Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Cass. SS.UU. 61/2014 – Se cade il titolo del primo creditore l’esecuzione può proseguire con l’intervenuto

    Materia: Esecuzione forzata / pluralità di creditori · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 gennaio 2014, n. 61 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nel processo esecutivo con più creditori concorrenti, le vicende del titolo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non bloccano di per sé l’esecuzione.
    • L’esecuzione può proseguire sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato forza esecutiva.
    • Decisivo è il momento dell’intervento: occorre che vi sia un pignoramento ancora valido a cui ricollegarlo.

    Il caso

    Un creditore avvia il pignoramento sulla base del proprio titolo esecutivo. Nel corso della procedura, però, quel titolo viene meno (perché sospeso, caducato, dichiarato inefficace o estinto). Nel frattempo erano intervenuti altri creditori muniti di un proprio titolo ancora valido. Cosa accade al pignoramento e all’intera esecuzione?

    Il nodo: il principio per cui il titolo deve esistere dall’inizio alla fine richiede la sopravvivenza del titolo del creditore procedente, oppure basta che almeno un titolo valido — anche di un intervenuto — sorregga la procedura?

    La decisione

    Le Sezioni Unite compongono il contrasto stabilendo che, nell’esecuzione con pluralità di creditori, il requisito della perdurante esistenza del titolo va inteso non come necessaria sopravvivenza del titolo del procedente, ma come costante presenza di almeno un titolo esecutivo valido — anche dell’intervenuto — idoneo a giustificare la persistente efficacia del pignoramento originario.

    Occorre tuttavia distinguere in base al momento dell’intervento: se l’azione esecutiva si era già arrestata (ad esempio per caducazione del titolo del procedente) prima dell’intervento, non esiste più un pignoramento valido a cui l’intervento possa ricollegarsi, e l’esecuzione non può proseguire; se invece l’intervento è anteriore al venir meno del titolo del procedente, il pignoramento resta in piedi e la procedura prosegue sull’impulso del creditore intervenuto munito di titolo.

    Il principio di diritto

    Nel processo esecutivo con più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo del creditore procedente non impediscono la prosecuzione dell’esecuzione promossa dal creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato forza esecutiva, purché al momento dell’intervento sussistesse ancora un valido pignoramento cui ricollegare la sua partecipazione.

    Implicazioni pratiche

    Per i creditori è un incentivo a intervenire tempestivamente nell’esecuzione altrui: chi interviene quando il pignoramento è ancora valido può far proseguire la procedura anche se poi cade il titolo del creditore che l’ha promossa. Per il debitore, invece, significa che la caducazione del titolo del primo creditore non chiude automaticamente l’esecuzione se altri creditori muniti di titolo erano già intervenuti. La data dell’intervento, rispetto a quella del venir meno del titolo, diventa il dato da verificare. Approfondimenti nella sezione Codice di Procedura Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 7 gennaio 2014, n. 61.
    • Disciplina dell’intervento dei creditori e del pignoramento nel codice di procedura civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 5641/2018 – Perdita di chance: si risarcisce la possibilità perduta, non il risultato

    Materia: Responsabilità sanitaria / perdita di chance · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 9 marzo 2018, n. 5641 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La perdita di chance è un danno autonomo: è la perdita della possibilità di un risultato migliore (più sopravvivenza, una guarigione), non il mancato risultato in sé.
    • Non va confusa la probabilità come misura del nesso causale con la probabilità come oggetto della perdita: sono piani diversi.
    • Il risarcimento non è proporzionale al «risultato perduto», ma va commisurato in via equitativa alla possibilità perduta, valutata secondo apprezzabilità, serietà e consistenza.

    Il caso

    In ambito tipicamente oncologico, un ritardo diagnostico o un errore terapeutico privano il paziente di maggiori possibilità di sopravvivenza o di un decorso più favorevole. Non è però certo che, con una diagnosi tempestiva, il paziente sarebbe guarito: era solo più probabile un esito migliore. Si può risarcire questa possibilità perduta? E come si quantifica?

    La decisione

    La Terza Sezione ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza sulla chance e fissa una distinzione concettuale fondamentale: occorre non confondere la probabilità intesa come strumento di accertamento del nesso causale (quanto è probabile che l’errore abbia causato il danno) con la probabilità intesa come oggetto stesso della perdita (la possibilità di un risultato migliore che il paziente aveva e che gli è stata sottratta).

