Autore: Andrea Marton

  • Articolo 384 Codice di Procedura Civile: Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

    Articolo 384 Codice di Procedura Civile: Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

    Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

    La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

    Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

    Articolo così sostituito dall’art. 12, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio

    Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio

    Art. 383 c.p.c. – Cassazione con rinvio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Nel caso previsto dall’articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.

    La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.

    Nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 54, comma 1c, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.

  • Articolo 382 Codice di Procedura Civile: Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

    Articolo 382 Codice di Procedura Civile: Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

    Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

    Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

    Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

  • Articolo 381 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 381 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 381 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 380-ter Codice di Procedura Civile: Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

    Articolo 380-ter Codice di Procedura Civile: Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

    Art. 380-ter c.p.c. – Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

    Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

    In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

    Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1g, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 380-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifestata fondatezza o infondatezza del ricorso

    Articolo 380-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifestata fondatezza o infondatezza del ricorso

    Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifestata fondatezza o infondatezza del ricorso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

    Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

    Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

    Articolo aggiunto dall’art. 10, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1e, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

    Articolo aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1f, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 380 Codice di Procedura Civile: Deliberazione della sentenza

    Articolo 380 Codice di Procedura Civile: Deliberazione della sentenza

    Art. 380 c.p.c. – Deliberazione della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.

    Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell’articolo 276.

  • Articolo 379 Codice di Procedura Civile: Discussione

    Articolo 379 Codice di Procedura Civile: Discussione

    Art. 379 c.p.c. – Discussione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

    Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese [1].

    Non sono ammesse repliche [2].

    [1] Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1d, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [2] Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1d, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 378 Codice di Procedura Civile: Deposito di memorie di parte

    Articolo 378 Codice di Procedura Civile: Deposito di memorie di parte

    Art. 378 c.p.c. – Deposito di memorie di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza.

  • Articolo 377 Codice di Procedura Civile: Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente [1]

    Articolo 377 Codice di Procedura Civile: Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente [1]

    Art. 377 c.p.c. – Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente [1]

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

    Dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

    Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata [2].

    Articolo così sostituito dall’art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [1] Le parole «e decreto preliminare del presidente» sono state inserite dall’art. 1-bis, comma 1c, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 97.

    [2] Comma aggiunto dall’art. 1-bis, comma 1c, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.