Autore: Andrea Marton

  • CCNL Pesca Marittima: vitto a bordo, mensa e buoni pasto

    CCNL Pesca

    Vitto a bordo, mensa e buoni pasto nel CCNL Pesca Marittima

    In mezzo al mare non esistono ticket restaurant. Il pasto dell’equipaggio si risolve a bordo, con il vitto fornito dall’armatore: una logica opposta a quella dei buoni pasto del lavoro di terra.

    In sintesi

    A bordo il pasto non si gestisce con i buoni pasto: durante l’imbarco il vitto è di norma fornito dall’armatore, perché l’equipaggio vive sull’unità. I buoni pasto e la mensa aziendale, tipici del lavoro di terra, riguardano semmai il personale non imbarcato. Nei casi in cui il vitto non sia fornito può essere previsto un trattamento sostitutivo. Modalità ed eventuali importi vanno verificati sul CCNL.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Ambito
    Vitto a bordo per l’equipaggio; istituti di mensa/buoni pasto per il personale di terra
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Perché a bordo non ci sono i buoni pasto

    I buoni pasto nascono per un’esigenza tipica del lavoro di terra: consentire al lavoratore di consumare un pasto fuori dall’azienda durante la pausa. A bordo di un peschereccio questa logica viene meno: l’equipaggio vive sull’unità per la durata della battuta o della campagna e non può recarsi in un esercizio commerciale. Per questo lo strumento del buono pasto non si applica all’imbarcato: il problema del pasto si risolve diversamente, con il vitto fornito a bordo.

    Il vitto a bordo

    Durante l’imbarco il vitto è di norma fornito dall’armatore: i pasti sono preparati e consumati sull’unità nel corso della navigazione. È una tutela strutturale del lavoro marittimo, parte delle condizioni che rendono possibile la permanenza prolungata a bordo. Nelle unità più grandi può esserci personale dedicato alla preparazione; nelle imbarcazioni minori la gestione dei pasti è affidata all’equipaggio. Le modalità concrete dipendono dall’organizzazione di bordo e dal CCNL.

    Quando il vitto non è fornito

    Possono esserci situazioni particolari in cui il vitto a bordo non sia fornito. In questi casi può essere previsto un trattamento sostitutivo o un’indennità a compensazione. La presenza e l’entità di un’eventuale indennità sostitutiva del vitto non sono uniformi: dipendono dal CCNL e dall’organizzazione dell’impresa, e vanno verificate sul testo del contratto applicato.

    Pasto e vitto: equipaggio e personale di terra a confronto
    Categoria Strumento Note
    Equipaggio imbarcato Vitto fornito a bordo dall’armatore Tutela strutturale dell’imbarco
    Equipaggio — vitto non fornito Eventuale trattamento sostitutivo Da verificare sul CCNL
    Personale di terra Mensa aziendale o buoni pasto Se previsti dal CCNL o dalla prassi

    Nota: questa guida non riporta importi. La fornitura del vitto, l’eventuale indennità sostitutiva e l’applicazione di mensa o buoni pasto al personale di terra vanno verificate sul testo del CCNL applicato.

    Il personale di terra

    Per gli addetti che lavorano a terra (uffici, magazzino, lavorazione e commercializzazione del pescato) possono trovare applicazione gli istituti tipici del lavoro di terra: la mensa aziendale o i buoni pasto, se previsti dal CCNL o dalla prassi aziendale. È una disciplina distinta da quella dell’equipaggio imbarcato, che ha il vitto fornito a bordo.

    Vitto a bordo e retribuzione

    Il vitto fornito a bordo è, come detto, una tutela strutturale dell’imbarco più che una voce retributiva in senso stretto. La sua eventuale rilevanza ai fini di istituti come il TFR dipende dalla qualificazione data dal contratto e dalla normativa: in generale le prestazioni in natura connesse all’imbarco seguono regole specifiche. È un aspetto da verificare con il consulente del lavoro e sul CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — Vitto a bordo durante la campagna
    Tizio è imbarcato per una campagna di più settimane. I pasti sono preparati e consumati a bordo e il vitto è a carico dell’armatore. Non riceve buoni pasto: lo strumento, pensato per il lavoro di terra, non avrebbe senso durante la navigazione.
    Caio — Situazione in cui il vitto non è fornito
    In una particolare situazione il vitto a bordo non viene fornito a Caio. In tal caso può spettargli un trattamento sostitutivo o un’indennità, se previsti dal CCNL: Caio verifica sul contratto applicato la disciplina della specifica ipotesi.
    Sempronia — Buoni pasto per il personale di terra
    Sempronia lavora negli uffici dell’impresa di pesca. A differenza dell’equipaggio, può beneficiare di mensa aziendale o buoni pasto, se previsti dal CCNL o dalla prassi aziendale per il personale non imbarcato.

    Domande frequenti

    I pescatori imbarcati hanno i buoni pasto?
    Di norma no. Durante l’imbarco l’equipaggio vive sull’unità e il vitto è generalmente fornito dall’armatore a bordo: un buono pasto da spendere a terra non avrebbe senso in mare. Buoni pasto e mensa riguardano semmai il personale non imbarcato.
    Chi cucina e fornisce i pasti a bordo?
    I pasti sono preparati e consumati sull’unità durante la navigazione; nelle unità più grandi può esserci personale dedicato, nelle minori provvede l’equipaggio. Il vitto è di norma a carico dell’armatore. Le modalità dipendono dall’organizzazione di bordo e dal CCNL.
    Se il vitto non è fornito spetta un’indennità?
    Nei casi in cui il vitto non sia fornito può essere previsto un trattamento sostitutivo o un’indennità. La presenza e l’entità dipendono dal CCNL e dall’organizzazione dell’impresa: vanno verificate sul testo del contratto.
    Il personale di terra ha diritto alla mensa o ai buoni pasto?
    Per gli addetti a terra possono applicarsi mensa aziendale o buoni pasto, se previsti dal CCNL o dalla prassi aziendale. È una disciplina distinta da quella dell’equipaggio, che ha il vitto fornito a bordo.
    Il vitto a bordo è una voce della retribuzione?
    È una tutela strutturale dell’imbarco più che una voce retributiva in senso stretto. La sua eventuale rilevanza ai fini del TFR dipende dalla qualificazione del contratto e della normativa: le prestazioni in natura connesse all’imbarco seguono regole specifiche, da verificare sul CCNL.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il vitto a bordo rientra tra le tutele dell’imbarco; mensa e buoni pasto riguardano semmai il personale di terra. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Pesca

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Pesca Marittima

    Le tutele per i genitori che lavorano valgono anche per chi lavora in mare. Ma il divieto di adibire la gestante al lavoro a bordo introduce una particolarità tipica del settore della pesca.

    In sintesi

    Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001 e si applicano anche nella pesca. La lavoratrice gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti; spettano congedo di maternità (di regola cinque mesi), congedo di paternità e congedi parentali. L’indennità è erogata dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi. I dettagli vanno verificati sul CCNL.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    D.lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità); gestione INPS per i marittimi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le tutele di legge si applicano anche in mare

    Le protezioni a favore della genitorialità non sono materia rimessa alla sola contrattazione: discendono dal Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), norma di legge inderogabile. Queste tutele si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori del settore della pesca e dell’acquacoltura, sia imbarcati sia di terra, con gli adattamenti richiesti dalla specificità del lavoro a bordo.

    Il divieto di lavoro a bordo per la gestante

    La particolarità più evidente nel settore è che la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti. Dove possibile, l’impresa può adibirla a mansioni compatibili a terra; in caso contrario può ricorrere all’astensione anticipata. La soluzione concreta dipende dall’organizzazione dell’impresa e dalla valutazione dei rischi.

    Il congedo di maternità

    Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, pari di regola a cinque mesi complessivi distribuiti tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. Durante il congedo spetta un’indennità di maternità; per le lavoratrici marittime è gestita dall’INPS secondo le regole della gestione speciale (già ex IPSEMA). Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore di lavoro.

    Congedo di paternità e congedi parentali

    Accanto alla maternità, la legge riconosce:

    • il congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni previsti intorno alla nascita del figlio, oltre alle ipotesi di congedo di paternità alternativo nei casi stabiliti;
    • il congedo parentale, spettante a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata fissati dal d.lgs. 151/2001, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili;
    • i riposi giornalieri per allattamento e i permessi per la malattia del figlio nei limiti di legge.

    Per i lavoratori della pesca queste tutele vanno coordinate con i tempi della navigazione e con i cicli di imbarco e sbarco.

    Tabella riepilogativa

    Congedi per la genitorialità nel settore della pesca
    Istituto Fonte Durata / nota
    Congedo di maternità D.lgs. 151/2001 Di regola 5 mesi, indennità INPS; divieto di lavoro a bordo
    Congedo di paternità obbligatorio D.lgs. 151/2001 Giorni previsti dalla legge intorno alla nascita
    Congedo parentale D.lgs. 151/2001 Entrambi i genitori, nei limiti di età e durata di legge
    Riposi per allattamento D.lgs. 151/2001 Nei limiti di legge, modalità compatibili con l’attività
    Tutela salute e sicurezza gestante D.lgs. 151/2001 Spostamento a mansioni compatibili o astensione anticipata

    Nota: le durate e le percentuali di indennità sono quelle fissate dalla legge. Le eventuali integrazioni a carico del datore di lavoro e le modalità organizzative sono quelle previste dal CCNL e vanno verificate sul testo del contratto.

