Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 13 D.Lgs. 22/2015 – Misura dell’indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico

    Art. 13 D.Lgs. 22/2015 – Misura dell’indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4.

  • Art. 12 D.Lgs. 22/2015 – Contribuzione figurativa

    Art. 12 D.Lgs. 22/2015 – Contribuzione figurativa

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso.

    2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’ articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  • Articolo 94 TU Giustizia Tributaria: Estinzione del processo per inattività delle parti

    Art. 94 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del processo per inattività delle parti

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

    2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

    3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

    4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.

  • CCNL Sanita SSN: aree e profili sanitari

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il CCNL Comparto Sanità (2 novembre 2022, aggiornato dal contratto 2022-2024 firmato il 27 ottobre 2025) ha cinque aree: personale di supporto, operatori, assistenti, professionisti della salute e funzionari, personale di elevata qualificazione. L’OSS è nell’area degli operatori; infermieri, ostetriche, tecnici sanitari e della riabilitazione nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Il coordinamento è un incarico di funzione, non un’area. Medici e dirigenti hanno un contratto separato (Area Sanità).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    CCNL 2022-2024: ARAN · CISL FP · FIALS · Nursind · Nursing Up (non firmato da FP CGIL e UIL FPL)
    Ultimo rinnovo
    27 ottobre 2025 (CCNL 2022-2024, firma definitiva all’ARAN)
    Vigenza
    Triennio 2022-2024; il contratto 2025-2027 è da negoziare
    Platea
    Oltre 580.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Aree del CCNL Comparto Sanità e tabellare annuo dal 1° gennaio 2024
    Area Profili Accesso Tabellare annuo (12 mensilità + 13ª)
    Personale di supporto Operatore tecnico, coadiutore amministrativo Obbligo scolastico o licenza media 20.419,05 €
    Operatori Operatore sociosanitario (OSS), operatore tecnico specializzato Attestato di qualifica OSS (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001) 21.545,34 €
    Assistenti Assistente amministrativo, assistente tecnico, OSS senior; assistente infermiere quando sarà recepito con DPCM Diploma o qualifiche specifiche 22.961,79 €
    Professionisti della salute e funzionari Infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica, tecnici sanitari, professioni della riabilitazione, collaboratore amministrativo Laurea del profilo e iscrizione all’albo 24.918,93 €
    Personale di elevata qualificazione Gli stessi profili con il suffisso «di elevata qualificazione» Laurea magistrale e 3 anni di incarichi di funzione, oppure laurea e 7 anni 34.634,49 €

    Fonte: CCNL Comparto Sanità 2022-2024, allegato A (declaratoria delle aree e dei profili) e tabella 2a. Al tabellare si aggiungono le indennità del profilo, i differenziali economici di professionalità e il salario accessorio.

    Le cinque aree del comparto

    Il sistema di classificazione del CCNL 2 novembre 2022, confermato e integrato dal contratto 2022-2024, ha cinque aree:

    • Personale di supporto: interventi manuali o tecnici e attività amministrative semplici (operatore tecnico, coadiutore amministrativo);
    • Operatori: compiti che richiedono conoscenze di base e capacità tecniche specifiche, in collaborazione con personale qualificato (OSS, operatore tecnico specializzato);
    • Assistenti: profili tecnici, amministrativi e sociosanitari intermedi; qui è collocato anche il nuovo assistente infermiere, istituito dagli accordi Stato-Regioni del 2024, che entra in vigore con il DPCM di recepimento;
    • Professionisti della salute e funzionari: le professioni sanitarie laureate e i funzionari amministrativi e tecnici;
    • Personale di elevata qualificazione: funzioni di elevato contenuto professionale o la responsabilità di strutture complesse, con requisiti di laurea ed esperienza in incarichi di funzione.

    Infermieri: la professione di base SSN

    Gli infermieri sono nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari. Per l’accesso servono la laurea in Infermieristica, l’iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche e il concorso bandito dall’azienda sanitaria. Oltre al tabellare (24.918,93 € annui dal 2024) ricevono l’indennità di specificità infermieristica: 87,79 € al mese per 12 mensilità dal 1° gennaio 2025 (tabella 3).

    La carriera passa per gli incarichi di funzione, che si affiancano al profilo: organizzativi (il coordinamento di un reparto) o professionali, con un’indennità da 4.000 a 13.500 € annui secondo la complessità, o di 1.000 € per gli incarichi professionali di base. Con laurea magistrale e tre anni di incarichi (o laurea e sette anni) si accede all’area di elevata qualificazione; la dirigenza delle professioni sanitarie ha un contratto separato.

    OSS: area degli operatori

    L’OSS è nell’area degli operatori, l’OSS senior in quella degli assistenti. Lavora in ambito sociale e sanitario, in ospedale, nelle strutture e a domicilio, su indicazione dei professionisti dell’assistenza: assistenza diretta alla persona, interventi igienico-sanitari e di carattere sociale, supporto gestionale. Per l’accesso serve l’attestato di qualifica previsto dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. All’OSS spetta l’indennità di tutela del malato: 43,51 € al mese per 12 mensilità dal 1° gennaio 2025 (tabella 4).

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera in reparto
    Tizia è infermiera, area dei professionisti della salute e dei funzionari. Dal 2024 il suo tabellare è 24.918,93 € l’anno (12 mensilità più la tredicesima) e dal 2025 riceve 87,79 € al mese di indennità di specificità infermieristica, oltre ai differenziali maturati e alle indennità di turno e di reparto.
    Caia – OSS in ospedale
    Caia è OSS, area degli operatori: tabellare di 21.545,34 € annui dal 2024 e indennità di tutela del malato di 43,51 € al mese dal 2025. Se diventa OSS senior passa all’area degli assistenti.
    Sempronio – Coordinatore di reparto
    Sempronio, infermiere, riceve l’incarico di coordinare l’unità operativa: resta nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari e percepisce l’indennità dell’incarico di funzione organizzativo, tra 4.000 e 13.500 € annui secondo la complessità. Con laurea magistrale e tre anni di incarico potrà accedere all’area di elevata qualificazione.

