Autore: Andrea Marton

  • Mobbing sul lavoro: come riconoscerlo, provarlo e tutelarsi

    Con il termine mobbing si indicano comportamenti vessatori e ripetuti subiti dal lavoratore sul posto di lavoro. In Italia non esiste una legge che lo definisca espressamente: la tutela si costruisce a partire dall’articolo 2087 del Codice civile, che impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di chi lavora, e dai principi costituzionali sulla salute.

    Quando si parla di mobbing

    Secondo l’orientamento della giurisprudenza, il mobbing richiede:

    • una pluralità di condotte ostili (umiliazioni, isolamento, demansionamento, controlli pretestuosi, sottrazione di mansioni);
    • il loro carattere sistematico e prolungato nel tempo;
    • un intento persecutorio o di emarginazione del lavoratore;
    • un danno alla salute o alla professionalità e il nesso causale con le condotte.

    Non basta quindi un singolo episodio o una normale conflittualità: serve un disegno vessatorio che si ripete nel tempo.

    Mobbing, demansionamento e straining

    È importante distinguere figure diverse. Il demansionamento (art. 2103 c.c.) è l’assegnazione a mansioni inferiori e può essere uno degli atti del mobbing, ma di per sé ha una tutela autonoma. Lo straining è una forma «attenuata»: una situazione stressante creata volontariamente ma priva del carattere continuativo del mobbing. Anche lo straining, secondo la giurisprudenza, può dare diritto al risarcimento.

    Cosa deve provare il lavoratore

    Chi lamenta il mobbing deve fornire elementi su condotte, durata e sistematicità, sull’intento persecutorio e sul danno subito. Sono utili documenti (e-mail, ordini di servizio, certificati medici), testimonianze e una valutazione medico-legale che attesti il danno alla salute e il collegamento con l’ambiente di lavoro.

    Le tutele

    Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno (biologico, morale ed eventualmente professionale) e, in alcuni casi, il riconoscimento da parte dell’INAIL. Sul piano pratico è opportuno raccogliere prove fin da subito, rivolgersi alle rappresentanze sindacali o a un legale e, se la salute è compromessa, documentare la situazione dal punto di vista sanitario.

    Esempio pratico

    Caio, dopo aver rifiutato un trasferimento, viene progressivamente svuotato delle sue mansioni, escluso dalle riunioni e sottoposto a richiami pretestuosi per mesi, fino a sviluppare un disturbo certificato. Documentando le condotte e il danno, agisce per ottenere il risarcimento, facendo valere la violazione dell’art. 2087 c.c.

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    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Dichiarazione di successione: come si fa, chi è obbligato e termini

    Alla morte di una persona, gli eredi devono in genere presentare la dichiarazione di successione: l’atto con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate la composizione del patrimonio ereditario e si calcolano le imposte dovute. Serve anche per la voltura catastale degli immobili e per lo svincolo di conti e titoli.

    Entro quando si presenta

    Il termine è di 12 mesi dalla data di apertura della successione, che di regola coincide con la data del decesso. La presentazione tardiva comporta sanzioni e interessi, per questo è importante rispettare la scadenza.

    Chi è obbligato

    Sono tenuti alla presentazione gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (o i loro rappresentanti legali), nonché chi è stato immesso nel possesso dei beni. È sufficiente che uno solo degli obbligati presenti la dichiarazione perché valga per tutti.

    Come si presenta

    La dichiarazione si invia in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello che comprende anche la domanda di volture catastali. Vanno indicati gli eredi, i beni (immobili, conti, titoli, aziende) e le passività deducibili (ad esempio alcuni debiti del defunto e le spese funebri nei limiti previsti).

    Le imposte

    L’imposta di successione si applica con aliquote e franchigie che dipendono dal grado di parentela:

    • Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori): aliquota 4%, con franchigia di 1.000.000 € per ciascun erede.
    • Fratelli e sorelle: 6%, con franchigia di 100.000 €.
    • Altri parenti fino al quarto grado e affini entro i limiti di legge: 6% senza franchigia.
    • Altri soggetti: 8% senza franchigia.

    Se nell’eredità ci sono immobili si pagano inoltre l’imposta ipotecaria (2%) e quella catastale (1%) sul valore catastale.