    Casi pratici

    Tizia — Marinaia in gravidanza
    Tizia è marinaia e comunica all’armatore lo stato di gravidanza. Da quel momento non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi protetti: l’impresa valuta se assegnarle mansioni compatibili a terra; non essendo possibile, Tizia accede all’astensione, con l’indennità prevista. Al congedo di maternità seguirà, se lo vorrà, il congedo parentale.
    Caio — Congedo di paternità
    Caio diventa padre mentre è imbarcato su un’unità d’altura. Ha diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge: ne programma la fruizione in occasione del rientro in porto, coordinandosi con l’armatore per non lasciare scoperto il proprio diritto.
    Sempronia — Congedo parentale frazionato
    Sempronia, dopo la maternità, intende usare il congedo parentale a periodi, alternandosi con il padre del bambino. Fruisce delle frazioni indennizzabili previste dal d.lgs. 151/2001, programmando i periodi tra una campagna e l’altra in accordo con il datore di lavoro.

    Domande frequenti

    La maternità è tutelata anche per chi lavora su un peschereccio?
    Sì. Le tutele del d.lgs. 151/2001 si applicano anche alle lavoratrici della pesca e dell’acquacoltura. La gestante non può essere adibita al lavoro a bordo nei periodi di astensione obbligatoria e gode delle protezioni in materia di salute e sicurezza previste per le gestanti.
    Quanto dura il congedo di maternità?
    È il periodo di astensione obbligatoria previsto dal d.lgs. 151/2001, di regola cinque mesi complessivi tra prima e dopo il parto, con possibilità di flessibilità. Durante il congedo spetta un’indennità; per le marittime è gestita dall’INPS secondo le regole della gestione speciale.
    Esiste il congedo di paternità nella pesca?
    Sì. Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge, oltre alle ipotesi di congedo alternativo nei casi stabiliti. Le tutele spettano anche al personale della pesca, con modalità compatibili con l’imbarco.
    I congedi parentali spettano ai marittimi?
    Sì. Il congedo parentale del d.lgs. 151/2001 spetta a entrambi i genitori entro i limiti di età del figlio e di durata di legge, con la relativa indennità per le frazioni indennizzabili. La fruizione va programmata tenendo conto dei tempi della navigazione.
    Durante la gravidanza la lavoratrice può essere spostata a terra?
    Il divieto di lavoro a bordo nei periodi protetti e le tutele di salute e sicurezza possono comportare lo spostamento a mansioni compatibili, dove possibile, oppure l’astensione anticipata. La soluzione dipende dall’organizzazione dell’impresa e dalla valutazione dei rischi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Le tutele di maternità e paternità si fondano sul d.lgs. 151/2001; l’indennità per i marittimi è gestita dall’INPS. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, all’INPS, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: malattia, infortunio e previdenza dei marittimi

    CCNL Pesca

    Malattia, infortunio e previdenza nel CCNL Pesca Marittima

    Per chi lavora in mare, malattia e infortunio hanno una rete di tutele speciale, costruita sulla disciplina della gente di mare e gestita oggi da INAIL e INPS dopo la soppressione dell’IPSEMA.

    In sintesi

    Le tutele del marittimo per malattia e infortunio sono ripartite tra INAIL (infortuni sul lavoro e malattie professionali, gestione navigazione) e INPS (indennità di malattia e maternità dal 1° gennaio 2014), dopo la soppressione dell’ex IPSEMA. Il comporto si fonda sull’art. 2110 c.c. e sul CCNL. Importi e durate del trattamento vanno verificati sul testo del contratto.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Enti competenti
    INAIL (gestione navigazione, infortuni e MP) · INPS (malattia e maternità dal 1/1/2014), già ex IPSEMA
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La previdenza marittima dopo l’IPSEMA

    Storicamente le tutele previdenziali e assicurative dei marittimi erano gestite dall’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo). Con un percorso normativo che ha interessato gli anni successivi, l’IPSEMA è stato soppresso e le sue funzioni ripartite:

    • all’INAIL sono attribuite le funzioni relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare (gestione navigazione);
    • all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è passata la gestione delle prestazioni di indennità di malattia e maternità precedentemente amministrate dall’ex IPSEMA.

    Il datore di lavoro versa i contributi a questi enti; il marittimo accede alle prestazioni secondo le regole della gestione speciale.

    L’infortunio a bordo

    L’infortunio sul lavoro occorso a bordo o in occasione dell’attività di pesca rientra nella tutela assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL per il settore navigazione. A seconda della gravità, al marittimo spettano prestazioni per l’inabilità temporanea, per l’inabilità permanente e, nei casi più gravi, prestazioni ai superstiti. È essenziale che l’infortunio sia denunciato tempestivamente attraverso le procedure previste, perché da ciò dipende l’accesso alle tutele.

    La malattia del marittimo

    La malattia del marittimo presenta caratteristiche peculiari: può insorgere durante l’imbarco oppure manifestarsi dopo lo sbarco, anche in continuità del rapporto di lavoro. Per questo la disciplina speciale prevede regole specifiche sull’accertamento e sull’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea, oggi di competenza INPS. Le procedure di certificazione e di comunicazione vanno seguite con attenzione per non perdere il diritto alle prestazioni.

    Il periodo di comporto

    Durante l’assenza per malattia o infortunio il lavoratore conserva il posto per un periodo — il comporto — alla scadenza del quale il datore può recedere. La fonte è l’art. 2110 del Codice civile, che rinvia alla legge e al contratto collettivo per la durata. Nella pesca la durata del comporto è quella stabilita dal CCNL e dalla disciplina marittima: non va presunta, ma verificata sul testo del contratto applicato.

    Tabella riepilogativa delle tutele

    Chi tutela cosa nel settore della pesca marittima
    Evento Ente competente Prestazione
    Infortunio sul lavoro INAIL (gestione navigazione) Inabilità temporanea, permanente, prestazioni ai superstiti
    Malattia professionale INAIL (gestione navigazione) Prestazioni economiche e sanitarie
    Malattia comune INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) Indennità di inabilità temporanea
    Maternità INPS (dal 1/1/2014, già ex IPSEMA) Indennità di maternità (vedi guida dedicata)
    Conservazione del posto CCNL + art. 2110 c.c. Periodo di comporto

    Nota: gli importi delle indennità, la durata del comporto e l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro sono fissati dalla legge, dalla disciplina marittima e dal CCNL. Vanno verificati sul testo del contratto e presso gli enti competenti.

    Casi pratici

    Tizio — Infortunio durante il recupero degli attrezzi
    Tizio, marinaio, si ferisce a una mano durante il recupero della rete. Si tratta di un infortunio sul lavoro: rientra nella tutela INAIL della gestione navigazione. L’infortunio viene denunciato tempestivamente e a Tizio spettano le prestazioni per l’inabilità temporanea durante la convalescenza.
    Caio — Malattia che si manifesta dopo lo sbarco
    Caio sbarca al termine di una battuta e nei giorni successivi si ammala, in continuità del rapporto di lavoro. La sua indennità di malattia è gestita dall’INPS secondo le regole speciali dei marittimi; Caio segue le procedure di certificazione per accedere alla prestazione.
    Sempronio — Assenza prolungata e comporto
    Sempronio è assente per una lunga malattia. Finché non supera il periodo di comporto previsto dal CCNL e dall’art. 2110 c.c., conserva il posto di lavoro. Solo al superamento del comporto il datore potrebbe recedere; prima di tale momento il licenziamento per il solo fatto della malattia non è legittimo.

    Domande frequenti

    Chi paga la malattia e l’infortunio dei marittimi della pesca?
    Dopo la soppressione dell’IPSEMA, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita dall’INAIL (gestione navigazione), mentre dal 1° gennaio 2014 le prestazioni di indennità di malattia e maternità sono passate all’INPS. Il datore versa i contributi a questi enti.
    Cos’è il periodo di comporto?
    È il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio conserva il posto: superato tale periodo, il datore può recedere. Si fonda sull’art. 2110 c.c., che rinvia alla legge e al contratto per la durata. Nella pesca la durata è quella del CCNL e della disciplina marittima e va verificata sul testo.
    Come si certifica la malattia a bordo?
    Le condizioni del lavoro a bordo incidono sulle modalità di certificazione e accertamento. La normativa marittima prevede regole specifiche per la malattia e l’infortunio insorti durante l’imbarco o dopo lo sbarco, anche in continuità del rapporto. È importante seguire le procedure indicate dal datore e dagli enti competenti.
    L’infortunio avvenuto durante la pesca è tutelato?
    Sì. L’infortunio occorso a bordo o in occasione dell’attività rientra nella tutela INAIL della gestione navigazione. Spettano prestazioni per inabilità temporanea, permanente o, nei casi gravi, ai superstiti. La denuncia va effettuata tempestivamente.
    Durante la malattia il marittimo riceve la retribuzione?
    Durante malattia o infortunio il marittimo ha diritto a un trattamento economico secondo legge, disciplina marittima e CCNL, che integra l’indennità degli enti. Modalità, importi del trattamento integrativo e durata dipendono dal contratto e vanno verificati sul testo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Le tutele per malattia e infortunio dei marittimi sono gestite da INAIL (gestione navigazione) e INPS (già ex IPSEMA); il comporto si fonda sull’art. 2110 c.c. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, agli enti competenti (INAIL, INPS), alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: livelli, qualifiche e mansioni dell’equipaggio

    CCNL Pesca

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Pesca Marittima

    L’inquadramento a bordo di un peschereccio segue le qualifiche marittime del Codice della navigazione: dal comandante al mozzo, ogni ruolo ha mansioni, responsabilità e un peso diverso nel riparto del pescato.

