Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 29 D.Lgs. 201/2022 – Rimedi non giurisdizionali

    Art. 29 D.Lgs. 201/2022 – Rimedi non giurisdizionali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l’utente può promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  • Art. 26 D.Lgs. 201/2022 – Tariffe

    Art. 26 D.Lgs. 201/2022 – Tariffe

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia.

    2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri: a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; c) valutazione dell’entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

    3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

    4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri: a) tasso di inflazione programmata; b) incremento per i nuovi investimenti effettuati; c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato; d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

    5. Gli enti affidanti possono prevedere che l’aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 D.Lgs. 201/2022 – Vicende del rapporto

    Art. 27 D.Lgs. 201/2022 – Vicende del rapporto

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le modifiche durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto contrattuale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici.

    2. In caso di ricorso all’affidamento in house gli aggiornamenti e le modifiche del contratto di servizio devono essere asseverati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 4.

    3. È in ogni caso fatto salvo il potere dell’ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 25 D.Lgs. 201/2022 – Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

    Art. 25 D.Lgs. 201/2022 – Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all’ articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

    2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell’affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.

  • Art. 23 D.Lgs. 201/2022 – Regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione anticipata

    Art. 23 D.Lgs. 201/2022 – Regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione anticipata

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all’esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Si applicano le disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente di cui all’articolo 19, comma

    2. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 20 D.Lgs. 201/2022 – Tutele sociali

    Art. 20 D.Lgs. 201/2022 – Tutele sociali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Funzioni Locali: aree e profili

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Dal 1° aprile 2023 il CCNL Funzioni Locali inquadra il personale in quattro aree: Operatori (ex categoria A), Operatori esperti (ex B), Istruttori (ex C) e Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex D). Le vecchie posizioni organizzative sono diventate incarichi di Elevata Qualificazione, riservati ai funzionari. Gli agenti di polizia locale, ex categoria C, sono nell’area Istruttori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024. Per il 2025-2027 c’è l’ipotesi firmata il 21 luglio 2026 da ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA RAL, in attesa della firma definitiva
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Aree ed ex categorie del CCNL Funzioni Locali: la tabella

    Le quattro aree del CCNL Funzioni Locali (CCNL 16/11/2022, Tabella B e Allegato A, in vigore dal 1° aprile 2023)
    Area Ex categoria Titolo per l’accesso dall’esterno Esempi di profili (Allegato A) Tabellare mensile dal 1° gennaio 2026
    Funzionari ed Elevata Qualificazione D (D1-D7) Laurea triennale o magistrale, se richiesto con iscrizione all’albo specialista amministrativo-contabile, giuridico, informatico, della vigilanza; ingegnere, architetto, avvocato, psicologo 2.092,84 €
    Istruttori C (C1-C6) Diploma di scuola secondaria di secondo grado agente di polizia locale, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, geometra, ragioniere, istruttore informatico 1.928,23 €
    Operatori esperti B (B1-B8 e B3-B8) Obbligo scolastico con una specifica qualificazione professionale collaboratore amministrativo, collaboratore tecnico-manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio-sanitario 1.715,27 €
    Operatori A (A1-A6) Assolvimento dell’obbligo scolastico addetto ad attività esecutive e tecnico-manutentive, servizi ausiliari, sorveglianza 1.646,09 €

    Tabellare per 12 mensilità più la tredicesima (CCNL 2022-2024, Tabella B, dopo il conglobamento di parte dell’indennità di comparto). Chi era già in servizio conserva come differenziale stipendiale le progressioni economiche maturate nella vecchia categoria. Le tabelle complete dello stipendio, dal 2023 al 2027, sono nella scheda stipendio tabellare e indennità di comparto.

    Dalle categorie alle aree: come si legge la trasposizione

    Dal 1° aprile 2023 il personale in servizio è stato reinquadrato in automatico secondo la Tabella B del CCNL 16.11.2022: tutte le posizioni della categoria D (da D1 a D7) nell’area dei Funzionari ed EQ, la categoria C (da C1 a C6) negli Istruttori, le categorie B1 e B3 con tutte le posizioni economiche negli Operatori esperti, la categoria A negli Operatori. La posizione economica non conta più per l’area: chi era in C5 e chi era in C1 sono entrambi Istruttori e hanno lo stesso tabellare. La differenza fra le vecchie posizioni è rimasta in busta paga come «differenziale stipendiale» individuale (art. 78, comma 3, lett. b).