    Come e quando si paga: l’autoliquidazione

    Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024) l’imposta di successione non è più liquidata dall’ufficio: è il dichiarante stesso, in sede di dichiarazione (quadro EF), a calcolarla e versarla in autoliquidazione, insieme a imposta ipotecaria, catastale e di bollo. Il versamento va effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (quindi, di fatto, entro 15 mesi dal decesso). Se l’importo è pari o superiore a 1.000 € si può rateizzare: un acconto di almeno il 20%, poi il resto in 8 rate trimestrali (fino a 20.000 €) o 12 rate trimestrali (oltre 20.000 €). Per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024 vale ancora la vecchia regola: l’imposta la liquida l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

    Quando non serve presentarla

    È previsto un esonero quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000 € e non comprende immobili o diritti reali immobiliari.

    Esempio pratico

    Alla morte del padre, Tizio e la madre ereditano la casa e un conto corrente. Entro 12 mesi Tizio presenta la dichiarazione telematica con la voltura catastale; sull’immobile pagano ipotecaria e catastale, mentre l’imposta di successione non è dovuta perché il valore rientra nella franchigia di un milione di euro per ciascuno.

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  • Garanzia legale 24 mesi: riparazione, sostituzione o rimborso

    Quando un prodotto acquistato si rivela difettoso, il consumatore è tutelato dalla garanzia legale di conformità, prevista dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, articoli 128 e seguenti). È una garanzia obbligatoria e gratuita, diversa da quelle «commerciali» offerte in più dai venditori o dalle case produttrici.

    Quanto dura e cosa copre

    Il venditore risponde dei difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla consegna del bene. Un prodotto non è conforme, ad esempio, quando non funziona come dovrebbe, non corrisponde alla descrizione o non ha le qualità promesse.

    La presunzione dei 12 mesi

    Un aspetto decisivo riguarda la prova: i difetti che si manifestano entro 12 mesi dalla consegna si presumono esistenti già in quel momento. Tocca quindi al venditore dimostrare il contrario. Dopo i 12 mesi (e fino ai 24) l’onere della prova si sposta progressivamente sul consumatore.

    Quali rimedi puoi chiedere

    I rimedi seguono un ordine:

    • In primo luogo, riparazione o sostituzione del bene, gratuite e in tempi ragionevoli, senza notevoli inconvenienti.
    • Se la riparazione o la sostituzione sono impossibili, troppo onerose o non vengono eseguite, si può chiedere una riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto pagato.

    Verso chi vale e i termini

    La garanzia legale si fa valere nei confronti del venditore, cioè del negozio o del sito presso cui si è acquistato, non del produttore. Per le novità introdotte nel 2021 (in vigore dal 2022) è venuto meno il vecchio obbligo di denunciare il difetto entro 2 mesi: oggi è comunque consigliabile segnalarlo per iscritto e conservare scontrino o fattura.

    Esempio pratico

    Caio acquista un elettrodomestico che, dopo otto mesi, smette di funzionare per un difetto. Poiché il guasto è comparso entro i 12 mesi, è il venditore a dover provare che non si tratta di un difetto originario. Caio chiede la riparazione gratuita; non essendo possibile in tempi ragionevoli, ottiene la sostituzione.

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  • Anticipo del TFR: requisiti e come richiederlo

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) si percepisce di regola alla cessazione del rapporto di lavoro, ma in alcuni casi il dipendente può chiederne un’anticipazione mentre è ancora in servizio. La regola generale è nell’articolo 2120 del Codice civile.

    I requisiti di base

    • Anzianità: almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
    • Misura: l’anticipo non può superare il 70% del TFR maturato fino a quel momento.
    • Frequenza: può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

    Per quali spese si può chiedere

    La legge ammette l’anticipazione per causali ben precise:

    • Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
    • Congedi previsti dalla legge, come il congedo parentale e il congedo per la formazione.

    I limiti per il datore di lavoro

    Il datore non è tenuto a soddisfare tutte le richieste contemporaneamente: la legge fissa un tetto annuo, entro il 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del numero totale dei dipendenti. In caso di più domande, vengono valutati criteri di precedenza. I contratti collettivi possono prevedere condizioni di miglior favore, ad esempio causali ulteriori o percentuali più alte.