    In sintesi

    Il personale imbarcato è inquadrato secondo le qualifiche di bordo: comandante, capo pesca, motorista e personale di macchina, marinaio e mozzo per la coperta. La qualifica dipende dai titoli professionali marittimi e dalle mansioni effettive, incide sul trattamento economico e sul numero di «parti» nel riparto del pescato. Il personale di terra ha una classificazione a livelli separata.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Ambito
    Equipaggio imbarcato su navi adibite alla pesca marittima; sezione distinta per il personale di terra
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le qualifiche di bordo

    A differenza degli altri settori, nella pesca marittima l’inquadramento non nasce da un sistema di «livelli» astratti, ma dalle qualifiche marittime riconosciute dal Codice della navigazione e dalla normativa sulla gente di mare. Ciascun membro dell’equipaggio possiede un titolo professionale e ricopre un ruolo preciso nella spedizione di pesca.

    Le figure principali sono:

    • Comandante: responsabile della navigazione, della sicurezza dell’unità e della conduzione della spedizione di pesca; ha la rappresentanza dell’armatore a bordo.
    • Capo pesca: dirige e coordina le operazioni di cattura, sceglie le tecniche e le zone di pesca; nelle unità minori il ruolo può coincidere con il comandante.
    • Motorista / personale di macchina: cura il funzionamento e la manutenzione dell’apparato motore e degli impianti tecnici di bordo.
    • Marinaio: personale di coperta esperto, addetto alle manovre, alla calata e al recupero degli attrezzi da pesca, alla lavorazione e conservazione del pescato.
    • Mozzo: personale di coperta in formazione o con minore esperienza, affianca i marinai nelle operazioni di bordo.

    Personale di coperta e personale di macchina

    L’equipaggio si articola tradizionalmente in due grandi comparti: il personale di coperta (comandante, capo pesca, marinai, mozzi), addetto alla navigazione e alle operazioni di pesca, e il personale di macchina (motoristi e addetti tecnici), responsabile dell’apparato propulsivo. Nelle unità di piccole dimensioni i ruoli si sovrappongono e una stessa persona può cumulare più funzioni.

    Tabella riepilogativa delle qualifiche

    Qualifiche di bordo, comparto e mansioni tipiche
    Qualifica Comparto Mansioni principali
    Comandante Coperta / comando Navigazione, sicurezza, direzione della spedizione, rappresentanza dell’armatore
    Capo pesca Coperta Direzione delle operazioni di cattura, scelta delle tecniche e delle zone
    Motorista Macchina Conduzione e manutenzione dell’apparato motore e degli impianti
    Marinaio Coperta Manovre, calata e recupero attrezzi, lavorazione e conservazione del pescato
    Mozzo Coperta Affiancamento ai marinai, mansioni di coperta, formazione pratica

    Nota: i titoli professionali marittimi e i requisiti per ciascuna qualifica sono fissati dalla normativa sulla gente di mare e dal Codice della navigazione. Il CCNL collega a ogni qualifica il relativo trattamento economico e il numero di «parti» nel riparto del pescato.

    Qualifica e numero di «parti»

    L’inquadramento ha un effetto diretto sulla retribuzione «alla parte»: il numero di parti attribuito a ciascuno è proporzionale alla qualifica e alla responsabilità. Comandante e capo pesca ricevono un numero di parti superiore; il marinaio una quota intermedia; il mozzo, in fase di formazione, una quota inferiore. La qualifica determina quindi sia il minimo monetario garantito sia la quota di compartecipazione al ricavato.

    Personale di terra (non imbarcato)

    Per gli addetti che non lavorano a bordo — uffici, magazzino, lavorazione e commercializzazione del pescato — il contratto prevede una distinta classificazione a livelli, con minimi tabellari mensili e declaratorie analoghe a quelle degli altri CCNL. A questi lavoratori non si applicano le qualifiche di bordo né il sistema «alla parte».

    Casi pratici

    Tizio — Da mozzo a marinaio
    Tizio è imbarcato come mozzo da due anni. Acquisita esperienza e il titolo professionale richiesto, viene stabilmente adibito alle mansioni di marinaio. Da quel momento ha diritto all’inquadramento e al trattamento economico di marinaio, con un numero di «parti» superiore nel riparto del pescato.
    Caio — Marinaio che sostituisce il motorista
    Durante una campagna il motorista di Caio sbarca per malattia e Caio, in possesso del titolo, ne assume temporaneamente le funzioni. Per tutto il periodo ha diritto al trattamento della qualifica superiore; la circostanza viene annotata sui documenti di bordo.
    Sempronia — Addetta alla lavorazione del pescato a terra
    Sempronia lavora nello stabilimento dell’impresa, addetta alla pulitura e al confezionamento del pescato. È inquadrata nella classificazione a livelli del personale di terra, con minimo tabellare mensile, e non rientra nelle qualifiche di bordo né nel riparto «alla parte».

    Domande frequenti

    Quali sono le qualifiche dell’equipaggio di un peschereccio?
    Le qualifiche principali sono: comandante (navigazione e direzione della spedizione), capo pesca (operazioni di cattura), motorista e personale di macchina (apparato motore), marinaio (coperta) e mozzo (coperta in formazione). Le qualifiche e i titoli professionali marittimi sono disciplinati dal Codice della navigazione e dalla normativa sulla gente di mare.
    Chi stabilisce la qualifica del marittimo imbarcato?
    La qualifica dipende dal titolo professionale marittimo posseduto e dalle mansioni effettivamente svolte a bordo, come risultano dal contratto di arruolamento e dai documenti di bordo. Il CCNL collega a ciascuna qualifica un trattamento economico e normativo e il numero di «parti» nel riparto del pescato.
    Cosa succede se svolgo mansioni superiori alla mia qualifica?
    Chi è chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di una qualifica superiore ha diritto, per il periodo relativo, al trattamento economico e normativo di quella qualifica. Lo svolgimento deve risultare dai documenti di bordo. Se l’assegnazione è stabile e prolungata, può maturarsi il diritto all’inquadramento superiore.
    Il personale di terra come è inquadrato?
    Il personale non imbarcato (uffici, magazzino, lavorazione e commercializzazione del pescato) è inquadrato in una distinta classificazione a livelli, con minimi tabellari mensili. Non si applicano a questi lavoratori le qualifiche di bordo né il sistema retributivo «alla parte».
    La qualifica incide sulla quota del pescato?
    Sì. Nel sistema «alla parte» il numero di «parti» è proporzionale alla qualifica: comandante e capo pesca ricevono più parti del marinaio, che a sua volta ne riceve più del mozzo. La qualifica incide quindi sia sul minimo garantito sia sulla quota di compartecipazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Le qualifiche e i titoli professionali marittimi sono disciplinati dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pesca Marittima: lavoro notturno, festivo e domenicale a bordo

    CCNL Pesca

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Pesca Marittima

    Il pesce non conosce calendario: si pesca di notte, all’alba, nei festivi. Per chi è imbarcato il lavoro notturno e festivo è la regola, non l’eccezione, e la disciplina si adatta a questa realtà.

    In sintesi

    A bordo il lavoro notturno e festivo è una caratteristica ordinaria del mestiere. La disciplina segue i limiti di riposo della gente di mare e il sistema retributivo «alla parte», che già tiene conto della natura dell’attività. Eventuali maggiorazioni specifiche e i riposi compensativi dipendono dal CCNL. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie. Importi e percentuali vanno verificati sul testo.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Normativa speciale sui riposi della gente di mare; Codice della navigazione
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Notte e festivi: la normalità della pesca

    In molti settori il lavoro notturno e festivo è un’eccezione, compensata da maggiorazioni. Nella pesca la situazione è rovesciata: moltissime tecniche di pesca si praticano di notte o all’alba (basti pensare alla pesca con le lampare, attratta dalla luce) e l’attività non si ferma necessariamente nei giorni festivi, soprattutto nelle battute d’altura e oceaniche. Il lavoro notturno e festivo è quindi una caratteristica ordinaria del mestiere, che la disciplina del settore tiene presente.

    Il sistema «alla parte» e la natura dell’attività

    Questa peculiarità incide sul trattamento economico. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio — comprese le ore notturne e festive necessarie a portare a casa il pescato — è compensata attraverso la quota del ricavato e il minimo monetario garantito, che già riflettono la natura dell’attività. Per questo non sempre il lavoro notturno o festivo assume, a bordo, la forma di una maggiorazione oraria separata come negli altri settori. Eventuali maggiorazioni specifiche, dove previste dal CCNL, vanno verificate sul testo.