    Differenziali stipendiali: importi e numero massimo per area

    Dentro l’area si progredisce con i differenziali stipendiali, aumenti stabili dello stipendio attribuiti con una selezione annuale dell’ente, finanziata dal Fondo risorse decentrate. Gli importi sono fissati dalla Tabella A del CCNL 16.11.2022, confermata dal CCNL 2022-2024 e dall’ipotesi 2025-2027.

    Differenziale stipendiale: importo annuo lordo per 13 mensilità e numero massimo (CCNL 16/11/2022, Tabella A)
    Area Importo annuo di un differenziale Numero massimo nell’area
    Funzionari ed Elevata Qualificazione 1.600 € 6
    Istruttori 750 € 5
    Operatori esperti 650 € 5
    Operatori 550 € 5
    • può partecipare chi negli ultimi 3 anni non ha avuto progressioni economiche (il contratto integrativo può portare il periodo a 2 o a 4 anni) e non ha avuto sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni;
    • la graduatoria si basa sulla media delle ultime tre valutazioni (peso non inferiore al 40%), sull’esperienza professionale (peso non superiore al 40%) e su altri criteri fissati dall’integrativo;
    • il differenziale è più alto di 350 € per il personale educativo e scolastico degli Istruttori e per gli Istruttori di polizia locale con funzioni di coordinamento, di 150 € (Istruttori) o 200 € (Funzionari) per chi deve essere iscritto a un albo (artt. 92, 96, 102 e 106 del CCNL 16.11.2022);
    • con il passaggio a un’area superiore i differenziali cessano: si riceve il tabellare iniziale della nuova area e, se il trattamento precedente era più alto, la differenza resta come assegno personale (art. 13, comma 3, CCNL 2022-2024).

    Le quattro aree

    La riforma del CCNL 16 novembre 2022, in vigore dal 1° aprile 2023, ha sostituito le categorie A, B, C e D con quattro aree, ciascuna legata a un livello di conoscenze e responsabilità e, per chi entra da fuori, a un titolo di studio:

    • Operatori (ex categoria A): attività esecutive e di supporto;
    • Operatori esperti (ex B e B3): attività tecnico-manuali o amministrative con una specifica qualificazione;
    • Istruttori (ex C): attività istruttorie amministrative, contabili e tecniche, con diploma; qui sono inquadrati anche gli agenti di polizia locale;
    • Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex D): attività specialistiche con laurea, responsabilità di procedimenti e coordinamento.

    Incarichi di Elevata Qualificazione

    Le vecchie posizioni organizzative sono diventate incarichi di Elevata Qualificazione, conferiti a tempo dall’ente ai funzionari per la guida di un’unità organizzativa o per un’alta specializzazione. Danno diritto a una retribuzione di posizione e a una di risultato; con il CCNL 2022-2024 il tetto della retribuzione di posizione è salito da 18.000 a 22.000 € l’anno. L’importo concreto lo fissa l’ente in base alla pesatura dell’incarico.

    Progressioni tra le aree: requisiti e scadenza del 31 dicembre 2026

    • Procedura ordinaria (art. 13 CCNL 2022-2024): almeno il 50% dei posti va all’accesso dall’esterno; per gli altri l’ente fa una procedura comparativa basata sulle valutazioni degli ultimi tre anni, sull’assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi due, sui titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso e sugli incarichi svolti.
    • Procedura transitoria in deroga al titolo di studio (art. 13, commi 6-8, CCNL 16.11.2022, prorogata al 31 dicembre 2026 dall’art. 12 del CCNL 2022-2024): requisiti della Tabella C.
    Requisiti della procedura transitoria fra le aree (CCNL 16/11/2022, Tabella C)
    Passaggio Con il titolo di studio Senza il titolo di studio
    Da Operatori a Operatori esperti Obbligo scolastico e almeno 5 anni nell’area —
    Da Operatori esperti a Istruttori Diploma e almeno 5 anni nell’area Obbligo scolastico e almeno 8 anni nell’area
    Da Istruttori a Funzionari ed EQ Laurea e almeno 5 anni nell’area Diploma e almeno 10 anni nell’area

    Casi pratici

    Tizio – Istruttore amministrativo
    Tizio era in categoria C e dal 1° aprile 2023 è nell’area Istruttori. Dal 1° gennaio 2026 il suo tabellare è 1.928,23 € al mese, più l’indennità di comparto, i differenziali stipendiali già maturati e la tredicesima.
    Caia – Funzionaria con incarico di EQ
    Caia, funzionaria dell’ufficio tributi, ha un incarico di Elevata Qualificazione: oltre al tabellare di 2.092,84 € riceve la retribuzione di posizione fissata dall’ente, entro il tetto di 22.000 € l’anno, e quella di risultato.
    Sempronio – Da operatore esperto a istruttore
    Sempronio è operatore esperto da 9 anni e non ha il diploma. Avendo superato gli 8 anni nell’area può partecipare alla procedura interna per passare all’area Istruttori.

