Autore: Andrea Marton

  • Cass. 16013/2019 – Esclusione del socio di s.r.l.: la clausola generica è nulla

    Materia: Societario e crisi d’impresa / esclusione del socio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 14 giugno 2019, n. 16013 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nelle s.r.l. l’esclusione del socio è ammessa solo se prevista dallo statuto e per specifiche ipotesi di giusta causa (art. 2473-bis c.c.).
    • La clausola formulata in modo generico (ad es. «gravi inadempienze» o atti di «disturbo») è nulla: non consente al socio di conoscere in anticipo le condotte che possono costargli l’estromissione.
    • La nullità della clausola travolge la delibera di esclusione, con reintegrazione del socio escluso.

    Il caso

    Una s.r.l. esclude un socio applicando una clausola dello statuto che prevedeva l’estromissione in caso di condotte descritte in termini generici (ad esempio «atti che arrechino pregiudizio o disturbo alla gestione sociale»). Il socio impugna la delibera sostenendo che la clausola è troppo vaga. La questione: quanto deve essere precisa la clausola statutaria perché l’esclusione sia legittima?

    La decisione

    La Corte muove dall’art. 2473-bis c.c., che consente l’esclusione del socio di s.r.l. solo se l’atto costitutivo la prevede e individua specifiche ipotesi di giusta causa. Il requisito della specificità non è una formalità: serve a garantire che il socio possa conoscere in anticipo le condotte il cui compimento può determinarne l’estromissione, e impedisce che l’esclusione si trasformi in uno strumento per allontanare arbitrariamente un socio sgradito.

    Ne consegue che una clausola formulata in termini generici — che rimetta l’esclusione a valutazioni indeterminate come «gravi inadempimenti» o atti di «disturbo» non tipizzati — è nulla per difetto di specificità. E la nullità della clausola si riflette sulla delibera di esclusione che vi si fonda, determinandone l’invalidità e la reintegrazione del socio.

    Il principio di diritto

    Nelle s.r.l. la clausola statutaria di esclusione del socio deve indicare ipotesi specifiche e tipizzate di giusta causa; la clausola che si limiti a previsioni generiche è nulla, e la sua nullità travolge la delibera di esclusione adottata sulla sua base.

    Implicazioni pratiche

    Il messaggio per chi redige o aggiorna uno statuto di s.r.l. è pratico: le cause di esclusione vanno tipizzate con eventi determinati e circoscritti (condotte specifiche, inadempimenti puntuali, situazioni soggettive precise), evitando formule «ombrello». Per il socio, viceversa, una clausola vaga offre un solido motivo di impugnazione della delibera. Conviene quindi rivedere gli statuti più risalenti, spesso contenenti clausole generiche destinate a non reggere al vaglio giudiziale. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Si può escludere un socio di s.r.l. per «gravi inadempienze»?

    Non con una clausola così generica. L’art. 2473-bis c.c. richiede ipotesi specifiche di giusta causa: una formula vaga è nulla e l’esclusione che vi si fonda è invalida.

    Cosa succede se la clausola di esclusione è nulla?

    Cade anche la delibera di esclusione adottata in base ad essa: il socio escluso ha diritto alla reintegrazione nella compagine sociale.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 14 giugno 2019, n. 16013.
    • Art. 2473-bis del Codice civile (esclusione del socio di s.r.l.).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 1674/2023 – Diritto d’autore: anche un progetto edilizio «semplice» può essere tutelato

    Materia: Diritto d’autore / opere dell’architettura · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 19 gennaio 2023, n. 1674 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La tutela del diritto d’autore spetta all’opera in cui sia riconoscibile un atto creativo, anche minimo, manifestato all’esterno.
    • La creatività non coincide con novità assoluta: è l’espressione personale e individuale di un contenuto, riferita alla forma e non all’idea.
    • Un progetto architettonico non perde la tutela solo perché le modifiche introdotte appaiono elementari; il plagio si valuta con un confronto complessivo e sintetico.