    I limiti di riposo della gente di mare

    Anche se il lavoro notturno è frequente, ciò non significa assenza di limiti. La normativa speciale per la gente di mare fissa l’orario massimo di lavoro e i periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale, proprio per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo durante le ore notturne. Il rispetto di questi limiti è una garanzia di sicurezza per l’intero equipaggio.

    Lavoro notturno e festivo nel settore della pesca
    Aspetto Nella pesca Riferimento
    Lavoro notturno Frequente e ordinario (es. pesca con lampare) Limiti di riposo gente di mare
    Lavoro festivo/domenicale Possibile, specie d’altura e oceanica Riposi compensativi e CCNL
    Compenso equipaggio Quota «alla parte» + minimo garantito CCNL; eventuali maggiorazioni
    Riposo Periodi minimi e recuperi Normativa gente di mare
    Personale di terra Regole ordinarie su notturno/festivo CCNL personale non imbarcato

    Nota: questa guida non riporta percentuali di maggiorazione. La presenza e l’entità di eventuali maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, e le modalità dei riposi compensativi, vanno verificate sul testo del CCNL applicato.

    Riposi compensativi e recuperi

    Quando l’attività prosegue di notte o nei giorni festivi, il bilanciamento avviene di norma attraverso i riposi compensativi e i periodi di recupero previsti dalla disciplina marittima e dal CCNL. Al rientro in porto e tra una campagna e l’altra sono programmati periodi di riposo. La logica è compensare l’intensità del lavoro a bordo con un adeguato recupero, anche in funzione della sicurezza.

    Il personale di terra

    Per gli addetti che lavorano a terra (uffici, magazzino, lavorazione del pescato) il lavoro notturno, festivo e domenicale segue le regole ordinarie degli altri settori, con le relative maggiorazioni previste dal contratto per il personale non imbarcato: una disciplina distinta da quella dell’equipaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Pesca notturna con le lampare
    Tizio è imbarcato su un’unità che pratica la pesca con le lampare, attiva di notte. Il lavoro notturno è la normalità del suo mestiere: la sua prestazione è compensata attraverso la quota «alla parte» e il minimo garantito, nel rispetto dei periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare.
    Caio — Battuta che prosegue nel giorno festivo
    Caio è in una battuta d’altura che prosegue in un giorno festivo. L’attività non si ferma, ma il lavoro è organizzato in modo da garantire i riposi minimi; il bilanciamento avviene con i riposi compensativi previsti dalla disciplina marittima e dal CCNL.
    Sempronia — Turno notturno a terra in stabilimento
    Sempronia lavora a terra nello stabilimento e svolge un turno notturno per la lavorazione del pescato fresco. Per lei valgono le regole ordinarie sul lavoro notturno del personale non imbarcato, con le maggiorazioni previste dal contratto.

    Domande frequenti

    Nella pesca si lavora di notte e di domenica?
    Sì, frequentemente. Molte tecniche si praticano di notte o all’alba e l’attività non si ferma necessariamente nei festivi, soprattutto d’altura e oceanica. A bordo il lavoro notturno e festivo è ordinario, pur nel rispetto dei periodi minimi di riposo della gente di mare.
    Il lavoro notturno a bordo è pagato di più?
    Dipende dal sistema retributivo. Nel sistema «alla parte» la prestazione è compensata attraverso la quota del pescato e il minimo garantito, che già tengono conto della natura dell’attività. Eventuali maggiorazioni specifiche vanno verificate sul CCNL. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.
    Esiste un riposo settimanale per chi è imbarcato?
    Il diritto al riposo è tutelato ma a bordo assume la forma dei periodi minimi di riposo della gente di mare. Durante le campagne il riposo è distribuito e, dove necessario, recuperato con riposi compensativi. Al rientro e tra le campagne sono previsti periodi di recupero.
    Come si tutela la salute di chi lavora di notte in mare?
    La normativa speciale della gente di mare fissa limiti di orario e periodi minimi di riposo proprio per prevenire l’affaticamento, pericoloso di notte a bordo. È una garanzia di sicurezza per l’equipaggio. Eventuali tutele aggiuntive vanno verificate nel CCNL.
    Il lavoro nei giorni festivi dà diritto a un recupero?
    Quando l’attività prosegue nei festivi, il bilanciamento avviene di norma con riposi compensativi e periodi di recupero della disciplina marittima e del CCNL, oltre alle eventuali maggiorazioni. Le modalità concrete dipendono dal contratto e vanno verificate sul testo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. Il lavoro e i riposi a bordo sono regolati anche dalla normativa speciale sulla gente di mare. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Somministrazione irregolare: le conseguenze

    La somministrazione di lavoro è legittima solo dentro precisi binari. Quando questi vengono violati, la legge reagisce con la sanzione più temuta dalle imprese: il lavoratore può farsi assumere direttamente dall’utilizzatore. Vediamo, articolo per articolo, quando la somministrazione è irregolare, fraudolenta o abusiva, che cosa può ottenere il lavoratore e con quali termini agire.

    Lo schema della somministrazione di lavoro

    La somministrazione di lavoro è il contratto con cui un’agenzia per il lavoro autorizzata (somministratore) mette propri dipendenti a disposizione di un’impresa (utilizzatore), che ne dirige la prestazione. È un’eccezione legale al divieto generale di interposizione di manodopera: per questo è lecita solo dentro i limiti del d.lgs. 81/2015 (artt. 30-40). Quando questi limiti saltano, il rapporto torna a essere quello che la sostanza rivela: un rapporto diretto tra lavoratore e utilizzatore.

    Quando la somministrazione è irregolare

    La somministrazione è irregolare quando avviene fuori dai limiti e dalle condizioni di legge. I casi tipici sono:

    • violazione dei divieti (art. 32, d.lgs. 81/2015): sostituzione di lavoratori in sciopero; presso unità produttive che hanno fatto, nei sei mesi precedenti, licenziamenti collettivi o sospensioni con CIG per le stesse mansioni; mancata valutazione dei rischi;
    • superamento dei limiti percentuali previsti per il ricorso a termine e somministrazione (art. 31);
    • vizi di forma: il contratto di somministrazione va stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere gli elementi dell’art. 33 (estremi dell’autorizzazione, numero dei lavoratori, ragioni, trattamento economico).

    La conseguenza chiave: costituzione del rapporto (art. 38)

    Nei casi di irregolarità, il lavoratore può chiedere — con ricorso al giudice — la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione (art. 38, comma 2, d.lgs. 81/2015). È l’effetto più dirompente: l’impresa che ha utilizzato il lavoratore se lo ritrova dipendente diretto, con l’anzianità maturata dall’avvio della missione. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione e gestione del rapporto si intendono come compiuti dall’utilizzatore.

    Vizio Conseguenza Norma
    Somministrazione irregolare (fuori limiti/divieti/forma) Costituzione del rapporto con l’utilizzatore art. 38, c. 2
    Somministrazione fraudolenta Sanzione penale (ammenda) oltre alla costituzione del rapporto art. 38-bis
    Agenzia priva di autorizzazione Somministrazione abusiva, sanzioni penali e costituzione del rapporto art. 18, d.lgs. 276/2003

    La somministrazione fraudolenta (art. 38-bis)

    Quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, si configura la somministrazione fraudolenta (art. 38-bis), reintrodotta dal cosiddetto “decreto dignità” (d.l. 87/2018). Oltre alla costituzione del rapporto, scatta una sanzione penale — un’ammenda per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giorno di somministrazione — a carico sia del somministratore sia dell’utilizzatore.

    Differenza con l’appalto illecito

    Lo stesso effetto (costituzione del rapporto con l’utilizzatore) si produce nell’appalto illecito, cioè quando un appalto maschera una mera fornitura di manodopera priva di organizzazione di mezzi e di effettivo rischio d’impresa in capo all’appaltatore (art. 1655 c.c. e art. 29, d.lgs. 276/2003). Somministrazione irregolare e appalto illecito sono due facce dello stesso fenomeno vietato: l’interposizione di manodopera. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere genuino l’appalto solo quando l’appaltatore organizza i mezzi, esercita il potere direttivo sui propri dipendenti e assume il rischio dell’opera o del servizio.

    Il termine per agire

    Il lavoratore deve impugnare la somministrazione irregolare entro i termini di decadenza dell’art. 39, d.lgs. 81/2015, modellati su quelli del licenziamento (art. 6, L. 604/1966): impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni dalla cessazione della missione e successivo deposito del ricorso entro 180 giorni. La tempestività e l’assistenza legale sono decisive: lasciar scadere i termini significa perdere il diritto alla costituzione del rapporto.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • Verifica i limiti (divieti dell’art. 32, percentuali dell’art. 31, forma scritta dell’art. 33): ciascuna violazione apre alla costituzione del rapporto;
    • raccogli prova della missione (lettere di assunzione, buste paga, ordini di servizio, badge) per dimostrare la durata e l’utilizzatore reale;
    • impugna nei termini: 60 giorni + 180 giorni, da rispettare rigorosamente.

    Errori da evitare:

    • confondere la somministrazione irregolare con il semplice contratto a termine viziato: qui l’effetto è il rapporto con l’utilizzatore, non con l’agenzia;
    • attendere oltre i 60 giorni dalla fine della missione: la decadenza è insanabile;
    • trascurare la verifica dell’autorizzazione dell’agenzia: senza autorizzazione la somministrazione è abusiva (penalmente rilevante).

