Art. 53 D.Lgs. 504/1995 – Soggetti obbligati
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Sono obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 55, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l’energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività di fornitura.
2. Sono altresì obbligati al pagamento dell’accisa: a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW; c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.
3. Previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica: a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.
4. Sono considerati consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.