Autore: Andrea Marton

  • Cass. 12268/2025 – Patto di famiglia: senza il coniuge e tutti i legittimari l’atto è viziato

    Materia: Civile – successioni / patto di famiglia · Riferimento: Corte di Cassazione, 2025, n. 12268 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il patto di famiglia (artt. 768-bis e ss. c.c.) consente all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda o le quote a uno o più discendenti, in deroga al divieto di patti successori.
    • Richiede l’atto pubblico a pena di nullità (art. 768-ter c.c.).
    • Devono partecipare, come parti necessarie, il coniuge e tutti i legittimari esistenti al momento del patto: se uno resta fuori, l’atto è viziato.

    Il caso

    Un imprenditore trasferisce, con patto di famiglia, l’azienda (o le partecipazioni societarie) a uno dei figli, destinato a proseguirla. Si controverte sulla validità dell’operazione quando non vi abbiano preso parte tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione si aprisse in quel momento — in particolare il coniuge e gli altri figli — che secondo la legge vanno liquidati del valore della loro quota.

    La decisione

    La Corte ribadisce con chiarezza i requisiti del patto di famiglia. Sul piano della forma, è necessario l’atto pubblico a pena di nullità (art. 768-ter c.c.). Sul piano soggettivo, l’art. 768-quater c.c. impone la partecipazione al contratto, quali parti necessarie, del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.

    Gli assegnatari dell’azienda o delle quote devono liquidare gli altri partecipanti — salvo che vi rinuncino — con una somma corrispondente al valore delle quote di legittima (artt. 536 e ss. c.c.). Il rispetto del requisito soggettivo è condizione inderogabile di validità: se anche un solo legittimario resta estraneo all’atto, il patto è viziato.

    Il principio di diritto

    Il patto di famiglia richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico e la partecipazione necessaria del coniuge e di tutti i legittimari dell’imprenditore esistenti al momento della stipula, con liquidazione delle loro quote di legittima salvo rinuncia: l’assenza anche di un solo legittimario vizia l’atto.

    Implicazioni pratiche

    Il patto di famiglia è uno strumento prezioso per il passaggio generazionale dell’impresa, ma va costruito con rigore: occorre individuare e coinvolgere tutti i legittimari attuali (coniuge e figli, ed eventualmente ascendenti) e regolarne la liquidazione, anche in forma di rinuncia espressa. Un patto stipulato senza la partecipazione di un legittimario espone l’intera operazione al rischio di essere travolta. La consulenza notarile, oltre alla forma pubblica obbligatoria, è il presidio naturale per la validità dell’atto. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Chi deve partecipare al patto di famiglia?

    Oltre al disponente e all’assegnatario, devono partecipare come parti necessarie il coniuge e tutti i legittimari che lo sarebbero se la successione si aprisse al momento del patto.

    Cosa succede se un figlio legittimario non firma il patto?

    Il requisito soggettivo è condizione inderogabile di validità: l’assenza anche di un solo legittimario vizia l’atto, secondo la Cassazione.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sentenza 2025, n. 12268.
    • Artt. 768-bis, 768-ter e 768-quater del Codice civile (patto di famiglia); artt. 536 e ss. c.c. (quote di legittima).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 5411/2019 – Indegnità a succedere: non opera da sola, serve una sentenza che la dichiari

    Materia: Civile – successioni / indegnità · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, 2019, n. 5411 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’indegnità a succedere (art. 463 c.c.) colpisce chi si rende responsabile di gravi condotte contro il defunto o i suoi più stretti congiunti.
    • Non è un’incapacità né uno status: è una sanzione civile di carattere patrimoniale e causa di esclusione dalla successione.
    • Va dichiarata con sentenza costitutiva, su domanda della parte interessata, e non è rilevabile d’ufficio dal giudice.

    Il caso

    Si discute se un soggetto, che ha tenuto una delle condotte che la legge considera causa di indegnità (ad esempio attentato alla vita del de cuius o di un suo stretto congiunto, ovvero gravi falsità sul testamento), possa o meno succedere. Il punto controverso è se l’indegnità operi automaticamente, così che chiunque possa farla valere o il giudice rilevarla d’ufficio, oppure se occorra una pronuncia giudiziale richiesta da chi vi ha interesse.

    La decisione

    La Corte qualifica l’indegnità non come un’incapacità ad acquistare l’eredità né come uno status della persona, bensì come una sanzione civile di carattere patrimoniale, a fondamento pubblicistico, che dà luogo a una causa di esclusione dalla successione. Pur operando in astratto ipso iure, essa non è rilevabile d’ufficio: deve essere dichiarata su domanda della parte interessata.

    Trattandosi dell’effetto di una pronuncia di natura costitutiva, l’indegnità può ritenersi accertata solo dal momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Fino ad allora l’indegno, se ha accettato, resta a tutti gli effetti erede; sarà la decisione definitiva a escluderlo retroattivamente, con obbligo di restituzione di quanto ricevuto.

    Il principio di diritto

    L’indegnità a succedere ex art. 463 c.c., pur operando ipso iure, non è rilevabile d’ufficio ma deve essere dichiarata, su domanda dell’interessato, con sentenza di natura costitutiva: essa può quindi considerarsi accertata solo nel momento in cui la relativa pronuncia passa in giudicato.

