Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Compensi accessori: FIS, funzioni strumentali, ore eccedenti

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Oltre allo stipendio, il personale della scuola può ricevere compensi accessori pagati con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) e ripartiti dalla contrattazione d’istituto: attività aggiuntive retribuite a ora (35 € per l’insegnamento, 17,50 € per le attività funzionali, 50 € per i corsi di recupero, tabella 5 del CCNL 29/11/2007), funzioni strumentali, incarichi del personale ATA. Gli importi annui dipendono dalla scuola. La carta del docente vale 383 € per l’anno scolastico 2025/2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Compensi accessori docenti
    Voce Importo Chi lo decide
    Attività aggiuntive di insegnamento 35 € l’ora Tabella 5 del CCNL 29/11/2007; ore e attività decise dal contratto d’istituto
    Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 17,50 € l’ora Tabella 5 del CCNL 29/11/2007
    Corsi di recupero 50 € l’ora Tabella 5 del CCNL 29/11/2007
    Funzioni strumentali Compenso annuo fissato dal contratto d’istituto Collegio dei docenti (incarico) e contrattazione d’istituto (compenso)
    Ore eccedenti (sostituzione di colleghi) Compenso orario rapportato allo stipendio del docente Disciplina nazionale
    Carta del docente 383 € per il 2025/2026 (500 € negli anni precedenti) Legge e decreto interministeriale

    Le misure orarie della tabella 5 sono riportate da Tecnica della Scuola; gli importi annui per docente non hanno un valore nazionale, perché dipendono dalle risorse assegnate alla scuola e dal contratto integrativo.

    FIS – Fondo dell'Istituzione Scolastica

    Il fondo dell’istituzione scolastica (oggi dentro il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, MOF) è il budget annuale di ogni scuola per pagare le attività aggiuntive di docenti e ATA.

    La ripartizione si decide nella contrattazione d’istituto con la RSU: quali attività finanziare (progetti, sportelli, commissioni, coordinamenti) e con quali compensi. Le attività retribuite a ora seguono le misure della tabella 5 del CCNL 29/11/2007: 35 € per l’insegnamento aggiuntivo, 17,50 € per le attività funzionali, 50 € per i corsi di recupero. Non c’è un importo annuo tipico per docente: dipende dalle ore svolte e dalle risorse della scuola.

    Funzioni strumentali e altri incarichi

    Le funzioni strumentali sono incarichi annuali assegnati dal Collegio dei docenti per coordinare aree del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF):

    • Orientamento in entrata/uscita
    • Inclusione e disagio
    • PTOF e qualità
    • Continuità didattica

    Il compenso è pagato con le risorse assegnate alla scuola per le funzioni strumentali e la sua misura è stabilita dalla contrattazione d’istituto; di norma si liquida a fine anno scolastico, dopo la verifica dell’attività.

    Bonus merito e card docente

    Il bonus merito della L. 107/2015 non è più un fondo a sé: dal 2020 le risorse sono confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e sono ripartite con la contrattazione integrativa (L. 160/2019, comma 249).

    La carta del docente serve per formazione, libri, dispositivi digitali ed eventi culturali. Per l’anno scolastico 2025/2026 vale 383 € (era 500 €), perché il decreto 59/2026 l’ha estesa ai supplenti con contratto al 31 agosto e al 30 giugno senza aumentare il fondo.

    Casi pratici

    Tizio – Docente con funzione strumentale
    Tizio, docente di primaria, riceve dal Collegio la funzione strumentale per l’orientamento. Il compenso lo fissa il contratto d’istituto con le risorse assegnate alla scuola e gli è pagato a fine anno, dopo la verifica del lavoro svolto.
    Caia – Corso di recupero
    Caia tiene 20 ore di corso di recupero: con la misura della tabella 5 del CCNL 29/11/2007 (50 € l’ora) il compenso lordo è 1.000 €, pagato con le risorse del fondo d’istituto.
    Sempronio – Supplente al 30 giugno
    Sempronio è supplente fino al 30 giugno nel 2025/2026: per la prima volta ha diritto alla carta del docente, che quest’anno vale 383 €.

    Domande frequenti

    Cos'è il FIS?
    Il fondo dell’istituzione scolastica, oggi nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: il budget annuale di ogni scuola per pagare le attività aggiuntive di docenti e ATA, ripartito con la contrattazione d’istituto. Le ore aggiuntive si pagano 35 € (insegnamento) o 17,50 € (attività funzionali).
    Le funzioni strumentali sono obbligatorie?
    No, sono incarichi facoltativi assegnati dal Collegio dei docenti per coordinare aree del PTOF. Il compenso è fissato dalla contrattazione d’istituto e pagato di norma a fine anno scolastico.
    Cos'è la card del docente?
    Un bonus per formazione, libri, dispositivi ed eventi culturali. Per il 2025/2026 vale 383 € ed è estesa ai supplenti con contratto al 31 agosto e al 30 giugno (decreto 59/2026).
    Il bonus merito esiste ancora?
    Non come fondo separato: dal 2020 le risorse del bonus merito della L. 107/2015 sono nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e si ripartiscono con la contrattazione integrativa.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Precariato scuola: graduatorie GPS, GAE, supplenze

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il precariato scolastico è strutturale: ~200.000 docenti supplenti su 700.000 di ruolo. Graduatorie: GAE (Graduatorie Esaurimento, chiuse 2007), GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze, biennali), III fascia istituto. Supplenze: annuale (fino 31/8), fino al termine attività (30/6), breve. Ruolo solo per concorso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Graduatorie e supplenze scuola
    Graduatoria Tipo Note
    GAE Esaurimento storiche Chiuse 2007, ad esaurimento
    GPS I fascia Provinciali per abilitati Per supplenze annuali
    GPS II fascia Provinciali per laureati Per supplenze annuali
    III fascia istituto Singola scuola Per supplenze brevi
    Concorso ordinario Per ruolo Triennale
    Concorso straordinario PNRR Per ruolo Quote dedicate

    Le diverse graduatorie

    Le graduatorie del precariato scolastico sono diverse e gerarchicamente strutturate:

    • GAE (Graduatorie ad Esaurimento): storiche, chiuse al 2007. Solo per chi era già iscritto. Prima priorità nelle nomine
    • GPS I fascia: docenti abilitati (con titolo o concorso superato). Per supplenze annuali
    • GPS II fascia: docenti laureati con titoli specifici (24 CFU). Per supplenze annuali
    • III fascia istituto: singola scuola, per supplenze brevi (malattia, permessi, etc.)

    Tipi di supplenza

    Le supplenze si distinguono per durata:

    • Annuale fino al 31/8: copertura intero anno scolastico. Diritto a ferie estive intere
    • Fino al termine attività didattiche (30/6): copertura anno didattico ma senza ferie estive
    • Temporanea (breve): per malattia/permessi di docenti di ruolo. Pagata solo i giorni effettivi

    I supplenti hanno gli stessi diritti contrattuali per il periodo di nomina, ma non maturano scatti di carriera (fasce stipendiali) né anzianità ai fini ruolo.