    Quando la chance perduta ha carattere non patrimoniale — come la maggiore possibilità di sopravvivenza — il risarcimento non può essere proporzionale al «risultato perduto», ma deve essere equitativamente commisurato alla possibilità perduta in sé, da valutare secondo i criteri di apprezzabilità, serietà e consistenza. La chance, per essere risarcibile, deve dunque essere concreta ed effettiva, non meramente ipotetica.

    Il principio di diritto

    In tema di responsabilità sanitaria, la perdita di chance costituisce un danno autonomo, consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole; quando tale possibilità ha natura non patrimoniale, il risarcimento non va parametrato al risultato sperato, ma va liquidato equitativamente in relazione alla possibilità perduta, purché seria, apprezzabile e consistente.

    Implicazioni pratiche

    La distinzione ha conseguenze concrete sulla quantificazione. Non si può «scontare» il valore della vita o della salute per la percentuale di probabilità perduta come se fosse un calcolo aritmetico: si risarcisce la chance in sé, con valutazione equitativa. È un istituto da maneggiare con rigore: la chance dev’essere provata nella sua effettiva esistenza, perché non è risarcibile la mera speranza. Resta nettamente distinta dal caso in cui è provato, secondo il «più probabile che non», che l’errore ha causato il danno finale: lì si risarcisce il danno alla salute, non la chance. Il fondamento è nell’art. 1223 del Codice Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 9 marzo 2018, n. 5641.
    • Artt. 1223 e 2043 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 26252/2022 – Stipendi e pensioni: i limiti di pignorabilità valgono anche per sequestro e confisca

    Materia: Esecuzione forzata / impignorabilità di stipendi e pensioni · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza depositata il 7 luglio 2022, n. 26252 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’art. 545 c.p.c. fissa i limiti alla pignorabilità di stipendi, salari e pensioni (la parte minima è impignorabile, il resto entro precise soglie).
    • Le Sezioni Unite penali estendono quei limiti anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.
    • Il fondamento è costituzionale: retribuzione e pensione assicurano un’esistenza libera e dignitosa (artt. 2, 36 e 38 Cost.).

    Il caso

    L’art. 545 c.p.c. protegge stipendi e pensioni dall’aggressione integrale: una quota corrispondente al minimo vitale è impignorabile e la parte eccedente può essere pignorata solo entro limiti precisi (in linea generale fino a un quinto). La domanda affrontata dalle Sezioni Unite penali è: questi limiti, pensati per l’esecuzione civile, valgono anche quando lo Stato dispone un sequestro penale finalizzato alla confisca per equivalente su somme aventi natura di stipendio o pensione?

    La decisione

    Le Sezioni Unite rispondono in senso affermativo: i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario, altre indennità del rapporto di lavoro (comprese quelle di fine rapporto) e di pensione, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.

    La ragione è di rango costituzionale: emolumenti retributivi e pensionistici garantiscono i mezzi indispensabili al sostentamento della persona e della sua famiglia, in attuazione dei principi di solidarietà, di proporzionalità della retribuzione e di tutela previdenziale (artt. 2, 36 e 38 della Costituzione). Tale tutela non può venire meno per il solo fatto che l’ablazione avvenga in sede penale anziché civile: il bene protetto — il minimo vitale — è il medesimo.

    Il principio di diritto

    I limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle di licenziamento) e a titolo di pensione o assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa preordinato.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha portata pratica ampia: il minimo vitale di stipendi e pensioni resta protetto anche nel procedimento penale. Chi subisce un sequestro penale su somme di natura retributiva o pensionistica può eccepire l’applicazione delle soglie dell’art. 545 c.p.c., chiedendo che la misura non intacchi la quota impignorabile. La verifica va fatta sulla natura delle somme (stipendio/pensione) e sull’importo, distinguendo — come nell’esecuzione civile — il caso del versamento già accreditato sul conto da quello del pignoramento alla fonte. Approfondimenti nella sezione Codice di Procedura Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza depositata il 7 luglio 2022, n. 26252.
    • Art. 545 del codice di procedura civile; artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 28991/2019 – Responsabilità sanitaria: il paziente prova il nesso, la struttura prova l’impossibilità

    Materia: Responsabilità sanitaria / onere della prova · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 11 novembre 2019, n. 28991 («San Martino») · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria l’onere della prova si ripartisce in due fasi.
    • Il paziente deve provare — anche per presunzioni — il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’aggravamento o l’insorgenza della patologia.
    • Solo dopo, alla struttura spetta provare che l’inadempimento è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la corretta prestazione.

