Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 75 D.Lgs. 141/2024 – Cessione e distruzione dei beni

    Art. 75 D.Lgs. 141/2024 – Cessione e distruzione dei beni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l’Agenzia può procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente allegato.

    2. La vendita delle merci può essere affidata a soggetti terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.

    3. In caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalità doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell’Unione europea.

    4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le merci possono essere: a) assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale; b) acquisite dall’Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all’esercizio delle loro attribuzioni.

  • Art. 76 D.Lgs. 141/2024 – Procedimenti per la vendita delle merci

    Art. 76 D.Lgs. 141/2024 – Procedimenti per la vendita delle merci

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Prima della vendita, l’Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituirà il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d’uso.

    2. Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della gara, è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia almeno dieci giorni prima della gara stessa.

    3. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni del comma 2, è inviato ad almeno cinque operatori economici che possano avere interesse, nel rispetto del criterio di rotazione.

    4. Sia nell’avviso che nell’invito sono altresì indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la posizione doganale della merce, l’ammontare degli eventuali diritti di confine dovuti, nonché la necessità di esperire le formalità doganali.

    5. Qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

  • Art. 74 D.Lgs. 141/2024 – Provviste e dotazioni di bordo

    Art. 74 D.Lgs. 141/2024 – Provviste e dotazioni di bordo

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.

    2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare: a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l’equipaggio e dei passeggeri; b) l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell’aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo; c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell’aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo; d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

    3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.

    4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.

  • Art. 72 D.Lgs. 141/2024 – Temporanea esportazione

    Art. 72 D.Lgs. 141/2024 – Temporanea esportazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.

    2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalità per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell’interessato.

  • Art. 70 D.Lgs. 141/2024 – Istituzione ed esercizio delle zone franche

    Art. 70 D.Lgs. 141/2024 – Istituzione ed esercizio delle zone franche

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l’autorità alla quale competono l’elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

    2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

    3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l’operatività della zona franca ed è individuato l’ufficio dell’Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

  • Art. 71 D.Lgs. 141/2024 – Punti franchi nel porto di Trieste

    Art. 71 D.Lgs. 141/2024 – Punti franchi nel porto di Trieste

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all’allegato VIII al trattato di pace fra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme le vigenti disposizioni più favorevoli.

  • Art. 68 D.Lgs. 141/2024 – Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia

    Art. 68 D.Lgs. 141/2024 – Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati.

    2. Su autorizzazione e con l’assistenza dell’Agenzia, il titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni.

    3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l’Agenzia fissa e aggiorna l’importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell’Agenzia.

  • Art. 69 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

    Art. 69 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.

    2. L’Agenzia può altresì effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

  • Art. 67 D.Lgs. 141/2024 – Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita

    Art. 67 D.Lgs. 141/2024 – Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell’ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.

    2. L’autorizzazione è rilasciata dall’Agenzia, che stabilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

  • Art. 65 D.Lgs. 141/2024 – Atterraggi forzati degli aeromobili

    Art. 65 D.Lgs. 141/2024 – Atterraggi forzati degli aeromobili

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell’aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l’avvenuto atterraggio al più vicino ufficio dell’Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l’autorizzazione a ripartire. L’autorità avvertita, che non sia l’Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà immediata comunicazione a una delle predette autorità.

  • Art. 66 D.Lgs. 141/2024 – Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

    Art. 66 D.Lgs. 141/2024 – Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

  • Art. 62 D.Lgs. 141/2024 – Trasmissione del manifesto del carico

    Art. 62 D.Lgs. 141/2024 – Trasmissione del manifesto del carico

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Con provvedimento dell’Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto.

    2. Il manifesto è trasmesso con le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell’Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall’obbligo di trasmissione.

    3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso.

    4. L’Agenzia può richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.