Autore: Andrea Marton

  • Cass. 9002/2022 – Surroga dell’assicuratore: come si calcola con il concorso di colpa del danneggiato

    Materia: Assicurazioni / surrogazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 21 marzo 2022, n. 9002 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’assicuratore che ha pagato l’indennizzo si surroga nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile, fino alla concorrenza dell’indennità corrisposta (art. 1916 c.c.).
    • La surroga incontra un duplice limite: il danno effettivamente causato dal responsabile e l’ammontare dell’indennità pagata.
    • In caso di concorso di colpa del danneggiato, la riduzione va defalcata dal risarcimento globale dovuto dal responsabile, non dall’indennità versata dall’assicuratore.

    Il caso

    Un assicuratore (nel caso, un ente assicuratore sociale) indennizza il danneggiato e poi agisce in surrogazione contro il terzo responsabile per recuperare quanto pagato. Il danno, però, è in parte ascrivibile alla colpa dello stesso danneggiato. Il problema: l’assicuratore può recuperare l’intera somma corrisposta, oppure la riduzione per concorso di colpa incide anche sulla sua pretesa? E, se sì, va calcolata sull’indennità o sul risarcimento complessivo?

    La decisione

    La Corte ribadisce la natura della surroga dell’art. 1916 c.c.: una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio del danneggiato, che si verifica per legge al momento del pagamento dell’indennizzo. Tale diritto è sottoposto a un duplice limite: da un lato l’ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo, dall’altro l’importo dell’indennità erogata. L’assicuratore non può mai recuperare più del minore tra questi due valori.

    Sul concorso di colpa la Corte fissa il metodo di calcolo: la percentuale di responsabilità del danneggiato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall’indennità corrisposta dall’assicuratore. In concreto, l’assicuratore può pretendere dal responsabile la minor somma tra l’indennizzo pagato e il risarcimento dovuto dal responsabile, quest’ultimo già ridotto in ragione del concorso di colpa della vittima.

    Il principio di diritto

    Il diritto dell’assicuratore di surrogarsi nel credito risarcitorio incontra il duplice limite del danno effettivamente causato dal responsabile e dell’indennità erogata; in caso di concorso di colpa del danneggiato, la riduzione conseguente si computa sul risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile e non sull’indennità, cosicché l’assicuratore recupera la minore tra le due grandezze.

    Implicazioni pratiche

    Il criterio incide direttamente sui rapporti tra compagnie e tra assicuratore e responsabile. Per il danneggiato, la surroga non deve pregiudicarlo: egli conserva il diritto al risarcimento per la parte di danno non coperta dall’indennizzo (il cosiddetto danno differenziale). Per chi gestisce un sinistro è essenziale ricostruire con precisione il danno effettivo, l’indennità pagata e la quota di colpa, perché da questi tre valori dipende l’importo realmente recuperabile in surroga. Le norme civilistiche sono nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Fino a quanto può recuperare l’assicuratore in surroga?

    Fino alla minore tra due somme: il danno effettivamente causato dal responsabile e l’indennità pagata all’assicurato. È il duplice limite dell’art. 1916 c.c.

    Come incide il concorso di colpa del danneggiato?

    La riduzione per il concorso di colpa si calcola sul risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, non sull’indennità corrisposta dall’assicuratore.

    La surroga può danneggiare l’assicurato?

    No. L’assicurato conserva il diritto a ottenere dal responsabile la parte di danno non coperta dall’indennizzo; la surroga non può pregiudicare il suo residuo credito risarcitorio.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, 21 marzo 2022, n. 9002.
    • Art. 1916 del codice civile (diritto di surrogazione dell’assicuratore).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. pen. 11599/2024 – Rifiuti abbandonati da altri: chi li raccoglie o smaltisce senza autorizzazione commette reato

    Materia: Edilizia e ambiente — reati ambientali / gestione rifiuti (profilo penale) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III penale, 6 marzo 2024, n. 11599 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Commette il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006) anche chi, trovati rifiuti abbandonati o smaltiti illecitamente da altri, vi compie a sua volta attività di gestione senza autorizzazione.
    • Sono «gestione» la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento dei rifiuti altrui: serve la condotta attiva, non basta lasciarli dove sono.
    • Per escludere il reato non basta la mera occasionalità: occorre l’assoluta occasionalità della condotta.

    Il caso

    Un soggetto rinviene sul proprio terreno (o comunque nella propria disponibilità) rifiuti abbandonati o smaltiti illecitamente da terzi. Anziché limitarsi a segnalarne la presenza, vi compie operazioni di gestione — ad esempio li raccoglie, li accumula o li smaltisce — senza alcuna autorizzazione. Risponde di reato pur non essendo l’autore dell’abbandono originario?

    La decisione

    La Cassazione risponde affermativamente. Integra il reato di cui all’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) la condotta di chi, rinvenuti rifiuti abusivamente smaltiti o abbandonati da altri, compie a sua volta attività di gestione degli stessi — quali la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento — in assenza della prescritta autorizzazione.

    La Corte distingue questa ipotesi da quella di chi si limita a non rimuovere i rifiuti lasciati da terzi: ciò che rende penalmente rilevante la condotta è il compimento attivo di operazioni di gestione. La giurisprudenza, inoltre, precisa che il reato può configurarsi anche a fronte di una singola condotta e a prescindere dalla qualifica soggettiva dell’autore (non occorre essere imprenditori): per escludere la rilevanza penale non basta una condotta semplicemente occasionale, ma occorre la sua assoluta occasionalità.