    Implicazioni pratiche

    Chi vuole far valere l’indegnità di un coerede deve agire in giudizio con apposita domanda, davanti al tribunale del luogo di apertura della successione, e non può limitarsi a invocarla in via di eccezione o confidare in un rilievo officioso. Va inoltre ricordato che l’indegno può essere riabilitato dal de cuius (art. 466 c.c.) con atto pubblico o testamento, e che il suo eventuale figlio subentra per rappresentazione: l’indegnità colpisce la persona, non la sua discendenza. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    L’indegnità a succedere opera in automatico?

    No. Pur operando in astratto ipso iure, non è rilevabile d’ufficio: va chiesta in giudizio dalla parte interessata e dichiarata con sentenza costitutiva, efficace dal passaggio in giudicato.

    L’indegnità del genitore colpisce anche i figli?

    No. L’indegnità è personale; i discendenti dell’indegno possono subentrare per rappresentazione, salvo che ricorrano cause di indegnità a loro carico.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 2019, n. 5411.
    • Artt. 463, 464 e 466 del Codice civile (casi di indegnità e riabilitazione dell’indegno).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 29927/2024 – Scontro tra auto: la colpa di uno non scagiona l’altro in automatico

    Materia: Civile / RC auto – scontro tra veicoli (art. 2054 c.c.) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29927 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nello scontro tra veicoli, se non si riesce a stabilire il grado di colpa dei conducenti, opera la presunzione di pari responsabilità (50%-50%) dell’art. 2054, comma 2, c.c.
    • È una presunzione residuale: si applica solo quando è impossibile accertare in concreto le rispettive colpe.
    • L’accertamento della colpa grave di un conducente non basta da solo a scagionare l’altro: lo libera solo se quella condotta avrebbe provocato il sinistro comunque, rendendo impossibile qualunque manovra salvifica dell’altro.

    Il caso

    Due veicoli si scontrano e dal processo emerge che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta gravemente colposa (per esempio una manovra azzardata o una violazione del codice della strada). Il conducente in colpa sostiene che, accertata la colpa dell’altro, egli ne resta automaticamente liberato da ogni responsabilità. È davvero così, oppure occorre qualcosa di più per vincere la presunzione di pari responsabilità prevista dalla legge?

    La decisione

    La terza sezione ribadisce la natura della presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.: nello scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso in egual misura a produrre il danno. Si tratta di una regola a carattere residuale, destinata a operare solo quando non sia possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno.

    Il punto centrale è il modo in cui la presunzione può essere superata. Secondo la Corte, l’accertamento di una condotta gravemente colposa a carico di uno dei conducenti solleva l’altro dall’onere di provare di aver fatto il possibile per evitare il danno solo in un caso: quando la colpa concreta del primo sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte del secondo. In altre parole, la colpa di un conducente non scagiona automaticamente l’altro: occorre che quella condotta avrebbe causato comunque il sinistro, quale che fosse stato il comportamento dell’antagonista. Diversamente, anche il conducente «non in colpa» conserva l’onere di dimostrare la propria condotta esente da rimproveri, pena la conferma del concorso paritario.

    Il principio di diritto

    La presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. è superata dall’accertata colpa grave di un conducente soltanto quando tale condotta sarebbe stata da sola sufficiente a cagionare il sinistro, rendendo impossibile qualsiasi manovra salvifica dell’altro; in mancanza, ciascun conducente conserva l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha un peso notevole sui sinistri stradali. Non basta dimostrare che la controparte era in colpa per ottenere il risarcimento integrale: occorre anche che la propria condotta risulti incensurabile, oppure che la colpa altrui fosse così grave da rendere inevitabile l’urto a prescindere. Per questo, in caso di incidente, è importante raccogliere subito ogni elemento (rilievi, testimoni, eventuali immagini) utile a ricostruire la dinamica e a documentare la propria diligenza di guida. La circolazione dei veicoli è disciplinata dall’art. 2054 del Codice Civile.

    Domande frequenti

    Se l’altro automobilista era palesemente in torto, ho diritto al 100%?

    Non automaticamente. La colpa dell’altro libera te dalla presunzione di pari responsabilità solo se la sua condotta avrebbe causato comunque l’incidente, rendendo impossibile ogni tua manovra per evitarlo. Altrimenti devi anche tu provare di aver guidato senza colpa.

    Quando si applica il 50% a ciascuno?

    Quando non è possibile accertare in concreto il grado di colpa dei conducenti: la presunzione dell’art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere residuale e ripartisce in parti uguali la responsabilità solo in mancanza di prova della diversa incidenza causale delle condotte.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29927.
    • Art. 2054, comma 2, del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 26289/2025 – Legittimario escluso dal testamento: può agire in riduzione senza accettare con beneficio d’inventario

    Materia: Civile – successioni / azione di riduzione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, 27 settembre 2025, n. 26289 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il legittimario è il familiare (coniuge, figli, ascendenti) cui la legge riserva una quota dell’eredità (la legittima): se leso, agisce con l’azione di riduzione.
    • L’art. 564 c.c. esige la previa accettazione con beneficio d’inventario per agire in riduzione, ma solo per il legittimario che sia anche erede, non per quello totalmente pretermesso.
    • Quel requisito, posto a tutela dei terzi donatari o legatari, viene meno quando l’asse ereditario è di valore irrisorio.