    Il caso

    Un architetto lamenta la riproduzione non autorizzata del proprio progetto per la trasformazione di un edificio scolastico in struttura ricettiva. In primo grado il plagio viene riconosciuto; la Corte d’appello riforma la decisione, ritenendo che il progetto difettasse del minimo di creatività necessario per la tutela d’autore. L’architetto ricorre in Cassazione.

    La decisione

    La Corte muove dalla nozione giuridica di creatività, che non coincide con i concetti di creazione, originalità e novità assoluta: essa si riferisce all’espressione personale e individuale di un contenuto appartenente alle categorie protette dalla legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). L’opera dell’ingegno riceve tutela a condizione che vi sia riconoscibile un atto creativo, anche minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esterno; la tutela ha per oggetto la forma espressiva, non l’idea in sé.

    Da qui due conseguenze. La creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l’opera si componga di idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale degli esperti del settore; e non può negarsi a priori a un progetto di trasformazione edilizia per il solo fatto che esso preveda modifiche apparentemente elementari. Il plagio, inoltre, va accertato attraverso un giudizio di comparazione complessivo e sintetico tra le opere, sulle loro caratteristiche essenziali. La Corte cassa quindi la decisione d’appello, che aveva escluso la tutela con una valutazione troppo riduttiva del requisito creativo.

    Il principio di diritto

    La tutela del diritto d’autore presuppone un atto creativo anche minimo, riferito alla forma espressiva e non all’idea; la creatività non equivale a novità assoluta e non può essere negata per il solo fatto che l’opera utilizzi nozioni semplici o, nel caso di un progetto edilizio, introduca modifiche apparentemente elementari. Il plagio si accerta con un giudizio di comparazione complessivo e sintetico sulle caratteristiche essenziali delle opere.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia è importante per progettisti, designer e creativi: la soglia di accesso alla tutela d’autore è la creatività minima, non l’eccezionalità. Un progetto può essere protetto anche se sembra «semplice», purché vi sia un’impronta personale nella forma. Sul fronte opposto, chi riutilizza un progetto altrui non si salva sostenendo che le soluzioni erano banali: il confronto sul plagio si fa sull’insieme, non sui singoli dettagli. Approfondimenti nella sezione Diritto d’Autore.

    Domande frequenti

    Un progetto architettonico semplice può essere protetto dal diritto d’autore?

    Sì. La tutela richiede un atto creativo anche minimo: un progetto non perde protezione solo perché introduce modifiche apparentemente elementari o usa nozioni comuni nel settore.

    Come si accerta il plagio di un’opera?

    Con un giudizio di comparazione complessivo e sintetico sulle caratteristiche essenziali delle opere, non con un confronto frammentario dei singoli elementi.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 19 gennaio 2023, n. 1674.
    • Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), in particolare sulla protezione delle opere dell’architettura.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 30725/2023 – Recesso del socio: il credito alla quota non è postergato come un finanziamento

    Materia: Societario e crisi d’impresa / recesso del socio · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 novembre 2023, n. 30725 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il socio che recede ha diritto alla liquidazione della quota, in misura proporzionale al patrimonio sociale (artt. 2289 e 2473 c.c.).
    • Questo credito non è soggetto alla postergazione dell’art. 2467 c.c. (prevista per i finanziamenti dei soci), nemmeno per analogia.
    • La ragione: il credito da recesso nasce dallo scioglimento del rapporto sociale, mentre quello da finanziamento presuppone la permanenza del rapporto: situazioni opposte e non assimilabili.

    Il caso

    Un socio receduto vanta il credito alla liquidazione della propria quota. La società entra poi in procedura concorsuale e si discute se quel credito debba essere postergato — cioè soddisfatto dopo gli altri creditori — al pari di un finanziamento del socio ai sensi dell’art. 2467 c.c. La domanda: il diritto del socio uscente alla quota subisce la stessa subordinazione dei prestiti dei soci?

    La decisione

    La Corte risponde negativamente. Il credito alla liquidazione della quota spettante al socio receduto non soggiace alla disciplina della postergazione di cui all’art. 2467 c.c., neppure in via analogica, perché manca ogni somiglianza funzionale tra le due fattispecie.