    Concorsi per il ruolo

    L’unica via per il ruolo (immissione a tempo indeterminato) è il concorso pubblico:

    • Concorso ordinario: triennale, banditi dal Ministero. Selezione per titoli ed esami
    • Concorso straordinario PNRR (2024-2027): quote dedicate per assunzione di 70.000 docenti, requisiti agevolati
    • Doppio canale: 50% delle assunzioni da concorso, 50% da graduatorie esistenti

    Casi pratici

    Tizio – Supplente annuale primaria
    Tizio, GPS prima fascia, nominato supplenza annuale 1/9 – 31/8 al posto di Tizia in maternità. Stipendio di ruolo equivalente + ferie estive. Posizione GPS aggiornata.
    Caia – Concorso straordinario PNRR
    Caia, docente abilitata con 36 mesi servizio, partecipa concorso straordinario PNRR. Vince: assunzione di ruolo dal 1/9. Anzianità di servizio riconosciuta integralmente.
    Sempronio – Supplente breve da III fascia
    Sempronio, III fascia istituto, chiamato per supplenza 5 giorni a Caia in malattia. Stipendio supplente per 5gg. Niente continuità contrattuale dopo.

    Domande frequenti

    Cos'è la GPS?
    Graduatorie Provinciali per Supplenze. Sono graduatorie a base provinciale, aggiornate ogni 2 anni, per le supplenze annuali. I fascia: docenti abilitati. II fascia: docenti laureati con titoli specifici (24 CFU).
    I supplenti diventano di ruolo automaticamente?
    No. Il ruolo si ottiene solo per concorso pubblico (ordinario o straordinario). Le supplenze danno punteggio per le graduatorie e per i concorsi successivi, ma non immissione automatica.
    Una supplenza annuale dà diritto a ferie estive?
    Sì se la nomina è fino al 31/8: il supplente ha gli stessi diritti del docente di ruolo per l’intero anno scolastico, incluse le ferie estive. Se la nomina è fino al 30/6, no.
    Quanti docenti precari ci sono in Italia?
    Circa 200.000 su un totale di 900.000 incarichi (700.000 di ruolo + 200.000 supplenti). Il precariato strutturale è uno dei principali nodi della scuola italiana.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Carriera docente: anzianità, formazione, progressione

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    La carriera del docente italiano è basata sull’anzianità: 6 fasce stipendiali (0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 anni e oltre). Non c’è progressione verticale né di merito significativa. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria (L. 107/2015, art. 1, comma 124). Mobilità annuale tramite domanda. Passaggio di ruolo possibile tra ordini con concorso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Progressione carriera docente
    Anni servizio Fascia stipendiale
    0-8 Iniziale
    9-14 Prima progressione
    15-20 Seconda progressione
    21-27 Terza progressione
    28-34 Quarta progressione
    35+ Massima

    Progressione per anzianità

    La carriera del docente è basata sull’anzianità di servizio: ogni 6-9 anni di servizio scatta automaticamente la fascia successiva (a 9, 15, 21, 28 e 35 anni). Per un docente di scuola dell’infanzia e primaria, dal 1° gennaio 2026, il tabellare annuo passa da 23.343,16 € (0-8 anni) a 25.813,27 € (9-14 anni) e arriva a 33.784,96 € da 35 anni; per un docente laureato della secondaria di secondo grado va da 25.267,04 € a 39.281,99 € (Tabella A2 del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, importi per 12 mensilità più la tredicesima). Non c’è merito o valutazione che determini la progressione.

    Critica strutturale: la carriera “appiattita” è uno dei motivi della bassa attrattività della professione docente in Italia.

    Formazione obbligatoria

    Per i docenti di ruolo la formazione in servizio è obbligatoria, strutturale e permanente (L. 107/2015, art. 1, comma 124): le attività sono collegate al piano triennale dell’offerta formativa della scuola e al Piano nazionale di formazione. La formazione può essere:

    • Corsi di enti accreditati dal Ministero (piattaforma S.O.F.I.A.)
    • Università
    • Enti di formazione riconosciuti
    • Corsi interni della scuola

    La carta del docente supporta finanziariamente la formazione individuale: per l’anno scolastico 2025/2026 vale 383 € (era 500 € negli anni precedenti, decreto interministeriale 59/2026).

    Mobilità docente annuale

    I docenti possono chiedere mobilità annuale (cambio scuola, comune, provincia, regione) tramite procedura nazionale gestita dal Ministero Istruzione.

    Periodi: marzo-aprile presentazione domande. Esito a giugno-luglio. Criteri: punteggio per anzianità + ricongiungimento familiare + categorie protette (L. 104). I trasferimenti sono effettivi dal 1° settembre dell’anno successivo.

    Casi pratici

    Tizio – Scatto a fascia 9-14
    Tizio, docente di scuola primaria da 9 anni, supera la fascia 0-8 e passa automaticamente alla fascia 9-14: dal 1° gennaio 2026 il suo tabellare annuo sale da 23.343,16 € a 25.813,27 € (Tabella A2 CCNL 2025-2027). Niente valutazione di merito richiesta.
    Caia – Formazione in servizio
    Caia segue le attività del piano di formazione della sua scuola e completa il percorso con corsi del catalogo S.O.F.I.A. (12h sull’inclusione) e un corso universitario di Italiano L2 (5h).
    Sempronio – Mobilità da Milano a Bari
    Sempronio, docente di matematica, chiede mobilità da Milano a Bari per ricongiungimento familiare. Punteggio elevato (servizio 22 anni + L. 104 conviuge invalido). Trasferimento accettato dal 1° settembre.

    Domande frequenti

    Come avanza la carriera di un docente?
    Per anzianità di servizio. Ogni 6-9 anni scatta automaticamente la fascia successiva (6 fasce: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre). Per un docente di infanzia e primaria, dal 1° gennaio 2026, il passaggio da 0-8 a 9-14 porta il tabellare annuo da 23.343,16 € a 25.813,27 € (Tabella A2 CCNL 2025-2027). Niente progressione verticale né valutazione di merito.
    Quante ore di formazione l'anno?
    Per i docenti di ruolo la formazione in servizio è obbligatoria, strutturale e permanente (L. 107/2015, art. 1, comma 124); le attività, e quindi le ore, sono definite dalla scuola in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con il Piano nazionale di formazione. Possono essere svolte presso enti accreditati dal Ministero (S.O.F.I.A.), università, scuola di appartenenza. La carta del docente (383 € nel 2025/2026, 500 € negli anni precedenti) copre i costi.
    Posso cambiare scuola ogni anno?
    Sì, tramite domanda di mobilità annuale (marzo-aprile). Criteri: punteggio anzianità, ricongiungimento familiare, L. 104. Esito a giugno-luglio. Trasferimento effettivo dal 1° settembre.
    Esiste il merito nella carriera docente italiana?
    Non come fondo separato: dal 2020 le risorse del bonus merito della L. 107/2015 sono confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) e si ripartiscono con la contrattazione integrativa (L. 160/2019, comma 249). Non incide sulla progressione di carriera, che resta per anzianità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 80 L. 633/1941

    Art. 80 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone , inclusi i doppiatori che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. 53 2.

    Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione.

    Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'ari. 73-bis; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ; 53 e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.

    II diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi.

