Autore: Andrea Marton

  • Articolo 799 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

    Articolo 799 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

    Art. 799 c.p.c. – Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera e fatta valere. Ma, se vi procede la Corte d’appello competente a norma dell’articolo 796, l’efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti.

    Se la parte contro la quale e fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell’articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d’appello competente.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 798 Codice di Procedura Civile: Riesame del merito

    Articolo 798 Codice di Procedura Civile: Riesame del merito

    Art. 798 c.p.c. – Riesame del merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395.

    In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 797 Codice di Procedura Civile: Condizioni per la dichiarazione di efficacia

    Articolo 797 Codice di Procedura Civile: Condizioni per la dichiarazione di efficacia

    Art. 797 c.p.c. – Condizioni per la dichiarazione di efficacia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

    che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano;

    che la citazione e stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si e svolto il giudizio ed e stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;

    che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

    che la sentenza e passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e stata pronunciata;

    che essa non e contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;

    che non e pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

    che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

    Ai fini dell’attuazione il titolo e costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d’appello che ne dichiara l’efficacia.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 796 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 796 c.p.c. – Giudice competente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

    La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando cio’ e consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

    L’intervento del pubblico ministero e sempre necessario.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 795 Codice di Procedura Civile: Espropriazione

    Articolo 795 Codice di Procedura Civile: Espropriazione

    Art. 795 c.p.c. – Espropriazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se e fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

    La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

    L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

    Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente.

    Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

  • Articolo 794 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice

    Articolo 794 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice

    Art. 794 c.p.c. – Provvedimenti del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

  • Articolo 793 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei creditori

    Articolo 793 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei creditori

    Art. 793 c.p.c. – Convocazione dei creditori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.

  • Articolo 792 Codice di Procedura Civile: Deposito del prezzo

    Articolo 792 Codice di Procedura Civile: Deposito del prezzo

    Art. 792 c.p.c. – Deposito del prezzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.

    Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

  • Articolo 791 Codice di Procedura Civile: Progetto di divisione formato dal notaio

    Articolo 791 Codice di Procedura Civile: Progetto di divisione formato dal notaio

    Art. 791 c.p.c. – Progetto di divisione formato dal notaio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.

    Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

    Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187.

    L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.

  • Articolo 790 Codice di Procedura Civile: Operazioni davanti al notaio

    Articolo 790 Codice di Procedura Civile: Operazioni davanti al notaio

    Art. 790 c.p.c. – Operazioni davanti al notaio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se a dirigere le operazioni di divisione e stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

    Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

    Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

    Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e comunicato dal cancelliere.

    Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.