    Il principio di diritto

    Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006) colui che, rinvenuti rifiuti abbandonati o smaltiti illecitamente da altri, compie su di essi attività di gestione — raccolta, stoccaggio, abbandono o smaltimento — in assenza di autorizzazione; non rileva che non sia l’autore dell’abbandono originario, né la sua eventuale qualifica di non imprenditore.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha ricadute pratiche importanti per privati, imprese e proprietari di aree. Trovare rifiuti altrui non autorizza a «sistemarli» in proprio: accatastarli, trasportarli o smaltirli può far scattare la responsabilità penale. La via corretta è segnalare l’abbandono alle autorità competenti e affidare la rimozione e lo smaltimento a soggetti autorizzati, conservando i formulari. Diverso, e da valutare caso per caso, è il profilo dell’obbligo di rimozione a carico del proprietario incolpevole, che presuppone l’accertamento di una sua condotta dolosa o colposa.

    Domande frequenti

    Se trovo rifiuti abbandonati da altri sul mio terreno posso smaltirli io?

    Attenzione: raccoglierli, accumularli o smaltirli senza autorizzazione può integrare il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006). Meglio segnalare l’abbandono e affidarsi a operatori autorizzati.

    Serve essere imprenditori per commettere il reato dell’art. 256?

    No. La gestione illecita di rifiuti del comma 1 può essere commessa anche da chi non è imprenditore; per escludere il reato non basta l’occasionalità, ma occorre l’assoluta occasionalità della condotta.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 6 marzo 2024, n. 11599.
    • Art. 256, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente); art. 192 (divieto di abbandono).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 11899/2025 – Polizza infortuni: la prescrizione decorre dal consolidamento dei postumi

    Materia: Assicurazioni / prescrizione · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 6 maggio 2025, n. 11899 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni (art. 2952 c.c.), dieci per l’assicurazione sulla vita.
    • Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, per i postumi permanenti il termine decorre dal giorno del consolidamento dei postumi.
    • È irrilevante che i postumi possano in futuro essere eliminati o ridotti con un apposito intervento: ciò non sposta in avanti il dies a quo.

    Il caso

    Uno studente, coperto da una polizza infortuni scolastica, riporta una lesione a una mano. La guarigione clinica viene certificata (2010), ma viene consigliato un intervento correttivo, eseguito solo l’anno successivo (2011). L’azione contro la compagnia viene avviata nel 2012. L’assicuratore eccepisce la prescrizione biennale: il termine, sostiene, è già maturato. Da quando, allora, decorre la prescrizione del diritto all’indennizzo per i postumi permanenti?

    La decisione

    La Corte distingue nettamente tra consolidamento dei postumi e loro mera emendabilità (la possibilità di correggerli in futuro). La prescrizione biennale dell’art. 2952 del codice civile decorre dal momento in cui il danno si stabilizza clinicamente — cioè dal consolidamento dei postumi — perché è da quel momento che il diritto all’indennizzo può essere fatto valere.

    La circostanza che in futuro i postumi potranno essere eliminati o ridotti con un intervento medico non rileva: il decorso della prescrizione non può dipendere dalle scelte terapeutiche dell’assicurato, altrimenti la decorrenza resterebbe indefinita e rimessa alla volontà di una parte. La Corte respinge dunque la tesi che ancorava il dies a quo all’esito (o al rifiuto) dell’intervento correttivo.

    Il principio di diritto

    Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la prescrizione del diritto all’indennizzo dovuto per i postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.

    Implicazioni pratiche

    Per l’assicurato la lezione è pratica: una volta consolidati i postumi, il cronometro dei due anni parte, e non si può contare su un eventuale intervento futuro per «guadagnare tempo». Conviene quindi denunciare il sinistro e attivarsi per tempo, tenendo presente che la denuncia e gli atti idonei interrompono la prescrizione. Va anche distinta l’ipotesi dei postumi ancora in evoluzione da quella dei postumi già stabilizzati: solo questi ultimi fanno decorrere il termine. Le norme sulla prescrizione sono nel Codice Civile.

    Domande frequenti

    Da quando decorre la prescrizione per i postumi di un infortunio?

    Dal giorno del consolidamento dei postumi, cioè da quando il danno si stabilizza clinicamente. Da quel momento parte il termine biennale dell’art. 2952 c.c.

    Se posso ancora operarmi per ridurre i postumi, la prescrizione si sposta?

    No. La possibilità di un intervento futuro è irrilevante: la prescrizione non dipende dalle scelte terapeutiche dell’assicurato e decorre comunque dal consolidamento.

    Quanto dura la prescrizione in materia di assicurazione?

    In generale due anni dai diritti derivanti dal contratto (art. 2952 c.c.); per l’assicurazione sulla vita il termine è di dieci anni. La denuncia del sinistro interrompe il decorso.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 6 maggio 2025, n. 11899.
    • Art. 2952 del codice civile (prescrizione in materia di assicurazione).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 24563/2018 – Polizza vita: tacere le malattie pregresse può far annullare il contratto

    Materia: Assicurazioni / dichiarazioni del contraente · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 5 ottobre 2018, n. 24563 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, rese con dolo o colpa grave su circostanze rilevanti, consentono all’assicuratore di chiedere l’annullamento della polizza (art. 1892 c.c.).
    • Per il dolo non servono artifici o raggiri: basta la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione non veritiera o di tacere una circostanza nota.
    • L’annullamento richiede tre condizioni cumulative: dichiarazione inesatta/reticente, elemento soggettivo (dolo o colpa grave), rilevanza determinante sul consenso dell’assicuratore. L’onere della prova è a carico dell’assicuratore.