    Ogni patto contrario è nullo.

    In difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati , detto compenso è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . 53 3 .

    I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

    Fonte: Normattiva.it.

  • IMU sui beni merce delle imprese di costruzioni

    In sintesi

    • Cosa sono i beni merce: fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita – non all’uso proprio.
    • Esenzione IMU: questi immobili sono esenti finché rimangono invenduti e non vengono locati a terzi.
    • Chi può applicarla: solo l’impresa costruttrice, non chi acquista per rivendere senza costruire.
    • Quando cade l’esenzione: nel momento in cui il fabbricato viene venduto o concesso in locazione.
    • Dichiarazione obbligatoria: la dichiarazione IMU al Comune è necessaria per comunicare l’esenzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
    • Codice tributo F24: 3918 (altri fabbricati) per gli eventuali versamenti se l’esenzione viene meno.

    I beni merce: cosa sono e perché sono esenti IMU

    Quando un’impresa edile costruisce un edificio – un appartamento, un capannone, una villetta – con l’obiettivo di venderlo sul mercato, quell’immobile prende il nome di ‘bene merce’. In sostanza, per l’impresa costruttrice, il fabbricato non è un bene strumentale (come i macchinari) né la propria sede, ma un prodotto finito da collocare sul mercato immobiliare.

    La legge riconosce questa particolarità e prevede un’esenzione IMU per i beni merce: finché il fabbricato rimane invenduto e non viene locato (cioè non viene dato in affitto a nessuno), l’impresa costruttrice non deve pagare l’IMU su quell’immobile. La logica è evitare che l’imposta gravi su un asset che è già parte del ciclo produttivo-commerciale dell’impresa, ancora in attesa di essere ceduto.

    L’esenzione si perde nel momento in cui il fabbricato viene venduto – e in quel caso non è più dell’impresa costruttrice – oppure se viene locato anche solo parzialmente. È importante capire che l’esenzione riguarda esclusivamente i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice stessa: non si applica a chi acquista immobili già costruiti per poi rivenderli (attività di trading immobiliare senza costruzione). Infine, godere dell’esenzione non significa ignorare il fisco: l’impresa deve comunicare la situazione al Comune tramite la dichiarazione IMU.

    IMU beni merce: condizioni dell'esenzione
    Condizione Dettaglio
    Soggetto Impresa costruttrice (non chi rivende senza costruire)
    Tipo di immobile Fabbricato costruito dall'impresa e destinato alla vendita
    Stato dell'immobile Invenduto e non locato
    Esenzione Totale finché sussistono le condizioni
    Perdita esenzione Vendita o locazione anche parziale
    Dichiarazione IMU Obbligatoria entro il 30 giugno dell'anno successivo
    Codice tributo (se dovuta) 3918 – altri fabbricati

    Esempio pratico

    • Tizio è titolare di una piccola impresa edile. Nel 2024 ha completato la costruzione di tre appartamenti destinati alla vendita. Al 31 dicembre 2024, due appartamenti sono invenduti e sfitti; uno è stato affittato ad agosto 2024. Per il 2024: i due appartamenti invenduti e non locati sono esenti IMU per l’intero anno. Il terzo, locato ad agosto, perde l’esenzione: Tizio dovrà calcolare l’IMU su quell’appartamento per i mesi in cui era locato (agosto conta per intero perché il contratto è partito prima del 16 agosto; poi settembre, ottobre, novembre, dicembre = 5 mesi su 12), usando il codice tributo 3918 e l’aliquota deliberata dal Comune.

    Documenti necessari

    • Visura catastale di ciascun fabbricato (per identificare categoria e rendita)
    • Documentazione che attesta la qualità di impresa costruttrice (visura camerale con codice ATECO costruzioni)
    • Contratti di locazione eventualmente stipulati (per verificare da quando cade l’esenzione)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso (necessaria se l’esenzione viene meno)
    • Modello di dichiarazione IMU da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo
    • Modello F24 con codice tributo 3918 (per i versamenti dovuti in caso di locazione)

    Tizio: costruttore con appartamenti invenduti da più anni

    Scenario. Tizio ha costruito un piccolo complesso di sei appartamenti nel 2021. A fine 2025, quattro sono stati venduti e due sono ancora invenduti e sfitti. Tizio si chiede se deve pagare l’IMU sui due appartamenti rimasti.

    Come si applica. I due appartamenti ancora in portafoglio, invenduti e non locati, continuano a beneficiare dell’esenzione IMU come beni merce, indipendentemente da quanti anni siano passati dalla costruzione. Non esiste un limite temporale all’esenzione: essa dura finché permangono le condizioni (invenduto e non locato). Tizio non deve versare l’IMU su questi immobili. Deve però verificare di aver presentato la dichiarazione IMU al Comune quando ha costruito e quando si sono verificate variazioni (ad esempio, la vendita degli altri quattro appartamenti). Se non lo ha fatto, è opportuno regolarizzare la posizione.

    In pratica

    • L’esenzione non ha scadenza temporale: dura finché il fabbricato rimane invenduto e non locato.
    • Verifica di aver presentato la dichiarazione IMU al Comune per comunicare la situazione dei beni merce.
    • Ogni vendita o inizio di locazione va comunicata al Comune con aggiornamento della dichiarazione.

    Caio: locazione parziale di un immobile merce

    Scenario. Caio è costruttore e possiede un edificio commerciale invenduto. Per coprire i costi, il 1° marzo 2025 affitta il piano terra a un negozio, lasciando i piani superiori sfitti e in vendita. Vuole sapere se perde tutta l’esenzione o solo in parte.

    Come si applica. La locazione, anche parziale, fa perdere l’esenzione IMU sul fabbricato (o sulla parte locata, a seconda di come l’immobile è censito catastalmente). Se l’edificio è censito come un’unica unità immobiliare, la locazione di una parte può far venire meno l’intera esenzione: occorre verificare la situazione catastale concreta. Se invece le unità sono censite separatamente, l’esenzione resta per le unità invendute e non locate. Caio deve calcolare l’IMU sulla parte locata (o sull’intero edificio se censito unitariamente) a partire da marzo 2025, ragguagliando l’importo ai mesi di locazione. Il codice tributo da usare sull’F24 è il 3918.

    In pratica

    • Verifica come sono censite catastalmente le singole parti dell’edificio: unità separate o unico accatastamento.
    • La locazione anche di una sola unità fa perdere l’esenzione su quella unità (o sull’intero immobile se non frazionato).
    • Calcola l’IMU per i mesi di locazione e presenta la dichiarazione IMU aggiornata al Comune.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Maternità docenti e ATA: 5 mesi + interdizione

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Docenti e ATA hanno 5 mesi maternità obbligatoria al 100% (2+3 standard o flessibile 1+4 o 0+5). Paternità obbligatoria 10gg al 100%. Congedo parentale fino a 10 mesi totali coppia con primi 30gg al 100%. Allattamento 2h/giorno fino a 1 anno. Specificità scuola: maternità dei docenti facilmente coperta da supplenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi parentali scuola
    Tipo Durata Retribuzione
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100%
    Interdizione anticipata Fino al parto 80% INPS + 20% Stato
    Paternità obbligatoria 10 gg 100%
    Congedo parentale primi 30gg 30 gg per genitore 100%
    Congedo parentale successivi Fino 10 mesi totali coppia 30%
    Allattamento 2h/giorno fino 1 anno 100%

    Maternità 5 mesi al 100%

    La docente o ATA ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100%, modalità:

    • Standard: 2 ante + 3 post
    • Flessibile: 1 ante + 4 post (con certificato non rischio)
    • Flessibilità totale 0+5 (D.Lgs. 105/2022)

    Specificità scuola: l’assenza per maternità è facilmente coperta da supplente nominato per il periodo. La docente rientra in classe a fine maternità.