    Il caso

    La pronuncia fa parte del cosiddetto «decalogo di San Martino», una serie di sentenze gemelle dell’11 novembre 2019 con cui la Terza Sezione ha riordinato i principi della responsabilità sanitaria. Il problema affrontato è tra i più pratici: in una causa per danni, chi deve provare che cosa? In particolare, su chi grava la prova del nesso di causalità tra la condotta del medico e il peggioramento delle condizioni del paziente?

    La decisione

    La Corte chiarisce la ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale della struttura (art. 1218 c.c.), distinguendo due passaggi:

    • Prima fase — a carico del paziente: chi agisce deve provare, anche mediante presunzioni, il nesso causale tra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario. Il nesso causale è il fatto costitutivo della domanda e non si presume.
    • Seconda fase — a carico della struttura: solo se il paziente ha assolto il primo onere, spetta al debitore (la struttura) provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione, ai sensi dell’art. 1218 c.c.

    In altri termini, il rischio della causa ignota sul piano eziologico resta a carico del paziente: l’incertezza sul nesso non si trasferisce automaticamente sulla struttura.

    Il principio di diritto

    In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, è onere del paziente danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno; assolto tale onere, spetta alla struttura provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha un peso decisivo nella strategia processuale. Il paziente non può limitarsi ad allegare il cattivo esito delle cure: deve fornire, almeno in via presuntiva, elementi che colleghino il danno alla condotta dei sanitari (cartella clinica, consulenze, anomalie del decorso). La causa rimasta ignota sul piano del nesso penalizza chi agisce. Va tenuto distinto il doppio binario introdotto dalla legge Gelli-Bianco: la struttura risponde per via contrattuale (art. 1218 c.c.), il medico dipendente di regola per via extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con riflessi anche sulla prescrizione. Il fondamento normativo è negli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 11 novembre 2019, n. 28991 (tra le sentenze «di San Martino», nn. 28985-28994).
    • Artt. 1218 e 2043 del Codice civile; L. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 19889/2019 – Opposizione a precetto: il «no» alla sospensione del titolo si può reclamare

    Materia: Esecuzione forzata / opposizione a precetto · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 luglio 2019, n. 19889 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nell’opposizione a precetto (proposta prima che inizi l’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.) il debitore può chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.
    • Il provvedimento con cui il giudice concede o nega quella sospensione è reclamabile davanti al collegio, secondo il modello dell’art. 669-terdecies c.p.c.
    • Le Sezioni Unite chiudono così un contrasto: contro quel diniego non si resta privi di rimedio.

    Il caso

    Chi riceve un atto di precetto — l’intimazione a pagare entro dieci giorni che precede l’esecuzione — può reagire con l’opposizione a precetto contestando il diritto della controparte a procedere. In questa fase, anteriore all’inizio dell’esecuzione, l’art. 615, comma 1, c.p.c. consente di chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, per evitare che nel frattempo parta il pignoramento.

    Il punto controverso: se il giudice rigetta (o accoglie) l’istanza di sospensione, quel provvedimento è impugnabile? E con quale strumento? La giurisprudenza era divisa, perché la norma non lo diceva espressamente.

    La decisione

    Le Sezioni Unite affermano che il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione a precetto decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., è reclamabile secondo il modello dell’art. 669-terdecies c.p.c., ossia con reclamo al collegio del tribunale (o, se la decisione viene dal giudice di pace, al tribunale nel cui circondario il giudice di pace ha sede).

    La Corte valorizza l’analogia con la materia cautelare: l’istanza di sospensione del titolo ha funzione anticipatoria e interinale, e sarebbe irragionevole lasciarla priva di un controllo, mentre lo stesso tipo di provvedimento è reclamabile in altri snodi del sistema. La reclamabilità garantisce un riesame immediato di una decisione che incide, nell’immediato, sulla possibilità di avviare l’esecuzione.