    Domande frequenti

    Quali aree ha il CCNL Funzioni Locali?
    Quattro: Operatori (ex A), Operatori esperti (ex B), Istruttori (ex C) e Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex D), in vigore dal 1° aprile 2023.
    Il vigile urbano in che area è inquadrato?
    Gli agenti di polizia locale, che erano in categoria C, sono nell’area Istruttori; le figure di comando possono essere funzionari o dirigenti, a seconda dell’ente.
    Esiste ancora la posizione organizzativa?
    No: è stata sostituita dagli incarichi di Elevata Qualificazione, riservati ai funzionari, con retribuzione di posizione fino a 22.000 € l’anno dal CCNL 2022-2024.
    A quale area corrisponde la ex categoria B3?
    All’area degli Operatori esperti, come tutta la categoria B: la Tabella B del CCNL 16.11.2022 colloca negli Operatori esperti sia le posizioni da B1 a B8 sia quelle da B3 a B8. La vecchia differenza di stipendio resta come differenziale stipendiale.
    Quanto vale un differenziale stipendiale?
    Per ogni differenziale 1.600 € annui lordi per i Funzionari ed EQ (fino a 6), 750 € per gli Istruttori, 650 € per gli Operatori esperti e 550 € per gli Operatori (fino a 5), pagati in 13 mensilità.
    Che differenza c’è tra istruttore e funzionario negli enti locali?
    L’Istruttore (ex C) svolge attività istruttorie con responsabilità di procedimento e per l’accesso serve il diploma; il Funzionario (ex D) presidia processi complessi, può coordinare risorse e ricevere un incarico di Elevata Qualificazione, e per l’accesso serve la laurea. Nel 2026 il tabellare è di 1.928,23 € contro 2.092,84 € al mese.
    Come si diventa Funzionario partendo da Istruttore?
    Per concorso, o con le procedure interne dell’ente. Con la procedura transitoria, valida fino al 31 dicembre 2026, servono la laurea e 5 anni nell’area Istruttori, oppure il diploma e almeno 10 anni.

    Fonti: CCNL 16/11/2022, nuovo ordinamento (Filodiritto) · CCNL Funzioni Locali 2022-2024 (ARAN, Tabelle A-C) · CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16/11/2022 (ARAN, Tabelle A, B, C e Allegato A). Dati verificati su queste fonti l’8 ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Cessazione e pensione Funzioni Centrali 2026

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Centrali può cessare per: pensione di vecchiaia (67 anni, 20 di contributi), anticipata (42 anni 10 mesi uomini, 41 anni 10 mesi donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA. Dimissioni volontarie possibili con preavviso (2 mesi area Operatori-Assistenti, 3 mesi Funzionari-EP). Risoluzione consensuale ammessa con incentivo facoltativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    6 agosto 2026 (CCNL 2025-2027, sottoscrizione definitiva; in vigore dal 7 agosto 2026)
    Vigenza
    Triennio 2025-2027
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Vie d’uscita dal pubblico impiego 2026
    Tipo Requisiti Note
    Pensione vecchiaia 67 anni + 20 contributi Standard
    Pensione anticipata 42a 10m (M), 41a 10m (F) Indipendente da età
    Quota 103 62 anni + 41 contributi Massimale 4x trattamento minimo
    Opzione Donna PA 61 anni + 35 contributi Solo certificate categorie
    Dimissioni Preavviso 2-3 mesi Volontarie senza incentivo
    Risoluzione consensuale Accordo Incentivo facoltativo

    Pensione di vecchiaia e anticipata

    I requisiti pensionistici per Funzioni Centrali sono uniformi al regime nazionale:

    • Pensione di vecchiaia: 67 anni (uomini e donne) + 20 anni di contributi. Adeguamento ISTAT futuro previsto
    • Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), 41 anni e 10 mesi (donne). Indipendente dall’età

    Il decreto di pensione viene predisposto dall’amministrazione e inviato all’INPS. Decorrenza: primo giorno del mese successivo a quello di domanda (con almeno 3 mesi di anticipo consigliato).