    Il caso

    Nel sottoscrivere una polizza vita, un contraente compila un questionario sanitario ma omette di indicare condizioni di salute pregresse a lui note (disturbi renali, alterazioni dei valori clinici). Verificatosi l’evento, l’assicuratore scopre le reticenze e rifiuta la prestazione, chiedendo l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1892 del codice civile. Il contraente (o i beneficiari) contestano: le circostanze taciute non erano la causa dell’evento, e mancava comunque l’intenzione di ingannare.

    La decisione

    La Corte ricostruisce i presupposti dell’art. 1892 c.c. L’annullamento presuppone tre condizioni che devono ricorrere insieme: (a) una dichiarazione inesatta o reticente; (b) resa con dolo o colpa grave; (c) determinante nella formazione del consenso, nel senso che l’assicuratore, conoscendo il vero stato delle cose, non avrebbe stipulato o lo avrebbe fatto a condizioni diverse. Su questi elementi grava sull’assicuratore l’onere della prova.

    Sul piano soggettivo, la Corte chiarisce che per il dolo non occorrono artifici o raggiri: è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o di tacere un fatto rilevante che si conosce. La colpa grave presuppone invece la consapevolezza dell’inesattezza unita alla coscienza dell’importanza dell’informazione. La valutazione va condotta con un giudizio ex ante, al momento della stipula, e non è necessario un nesso causale tra la circostanza taciuta e il sinistro: ciò che conta è l’alterazione della rappresentazione del rischio in capo all’assicuratore.

    Il principio di diritto

    Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente legittimano l’annullamento del contratto di assicurazione quando ricorrono cumulativamente l’inesattezza/reticenza, il dolo o la colpa grave e la loro incidenza determinante sul consenso dell’assicuratore; per il dolo è sufficiente la coscienza e volontà di dichiarare il falso o di tacere, senza necessità di artifici né di un nesso causale con il sinistro.

    Implicazioni pratiche

    Nel compilare un questionario assicurativo (vita, infortuni, salute) la regola d’oro è la completezza e veridicità: omettere patologie note può far perdere la copertura proprio quando serve. Specularmente, l’assicuratore che eccepisce la reticenza deve provarne tutti gli elementi, inclusa la rilevanza determinante; va inoltre rispettato il termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza per dichiarare di voler impugnare il contratto. Un questionario generico o mal formulato indebolisce la posizione della compagnia. Le norme civilistiche di riferimento sono nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Se non dichiaro una malattia pregressa rischio di perdere la copertura?

    Sì. Se l’omissione è resa con dolo o colpa grave e riguarda una circostanza determinante per l’assicuratore, questi può chiedere l’annullamento della polizza (art. 1892 c.c.) e negare la prestazione.

    Serve l’intenzione di ingannare per il dolo?

    No. Secondo la Cassazione basta la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o di tacere un fatto noto: non occorrono artifici o raggiri.

    La circostanza taciuta deve essere la causa del sinistro?

    No. Non è richiesto un nesso causale tra ciò che è stato taciuto e l’evento: rileva l’alterazione della valutazione del rischio da parte dell’assicuratore al momento della stipula.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, 5 ottobre 2018, n. 24563.
    • Artt. 1892 e 1893 del codice civile (dichiarazioni inesatte e reticenze con o senza dolo o colpa grave).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. pen. 18910/2018 – L’ordine di demolizione dell’abuso edilizio non si prescrive

    Materia: Edilizia e ambiente — reati urbanistici (profilo penale) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III penale, 2018, n. 18910 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto dal giudice penale con la condanna (art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001), ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, non di pena.
    • Proprio perché non è una pena, non si prescrive con il decorso del tempo: l’art. 173 del codice penale (prescrizione) riguarda solo le pene principali.
    • L’ordine può essere revocato solo se diventa incompatibile con una legittima regolarizzazione dell’immobile (es. sanatoria o provvedimento amministrativo sopravvenuto).

    Il caso

    A distanza di molti anni dalla condanna per un abuso edilizio, il condannato chiede la revoca dell’ordine di demolizione sostenendo che sia ormai «prescritto» per il lungo tempo trascorso. L’opera, mai demolita, dovrebbe restare in piedi perché la sanzione si sarebbe estinta?

    La decisione

    La Cassazione dichiara inammissibile la richiesta e ribadisce la natura giuridica dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale con la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001. Non si tratta di una pena, né di una misura a carattere punitivo-repressivo, bensì di una sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio: serve a rimuovere l’opera abusiva e a ristabilire l’assetto del territorio violato.

    Da questa qualificazione discende la conseguenza decisiva: l’ordine di demolizione non si prescrive con il decorso del tempo. La prescrizione prevista dall’art. 173 del codice penale riguarda infatti soltanto le pene principali e non può estendersi a una sanzione che pena non è. L’ordine conserva quindi efficacia anche a molti anni di distanza, e può essere revocato solo se risulti assolutamente incompatibile con una legittima regolarizzazione dell’immobile sopravvenuta (ad esempio un titolo in sanatoria o un diverso provvedimento dell’amministrazione).