    Domande frequenti

    Le aree del CCNL Sanita?
    Cinque: personale di supporto, operatori (OSS), assistenti, professionisti della salute e funzionari (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, professioni della riabilitazione, funzionari) e personale di elevata qualificazione. La dirigenza ha un contratto separato.
    Quanto guadagna un infermiere SSN?
    Dal 1° gennaio 2024 il tabellare dell’area dei professionisti della salute è 24.918,93 € l’anno più la tredicesima; dal 2025 si aggiunge l’indennità di specificità infermieristica di 87,79 € al mese. Poi differenziali di professionalità, turni e indennità di reparto.
    Differenza tra OSS e infermiere?
    L’OSS, area degli operatori, assiste la persona su indicazione dei professionisti; l’infermiere, laureato e iscritto all’Ordine, è nell’area dei professionisti della salute e compie gli atti propri della professione, come la somministrazione dei farmaci.
    Posso lavorare nel SSN senza essere medico?
    Sì, come infermiere, OSS, ostetrica, fisioterapista, tecnico sanitario, logopedista, dietista, educatore, amministrativo o tecnico, tramite concorso pubblico bandito dalla singola azienda sanitaria.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Autoconsumo di beni dell’impresa: quando si paga l’IVA

    In sintesi

    • Assimilazione alla cessione: l’art. 2 DPR 633/1972 equipara l’autoconsumo a una vendita ai fini IVA.
    • Condizione chiave: l’IVA diventa dovuta solo se era stata detratta al momento dell’acquisto del bene.
    • Finalità estranee all’impresa: prelevare un bene per uso personale o per scopi non aziendali attiva l’imposizione.
    • Autofattura: è il documento con cui l’imprenditore registra l’autoconsumo e addebita a sé stesso l’IVA.
    • Base imponibile: è il prezzo di acquisto o il costo di produzione del bene al momento del prelievo.
    • IVA non detratta all’acquisto: se non si è detratta l’IVA, l’autoconsumo non genera ulteriore IVA.

    Quando un imprenditore 'consuma' i beni della propria azienda

    Un falegname che porta a casa un mobile realizzato nel laboratorio, un panettiere che mette da parte il pane per la famiglia, un commerciante che ‘pesca’ dalla merce in magazzino per uso personale: queste situazioni hanno un nome preciso nel diritto tributario. Si chiamano autoconsumo, e non sono fiscalmente neutrali.

    L’articolo 2 del DPR 633/1972 equipara l’autoconsumo – cioè la destinazione di un bene aziendale a finalità estranee all’impresa o all’uso personale dell’imprenditore – a una vera e propria cessione. Il motivo è lo stesso che spiega le regole sugli omaggi: se l’impresa ha detratto l’IVA quando ha acquistato (o prodotto) il bene, è giusto che l’IVA ‘torni in gioco’ nel momento in cui il bene esce dal circuito imprenditoriale ed entra nel consumo finale, anche se il consumatore finale è l’imprenditore stesso.

    La regola non scatta in automatico: serve una condizione precisa. L’IVA è dovuta sull’autoconsumo solo se al momento dell’acquisto del bene l’IVA era stata detratta, anche solo parzialmente. Se invece l’impresa non aveva potuto detrarre l’IVA (ad esempio perché il bene era destinato ad attività esenti), il successivo autoconsumo non genera ulteriori conseguenze IVA. La logica è quella di evitare la doppia imposizione.

    Autoconsumo – quando si paga l'IVA
    Situazione IVA sull'autoconsumo
    Bene acquistato con IVA interamente detratta IVA dovuta sull'intero valore del bene
    Bene acquistato con IVA parzialmente detratta (es. pro-rata) IVA dovuta in misura proporzionale alla detrazione fruita
    Bene acquistato senza detrarre l'IVA (es. attività esente) Nessuna IVA sull'autoconsumo
    Bene prodotto dall'impresa con IVA detratta sulle materie prime IVA dovuta sul costo di produzione
    Prelievo per finalità estranee all'impresa (uso personale) IVA dovuta se IVA all'acquisto era stata detratta

    Esempio pratico

    • Tizio è un idraulico e acquista per il magazzino aziendale un set di attrezzi per 1.000 euro + 220 euro di IVA, che detrae integralmente. Dopo due anni, decide di tenere gli attrezzi per uso personale in garage. In quel momento si configura un autoconsumo: Tizio deve emettere autofattura sul valore degli attrezzi al momento del prelievo (ipotizziamo 600 euro, tenendo conto dell’usura) con l’aliquota ordinaria del 22%, versando 132 euro di IVA. Se invece quegli attrezzi li avesse acquistati per un’attività esente senza detrarre l’IVA, il prelievo personale non avrebbe generato alcun debito IVA aggiuntivo.

    Documenti necessari

    • Autofattura per l’autoconsumo (con base imponibile e IVA)
    • Fattura originale di acquisto del bene (per verificare la detrazione)
    • Registro delle fatture emesse (per registrare l’autofattura)
    • Eventuale perizia o documentazione del valore residuo del bene
    • Modello F24 per il versamento dell’IVA dovuta

    Tizio preleva merce dal magazzino per uso familiare

    Scenario. Tizio gestisce un’azienda agricola che produce e vende olio extravergine d’oliva. Nel corso dell’anno preleva regolarmente bottiglie dall’inventario per consumo domestico della propria famiglia. L’IVA sulle spese di produzione (olive, lavorazione, imbottigliamento) è stata detratta.

    Come si applica. Ogni prelievo di bottiglie destinate al consumo familiare è un autoconsumo ai sensi dell’art. 2 DPR 633/1972: i beni escono dal ciclo imprenditoriale e vengono consumati in modo del tutto estraneo all’impresa. Poiché l’IVA sugli input produttivi era stata detratta, Tizio deve assoggettare il prelievo a IVA. La base imponibile è il costo di produzione delle bottiglie al momento del prelievo. È buona prassi riepilogare periodicamente (ad esempio trimestralmente) i prelievi e emettere l’autofattura complessiva, per non moltiplicare gli adempimenti.