    Il caso

    Un legittimario (ad esempio un figlio) viene completamente pretermesso, cioè ignorato dal testamento, che attribuisce tutto ad altri o a terzi donatari. Egli agisce in riduzione per ottenere la propria quota di legittima, ma non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario. La controparte eccepisce l’art. 564 del codice civile, che subordina l’azione proprio a tale accettazione. Quel requisito vale anche per chi è stato del tutto escluso dal testamento?

    La decisione

    La Corte richiama l’orientamento consolidato e ne ribadisce la logica. La condizione dell’accettazione con beneficio d’inventario (art. 564, comma 1, c.c.) opera soltanto per il legittimario che abbia anche la qualità di erede (perché chiamato e accettante), non per il legittimario totalmente pretermesso: quest’ultimo non è chiamato all’eredità e acquista i propri diritti solo dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, che rimuove l’efficacia delle disposizioni lesive.

    La Corte aggiunge una precisazione di rilievo: la ratio dell’onere è consentire ai terzi donatari o legatari estranei di verificare, attraverso l’inventario, l’effettiva esistenza della lesione di legittima. Tale esigenza di tutela, però, viene meno quando manca un asse ereditario di apprezzabile valore economico: in caso di compendio irrisorio, imporre l’inventario sarebbe un formalismo privo di scopo.

    Il principio di diritto

    L’accettazione con beneficio d’inventario richiesta dall’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione si applica al legittimario che sia anche erede, e non al legittimario totalmente pretermesso; il relativo onere, posto a tutela dei terzi donatari o legatari, non opera quando l’asse ereditario è di valore irrisorio, venendo meno la stessa esigenza di tutela.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia agevola il legittimario escluso del tutto dal testamento: può agire in riduzione senza il previo (e oneroso) inventario. Resta invece fermo l’obbligo per chi è insieme erede e legittimario e voglia ridurre le disposizioni a favore di terzi estranei. Sul piano pratico, prima di promuovere la causa è essenziale qualificare correttamente la propria posizione (pretermesso o erede) e valutare la consistenza dell’asse, perché da ciò dipende la necessità o meno dell’inventario. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Sono stato escluso dal testamento: devo accettare con beneficio d’inventario per agire in riduzione?

    No. Secondo la Cassazione il requisito dell’art. 564 c.c. non si applica al legittimario totalmente pretermesso, che non è chiamato all’eredità prima del vittorioso esperimento dell’azione.

    Quando l’inventario non serve nemmeno per l’erede?

    L’onere, posto a tutela dei terzi donatari, viene meno quando l’asse ereditario è di valore irrisorio: in tal caso manca l’esigenza di tutela che lo giustifica.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 27 settembre 2025, n. 26289.
    • Artt. 536, 549, 557 e 564 del Codice civile (legittima, azione di riduzione, beneficio d’inventario).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 32946/2024 – Auto incidentata ferma in officina: il danno da fermo tecnico va provato

    Materia: Civile / RC auto – danno da fermo tecnico · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, 2024, n. 32946 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il danno da fermo tecnico è il pregiudizio per la mancata disponibilità del veicolo nel periodo necessario alle riparazioni dopo un sinistro.
    • Secondo l’orientamento consolidato non è un danno «in re ipsa»: non basta la sola indisponibilità del mezzo, va provato un pregiudizio concreto.
    • La prova può essere data anche per presunzioni: tipicamente la spesa per l’auto sostitutiva, oppure il mancato guadagno o le spese vive (assicurazione, bollo) per il periodo di fermo.

    Il caso

    Dopo un incidente stradale, il veicolo danneggiato resta fermo in officina per il tempo necessario alle riparazioni. Il proprietario chiede, oltre al costo della riparazione, anche il risarcimento del danno da fermo tecnico, cioè del pregiudizio per non aver potuto usare l’auto in quei giorni. Il punto controverso: questo danno si presume automaticamente per il solo fatto che il mezzo era indisponibile, oppure dev’essere dimostrato?

    La decisione

    La Corte aderisce all’indirizzo — ormai prevalente — secondo cui il danno da fermo tecnico non è un danno in re ipsa, cioè non sussiste per il solo fatto dell’illecito e dell’indisponibilità del veicolo. Esso non si identifica con la mera impossibilità di usare l’auto, ma si concretizza in un pregiudizio effettivo: la spesa sostenuta per procurarsi un veicolo sostitutivo, oppure il mancato guadagno derivante dalla sua assenza o dal suo minor uso, o ancora i costi che si continuano a sopportare (come assicurazione e tassa di possesso) pur senza poter utilizzare il mezzo.

    Il danneggiato deve quindi allegare e provare tale pregiudizio. La prova, però, può essere raggiunta anche in via presuntiva: dalla documentazione della spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo, ad esempio, si può risalire all’esistenza del danno e al suo nesso con il sinistro. Resta superato il vecchio orientamento secondo cui sarebbe bastato dimostrare la sola indisponibilità del veicolo per la durata delle riparazioni.

    Il principio di diritto

    Il danno da fermo tecnico del veicolo non è risarcibile in re ipsa: il danneggiato deve provare un pregiudizio concreto — spesa per il mezzo sostitutivo, mancato guadagno o costi sopportati a vuoto — collegato all’indisponibilità del veicolo, prova che può essere fornita anche mediante presunzioni.

