e risulta nella Certificazione Unica 2026.
Il saldo 2025 viene trattenuto in busta paga a partire da luglio, insieme al conguaglio IRPEF.
Che cosa sono le addizionali e perché variano
Oltre all’IRPEF nazionale, ogni contribuente deve versare due ulteriori imposte sul reddito: l’addizionale regionale e l’addizionale comunale. Si tratta di imposte locali, calcolate sullo stesso imponibile dell’IRPEF, ma con aliquote stabilite autonomamente da ciascuna Regione e da ciascun Comune. Questo spiega perché due persone con lo stesso reddito possono pagare importi diversi a seconda di dove vivono.
Le Regioni fissano le proprie aliquote entro i limiti stabiliti dalla legge nazionale. I Comuni fanno lo stesso: possono scegliere un’aliquota unica oppure una struttura a scaglioni, e possono anche prevedere una soglia di esenzione sotto la quale chi ha redditi bassi non paga l’addizionale. Le delibere comunali sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it nella sezione ‘fiscalità locale, addizionale comunale all’IRPEF’.
Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e che ‘il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale’. Conta il domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 per calcolare le addizionali relative all’anno d’imposta 2025.
Le addizionali seguono un meccanismo di acconto e saldo, simile all’IRPEF. Il datore di lavoro trattiene gli importi in busta paga nel corso dell’anno e li versa agli enti locali. Se le addizionali non sono state trattenute correttamente, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche in caso di esonero generale.
Addizionali regionali e comunali nel 730/2026
Aspetto
Dettaglio
Chi stabilisce l'aliquota
Regione (addizionale regionale) e Comune (addizionale comunale)
Base di calcolo
Stesso reddito imponibile dell'IRPEF
Domicilio fiscale rilevante
Al 1° gennaio 2025 per l'addizionale 2025
Soglie di esenzione comunale
Deliberate da alcuni Comuni per redditi bassi; consultabili su www.finanze.gov.it
Acconto addizionale comunale 2026
Trattenuto dal datore di lavoro, importo nella Certificazione Unica 2026 al punto 29
Saldo addizionale 2025
Trattenuto in busta paga da luglio (pensionati da agosto/settembre)
Soglia di non-esecuzione
Se l'importo per singola addizionale è uguale o inferiore a 12 euro, il sostituto non effettua il versamento
Esempio pratico
Tizio vive a Milano dal 2020. Il suo domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 è Milano, quindi le addizionali 2025 vengono calcolate in base alle aliquote deliberate dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano. Il datore di lavoro durante il 2025 ha già trattenuto l’acconto dell’addizionale comunale per il 2026 (visibile al punto 29 della Certificazione Unica 2026). A luglio 2026, dopo il conguaglio del 730, verranno trattenute anche le somme a saldo per l’addizionale regionale e comunale 2025, se il calcolo nel 730-3 evidenzia un debito rispetto agli acconti già versati.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 (punti 22, 26, 27, 29 per addizionali regionali e comunali)
Prospetto di liquidazione 730-3 (mostra l’importo delle addizionali dovute e l’eventuale differenza)
Delibera comunale dell’anno 2025 sull’aliquota addizionale (su www.finanze.gov.it)
Modello 730/2026 o dichiarazione precompilata
Tizio: cambia Comune durante il 2025
Scenario. Tizio vive a Torino fino a ottobre 2024 e si trasferisce a Roma a novembre 2024. Il suo domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 è Roma, perché il trasferimento è avvenuto oltre 60 giorni prima.
Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 precisano che ‘se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2024 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2024 indicare il nuovo domicilio’. Poiché Tizio si è trasferito a novembre 2024 (dopo il 2 novembre), deve indicare il vecchio domicilio (Torino) per il 1° gennaio 2025, e le addizionali 2025 vengono calcolate in base a Torino. L’addizionale comunale per il 2026, invece, sarà calcolata su Roma, il nuovo domicilio al 1° gennaio 2026.
In pratica
Le addizionali 2025 si calcolano in base al domicilio fiscale al 1° gennaio 2025, non alla residenza attuale.
La variazione di residenza produce effetti fiscali dopo 60 giorni: conta il momento del trasferimento rispetto al 2 novembre.
Se dichiarante e coniuge hanno domicili diversi, le addizionali comunali si calcolano separatamente per ciascuno.
Caia: Comune con soglia di esenzione
Scenario. Caia ha un reddito basso di 10.500 euro e risiede in un Comune che ha deliberato una soglia di esenzione dall’addizionale comunale per redditi inferiori a 12.000 euro.
Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che i contribuenti ‘residenti in uno dei comuni che hanno stabilito una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni’ debbano compilare il rigo F7, attestando il possesso dei requisiti. Le esenzioni possono essere legate al reddito imponibile o ad altre condizioni (come la composizione del nucleo familiare o l’ISEE) che non risultano direttamente dal modello di dichiarazione. Caia deve verificare sul sito www.finanze.gov.it la delibera del proprio Comune e, se ne ha diritto, compilare il rigo F7 per l’anno 2025 e per l’acconto 2026.
In pratica
Non tutti i Comuni hanno soglie di esenzione: va verificato sul sito www.finanze.gov.it.
La soglia di esenzione si dichiara nel rigo F7 del modello 730, attestando di possedere i requisiti.
Le condizioni per l’esenzione (ISEE, nucleo familiare, ecc.) variano da delibera a delibera.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Art. 40 DPR 448/1988 – Esecuzione delle misure di sicurezza
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per l’eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.
Art. 39 DPR 448/1988 – Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall’articolo 38.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.
Art. 38 DPR 448/1988 – Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Nei casi previsti dall’articolo 37 il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall’ articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi indicati nell’articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell’articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.
2. Con la sentenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Art. 36 DPR 448/1988 – Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall’articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell’articolo 22. articolo precedente articolo successivo
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è tenuta a porte chiuse.
2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza pubblica, nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.
3. L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all’imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.
Art. 34 DPR 448/1988 – Impugnazione dell’esercente la potestà dei genitori
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. L’esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne.
2. Qualora sia l’imputato che l’esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l’irregolarità dell’altra anche in relazione ai motivi. articolo precedente articolo successivo
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’ articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l’imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l’imputato non è comparso, dalla notificazione dell’estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. 3-bis. L’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.
4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
2. L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l’opponente può proporre ricorso per cassazione.
3. Quando non deve dichiararne l’inammissibilità, il giudice trasmette l’opposizione con il fascicolo formato a norma dell’ articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie competente per il giudizio.
4. Nel giudizio conseguente all’opposizione il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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