Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 18 D.Lgs. 175/2016 – Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

    Art. 18 D.Lgs. 175/2016 – Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. L’atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

    2. L’atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.

    3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 D.Lgs. 175/2016 – Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

    Art. 15 D.Lgs. 175/2016 – Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell’esercizio dei diritti sociali.

    2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

    3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all’ articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

    4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all’articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

    5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Funzioni Locali: ferie e permessi

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Locali riconosce 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno (28+4 nei primi 3 anni di servizio). Le ferie vanno fruite nell’anno solare, rinviabili al 30 giugno successivo. Permessi retribuiti: 150h studio, 3gg lutto, 15gg matrimonio, 8gg esami, 24h donazione sangue.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi Funzioni Locali
    Voce Quantità Note
    Ferie anno 32 gg Dopo 3 anni servizio (28 prima)
    Festività soppresse 4 gg Comprese in 32
    Permessi studio 150h/anno 3% personale
    Lutto 3 gg/evento Parenti entro II grado
    Matrimonio 15 gg Una volta per matrimonio
    Esami 8 gg/anno Solo giorni prova
    Donazione sangue 24h/donazione Indennità sostitutiva AVIS

    Le ferie nel Comune

    Il dipendente Funzioni Locali ha 32 giorni di ferie all’anno (28 nei primi 3 anni) più 4 festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo non festeggiati a Roma).

    Le ferie sono programmate entro il 30 aprile, fruite entro il 31 dicembre, rinviabili al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio documentate. Almeno 2 settimane consecutive nel periodo giugno-settembre.

    Permessi retribuiti

    Oltre alle ferie, sono previsti permessi retribuiti:

    • 150 ore/anno studio (3% personale)
    • 3 gg lutto per parenti entro II grado
    • 15 gg matrimonio consecutivi
    • 8 gg esami universitari (solo giornate prove)
    • 24 ore donazione sangue con indennità AVIS
    • 2 ore visita ginecologica per lavoratrici in gravidanza

    Recupero festività infrasettimanali

    Quando una festività cade nei giorni di chiusura abituali (sabato o domenica), nei Comuni con settimana corta è riconosciuto un giorno di recupero da fruire entro 60 giorni (es. festa patronale di sabato).

    Le festività infrasettimanali che cadono in giorni di servizio normale (es. 25 aprile di lunedì) sono giorni di riposo retribuito, senza recupero.

    Casi pratici

    Tizio – 32 giorni programmati
    Tizio programma a marzo le ferie 2026: 3 settimane in agosto + 1 a Natale + giornate sparse. 32gg full utilizzo entro 31/12.
    Caia – Permesso studio per master
    Caia ha vinto graduatoria permesso studio per master in Gestione PA: 150h × 2 anni. Le usa per lezioni serali e tesi finale.
    Sempronio – Patronale recuperata
    Sempronio Comune di Lecce: festività San Oronzo (26 agosto) di sabato. Riceve 1 giorno di recupero da fruire entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un dipendente comunale?
    32 giorni + 4 festività soppresse all’anno, dopo 3 anni di servizio. Primi 3 anni sono 28 + 4 festività.
    Le ferie si possono accumulare?
    Le ferie devono essere fruite nell’anno solare di maturazione, rinviabili al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio motivate. Decorso il termine si perdono salvo indennità sostitutiva in casi tassativi.
    Se la festività cade di sabato si recupera?
    Sì, nei Comuni con settimana corta 5gg. Si ha diritto a un giorno di recupero da fruire entro 60 giorni. Le festività in giorni lavorativi normali (es. lunedì) sono solo riposi retribuiti.
    Quante ore di permesso per donazione sangue?
    24 ore per ogni donazione, con indennità sostitutiva tramite AVIS (€50-80 a donazione a seconda dei Comuni). Il giorno della donazione è retribuito al 100%.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 91 TU Giustizia Tributaria: Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    Art. 91 D.Lgs. 175/2024 – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

    2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92.

