Autore: Andrea Marton

  • Articolo 808-bis Codice di Procedura Civile: Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

    Articolo 808-bis Codice di Procedura Civile: Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

    Art. 808-bis c.p.c. – Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future

    relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto

    avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.

  • Articolo 808 Codice di Procedura Civile: Clausola compromissoria

    Articolo 808 Codice di Procedura Civile: Clausola compromissoria

    Art. 808 c.p.c. – Clausola compromissoria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal

    contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di

    convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta

    per il compromesso dall’articolo 807.

    La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al

    quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola

    compromissoria.

  • Articolo 807 Codice di Procedura Civile: Compromesso

    Articolo 807 Codice di Procedura Civile: Compromesso

    Art. 807 c.p.c. – Compromesso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.

    La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo,

    telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

    concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

  • Articolo 806 Codice di Procedura Civile: . (Controversie arbitrabili

    Articolo 806 Codice di Procedura Civile: . (Controversie arbitrabili

    Art. 806 c.p.c. – . (Controversie arbitrabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto

    diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

    Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei

    contratti o accordi collettivi di lavoro.

  • Articolo 805 Codice di Procedura Civile: Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

    Articolo 805 Codice di Procedura Civile: Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

    Art. 805 c.p.c. – Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero e autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

    La notificazione richiesta in via diplomatica e eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 804 Codice di Procedura Civile: Atti pubblici ricevuti all’estero

    Articolo 804 Codice di Procedura Civile: Atti pubblici ricevuti all’estero

    Art. 804 c.p.c. – Atti pubblici ricevuti all’estero

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero e dichiarata con sentenza della Corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale e stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 803 Codice di Procedura Civile: Esecuzione richiesta in via diplomatica

    Articolo 803 Codice di Procedura Civile: Esecuzione richiesta in via diplomatica

    Art. 803 c.p.c. – Esecuzione richiesta in via diplomatica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

    Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d’ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 802 Codice di Procedura Civile: Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

    Articolo 802 Codice di Procedura Civile: Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

    Art. 802 c.p.c. – Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.

    Se l’assunzione dei mezzi di prova e chiesta dalla parte interessata, l’istanza e proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

    Se l’assunzione e domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

    La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 801 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

    Articolo 801 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

    Art. 801 c.p.c. – Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, e attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.

    Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

  • Articolo 800 Codice di Procedura Civile: Sentenze arbitrali straniere

    Articolo 800 Codice di Procedura Civile: Sentenze arbitrali straniere

    Art. 800 c.p.c. – Sentenze arbitrali straniere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell’articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell’autorità giudiziaria.

    Articolo abrogato dall’art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25.