    Implicazioni pratiche

    Per chi subisce un sinistro la lezione è pratica: conservare i documenti utili a provare il fermo e il pregiudizio — la fattura del noleggio dell’auto sostitutiva, i giorni di riparazione attestati dall’officina, l’eventuale prova dell’uso lavorativo del mezzo e del relativo mancato guadagno. Richiedere il fermo tecnico in modo generico, contando su un riconoscimento automatico, espone al rigetto della domanda. La materia rientra nella responsabilità da circolazione stradale disciplinata dal Codice Civile (artt. 2043 e 2054 c.c.).

    Domande frequenti

    Mi spetta il fermo tecnico anche se non ho noleggiato un’altra auto?

    Solo se provi comunque un pregiudizio concreto: per esempio il mancato guadagno legato all’uso del mezzo, o i costi che hai continuato a sostenere (assicurazione, bollo) senza poterlo utilizzare. La sola indisponibilità del veicolo, da sola, non basta.

    Come provo il danno da fermo tecnico?

    Con documenti: fattura del noleggio dell’auto sostitutiva, attestazione dei giorni di riparazione, prova dell’utilizzo (anche lavorativo) del mezzo. La prova può essere raggiunta anche per presunzioni a partire dalla spesa effettivamente sostenuta.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione II civile, 2024, n. 32946.
    • Nello stesso senso, tra le altre, Cass. sez. III, 30 maggio 2023, n. 15262.
    • Artt. 1223, 2043, 2054 e 2056 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 16329/2024 – Genitore che paga parte della casa al figlio: si conferisce il denaro, non l’immobile

    Materia: Civile – successioni / collazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione II civile, 2024, n. 16329 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La collazione (artt. 737 e ss. c.c.) impone a figli e coniuge di conferire nell’asse ciò che hanno ricevuto in donazione dal defunto.
    • Si ha donazione indiretta dell’immobile — e si conferisce il bene — solo se il donante ne ha pagato l’intero prezzo.
    • Se il genitore paga solo una parte del prezzo, oggetto del conferimento è il denaro versato, non una quota dell’immobile.

    Il caso

    Un genitore finanzia l’acquisto di una casa intestata al figlio, versando il denaro al venditore. Aperta la successione, gli altri coeredi chiedono che il figlio conferisca in collazione quanto ricevuto. Sorge la domanda decisiva: oggetto della collazione è l’immobile (con il suo valore attuale, spesso rivalutato) o soltanto il denaro a suo tempo versato (secondo il principio nominalistico, senza rivalutazione)? La differenza economica può essere rilevantissima.

    La decisione

    La Corte ribadisce e precisa il criterio della donazione indiretta. Si ha donazione indiretta dell’immobile — con conseguente conferimento del bene — solo quando il donante sostiene l’intero costo dell’acquisto: in tal caso la compravendita è lo strumento formale per arricchire il beneficiario del bene stesso.

    Quando, invece, il donante paga solo una parte del prezzo, non si configura donazione indiretta dell’immobile: la dazione di denaro è una semplice liberalità in denaro, perché manca il collegamento funzionale idoneo a far ritenere trasferito, in via indiretta, l’intero bene. Di conseguenza, ai fini della collazione, l’imputazione riguarda il solo denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell’immobile.

    Il principio di diritto

    La donazione di denaro funzionalmente collegata all’acquisto di un immobile integra donazione indiretta del bene, da conferire in collazione come immobile, soltanto se copre l’intero prezzo; se il donante ne paga solo una parte, oggetto della collazione è unicamente il denaro effettivamente versato.

    Implicazioni pratiche

    La distinzione è tutt’altro che teorica. Se il genitore ha pagato tutto, in collazione entra l’immobile al suo valore al momento dell’apertura della successione (quindi anche le plusvalenze): un vantaggio per gli altri coeredi. Se ha pagato una parte, il figlio conferisce solo quella somma, di regola senza rivalutazione (principio nominalistico): un vantaggio per il donatario. Per evitare contestazioni conviene documentare con precisione chi ha pagato e quanto, conservando tracce dei bonifici e degli atti. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Mio padre ha pagato metà della mia casa: cosa devo conferire in collazione?

    Solo il denaro che ha versato, non una quota dell’immobile: secondo la Cassazione la donazione indiretta dell’immobile sussiste unicamente se il donante paga l’intero prezzo.

    Conferire l’immobile o il denaro fa differenza?

    Sì, notevole. L’immobile si conferisce al valore attuale (rivalutato), il denaro di norma al valore nominale del versamento: gli importi possono divergere molto.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 2024, n. 16329.
    • Artt. 737, 747 e 751 del Codice civile (collazione di immobili e di denaro); cfr. Cass. SS.UU. n. 9282/1992 sulla donazione indiretta.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 576/2008 – Risarcimento e prescrizione: i 5 anni partono da quando il danno è percepibile

    Materia: Civile / prescrizione dell’azione di risarcimento · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 gennaio 2008, n. 576 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.); il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
    • Per i danni lungolatenti (per esempio una malattia da trasfusione o da contagio) la prescrizione non parte dal fatto, ma dal momento in cui il danno è percepibile dal danneggiato come collegato a quella condotta.
    • La percepibilità va valutata con l’ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche del momento: non basta il primo sintomo, serve poter ricondurre il danno alla causa.