    Interdizione anticipata frequente nella scuola

    L’interdizione anticipata INPS è frequente nella scuola per mansioni a rischio:

    • Docente infanzia: sollevamento bambini = interdizione spesso disposta
    • Docente sostegno con bambini disabili: rischio sforzo fisico = interdizione
    • Insegnamento Educazione Fisica: rischio movimenti = interdizione
    • ATA collaboratore: pulizie/sollevamento = interdizione

    Retribuzione interdizione: 80% INPS + 20% integrazione amministrazione = 100% effettivo. Durata: dal momento del provvedimento INPS fino all’inizio maternità obbligatoria.

    Paternità e congedo parentale

    Paternità obbligatoria: 10 giorni lavorativi al 100% da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto.

    Congedo parentale: fino a 10 mesi totali coppia, primi 30gg al 100%, successivi al 30%. Per docenti, il congedo parentale è spesso preso a mesi pieni (più gestibile didatticamente) o ridotti orari.

    Casi pratici

    Tizia – Docente infanzia con interdizione
    Tizia, docente infanzia in gravidanza, riceve interdizione INPS 3 mesi (sollevamento bambini). Stipendio 80% INPS + 20% Stato = 100%. Supplente nominato per copertura.
    Caia – Maternità docente liceo
    Caia, docente liceo, gravidanza senza problemi. Sceglie modalità flessibile 1+4: 1 mese ante + 4 mesi post. Retribuzione 100%. Supplente nominato per i 5 mesi totali.
    Sempronio – Padre docente 10gg + parentale
    Sempronio, padre di un neonato e docente di matematica, fruisce 10gg paternità + 30gg congedo parentale al 100%. Supplente per i 40gg. Rientro a marzo.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una docente?
    5 mesi al 100% (2+3 standard, o flessibile 1+4, o 0+5). Più eventuale interdizione anticipata INPS per gravidanze a rischio o mansioni a rischio. Tutto coperto da supplente.
    L'interdizione anticipata è frequente nella scuola?
    Sì, soprattutto per docenti infanzia, sostegno, ed. fisica, ATA collaboratori scolastici per mansioni a rischio (sollevamento bambini, sforzo fisico). Disposta dall’INPS su istanza della lavoratrice.
    Posso prendere il congedo parentale a settimane invece che mesi pieni?
    Sì, dal D.Lgs. 105/2022 il congedo parentale è frazionabile anche su base oraria. Amministrazione e dipendente concordano modalità.
    Quante ore di allattamento?
    2 ore al giorno fino al primo anno del bambino (1h se orario settimanale <6h). Per docenti, l'allattamento può essere fruito come riduzione oraria didattica o pacchetti orari concentrati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia docenti e ATA: comporto e supplenze

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Docenti e ATA hanno comporto malattia di 18 mesi nel triennio (estendibile a 36 mesi per gravi patologie). Retribuzione decrescente come Funzioni Centrali. I docenti assenti più di 10 giorni vengono sostituiti con supplenza (nominata dalla scuola via graduatorie). Visita fiscale Polo Unico INPS fasce 9-13 e 15-18 anche festivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Malattia scuola
    Periodo Retribuzione
    Mesi 1-9 100%
    Mesi 10-12 90%
    Mesi 13-18 50%
    Gravi patologie Comporto 36 mesi

    Comporto e supplenze

    Il comporto è di 18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie.

    Per i docenti, l’assenza dalla scuola comporta nomina di supplente:

    • Fino a 10 giorni: copertura con docenti interni della scuola (ore eccedenti retribuite)
    • Oltre 10 giorni: supplenza esterna nominata dalla scuola da graduatorie GPS o III fascia

    Visita fiscale Polo Unico

    Le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico (Polo Unico INPS) sono 9-13 e 15-18 tutti i giorni inclusi festivi. Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare + decurtazione retribuzione.

    Decurtazione primi 10 giorni

    L’art. 71 D.L. 112/2008 si applica anche ai docenti e ATA: nei primi 10 giorni di malattia il dipendente perde:

    • RPD (per docenti)
    • CIA
    • Compensi accessori (FIS – Fondo di Istituto)
    • Ore eccedenti se programmate

    Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio sul lavoro.

    Casi pratici

    Tizia – Docente 5gg con decurtazione
    Tizia, docente primaria, 5gg febbre. Perde RPD primaria €194/5gg × 30 ≈ €32 + CIA €7 + compensi FIS €15. Tabellare e fascia anzianità intatti.
    Caia – Supplente per 12gg malattia di Tizia
    Caia è docente precaria GPS prima fascia: chiamata per supplenza 12gg per Tizia. Stipendio supplente per 12gg, contratto temporaneo, rientro in graduatoria.
    Sempronio – Assistente amministrativo 8 mesi malattia
    Sempronio, ATA, ha 8 mesi malattia oncologica. Comporto esteso a 36 mesi. Retribuzione 100% per i primi 9 mesi. Posto coperto da supplente lunga durata.

    Domande frequenti

    Qual è il comporto malattia per i docenti?
    18 mesi nel triennio precedente, esteso a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto: aspettativa non retribuita o licenziamento.
    Dopo quanti giorni di malattia arriva la supplenza?
    Per i docenti: fino a 10 giorni di assenza la copertura è interna (ore eccedenti retribuite). Oltre 10 giorni, supplenza esterna da graduatorie GPS o III fascia. Tempi di nomina 24-72 ore.
    Quanto perdo nei primi 10 giorni di malattia (docente)?
    RPD (€194-377/mese a seconda dell’ordine), CIA €42/mese, eventuali compensi FIS, ore eccedenti. Tabellare e fascia anzianità restano interi.
    Le supplenze brevi pagano la malattia?
    Sì, ai supplenti spettano i diritti contrattuali per il periodo di nomina. Comporto proporzionale alla durata del contratto. Permessi e ferie maturati pro-quota.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Previdenza complementare per familiari a carico: deduzione nel 730/2026

    In sintesi

    • Chi deduce: i contributi versati al fondo pensione di un familiare fiscalmente a carico (figlio, coniuge, altri familiari dell’art. 12 del TUIR) li deduce chi lo ha a carico, per la parte che il familiare non ha dedotto (art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 252 del 2005).
    • Familiare a carico: reddito complessivo fino a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
    • Un solo tetto: 5.164,57 euro l’anno in tutto, sommando i tuoi contributi, quelli del datore di lavoro e quelli per i familiari. Dal periodo d’imposta 2026 (730 del 2027) il tetto sale a 5.300 euro.
    • Rigo E30 del quadro E del 730; se i contributi passano dal datore di lavoro, i dati sono nei punti 421, 422 e 423 della Certificazione Unica.
    • Niente doppia deduzione: si deduce solo la parte che il familiare non ha già dedotto nella sua dichiarazione.
    • Figlio non più a carico: il genitore non deduce nulla; i contributi li deduce il figlio nella propria dichiarazione.