    In pratica

    • Tenere un registro dei prelievi personali durante l’anno, con la quantità e il costo di produzione stimato, per costruire la base imponibile dell’autofattura.
    • L’autofattura si registra nel registro delle fatture emesse e concorre alla liquidazione IVA del periodo.
    • Se i prelievi sono frequenti ma di importo ridotto, può convenire emettere un’autofattura riepilogativa periodica (mensile o trimestrale).

    Caio, commerciante, destina un bene del negozio ad arredare casa

    Scenario. Caio ha un negozio di elettrodomestici. Acquista per il magazzino un frigorifero da 800 euro + 176 euro di IVA, detratta interamente. Dopo qualche mese, non riuscendo a venderlo, decide di portarlo a casa per uso personale.

    Come si applica. Il frigorifero entra nel patrimonio personale di Caio: è un classico caso di autoconsumo. La condizione che fa scattare l’IVA è soddisfatta: l’IVA all’acquisto era stata interamente detratta. Caio deve emettere autofattura sul valore del bene al momento del prelievo. Se il frigorifero è ancora nuovo, il valore è il prezzo di acquisto (800 euro); se nel frattempo si è deprezzato, si usa il valore residuo. Con un valore di 800 euro e aliquota 22%, Caio versa 176 euro di IVA tramite autofattura, di fatto ‘restituendo’ l’IVA che aveva recuperato all’acquisto.

    In pratica

    • Il valore da usare come base imponibile è il prezzo di acquisto o il costo di produzione al momento dell’autoconsumo, non il prezzo originale della fattura se il bene si è deprezzato.
    • L’autofattura va emessa al momento del prelievo del bene e registrata immediatamente nel registro delle vendite.
    • Se l’IVA all’acquisto era stata detratta solo parzialmente (es. per effetto del pro-rata), anche l’IVA sull’autoconsumo si riduce proporzionalmente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Pensione docenti 2026: vecchiaia, anticipata, Quota 103

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    I docenti e personale scuola possono andare in pensione con: vecchiaia (67 anni + 20 contributi), anticipata (42a 10m uomini / 41a 10m donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA. Specificità scuola: decorrenza pensione il 1° settembre dell’anno scolastico successivo (non in corso d’anno). TFR/TFS regolati dal regime di assunzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Pensione scuola 2026
    Tipo Requisiti
    Vecchiaia 67 anni + 20 contributi
    Anticipata 42a 10m (M) / 41a 10m (F)
    Quota 103 62 anni + 41 contributi
    Opzione Donna 61 anni + 35 contributi

    Decorrenza pensione 1° settembre

    Specificità scuola: la pensione decorre dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di maturazione dei requisiti (anche se i requisiti maturano in marzo, la pensione parte il 1° settembre).

    Domanda di pensione: entro il 15 gennaio dell’anno scolastico in cui si vuole cessare. Possibilità di permanenza in servizio fino a 70 anni per i docenti che ne fanno richiesta motivata (raro).

    Tempi di liquidazione TFR/TFS

    I tempi INPS Gestione Dipendenti Pubblici sono lunghi anche per la scuola:

    • Inabilità/decesso: 105 giorni
    • Vecchiaia: fino 12 mesi prima rata (≤€50.000), 24 mesi seconda rata
    • Anticipata: fino 24 mesi totali

    Anticipo bancario possibile presso banche convenzionate (BNL, Intesa, Unicredit) a tasso 2-3% sopra rifinanziamento BCE.

    Specificità Opzione Donna Scuola

    Le docenti possono accedere a Opzione Donna con 61 anni + 35 contributi, per categorie protette:

    • Lavoratrici disoccupate (poco applicabile)
    • Caregiver (assistenti familiari L. 104)
    • Invalide al 74%+

    Calcolo totalmente contributivo (penalizzazione -20-30% rispetto a vecchiaia). Soggetta a finestre di legge di bilancio annuali. Decorrenza sempre 1° settembre.

    Casi pratici

    Tizio – Docente pensionato vecchiaia 2025
    Tizio, docente liceo 67 anni, va in pensione. Requisiti maturati a marzo 2025: pensione decorre 1° settembre 2025. Pensione lorda €2.380/mese (75% ultima retribuzione). Liquidazione TFS in 24 mesi.
    Caia – Pensione anticipata 42 anni servizio”, “Caia, docente primaria 65 anni con 42 anni di servizio (entrata giovane). Anticipata indipendente dall’età. Decorrenza 1° settembre. Importo: 70% ultima retribuzione + quota contributiva.
    Sempronio – Opzione Donna Scuola
    Sempronio (forma fittizia per coerenza con casi) caregiver del padre invalido convivente. 61 anni + 36 anni contributi. Opzione Donna PA. Penalizzazione -22%. Decorrenza 1° settembre.

    Domande frequenti

    Quando posso andare in pensione come docente?
    Vecchiaia: 67 anni + 20 contributi. Anticipata: 42a 10m M / 41a 10m F indipendente dall’età. Quota 103: 62 anni + 41 contributi. Opzione Donna PA: 61 anni + 35 contributi (categorie protette). Decorrenza 1° settembre.
    Perché la decorrenza è sempre il 1° settembre?
    Per garantire continuità didattica: il docente cessa a fine anno scolastico, non in corso d’anno. Anche se i requisiti maturano in marzo, la pensione parte il 1° settembre successivo. Domanda entro il 15 gennaio.
    Posso restare in servizio dopo i 67 anni?
    Sì, con permanenza in servizio fino a 70 anni su richiesta motivata. Pratica rara, autorizzazione discrezionale del Ministero. La maggior parte dei docenti cessa al raggiungimento dei requisiti.
    Quanto aspetto per il TFS dall'INPS?
    12 mesi per prima rata (≤€50.000), 24 mesi per seconda (€50-150.000). Solo 105 giorni in caso di inabilità o decesso. Anticipo bancario possibile presso banche convenzionate.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Enti di ricerca: CNR, INFN, INAF – profili e stipendi