    Esempio pratico

    Tizio è somministrato dall’agenzia Alfa presso l’impresa Beta, in un reparto dove Beta aveva attivato la cassa integrazione per le stesse mansioni nei mesi precedenti: è violato il divieto dell’art. 32. Tizio impugna entro 60 giorni e deposita ricorso entro 180, ottenendo la costituzione del rapporto alle dipendenze di Beta dall’inizio della missione (art. 38). Se la somministrazione fosse stata congegnata per aggirare il CCNL applicato da Beta, scatterebbe anche la sanzione penale per somministrazione fraudolenta (art. 38-bis) a carico di Alfa e Beta.

  • Trasferimento illegittimo: il rifiuto e le conseguenze

    “Mi hanno trasferito ingiustamente: posso rifiutarmi di andare?” È una delle decisioni più rischiose nella vita lavorativa. Rifiutare un trasferimento legittimo significa insubordinazione e rischio licenziamento; ma anche di fronte a un trasferimento illegittimo il rifiuto va gestito con estrema prudenza. Ecco come muoversi, fra eccezione di inadempimento, ricorso d’urgenza e tutele speciali.

    Il punto di partenza: il trasferimento dev’essere giustificato

    Il trasferimento — spostamento definitivo da un’unità produttiva a un’altra — è legittimo solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103, ultimo comma, c.c.). Se queste mancano, il trasferimento è illegittimo; ma attenzione: l’illegittimità non si traduce automaticamente nel diritto di disertare la nuova sede. Le due cose vanno tenute distinte. Sul quadro generale si veda la guida sul trasferimento del lavoratore (art. 2103).

    Il dilemma del lavoratore

    Scelta Vantaggi Rischio
    Obbedire e impugnare Si conserva il posto e la retribuzione; si fa accertare l’illegittimità senza esporsi Disagio di lavorare temporaneamente nella nuova sede
    Rifiutare (eccezione di inadempimento) Si resta nella sede d’origine Se il giudice ritiene legittimo il trasferimento, è insubordinazione e possibile licenziamento

    L’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.)

    Il lavoratore può rifiutare la prestazione nella nuova sede invocando l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.): “non adempio io perché non adempi tu, datore, ordinando un trasferimento illegittimo”. Ma il rifiuto deve essere conforme a buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) e proporzionato: secondo la giurisprudenza di legittimità, è legittimo solo quando il trasferimento è manifestamente illegittimo e il rifiuto non risulta contrario a correttezza alla luce del complesso degli interessi in gioco. Il giudice valuta caso per caso e l’esito è tutt’altro che scontato.

    Il rischio del licenziamento per insubordinazione

    Se il lavoratore rifiuta e il giudice ritiene il trasferimento legittimo, l’assenza dalla nuova sede diventa insubordinazione o assenza ingiustificata, con possibile licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (artt. 2106 e 2119 c.c.). È il rischio principale e spiega perché la via prudente sia quasi sempre quella di obbedire e impugnare. In ogni caso il datore deve seguire la procedura disciplinare dell’art. 7 dello Statuto (contestazione, termine a difesa).

    La via più sicura: lavorare e impugnare, anche in via d’urgenza

    La strategia generalmente consigliata è: prendere servizio nella nuova sede in attesa del giudizio e contemporaneamente impugnare il trasferimento, anche con un ricorso cautelare d’urgenza (art. 700 c.p.c.) per ottenere il rientro nella sede d’origine prima della decisione di merito. Così si tutela il diritto senza rischiare il posto. Per il merito si procede poi con il rito del lavoro (artt. 414 ss. c.p.c.): si veda come fare causa al giudice del lavoro.

    Le tutele rafforzate

    In alcuni casi il rifiuto poggia su basi più solide perché la legge vieta o limita il trasferimento:

    • rappresentanti sindacali (RSA): non trasferibili senza il nulla osta delle associazioni sindacali (art. 22, L. 300/1970);
    • chi assiste un familiare con disabilità grave (art. 33, comma 5, L. 104/1992): diritto, ove possibile, a non essere trasferito senza il proprio consenso;
    • lavoratrici/lavoratori in determinate situazioni familiari e tutele antidiscriminatorie, quando il trasferimento è in realtà ritorsivo.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • documenta l’assenza di comprovate ragioni del trasferimento (richiedi per iscritto la motivazione);
    • prendi servizio e impugna, valutando il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per il rientro;
    • se sei RSA o assisti un disabile grave (L. 104), fai valere subito la tutela speciale.

    Errori da evitare:

    • rifiutare di prendere servizio confidando nella “sicura” illegittimità: il rifiuto regge solo se il trasferimento è manifestamente illegittimo;
    • restare a casa senza impugnare: si cumulano insubordinazione e perdita dei termini;
    • agire senza assistenza legale in una scelta dall’esito incerto.

    Esempio pratico

    Caio è trasferito a 400 km dalla sede, senza alcuna ragione organizzativa e subito dopo una vertenza sindacale: il trasferimento è verosimilmente illegittimo, ma rifiutare di partire resta rischioso. La scelta prudente è prendere servizio e chiedere al giudice, in via d’urgenza (art. 700 c.p.c.), il rientro nella sede d’origine, facendo poi accertare nel merito l’assenza delle comprovate ragioni richieste dall’art. 2103. Se Caio fosse un rappresentante sindacale, potrebbe far valere il nulla osta mancante ex art. 22 dello Statuto.

  • Demansionamento e jus variandi (art. 2103)

    Il datore può cambiare le mansioni del lavoratore? E fino a che punto può assegnargli compiti inferiori? L’art. 2103 c.c., riformato dal Jobs Act (d.lgs. 81/2015), ha ridisegnato i confini del potere di variare le mansioni (jus variandi) e la tutela contro il demansionamento. Ecco, comma per comma, cosa è lecito, cosa è vietato e quali rimedi spettano al lavoratore dequalificato.

    Le mansioni esigibili (jus variandi orizzontale)

    Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento (art. 2103, comma 1, c.c.). All’interno dello stesso livello, dunque, il datore può spostare il lavoratore tra mansioni equivalenti: è lo jus variandi orizzontale. La riforma ha sostituito il vecchio criterio dell’“equivalenza professionale” con quello, più ampio per il datore, del medesimo livello di inquadramento contrattuale.

    L’assegnazione a mansioni inferiori (dopo il Jobs Act)

    La riforma del 2015 ha introdotto deroghe al divieto di demansionamento. Il datore può assegnare mansioni inferiori (appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore, purché nella stessa categoria legale) in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore (art. 2103, comma 2). In tal caso il lavoratore conserva il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in godimento, salvo gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione. La modifica delle mansioni va comunicata per iscritto a pena di nullità (comma 5).

    Tipo di variazione Quando è ammessa Effetto su livello/paga
    Mansioni equivalenti (orizzontale) Sempre, nello stesso livello e categoria (c. 1) Invariati
    Mansioni inferiori Per modifica degli assetti organizzativi (c. 2), forma scritta Livello e retribuzione conservati
    Mansioni superiori Diritto al trattamento superiore; promozione dopo il periodo CCNL o 6 mesi Trattamento superiore
    Patto in pejus Solo in sede protetta e nell’interesse del lavoratore (c. 6) Anche livello/categoria/paga modificabili

    I patti di demansionamento (comma 6)

    Sono ammessi accordi individuali di modifica delle mansioni, anche in pejus (livello, categoria e retribuzione), quando rispondano all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, purché stipulati nelle sedi protette (conciliazione sindacale, Ispettorato, commissioni di certificazione: art. 2103, comma 6, che rinvia all’art. 2113, comma 4). È una valvola per evitare il licenziamento, ma fuori da queste sedi il patto è nullo.

    Le mansioni superiori

    Se assegnato a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al relativo trattamento economico fin dal primo giorno; l’assegnazione diventa definitiva (promozione automatica) se si protrae oltre il periodo fissato dal CCNL o, in mancanza, oltre sei mesi continuativi, salvo che sia avvenuta in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e salva diversa volontà del lavoratore (art. 2103, comma 7). L’argomento è approfondito nella guida sulle mansioni superiori e la promozione automatica.

    Le tutele contro il demansionamento illegittimo

    Fuori dai casi consentiti, il demansionamento è illegittimo: il patto contrario all’art. 2103 è nullo (comma 9). Il lavoratore può chiedere il ripristino delle mansioni di provenienza e il risarcimento del danno. La giurisprudenza di legittimità riconosce, in caso di dequalificazione protratta, sia il danno patrimoniale (perdita di professionalità, mancata progressione) sia il danno non patrimoniale (alla salute, all’immagine, alla vita di relazione), purché allegato e provato, anche per presunzioni. In casi gravi il lavoratore può agire anche in via d’urgenza (art. 700 c.p.c.).

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • verifica il livello contrattuale: le mansioni equivalenti dello stesso livello sono sempre esigibili (c. 1);
    • pretendi la comunicazione scritta della modifica (c. 5) e, se sei demansionato, contesta per iscritto;
    • documenta la dequalificazione (organigrammi, e-mail, ordini di servizio) per provare il danno.