    Quota 103 e Opzione Donna PA

    Le forme agevolate (decreto Lavoro 4/2019, prorogate) sono soggette a modifiche con le leggi di bilancio:

    • Quota 103: 62 anni di età + 41 anni di contributi. L’importo è calcolato con il sistema contributivo (penalizzante rispetto al retributivo). Massimale pensionistico 4 volte il trattamento minimo INPS
    • Opzione Donna PA: 61 anni + 35 anni contributi per: lavoratrici disoccupate, caregiver, invalide. Calcolo interamente contributivo (penalizzazione tipica -20-30%)

    Entrambe richiedono cessazione effettiva dell’attività prima della decorrenza. Non sono cumulabili con altri redditi da lavoro nel primo periodo.

    Dimissioni e risoluzione consensuale

    Il dipendente Funzioni Centrali può dimettersi volontariamente:

    • Operatori-Assistenti: preavviso 2 mesi
    • Funzionari-EP: preavviso 3 mesi

    Le dimissioni non danno diritto a NASpI (non c’è sistema indennità disoccupazione per dipendenti pubblici, salvo casi limitati).

    La risoluzione consensuale con incentivo all’esodo è prevista in casi di ristrutturazione (es. accorpamento di enti, soppressione di servizio). L’incentivo è contrattato in sede locale e può raggiungere 12-24 mensilità.

    Casi pratici

    Tizio – Pensione anticipata 43 anni contributi
    Tizio, EP Min. Difesa, ha 43 anni contributi a 65 anni di età. Sceglie pensione anticipata (non vecchiaia per non aspettare). Importo: 75% ultima retribuzione (per quota retributiva 1995) + quota contributiva. Decorre 1° gennaio 2026.
    Caia – Quota 103 2025
    Caia, funzionaria Entrate, ha 62 anni + 41 contributi nel 2025. Sceglie Quota 103. Importo calcolato totalmente contributivo: circa 20% in meno rispetto a vecchiaia tradizionale. Massimale 4x trattamento minimo INPS.
    Sempronio – Dimissioni con preavviso
    Sempronio, funzionario INPS, si dimette per andare nel privato (consulenza). Preavviso 3 mesi. Niente NASpI (non spetta nel pubblico). TFR di €18.000 erogato in 12 mesi. Apre P.IVA.

    Domande frequenti

    A che età vado in pensione di vecchiaia nel pubblico?
    67 anni con almeno 20 anni di contributi. Stesso requisito uomini/donne. Decorrenza 1° del mese successivo alla domanda; consigliata domanda 3 mesi prima.
    Cos'è Quota 103?
    Forma agevolata pensionistica: 62 anni di età + 41 anni di contributi. Importo calcolato col sistema contributivo (penalizzante -10-25%). Massimale 4x trattamento minimo INPS.
    Se mi dimetto dal pubblico ho diritto alla NASpI?
    No, in linea generale. I dipendenti pubblici contrattualizzati non sono coperti dalla NASpI ordinaria. Sono previste indennità specifiche solo in casi di soppressione di posto o mobilità d’ufficio.
    Posso uscire prima con Opzione Donna PA?
    Sì se: 61 anni + 35 contributi + categoria ammessa (disoccupata, caregiver, invalida). Calcolo totalmente contributivo (penalizzazione -20-30%). Le finestre temporali sono soggette alle leggi di bilancio annuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 – Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 – Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora irrogata.

  • Art. 82 Reg. (UE) 2022/2065 – Richieste di restrizione dell’accesso e cooperazione con i giudici nazionali

    Art. 82 Reg. (UE) 2022/2065 – Richieste di restrizione dell’accesso e cooperazione con i giudici nazionali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti dalla presente sezione per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di agire a norma dell'articolo 51, paragrafo 3. Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

    2. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 51, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.

    3. Quando un giudice nazionale si pronuncia su una questione che è già oggetto di una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento, tale giudice nazionale non adotta decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione. I giudici nazionali evitano inoltre decisioni che potrebbero essere in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine un giudice nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esso avviati. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.

  • Art. 80 Reg. (UE) 2022/2065 – Pubblicazione delle decisioni

    Art. 80 Reg. (UE) 2022/2065 – Pubblicazione delle decisioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 71, paragrafo 1, e degli articoli da 73 a 76. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.

    2. La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, di qualsiasi altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

  • Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

    Art. 78 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

    2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

    3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

    a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

    b) da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

    4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

    5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

    a) dura il termine consentito per il pagamento;

    b) l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.

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