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    La sezione Ricerca del CCNL Istruzione e Ricerca copre gli enti pubblici di ricerca: CNR, INFN, INAF, ISTAT, ENEA, INGV, etc. Profili: ricercatori (I-III livello), tecnologi (I-III livello), CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca, livelli IV-VI), operatori e funzionari amministrativi. Dal 1° gennaio 2026 lo stipendio tabellare annuo va da 22.563,12 € (livello VIII) a 56.695,61 € (dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, 0-2 anni di anzianità), per 12 mensilità più la tredicesima (CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, Tabelle C3 e C4).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Stipendio tabellare annuo, enti di ricerca (Tabelle C3 e C4)
    Livello Profilo Anzianità di servizio Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° gennaio 2027
    I Dirigente di ricerca e dirigente tecnologo da 0 a 2 anni 56.695,61 € 57.647,93 €
    I Dirigente di ricerca e dirigente tecnologo da 30 anni in poi 103.707,90 € 105.450,06 €
    II Primo ricercatore e primo tecnologo da 0 a 2 anni 43.952,37 € 44.690,73 €
    II Primo ricercatore e primo tecnologo da 30 anni in poi 76.933,97 € 78.226,37 €
    III Ricercatore e tecnologo da 0 a 2 anni 34.705,29 € 35.288,37 €
    III Ricercatore e tecnologo da 30 anni in poi 57.987,83 € 58.961,99 €
    IV Personale tecnico e amministrativo – 31.148,85 € 31.646,97 €
    V Personale tecnico e amministrativo – 28.301,78 € 28.754,30 €
    VI Personale tecnico e amministrativo – 26.041,51 € 26.457,91 €
    VII Personale tecnico e amministrativo – 23.853,54 € 24.234,90 €
    VIII Personale tecnico e amministrativo – 22.563,12 € 22.923,96 €

    Importi annui lordi per 12 mensilità, ai quali si aggiunge la tredicesima. Per avere il mensile si divide per 12: ad esempio 28.301,78 € del livello V dal 2026 sono circa 2.358,48 € al mese, più la tredicesima. Per i livelli I-III le tabelle distinguono sette fasce di anzianità (0-2, 3-7, 8-12, 13-16, 17-21, 22-29, 30 e oltre): qui sono riportate la prima e l’ultima. Fonte: CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 firmato all’ARAN il 1° luglio 2026, art. 12 e Tabelle C3 e C4. Gli incrementi mensili rispetto al 2025 sono nelle Tabelle C1 e C2 (ad esempio, per il livello V, 117,84 € al mese per 13 mensilità dal 2026 e 155,55 € dal 2027). Le stesse tabelle includono l’Agenzia Spaziale Italiana.

    Ricercatori e tecnologi

    Gli enti di ricerca italiani (CNR, INFN, INAF, ISTAT, ENEA, INGV, etc.) hanno due figure scientifiche principali:

    • Ricercatori: 3 livelli (I = dirigente di ricerca, II = primo ricercatore, III = ricercatore). Attività scientifica autonoma
    • Tecnologi: 3 livelli (I = dirigente tecnologo, II = primo tecnologo, III = tecnologo). Profilo applicativo (sviluppo tecnologico, supporto a infrastrutture di ricerca, applicazioni industriali)

    L’accesso è per concorso pubblico bandito dall’ente. La progressione di livello è per concorso interno con valutazione scientifica.

    CTER e personale amministrativo

    I CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca) sono il personale tecnico di supporto agli scienziati. Livelli IV-VI in base alla qualifica e esperienza.

    Il personale tecnico e amministrativo degli enti è inquadrato nei livelli IV-VIII, con gli stipendi tabellari della tabella qui sopra. Oltre al tabellare, dal 1° gennaio 2027 l’indennità di ente aumenta di importi annui compresi tra 179,00 € (livello VIII) e 313,80 € (livello IV), e l’indennità di valorizzazione professionale dei livelli I-III di 8,20, 6,80 e 5,90 € al mese per 13 mensilità (Tabelle C5 e C6).

    Specificità del CNR e degli enti di eccellenza

    Gli enti italiani di eccellenza hanno particolarità:

    • CNR (Consiglio Nazionale Ricerche): ~8.000 dipendenti, il più grande ente italiano. 7 dipartimenti scientifici
    • INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare): fisica delle particelle, partner CERN. ~2.000 dipendenti
    • INAF (Istituto Nazionale Astrofisica): astronomia. Telescopi e osservatori in Italia e estero
    • ISTAT: statistica ufficiale. Censimenti, indagini, anagrafi

    I salari accessori e le indennità di ente sono diversi: CERN-INFN e Antarctic INAF hanno indennità di missione e diaria specifiche per attività su grandi infrastrutture.

    Casi pratici

    Tizio – livello V al CNR fisica della materia
    Tizio, personale tecnico di livello V al CNR, lavora in un laboratorio di nanotecnologie. Dal 1° gennaio 2026 il suo stipendio tabellare è di 28.301,78 € l’anno, circa 2.358,48 € al mese per 12 mensilità più la tredicesima; dal 1° gennaio 2027 sale a 28.754,30 € (Tabella C3).
    Caia – Ricercatrice INFN II livello
    Caia, primo ricercatore INFN con 5 anni di anzianità (fascia da 3 a 7), ha dal 1° gennaio 2026 un tabellare di 48.011,83 € l’anno (circa 4.000,99 € al mese per 12 mensilità più la tredicesima), che dal 1° gennaio 2027 diventa 48.818,35 € (Tabella C4). Le indennità di missione per l’attività al CERN si aggiungono secondo i regolamenti dell’ente.
    Sempronio – Dirigente tecnologo ENEA
    Sempronio, tecnologo di I livello all’ENEA Casaccia, nella fascia da 0 a 2 anni ha dal 1° gennaio 2026 un tabellare di 56.695,61 € l’anno (circa 4.724,63 € al mese per 12 mensilità più la tredicesima) e dal 1° gennaio 2027 di 57.647,93 € (Tabella C4).