    Il caso

    Una persona contrae una grave patologia (epatite, HIV) a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto. La malattia si manifesta a distanza di anni dalle trasfusioni. Quando comincia a decorrere la prescrizione dell’azione di risarcimento? Dal giorno delle trasfusioni (il «fatto») o dal momento, molto successivo, in cui il danneggiato ha potuto rendersi conto di aver contratto la malattia e di poterla collegare a quelle trasfusioni?

    La risposta è decisiva: ancorare il termine al fatto rischia di far prescrivere il diritto prima ancora che il danneggiato sappia di essere stato danneggiato.

    La decisione

    Le Sezioni Unite muovono dal coordinamento tra l’art. 2947 c.c. (cinque anni per il danno da fatto illecito) e l’art. 2935 c.c., per il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per i danni cosiddetti lungolatenti, in cui tra la condotta e l’emersione del danno passa molto tempo, il termine non può decorrere dal mero verificarsi materiale del fatto.

    La Corte afferma che la prescrizione inizia a correre dal momento in cui la malattia — che richiede conoscenze e accertamenti specialistici — è percepita o può essere percepita, usando l’ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche dell’epoca, come danno ingiusto causalmente collegato alla condotta del responsabile. Non basta dunque il primo sintomo: occorre che il danneggiato sia in grado di riconoscere il nesso tra la patologia e la sua origine.

    Il principio di diritto

    Nei danni lungolatenti il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre non dal giorno della condotta, ma dal momento in cui la malattia è percepibile, con l’ordinaria diligenza e in base alle conoscenze scientifiche del tempo, come danno causalmente riconducibile al comportamento del responsabile.

    Implicazioni pratiche

    Il principio è una garanzia per chi subisce danni a manifestazione differita: patologie da emotrasfusioni o da contagio, esposizione a sostanze nocive, danni ambientali o da farmaci. Sul piano pratico, è spesso decisivo individuare con precisione la data della percepibilità (per esempio il referto diagnostico che collega la malattia alla causa, o l’esito di un accertamento sanitario), perché è da lì che si conta. Chi intende agire deve quindi documentare il momento in cui ha potuto ragionevolmente conoscere danno e nesso causale. Sulla disciplina della prescrizione e del fatto illecito si veda la sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Da quando partono i 5 anni per chiedere il risarcimento?

    In generale dal giorno del fatto illecito. Ma per i danni lungolatenti, che emergono a distanza di tempo, il termine decorre da quando il danneggiato può, con l’ordinaria diligenza, percepire il danno e collegarlo causalmente alla condotta del responsabile.

    Se la malattia si scopre dopo anni il diritto è già prescritto?

    Non necessariamente. La prescrizione non parte dal fatto remoto ma dal momento della percepibilità del danno come causalmente collegato alla condotta: prima di quel momento il diritto non poteva essere fatto valere e il termine non era iniziato a correre.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 11 gennaio 2008, n. 576 (e sentenze coeve in materia di danno da emotrasfusioni).
    • Artt. 2935, 2943 e 2947 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 28994/2019 – Colpa medica: la struttura risponde per contratto, il medico no

    Materia: Civile / responsabilità sanitaria (L. 24/2017, Gelli-Bianco) · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III civile, 11 novembre 2019, n. 28994 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e come extracontrattuale quella del medico dipendente (salvo che abbia assunto un’obbligazione diretta col paziente).
    • La distinzione conta soprattutto per l’onere della prova e per la prescrizione (dieci anni nel contrattuale, cinque nell’extracontrattuale).
    • Le norme sostanziali della Gelli-Bianco (e prima della Balduzzi) non sono retroattive: non si applicano ai fatti avvenuti prima della loro entrata in vigore.

    Il caso

    Un paziente, curato con radioterapia per un linfoma, sviluppa una grave patologia (una mielopatia) che lamenta essere stata causata da dosi eccessive di radiazioni. Agisce contro la struttura e i sanitari per il risarcimento. La controversia riguarda fatti anteriori alle riforme della responsabilità medica (legge Balduzzi del 2012 e legge Gelli-Bianco del 2017) e pone due nodi: quale natura ha la responsabilità di struttura e medico, e se le nuove norme si applichino a fatti più risalenti.

    La decisione

    La pronuncia fa parte delle dieci sentenze dell’11 novembre 2019 (il cosiddetto «San Martino bis», nn. 28985-28994) con cui la terza sezione ha riordinato la materia. Sul piano della qualificazione, la legge Gelli-Bianco distingue nettamente: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale — perché con l’accettazione del paziente nasce un vero e proprio «contratto di spedalità» — mentre il medico che opera all’interno della struttura, e che non abbia stipulato un contratto diretto col paziente, risponde a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

    La differenza è sostanziale: nella responsabilità contrattuale il paziente deve provare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre è la struttura a dover dimostrare di aver operato correttamente o l’impossibilità della prestazione; nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato a dover provare la colpa e il nesso causale, e il termine di prescrizione è più breve (cinque anni anziché dieci). La Corte afferma poi un punto decisivo: le norme sostanziali introdotte dalla Balduzzi e dalla Gelli-Bianco, più favorevoli al medico sul riparto dell’onere della prova, non sono retroattive e non si applicano ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore.