    Il principio di diritto

    Il provvedimento, positivo o negativo, con cui il giudice dell’opposizione a precetto provvede sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. davanti al collegio.

    Implicazioni pratiche

    Per il debitore la pronuncia è importante: il diniego della sospensione del titolo non è l’ultima parola. Esiste un rimedio rapido — il reclamo al collegio — che consente di ottenere un secondo esame prima che il creditore avvii il pignoramento. È essenziale, però, muoversi con tempestività, perché il reclamo cautelare ha termini stretti. Va inoltre tenuta distinta questa ipotesi (opposizione a precetto, prima dell’esecuzione) dalla sospensione disposta nell’opposizione all’esecuzione già iniziata. Approfondimenti nella sezione Codice di Procedura Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 23 luglio 2019, n. 19889.
    • Artt. 615, comma 1, e 669-terdecies del codice di procedura civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 13677/2021 – Malasanità: il nesso causale si prova col «più probabile che non»

    Materia: Responsabilità sanitaria / nesso di causalità · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 19 maggio 2021, n. 13677 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nel processo civile il nesso causale si prova con la regola della preponderanza dell’evidenza, ossia del «più probabile che non» (non «oltre ogni ragionevole dubbio», che vale nel penale).
    • È il paziente a dover provare che la condotta del sanitario è stata, secondo quel criterio, causa del danno.
    • Se il nesso resta incerto, anche di fronte a una condotta negligente, la domanda di risarcimento va respinta.

    Il caso

    In un giudizio di malpractice viene accertata (o ipotizzata) una condotta negligente del sanitario, ma resta dubbio se proprio quella condotta abbia causato il danno lamentato dal paziente, oppure se l’esito sfavorevole sarebbe comunque sopraggiunto. Con quale grado di probabilità deve essere provato il legame tra errore ed evento? E su chi grava quella prova?

    La decisione

    La Terza Sezione ribadisce un principio consolidato: nel giudizio civile il nesso di causalità si accerta secondo la regola della preponderanza dell’evidenza, sintetizzata nella formula del «più probabile che non». Si tratta di uno standard diverso e meno rigoroso di quello penale dell’«oltre ogni ragionevole dubbio»: il giudice deve scegliere l’ipotesi ricostruttiva che presenta un grado di conferma logica superiore rispetto alle alternative.

    La Corte sottolinea che l’onere di provare il nesso causale grava sul paziente che agisce: non basta dimostrare la negligenza del medico, occorre dimostrare che proprio quella negligenza ha cagionato il danno secondo il criterio del più probabile che non. Se, all’esito dell’istruttoria, il legame causale rimane assolutamente incerto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata: l’incertezza ricade su chi aveva l’onere della prova.

    Il principio di diritto

    Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare, secondo il criterio del «più probabile che non», che la condotta del sanitario è stata causa del danno; in mancanza di tale prova — ossia quando il nesso resta incerto — la domanda va respinta, pur in presenza di una condotta colposa.

    Implicazioni pratiche

    La distinzione è cruciale e spesso decide la causa. La colpa del sanitario non è sufficiente: il punto centrale è il nesso causale, che va ricostruito tipicamente con la consulenza tecnica. Per il paziente significa documentare il più possibile la sequenza clinica; per la struttura, che è spesso possibile difendersi dimostrando che l’esito sfavorevole sarebbe sopraggiunto comunque. La regola del più probabile che non si applica al nesso, da non confondere con il grado di colpa. Sul piano civilistico generale il riferimento è all’art. 1223 del Codice Civile sulla causalità giuridica.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 19 maggio 2021, n. 13677.
    • Artt. 1218, 1223 e 2043 del Codice civile; principio della preponderanza dell’evidenza.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 11749/2018 – Consenso informato: il danno va risarcito anche se l’intervento è riuscito

    Materia: Responsabilità sanitaria / consenso informato · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 15 maggio 2018, n. 11749 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La violazione dell’obbligo informativo può ledere due diritti distinti: il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione.
    • Il danno da lesione dell’autodeterminazione è autonomo ed è risarcibile anche se l’intervento è perfettamente riuscito, quando ne derivino conseguenze pregiudizievoli apprezzabili.
    • La Corte distingue cinque scenari a seconda che il paziente avrebbe acconsentito o no, e che l’intervento abbia o meno causato un danno alla salute.