    Domande frequenti

    Cos'è il CNR?
    Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più grande ente pubblico di ricerca italiano (~8.000 dipendenti). 7 dipartimenti scientifici: Scienze Bio, Chimica, Fisica, Materia, Energia, Ambiente, Patrimonio Culturale.
    Quanto guadagna un ricercatore CNR?
    Dal 1° gennaio 2026 il tabellare annuo va da 34.705,29 € al III livello (ricercatore, 0-2 anni di anzianità) a 103.707,90 € al I livello (dirigente di ricerca, da 30 anni in poi), per 12 mensilità più la tredicesima (Tabelle C3 e C4 del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027). L’IIS è già conglobata nello stipendio tabellare. Si aggiungono l’indennità di ente e il salario accessorio decentrato; per attività su grandi infrastrutture (es. CERN) indennità di missione.
    La differenza tra ricercatore e tecnologo?
    Ricercatore: attività scientifica autonoma, pubblicazioni, progetti. Tecnologo: profilo applicativo (sviluppo tecnologico, supporto infrastrutture, applicazioni industriali). Entrambi hanno 3 livelli. Stipendi simili per livello equivalente.
    Posso entrare in un ente di ricerca senza essere scienziato?
    Sì, come CTER (Collaboratore Tecnico, livelli IV-VI) o come personale amministrativo (operatori, funzionari). Concorso pubblico bandito dall’ente. Il PhD non è richiesto per CTER e amministrativi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 27 L. 633/1941

    Art. 27 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

    Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art.

    25. 14

    Fonte: Normattiva.it.

  • Università: personale tecnico-amministrativo (PTA)

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il personale tecnico-amministrativo dell’università (PTA) è inquadrato nel CCNL Istruzione e Ricerca, sezione Università, in quattro aree: Operatori, Collaboratori, Funzionari ed Elevate professionalità. Dal 1° gennaio 2026 lo stipendio tabellare annuo va da 22.299,67 € (Operatori) a 30.030,69 € (Elevate professionalità), per 12 mensilità più la tredicesima, con l’indennità integrativa speciale già conglobata (CCNL 2025-2027, Tabella B2). Si aggiungono l’indennità di Ateneo, fissata per area dal contratto nazionale, e il salario accessorio dell’integrativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    PTA Università: aree e stipendio tabellare annuo (CCNL 2025-2027, Tabella B2)
    Area Profili Dal 1/1/2026 Dal 1/1/2027
    Operatori Operatori generici, autisti 22.299,67 € 22.714,87 €
    Collaboratori Bibliotecari, segretari, tecnici junior 23.399,88 € 23.835,60 €
    Funzionari Amministrativi, tecnici di laboratorio, programmatori, bibliotecari senior 26.694,39 € 27.191,31 €
    Elevate professionalità (EP) Responsabili di strutture e servizi complessi 30.030,69 € 30.589,89 €

    Importi annui lordi per 12 mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima, dalla Tabella B2 del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 firmato all’ARAN il 1° luglio 2026; dal 1° gennaio 2026 corrispondono, divisi per 12, a circa 1.858 € (Operatori), 1.950 € (Collaboratori), 2.225 € (Funzionari) e 2.503 € (EP) al mese. L’indennità integrativa speciale è già conglobata nel tabellare (art. 9). Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida in apertura.

    Aree del personale universitario

    Il PTA universitario è inquadrato in 4 aree: Operatori, Collaboratori, Funzionari ed Elevate professionalità (sono le aree delle tabelle B1 e B2 del CCNL 2025-2027). Profili specifici università:

    • Bibliotecario: gestione collezioni, prestito, catalogazione (Collaboratori o Funzionari, secondo il grado di autonomia)
    • Tecnico di laboratorio: supporto attività scientifiche, manutenzione strumentazione
    • Assistente di ricerca: supporto a progetti di ricerca (PRIN, PNRR)
    • Programmatore/sistemista: servizi informatici di ateneo

    Stipendio e indennità ateneo

    Lo stipendio segue lo schema CCNL ma con specificità:

    • Tabellare (con l’IIS già conglobata) + indennità di comparto + RIA
    • Indennità di Ateneo: voce nazionale (art. 4 CCNL 28/3/2006) con importi annui per area fissati dal contratto; dal 1° gennaio 2027 3.706,20 € (EP), 3.135,56 € (Funzionari), 2.265,97 € (Collaboratori), 1.705,76 € (Operatori), Tabella B3 del CCNL 2025-2027
    • Salario accessorio decentrato: contrattato in sede locale con RSU
    • Eventuale indennità di posizione organizzativa se PO

    A parità di area, la differenza tra un ateneo e l’altro sta nel salario accessorio, che dipende dai fondi e dalla contrattazione integrativa. Le università private (per esempio la Bocconi) non applicano questo contratto, che riguarda le pubbliche amministrazioni del comparto (art. 1).

    Specificità università: progetti PNRR e ricerca

    Le università hanno una grande quantità di progetti di ricerca (PRIN, PNRR, Horizon Europe). Il personale tecnico-amministrativo è spesso impiegato come:

    • Project manager di progetti
    • Tecnico assegnatario di borse o assegni
    • Personale a tempo determinato su progetti (durata 1-3 anni)

    I contratti a termine universitari (RTD-A/B fino a 3 anni, assegni di ricerca fino a 6) sono in regime pubblicistico, non contrattualizzati. Solo il PTA è nel CCNL Istruzione-Ricerca.

