Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 127 Reg. (UE) 2023/1114 – Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

    Art. 127 Reg. (UE) 2023/1114 – Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE può divulgare informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l’ABE o l’autorità competente che ha fornito le informazioni all’ABE ha ottenuto il consenso esplicito dell’autorità di vigilanza del paese terzo che le ha trasmesse e, se del caso, divulga tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo consenso o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

    2. Il requisito del consenso esplicito di cui al paragrafo 1 non si applica alle altre autorità di vigilanza dell’Unione qualora le informazioni da esse richieste siano necessarie per lo svolgimento dei loro compiti né si applica agli organi giurisdizionali qualora le informazioni da essi richieste siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti relativi a violazioni soggette a sanzioni penali.

  • Art. 125 Reg. (UE) 2023/1114 – Scambio di informazioni

    Art. 125 Reg. (UE) 2023/1114 – Scambio di informazioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 e fatto salvo l’articolo 96, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a:

    a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo;

    b) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale;

    c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

    d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo;

    e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto dell’emittente di token di moneta elettronica significativi;

    g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;

    h) una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;

    i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

    2. Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 123 e 124 solo se:

    a) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;

    b) è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

    c) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

  • Art. 126 Reg. (UE) 2023/1114 – Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi

    Art. 126 Reg. (UE) 2023/1114 – Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l’ABE e i paesi terzi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può concludere accordi amministrativi che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 129.

    2. Lo scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell’ABE o delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1.

    3. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali a un paese terzo, l’ABE applica il regolamento (UE) 2018/1725.

  • Art. 124 Reg. (UE) 2023/1114 – Ispezioni in loco

    Art. 124 Reg. (UE) 2023/1114 – Ispezioni in loco

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Il collegio di cui all’articolo 119 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

    2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ABE e possono esercitare tutti i poteri di cui all’articolo 123, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

    3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ABE avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia dell’ispezione, dopo aver informato tale autorità competente, l’ABE può svolgere l’ispezione in loco senza informare preventivamente l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo.

    4. I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

    5. L’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

    6. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ABE, ai funzionari dell’ABE e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

    7. L’ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 123, paragrafo 1.

    8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ABE constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

    9. Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

    10. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, esso verifica:

    a) l’autenticità della decisione adottata dall’ABE di cui al paragrafo 4;

    b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

    11. Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 122 Reg. (UE) 2023/1114 – Richiesta di informazioni

    Art. 122 Reg. (UE) 2023/1114 – Richiesta di informazioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:

    a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo;

    b) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale;

    c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

    d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo;

    e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto di un emittente di token di moneta elettronica significativi;

    g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;

    h) un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;

    i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

    2. Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:

    a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

    b) dichiara la finalità della richiesta;

    c) specifica le informazioni richieste;

    d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

    e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e

    f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

    3. Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE:

    a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

    b) dichiara la finalità della richiesta;

    c) specifica le informazioni richieste;

    d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

    e) indica le penalità di mora previste dall’articolo 132 laddove è richiesta la produzione di informazioni;

    f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

    g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    4. I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste.

    5. L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.

  • Art. 123 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri generali di indagine

    Art. 123 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri generali di indagine

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi. A tal fine, ai funzionari e alle altre persone autorizzate dall’ABE è conferito il potere di:

    a) esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

    b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

    c) convocare gli emittenti di un token collegato ad attività significativo o gli emittenti di un token di moneta elettronica significativo, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali di fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

    d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

    e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

    Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l’esecuzione dei suoi compiti.

