Autore: Andrea Marton

  • Articolo 709-bis Codice di Procedura Civile: Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

    Articolo 709-bis Codice di Procedura Civile: Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

    Art. 709-bis c.p.c. – Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l’articolo 184.

    Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione.

    Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.

    Articolo 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

    Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

    A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

    ammonire il genitore inadempiente;

    disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

    disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

    condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

    I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

  • Articolo 709 Codice di Procedura Civile: Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza

    Articolo 709 Codice di Procedura Civile: Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza

    Art. 709 c.p.c. – Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

    Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.

    Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano

    rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

    I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

  • Articolo 708 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

    Articolo 708 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

    Art. 708 c.p.c. – Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

    Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

    Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo.

    Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 177.

    All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

    Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

    Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

    Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

  • Articolo 707 Codice di Procedura Civile: Comparizione personale delle parti

    Articolo 707 Codice di Procedura Civile: Comparizione personale delle parti

    Art. 707 c.p.c. – Comparizione personale delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. (1)

    Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

    Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

    La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori

  • Articolo 706 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 706 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 706 c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

    Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

    Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva

    sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

    Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

  • Articolo 705 Codice di Procedura Civile: Divieto di proporre giudizio petitorio

    Articolo 705 Codice di Procedura Civile: Divieto di proporre giudizio petitorio

    Art. 705 c.p.c. – Divieto di proporre giudizio petitorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (1).

    Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore.

    (1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.

  • Articolo 704 Codice di Procedura Civile: Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

    Articolo 704 Codice di Procedura Civile: Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

    Art. 704 c.p.c. – Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve

    essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.

    La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo

    703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio

    dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703.

  • Articolo 703 Codice di Procedura Civile: Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

    Articolo 703 Codice di Procedura Civile: Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

    Art. 703 c.p.c. – Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice

    competente a norma dell’articolo 21.

    Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti, in quanto compatibili.

    L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669 terdecies.

    Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla

    comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669 novies, terzo comma.

  • Articolo 702 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 702 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 702 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 701 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 701 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 701 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.