    Il principio di diritto

    L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice penale con la condanna ex art. 31, comma 9, del D.P.R. 380/2001, ha natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio e non si estingue per il decorso del tempo, non rientrando tra le pene soggette a prescrizione ex art. 173 c.p.; può essere revocato solo per sopravvenuta incompatibilità con la legittima regolarizzazione dell’opera.

    Implicazioni pratiche

    L’illusione che «passato tanto tempo l’abuso si sani da solo» è smentita: l’ordine di demolizione penale rimane eseguibile a tempo indeterminato. Per chi acquista o possiede un immobile con un abuso non sanato il rischio è concreto e non si estingue con gli anni. L’unica strada effettiva è la regolarizzazione (dove ammessa: sanatoria o titolo sopravvenuto), che può rendere l’ordine incompatibile e dunque revocabile. È quindi essenziale, prima di comprare, una verifica della conformità urbanistico-edilizia e dell’eventuale pendenza di ordini di demolizione. Approfondimenti su Edilizia – DPR 380/2001.

    Domande frequenti

    Dopo molti anni l’ordine di demolizione di un abuso si prescrive?

    No. Per la Cassazione è una sanzione amministrativa ripristinatoria, non una pena: non si prescrive con il tempo e resta eseguibile anche a distanza di anni dalla condanna.

    Si può far revocare un ordine di demolizione?

    Solo se diventa incompatibile con una legittima regolarizzazione dell’immobile, ad esempio per una sanatoria o un provvedimento amministrativo sopravvenuto che renda l’opera conforme.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 2018, n. 18910.
    • Art. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 173 del codice penale.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 32552/2023 – Casa venduta senza agibilità: i tre scenari di responsabilità del venditore

    Materia: Edilizia e ambiente — compravendita immobiliare (profilo civile) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. II civile, 22 novembre 2023, n. 32552 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Per gli immobili a uso abitativo il certificato di agibilità è un requisito che incide sull’attitudine del bene a svolgere la sua funzione economico-sociale e sulla sua commerciabilità.
    • La sua mancanza può configurare tre situazioni: vendita di aliud pro alio (cosa diversa) se i difetti sono insanabili; vizio per mancanza di qualità essenziali se sono sanabili; semplice inadempimento non grave, con solo risarcimento, se manca per mero ritardo burocratico.
    • La mancata consegna non è inadempimento se il venditore ottiene il certificato dopo la stipula (Cass. 23386/2023).

    Il caso

    Un acquirente scopre che l’immobile abitativo comprato è privo del certificato di agibilità. Chiede tutela contro il venditore: a seconda dei casi, la risoluzione del contratto, una riduzione del prezzo o il risarcimento del danno. Ma quale rimedio spetta? La risposta dipende dalla causa e dalla gravità della mancanza.

    La decisione

    La Cassazione sistematizza la materia ricordando, anzitutto, che il certificato di agibilità non incide sulla validità del contratto, ma sul piano dell’esatto adempimento: il venditore di un immobile a uso abitativo ha il dovere di consegnarlo. La sua violazione si declina in tre scenari:

    • Aliud pro alio (vendita di una cosa diversa da quella pattuita): ricorre quando i difetti che impediscono il rilascio dell’agibilità sono insanabili; l’acquirente può chiedere la risoluzione con i termini ordinari, più favorevoli.
    • Vizio / mancanza di qualità essenziali: ricorre quando i difetti sono sanabili; si applicano i rimedi (e i termini di decadenza e prescrizione) della garanzia per i vizi.
    • Inadempimento non grave: ricorre quando l’assenza del certificato dipende dal solo ritardo nel procedimento amministrativo; in tal caso non vi è risoluzione, ma soltanto responsabilità risarcitoria del venditore.

    Il principio di diritto

    Nella vendita di immobile abitativo la mancanza del certificato di agibilità integra, alternativamente, vendita di aliud pro alio se i difetti sono insanabili, vizio della cosa per assenza di qualità essenziali se sono sanabili, ovvero inadempimento non grave con sola responsabilità risarcitoria se l’assenza è dovuta a mero ritardo del procedimento; in ogni caso essa incide sull’adempimento e non sulla validità del contratto.

    Implicazioni pratiche

    La qualificazione è tutt’altro che teorica: da essa dipendono il rimedio esperibile (risoluzione o solo risarcimento) e soprattutto i termini per agire, molto più brevi per la garanzia per i vizi. Per l’acquirente conviene accertare se e perché manca l’agibilità: un difetto strutturale insanabile apre alla risoluzione; un mero ritardo dà diritto al solo risarcimento. Attenzione: se il venditore ottiene il certificato dopo la stipula, la Cassazione (sent. 23386/2023) esclude l’inadempimento. Conviene quindi inserire nel preliminare clausole chiare su agibilità e termini di consegna. Approfondimenti nella sezione Codice Civile e su Edilizia – DPR 380/2001.

    Domande frequenti

    Posso annullare l’acquisto se la casa è senza agibilità?

    Dipende. Se i difetti che impediscono l’agibilità sono insanabili si ha aliud pro alio e si può chiedere la risoluzione; se sono sanabili valgono i rimedi (più brevi) per i vizi; se è solo un ritardo burocratico spetta il risarcimento, non la risoluzione.

    Se il venditore ottiene l’agibilità dopo il rogito sono comunque tutelato?