    Il caso

    Un paziente lamenta di non aver ricevuto un’informazione adeguata prima di un trattamento medico. Si pone la domanda di fondo: la sola omissione del consenso informato — a prescindere dalla correttezza tecnica dell’intervento e dall’esito sulla salute — è già di per sé fonte di un danno risarcibile?

    La decisione

    La Terza Sezione chiarisce che l’acquisizione del consenso informato è una prestazione autonoma e distinta rispetto all’atto terapeutico. La sua violazione può produrre due tipi di danno diversi:

    • Danno alla salute: risarcibile quando è ragionevole ritenere che il paziente, se correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento, evitando le conseguenze invalidanti (la prova spetta al paziente).
    • Danno da lesione dell’autodeterminazione: riguarda la perdita della possibilità di scegliere consapevolmente se sottoporsi al trattamento, differirlo o farlo altrove; è autonomo e prescinde dall’esito.

    Su questa base la Corte costruisce cinque scenari combinando due variabili: cosa avrebbe deciso il paziente se informato (avrebbe accettato o rifiutato) e se l’intervento ha causato o no un danno alla salute. Ne discende, in particolare, che il danno da autodeterminazione è risarcibile anche quando l’intervento è stato risolutivo della patologia (esito fausto), purché dalla mancata informazione siano derivate conseguenze pregiudizievoli, di natura non patrimoniale, di apprezzabile gravità.

    Il principio di diritto

    La mancata acquisizione del consenso informato, non giustificata da uno stato di necessità, attribuisce al paziente il diritto al risarcimento del danno da lesione dell’autodeterminazione — consistente nella perdita della possibilità di scegliere consapevolmente sul trattamento — anche in assenza di un pregiudizio alla salute e anche quando l’intervento sia stato eseguito correttamente, a condizione che siano configurabili conseguenze pregiudizievoli non patrimoniali di apprezzabile gravità.

    Implicazioni pratiche

    Per le strutture e i professionisti il messaggio è chiaro: la qualità tecnica dell’intervento non sana il difetto di informazione. Occorre raccogliere un consenso effettivo, comprensibile e documentato sulle alternative, sui rischi e sui possibili esiti. Per il paziente, la pronuncia distingue con chiarezza i due piani risarcitori: chi lamenta solo la lesione dell’autodeterminazione deve allegare le concrete conseguenze pregiudizievoli subite (turbamento, scelte che avrebbe operato diversamente), perché il danno non è automatico. Il fondamento resta negli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile, oltre che nella L. 219/2017 sul consenso informato.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 15 maggio 2018, n. 11749.
    • Artt. 32 della Costituzione, 1218 e 2043 del Codice civile; L. 22 dicembre 2017, n. 219.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 25767/2015 – Nascita indesiderata: chi deve provare che la madre avrebbe abortito

    Materia: Responsabilità sanitaria / nascita indesiderata · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 dicembre 2015, n. 25767 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’omessa o errata informazione sulle malformazioni del feto, che impedisce alla donna una scelta consapevole, è fonte di responsabilità civile del medico e della struttura.
    • L’onere della prova di tutti gli elementi del fatto — compreso che la madre avrebbe interrotto la gravidanza se correttamente informata — grava su chi chiede il risarcimento, ma può essere assolto anche con presunzioni.
    • Il nato disabile non ha autonoma legittimazione a chiedere il risarcimento per la propria nascita (no al «danno da vita ingiusta»).

    Il caso

    Durante la gravidanza i sanitari non rilevano (o non comunicano) una grave malformazione del feto. Il bambino nasce con una disabilità che, se diagnosticata in tempo, avrebbe potuto indurre la madre — ricorrendo le condizioni di legge — a interrompere la gravidanza. La famiglia agisce per il risarcimento sostenendo che l’omessa informazione ha privato la donna di una scelta consapevole.