    Errori da evitare:

    • accettare un patto in pejus fuori dalle sedi protette: è nullo (c. 6);
    • confondere lo spostamento orizzontale (lecito) con il demansionamento (di regola vietato);
    • lasciar trascorrere anni senza contestare: indebolisce la prova del danno.

    Esempio pratico

    A seguito di una riorganizzazione, l’impresa assegna a Sempronio, impiegato di concetto, compiti di livello inferiore: è lecito ex art. 2103, comma 2, se la comunicazione è scritta e Sempronio conserva livello e retribuzione. Se invece, senza alcuna ragione organizzativa, lo relegasse a mansioni dequalificanti per “metterlo da parte”, il demansionamento sarebbe illegittimo, con diritto al ripristino delle mansioni e al risarcimento del danno professionale e, se provato, alla salute.

  • NASpI: requisiti, durata e domanda

    La NASpI è la principale rete di sicurezza per chi perde il lavoro: un’indennità mensile dell’INPS che accompagna il disoccupato verso una nuova occupazione. Spetta però solo a precise condizioni e va richiesta entro un termine perentorio. Ecco requisiti, durata, importo, décalage e procedura di domanda, con i riferimenti al d.lgs. 22/2015.

    Cos’è la NASpI

    La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione introdotta dal d.lgs. 22/2015 (artt. 1-14), erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l’occupazione. Ha sostituito le precedenti ASpI e mini-ASpI, unificando la disciplina del sostegno al reddito per i disoccupati del settore privato (e, con regole specifiche, di alcune categorie del pubblico).

    I requisiti

    Requisito Contenuto
    Stato di disoccupazione involontario Licenziamento; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale in sede di conciliazione ex art. 7 L. 604/66; dimissioni nel periodo protetto della maternità/paternità
    Contribuzione Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione
    Stato di disoccupazione dichiarato Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e adesione alle politiche attive

    La disoccupazione involontaria è la chiave: di regola la NASpI spetta a chi è licenziato, non a chi si dimette — salvo le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio) e quelle nel periodo tutelato della genitorialità. La risoluzione consensuale “semplice” non dà diritto alla NASpI, salvo che avvenga nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria per il licenziamento per GMO.

    La durata

    La NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi (art. 5, d.lgs. 22/2015). Più lunga è la storia contributiva, più lunga è l’indennità. Non si computano i periodi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.

    L’importo e il décalage

    L’importo è parametrato alla retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni, entro un massimale mensile rivalutato annualmente; di regola è pari al 75% della retribuzione media fino a un certo importo, più una quota aggiuntiva oltre tale soglia. È previsto il décalage: l’assegno si riduce progressivamente del 3% al mese a partire da un certo periodo di fruizione, per incentivare il rientro al lavoro. La NASpI è compatibile, entro limiti e con regole di cumulo, con redditi da lavoro di modesta entità.

    La domanda: 68 giorni

    La domanda va presentata all’INPS (online con SPID/CIE/CNS, tramite patronato o contact center) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza. La NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione (se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno) o dal giorno successivo alla presentazione (se successiva). È subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e alla partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro; l’inadempimento agli obblighi può comportare decurtazioni o decadenza.

    NASpI e altri istituti

    La NASpI si collega ad altri istituti della cessazione del rapporto: la risoluzione consensuale e le dimissioni incentivate richiedono attenzione perché incidono sul diritto all’indennità; le dimissioni online vanno gestite con la procedura telematica; in caso di esubero di personale si veda il licenziamento collettivo.

    Commento articolo per articolo del d.lgs. 22/2015

    La disciplina NASpI si legge su pochi articoli chiave del decreto legislativo 22/2015, attuativo del Jobs Act. Conoscerne la struttura aiuta a capire diritti e limiti.

    • Art. 1 — istituisce la NASpI come prestazione a domanda per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI.
    • Art. 2 — delimita l’ambito soggettivo: dipendenti del settore privato e, con regole proprie, alcune categorie del pubblico; restano fuori i dipendenti a tempo indeterminato della P.A. e gli operai agricoli, soggetti a discipline distinte.
    • Art. 3 — fissa i requisiti: stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 150/2015 e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. La storica lett. c), che chiedeva 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi, non si applica agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022.
    • Art. 4 — determina la misura dell’indennità in rapporto alla retribuzione media imponibile dell’ultimo quadriennio, entro un massimale rivalutato ogni anno.
    • Art. 5 — disciplina la durata: settimane pari alla metà delle settimane contribuite nel quadriennio, con il tetto dei 24 mesi.
    • Art. 6 — regola la presentazione della domanda e la decorrenza.
    • Art. 7 — introduce la condizionalità: la prestazione è subordinata alla partecipazione alle politiche attive del lavoro.
    • Art. 8 — prevede l’incentivo all’autoimprenditorialità, con la possibilità di liquidazione anticipata in unica soluzione (NASpI anticipata) per chi avvia un’attività di lavoro autonomo o un’impresa.
    • Artt. 9-10 — disciplinano cumulo con redditi da lavoro, sospensione e decadenza.

    Il requisito contributivo: come si contano le settimane

    Le 13 settimane richieste non coincidono necessariamente con 13 settimane di calendario: rileva la contribuzione utile versata nei quattro anni anteriori all’inizio della disoccupazione, anche se distribuita su rapporti diversi. Si valorizzano i periodi di effettivo lavoro e quelli equiparati per legge. È un requisito a maglie più larghe rispetto al passato, pensato per non escludere chi ha avuto carriere discontinue.

    Attenzione a una regola anti-abuso introdotta dalla legge di bilancio 2025 per gli eventi dal 1° gennaio 2025: chi, nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, ha cessato un rapporto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, deve poter vantare almeno tredici settimane di contribuzione tra i due eventi. La norma colpisce la prassi di dimettersi e poi farsi licenziare da un breve rapporto successivo per “sbloccare” la NASpI.

    Casi particolari

    Situazione Diritto alla NASpI
    Licenziamento per giustificato motivo o giusta causa Sì: disoccupazione involontaria
    Dimissioni volontarie “ordinarie” No, salvo le eccezioni di legge
    Dimissioni per giusta causa (es. stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave) Sì: equiparate alla perdita involontaria
    Dimissioni nel periodo protetto della genitorialità
    Risoluzione consensuale “semplice” No
    Risoluzione consensuale in sede di conciliazione ex art. 7 L. 604/66 (procedura per GMO)
    Scadenza di un contratto a termine Sì: cessazione non dipendente dalla volontà del lavoratore
    Mancato superamento del periodo di prova con recesso del datore

    Il principio costante della giurisprudenza è che le dimissioni per giusta causa conservano il diritto all’indennità quando il recesso del lavoratore è provocato da un grave inadempimento del datore (tipicamente il mancato pagamento della retribuzione): in tal caso la cessazione, pur formalmente volontaria, è sostanzialmente non imputabile al dipendente. Per questo è decisivo motivare e documentare la giusta causa nella lettera di dimissioni.

    Sospensione, cumulo e decadenza

    La NASpI non si perde necessariamente se si torna a lavorare: in caso di nuovo lavoro subordinato a tempo determinato di breve durata l’indennità può essere sospesa e poi ripresa; con redditi da lavoro autonomo o parasubordinato di modesta entità vige una regola di cumulo parziale, purché il beneficiario comunichi all’INPS il reddito atteso. Si decade invece dalla prestazione quando si perde lo stato di disoccupazione, non si rispettano gli obblighi di politica attiva o si supera il limite reddituale del cumulo. La risoluzione consensuale e le dimissioni incentivate vanno valutate proprio in funzione di questi effetti.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • presenta la domanda entro 68 giorni dalla cessazione: il termine è perentorio;
    • rendi subito la DID e adempi agli obblighi di politica attiva;
    • se ti dimetti, valuta la giusta causa e documentala (sola via che conserva la NASpI).

    Checklist al momento della cessazione:

    • verifica di avere almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio;
    • controlla la natura della cessazione (licenziamento, scadenza termine, dimissioni per giusta causa): solo l’involontarietà apre la NASpI;
    • conserva lettera di licenziamento o documentazione della giusta causa;
    • presenta la domanda online o tramite patronato e rendi la DID;
    • annota la decorrenza per sapere da quando matura l’assegno.

    Errori da evitare:

    • accettare una risoluzione consensuale “semplice” pensando di avere comunque la NASpI: non spetta;
    • superare i 68 giorni: si perde il diritto;
    • trascurare gli obblighi verso il centro per l’impiego: si rischia la decadenza.

    Esempio pratico

    Tizio è licenziato dopo alcuni anni di lavoro: presenta domanda di NASpI all’INPS entro 68 giorni, rendendo la DID. L’indennità gli spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo quadriennio (entro il tetto dei 24 mesi), con importo legato alla retribuzione media e riduzione del 3% al mese (décalage) dopo i primi mesi. Caio, invece, firma una risoluzione consensuale “semplice”: non avendo perso il lavoro involontariamente, non ha diritto alla NASpI.