    Quando puoi dedurre la previdenza complementare di un familiare

    Hai aperto un fondo pensione per tuo figlio studente, o versi contributi a una forma pensionistica complementare per il coniuge che non lavora? Se questi familiari sono fiscalmente a carico, puoi dedurre i contributi nel tuo Modello 730, ma solo per la parte che loro non hanno potuto dedurre.

    Un familiare è fiscalmente a carico quando il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro. Per i figli fino a 24 anni la soglia è più alta: 4.000 euro. Con redditi così bassi il familiare spesso non presenta la dichiarazione o non ha reddito da cui dedurre: la parte che non deduce lui la puoi dedurre tu.

    Il limite complessivo di deducibilità per i contributi alla previdenza complementare è 5.164,57 euro per il 2025. Questo tetto vale in totale: se già deduci contributi per te stesso (compresi quelli versati dal datore di lavoro), lo spazio residuo per i familiari si riduce di conseguenza. Dal periodo d’imposta 2026 il limite è di 5.300 euro.

    Soglie di reddito per il familiare a carico e massimale deducibile
    Situazione Soglia reddito familiare Massimale deduzione complessivo
    Coniuge, genitori, altri familiari 2.840,51 euro 5.164,57 euro (totale previdenza complementare)
    Figlio under 24 4.000 euro 5.164,57 euro (totale previdenza complementare)
    Parte già dedotta dal familiare – (non deducibile una seconda volta) Si deduce solo la quota non dedotta dal familiare

    Esempio pratico

    • Tizio ha un figlio di 22 anni con un reddito da lavoro part-time di 3.500 euro, quindi fiscalmente a carico. Il figlio versa 600 euro l’anno a un fondo pensione ma non presenta la dichiarazione e non deduce nulla. Tizio indica i 600 euro nel rigo E30 del suo 730 e li deduce dal proprio reddito complessivo. Tizio versa anche 2.000 euro al suo fondo pensione (rigo E27): il totale deducibile è 2.600 euro, sotto il tetto di 5.164,57 euro. Con un reddito nello scaglione del 35%, la deduzione dei 600 euro del figlio vale circa 210 euro di IRPEF in meno, più le addizionali.

    Documenti necessari

    • Documentazione del fondo pensione del familiare con l’importo dei contributi versati
    • Certificazione Unica 2026 del familiare a carico (se dipendente), punti 421, 422, 423
    • Dichiarazione del familiare attestante la quota non dedotta (se presenta il 730 in autonomia)
    • Prova del reddito del familiare (se non evidente dalla CU)

    Figlio universitario con fondo pensione aperto dai genitori

    Scenario. Caio ha aperto un fondo pensione individuale per la figlia di 20 anni, studentessa universitaria senza reddito. Versa 800 euro l’anno. La figlia è fiscalmente a carico (reddito zero).

    Come si applica. Poiché la figlia non ha reddito, non può dedurre nulla. Caio può indicare i 800 euro nel rigo E30 del suo 730 e dedurli interamente dal proprio reddito complessivo. Non c’è alcuna quota già dedotta dalla figlia, quindi il beneficio è pieno.

    In pratica

    • Indica 800 euro nel rigo E30 (contributi per familiari a carico).
    • Conserva la documentazione del fondo pensione con l’importo versato.
    • Verifica che la figlia non superi la soglia di 4.000 euro di reddito (dato che ha meno di 24 anni).

    Coniuge a carico con contributi parzialmente non dedotti

    Scenario. Sempronio versa 1.000 euro al fondo pensione del coniuge, che ha un piccolo reddito da lavoro occasionale di 2.000 euro. Il coniuge presenta la dichiarazione e deduce 400 euro dei contributi; i restanti 600 euro non sono stati dedotti.

    Come si applica. Sempronio può indicare nel rigo E30 solo i 600 euro che il coniuge non ha dedotto. I 400 euro già dedotti dal coniuge non possono essere dedotti una seconda volta da Sempronio.

    In pratica

    • Chiedi al coniuge di verificare nel suo 730 o 730-3 la quota effettivamente dedotta.
    • Indica nel rigo E30 solo la differenza: contributi versati meno quanto già dedotto dal familiare.
    • Se il datore di lavoro gestisce i contributi (punto 421 CU compilato), segui le istruzioni delle colonne 1 e 2 del rigo E30.

    Come si compila il rigo E30 del 730

    • Contributi versati direttamente al fondo (per esempio un fondo aperto o un PIP intestato al figlio): indica l’importo non dedotto dal familiare nella colonna 2.
    • Contributi versati tramite il datore di lavoro (punto 421 della CU compilato): nella colonna 1 l’importo già dedotto dal datore (punto 422), nella colonna 2 quello non dedotto (punto 423).
    • In questo secondo caso, nei righi E27 o E28 dei tuoi contributi personali si toglie la parte riferita ai familiari (punto 412 meno 422, punto 413 meno 423), per non contarla due volte.

    Fondo pensione del figlio non a carico

    Se il figlio supera il limite di reddito, i contributi versati per lui non sono deducibili dal genitore, nemmeno se li paga il genitore. Li può dedurre il figlio, nel proprio 730, entro il suo tetto di 5.164,57 euro. Lo stesso vale per il coniuge che non è a carico.

    Chi deve versare: genitore o figlio

    La norma prevede che il fondo di un familiare a carico possa essere alimentato «dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico» (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 252 del 2005) e attribuisce la deduzione a chi ha il familiare a carico, per la parte non dedotta dal familiare (comma 5). Il fondo resta intestato al figlio o al coniuge: è lui l’aderente e il titolare della posizione.

    Contributi non dedotti: la comunicazione al fondo

    La parte di contributi che non è stata dedotta da nessuno va comunicata alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252 del 2005), perché il fondo ne tenga conto quando pagherà la prestazione. Le regole generali sui limiti, sui lavoratori di prima occupazione e sui fondi in squilibrio sono nella guida alla deduzione della previdenza complementare nel 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Fusione tra società: come si tassa e cosa si dichiara

    In sintesi

    • Operazione neutra: la fusione non genera reddito imponibile in capo alle società coinvolte (art. 172 TUIR).
    • Avanzo e disavanzo non tassati: la differenza che emerge dal concambio o dall’annullamento delle quote non concorre al reddito.
    • Maggiori valori iscritti non riconosciuti: i valori rivalutati per effetto della fusione non hanno rilievo fiscale, salvo affrancamento con imposta sostitutiva.
    • Retrodatazione possibile: gli effetti fiscali possono essere anticipati all’inizio dell’esercizio, ma solo entro certi limiti.
    • Perdite con freno: le perdite delle società fuse sono riportabili solo entro il patrimonio netto della società che le ha prodotte e solo se supera il test di vitalità.

