Art. 669-octies c.p.c. – Provvedimento di accoglimento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva
l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua
comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui
la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di
espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669 novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.