    Attenzione al TFR in fondo pensione

    Chi ha scelto di destinare il TFR alla previdenza complementare (fondo pensione) non segue queste regole, ma quelle delle anticipazioni del fondo, che prevedono condizioni e percentuali proprie. È bene verificare il regolamento del fondo prima di presentare la richiesta.

    Esempio pratico

    Tizio lavora da dieci anni nella stessa azienda e deve sostenere una spesa sanitaria straordinaria. Avendo superato gli 8 anni di anzianità, chiede al datore l’anticipo del TFR fino al 70% di quanto maturato, allegando la documentazione della spesa.

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  • Costituzione di parte civile nel processo penale: quando e come

    Quando un reato provoca un danno (ad esempio in caso di lesioni, truffa o diffamazione), la persona offesa o danneggiata può ottenere il risarcimento direttamente nel processo penale, costituendosi parte civile. La disciplina è contenuta negli articoli 74 e seguenti del Codice di procedura penale.

    Chi può costituirsi

    Può costituirsi parte civile chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal reato: la vittima diretta e, nei casi previsti, anche i suoi eredi o i prossimi congiunti. La costituzione consente di chiedere, davanti allo stesso giudice penale, il risarcimento e le restituzioni.

    Come si fa: la procura speciale

    La parte civile sta in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale. L’atto di costituzione deve contenere le generalità del danneggiato, quelle dell’imputato, il nome del difensore e l’esposizione delle ragioni della domanda. Viene depositato in cancelleria o presentato in udienza e notificato alle altre parti.

    Entro quando

    La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, comunque, fino a che non siano compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti all’apertura del dibattimento. Oltre questo momento non è più possibile: per questo è importante muoversi per tempo.

    La provvisionale

    Se la responsabilità appare già provata, la parte civile può chiedere una provvisionale, cioè il pagamento immediato di una somma nei limiti del danno già dimostrato, in attesa della liquidazione definitiva. Il giudice penale, condannando l’imputato, decide anche sul risarcimento.

    L’alternativa: la causa civile

    Il danneggiato non è obbligato a costituirsi parte civile: può scegliere di agire con una causa civile separata. La scelta dipende da vari fattori (tempi, prove, strategia). Costituirsi nel penale consente di sfruttare l’attività istruttoria del processo, ma vincola in parte ai tempi del giudizio penale.

    Esempio pratico

    Caio è vittima di una truffa. Quando il responsabile viene rinviato a giudizio, Caio conferisce procura speciale a un avvocato e si costituisce parte civile entro l’apertura del dibattimento, chiedendo il risarcimento e una provvisionale per le somme già documentate.

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  • Ricorso al TAR: quando si fa, termini e costi

    Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è lo strumento per contestare davanti al giudice un provvedimento della Pubblica Amministrazione ritenuto illegittimo. La materia è regolata dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

    Quando si può fare

    Il TAR giudica le controversie in cui è in gioco un interesse legittimo, cioè la posizione del cittadino di fronte all’esercizio del potere pubblico. Le materie tipiche sono appalti pubblici, concorsi e graduatorie, edilizia e urbanistica, autorizzazioni e provvedimenti amministrativi di vario genere. Si impugna l’atto perché viziato, ad esempio per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere.

    Il termine: 60 giorni

    Il termine ordinario per impugnare è di 60 giorni, che decorrono dalla notifica dell’atto, dalla sua pubblicazione o dal momento in cui se ne ha piena conoscenza. È un termine breve e perentorio: scaduto, l’atto non è più impugnabile davanti al TAR.

    Avvocato e costi

    Nel processo amministrativo è obbligatoria la difesa tecnica: il ricorso deve essere predisposto e firmato da un avvocato. È inoltre dovuto il contributo unificato, il cui importo varia a seconda della materia (più elevato, ad esempio, per gli appalti).

    La sospensione dell’atto

    Se dall’esecuzione dell’atto può derivare un danno grave e irreparabile, insieme al ricorso si può chiedere la tutela cautelare, cioè la sospensione del provvedimento in attesa della decisione. Nei casi di estrema urgenza è possibile una misura cautelare ancora più rapida (monocratica).