    Cos'è la fusione e perché è neutra sul piano fiscale

    La fusione è l’operazione con cui due o più società si uniscono in un unico soggetto: o una incorpora le altre (fusione per incorporazione), oppure tutte si sciolgono e nasce una nuova società (fusione propria). Ai soci delle società che si fondono vengono assegnate quote o azioni della società risultante dalla fusione, in base a un rapporto di cambio (il concambio). La domanda più frequente è: «Dobbiamo pagare le tasse su questa operazione?».

    L’art. 172 del TUIR risponde con chiarezza: la fusione è un’operazione fiscalmente neutra. Non emerge reddito imponibile nelle società coinvolte. Anche l’eventuale avanzo o disavanzo che risulta dal concambio – cioè la differenza tra il valore contabile assegnato ai soci e il valore delle partecipazioni annullate – non concorre a formare il reddito. Sul piano contabile si possono iscrivere valori più alti, ma fiscalmente quei maggiori valori non sono riconosciuti: restano sospesi e non generano ammortamenti deducibili, a meno che non si scelga l’affrancamento con imposta sostitutiva.

    L’aspetto più insidioso della fusione riguarda le perdite fiscali pregresse: la legge le ammette al riporto, ma entro limiti precisi. Se le perdite superano il patrimonio netto della società che le ha prodotte, l’eccedenza si perde. E prima di tutto va verificato il test di vitalità: se la società non dimostra un livello minimo di attività nell’esercizio precedente, le perdite non sono riportabili affatto.

    Fusione: principali effetti fiscali
    Elemento Trattamento fiscale
    Plusvalenze/minusvalenze da fusione Non emergono – operazione neutra
    Avanzo da concambio o da annullamento Non concorre al reddito imponibile
    Disavanzo da concambio o da annullamento Non deducibile; i maggiori valori iscritti non riconosciuti
    Maggiori valori fiscalmente riconosciuti Solo con affrancamento tramite imposta sostitutiva
    Riporto perdite pregresse Ammesso entro il limite del patrimonio netto e con test di vitalità
    Retrodatazione effetti fiscali Possibile all'inizio dell'esercizio, nei limiti di legge

    Esempio pratico

    • Alfa SRL incorpora Beta SRL. Il patrimonio netto contabile di Beta è 300.000 euro ma il concambio assegna ai soci di Beta azioni per un valore di 350.000 euro: emerge un disavanzo da concambio di 50.000 euro che viene iscritto come avviamento nel bilancio della società incorporante. Fiscalmente, quell’avviamento non è riconosciuto: non può essere ammortizzato ai fini fiscali, a meno che Alfa non opti per l’affrancamento pagando l’imposta sostitutiva. Le perdite pregresse di Beta (ipotesi: 80.000 euro) sono riportabili nella società incorporante solo fino a concorrenza del patrimonio netto di Beta e solo se Beta ha superato il test di vitalità nell’esercizio precedente.

    Documenti necessari

    • Progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.) con relazione degli amministratori
    • Situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione
    • Perizia di congruità del rapporto di cambio (se richiesta)
    • Delibere assembleari di approvazione della fusione
    • Atto di fusione notarile
    • Prospetto delle perdite fiscali pregresse di ciascuna società con documentazione del patrimonio netto

    Caso 1: Tizio verifica se le perdite di Beta sono riportabili

    Scenario. Alfa SRL incorpora Beta SRL. Beta ha perdite fiscali di 200.000 euro accumulate negli anni precedenti. Il patrimonio netto di Beta alla data di fusione è 120.000 euro. Tizio, amministratore di Alfa, vuole sapere quante perdite potrà usare dopo la fusione.

    Come si applica. Il primo passo è il test di vitalità: nell’esercizio precedente la fusione, Beta deve aver conseguito ricavi e spese per lavoro dipendente sopra la soglia minima prevista dalla legge. Se non supera questo test, nessuna perdita è riportabile. Se supera il test, le perdite sono riportabili solo fino al limite del patrimonio netto di Beta: 120.000 euro. Le restanti 80.000 euro di perdite (200.000 – 120.000) si perdono definitivamente. Alfa potrà quindi compensare futuri redditi con al massimo 120.000 euro di perdite di Beta, non con l’intero stock.

    In pratica

    • Prima della fusione, verificare sempre il test di vitalità per ogni società con perdite pregresse.
    • Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto della società che le ha prodotte.
    • Le perdite eccedenti il patrimonio netto si perdono definitivamente con la fusione.

    Caso 2: Caio sfrutta la retrodatazione degli effetti fiscali

    Scenario. Gamma SRL incorpora Delta SRL con atto di fusione firmato il 1° ottobre. I soci vogliono semplificare la contabilità e chiedono se è possibile far partire gli effetti fiscali dall’inizio dell’anno.

    Come si applica. L’art. 172 del TUIR consente la retrodatazione degli effetti fiscali all’inizio dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione, purché nessuna delle società partecipanti abbia chiuso il proprio esercizio in quel lasso di tempo. Se la retrodatazione è possibile, dal 1° gennaio i redditi di Delta vengono considerati redditi di Gamma: si evita di fare due dichiarazioni separate per Delta (una fino al 30 settembre e una per il periodo residuo come incorporata). Questo semplifica la gestione fiscale e contabile, ma va deliberato esplicitamente nell’atto di fusione.

    In pratica

    • Verificare che nessuna società abbia chiuso il bilancio nel periodo da retrodatare.
    • Inserire esplicitamente la clausola di retrodatazione nell’atto di fusione.
    • La retrodatazione semplifica le dichiarazioni ma non cambia la neutralità fiscale dell’operazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Contributi volontari INPS: quando conviene versarli

    In sintesi

    • Cos’è: il versamento volontario permette di coprire i periodi in cui non si sono versati contributi obbligatori, ad esempio dopo aver cessato o interrotto un’attività.
    • Chi può farlo: chi ha interrotto o cessato l’attività lavorativa e ha già maturato un minimo di contribuzione pregressa, previa autorizzazione INPS.
    • Scopo principale: raggiungere il requisito minimo per accedere alla pensione oppure aumentare l’importo dell’assegno pensionistico.
    • Come si versa: con modello F24, indicando causale e codice INPS, secondo le aliquote e le retribuzioni di riferimento stabilite dall’INPS per l’anno.
    • Deducibilità: i contributi previdenziali – compresi i volontari – sono oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF.
    • Valutazione di convenienza: prima di versare è utile confrontare il costo totale con il beneficio pensionistico atteso, calcolato con la simulazione INPS.

    Perché si versano contributi volontari e chi può farlo

    Capita di interrompere il lavoro per vari motivi: la chiusura di un’attività autonoma, un periodo di disoccupazione, la scelta di prendersi cura di un familiare, un anno all’estero. In questi casi il versamento dei contributi all’INPS si ferma, e quando riprende il lavoro si scopre di avere un ‘buco’ nella carriera contributiva. I contributi volontari sono lo strumento pensato dal legislatore per coprire questi periodi scoperti.

