Autore: Andrea Marton

  • Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo

    Articolo 671 Codice di Procedura Civile: Sequestro conservativo

    Art. 671 c.p.c. – Sequestro conservativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

  • Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario

    Articolo 670 Codice di Procedura Civile: Sequestro giudiziario

    Art. 670 c.p.c. – Sequestro giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

    di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne e controversa la proprietà o il possesso, ed e opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

    di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed e opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

  • Articolo 669-decies Codice di Procedura Civile: Revoca e modifica

    Articolo 669-decies Codice di Procedura Civile: Revoca e modifica

    Art. 669-decies c.p.c. – Revoca e modifica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies, nel corso dell’istruzione il

    giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il

    provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle

    circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al

    provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a

    conoscenza.

    Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica

    dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669

    terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano

    mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza

    successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento

    in cui ne è venuto a conoscenza.

    Se la causa di merito e devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione

    civile e stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono

    essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

  • Articolo 669-novies Codice di Procedura Civile: Inefficacia del provvedimento cautelare

    Articolo 669-novies Codice di Procedura Civile: Inefficacia del provvedimento cautelare

    Art. 669-novies c.p.c. – Inefficacia del provvedimento cautelare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il procedimento di merito non e iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

    In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669 decies.

    Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non e stata versata la cauzione di cui all’articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, e dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

    Se la causa di merito e devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

    se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

    se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

    Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, 353.

  • Articolo 669-octies Codice di Procedura Civile: Provvedimento di accoglimento

    Articolo 669-octies Codice di Procedura Civile: Provvedimento di accoglimento

    Art. 669-octies c.p.c. – Provvedimento di accoglimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve

    fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva

    l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies.

    In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il

    termine perentorio di sessanta giorni.

    Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua

    comunicazione.

    Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,

    escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui

    la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di

    espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

    Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei

    termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di

    promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli

    arbitri.

    Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669 novies non si applicano ai

    provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad

    anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

    L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

    L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

  • Articolo 669-septies Codice di Procedura Civile: Provvedimento negativo

    Articolo 669-septies Codice di Procedura Civile: Provvedimento negativo

    Art. 669-septies c.p.c. – Provvedimento negativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

    Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto e pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

    La condanna alle spese e immediatamente esecutiva ed e opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

    Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 669-sexies Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 669-sexies Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 669-sexies c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.

    Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

    Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

    Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 669-quinquies Codice di Procedura Civile: Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza

    Articolo 669-quinquies Codice di Procedura Civile: Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza

    Art. 669-quinquies c.p.c. – Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    del giudizio arbitrale)

    Se la controversia e oggetto di clausola compromissoria o e compromessa in arbitri anche non rituali o se

    e pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere

    del merito.

  • Articolo 669-quater Codice di Procedura Civile: Competenza in corso di causa

    Articolo 669-quater Codice di Procedura Civile: Competenza in corso di causa

    Art. 669-quater c.p.c. – Competenza in corso di causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando vi e causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

    Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non e ancora designato o il giudizio e sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669 ter.

    Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

    In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

    Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669 ter.

    Il terzo comma dell’articolo 669 ter si applica altresì nel caso in cui l’azione civile e stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale.

    Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 669-ter Codice di Procedura Civile: Competenza anteriore alla causa

    Articolo 669-ter Codice di Procedura Civile: Competenza anteriore alla causa

    Art. 669-ter c.p.c. – Competenza anteriore alla causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

    Se competente per la causa di merito e il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

    Se il giudice italiano non e competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

    A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui e affidata la trattazione del procedimento.

    Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.