    Il principio di diritto

    Dopo la legge Gelli-Bianco la responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale, quella del medico strutturato è di regola extracontrattuale, con le relative differenze di onere probatorio e prescrizione; le disposizioni sostanziali sulla qualificazione della responsabilità non hanno efficacia retroattiva e non operano per i fatti anteriori alla loro entrata in vigore.

    Implicazioni pratiche

    Per chi ha subito un danno da malasanità la scelta del soggetto da citare non è indifferente: agire contro la struttura è quasi sempre più vantaggioso, perché il regime contrattuale alleggerisce l’onere della prova e offre un termine di prescrizione decennale. Agire (anche) contro il singolo medico comporta invece l’onere di provarne la colpa entro cinque anni. È inoltre cruciale la data del fatto, perché le regole applicabili cambiano a seconda che l’evento sia anteriore o posteriore alle riforme. Sui titoli di responsabilità e sul fatto illecito si veda la sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Conviene fare causa alla struttura o al medico?

    Di regola alla struttura: la sua responsabilità è contrattuale, quindi con onere della prova più favorevole al paziente e prescrizione decennale. Il medico strutturato risponde in via extracontrattuale, con onere probatorio a carico del danneggiato e prescrizione quinquennale.

    Le nuove regole valgono anche per i fatti vecchi?

    No. La Cassazione ha escluso la retroattività delle norme sostanziali della Balduzzi e della Gelli-Bianco: ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore si applica la disciplina previgente.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione III civile, 11 novembre 2019, n. 28994 (gruppo «San Martino bis», nn. 28985-28994).
    • Art. 7 della L. 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco); artt. 1218, 2043 e 2236 del Codice civile; art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (irretroattività).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 12307/2015 – Testamento olografo falso: chi lo contesta deve provarlo

    Materia: Civile – successioni / testamento olografo · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 15 giugno 2015, n. 12307 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Chi contesta l’autenticità di un testamento olografo non deve limitarsi a disconoscerlo né è obbligato alla querela di falso.
    • Deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura dalla mano del defunto.
    • L’onere della prova della non autenticità grava su chi solleva la contestazione, secondo i principi generali dell’accertamento negativo.

    Il caso

    Un erede legittimo si vede opporre un testamento olografo — cioè scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 del codice civile) — che lo esclude o lo riduce a favore di altri. Egli ne contesta l’autenticità, sostenendo che la scheda non proviene dalla mano del defunto. Si discute quale sia lo strumento processuale corretto e, soprattutto, su chi gravi l’onere della prova: su chi nega l’autenticità o su chi si avvale del testamento?

    La giurisprudenza era divisa tra tre orientamenti: il semplice disconoscimento (come per la scrittura privata), la necessità della querela di falso e una terza via intermedia.

    La decisione

    Le Sezioni Unite scelgono la terza via e compongono il contrasto. La parte che intende contestare la genuinità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, cioè chiedere al giudice di accertare che la scheda non è stata redatta dal de cuius.

    Ne discende, sul piano probatorio, la conseguenza decisiva: secondo i principi generali in tema di accertamento negativo, l’onere della prova grava su chi promuove tale accertamento, cioè su chi contesta il testamento. La Corte respinge sia la tesi del mero disconoscimento (che addosserebbe l’onere a chi si avvale del testamento), sia quella della querela di falso (eccessivamente gravosa per una scrittura privata qual è l’olografo): l’olografo, infatti, non è un atto pubblico e non gode della fede privilegiata che giustifica la querela.

    Il principio di diritto

    La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura; l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dell’accertamento negativo, grava sulla parte stessa che solleva la contestazione.

    Implicazioni pratiche

    La regola ha un peso enorme nelle liti ereditarie: chi sostiene che l’olografo è falso deve dimostrarlo, di norma con una consulenza grafologica, e non può limitarsi a metterne in dubbio l’autenticità sperando che sia l’altra parte a provarne la genuinità. Per chi invoca il testamento, di converso, la posizione è più comoda: finché l’avversario non assolve il suo onere, la scheda produce effetti. Conviene quindi conservare elementi comparativi della grafia del defunto e, in caso di sospetti, attivarsi tempestivamente con il corretto strumento processuale. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Per contestare un testamento olografo serve la querela di falso?

    No. Le Sezioni Unite hanno escluso sia il semplice disconoscimento sia la querela di falso: occorre proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

    Chi deve provare che il testamento è falso?

    Chi lo contesta. L’onere della prova della non autenticità grava su chi promuove l’accertamento negativo, di solito tramite perizia grafologica.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 15 giugno 2015, n. 12307.
    • Artt. 602 e 606 del Codice civile (testamento olografo); art. 2697 c.c. (onere della prova).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 5722/2024 – Decoro architettonico: per valutare la modifica della facciata si pesa anche il degrado pregresso

    Materia: Civile — condominio · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza 4 marzo 2024, n. 5722 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il decoro architettonico è l’insieme delle linee e dello stile che danno all’edificio una propria identità; la sua alterazione visibile e significativa è vietata (artt. 1120 e 1122 c.c.).
    • Per valutare se una modifica (es. trasformare una finestra in portafinestra) lo lede si usa un criterio di reciproco temperamento tra armonia originaria, degrado già presente e impatto della nuova opera.
    • Il degrado pregresso o la mera visibilità dell’intervento non escludono da soli la lesione, ma vanno bilanciati nel giudizio in concreto.