    Il meccanismo è semplice nel concetto: chi ha cessato o interrotto l’attività lavorativa può chiedere all’INPS l’autorizzazione a continuare a versare contributi di propria iniziativa, come se stesse ancora lavorando. I contributi volontari entrano a pieno titolo nel calcolo della pensione, esattamente come quelli obbligatori. Questo permette di raggiungere i requisiti minimi per l’accesso alla pensione (anni di contribuzione necessari) oppure di aumentare l’importo dell’assegno futuro.

    Prima di procedere occorre però valutare la convenienza economica: i contributi volontari hanno un costo che varia in base alla gestione di appartenenza e alle retribuzioni di riferimento stabilite ogni anno dall’INPS. L’autorizzazione va richiesta formalmente, e solo dopo averla ottenuta si può iniziare a versare.

    Contributi volontari INPS – schema riepilogativo
    Aspetto Come funziona
    Chi può farlo Chi ha cessato o interrotto l'attività e ha già maturato una contribuzione pregressa minima (il requisito varia per gestione).
    Come si richiede Domanda di autorizzazione telematica all'INPS, tramite il sito o il patronato.
    Aliquota applicata Stabilita ogni anno dall'INPS in base alla gestione; rimanda alla circolare annuale per i valori precisi.
    Retribuzione di riferimento Determinata dall'INPS in base alla media dei redditi degli ultimi anni di attività; incide sull'importo del contributo.
    Come si versa Modello F24 (sezione INPS), con causale e codice specifici per i volontari.
    Deducibilità fiscale I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF come oneri previdenziali.

    Esempio pratico

    • Caio, commerciante iscritto alla gestione commercianti INPS, chiude l’attività a 52 anni dopo vent’anni di contribuzione. Verificando l’estratto conto nel Cassetto previdenziale si accorge che per raggiungere il requisito contributivo della pensione anticipata gli mancano alcuni anni. Chiede l’autorizzazione ai versamenti volontari all’INPS e, una volta ottenuta, inizia a versare ogni anno con F24 l’importo stabilito in base alla sua retribuzione media di riferimento. Grazie a questi versamenti riesce a colmare il gap e, al momento della domanda di pensione, i periodi coperti da contributi volontari vengono considerati al pari di quelli da attività obbligatoria.

    Documenti necessari

    • Estratto conto contributivo INPS aggiornato (per verificare i periodi scoperti e la contribuzione pregressa)
    • Domanda di autorizzazione ai versamenti volontari (da presentare online o tramite patronato)
    • Provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’INPS (indica il codice e la retribuzione di riferimento)
    • Modelli F24 compilati con la causale corretta per i versamenti volontari
    • Eventuale simulazione pensionistica INPS (‘La mia pensione futura’) per valutare la convenienza

    Caso 1 – Artigiana che vuole raggiungere il requisito minimo

    Scenario. Tizio ha lavorato come artigiano per circa quindici anni, poi ha chiuso la bottega. Ora ha ripreso un lavoro part-time saltuario che non genera contribuzione sufficiente. Controlla l’estratto conto e capisce che senza integrare la carriera non raggiungerà mai il requisito contributivo minimo per la pensione.

    Come si applica. In questo caso i contributi volontari servono a ‘tenere aperta’ la carriera previdenziale durante i periodi di inattività. Tizio presenta domanda di autorizzazione all’INPS allegando la documentazione della sua storia contributiva. L’INPS verifica che abbia maturato il requisito pregresso minimo richiesto e, se la domanda viene approvata, gli comunica l’importo del contributo volontario annuo da versare (basato sulla sua retribuzione media di riferimento e sull’aliquota stabilita dalla circolare INPS dell’anno). Ogni anno Tizio versa con F24 l’importo indicato, che viene registrato nell’estratto conto come periodo coperto da contributi volontari.

    In pratica

    • Prima di fare domanda, controlla nell’estratto conto quanti anni di contribuzione hai già maturato: l’INPS richiede un minimo pregresso per autorizzare i volontari.
    • Usa il servizio ‘La mia pensione futura’ sul sito INPS per stimare di quanti anni di contributi volontari hai bisogno e se conviene economicamente versarli.
    • Una volta ottenuta l’autorizzazione, rispetta i termini di versamento indicati dall’INPS: i contributi volontari non si versano in automatico, devi attivarti tu.

    Caso 2 – Professionista della gestione separata che aumenta la pensione futura

    Scenario. Caio è un consulente iscritto alla gestione separata INPS. Ha interrotto l’attività per due anni per assistere un genitore malato. Ora ha ripreso a lavorare, ma quei due anni vuoti nell’estratto conto abbassano la pensione futura stimata. Non ha bisogno di anni in più per il diritto alla pensione, ma vorrebbe aumentare l’importo dell’assegno.

    Come si applica. Anche chi vuole semplicemente aumentare l’importo della pensione (e non raggiungere un requisito minimo) può versare contributi volontari per coprire i periodi scoperti. Per Caio, che è nella gestione separata, l’aliquota contributiva e la retribuzione di riferimento sono determinate dall’INPS in base ai suoi redditi medi degli anni precedenti. Più alta è la retribuzione di riferimento, più costosi saranno i contributi volontari, ma anche più elevato sarà il beneficio pensionistico. Caio ottiene l’autorizzazione e sceglie di coprire uno dei due anni scoperti – quello con la retribuzione di riferimento più alta – per ottimizzare il rapporto costo/beneficio. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF, il che riduce parzialmente il costo netto dell’operazione.

    In pratica

    • Verifica se i contributi volontari che vorresti versare sono deducibili nella tua dichiarazione dei redditi: questo riduce il costo netto e migliora la convenienza dell’operazione.
    • Non è obbligatorio coprire tutti i periodi scoperti: puoi scegliere quali anni versare, privilegiando quelli con retribuzione di riferimento più alta o quelli che ti mancano per un requisito specifico.
    • Tieni traccia dei versamenti effettuati e verifica nell’estratto conto che i periodi vengano correttamente accreditati dopo ogni pagamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Ferie scuola docenti e ATA: sospensione lezioni

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Docenti e ATA hanno 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno. Per i docenti, le ferie vanno fruite obbligatoriamente nei periodi di sospensione delle lezioni (estate, Natale, Pasqua). Per gli ATA, le ferie sono fruibili tutto l’anno ma con preferenza nei periodi di chiusura uffici (luglio-agosto). Il calendario scolastico è regionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Ferie scuola
    Profilo Giorni Quando fruirle
    Docenti 32 + 4 festività Solo sospensione lezioni (Natale, Pasqua, estate)
    ATA 32 + 4 festività Tutto l’anno, preferenza sospensione lezioni
    Personale ricerca 32 + 4 festività Tutto l’anno
    Personale AFAM 32 + 4 festività Sospensione lezioni

    Le 32 giornate annuali

    Il personale Istruzione-Ricerca ha 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno (28+4 nei primi 3 anni).

    La specificità della scuola è che i docenti devono fruire le ferie solo durante la sospensione delle lezioni (estate, vacanze Natale, vacanze Pasqua, periodi di calendario regionale). Non possono prendere ferie durante l’attività didattica.