    Secondo la Cassazione (sent. 23386/2023) la consegna tardiva del certificato, ottenuto dopo la stipula, non costituisce inadempimento del venditore; resta valutabile l’eventuale danno da ritardo.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 22 novembre 2023, n. 32552 (e, sul rilascio successivo, Cass. n. 23386/2023).
    • Artt. 1490, 1497 e 1453 del codice civile; disciplina del certificato di agibilità del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 22437/2018 – Clausole claims made: valide, ma soggette al controllo di adeguatezza

    Materia: Assicurazioni / responsabilità civile · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 24 settembre 2018, n. 22437 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nella clausola claims made («a richiesta fatta») la garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate durante la vigenza della polizza, non in base alla data del fatto.
    • Le Sezioni Unite la qualificano come modello assicurativo tipico e in linea di principio valido: non va sottoposta al giudizio di meritevolezza riservato ai contratti atipici.
    • Resta il controllo di adeguatezza: il giudice verifica la rispondenza della clausola agli interessi concreti dell’assicurato, con i rimedi ordinari (nullità parziale, responsabilità precontrattuale).

    Il caso

    Una polizza di responsabilità civile contiene una clausola claims made: copre i danni solo se la richiesta di risarcimento del terzo perviene mentre il contratto è in vita (spesso entro una finestra temporale che comprende anche fatti pregressi). Il modello si contrappone a quello tradizionale loss occurrence, in cui rileva la data del fatto dannoso. Il punto: una simile clausola è valida, o lascia l’assicurato esposto a pericolosi vuoti di copertura?

    La decisione

    Superando l’impostazione di una precedente pronuncia delle stesse Sezioni Unite (n. 9140/2016), la Corte afferma che il modello claims made è ormai tipico e socialmente diffuso: non è un contratto atipico e, perciò, non va sottoposto al test di meritevolezza dell’art. 1322 del codice civile, pensato per le pattuizioni atipiche.

    Ciò non significa che la clausola sia sempre intoccabile. Il controllo si sposta sul piano dell’adeguatezza del prodotto rispetto agli interessi concreti delle parti: il giudice verifica se l’assetto contrattuale realizzi davvero la causa concreta del contratto di assicurazione — il trasferimento del rischio — o se invece lo svuoti, lasciando aree di rischio scoperte. In caso di squilibrio o di clausole vessatorie l’ordinamento offre i rimedi ordinari: nullità (anche parziale) per difetto di causa, disciplina delle condizioni generali e clausole vessatorie, e responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi dell’assicuratore.

    Il principio di diritto

    La clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile non integra un tipo negoziale atipico da sottoporre al giudizio di meritevolezza, ma rientra in un modello ormai tipico; la sua validità va valutata, ove necessario, attraverso il controllo di adeguatezza agli interessi delle parti e con i rimedi propri del diritto dei contratti.

    Implicazioni pratiche

    Per professionisti e imprese il messaggio è duplice. La clausola claims made è legittima e non si può contestare in radice solo perché lega la copertura alla data della richiesta; al contempo, va letta con attenzione ai vuoti di copertura: periodi di retroattività, finestre di ultrattività (postuma) per le richieste successive alla cessazione, esclusioni. In sede di stipula contano gli obblighi informativi dell’intermediario, la cui violazione può fondare una responsabilità precontrattuale. Le norme generali sui contratti sono nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    La clausola claims made è valida?

    Sì. Le Sezioni Unite la considerano un modello assicurativo tipico e in linea di principio valido: non va sottoposta al giudizio di meritevolezza, ma a un controllo di adeguatezza agli interessi delle parti.

    Cosa cambia rispetto alla copertura tradizionale?

    Nella claims made conta la data in cui il terzo presenta la richiesta di risarcimento; nella loss occurrence conta la data del fatto dannoso. Per questo sono cruciali i periodi di retroattività e ultrattività della polizza.

    Posso far valere un vuoto di copertura?

    Sì, attraverso i rimedi ordinari: nullità (anche parziale) per difetto di causa concreta, disciplina delle clausole vessatorie e responsabilità precontrattuale per carenze informative.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 24 settembre 2018, n. 22437.
    • Artt. 1322, 1882 e 1932 del codice civile; cfr. Cass. Sez. Un. n. 9140/2016 (precedente superato).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 27866/2023 – Muro che sostiene un terrapieno artificiale: conta come costruzione per le distanze

    Materia: Edilizia e ambiente — distanze e principio di prevenzione (profilo civile) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. II civile, 2 ottobre 2023, n. 27866 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il muro di confine che svolge anche funzione di sostegno e contenimento di un terrapieno creato artificialmente va equiparato a una costruzione ai fini delle distanze legali.
    • È irrilevante quale dei vicini abbia eseguito (in tutto o in parte) i lavori di modifica del profilo del terreno.
    • Diverso il caso del dislivello naturale: il muro di mero contenimento di un terrapieno già esistente per natura non è soggetto, di regola, al regime delle distanze tra costruzioni.

    Il caso

    Due fondi confinanti sono posti a quote diverse. Il profilo del terreno è stato modificato artificialmente, creando un dislivello prima inesistente, e al confine sorge un muro che, oltre a delimitare le proprietà, sostiene e contiene il terrapieno così formato. Il vicino lamenta la violazione delle distanze legali; controparte obietta che si tratta di un semplice muro di confine, non di una costruzione.