    Casi pratici

    Tizia – Bibliotecaria università
    Tizia, bibliotecaria area Funzionari, gestisce collezioni Dipartimento Storia. Dal 1° gennaio 2026 il suo tabellare è di 26.694,39 € annui (circa 2.225 € al mese per 12 mensilità, più la tredicesima), con l’IIS già compresa. Si aggiungono l’indennità di Ateneo dell’area Funzionari (3.135,56 € annui dal 2027) e il salario accessorio previsto dall’integrativo del suo ateneo.
    Caia – Tecnica laboratorio scienze
    Caia, tecnica di laboratorio area Funzionari, supporto Chimica. Ha lo stesso tabellare di Tizia (26.694,39 € annui dal 1° gennaio 2026) e la stessa indennità di Ateneo; le eventuali indennità legate al rischio dipendono dal contratto integrativo dell’ateneo.
    Sempronio – EP responsabile servizio IT
    Sempronio, EP responsabile del servizio IT di ateneo. Dal 1° gennaio 2026 il suo tabellare è di 30.030,69 € annui (circa 2.503 € al mese più la tredicesima); dal 2027 l’indennità di Ateneo dell’area EP è di 3.706,20 € annui. Come responsabile di struttura riceve anche la retribuzione di posizione e di risultato, che dipende dall’incarico.

    Domande frequenti

    Il PTA universitario è nel CCNL Istruzione e Ricerca?
    Sì, sezione Università. Ha 4 aree: Operatori, Collaboratori, Funzionari, Elevate professionalità (EP). Profili specifici: bibliotecari, tecnici laboratorio, assistenti di ricerca, programmatori.
    I docenti universitari sono nel CCNL?
    No, sono in regime pubblicistico (L. 240/2010) con stipendi fissati per decreto MUR. Ordinari, associati, ricercatori non sono contrattualizzati. Solo il PTA universitario rientra nel CCNL.
    Cos'è l'indennità di ateneo?
    Una voce nazionale prevista dall’art. 4 del CCNL 28/3/2006, con importi annui per area fissati dal contratto nazionale: dal 1° gennaio 2027 3.706,20 € (EP), 3.135,56 € (Funzionari), 2.265,97 € (Collaboratori) e 1.705,76 € (Operatori), Tabella B3 del CCNL 2025-2027. Le voci che cambiano da un ateneo all’altro sono quelle del salario accessorio.
    Posso lavorare in università senza essere docente?
    Sì, come PTA (concorso pubblico bandito dall’ateneo) o come personale a tempo determinato su progetti (assegnista di ricerca, ricercatore RTD-A/B). Il PTA è strutturato; i contratti a termine sono in regime pubblicistico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TARI: scadenze e come si paga

    In sintesi

    • Le scadenze TARI sono fissate ogni anno dal Comune: di norma 2 o 3 rate.
    • Il pagamento avviene tramite modello F24, pagoPA o bollettino postale, secondo le istruzioni sull’avviso.
    • L’avviso di pagamento è inviato dal Comune o dal gestore del servizio e riporta gli importi e le date.
    • Chi non paga nei termini può ricevere un avviso di accertamento con sanzioni e interessi, ma ha la possibilità di regolarizzarsi con il ravvedimento operoso.
    • È possibile richiedere la rateazione al Comune in caso di difficoltà di pagamento.
    • Presentare la dichiarazione di cessazione in tempo è fondamentale per non continuare a pagare dopo aver lasciato l’immobile.

    Quando si paga la TARI e come funziona l'avviso

    La TARI non ha un’unica scadenza nazionale. Ogni Comune stabilisce autonomamente le date di pagamento, che di norma si articolano in due o tre rate distribuite nell’arco dell’anno. Le scadenze possono variare significativamente da Comune a Comune: per conoscere le date esatte valide per te, devi consultare l’avviso di pagamento che ricevi oppure il sito del tuo Comune.

    Quando le scadenze si avvicinano, il Comune – o il gestore del servizio rifiuti a cui è stata delegata la riscossione – invia un avviso di pagamento. Questo documento riporta i tuoi dati, la superficie e il numero di occupanti su cui è stata calcolata la tassa, l’importo di ciascuna rata e le modalità di pagamento. Controlla con attenzione che i dati siano corretti: se trovi errori (superficie diversa da quella reale, numero di occupanti sbagliato), segnalali subito all’ufficio tributi per ottenere una rettifica.

    Le modalità di pagamento accettate sono in genere il modello F24 (utilizzabile in banca, all’ufficio postale o tramite l’home banking), il sistema pagoPA (disponibile online o presso i punti abilitati) e il bollettino postale, se il Comune lo prevede. L’avviso indica quale metodo usare e riporta i codici necessari.

    Riepilogo: scadenze, pagamento e conseguenze del ritardo
    Aspetto Cosa sapere
    Numero di rate Di norma 2-3 rate annue, deliberate dal Comune
    Date di scadenza Fissate dal Comune ogni anno: verificare l'avviso o il sito comunale
    Modalità di pagamento F24, pagoPA, bollettino postale (secondo avviso ricevuto)
    Omesso pagamento Avviso di accertamento con sanzioni e interessi da parte del Comune
    Ravvedimento operoso Sanzione ridotta se ci si regolarizza spontaneamente prima dell'accertamento
    Rateazione Richiedibile al Comune in caso di difficoltà economica

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo: Tizio riceve l’avviso TARI con tre rate: la prima a giugno, la seconda a settembre, la terza a novembre (le date e gli importi sono puramente illustrativi – nel tuo Comune potrebbero essere diverse). Tizio dimentica di pagare la rata di settembre. Dopo la scadenza può regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, che prevede una sanzione ridotta in proporzione ai giorni di ritardo. Se attende invece che il Comune emetta un avviso di accertamento, la sanzione sarà più alta. In entrambi i casi si aggiungono gli interessi di mora calcolati sul periodo di ritardo.