    Dopo la sentenza: l’appello

    Contro la sentenza del TAR si può proporre appello al Consiglio di Stato. Esiste anche un rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale: il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni; è alternativo al TAR, quindi le due strade non si cumulano.

    Esempio pratico

    Tizio è escluso da un concorso pubblico per un presunto vizio della domanda. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria incarica un avvocato e propone ricorso al TAR chiedendo anche la sospensione. Il TAR sospende l’esclusione in attesa di decidere nel merito.

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  • Constatazione amichevole di incidente (modulo CAI): come si compila

    Dopo un piccolo incidente stradale, il modo più rapido per gestire il risarcimento è compilare la constatazione amichevole di incidente (modulo CAI, in passato chiamato CID). È il modulo, di colore azzurro, che le compagnie consegnano insieme alla polizza.

    Perché è importante

    Quando il modulo è firmato da entrambi i conducenti, vale come dichiarazione concorde sulla dinamica: si presume che l’incidente sia accaduto nel modo descritto. La presunzione può essere superata con prove contrarie, ma nella pratica un modulo chiaro e firmato accelera molto il risarcimento. Se invece manca la firma di uno dei due, il modulo vale solo come dichiarazione di chi lo ha sottoscritto.

    Come si compila, passo per passo

    • Data, ora e luogo esatti del sinistro.
    • Dati dei veicoli: targa, marca, modello; compagnia e numero di polizza di entrambi.
    • Dati dei conducenti e dei proprietari, con recapiti.
    • Circostanze: si barrano le caselle che descrivono la manovra di ciascun veicolo e si indica il numero di caselle barrate.
    • Schizzo della posizione dei veicoli, segnaletica e direzione di marcia.
    • Danni visibili e punto d’urto; eventuali testimoni.
    • Firme di entrambi i conducenti.

    Compilare un solo modulo in più copie e consegnarne una a ciascuno. Dopo la firma il modulo non va modificato: eventuali correzioni successive non sono opponibili all’altra parte.

    Il risarcimento diretto

    Se la collisione è tra due veicoli a motore identificati e assicurati in Italia e i danni rientrano nei casi previsti (danni alle cose e lesioni di lieve entità al conducente), si applica la procedura di risarcimento diretto: il danneggiato si rivolge alla propria compagnia, che liquida il danno e poi regola i conti con l’assicurazione dell’altro veicolo. Il modulo, con i dati e lo schizzo, è la base della richiesta.

    Esempio pratico

    Tizio viene tamponato da Caio a un semaforo. I due compilano insieme la constatazione, barrano le caselle, fanno lo schizzo e firmano. Tizio invia il modulo alla propria compagnia entro pochi giorni: grazie al risarcimento diretto ottiene la liquidazione del danno senza dover trattare con l’assicurazione di Caio.

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  • Risarcimento per malasanità: cosa fare e come funziona (Legge Gelli)

    Quando un errore sanitario provoca un danno, il paziente (o i suoi familiari) può chiedere il risarcimento. La materia è oggi disciplinata dalla legge n. 24 del 2017, nota come Legge Gelli-Bianco, che ha ridisegnato la responsabilità di strutture e professionisti.

    Chi risponde: struttura e medico

    La legge distingue due posizioni:

    • La struttura sanitaria (ospedale, clinica) risponde a titolo contrattuale: il rapporto con il paziente nasce dall’accettazione in struttura. La prescrizione è di dieci anni.
    • Il medico dipendente risponde, di regola, a titolo extracontrattuale, salvo che abbia assunto un’obbligazione diretta con il paziente. In questo caso la prescrizione è di cinque anni.

    Questa differenza incide sui termini per agire e su chi deve provare cosa: per questo, nella pratica, l’azione viene spesso rivolta in primo luogo verso la struttura.

    Il tentativo obbligatorio prima della causa

    Chi intende chiedere il risarcimento non può andare subito in giudizio ordinario: deve prima esperire un tentativo obbligatorio. La legge prevede in particolare la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis del Codice di procedura civile), in alternativa alla mediazione. Si tratta di una perizia disposta dal giudice che, accertando tecnicamente i fatti, mira a far raggiungere un accordo. Solo se il tentativo fallisce si prosegue con la causa.