  • CCNL Funzioni Locali: orario e smart working

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    L’orario è di 36 ore settimanali, ripartibili su 5 o 6 giorni. La flessibilità è ampia per le esigenze degli enti (orari sportello al pubblico, sedute Consiglio sera, polizia locale 24h). Lavoro agile fino al 60%. Banca ore 40h/anno. Le polizie locali hanno turni di servizio dedicati con maggiorazioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; per il 2025-2027 serve un nuovo rinnovo
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Tabella riepilogativa

    Orario Funzioni Locali
    Modalità Ore Note
    Settimana corta 5gg 36h (7h12’/gg) Standard amministrativi
    Settimana 6gg con sabato 36h (6h/gg) Sportelli al pubblico
    Turni 24h polizia locale Variabile Maggiorazioni notte/festivo
    Flessibilità entrata 7:30-9:30 Recupero in giornata
    Lavoro agile Fino 60% Accordo individuale

    L'orario 36h e le sue articolazioni

    L’orario base è di 36 ore settimanali, articolato secondo le esigenze dell’ente:

    • 5 giorni × 7h12′ (standard amministrativo)
    • 6 giorni × 6h (sportelli al pubblico in Comuni con 6gg/settimana)
    • Turni a ciclo continuo per polizia locale e servizi essenziali

    Pausa pranzo 30 minuti obbligatoria dopo 6 ore continuative (non retribuita).

    Polizia locale: turni e maggiorazioni

    La polizia locale lavora a turni di servizio. Maggiorazioni standard:

    • Notturno (22-6): +30% retribuzione oraria
    • Festivo: +30%
    • Notturno-festivo: +50%
    • Servizio esterno: indennità giornaliera variabile

    I Comuni con polizia locale H24 (capoluoghi, città turistiche) hanno turni rotativi: mattina, pomeriggio, notte. Il riposo settimanale è garantito secondo le rotazioni.

    Lavoro agile e flessibilità oraria

    Il lavoro agile è ammesso fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria (sportelli, polizia, manutenzioni).

    Modalità: accordo individuale scritto, durata determinata, obiettivi e fasce di reperibilità. Diritto alla disconnessione codificato dal CCNL 2024.

    La flessibilità entrata-uscita è ampia (7:30-9:30 per l’entrata, uscita coerente) con possibilità di banca ore per recuperi futuri.

    Casi pratici

    Tizio – Istruttore con smart working
    Tizio, istruttore tributi Comune, lavora da casa 12 giorni al mese (60% del mese). Fasce reperibilità 9-13 e 14-17. Indennità lavoro agile €110 forfettaria annua.
    Caia – Agente PM in turno notte
    Caia, agente polizia locale Comune turistico, fa turno 22-6 sabato sera: 8h × +30% notturno + indennità servizio esterno = retribuzione 8h ordinarie + €58 maggiorazione + €28 indennità.
    Sempronio – Funzionario con banca ore
    Sempronio ha accumulato 28h in banca ore (progetti speciali bilancio). Le recupera a settembre come 4 giornate libere. Resta 4h da recuperare entro dicembre.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente del Comune?
    36 ore settimanali, su 5 giorni (lun-ven, 7h12’/gg) o 6 giorni con sabato (6h/gg) per sportelli al pubblico. Servizi essenziali (polizia, manutenzione) su turni.
    Quante ore di smart working può fare un comunale?
    Fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria (sportelli, polizia, manutenzioni, ausiliari). In pratica 12 giorni al mese su 20.
    Quanto è la maggiorazione per turno notturno polizia locale?
    +30% retribuzione oraria per turno notturno (22-6), +30% per festivo, +50% per notturno-festivo. Aggiunta indennità servizio esterno giornaliera.
    Il sabato si lavora nel pubblico locale?
    Dipende dall’ente: i Comuni con sportello al pubblico al sabato mattina applicano settimana 6gg × 6h. La maggior parte dei Comuni medio-grandi ha settimana 5gg × 7h12′.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Funzioni Locali: stipendi e indennità 2026

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Con il CCNL Funzioni Locali 2022-2024, firmato in via definitiva il 23 febbraio 2026, dal 1° gennaio 2026 lo stipendio tabellare va da 1.646,09 € al mese (Operatori) a 2.092,84 € (Funzionari ed Elevata Qualificazione), per 13 mensilità. Una parte dell’indennità di comparto è stata conglobata nel tabellare; la quota che resta va da 22,68 a 36,33 € al mese. L’aumento complessivo va da 122,48 a 158,48 € al mese. Con l’ipotesi 2025-2027 del 21 luglio 2026, non ancora firmata in via definitiva, il tabellare mensile salirebbe nel 2027 a valori fra 1.755,04 e 2.231,36 €.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CISL FP · UIL FPL · CSA Regioni Autonomie Locali (la FP CGIL non ha firmato)
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024: ipotesi del 3 novembre 2025, firma definitiva il 23 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024. Per il 2025-2027 c’è l’ipotesi firmata il 21 luglio 2026 da ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA RAL, in attesa della firma definitiva
    Platea
    Dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Camere di commercio e altri enti locali