  • Licenziamento disciplinare: la procedura (art. 7)

    Il licenziamento disciplinare punisce un comportamento del lavoratore, ma non può essere “a sorpresa”: la legge impone una procedura di garanzia precisa, fatta di contestazione scritta, termine a difesa e proporzionalità. Saltarla rende il licenziamento illegittimo anche quando il fatto sussiste. Ecco i passaggi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e le conseguenze dei vizi.

    Cos’è il licenziamento disciplinare

    È il licenziamento intimato per un inadempimento del lavoratore. Può configurare:

    • giusta causa (art. 2119 c.c.): un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; il licenziamento è senza preavviso;
    • giustificato motivo soggettivo (art. 3, L. 604/1966): un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, meno grave della giusta causa; il licenziamento è con preavviso.

    In entrambi i casi si tratta di una sanzione disciplinare e va rispettata la procedura dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

    La procedura dell’art. 7 dello Statuto

    Fase Contenuto
    Pubblicità del codice disciplinare Le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza mediante affissione in luogo accessibile a tutti
    Contestazione Addebito scritto, specifico, immediato e immutabile
    Termine a difesa Almeno 5 giorni per le giustificazioni del lavoratore
    Difesa Giustificazioni scritte o orali, anche con assistenza sindacale
    Provvedimento Sanzione (eventuale licenziamento) proporzionata e motivata

    La contestazione dell’addebito

    Il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo:

    • specifico: chiaro, dettagliato e circostanziato, perché il lavoratore possa difendersi;
    • tempestivo: subito dopo averne avuto piena conoscenza, per il principio di immediatezza (la tardività ingiustificata equivale a tolleranza e vizia il licenziamento);
    • immutabile: non si può licenziare per fatti diversi da quelli contestati.

    Il diritto di difesa e il termine

    Il lavoratore ha diritto a difendersi entro un termine di almeno cinque giorni dalla contestazione (art. 7, commi 2 e 5), presentando giustificazioni scritte o chiedendo di essere sentito oralmente, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Il datore non può adottare la sanzione prima della scadenza del termine; se il lavoratore chiede l’audizione, va sentito.

    La proporzionalità della sanzione

    Il licenziamento è la sanzione estrema: deve essere proporzionato alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.). Se il CCNL, per quel comportamento, prevede una sanzione conservativa (multa, sospensione, rimprovero), il licenziamento è sproporzionato e illegittimo. La giurisprudenza di legittimità valuta la proporzionalità tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva della condotta, dell’elemento intenzionale e dei precedenti del lavoratore.

    Le conseguenze dei vizi

    La violazione della procedura (contestazione generica, mancato rispetto del termine a difesa, tardività) o la sproporzione rendono il licenziamento illegittimo. Le tutele dipendono dal regime applicabile (art. 18 dello Statuto per gli assunti ante 7 marzo 2015; d.lgs. 23/2015 per quelli successivi):

    • reintegrazione nei casi più gravi, in particolare quando il fatto materiale è insussistente o è punito dal CCNL con una sanzione conservativa;
    • indennità economica negli altri casi di illegittimità;
    • indennità ridotta per i soli vizi formali o procedurali.

    Il quadro completo è nella guida sul licenziamento illegittimo, tutele e reintegra.

    Recidiva, precedenti e tempistica

    Nel valutare la proporzionalità, contano anche i precedenti disciplinari del lavoratore: il CCNL spesso gradua le sanzioni in funzione della reiterazione (recidiva). I provvedimenti disciplinari, peraltro, non possono essere richiamati a carico del lavoratore decorsi due anni dalla loro applicazione (art. 7, comma 8, dello Statuto). Va inoltre rispettato il principio di immediatezza sia nella contestazione sia nell’irrogazione della sanzione: un eccessivo intervallo tra fatto, contestazione e provvedimento può far ritenere la condotta tollerata e rendere illegittimo il licenziamento.

    Spunti pratici

    Cosa fare (lavoratore):

    • rispondi alla contestazione entro i 5 giorni, per iscritto, anche col sindacato;
    • verifica il CCNL: se prevede una sanzione conservativa per quel fatto, il licenziamento è sproporzionato;
    • impugna entro 60 giorni (art. 6, L. 604/1966) e deposita ricorso entro i successivi 180.

    Errori da evitare (datore):

    • contestazione generica o tardiva: vizia il licenziamento a prescindere dal merito;
    • licenziare prima dei 5 giorni o senza sentire il lavoratore che lo chiede;
    • licenziare per un fatto punito dal CCNL con multa o sospensione.

    Esempio pratico

    Il datore licenzia immediatamente Tizio per un’assenza, senza contestazione scritta né termine a difesa: il licenziamento è illegittimo per violazione dell’art. 7, a prescindere dal merito. Inoltre, se il CCNL puniva quell’assenza con una semplice multa, il licenziamento sarebbe comunque sproporzionato (art. 2106 c.c.) e, secondo il regime applicabile, potrebbe aprire alla reintegrazione.

  • Licenziamento illegittimo: tutele e reintegra

    Quando un licenziamento è illegittimo, cosa ottiene il lavoratore: il posto indietro o un risarcimento? La risposta dipende soprattutto da una data — il 7 marzo 2015 — e dal tipo di vizio. Da allora convivono due regimi di tutela molto diversi: l’art. 18 dello Statuto e il contratto a tutele crescenti. Capire quale si applica è il primo passo per difendersi. Ecco il quadro completo.

    Due regimi a seconda della data di assunzione

    Data di assunzione Regime applicabile
    Prima del 7 marzo 2015 Art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970)
    Dal 7 marzo 2015 Contratto a tutele crescenti (d.lgs. 23/2015)

    La distinzione non dipende dalla data del licenziamento ma dalla data di costituzione del rapporto: due colleghi licenziati lo stesso giorno possono avere tutele diverse a seconda di quando sono stati assunti.

    L’art. 18 dello Statuto (assunti ante 2015)

    Per gli assunti prima del 7/3/2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti (5 se agricole), vale l’art. 18, L. 300/1970, nel testo riformato dalla L. 92/2012 (legge Fornero), con tutele graduate secondo la gravità del vizio:

    • reintegrazione piena (con risarcimento integrale) per i licenziamenti nulli (discriminatori, ritorsivi, in violazione di divieti) e per quelli orali;
    • reintegrazione attenuata (indennità risarcitoria limitata, max 12 mensilità) per i licenziamenti disciplinari basati su un fatto insussistente o punito dal CCNL con sanzione conservativa, e per i GMO con manifesta insussistenza del fatto;
    • tutela solo indennitaria (tra un minimo e un massimo di mensilità) negli altri casi di ingiustificatezza;
    • indennità ridotta per i soli vizi formali o procedurali.

    Le tutele crescenti (assunti dal 2015)

    Per gli assunti dal 7/3/2015, il d.lgs. 23/2015 prevede di regola una indennità economica crescente con l’anzianità, con la reintegrazione limitata ai casi più gravi: licenziamenti nulli/discriminatori (a prescindere dalle dimensioni) e licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto materiale contestato. La Corte costituzionale è più volte intervenuta sui meccanismi di calcolo, dichiarando illegittima la rigidità del criterio basato solo sull’anzianità di servizio e restituendo al giudice un margine di valutazione nella quantificazione dell’indennità.

    Le tre grandi categorie di vizio

    • Licenziamento nullo (discriminatorio, ritorsivo, in violazione di divieti come quello in periodo di maternità, oppure intimato in forma orale): la tutela è sempre la reintegrazione, in ogni regime e a prescindere dal numero di dipendenti;
    • Licenziamento ingiustificato (manca la giusta causa o il giustificato motivo): tutela reintegratoria o indennitaria secondo il regime e la gravità del vizio;
    • Vizi formali/procedurali (difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 dello Statuto): di regola tutela economica.

    Il piccolo datore (sotto 15 dipendenti)

    Nelle imprese sotto i 15 dipendenti, la tutela è di norma solo economica (la cosiddetta tutela obbligatoria, già prevista dalla L. 604/1966), con importi più contenuti, salvo i licenziamenti nulli/discriminatori, per i quali la reintegra opera comunque.

    I termini di impugnazione

    Qualunque sia il regime, il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione, con atto scritto (anche stragiudiziale), e il ricorso giudiziale va depositato entro i successivi 180 giorni (art. 6, L. 604/1966). Sono termini di decadenza: il loro mancato rispetto rende inutile anche il licenziamento più palesemente illegittimo. Per il giudizio si segue il rito del lavoro: si veda come fare causa al giudice del lavoro.

    La giusta causa e il giustificato motivo: il presupposto del licenziamento

    Prima di valutare la tutela contro l’illegittimità, occorre ricordare quando il licenziamento è legittimo. Il datore può recedere solo per:

    • giusta causa (art. 2119 c.c.): un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto; consente il licenziamento in tronco, senza preavviso;
    • giustificato motivo soggettivo (art. 3, L. 604/1966): notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, meno grave della giusta causa, con preavviso;
    • giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (es. soppressione del posto).

    Se manca uno di questi presupposti, o se il fatto contestato è insussistente, il licenziamento è ingiustificato e scatta una delle tutele descritte. La giurisprudenza richiede inoltre il rispetto del principio di proporzionalità: la sanzione espulsiva dev’essere adeguata alla gravità della condotta, altrimenti il licenziamento disciplinare è illegittimo anche se il fatto è vero.

