Autore: Andrea Marton

  • Articolo 437 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione

    Articolo 437 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione

    Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

    Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

    È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

    Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

    Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 436-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità dell’appello e pronuncia

    Articolo 436-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità dell’appello e pronuncia

    Art. 436-bis c.p.c. – Inammissibilità dell’appello e pronuncia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.

    Articolo aggiunto dall’art. 54, comma 1d, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.

  • Articolo 436 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’appellato e appello incidentale

    Articolo 436 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’appellato e appello incidentale

    Art. 436 c.p.c. – Costituzione dell’appellato e appello incidentale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

    La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

    Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente.

    Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 435 Codice di Procedura Civile: Decreto del presidente

    Articolo 435 Codice di Procedura Civile: Decreto del presidente

    Art. 435 c.p.c. – Decreto del presidente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente della corte di appello [1] entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio.

    L’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto dell’appellato [2].

    Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

    Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «del tribunale» sono state sostituite dalle parole «della corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

    [2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 15, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione sia comunicato all’appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all’appellato.

  • Articolo 434 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso in appello

    Articolo 434 Codice di Procedura Civile: Deposito del ricorso in appello

    Art. 434 c.p.c. – Deposito del ricorso in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

    l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

    l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata [1].

    Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello [2] entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 54, comma 1c-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.

    [2] Le parole «del tribunale» sono state sostituite dalle parole «della corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 433 Codice di Procedura Civile: Giudice d’appello

    Articolo 433 Codice di Procedura Civile: Giudice d’appello

    Art. 433 c.p.c. – Giudice d’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello [1] territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

    Ove l’esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l’appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «al tribunale» sono state sostituite dalle parole «alla corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 432 Codice di Procedura Civile: Valutazione equitativa delle prestazioni

    Articolo 432 Codice di Procedura Civile: Valutazione equitativa delle prestazioni

    Art. 432 c.p.c. – Valutazione equitativa delle prestazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 431 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà della sentenza

    Articolo 431 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà della sentenza

    Art. 431 c.p.c. – Esecutorietà della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

    All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

    Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno.

    La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.

    Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283 [1].

    Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi [1].

    Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio [2].

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Commi aggiunti dall’art. 69, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [2] Comma aggiunto dall’art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dall’1 gennaio 2012.

  • Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza

    Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza

    Art. 430 c.p.c. – Deposito della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza

    Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza

    Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza [1].

    Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

    Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 53, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.