    Documenti necessari

    • Avviso di pagamento TARI ricevuto dal Comune o dal gestore (riporta importi, scadenze e codici di pagamento)
    • Modello F24 precompilato (allegato all’avviso o generabile tramite home banking)
    • Ricevuta del pagamento effettuato (conservarla come prova)
    • Modulo di dichiarazione di cessazione occupazione (da presentare al termine dell’utilizzo dell’immobile)
    • Eventuale richiesta di rateazione (modulo del Comune, da presentare prima della scadenza o subito dopo)

    Tizio: paga in ritardo e usa il ravvedimento

    Scenario. Tizio ha ricevuto l’avviso TARI con scadenza della seconda rata in settembre, ma si dimentica di pagare. Se ne accorge a ottobre, prima che il Comune emetta un atto di accertamento.

    Come si applica. Tizio può regolarizzarsi spontaneamente con il ravvedimento operoso: versa l’importo dovuto insieme a una sanzione ridotta e agli interessi calcolati sui giorni di ritardo. L’entità della riduzione della sanzione dipende da quanti giorni sono trascorsi dalla scadenza: più si aspetta, meno conveniente diventa il ravvedimento. Tizio deve verificare le specifiche istruzioni del proprio Comune o del gestore, perché le modalità di ravvedimento sulla TARI possono variare leggermente a livello locale.

    In pratica

    • Non aspettare di ricevere un avviso di accertamento: regolarizzarsi prima abbatte la sanzione.
    • Conserva la ricevuta del pagamento in ravvedimento: dimostra che ti sei regolarizzato spontaneamente prima di qualsiasi atto del Comune.

    Caio: lascia l'appartamento a metà anno

    Scenario. Caio ha in affitto un appartamento e lo lascia a luglio, restituendo le chiavi al proprietario. Non presenta alcuna dichiarazione al Comune. A dicembre riceve l’avviso TARI per l’intero anno.

    Come si applica. Caio è rimasto formalmente soggetto passivo perché non ha presentato la dichiarazione di cessazione occupazione. La cessazione della TARI decorre dalla data di effettiva liberazione dei locali dichiarata al Comune, non dalla data in cui il Comune la riceve. Se Caio presenta ora la dichiarazione indicando luglio come data di cessazione, può chiedere il conguaglio o il rimborso delle rate relative al periodo da luglio in poi. Per il futuro, la regola è presentare la dichiarazione al momento stesso della riconsegna delle chiavi.

    In pratica

    • Presenta la dichiarazione di cessazione TARI lo stesso giorno in cui riconsegni le chiavi: la decorrenza è retroattiva alla data dichiarata.
    • Chiedi all’ufficio tributi del Comune come ottenere il rimborso o il conguaglio per il periodo successivo alla cessazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Compensi accessori: FIS, funzioni strumentali, ore eccedenti

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Oltre allo stipendio, il personale della scuola può ricevere compensi accessori pagati con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) e ripartiti dalla contrattazione d’istituto: attività aggiuntive retribuite a ora (35 € per l’insegnamento, 17,50 € per le attività funzionali, 50 € per i corsi di recupero, tabella 5 del CCNL 29/11/2007), funzioni strumentali, incarichi del personale ATA. Gli importi annui dipendono dalla scuola. La carta del docente vale 383 € per l’anno scolastico 2025/2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Compensi accessori docenti
    Voce Importo Chi lo decide
    Attività aggiuntive di insegnamento 35 € l’ora Tabella 5 del CCNL 29/11/2007; ore e attività decise dal contratto d’istituto
    Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento 17,50 € l’ora Tabella 5 del CCNL 29/11/2007
    Corsi di recupero 50 € l’ora Tabella 5 del CCNL 29/11/2007
    Funzioni strumentali Compenso annuo fissato dal contratto d’istituto Collegio dei docenti (incarico) e contrattazione d’istituto (compenso)
    Ore eccedenti (sostituzione di colleghi) Compenso orario rapportato allo stipendio del docente Disciplina nazionale
    Carta del docente 383 € per il 2025/2026 (500 € negli anni precedenti) Legge e decreto interministeriale

    Le misure orarie della tabella 5 sono riportate da Tecnica della Scuola; gli importi annui per docente non hanno un valore nazionale, perché dipendono dalle risorse assegnate alla scuola e dal contratto integrativo.

    FIS – Fondo dell'Istituzione Scolastica

    Il fondo dell’istituzione scolastica (oggi dentro il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, MOF) è il budget annuale di ogni scuola per pagare le attività aggiuntive di docenti e ATA.

    La ripartizione si decide nella contrattazione d’istituto con la RSU: quali attività finanziare (progetti, sportelli, commissioni, coordinamenti) e con quali compensi. Le attività retribuite a ora seguono le misure della tabella 5 del CCNL 29/11/2007: 35 € per l’insegnamento aggiuntivo, 17,50 € per le attività funzionali, 50 € per i corsi di recupero. Non c’è un importo annuo tipico per docente: dipende dalle ore svolte e dalle risorse della scuola.

    Funzioni strumentali e altri incarichi

    Le funzioni strumentali sono incarichi annuali assegnati dal Collegio dei docenti per coordinare aree del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF):

    • Orientamento in entrata/uscita
    • Inclusione e disagio
    • PTOF e qualità
    • Continuità didattica

    Il compenso è pagato con le risorse assegnate alla scuola per le funzioni strumentali e la sua misura è stabilita dalla contrattazione d’istituto; di norma si liquida a fine anno scolastico, dopo la verifica dell’attività.

    Bonus merito e card docente

    Il bonus merito della L. 107/2015 non è più un fondo a sé: dal 2020 le risorse sono confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e sono ripartite con la contrattazione integrativa (L. 160/2019, comma 249).

    La carta del docente serve per formazione, libri, dispositivi digitali ed eventi culturali. Per l’anno scolastico 2025/2026 vale 383 € (era 500 €), perché il decreto 59/2026 l’ha estesa ai supplenti con contratto al 31 agosto e al 30 giugno senza aumentare il fondo.