    La decisione

    La Cassazione affronta il tema del muro di sostegno di un terrapieno. Quando il dislivello tra i fondi è stato prodotto artificialmente — e non preesiste per natura — il muro che lo trattiene non è un mero elemento divisorio, ma assolve una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno. In quanto opera solida e immobilizzata al suolo, esso va equiparato a una costruzione in senso tecnico-giuridico ed è perciò assoggettato al rispetto delle distanze legali (art. 873 c.c.).

    La Corte aggiunge un chiarimento importante sull’imputazione: è irrilevante quale dei proprietari confinanti abbia in concreto eseguito, in via esclusiva o prevalente, le opere di modifica del terreno. Ciò che conta è la situazione oggettiva. Resta invece fuori dal regime delle distanze il muro che si limita a contenere un dislivello naturale, già esistente prima di qualsiasi intervento dell’uomo.

    Il principio di diritto

    Il muro di confine che, a seguito di modifica artificiale dell’andamento altimetrico dei fondi, sostiene e contiene il terrapieno così creato va qualificato come costruzione ai fini delle distanze legali, indipendentemente da chi abbia eseguito i lavori; il regime non si applica, di regola, al muro di contenimento di un dislivello naturale preesistente.

    Implicazioni pratiche

    La distinzione tra dislivello naturale e artificiale è decisiva nelle liti di vicinato su scavi, riporti e terrazzamenti. Chi modifica le quote del proprio fondo e realizza un muro di sostegno deve considerare che quel muro può dover rispettare le distanze dalle costruzioni del vicino. Sul piano probatorio diventa centrale ricostruire lo stato dei luoghi originario (foto, mappe, rilievi) per dimostrare se il dislivello fosse o meno preesistente. Va inoltre ricordato il principio di prevenzione: chi edifica per primo, nei limiti di legge, condiziona le distanze che il vicino dovrà poi osservare. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Un muro di contenimento deve sempre rispettare le distanze dal vicino?

    No. Solo quando sostiene un terrapieno creato artificialmente vale come costruzione soggetta alle distanze; se contiene un dislivello naturale preesistente, di regola non rientra nel regime dell’art. 873 c.c.

    Conta chi ha eseguito i lavori che hanno creato il dislivello?

    No. La Cassazione precisa che è irrilevante quale dei vicini abbia realizzato, in via esclusiva o prevalente, le opere: ciò che rileva è la situazione oggettiva del muro e del terrapieno.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 2 ottobre 2023, n. 27866.
    • Art. 873 del codice civile (distanze nelle costruzioni); principio di prevenzione.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 11421/2021 – Polizza vita a favore degli «eredi»: l’indennizzo si divide in parti uguali

    Materia: Assicurazioni / assicurazione sulla vita · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 aprile 2021, n. 11421 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La designazione generica degli «eredi» come beneficiari individua chi riveste quella qualità al momento della morte del contraente, ma non richiama le quote della successione.
    • L’indennizzo si ripartisce tra i beneficiari in parti uguali, salvo una diversa volontà inequivoca del contraente.
    • La somma assicurata è un diritto proprio del beneficiario (art. 1920 c.c.): non entra nell’asse ereditario e si acquista anche rinunciando all’eredità.

    Il caso

    Un contraente stipula un’assicurazione sulla vita indicando come beneficiari, in modo generico, i propri «eredi» (legittimi o testamentari). Alla sua morte gli aventi diritto litigano su come dividere l’indennizzo: in parti uguali tra tutti i beneficiari, oppure secondo le quote di successione (per cui, ad esempio, il coniuge prenderebbe una frazione diversa rispetto a ciascun figlio)?

    La giurisprudenza era divisa, con effetti economici sensibili sulla ripartizione e una crescente incertezza per le compagnie chiamate a liquidare la prestazione.

    La decisione

    Le Sezioni Unite muovono dalla natura dell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo: il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art. 1920, terzo comma, del codice civile). La somma non transita per il patrimonio del defunto e non fa parte dell’asse ereditario: il riferimento agli «eredi» serve soltanto a individuare le persone dei beneficiari (chi riveste quella qualità al momento della morte), non a importare le regole della successione.

    Ne deriva che, in mancanza di una diversa ed inequivoca volontà del contraente, l’indennizzo si divide tra i beneficiari in parti uguali, a prescindere dalle quote ereditarie. La Corte aggiunge che, se uno dei beneficiari muore prima del contraente, e la designazione non è stata revocata, la prestazione spetta agli eredi di quel beneficiario in proporzione alla quota che gli sarebbe spettata.

    Il principio di diritto

    La generica designazione degli «eredi» come beneficiari di un’assicurazione sulla vita comporta, in difetto di una contraria inequivoca volontà del contraente, la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto in parti uguali, e non secondo le proporzioni della successione ereditaria; la somma costituisce diritto proprio del beneficiario e resta estranea all’asse ereditario.

    Implicazioni pratiche

    Chi sottoscrive una polizza vita deve sapere che scrivere «eredi» produce una divisione paritaria: se si vuole privilegiare il coniuge o un figlio occorre indicare i beneficiari per nome e specificare le quote desiderate. Sul piano successorio, la natura di diritto proprio ha conseguenze rilevanti: il beneficiario incassa anche se rinuncia all’eredità, l’indennizzo non risponde dei debiti ereditari e i creditori del defunto non possono aggredirlo (restano salve le regole su collazione e riduzione, limitate ai premi versati). Approfondimenti sulle norme nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Se la polizza indica gli «eredi», l’indennizzo segue le quote di eredità?