    Stipendio tabellare e indennità di comparto 2026 per area

    Stipendio tabellare e indennità di comparto dal 1° gennaio 2026 (CCNL 2022-2024, Tabelle A, B e C)
    Area Tabellare mensile Indennità di comparto residua Aumento mensile complessivo
    Funzionari ed Elevata Qualificazione 2.092,84 € 36,33 € 158,48 €
    Istruttori 1.928,23 € 32,06 € 145,49 €
    Operatori esperti 1.715,27 € 27,52 € 129,06 €
    Operatori 1.646,09 € 22,68 € 122,48 €

    Il tabellare mensile è quello annuo della Tabella B diviso per 12, a cui si aggiunge la tredicesima. L’indennità di vacanza contrattuale e la vecchia IIS sono già conglobate nel tabellare. L’indennità di comparto si paga per 12 mensilità e dal 2026 è interamente a carico del Fondo risorse decentrate. A parte restano i differenziali stipendiali individuali, cioè le progressioni economiche già ottenute: importi e regole sono nella scheda aree e differenziali stipendiali del CCNL Funzioni Locali.

    Funzioni locali, stipendio tabellare: le tabelle complete dal 2023 al 2027

    Le tabelle riportano lo stipendio tabellare di ogni area da quando esiste il nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023, Tabella G del CCNL 16.11.2022), poi con il CCNL 2022-2024 (Tabella B) e con l’ipotesi 2025-2027 (Tabella B). Gli importi annui sono su 12 mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima; quelli mensili sono gli annui divisi per 12. Le colonne dell’ipotesi diventano esigibili solo con la firma definitiva.

    Stipendio tabellare annuo lordo, in euro, 12 mensilità più la tredicesima
    Area Dal 1.4.2023 Dal 1.1.2024 Dal 1.1.2026 Ipotesi: dal 1.1.2025 Ipotesi: dal 1.1.2026 Ipotesi: dal 1.1.2027
    Funzionari ed Elevata Qualificazione 23.212,35 24.941,67 25.114,11 25.530,15 26.304,27 26.776,35
    Istruttori 21.392,87 22.986,59 23.138,75 23.528,99 24.235,55 24.670,31
    Operatori esperti 19.034,51 20.452,55 20.583,23 20.935,19 21.559,19 21.945,59
    Operatori 18.283,31 19.645,43 19.753,07 20.108,99 20.690,51 21.060,47
    Stipendio tabellare mensile lordo, in euro (importo annuo diviso 12)
    Area Dal 1.4.2023 Dal 1.1.2024 Dal 1.1.2026 Ipotesi: dal 1.1.2025 Ipotesi: dal 1.1.2026 Ipotesi: dal 1.1.2027
    Funzionari ed Elevata Qualificazione 1.934,36 2.078,47 2.092,84 2.127,51 2.192,02 2.231,36
    Istruttori 1.782,74 1.915,55 1.928,23 1.960,75 2.019,63 2.055,86
    Operatori esperti 1.586,21 1.704,38 1.715,27 1.744,60 1.796,60 1.828,80
    Operatori 1.523,61 1.637,12 1.646,09 1.675,75 1.724,21 1.755,04

    Dal 1° gennaio 2026 il tabellare comprende la quota di indennità di comparto conglobata (art. 60 CCNL 2022-2024): +8,97 € al mese per gli Operatori, +10,89 € per gli Operatori esperti, +12,68 € per gli Istruttori, +14,37 € per i Funzionari. Ogni valore dell’ipotesi assorbe quello dell’anno precedente: le tranche non si sommano. Per decorrenze, arretrati e indennità di vacanza contrattuale vedi la scheda aumenti e arretrati degli enti locali.

    Indennità di comparto enti locali: cos’è e quanto vale

    L’indennità di comparto è una voce fissa della busta paga, uguale per area in tutti gli enti, che si paga per 12 mensilità (non entra nella tredicesima). Dal 1° gennaio 2026 il CCNL 2022-2024 ne ha spostato una parte nello stipendio tabellare: la quota residua è interamente a carico del Fondo risorse decentrate dell’ente. L’ipotesi 2025-2027 la aumenta di nuovo dal 1° luglio 2027 (art. 36-bis).