    Cosa deve provare il paziente

    Il danneggiato deve dimostrare il danno subito e il nesso di causa tra la prestazione sanitaria e il pregiudizio. È quindi decisiva una perizia medico-legale che ricostruisca l’accaduto e quantifichi le conseguenze. Il risarcimento del danno alla persona viene liquidato secondo criteri tabellari e comprende il danno biologico, quello morale e, dove ricorra, quello patrimoniale (ad esempio spese mediche e perdita di reddito).

    Esempio pratico

    Caio subisce un intervento con un esito peggiorativo che ritiene dovuto a un errore. Prima di fare causa incarica un medico legale di una perizia e attiva la consulenza tecnica preventiva. La perizia conferma l’errore: a quel punto la struttura propone un accordo risarcitorio, evitando il giudizio.

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  • Azione di classe 2026: come funziona e come aderire

    L’azione di classe permette a più persone, danneggiate dalla stessa condotta di un’impresa o di un ente, di far valere insieme i propri diritti in un unico processo. La disciplina è contenuta negli articoli 840-bis e seguenti del Codice di procedura civile, in vigore nella forma attuale dal 19 maggio 2021.

    A cosa serve

    Lo strumento tutela i cosiddetti diritti individuali omogenei: situazioni in cui molte persone subiscono lo stesso tipo di danno per effetto di un medesimo comportamento, ad esempio una pratica commerciale scorretta, un prodotto difettoso o una clausola illegittima applicata a tutti i clienti. Invece di avviare tante cause separate, i danneggiati possono ottenere tutela in un solo giudizio.

    Chi può promuoverla

    L’azione può essere proposta da ciascun componente della classe oppure da un’organizzazione o associazione senza scopo di lucro iscritta in un elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia. La domanda si propone davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente.

    Le tre fasi del giudizio

    Il procedimento si articola, in sintesi, in tre momenti:

    • Ammissibilità: il tribunale verifica con ordinanza se l’azione può proseguire, escludendo le domande manifestamente infondate.
    • Decisione sul merito: con sentenza il giudice accerta se vi è stata la condotta lesiva e la responsabilità.
    • Adesione e liquidazione: chi fa parte della classe aderisce e ottiene la determinazione delle somme dovute.

    Come si aderisce

    Il punto di forza della disciplina attuale è che l’adesione è possibile in due finestre temporali: dopo l’ordinanza che ammette l’azione e di nuovo dopo la sentenza che accerta la responsabilità. L’adesione avviene in via telematica attraverso il portale dei servizi del Ministero della Giustizia, dove sono pubblicati gli atti del procedimento. Chi aderisce non sostiene il rischio economico del giudizio come l’attore che lo ha promosso.

    Esempio pratico

    Una società addebita a migliaia di clienti una voce di costo non prevista dal contratto. Un’associazione di consumatori promuove l’azione di classe; il tribunale la ammette e poi accerta l’illegittimità dell’addebito. A quel punto Tizio e Caio, clienti danneggiati, aderiscono tramite il portale e ottengono il rimborso, senza aver dovuto avviare ciascuno una propria causa.

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  • Amministratore di sostegno: chi è, come nominarlo e quali poteri ha

    L’amministrazione di sostegno è lo strumento pensato per tutelare chi, a causa di una malattia, della vecchiaia o di una disabilità, ha difficoltà a gestire da solo i propri interessi, senza però privarlo del tutto della capacità di agire. È disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile, introdotti dalla legge n. 6 del 2004.

    Chi può chiedere la nomina

    Il ricorso può essere presentato dallo stesso interessato (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali che assistono la persona sono tenuti a segnalare la situazione al pubblico ministero.

    Come si presenta il ricorso

    La domanda si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Non è obbligatorio l’avvocato. Nel ricorso vanno indicati le generalità del beneficiario, la sua dimora, le ragioni della richiesta e il nominativo e domicilio dei parenti più stretti.

    Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona da assistere, recandosi se necessario nel luogo dove si trova, e tiene conto dei suoi bisogni e delle sue richieste. La nomina avviene con decreto motivato.