    Due i nodi rimessi alle Sezioni Unite: su chi grava la prova che la madre avrebbe effettivamente abortito; e se il bambino stesso, una volta nato, possa chiedere il risarcimento per essere venuto al mondo malato (il cosiddetto wrongful life).

    La decisione

    Le Sezioni Unite muovono da un punto fermo: l’impossibilità per la donna di compiere la scelta abortiva, pur in presenza delle condizioni dell’art. 6 della L. 194/1978, quando dipende da una negligente carenza informativa del medico, è fonte di responsabilità civile.

    Sul primo nodo, la Corte stabilisce che l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie — e quindi anche del fatto che la madre, se correttamente informata, avrebbe scelto di abortire — grava sulla parte che domanda il risarcimento. Si tratta però di una prova che può essere fornita anche per presunzioni, valorizzando indizi come il ricorso della donna a esami diagnostici mirati, le sue dichiarazioni, le condizioni complessive.

    Sul secondo nodo, la risposta è netta: il nato disabile non ha legittimazione a chiedere il risarcimento per la propria nascita. L’ordinamento non conosce un «diritto a non nascere se non sano»; la malformazione non è causata dal medico, che si limita a non averla diagnosticata.

    Il principio di diritto

    In tema di danno da nascita indesiderata, la madre che agisce per il risarcimento deve provare — anche a mezzo di presunzioni — che, in presenza di un’informazione corretta sulle malformazioni del feto, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti di legge. Il figlio nato malformato non è invece titolare di un autonomo diritto al risarcimento per la propria nascita.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha un effetto operativo preciso: non basta dimostrare l’errore diagnostico; occorre dimostrare anche il nesso tra quell’errore e la scelta mancata, cioè che la donna si sarebbe davvero avvalsa dell’interruzione. La prova per presunzioni alleggerisce l’onere, ma resta a carico di chi agisce. Restano risarcibili i danni propri dei genitori (e degli altri familiari nei limiti riconosciuti), non quelli «da vita» del nato. Il fondamento civilistico della responsabilità resta quello degli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 22 dicembre 2015, n. 25767.
    • Art. 6 della L. 22 maggio 1978, n. 194; artt. 1218 e 2043 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 19161/2017 – Provvigione del mediatore: senza iscrizione al ruolo non spetta, anche nella mediazione atipica

    Materia: Mediazione — diritto alla provvigione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 2 agosto 2017, n. 19161 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il mediatore (art. 1754 c.c.) ha diritto alla provvigione se l’affare si conclude per effetto del suo intervento.
    • Esiste anche una mediazione atipica, fondata su un incarico unilaterale di una sola parte (vicina al procacciamento d’affari).
    • Anche in questo caso il diritto alla provvigione spetta solo a chi è iscritto al ruolo dei mediatori (oggi al registro delle imprese / REA), ai sensi della L. 39/1989.

    Il caso

    Un soggetto svolge attività di intermediazione su incarico di una sola parte (per esempio cerca un acquirente per un bene), e l’affare si conclude. Può pretendere la provvigione anche se non è iscritto al ruolo dei mediatori? La questione ruota attorno alla distinzione tra la mediazione tipica (l’intermediario imparziale che mette in relazione due parti, art. 1754 c.c.), la mediazione atipica fondata su un incarico unilaterale, e il procacciamento d’affari.

    La decisione

    Le Sezioni Unite stabiliscono che anche la mediazione atipica — quella che nasce da un incarico unilaterale conferito da una parte per la ricerca di un soggetto interessato alla conclusione di un affare — rientra nell’ambito di applicazione della L. 39 del 1989. Ne consegue che chi la esercita è tenuto all’iscrizione nell’apposito ruolo (oggi sostituito dall’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA).

    In mancanza di tale iscrizione, l’intermediario non ha diritto alla provvigione, per espressa previsione di legge. La Corte chiarisce così che l’obbligo di iscrizione non riguarda solo la mediazione «classica» e bilaterale, ma anche le forme atipiche e il procacciamento, quando l’attività ha le caratteristiche dell’intermediazione professionale.