    Il procedimento disciplinare (art. 7 dello Statuto)

    Il licenziamento per motivi disciplinari deve seguire la procedura dell’art. 7, L. 300/1970: contestazione scritta e specifica dell’addebito, termine a difesa (di regola 5 giorni), eventuale audizione del lavoratore, e solo dopo l’irrogazione della sanzione. La violazione di questa sequenza è un vizio procedurale: comporta, nel regime delle tutele crescenti, una tutela di norma economica, salvo che il vizio nasconda l’assenza del fatto, nel qual caso si torna alla reintegra.

    Il commento alla giurisprudenza costituzionale

    Il regime delle tutele crescenti, nato per dare certezza al costo del licenziamento, è stato profondamente ridisegnato dalla Corte costituzionale con due pronunce cardine:

    • Corte cost. n. 194/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, nella parte in cui ancorava l’indennità per il licenziamento ingiustificato esclusivamente all’anzianità di servizio (due mensilità per anno). La Corte ha ritenuto il criterio rigido contrario ai principi di eguaglianza e ragionevolezza e alla tutela del lavoro (artt. 3, 4 e 35 Cost.), restituendo al giudice la discrezionalità di quantificare l’indennità tenendo conto, oltre all’anzianità, di numero di dipendenti, dimensioni dell’impresa, comportamento e condizioni delle parti.
    • Corte cost. n. 150/2020 ha esteso lo stesso principio all’art. 4 d.lgs. 23/2015, relativo ai licenziamenti con vizi formali e procedurali: anche qui l’aggancio alla sola anzianità è stato giudicato incostituzionale, perché inidoneo a riflettere la concreta gravità della violazione.

    L’effetto pratico è che, per gli assunti dal 2015, l’indennità non si calcola più con una formula automatica: il giudice motiva l’importo entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge. Questo riavvicina, nella sostanza, i due regimi sul piano della discrezionalità valutativa.

    Quanto si ottiene: confronto sintetico dei rimedi

    Tipo di vizio Art. 18 (ante 2015) Tutele crescenti (dal 2015)
    Nullo / discriminatorio / orale Reintegrazione piena + risarcimento Reintegrazione piena + risarcimento
    Disciplinare con fatto insussistente Reintegrazione attenuata (max 12 mensilità) Reintegrazione attenuata (insussistenza del fatto materiale)
    Ingiustificato (altri casi) Indennità tra minimo e massimo Indennità determinata dal giudice (dopo Corte cost. 194/2018)
    Vizio formale / procedurale Indennità ridotta Indennità determinata dal giudice (dopo Corte cost. 150/2020)
    Piccolo datore (<15 dip.) Tutela obbligatoria economica Indennità ridotta; reintegra solo se nullo/discriminatorio

    L’offerta di conciliazione

    Il d.lgs. 23/2015 prevede una offerta di conciliazione agevolata: entro il termine per impugnare, il datore può offrire al lavoratore un importo (parametrato all’anzianità) esente da imposte e contributi; l’accettazione, con assegno circolare, chiude la lite ed estingue il rapporto. È uno strumento deflattivo: conviene valutarlo confrontandolo con il possibile esito del giudizio.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • verifica la data di assunzione: decide il regime (art. 18 o d.lgs. 23/2015);
    • impugna entro 60 giorni e deposita il ricorso entro i 180 successivi;
    • individua il tipo di vizio (nullità, ingiustificatezza, vizio formale): determina se spetta reintegra o indennità.

    Checklist difensiva:

    • recupera la lettera di licenziamento e verifica forma, motivazione e data;
    • controlla la data di assunzione sul contratto o sulle buste paga;
    • conta i dipendenti dell’azienda (soglia 15) per capire la tutela;
    • verifica il rispetto dell’art. 7 Statuto se il licenziamento è disciplinare;
    • impugna per iscritto entro 60 giorni e calendarizza il deposito del ricorso entro i 180 successivi;
    • valuta l’eventuale offerta di conciliazione alla luce dell’esito atteso.

    Errori da evitare:

    • credere che il licenziamento illegittimo dia sempre la reintegra: per gli assunti dal 2015 la regola è l’indennità;
    • lasciar scadere i 60 giorni: la decadenza è insanabile;
    • trascurare che il licenziamento discriminatorio dà sempre la reintegra, in qualunque regime e dimensione aziendale.

    Esempio pratico

    Tizio, assunto nel 2012, è licenziato per un fatto disciplinare poi rivelatosi insussistente: ricade nell’art. 18 con reintegrazione attenuata. Caio, assunto nel 2018 e licenziato per un vizio formale, ottiene invece, di regola, una indennità economica (d.lgs. 23/2015). Sempronia, licenziata perché incinta, ottiene in entrambi i regimi la reintegra, trattandosi di licenziamento nullo. Tutti devono comunque impugnare entro 60 giorni.

  • Dimissioni telematiche: procedura online e revoca entro 7 giorni

    Dal 2016 non basta più una lettera per dimettersi: le dimissioni vanno date online: le dimissioni telematiche si presentano dal portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro (l’area che ha sostituito ClicLavoro), con una procedura pensata per combattere le “dimissioni in bianco”. Conoscere come funziona — e i 7 giorni per ripensarci — è essenziale per non sbagliare l’uscita. Ecco la guida completa, con i casi esclusi e le dimissioni per giusta causa.

    Perché le dimissioni telematiche

    L’art. 26 del d.lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di dimissioni telematiche per contrastare la piaga delle dimissioni in bianco: moduli firmati in bianco all’assunzione e utilizzati poi dal datore per far risultare un’uscita “volontaria”. Oggi le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se rese con la procedura online; le dimissioni cartacee sono inefficaci.

    Come funziona la procedura

    Le dimissioni si trasmettono con un modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro (oggi integrato nei servizi online), tramite SPID o CIE, direttamente dal lavoratore oppure tramite un soggetto abilitato: patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro. Il modulo, con data certa, viene reso disponibile al datore di lavoro e all’Ispettorato del lavoro.

    La revoca entro 7 giorni

    Profilo Regola
    Termine di revoca Entro 7 giorni dalla data di trasmissione
    Modalità Stessa procedura telematica
    Effetto Le dimissioni si considerano come non avvenute

    Il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione, con le stesse modalità telematiche (art. 26, comma 2): è un ripensamento garantito che annulla l’uscita. Durante questo periodo il rapporto prosegue regolarmente.

    I casi esclusi

    La procedura telematica non si applica in alcune ipotesi:

    • lavoro domestico (colf, badanti);
    • dimissioni e risoluzioni rese nelle sedi protette di conciliazione (sindacale, Ispettorato, commissioni di certificazione);
    • lavoratrici madri e lavoratori padri nel periodo tutelato (dalla gravidanza ai primi anni di vita del bambino), dove vale la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55, d.lgs. 151/2001);
    • il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni segue regole proprie.

    Le dimissioni per giusta causa

    Se il lavoratore si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) — ad esempio mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento grave, mobbing — pur usando la procedura telematica ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e, ricorrendone i requisiti, alla NASpI, perché la giusta causa rende l’uscita “involontaria”. È però fondamentale documentare i motivi: si veda la guida sulla NASpI.

    Dimissioni e assenza ingiustificata

    Una novità rilevante riguarda l’assenza ingiustificata prolungata: oltre il termine previsto dal CCNL (o, in mancanza, oltre un certo numero di giorni), il rapporto può intendersi risolto per volontà del lavoratore, con effetti analoghi alle dimissioni. È un meccanismo che impone attenzione: chi si assenta a lungo senza giustificazione rischia di perdere anche la NASpI.

    Gli effetti su preavviso e TFR

    Le dimissioni “ordinarie” obbligano il lavoratore a rispettare il preavviso previsto dal CCNL: in mancanza, il datore può trattenere la relativa indennità di mancato preavviso. Diverso il caso della giusta causa, dove è il datore a dover corrispondere l’indennità. In ogni caso restano dovuti il TFR (art. 2120 c.c.) e tutte le competenze maturate (ratei di ferie, tredicesima, permessi non goduti). La data di cessazione indicata nel modulo telematico è decisiva per il calcolo del preavviso e per la decorrenza dei termini della eventuale NASpI.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • usa solo la procedura online (SPID/CIE o patronato): le dimissioni cartacee non valgono;
    • se ripensi, revoca entro 7 giorni con la stessa procedura;
    • per la giusta causa, documenta i motivi (diffide, prove del mancato pagamento) prima di dimetterti.

    Errori da evitare:

    • consegnare una lettera cartacea pensando di esserti dimesso: è inefficace;
    • dimettersi “semplicemente” sperando nella NASpI: spetta solo per giusta causa o nel periodo protetto;
    • assentarsi a lungo senza giustificazione: può valere come dimissioni e far perdere la NASpI.

    Esempio pratico

    Tizio trasmette le dimissioni col modulo telematico via SPID. Due giorni dopo cambia idea: le revoca con la stessa procedura entro i 7 giorni (art. 26, comma 2) e le dimissioni si considerano come mai avvenute. Caio, invece, si dimette per mancato pagamento di tre mensilità (giusta causa, art. 2119 c.c.): pur usando la procedura online, ha diritto all’indennità di mancato preavviso e, avendone i requisiti, alla NASpI.