    Indennità di comparto mensile lorda, in euro (CCNL 2022-2024 Tabella C; ipotesi 2025-2027 Tabella C)
    Area Fino al 31.12.2025 Quota conglobata nel tabellare Dal 1.1.2026 Ipotesi: dal 1.7.2027
    Funzionari ed Elevata Qualificazione 51,90 14,37 36,33 51,94
    Istruttori 45,80 12,68 32,06 45,83
    Operatori esperti 39,31 10,89 27,52 39,34
    Operatori 32,40 8,97 22,68 32,42

    La quota conglobata è la somma della parte a carico del bilancio e di quella a carico del Fondo (Tabella C, colonne 2 e 3). Per i Comuni l’aumento del 1° luglio 2027 presuppone il decreto di riparto delle risorse della legge di bilancio 2026 (art. 36-bis, comma 3 dell’ipotesi).

    Le voci dello stipendio

    • Stipendio tabellare dell’area, uguale in tutti gli enti;
    • differenziali stipendiali, individuali, frutto delle progressioni economiche;
    • indennità di comparto, la quota non conglobata indicata in tabella;
    • retribuzione di posizione e di risultato per chi ha un incarico di Elevata Qualificazione: il rinnovo ha alzato il tetto della retribuzione di posizione da 18.000 a 22.000 € l’anno;
    • salario accessorio pagato dal Fondo risorse decentrate (premi di performance, indennità per turni, reperibilità, rischio, condizioni di lavoro), secondo il contratto integrativo dell’ente;
    • la tredicesima a dicembre.

    Il rinnovo 2022-2024 e gli arretrati

    L’ipotesi è stata firmata il 3 novembre 2025 e il contratto definitivo il 23 febbraio 2026 da ARAN con CISL FP, UIL FPL e CSA. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2024; dal 1° gennaio 2026 si aggiunge il conglobamento di una parte dell’indennità di comparto, che vale da 8,97 € (Operatori) a 14,37 € (Funzionari) in più sul tabellare. Gli arretrati 2024-2026 sono stati stimati fra circa 1.150 e 1.980 € a seconda dell’area e della posizione; per il 2022-2023 erano già stati pagati come indennità di vacanza contrattuale maggiorata. Gli aumenti tranche per tranche, compresi quelli dell’ipotesi 2025-2027 e le stime degli arretrati, sono nella scheda aumenti e arretrati del CCNL enti locali.

    Casi pratici

    Tizio – Istruttore in un Comune
    Tizio è istruttore amministrativo, senza progressioni economiche. Dal 1° gennaio 2026 ha 1.928,23 € di tabellare più 32,06 € di indennità di comparto: 1.960,29 € lordi al mese, a cui si aggiungono il salario accessorio deciso dall’integrativo del Comune e la tredicesima.
    Caia – Funzionaria con incarico di Elevata Qualificazione
    Caia è funzionaria responsabile dell’ufficio tributi con un incarico di Elevata Qualificazione. Al tabellare di 2.092,84 € e all’indennità di comparto di 36,33 € (2.129,17 € in tutto) si somma la retribuzione di posizione fissata dall’ente per il suo incarico, entro il tetto di 22.000 € l’anno, più quella di risultato.
    Sempronio – Operatore esperto
    Sempronio è operatore esperto. Dal 2026 il suo tabellare è 1.715,27 € e l’indennità di comparto 27,52 €: 1.742,79 € al mese prima di differenziali e accessorio.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un istruttore comunale?
    Dal 1° gennaio 2026 il tabellare dell’area Istruttori è 1.928,23 € al mese, più 32,06 € di indennità di comparto e la tredicesima. Il resto dipende da progressioni economiche e salario accessorio dell’ente.
    Esiste ancora l’IIS in busta paga?
    No come voce a sé: l’indennità integrativa speciale è conglobata nello stipendio tabellare.
    Che fine ha fatto la posizione organizzativa?
    È stata sostituita dagli incarichi di Elevata Qualificazione, riservati ai funzionari. Il rinnovo 2022-2024 ha portato il tetto della retribuzione di posizione da 18.000 a 22.000 € l’anno.
    Quanto guadagna un funzionario comunale nel 2026?
    Con il CCNL 2022-2024 il tabellare dei Funzionari ed EQ è di 2.092,84 € lordi al mese per 13 mensilità, più 36,33 € di indennità di comparto per 12 mensilità: 2.129,17 € al mese prima di differenziali e accessorio. Con l’ipotesi 2025-2027 il tabellare 2026 diventerebbe 2.192,02 €.
    L’indennità di comparto si paga anche sulla tredicesima?
    No. La Tabella C del CCNL indica importi «da corrispondere per 12 mensilità»: l’indennità di comparto non entra nella tredicesima, mentre lo stipendio tabellare si paga per 13 mensilità.
    Lo stipendio tabellare cambierà con il CCNL 2025-2027?
    Sì, se l’ipotesi del 21 luglio 2026 verrà firmata in via definitiva: per gli Istruttori, per esempio, il tabellare mensile passerebbe da 1.928,23 € a 1.960,75 € nel 2025, 2.019,63 € nel 2026 e 2.055,86 € dal 2027, con gli arretrati dal 1° gennaio 2025.
    I Comuni piccoli pagano meno?
    Il tabellare è uguale in tutti gli enti. Cambiano il salario accessorio e le retribuzioni di posizione, che dipendono dal Fondo risorse decentrate e dalle scelte dell’ente.