    Casi pratici

    Tizio – Docente con funzione strumentale
    Tizio, docente di primaria, riceve dal Collegio la funzione strumentale per l’orientamento. Il compenso lo fissa il contratto d’istituto con le risorse assegnate alla scuola e gli è pagato a fine anno, dopo la verifica del lavoro svolto.
    Caia – Corso di recupero
    Caia tiene 20 ore di corso di recupero: con la misura della tabella 5 del CCNL 29/11/2007 (50 € l’ora) il compenso lordo è 1.000 €, pagato con le risorse del fondo d’istituto.
    Sempronio – Supplente al 30 giugno
    Sempronio è supplente fino al 30 giugno nel 2025/2026: per la prima volta ha diritto alla carta del docente, che quest’anno vale 383 €.

    Domande frequenti

    Cos'è il FIS?
    Il fondo dell’istituzione scolastica, oggi nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: il budget annuale di ogni scuola per pagare le attività aggiuntive di docenti e ATA, ripartito con la contrattazione d’istituto. Le ore aggiuntive si pagano 35 € (insegnamento) o 17,50 € (attività funzionali).
    Le funzioni strumentali sono obbligatorie?
    No, sono incarichi facoltativi assegnati dal Collegio dei docenti per coordinare aree del PTOF. Il compenso è fissato dalla contrattazione d’istituto e pagato di norma a fine anno scolastico.
    Cos'è la card del docente?
    Un bonus per formazione, libri, dispositivi ed eventi culturali. Per il 2025/2026 vale 383 € ed è estesa ai supplenti con contratto al 31 agosto e al 30 giugno (decreto 59/2026).
    Il bonus merito esiste ancora?
    Non come fondo separato: dal 2020 le risorse del bonus merito della L. 107/2015 sono nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e si ripartiscono con la contrattazione integrativa.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Precariato scuola: graduatorie GPS, GAE, supplenze

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il precariato scolastico è strutturale: ~200.000 docenti supplenti su 700.000 di ruolo. Graduatorie: GAE (Graduatorie Esaurimento, chiuse 2007), GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze, biennali), III fascia istituto. Supplenze: annuale (fino 31/8), fino al termine attività (30/6), breve. Ruolo solo per concorso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Graduatorie e supplenze scuola
    Graduatoria Tipo Note
    GAE Esaurimento storiche Chiuse 2007, ad esaurimento
    GPS I fascia Provinciali per abilitati Per supplenze annuali
    GPS II fascia Provinciali per laureati Per supplenze annuali
    III fascia istituto Singola scuola Per supplenze brevi
    Concorso ordinario Per ruolo Triennale
    Concorso straordinario PNRR Per ruolo Quote dedicate

    Le diverse graduatorie

    Le graduatorie del precariato scolastico sono diverse e gerarchicamente strutturate:

    • GAE (Graduatorie ad Esaurimento): storiche, chiuse al 2007. Solo per chi era già iscritto. Prima priorità nelle nomine
    • GPS I fascia: docenti abilitati (con titolo o concorso superato). Per supplenze annuali
    • GPS II fascia: docenti laureati con titoli specifici (24 CFU). Per supplenze annuali
    • III fascia istituto: singola scuola, per supplenze brevi (malattia, permessi, etc.)

    Tipi di supplenza

    Le supplenze si distinguono per durata:

    • Annuale fino al 31/8: copertura intero anno scolastico. Diritto a ferie estive intere
    • Fino al termine attività didattiche (30/6): copertura anno didattico ma senza ferie estive
    • Temporanea (breve): per malattia/permessi di docenti di ruolo. Pagata solo i giorni effettivi

    I supplenti hanno gli stessi diritti contrattuali per il periodo di nomina, ma non maturano scatti di carriera (fasce stipendiali) né anzianità ai fini ruolo.

    Concorsi per il ruolo

    L’unica via per il ruolo (immissione a tempo indeterminato) è il concorso pubblico:

    • Concorso ordinario: triennale, banditi dal Ministero. Selezione per titoli ed esami
    • Concorso straordinario PNRR (2024-2027): quote dedicate per assunzione di 70.000 docenti, requisiti agevolati
    • Doppio canale: 50% delle assunzioni da concorso, 50% da graduatorie esistenti

    Casi pratici

    Tizio – Supplente annuale primaria
    Tizio, GPS prima fascia, nominato supplenza annuale 1/9 – 31/8 al posto di Tizia in maternità. Stipendio di ruolo equivalente + ferie estive. Posizione GPS aggiornata.
    Caia – Concorso straordinario PNRR
    Caia, docente abilitata con 36 mesi servizio, partecipa concorso straordinario PNRR. Vince: assunzione di ruolo dal 1/9. Anzianità di servizio riconosciuta integralmente.
    Sempronio – Supplente breve da III fascia
    Sempronio, III fascia istituto, chiamato per supplenza 5 giorni a Caia in malattia. Stipendio supplente per 5gg. Niente continuità contrattuale dopo.

    Domande frequenti

    Cos'è la GPS?
    Graduatorie Provinciali per Supplenze. Sono graduatorie a base provinciale, aggiornate ogni 2 anni, per le supplenze annuali. I fascia: docenti abilitati. II fascia: docenti laureati con titoli specifici (24 CFU).
    I supplenti diventano di ruolo automaticamente?
    No. Il ruolo si ottiene solo per concorso pubblico (ordinario o straordinario). Le supplenze danno punteggio per le graduatorie e per i concorsi successivi, ma non immissione automatica.
    Una supplenza annuale dà diritto a ferie estive?
    Sì se la nomina è fino al 31/8: il supplente ha gli stessi diritti del docente di ruolo per l’intero anno scolastico, incluse le ferie estive. Se la nomina è fino al 30/6, no.
    Quanti docenti precari ci sono in Italia?
    Circa 200.000 su un totale di 900.000 incarichi (700.000 di ruolo + 200.000 supplenti). Il precariato strutturale è uno dei principali nodi della scuola italiana.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.