    Quali poteri ha l’amministratore

    È il giudice a stabilire, nel decreto, quali atti l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (potere di rappresentanza) e quali atti il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore. Per tutto ciò che non è espressamente indicato, la persona conserva la propria capacità di agire: può quindi continuare a compiere gli atti della vita quotidiana e quelli necessari a soddisfare le proprie esigenze.

    L’amministratore deve operare nell’interesse del beneficiario, tenerne in considerazione i bisogni e le aspirazioni, e riferire periodicamente al giudice con il rendiconto della gestione.

    Differenza con interdizione e inabilitazione

    L’amministrazione di sostegno ha in gran parte sostituito, nella pratica, l’interdizione e l’inabilitazione, perché è più elastica e meno limitante. L’interdizione resta riservata ai casi di infermità abituale e grave, in cui è necessario privare la persona della capacità di agire per proteggerla; l’inabilitazione è una misura intermedia.

    Esempio pratico

    Tizio, anziano e con una malattia degenerativa, fatica a gestire pensione e bollette ma è ancora lucido nelle scelte quotidiane. La figlia presenta ricorso al giudice tutelare chiedendo di essere nominata amministratrice per la sola gestione economica e bancaria. Il giudice, dopo aver sentito Tizio, la nomina limitando i poteri agli atti finanziari: Tizio resta libero per tutto il resto.

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  • Cass. SS.UU. 3086/2022 – Consulenza tecnica d’ufficio: poteri del CTU e nullità della perizia

    Materia: Processo civile / consulenza tecnica d’ufficio · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1° febbraio 2022, n. 3086 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La CTU è deducente quando si limita a valutare fatti già provati; è percipiente quando accerta essa stessa fatti tecnici non altrimenti rilevabili.
    • La nullità della perizia è relativa (eccepibile dalla parte nella prima difesa utile) se il CTU accerta fatti diversi da quelli allegati in violazione del contraddittorio.
    • È invece assoluta e rilevabile d’ufficio se il CTU indaga fatti principali mai dedotti dalle parti, violando il principio dispositivo.

    Il caso

    La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è lo strumento con cui il giudice si avvale di un esperto per acquisire conoscenze tecniche. Da tempo si discuteva dei suoi limiti: fin dove può spingersi il consulente? Può accertare fatti, raccogliere documenti, indagare circostanze non specificamente allegate dalle parti? E quando le indagini «debordanti» del CTU rendono nulla la perizia?

    Il punto critico è il confine tra la legittima attività valutativa del consulente e la violazione di due capisaldi del processo: il principio dispositivo (sono le parti a fissare i fatti di causa) e il contraddittorio.

    La decisione

    Le Sezioni Unite enunciano cinque principi di diritto che riordinano la materia. Il cuore della decisione è la distinzione tra due tipi di vizio, con regimi di nullità diversi:

    • Nullità relativa: ricorre quando il consulente, in violazione del contraddittorio, accerta fatti diversi da quelli principali allegati dalle parti a fondamento di domande ed eccezioni. È un vizio sanabile: resta sanato se la parte interessata non lo eccepisce nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione (o alla conoscenza del vizio).
    • Nullità assoluta: ricorre quando il consulente indaga d’ufficio fatti principali mai allegati dalle parti, violando il principio della domanda e il principio dispositivo. È rilevabile anche d’ufficio e non soggetta alle preclusioni della nullità relativa.

    La Corte ribadisce inoltre il divieto di consulenza meramente esplorativa, diretta cioè a ricercare prove che la parte avrebbe dovuto fornire; resta invece legittima la CTU percipiente, quando l’accertamento del fatto richiede cognizioni tecniche che solo l’esperto può fornire e il fatto è stato comunque allegato.