    Il caso

    L’assemblea autorizza alcuni condomini a trasformare le finestre in portefinestre nelle rispettive unità al piano terra. Un altro condomino impugna la delibera, sostenendo che l’intervento lede il decoro architettonico dell’edificio. I giudici di merito danno ragione al condominio (delibera legittima): l’edificio presentava già alterazioni pregresse e l’impatto della nuova opera è modesto. Il condomino dissenziente ricorre in Cassazione.

    La decisione

    La Corte rigetta il ricorso e fissa il metodo di valutazione. Il decoro architettonico — tutelato dagli artt. 1120 e 1122 del codice civile — non richiede che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né è escluso dal fatto che esso sia già stato compromesso da interventi precedenti: è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la struttura particolare e l’armonia complessiva che danno all’edificio la sua identità.

    Per stabilire se l’opera modificativa produce questa alterazione, la Corte impone un criterio di reciproco temperamento tra tre elementi: l’unitarietà originaria di linee e stile, le menomazioni già intervenute in precedenza e l’alterazione prodotta dalla nuova opera in giudizio. Da un lato, il degrado estetico pregresso non vale, da solo, a escludere una lesione attuale del decoro; dall’altro, anche la mera visibilità della modifica non è di per sé decisiva. Il giudizio resta una valutazione di fatto, da compiere in concreto e non sindacabile in Cassazione se logicamente motivata: nel caso, l’impatto in un contesto già alterato è stato ritenuto minimo e la delibera legittima.

    Il principio di diritto

    La lesione del decoro architettonico va accertata con un criterio di reciproco temperamento tra l’unitarietà originaria di linee e stile dell’edificio, le alterazioni preesistenti e l’incidenza dell’opera modificativa, senza che il degrado già prodotto da interventi precedenti o la sola visibilità della modifica valgano, isolatamente, a escludere o a fondare la lesione, che resta oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito.

    Implicazioni pratiche

    La sentenza tempera gli opposti eccessi. Non basta invocare il decoro per bloccare ogni modifica della facciata; ma non basta nemmeno dire «tanto è già tutto rovinato» per legittimare qualunque intervento. Chi vuole modificare la facciata, i balconi o le aperture dovrebbe valutare l’impatto concreto sull’armonia complessiva dell’edificio, anche raccogliendo documentazione fotografica dello stato dei luoghi. Chi vuole opporsi deve dimostrare un’alterazione visibile e significativa, non un disturbo astratto. La tutela del decoro è agli artt. 1120 e 1122 del Codice civile.

    Domande frequenti

    Posso trasformare una finestra in portafinestra sulla facciata condominiale?

    Dipende dall’impatto concreto sul decoro architettonico: l’opera è vietata se altera in modo visibile e significativo l’armonia dell’edificio. Va valutata caso per caso, anche alla luce dello stato preesistente.

    Se la facciata è già rovinata, posso fare qualsiasi modifica?

    No. Il degrado pregresso non legittima da solo ogni intervento: il giudice bilancia armonia originaria, alterazioni preesistenti e impatto della nuova opera con un criterio di reciproco temperamento.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza 4 marzo 2024, n. 5722.
    • Artt. 1120 e 1122 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 10579/2021 – Perdita di un familiare: il risarcimento va calcolato con una tabella «a punti»

    Materia: Civile / danno da perdita del rapporto parentale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III civile, 21 aprile 2021, n. 10579 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il danno da perdita del rapporto parentale è il pregiudizio non patrimoniale del congiunto per la morte del familiare (sofferenza e venir meno della relazione affettiva).
    • Per garantire uniformità e adeguatezza al caso concreto va liquidato con una tabella a punti, che valorizzi età della vittima ed età del superstite, grado di parentela e convivenza, con correttivi.
    • La Corte critica le tabelle di Milano dell’epoca, basate sulla sola forbice minimo-massimo, e indica come modello quelle a punti del Tribunale di Roma.

    Il caso

    I familiari di una persona deceduta a causa di un illecito (tipicamente un sinistro stradale o un caso di responsabilità sanitaria) chiedono il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il problema non è se il danno spetti — è pacifico — ma come quantificarlo in modo che casi simili ricevano somme simili, senza disparità ingiustificate da un tribunale all’altro.

    Le tabelle di Milano, allora largamente diffuse, per questa voce indicavano soltanto un importo minimo e uno massimo, lasciando al giudice un’ampia forbice senza criteri intermedi: il rischio era una liquidazione poco prevedibile e difficile da controllare.

    La decisione

    La terza sezione afferma che, per assicurare al tempo stesso l’adeguamento al caso concreto e l’uniformità di trattamento, il danno da perdita parentale deve essere liquidato secondo una tabella basata sul sistema «a punti». Tale tabella deve prevedere: l’adozione di un punteggio; l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti; la modularità; l’elenco delle circostanze di fatto rilevanti — in particolare l’età della vittima e quella del superstite, il grado di parentela e la convivenza — con i relativi punteggi e la possibilità di applicare correttivi per le peculiarità del caso.