    Il principio di diritto

    Anche la mediazione atipica, fondata su un incarico unilaterale, è soggetta all’obbligo di iscrizione previsto dalla L. 39/1989; in difetto di iscrizione nell’apposito ruolo (oggi nel registro delle imprese / REA), l’intermediario non ha diritto alla provvigione.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha conseguenze concrete per chi opera come intermediario: senza la regolare iscrizione non si può pretendere il compenso, anche se l’affare si è effettivamente concluso grazie all’attività svolta. Per chi si avvale di un intermediario, è una verifica importante: prima di firmare un incarico conviene accertare l’iscrizione dell’operatore, perché il difetto di iscrizione incide sulla stessa esistenza del diritto alla provvigione. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 2 agosto 2017, n. 19161.
    • Artt. 1754, 1755 del Codice civile; Legge 3 febbraio 1989, n. 39.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 553/2009 – Caparra confirmatoria: o risoluzione e danni, o recesso e ritenzione

    Materia: Caparra confirmatoria — rimedi per l’inadempimento · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 14 gennaio 2009, n. 553 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) consente, in caso di inadempimento, di recedere trattenendo la caparra (o esigendone il doppio).
    • In alternativa, la parte fedele può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento integrale del danno secondo le regole ordinarie.
    • I due rimedi sono alternativi e incompatibili: scelta la risoluzione con danni, non si può più «ripiegare» sul recesso con ritenzione della caparra.

    Il caso

    In un contratto (tipicamente un preliminare immobiliare) è prevista una caparra confirmatoria. Una parte è inadempiente; l’altra deve scegliere come reagire. L’art. 1385 c.c. le offre due strade: recedere dal contratto trattenendo la caparra ricevuta (o pretendendo il doppio di quella versata), oppure agire secondo le regole generali per la risoluzione e il risarcimento integrale del danno. Il problema: queste due vie possono cumularsi o sostituirsi nel corso del giudizio?

    La decisione

    Le Sezioni Unite affermano che i due rimedi si pongono in un rapporto di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale. Chi sceglie la risoluzione con domanda di risarcimento integrale rinuncia, con ciò stesso, alla funzione propria della caparra; chi sceglie il recesso con ritenzione (o richiesta del doppio) della caparra accetta una liquidazione convenzionale e anticipata del danno, che lo dispensa dal provarne l’entità.

    Di conseguenza, proposta la domanda di risoluzione e di risarcimento secondo le regole generali, non è più consentito trasformarla in domanda di recesso con ritenzione della caparra: ciò tradirebbe la funzione della caparra, che è proprio quella di consentire una definizione anticipata della controversia, evitando l’accertamento del danno effettivo.

    Il principio di diritto

    In presenza di caparra confirmatoria, la domanda di risoluzione del contratto con risarcimento integrale del danno e la domanda di recesso con ritenzione (o richiesta del doppio) della caparra costituiscono rimedi alternativi e tra loro incompatibili: scelta l’una, non è ammessa la conversione nell’altra.

    Implicazioni pratiche

    La decisione impone una scelta consapevole e tempestiva. Il recesso con ritenzione della caparra è rapido e non richiede di provare il danno, ma «blocca» il risarcimento all’importo della caparra, anche se il pregiudizio reale fosse maggiore. La risoluzione con risarcimento integrale consente di recuperare l’intero danno, ma impone di provarlo e segue i tempi ordinari del giudizio. Va valutato fin dall’inizio, perché un eventuale ripensamento in corso di causa non è ammesso. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 14 gennaio 2009, n. 553.
    • Artt. 1385, 1453 e 1455 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 18128/2005 – Clausola penale eccessiva: il giudice può ridurla anche d’ufficio

    Materia: Clausola penale — riduzione a equità · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 13 settembre 2005, n. 18128 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La clausola penale (art. 1382 c.c.) predetermina il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo.
    • Il giudice può ridurla a equità (art. 1384 c.c.) se manifestamente eccessiva o se l’obbligazione principale è stata in parte eseguita.
    • Questo potere può essere esercitato d’ufficio, anche senza una domanda della parte interessata.

    Il caso

    Le parti inseriscono nel contratto una clausola penale: una somma predeterminata che il debitore dovrà pagare in caso di inadempimento o di ritardo, senza necessità di provare il danno effettivo. Talvolta però l’importo è sproporzionato, oppure l’obbligazione è stata eseguita in parte e applicare la penale per intero appare iniquo. L’art. 1384 c.c. consente al giudice di ridurre la penale; ma può farlo solo se una parte glielo chiede, oppure anche di propria iniziativa?