    Il credito da recesso trova fondamento nello scioglimento del vincolo sociale: nasce proprio dal venir meno della qualità di socio. Il credito da finanziamento, all’opposto, presuppone la persistenza del rapporto sociale, di cui è espressione l’apporto di capitale di credito al posto di quello di rischio. Si tratta di situazioni diverse e contrapposte: l’una segna l’uscita dalla compagine, l’altra il perdurare dell’investimento. Manca quindi quella identità di ratio che sola consentirebbe l’applicazione analogica della regola di subordinazione.

    Il principio di diritto

    Il credito alla liquidazione della quota del socio receduto non è assoggettabile alla postergazione dell’art. 2467 c.c.: esso deriva dallo scioglimento del rapporto sociale, mentre la subordinazione dei finanziamenti presuppone la permanenza del rapporto; l’assenza di analogia tra le due ipotesi esclude l’estensione della disciplina.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha effetti concreti rilevanti quando la società è in crisi o già assoggettata a procedura: il socio uscito non vede automaticamente retrocesso il proprio credito alla quota in coda agli altri creditori, a differenza di chi aveva concesso finanziamenti. Restano naturalmente i limiti e le cautele a tutela del capitale e dei creditori (la liquidazione non può intaccare la garanzia patrimoniale altrui oltre quanto consentito), ma il titolo del credito da recesso è di natura diversa e non si confonde con il finanziamento postergato. La materia si collega alla disciplina della Codice della Crisi d’Impresa. Vedi anche Codice Civile.

    Domande frequenti

    Il credito del socio uscente è postergato come un finanziamento?

    No. Per la Cassazione il credito alla liquidazione della quota da recesso non è soggetto alla postergazione dell’art. 2467 c.c., perché nasce dallo scioglimento del rapporto sociale e non da un finanziamento.

    Come si calcola la quota da liquidare?

    In proporzione al patrimonio sociale, secondo la situazione della società al momento dello scioglimento del rapporto, tenendo conto del valore effettivo dei beni e dell’eventuale avviamento (artt. 2289 e 2473 c.c.).

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 novembre 2023, n. 30725.
    • Artt. 2467, 2473 e 2289 del Codice civile (postergazione dei finanziamenti soci; recesso e liquidazione della quota).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 18034/2022 – Concorrenza parassitaria: serve l’imitazione sistematica, non la singola copia

    Materia: Concorrenza sleale / concorrenza parassitaria · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 6 giugno 2022, n. 18034 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La concorrenza parassitaria (art. 2598, n. 3, c.c.) consiste nel seguire sistematicamente le orme del concorrente, imitandone le iniziative imprenditoriali significative.
    • Si distingue in diacronica (imitazione ripetuta e continua nel tempo) e sincronica (pluralità di atti compiuti in un’unica soluzione, non protratti nel tempo).
    • Non basta la singola imitazione di un prodotto o servizio: serve uno sfruttamento continuo e sistematico dell’altrui lavoro e creatività, contrario alla correttezza professionale.

    Il caso

    Alcuni soggetti già legati a un’impresa avviano un’attività concorrente e ne ricalcano le iniziative, intercettando in breve tempo una parte significativa della clientela del precedente operatore. Si discute se questo comportamento integri la concorrenza sleale parassitaria di cui all’art. 2598, n. 3, del codice civile.

    La decisione

    La Corte inquadra la fattispecie nella clausola generale dell’art. 2598, n. 3, c.c., che vieta gli atti contrari alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda. La concorrenza parassitaria consiste nell’operare continuamente e sistematicamente sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei singoli prodotti, quanto delle sue iniziative imprenditoriali significative, con comportamenti idonei a danneggiarlo.

    La Corte distingue due forme. La concorrenza parassitaria diacronica consiste nello sfruttamento dell’altrui lavoro mediante una condotta continua e ripetuta nel tempo; quella sincronica ricorre quando lo sfruttamento avviene attraverso un comportamento globale, una pluralità di atti compiuti simultaneamente e in un’unica soluzione, non protratta nel tempo. In entrambi i casi l’elemento qualificante è la sistematicità: non basta la mera imitazione di una singola iniziativa, ma occorre il ricalco organico e ripetuto delle altrui scelte. Nel caso esaminato sono stati ritenuti decisivi il numero consistente di clienti passati al nuovo operatore e la brevità del tempo intercorso, sintomatici di un’appropriazione di clientela con mezzi scorretti.