    Su questa base la Corte giudica inadeguate le tabelle di Milano fondate sulla sola forbice tra un minimo e un massimo, prive di un meccanismo a punti idoneo a guidare e rendere verificabile la scelta del giudice, e valorizza come modello le tabelle a punti del Tribunale di Roma.

    Il principio di diritto

    La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve avvenire mediante una tabella a punti che consideri età della vittima ed età del congiunto superstite, grado di parentela e convivenza, con un valore-punto ricavato dai precedenti e correttivi per le particolarità del caso, in modo da coniugare personalizzazione del risarcimento e uniformità di trattamento.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha spinto gli osservatori a riformare le tabelle: lo stesso Osservatorio di Milano ha aggiornato i propri criteri introducendo, anche per la perdita parentale, un sistema a punti. Per chi agisce in giudizio significa che occorre allegare e documentare con precisione gli elementi che pesano sul punteggio: il legame con la vittima, la convivenza, l’età di entrambi, l’eventuale sopravvivenza di altri congiunti. Una richiesta generica, sganciata da questi parametri, rischia una liquidazione più bassa. La disciplina del fatto illecito è nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Chi può chiedere il danno da perdita parentale?

    I congiunti legati alla vittima da un rapporto affettivo effettivo: tipicamente coniuge o convivente, figli, genitori, fratelli; in concreto anche altri parenti, se provano un legame qualificato. La convivenza e l’intensità del rapporto incidono sull’importo.

    Come si calcola l’importo?

    Con una tabella a punti che considera età della vittima ed età del superstite, grado di parentela e convivenza, con un valore-punto ricavato dai precedenti e correttivi per le particolarità del caso, anziché con una semplice forbice minimo-massimo.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione III civile, 21 aprile 2021, n. 10579.
    • Artt. 2043, 2059 e 2056 del Codice civile; tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale (Osservatori di Milano e Roma).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 36277/2023 – Condomini morosi: l’amministratore che non recupera le quote risponde dei danni

    Materia: Civile — condominio · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza 28 dicembre 2023, n. 36277 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’amministratore di condominio ha il dovere di attivarsi per recuperare le quote non versate dai condomini morosi.
    • Se omette di promuovere le azioni di recupero (a partire dal decreto ingiuntivo), risponde dei danni cagionati al condominio.
    • Il dovere discende già dall’art. 1130 c.c. (attribuzioni dell’amministratore), a prescindere dalla riscossione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.

    Il caso

    Un condominio agisce contro il proprio (ex) amministratore lamentando che, per la sua inerzia, le quote dovute da uno o più condomini morosi non sono state recuperate, con conseguente danno per la collettività condominiale. L’amministratore contesta l’addebito. La domanda è: l’amministratore che non agisce contro i morosi può essere chiamato a risarcire il condominio?

    La decisione

    La Corte respinge il ricorso dell’amministratore e conferma la condanna al risarcimento. Tra le attribuzioni dell’amministratore previste dall’art. 1130 del codice civile rientra la riscossione dei contributi e, più in generale, la cura degli interessi patrimoniali del condominio. Ne discende un vero e proprio obbligo di attivarsi per il recupero delle somme non versate dai condomini morosi, mediante gli strumenti previsti dall’ordinamento — in primo luogo il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ottenibile sulla base del verbale di approvazione del bilancio o del riparto.

    L’inerzia nel recupero, quando determina un pregiudizio (ad esempio per la sopravvenuta difficoltà di esazione o la prescrizione del credito), costituisce fonte di responsabilità dell’amministratore verso il condominio. Tale dovere, precisa la Corte, discende già dalla disciplina codicistica e non è subordinato a una previsione del regolamento.

    Il principio di diritto

    L’amministratore di condominio è tenuto, in forza delle attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c., ad attivarsi tempestivamente per il recupero dei contributi non versati dai condomini morosi; l’omissione ingiustificata di tali azioni, ove arrechi danno al condominio, integra responsabilità dell’amministratore per inadempimento ai propri obblighi gestori.

    Implicazioni pratiche

    Per il condominio la pronuncia è uno strumento di tutela: l’amministratore non può restare inerte di fronte alla morosità e, se non agisce, può essere chiamato a rispondere del danno. Per l’amministratore è un richiamo alla diligenza: conviene documentare i solleciti e procedere con il decreto ingiuntivo entro tempi ragionevoli, conservando traccia delle iniziative assunte. Resta ferma la possibilità di agire verso i singoli morosi e, nei limiti di legge, il vincolo della ripartizione pro quota tra tutti i condomini. La disciplina dell’amministratore è nel Codice civile.

    Domande frequenti

    L’amministratore deve agire contro il condomino moroso?

    Sì. Tra le sue attribuzioni (art. 1130 c.c.) rientra la riscossione dei contributi: deve attivarsi per il recupero, anche con decreto ingiuntivo, e l’inerzia può renderlo responsabile dei danni.

    Cosa rischia l’amministratore che non recupera le quote?

    Può essere condannato a risarcire il condominio per il danno derivante dalla mancata o tardiva riscossione, ad esempio se il credito diventa inesigibile o si prescrive.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 28 dicembre 2023, n. 36277.
    • Art. 1130 del Codice civile; art. 63 disp. att. c.c.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.