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Materia: Successioni e donazioni / imposta sulle donazioni · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 14823
- Ai fini dell’imposta sulle donazioni, il valore delle donazioni precedenti fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario si somma a quello della donazione attuale (cosiddetto coacervo donativo).
- Il cumulo serve solo a verificare l’erosione della franchigia: stabilisce quanta parte dell’esenzione è già stata utilizzata.
- Il coacervo donativo resta in vigore anche dopo l’abolizione del coacervo successorio: le due imposte hanno presupposti e finalità diversi.
Il caso
Un donatario riceve una donazione dopo averne già ricevute altre in passato dallo stesso donante. Nel liquidare l’imposta, l’Agenzia delle Entrate somma le donazioni pregresse a quella attuale per calcolare quanta parte della franchigia (l’importo esente, variabile in base al rapporto di parentela) sia ancora disponibile. Il contribuente contesta il cumulo, sostenendo che il meccanismo del coacervo sarebbe ormai venuto meno.
La decisione
La Corte distingue nettamente due istituti spesso confusi. Il coacervo successorio — il cumulo tra le donazioni in vita e l’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione — è stato superato, in coerenza con un sistema oggi ad aliquote proporzionali e non più progressive, e infine abrogato dal D.Lgs. 139/2024. Il coacervo donativo, invece, opera su un piano diverso: serve a calcolare la franchigia applicabile all’imposta sulle donazioni e non è mai stato abrogato.
La base normativa è l’art. 57 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni), che impone, per determinare la quota di franchigia ancora spettante, di tener conto delle donazioni anteriori intervenute tra le stesse parti. La Corte aggiunge che la diversità di trattamento tra le due imposte non è costituzionalmente intollerabile, rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare in modo differente tributi con presupposti autonomi.
Il principio di diritto
Ai fini dell’imposta sulle donazioni, il valore delle liberalità anteriori va sommato a quello della donazione attuale per verificare l’erosione della franchigia, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 346/1990: il coacervo donativo conserva piena operatività nonostante l’abrogazione del coacervo successorio, attesa la diversa natura delle due imposte.
Implicazioni pratiche
Chi pianifica donazioni «a rate» per restare entro la franchigia deve ricordare che le erogazioni precedenti allo stesso beneficiario non si azzerano: la soglia esente (ad esempio 1 milione di euro per figli e coniuge, 100.000 euro per fratelli e sorelle) è complessiva e va misurata cumulando le donazioni nel tempo. Al contrario, dal 2025 le donazioni in vita non rilevano più ai fini dell’imposta di successione. È una distinzione decisiva per impostare correttamente i passaggi generazionali. Approfondimenti nella sezione Imposta Successioni e Donazioni.
Domande frequenti
Le donazioni già fatte contano per la franchigia di una nuova donazione?
Sì. Ai fini dell’imposta sulle donazioni le liberalità precedenti allo stesso beneficiario si sommano a quella attuale (coacervo donativo) per verificare quanta parte della franchigia è già stata usata.
Il coacervo è stato abolito?
Solo quello successorio (cumulo donazioni-eredità ai fini dell’imposta di successione), abrogato dal D.Lgs. 139/2024. Il coacervo donativo, per il calcolo della franchigia sulle donazioni, resta in vigore (art. 57 D.Lgs. 346/1990).
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 14823.
- Art. 57 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico imposte su successioni e donazioni); D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (abrogazione del coacervo successorio).
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