    Il principio di diritto

    La concorrenza parassitaria di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. richiede una condotta continua e sistematica di imitazione delle iniziative imprenditoriali significative del concorrente, nelle forme diacronica (ripetuta nel tempo) o sincronica (pluralità di atti contestuali in unica soluzione); non integra l’illecito la singola imitazione, occorrendo lo sfruttamento sistematico dell’altrui lavoro e creatività con mezzi non conformi alla correttezza professionale.

    Implicazioni pratiche

    Per chi vuole difendersi da un concorrente «copione», la pronuncia indica cosa provare: non un singolo episodio di imitazione, ma un insieme di condotte che, lette unitariamente, mostrano il ricalco sistematico delle proprie iniziative (commerciali, organizzative, promozionali). All’opposto, chi entra in un mercato deve sapere che riprodurre punto per punto le mosse di un concorrente affermato può sconfinare nell’illecito, anche senza copia servile dei prodotti. Approfondimenti sulla concorrenza sleale e sull’art. 2598 nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Copiare un singolo prodotto del concorrente è concorrenza parassitaria?

    Di regola no. La concorrenza parassitaria richiede un’imitazione continua e sistematica delle iniziative imprenditoriali del concorrente; la singola imitazione, da sola, non basta a configurarla.

    Che differenza c’è tra forma diacronica e sincronica?

    Quella diacronica si realizza con condotte ripetute e prolungate nel tempo; quella sincronica con una pluralità di atti compiuti simultaneamente, in un’unica soluzione non protratta nel tempo.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 giugno 2022, n. 18034.
    • Art. 2598, n. 3, del Codice civile (atti di concorrenza sleale).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 12254/2015 – Gruppi di società: la capogruppo risponde del danno al patrimonio, non dei debiti

    Materia: Societario e crisi d’impresa / direzione e coordinamento di società · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 12 giugno 2015, n. 12254 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Chi esercita direzione e coordinamento (la holding/capogruppo) risponde, ex art. 2497 c.c., verso i soci per la perdita di valore della partecipazione e verso i creditori per la lesione dell’integrità del patrimonio della società eterodiretta.
    • La responsabilità è per il danno arrecato, non per i debiti insoddisfatti della controllata: la capogruppo non è un coobbligato di quei debiti.
    • Il presupposto è l’abuso dell’attività di direzione, esercitata nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

    Il caso

    I creditori di una società appartenente a un gruppo, rimasti insoddisfatti, agiscono contro la capogruppo sostenendo che l’attività di direzione e coordinamento abbia impoverito la controllata. Chiedono che la holding risponda. La questione è capire per cosa esattamente la capogruppo risponde: per i debiti della controllata o per qualcosa di diverso?

    La decisione

    La Corte chiarisce la struttura della responsabilità da direzione e coordinamento dell’art. 2497 c.c. Chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, risponde direttamente: verso i soci della società eterodiretta per il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione; verso i creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.

    Il punto centrale è che la capogruppo non risponde dei debiti insoluti della controllata, ma del danno consistente nel depauperamento del patrimonio sociale: i due piani vanno tenuti distinti. Gli atti propri delle società del gruppo restano a queste imputabili, anche se voluti o coordinati dalla capogruppo. La Corte affronta inoltre il rapporto con il terzo comma dell’art. 2497 c.c., che subordina l’azione del socio e del creditore al mancato soddisfacimento da parte della società eterodiretta.

    Il principio di diritto

    La responsabilità ex art. 2497 c.c. ha ad oggetto, verso i creditori della società soggetta a direzione e coordinamento, il danno consistente nella lesione dell’integrità del patrimonio sociale cagionata dall’abuso dell’attività di direzione, e non il pagamento dei debiti insoddisfatti della controllata: la capogruppo risponde del pregiudizio arrecato, non in qualità di coobbligata.