    Fonti: CCNL Funzioni Locali 2022-2024 (ARAN, Tabelle A-C) · ipotesi di CCNL 2025-2027 del 21/7/2026 (ARAN, Tabelle A-C) · CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 (ARAN, Tabella G). Dati verificati su queste fonti l’8 ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 135 Reg. (UE) 2023/1114 – Audizione delle persone interessate

    Art. 135 Reg. (UE) 2023/1114 – Audizione delle persone interessate

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 130, 131 o 132, l’EBA dà alle persone oggetto dell’indagine la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’EBA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone oggetto dell’indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi.

    2. Il paragrafo 1 non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti alla stabilità finanziaria o ai possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. In tal caso l’ABE può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

    3. Sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto dell’indagine. Queste persone hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ABE, fatto salvo l’interesse legittimo di altre persone alla tutela dei segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ABE.

  • Art. 132 Reg. (UE) 2023/1114 – Penalità di mora

    Art. 132 Reg. (UE) 2023/1114 – Penalità di mora

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE adotta una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare:

    a) una persona a porre termine alla condotta che costituisce una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 130;

    b) la persona di cui all’articolo 122, paragrafo 1: i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123; iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124. i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122; ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123; iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124.

    i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122;

    ii) a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123;

    iii) a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124.

    2. La penalità di mora è effettiva e proporzionata. La penalità di mora è applicata per ogni giorno di ritardo.

    3. In deroga al paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione dell’ABE che impone la penalità di mora.

    4. Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ABE. Al termine di tale periodo l’ABE rivede la misura.

  • Art. 130 Reg. (UE) 2023/1114 – Misure di vigilanza dell’ABE

    Art. 130 Reg. (UE) 2023/1114 – Misure di vigilanza dell’ABE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualora accerti che un emittente di un token collegato ad attività significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato V, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:

    a) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;

    b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;

    c) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token collegato ad attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

    d) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di sospendere l’offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    e) adottare una decisione che vieti l’offerta pubblica del token collegato ad attività significativo se accerta una violazione del presente regolamento o ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;

    f) adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione il token collegato ad attività significativo, di sospendere la negoziazione di tale cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    g) adottare una decisione che vieti la negoziazione del token collegato ad attività significativo su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;

    h) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di modificare le proprie comunicazioni di marketing se accerta che tali comunicazioni di marketing non rispettano l’articolo 29;

    i) adottare la decisione di sospendere o vietare le comunicazioni di marketing qualora vi siano fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    j) adottare una decisione che imponga all’emittente del token collegato ad attività significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token collegato ad attività significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

    k) emettere avvertenze sul fatto che l’emittente del token collegato ad attività significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;

    l) revocare l’autorizzazione dell’emittente del token collegato ad attività significativo;

    m) adottare una decisione che imponga la rimozione di una persona fisica dall’organo di amministrazione dell’emittente del token collegato ad attività significativo;

    n) imporre all’emittente del token collegato ad attività significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token collegato ad attività significativo o di limitare l’importo del token collegato ad attività significativo emesso, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 3.