    Periodi di sospensione lezioni

    Il calendario scolastico è regionale. Periodi tipici di sospensione lezioni:

    • Estate: dal termine esami (metà giugno) al rientro a settembre
    • Natale: 23 dicembre – 6 gennaio (2 settimane)
    • Pasqua: 4-7 giorni intorno alla domenica di Pasqua
    • Carnevale: 2-3 giorni (variabile regionale)
    • Ponte 1 maggio + 2 giugno: a seconda del calendario

    I docenti devono utilizzare TUTTE le ferie annuali entro il 31 agosto. Decorso il termine, vengono perse.

    Personale ATA e gestione ferie

    Il personale ATA ha più flessibilità: può fruire ferie durante l’anno scolastico previa autorizzazione del DSGA, salvo che non sia indispensabile alla didattica.

    Per gli ATA, il periodo estivo (luglio-agosto) è di norma quello di maggior fruizione di ferie: gli uffici scolastici sono in attività ridotta. La scuola apre con turnazioni minime di collaboratori per esami e segreterie.

    Casi pratici

    Tizia – Docente con ferie estive
    Tizia, docente primaria, usa le 32 giornate ferie: 28 in luglio-agosto + 4 a Natale. Non può fare ferie nel periodo attività didattica (anche con motivazione).
    Caia – ATA con ferie spezzate
    Caia, assistente amministrativa, fa ferie: 15gg a luglio + 10gg in agosto + 7gg sparsi (Natale, Pasqua, ponti). 32gg totali fruiti nell’anno.
    Sempronio – Ferie non godute perse
    Sempronio, docente, non ha usato 4 giorni di ferie estive nel 2025 per gestione di campi estivi. Decorso 31/8, persi salvo motivata richiesta proroga (negata).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un docente?
    32 giorni + 4 festività soppresse all’anno. Devono essere fruite obbligatoriamente nei periodi di sospensione delle lezioni: estate, Natale, Pasqua. Decorso il 31 agosto, le ferie non godute si perdono.
    Un insegnante può prendere ferie durante l'anno scolastico?
    No, salvo gravi motivi documentati e con autorizzazione del Dirigente Scolastico. La regola è ferie solo nei periodi di sospensione lezioni. Per esigenze personali, c’è il permesso retribuito (3gg/anno) o malattia.
    I bidelli possono prendere ferie a maggio?
    Sì, gli ATA possono fruire ferie durante l’anno scolastico previa autorizzazione DSGA. Però è preferenziale concentrarle nei periodi di sospensione lezioni (luglio-agosto).
    Cosa succede se non uso tutte le ferie?
    Per i docenti: ferie non godute al 31/8 si perdono salvo proroga motivata. Per gli ATA: ferie da fruire entro 30/4 dell’anno successivo per esigenze di servizio. Decorso il termine: perdita.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Orario docenti e ATA: cattedra, ore, attività funzionali

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    I docenti scolastici hanno orario di servizio articolato: insegnamento (18h secondaria, 22h primaria, 25h infanzia) + attività funzionali (collegio docenti, programmazione, ricevimento, scrutini). Il personale ATA fa 36 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Ore eccedenti retribuite oltre l’orario standard. Permessi orari giustificati ammessi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Orario settimanale di servizio nella scuola
    Profilo Insegnamento Attività funzionali Totale
    Docente infanzia 25h +40h/anno 25h + funzionali
    Docente primaria 22h +40h/anno 22h + funzionali
    Docente secondaria I 18h +40h/anno collegio 18h + funzionali
    Docente secondaria II 18h +40h/anno collegio + 40h gruppi 18h + funzionali
    ATA collaboratore – – 36h settimanali
    ATA amministrativo – – 36h settimanali

    Orario di insegnamento docenti

    Le ore settimanali di insegnamento sono determinate dal CCNL per ordine:

    • Infanzia: 25 ore (5 giorni × 5h)
    • Primaria: 22 ore + 2 ore di programmazione (5 giorni × 5h – 2h con flessibilità)
    • Secondaria di I grado: 18 ore (orario settimanale fisso)
    • Secondaria di II grado: 18 ore (orario settimanale fisso)

    L’orario è articolato su 5 o 6 giorni (secondo l’organizzazione della scuola).

    Attività funzionali all'insegnamento

    Oltre alle ore di lezione, il docente svolge attività funzionali all’insegnamento:

    • Attività individuali: preparazione lezioni, correzioni compiti, rapporti famiglie (nessun monte ore – svolte autonomamente)
    • Attività collegiali: collegio docenti, riunioni dipartimento, scrutini, esami (max 40h/anno collegio + 40h/anno gruppi)
    • Programmazione settimanale primaria: 2h/settimana

    Le attività individuali non sono quantificate ma sono parte integrante dell’incarico. Cassazione conferma la professionalità docente come “ruolo” e non “ore lavorate”.

    Orario ATA e turni

    Il personale ATA ha 36 ore settimanali:

    • Collaboratori scolastici: 5 o 6 giorni, turni mattina o pomeriggio o spezzati. Apertura/chiusura scuola
    • Assistenti amministrativi: 5 o 6 giorni, orari ufficio
    • Assistenti tecnici: 5 o 6 giorni, coordinati con lezioni laboratoriali

    Le ore eccedenti oltre le 36 sono retribuite; la misura oraria per il personale ATA non l’abbiamo verificata e non la riportiamo. Frequente accumulo durante gli esami di Stato (giugno-luglio).

    Casi pratici

    Tizia – Docente primaria 22h + program.
    Tizia insegna primaria 22 ore settimanali (4 al lunedì, 5 al martedì, 5 al mercoledì, 4 al giovedì, 4 al venerdì) + 2h programmazione il martedì pomeriggio.
    Caia – Docente liceo 18h
    Caia, docente liceo, ha 18 ore settimanali su 5 giorni (3-4 ore al giorno). Più 40h/anno collegio + scrutini + esami giugno (8-10gg pieni).
    Sempronio – Collaboratore scolastico turno mattina
    Sempronio, collaboratore scolastico, turno 7:30-13:30 dal lunedì al venerdì (30h) + 6h spezzate il sabato (apertura scuola per attività extracurriculari) = 36h.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un docente di scuola superiore?
    18 ore di insegnamento + attività funzionali (collegi, programmazioni, scrutini, esami). Il monte ore funzionali è 40h/anno collegio + 40h/anno gruppi. Più attività individuali (preparazione, correzioni) non quantificate.
    Il docente di primaria ha 22 o 24 ore?
    22 ore di insegnamento + 2 ore di programmazione settimanale (totale 24h di servizio). Le 2 ore di programmazione sono attività funzionale obbligatoria.
    Quante ore lavora un bidello?
    36 ore settimanali, su 5 o 6 giorni, in turni mattina/pomeriggio o spezzati. Apertura/chiusura scuola, pulizie, sorveglianza alunni, supporto docenti.
    Le ore eccedenti come si pagano?
    Per i docenti le attività aggiuntive si pagano a ora con le misure della tabella 5 del CCNL 29/11/2007: 35 € per l’insegnamento, 17,50 € per le attività funzionali, 50 € per i corsi di recupero (Tecnica della Scuola); le ore eccedenti per sostituire i colleghi hanno un compenso orario rapportato allo stipendio. Per il personale ATA le misure orarie dipendono dal contratto di istituto e non le riportiamo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.