    Il principio di diritto

    L’acquisizione, da parte del consulente, di fatti diversi da quelli allegati a fondamento di domande ed eccezioni, in violazione del contraddittorio, dà luogo a nullità relativa, che deve essere eccepita nella prima istanza o difesa utile e altrimenti resta sanata; l’accertamento di fatti principali mai dedotti dalle parti, in violazione del principio dispositivo, dà invece luogo a nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia è di grande rilievo operativo per chi assiste una parte in un giudizio con perizia. La regola pratica fondamentale: se la relazione del CTU è viziata perché ha esaminato fatti diversi da quelli di causa, occorre eccepire subito la nullità, nella prima occasione difensiva utile; il silenzio la sana irrimediabilmente. Diverso il caso in cui il consulente abbia introdotto nel processo fatti del tutto nuovi e mai allegati: qui la nullità è assoluta e può essere fatta valere anche dopo. La distinzione tra CTU deducente e percipiente aiuta inoltre a capire quando il giudice può legittimamente affidare al consulente non solo la valutazione, ma anche l’accertamento di un fatto tecnico. Per la disciplina del consulente vedi il Codice di Procedura Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 1° febbraio 2022, n. 3086.
    • Artt. 61, 62, 191, 194 e 195 c.p.c. (consulenza tecnica d’ufficio); artt. 99 e 112 c.p.c. (principio della domanda e dispositivo).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 24883/2008 – Difetto di giurisdizione e giudicato implicito: l’art. 37 c.p.c. riletto dalle Sezioni Unite

    Materia: Processo civile / giurisdizione (art. 37 c.p.c.) · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 9 ottobre 2008, n. 24883 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il difetto di giurisdizione non è più rilevabile, né d’ufficio né su eccezione, in ogni stato e grado del processo.
    • Se la giurisdizione non è contestata e la decisione di merito di primo grado non viene impugnata sul punto, si forma il giudicato implicito.
    • La pronuncia si lega alla translatio iudicii: il processo erroneamente incardinato può proseguire davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione.

    Il caso

    Una causa viene introdotta davanti a un giudice (ordinario, amministrativo, contabile) che si rivela privo di giurisdizione. Per lungo tempo l’art. 37 c.p.c. era letto nel senso che il difetto di giurisdizione fosse rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio: una spada di Damocle che poteva travolgere il giudizio persino in Cassazione, dopo anni di causa.

    Le Sezioni Unite sono chiamate a rileggere questa regola alla luce dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.), anche in coerenza con la nuova possibilità di translatio iudicii tra giudici di ordini diversi.

    La decisione

    Le Sezioni Unite riscrivono in via interpretativa la portata dell’art. 37 c.p.c., circoscrivendone l’ambito. Il difetto di giurisdizione non è più rilevabile senza limiti: se il giudice di primo grado decide nel merito (anche solo implicitamente affermando la propria giurisdizione) e la sentenza non viene impugnata sul punto della giurisdizione, si forma su di essa il giudicato implicito.

    Di conseguenza, chi non ha contestato la giurisdizione nel grado di appello non può più rimetterla in discussione in Cassazione, né il giudice può rilevarla d’ufficio. La regola si salda con la translatio iudicii (oggi disciplinata dall’art. 59 della L. 69/2009): quando il giudice declina la giurisdizione indicando quello competente, il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda, anziché essere azzerato.

    Il principio di diritto

    Il difetto di giurisdizione, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo, è soggetto a preclusioni: la mancata impugnazione, sul punto, della sentenza di merito di primo grado determina la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, che non è più rilevabile nei gradi successivi. Il processo erroneamente instaurato davanti a un giudice privo di giurisdizione non si estingue, ma può proseguire, tramite riassunzione, davanti al giudice indicato come fornito di giurisdizione.

    Implicazioni pratiche

    La portata pratica è duplice. Da un lato, la questione di giurisdizione va sollevata e coltivata tempestivamente: chi intende contestarla deve farlo nei gradi di merito e riproporla in appello, perché il silenzio cristallizza la giurisdizione del giudice adito. Dall’altro, l’errore sul giudice da adire non comporta più la perdita dell’azione: la translatio iudicii consente di «trasferire» il processo davanti al giudice giusto salvando gli effetti della domanda originaria, a condizione di rispettare i termini di riassunzione. È un cambio di prospettiva che privilegia la sostanza della tutela sul formalismo. Per il riparto e le regole sulla giurisdizione vedi il Codice di Procedura Civile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 9 ottobre 2008, n. 24883.
    • Art. 37 c.p.c.; art. 59 della L. 18 giugno 2009, n. 69 (translatio iudicii tra giudici di ordini diversi); art. 111 della Costituzione.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.