    No. Secondo le Sezioni Unite la somma si divide in parti uguali tra i beneficiari, salvo che il contraente abbia espresso in modo inequivoco una volontà diversa. Il richiamo agli eredi serve solo a individuarne le persone.

    Il beneficiario che rinuncia all’eredità perde l’indennizzo?

    No. La somma assicurata è un diritto proprio del beneficiario (art. 1920 c.c.) e non fa parte dell’asse ereditario: spetta anche a chi rinuncia all’eredità.

    Come faccio a far prendere di più a un beneficiario?

    Occorre designarlo per nome e indicare la quota desiderata nella polizza: la designazione generica «eredi» comporta invece la divisione paritaria.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 aprile 2021, n. 11421.
    • Artt. 1920 e 1412 del codice civile (assicurazione sulla vita a favore di terzo).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 17561/2024 – Distanze tra costruzioni: che cosa è davvero una «costruzione»

    Materia: Edilizia e ambiente — distanze legali (profilo civile) · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza 2024, n. 17561 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Ai fini delle distanze legali (art. 873 del codice civile) esiste una nozione unica di costruzione.
    • È «costruzione» qualsiasi opera non completamente interrata dotata dei caratteri della solidità e della immobilizzazione al suolo, a prescindere dalla tecnica e dai materiali (anche un barbecue o un camino in muratura stabile).
    • I regolamenti comunali, norme secondarie, non possono restringere questa nozione: il rinvio dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali riguarda solo la facoltà di prevedere una distanza maggiore.

    Il caso

    Tra fondi confinanti sorge una controversia: un proprietario chiede la rimozione di un manufatto del vicino (in concreto, un camino-barbecue in muratura) realizzato a distanza inferiore a quella legale. La Corte d’appello aveva escluso che l’opera fosse una vera e propria «costruzione», negando la tutela. Il proprietario ricorre in Cassazione: l’opera, stabile e ancorata al suolo, doveva rispettare le distanze?

    La decisione

    La Cassazione accoglie il ricorso e ribadisce un principio consolidato: ai fini dell’art. 873 del codice civile la nozione di costruzione è unica e va intesa in senso ampio. Rientra nella nozione qualsiasi opera non completamente interrata che presenti i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva, dai materiali impiegati e dalla funzione del manufatto.

    Ne consegue che anche un camino-barbecue in muratura, se stabilmente infisso e immobilizzato al terreno, è una costruzione soggetta al rispetto delle distanze. La Corte precisa inoltre un punto di gerarchia delle fonti: i regolamenti edilizi comunali, in quanto norme secondarie, non possono modificare la nozione di costruzione fissata dal codice civile. Il rinvio operato dall’art. 873 c.c. alla disciplina locale è circoscritto alla sola facoltà dei Comuni di stabilire distanze maggiori di quella minima legale dei tre metri, non di ridurre l’ambito di tutela.

    Il principio di diritto

    Agli effetti delle distanze legali la nozione di costruzione è unica e ricomprende ogni opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione al suolo, quale che sia la tecnica realizzativa; i regolamenti comunali possono prescrivere distanze maggiori, ma non incidere sulla definizione codicistica di costruzione.

    Implicazioni pratiche

    Il messaggio per chi costruisce in giardino o a ridosso del confine è chiaro: l’etichetta del manufatto («arredo da giardino», «pertinenza») non conta. Ciò che rileva è la stabilità e l’ancoraggio al suolo: barbecue in muratura, forni, gazebo fissi, muretti e simili, se solidi e immobilizzati, devono rispettare le distanze. Prima di realizzare un’opera fissa conviene verificare distanza dal confine e regolamento comunale (che può imporre limiti più severi, mai più blandi). Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Un barbecue in muratura deve rispettare le distanze legali?

    Sì, se è stabilmente infisso e immobilizzato al suolo: per la Cassazione è una costruzione ai sensi dell’art. 873 c.c. e va tenuto alla distanza minima (tre metri, o quella maggiore prevista dal regolamento comunale).

    Il Comune può stabilire che un certo manufatto non è una costruzione?

    No. La nozione di costruzione è fissata dal codice civile; i regolamenti comunali possono solo imporre distanze maggiori, non restringere la definizione né sottrarre opere al regime delle distanze.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. II civile, ordinanza 2024, n. 17561.
    • Art. 873 del codice civile (distanze nelle costruzioni).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 23095/2023 – Revocatoria fallimentare: per le rimesse in conto conta la riduzione durevole del debito

    Materia: Societario e crisi d’impresa / revocatoria fallimentare · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 28 luglio 2023, n. 23095 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Per la revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario non rileva più la vecchia distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
    • Ciò che conta è se la rimessa abbia ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca (art. 67, c. 3, lett. b, legge fallimentare).
    • Va verificata la durevolezza degli effetti di ogni singola rimessa, considerando se le operazioni successive ne abbiano neutralizzato la riduzione.

    Il caso

    Una banca riceve, nel periodo sospetto anteriore al fallimento, una serie di rimesse sul conto corrente del cliente poi fallito. Il curatore agisce in revocatoria per recuperarle alla massa. Si discute con quale criterio individuare le rimesse revocabili: secondo la storica distinzione tra versamenti solutori (che pagano un debito su conto «scoperto») e ripristinatori (che ricostituiscono la provvista su un’apertura di credito), oppure con un criterio diverso?