    2. Qualora accerti che un emittente di un token di moneta elettronica significativo ha commesso una violazione elencata nell’allegato VI, l’ABE può intraprendere una o più delle misure seguenti:

    a) adottare una decisione che imponga all’emittente di un token di moneta elettronica significativo di porre fine alla condotta che costituisce la violazione;

    b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora a norma degli articoli 131 e 132;

    c) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei possessori del token di moneta elettronica significativo, in particolare dei detentori al dettaglio;

    d) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di sospendere l’offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    e) adottare una decisione che vieti l’offerta al pubblico del token di moneta elettronica significativo se accerta che il presente regolamento è stato violato o se ha fondati motivi di sospettare che sarà violato;

    f) adottare una decisione che imponga al pertinente prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha ammesso alla negoziazione token di moneta elettronica significativi, di sospendere la negoziazione di tali cripto-attività per un massimo di 30 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui abbia fondati motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    g) adottare una decisione che vieti la negoziazione di token di moneta elettronica significativi su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se accerta che il presente regolamento è stato violato;

    h) adottare una decisione che imponga all’emittente del token di moneta elettronica significativo di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla valutazione del token di moneta elettronica significativo offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

    i) emettere avvertenze sul fatto che l’emittente del token di moneta elettronica significativo non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento;

    j) imporre all’emittente del token di moneta elettronica significativo sotto la sua vigilanza di introdurre un importo nominale minimo per tale token di moneta elettronica significativo o di limitare l’importo del token di moneta elettronica significativo emesso, in applicazione dell’articolo 58, paragrafo 3.

    3. Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 o 2, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:

    a) la durata e la frequenza della violazione;

    b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

    c) se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo;

    d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    e) il grado di responsabilità dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    f) la capacità finanziaria dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente di token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;

    h) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    i) il livello di cooperazione che l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    j) le precedenti violazioni da parte dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    k) le misure adottate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

    4. Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera j), l’ABE informa l’ESMA e, qualora i token collegati ad attività significativi facciano riferimento all’euro o a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, rispettivamente la BCE o la banca centrale dello Stato membro interessato che emette tale valuta ufficiale.

    5. Prima di adottare una qualunque delle misure di cui al paragrafo 2, l’ABE informa l’autorità competente dell’emittente del token di moneta elettronica significativo e la banca centrale dello Stato membro alla cui valuta ufficiale il token di moneta elettronica significativo fa riferimento.

    6. L’ABE notifica senza indebito ritardo le misure intraprese in conformità del paragrafo 1 o 2 all’emittente del token collegato ad attività significativo o all’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti interessate nonché alla Commissione. L’ABE pubblica tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione, salvo il caso in cui tale pubblicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.

    7. La pubblicazione di cui al paragrafo 6 comprende gli elementi seguenti:

    a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia;

    b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

    c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ABE può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 131 Reg. (UE) 2023/1114 – Sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 131 Reg. (UE) 2023/1114 – Sanzioni amministrative pecuniarie

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo qualora, secondo quanto stabilito dall’articolo 134, paragrafo 8, accerti che:

    a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un membro del suo organo di amministrazione ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato V;

    b) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un membro del suo organo di amministrazione ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato VI.

    Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente se l’ABE ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che tale emittente o un membro del suo organo di amministrazione ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

    2. Nell’adottare una decisione di cui al paragrafo 1, l’ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando:

    a) la durata e la frequenza della violazione;

    b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

    c) se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo;

    d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    e) il grado di responsabilità dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    f) la capacità finanziaria dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    g) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;

    h) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi causate della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    i) il livello di cooperazione che l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    j) le precedenti violazioni da parte dell’emittente del token collegato ad attività significativo o dell’emittente del token di moneta elettronica significativo responsabile della violazione;

    k) le misure adottate dall’emittente del token collegato ad attività significativo o dall’emittente del token di moneta elettronica significativo, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

    3. Per gli emittenti di token collegati ad attività significativi, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 12,5 % del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

    4. Per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l’importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 10 % del fatturato annuo dell’esercizio precedente o al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

  • Art. 128 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con altre autorità

    Art. 128 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione con altre autorità

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Se un emittente di un token collegato ad attività significativo o un emittente di un token di moneta elettronica significativo svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, l’ABE coopera con le autorità responsabili della vigilanza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell’Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali e le pertinenti autorità di vigilanza di paesi terzi che non sono membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m).

  • Art. 129 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto d’ufficio

    Art. 129 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto d’ufficio

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    L’obbligo del segreto d’ufficio si applica all’ABE e a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro opera per la stessa nonché per qualsiasi persona cui l’ABE ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ABE.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.