    2. I funzionari e altre persone autorizzate dall’ABE allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 132, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 131, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate sulla base di una decisione dell’ABE. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste dall’articolo 132, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

    4. Entro un termine ragionevole rispetto a un’indagine di cui al paragrafo 1, l’ABE informa l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

    5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, primo comma, lettera e), richiede l’autorizzazione di un organo giurisdizionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, l’ABE procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

    6. Qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), esso verifica:

    a) l’autenticità della decisione dell’ABE di cui al paragrafo 3;

    b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

    7. Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l’organo giurisdizionale può chiedere all’ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tale organo giurisdizionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità dell’indagine, né esigere che gli siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 120 Reg. (UE) 2023/1114 – Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

    Art. 120 Reg. (UE) 2023/1114 – Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:

    a) la nuova valutazione prudenziale di cui all’articolo 117, paragrafo 3;

    b) le eventuali decisioni relative all’obbligo per l’emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo di detenere un importo superiore di fondi propri in conformità dell’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 45, paragrafo 5, e dell’articolo 58, paragrafo 1, a seconda dei casi;

    c) gli eventuali aggiornamenti del piano di risanamento o del piano di rimborso di un emittente di un token collegato ad attività significativo o di un emittente di un token di moneta elettronica significativo ai sensi degli articoli 46, 47 e 55, a seconda dei casi;

    d) le eventuali modifiche del modello di business dell’emittente di un token collegato ad attività significativo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1;

    e) un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;

    f) le eventuali misure correttive adeguate previste a norma dell’articolo 25, paragrafo 4;

    g) le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell’articolo 130;

    h) gli eventuali accordi amministrativi sullo scambio di informazioni previsti con un’autorità di vigilanza di un paese terzo in conformità dell’articolo 126;

    i) le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell’ABE a un’autorità competente ai sensi dell’articolo 138;

    j) le eventuali modifiche previste all’autorizzazione dei membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative;

    k) un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 51, paragrafo 12.

    2. Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 3, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura prevista dall’ABE o dalle autorità competenti.

    3. Il parere del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio comprenda vari membri appartenenti allo stesso Stato membro, può votare solo uno di essi. Se è membro del collegio con diverse funzioni, tra cui funzioni di vigilanza, la BCE dispone di un solo voto. Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto in merito a un parere del collegio.

    4. L’ABE o le autorità competenti, a seconda dei casi, tengono debitamente conto del parere non vincolante del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista per un emittente di un token collegato ad attività significativo, per un emittente di un token di moneta elettronica significativo, per un soggetto o per un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l’ABE o un’autorità competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista, motiva la sua decisione dando delucidazioni per ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.

  • Art. 121 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto professionale degli operatori del diritto

    Art. 121 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto professionale degli operatori del diritto

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    I poteri conferiti all’ABE, o a un funzionario o a un’altra persona autorizzati dall’ABE, dagli articoli da 122 a 125 non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

  • Art. 119 Reg. (UE) 2023/1114 – Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

    Art. 119 Reg. (UE) 2023/1114 – Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica come significativo ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57, a seconda dei casi, l’ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

    2. Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto da:

    a) l’ABE;

    b) l’ESMA;

    c) le autorità competenti dello Stato membro d’origine in cui è stabilito l’emittente del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo;

    d) le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi;

    e) se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi o i token di moneta elettronica significativi;

    f) le autorità competenti dei prestatori di servizi di pagamento più rilevanti che prestano servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    g) se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

    h) se del caso, le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi o ai token di moneta elettronica significativi;

    i) la BCE;

    j) se l’emittente del token collegato ad attività significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o se nel token collegato ad attività significativo figura una valuta ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

    k) se l’emittente del token di moneta elettronica significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o se nel token di moneta elettronica significativo figura una valuta ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

    l) le autorità competenti degli Stati membri in cui il token collegato ad attività o il token di moneta elettronica è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta;

    m) le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l’ABE ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 126.

    3. L’ABE può invitare altre autorità a far parte del collegio di cui al paragrafo 1 in qualità di membri, se i soggetti rispetto ai quali effettuano la vigilanza sono pertinenti ai lavori del collegio.

    4. L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

    5. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un collegio di cui al paragrafo 1 del presente articolo assicura:

    a) la redazione del parere non vincolante di cui all’articolo 120;

    b) lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento;

    c) l’accordo sull’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri.

    Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.

    6. L’istituzione e il funzionamento del collegio di cui al paragrafo 1 sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L’accordo di cui al primo comma stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

    a) le procedure di voto di cui all’articolo 120, paragrafo 3;

    b) le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;

    c) la frequenza delle riunioni del collegio;

    d) gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

    e) le modalità di comunicazione tra i membri del collegio;

    f) la creazione di diversi collegi, uno per ogni cripto-attività specifica o gruppo di cripto-attività specifico.

    L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’ABE o a un altro membro del collegio.

    7. In qualità di presidente di ciascun collegio, l’ABE:

    a) stabilisce le disposizioni scritte e le procedure che regolano il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio;

    b) coordina tutte le attività del collegio;

    c) ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, i membri del collegio in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali da discutere e ai punti da prendere in considerazione;

    d) comunica ai membri del collegio le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;

    e) informa tempestivamente i membri del collegio delle decisioni e degli esiti di tali riunioni.

    8. Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l’ABE elabora, in cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

    a) le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), sono da considerare come i più rilevanti;

    b) le condizioni alle quali si considera che i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica siano utilizzati su vasta scala, conformemente al paragrafo 2, lettera l); e

    c) i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 6.

    L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 117 Reg. (UE) 2023/1114 – Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi

    Art. 117 Reg. (UE) 2023/1114 – Responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza rispetto agli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 43 o 44, l’emittente di tale token svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’ABE. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l’ABE esercita i poteri delle autorità competenti conferiti dagli articoli da 22 a 25, dall’articolo 29, dall’articolo 33, dall’articolo 34, paragrafi 7 e 12, dall’articolo 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, nonché dagli articoli 41, 42, 46 e 47 nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività significativi.

    2. Se un emittente di un token collegato ad attività significativo presta anche servizi per le cripto-attività o emette cripto-attività che non sono token collegati ad attività significativi, tali servizi e attività rimangono sotto la vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro d’origine.

    3. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 3, l’ABE procede a una nuova valutazione prudenziale per garantire che l’emittente rispetti il titolo III.

    4. Se un token di moneta elettronica emesso da un istituto di moneta elettronica è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 56 o 57, l’ABE vigila sulla conformità dell’emittente di tale token di moneta elettronica significativo agli articoli 55 e 58. Ai fini della vigilanza per la conformità agli articoli 55 e 58, l’ABE esercita i poteri conferiti alle autorità competenti dagli articoli 22 e 23, dall’articolo 24, paragrafo 3, nonché dagli articoli 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, e dagli articoli 46 e 47, nei confronti di istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi.

    5. L’ABE esercita i propri poteri di vigilanza di cui ai paragrafi da 1 a 4 in stretta cooperazione con le altre autorità competenti responsabili della vigilanza dell’emittente, in particolare:

    a) l’autorità di vigilanza prudenziale, compresa, se del caso, la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;

    b) le pertinenti autorità competenti a norma della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/110/CE, se del caso;

    c) le autorità competenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

  • Art. 118 Reg. (UE) 2023/1114 – Comitato per le cripto-attività dell’ABE

    Art. 118 Reg. (UE) 2023/1114 – Comitato per le cripto-attività dell’ABE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, incaricato di elaborare le decisioni dell’ABE che devono essere adottate conformemente all’articolo 44 del citato regolamento, comprese le decisioni relative ai compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento.

    2. Il comitato per le cripto-attività può inoltre elaborare decisioni in relazione ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e ai progetti di norme tecniche di attuazione concernenti i compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento.

    3. L’ABE garantisce che il comitato per le cripto-attività svolga unicamente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e ogni altro compito necessario allo svolgimento delle sue attività connesse alle cripto-attività.

  • Art. 116 Reg. (UE) 2023/1114 – Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

    Art. 116 Reg. (UE) 2023/1114 – Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano.

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