Art. 815 c.p.c. – Ricusazione degli arbitri
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Un arbitro può essere ricusato:
se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una
delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo
rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a
società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una
delle parti;
se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda
o vi ha deposto come testimone.
Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi
conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo
comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito
l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta
infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore
dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del
compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense.
La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o
con il suo concorso è inefficace.