    La decisione

    La Corte aderisce all’orientamento che supera la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera b), della legge fallimentare (R.D. 267/1942) — oggi confluito nella disciplina del Codice della crisi — sono esenti da revocatoria le rimesse che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca. Il criterio rilevante, dunque, non è la natura della singola rimessa, ma l’effetto da essa prodotto nel tempo.

    Occorre perciò verificare, per ciascuna rimessa, la consistenza e la durevolezza della riduzione dell’esposizione: se l’effetto di riduzione è stato neutralizzato da successive operazioni a debito dello stesso correntista, la rimessa non ha prodotto quella riduzione stabile che giustifica la revocabilità. L’indagine, quindi, è concreta e va condotta sull’andamento effettivo del rapporto, non su una qualificazione astratta dei singoli accrediti.

    Il principio di diritto

    In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente è irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie: la revocabilità dipende dall’avere ciascuna rimessa ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca, da accertarsi in concreto tenendo conto delle successive movimentazioni del conto.

    Implicazioni pratiche

    Per banche e curatori cambia il metodo di calcolo: non si etichetta più il singolo versamento, ma si ricostruisce l’andamento del conto per misurare la riduzione durevole dell’esposizione. Per la banca convenuta in revocatoria, la difesa passa dal dimostrare che le rimesse furono riassorbite da successivi utilizzi; per il curatore, dal provare la riduzione stabile del «scoperto». Il principio resta centrale anche dopo la trasfusione della materia nel Codice della Crisi d’Impresa, che ha riordinato le procedure di liquidazione giudiziale.

    Domande frequenti

    Conta ancora la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie?

    No. Per la Cassazione è irrilevante: ciò che rileva è se la rimessa abbia ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del debitore verso la banca.

    Quando una rimessa è revocabile?

    Quando ha prodotto una riduzione stabile dell’esposizione bancaria nel periodo sospetto; se l’effetto è stato neutralizzato da successive operazioni a debito, la rimessa non è revocabile.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, 28 luglio 2023, n. 23095.
    • Art. 67, comma 3, lett. b), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); disciplina oggi confluita nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 25070/2021 – Nome a dominio uguale al marchio altrui: è contraffazione

    Materia: Proprietà intellettuale / segni distintivi e nome a dominio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 16 settembre 2021, n. 25070 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • È vietato adottare come nome a dominio aziendale un segno uguale o simile al marchio altrui se ne deriva un rischio di confusione per il pubblico (art. 22 C.P.I.).
    • Il rischio di confusione può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni, sfruttando la notorietà del marchio.
    • La tutela reale del marchio e l’azione personale per concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) possono essere fatte valere congiuntamente.

    Il caso

    Un’impresa registra e utilizza, nella propria attività economica, un nome a dominio che riproduce o richiama il marchio di un concorrente. Il titolare del marchio agisce per contraffazione e per concorrenza sleale; si discute della disciplina applicabile al dominio e del rapporto tra le due tutele.

    La decisione

    La Corte richiama l’art. 22, comma 1, del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005), che vieta di adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno identico o simile al marchio altrui, quando — per l’identità o affinità delle attività e dei prodotti o servizi — possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni. Il nome a dominio è così trattato come segno distintivo soggetto al principio di unitarietà dei segni: la violazione del marchio si realizza anche quando è attuata tramite un segno distintivo di tipo diverso.

    La Corte aggiunge un punto sul cumulo delle tutele: l’attività illecita consistente nell’appropriazione o contraffazione di un marchio mediante segni identici o simili a quelli usati da un concorrente può essere fatta valere non solo come base di un’azione reale a tutela del diritto di esclusiva sul marchio, ma anche, congiuntamente, come azione personale per concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), quando quel comportamento crei confusione tra i rispettivi prodotti. Nel caso esaminato la Corte ha censurato la decisione d’appello per avere omesso di pronunciarsi proprio sulla domanda di concorrenza sleale.

    Il principio di diritto

    È vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno identico o simile al marchio altrui ove ne derivi un rischio di confusione, anche solo di associazione, per il pubblico; la contraffazione realizzata tramite il dominio può essere fatta valere congiuntamente, oltre che con l’azione reale a tutela del marchio, con l’azione personale per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c.

    Implicazioni pratiche

    Per le imprese il messaggio è concreto: il dominio internet non è una «zona franca». Registrare o usare un nome a dominio che riproduce il marchio di un concorrente espone a contraffazione e, insieme, a concorrenza sleale. Prima di scegliere un dominio conviene verificare l’esistenza di marchi anteriori identici o simili nello stesso settore; chi subisce un domain grabbing può cumulare le due azioni per ottenere inibitoria, trasferimento o cancellazione del dominio e risarcimento. Approfondimenti sui segni distintivi e sulla concorrenza sleale nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Posso usare come dominio un nome simile a un marchio registrato altrui?

    No, se l’uso nell’attività economica genera un rischio di confusione, anche solo di associazione, per il pubblico: l’art. 22 del Codice della proprietà industriale lo vieta.

    Marchio e concorrenza sleale: posso agire per entrambi?

    Sì. La contraffazione del marchio realizzata tramite il dominio può essere fatta valere congiuntamente con l’azione per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c., se vi è confusione tra i prodotti.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25070.
    • Art. 22 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); art. 2598 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.