    La decisione

    Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto interno alle sezioni semplici, affermano che il potere di riduzione equitativa della penale può essere esercitato dal giudice d’ufficio, cioè anche in assenza di una specifica domanda della parte tenuta al pagamento.

    Il fondamento è che l’art. 1384 c.c. non tutela soltanto l’interesse del singolo debitore, ma un interesse generale dell’ordinamento a ricondurre l’autonomia privata entro i limiti in cui appare meritevole di tutela. Il potere di riduzione opera in entrambe le ipotesi previste dalla norma: quando la penale è manifestamente eccessiva e quando l’obbligazione principale è stata parzialmente adempiuta, perché anche in questo secondo caso una penale non proporzionata alla parte rimasta inadempiuta risulterebbe eccessiva.

    Il principio di diritto

    Il potere di riduzione a equità della clausola penale, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato anche d’ufficio, sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi di parziale esecuzione dell’obbligazione principale.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha un impatto pratico forte. Chi subisce l’applicazione di una penale sproporzionata è tutelato anche se, nel processo, non ha formulato un’esplicita domanda di riduzione: il giudice può intervenire da solo. Resta però necessario che dagli atti di causa emergano gli elementi di fatto (l’eccessività o la parziale esecuzione) su cui fondare la riduzione: il potere d’ufficio non significa che il giudice debba «indagare» oltre le risultanze del giudizio. Per chi predispone contratti, è un invito a calibrare le penali su importi ragionevoli. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 13 settembre 2005, n. 18128.
    • Artt. 1382 e 1384 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 7756/2017 – Gravi difetti dell’opera (art. 1669 c.c.): la garanzia vale anche per le ristrutturazioni

    Materia: Appalto — gravi difetti dell’opera · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 27 marzo 2017, n. 7756 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’art. 1669 c.c. prevede la responsabilità decennale dell’appaltatore per rovina e gravi difetti degli immobili destinati a lunga durata.
    • Le Sezioni Unite estendono questa garanzia anche alle ristrutturazioni e agli interventi di manutenzione, non solo alle nuove costruzioni.
    • Sono «gravi difetti» anche quelli che riguardano elementi secondari (impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti) se compromettono il normale godimento del bene.

    Il caso

    L’art. 1669 del codice civile pone a carico dell’appaltatore una responsabilità decennale quando l’opera, per vizio del suolo o difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, oppure presenta gravi difetti. Per anni si è discusso se questa garanzia rafforzata operasse solo per la realizzazione di edifici nuovi oppure anche per interventi di ristrutturazione, ampliamento o manutenzione straordinaria su immobili già esistenti.

    La decisione

    Le Sezioni Unite affermano che l’art. 1669 c.c. si applica anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi su immobili preesistenti destinati a lunga durata. Ciò che conta non è la «novità» dell’edificio, ma l’incidenza del difetto sulla funzionalità e sul godimento del bene.

    La Corte precisa inoltre la nozione di gravi difetti: vi rientrano non solo i vizi che minacciano la stabilità o la sicurezza, ma anche quelli relativi a elementi secondari e accessori — come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, impianti — purché incidano in modo significativo sul normale uso dell’immobile secondo la sua destinazione. Il baricentro della tutela si sposta così dalla sola sicurezza dei terzi alla compromissione del godimento del bene.

    Il principio di diritto

    L’art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi manutentivi o modificativi su immobili preesistenti destinati a lunga durata; integrano gravi difetti anche le carenze costruttive che, pur riguardando elementi secondari o accessori, compromettano la funzionalità e il normale godimento dell’opera.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia rafforza in modo netto la tutela del committente e degli acquirenti: chi commissiona una ristrutturazione importante e si trova, anni dopo, infiltrazioni o difetti che rendono l’immobile poco godibile può invocare la garanzia decennale, più ampia rispetto a quella ordinaria per difformità e vizi dell’art. 1667 c.c. Restano fermi i termini propri dell’art. 1669: la denuncia del difetto entro un anno dalla scoperta e l’azione entro un anno dalla denuncia, nell’arco del decennio dal compimento dell’opera. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 27 marzo 2017, n. 7756.
    • Artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.