    Implicazioni pratiche

    La distinzione è cruciale nei contenziosi di gruppo, specie quando la controllata entra in crisi. Il creditore non può pretendere dalla holding il pagamento del proprio credito come se fosse garante; deve invece allegare e provare un danno al patrimonio della società eterodiretta derivante da una direzione abusiva e contraria alla corretta gestione, e la sua incidenza sulla possibilità di essere soddisfatto. Sul fronte difensivo, rilevano i vantaggi compensativi ricavabili dall’appartenenza al gruppo. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    La capogruppo paga i debiti della controllata insolvente?

    No. Ai sensi dell’art. 2497 c.c. risponde del danno arrecato all’integrità del patrimonio della controllata con una direzione abusiva, non dei debiti insoddisfatti: non è coobbligata di quei debiti.

    Chi può agire contro la holding?

    I soci della società eterodiretta, per la perdita di valore della partecipazione, e i creditori sociali, per la lesione del patrimonio; l’azione presuppone il mancato soddisfacimento da parte della società diretta.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, 12 giugno 2015, n. 12254.
    • Art. 2497 del Codice civile (responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento di società).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 120/2022 – Brevetto e contraffazione per equivalenti: conta se la variante è banale

    Materia: Proprietà intellettuale / brevetti · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 4 gennaio 2022, n. 120 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Si ha contraffazione per equivalenti quando un prodotto, pur non identico a quello brevettato, ne riproduce l’essenza con varianti marginali.
    • Il criterio è verificare se la soluzione alternativa, nel raggiungere lo stesso risultato, presenti originalità oppure offra una risposta banale e ripetitiva.
    • È contraffazione quando la variante è ovvia o facilmente raggiungibile dal tecnico medio del settore; non lo è se eccede le sue competenze.

    Il caso

    Il titolare di un brevetto per invenzione contesta a un concorrente di aver realizzato un prodotto che non riproduce alla lettera le rivendicazioni brevettuali, ma se ne discosta solo in elementi accessori, ottenendo lo stesso risultato. Si discute se questa modifica basti a evitare la contraffazione o se si tratti di contraffazione per equivalenti.

    La decisione

    La Corte conferma che la tutela del brevetto non si limita alla riproduzione letterale delle rivendicazioni, ma copre anche le realizzazioni equivalenti. La nozione di contraffazione per equivalenti riguarda il caso in cui l’invenzione successiva non è identica all’idea protetta, ma se ne discosta in elementi accessori senza alterarne l’essenza, al punto che le varianti possono dirsi ovvie o comunque facilmente raggiungibili dal tecnico medio del ramo.

    Il criterio operativo indicato è il seguente: per stabilire se la realizzazione contestata sia equivalente a quella brevettata occorre verificare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale né ripetitiva della precedente. È tale la soluzione che ecceda le competenze del tecnico medio che affronti il medesimo problema. Resta centrale il ruolo delle rivendicazioni, e quindi delle singole caratteristiche rivendicate, come riferimento oggettivo dell’accertamento.

    Il principio di diritto

    Per accertare la contraffazione per equivalenti occorre verificare se la realizzazione contestata, pur raggiungendo il medesimo risultato dell’invenzione brevettata, presenti originalità, offrendo una risposta non banale né meramente ripetitiva: ricorre la contraffazione quando la variante è ovvia o facilmente raggiungibile dal tecnico medio del settore, mentre è esclusa quando la soluzione eccede le competenze di tale tecnico.

    Implicazioni pratiche

    Aggirare un brevetto con piccole modifiche non mette al riparo: se la variante è alla portata di un tecnico medio e lascia intatta l’essenza dell’invenzione, c’è contraffazione. Al contrario, chi sviluppa una soluzione realmente originale, che richiede un apporto inventivo eccedente le competenze ordinarie del settore, si colloca fuori dall’ambito di protezione altrui. Per il titolare del brevetto è cruciale redigere bene le rivendicazioni, che restano il metro oggettivo del confronto. Approfondimenti sui diritti di privativa nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Basta modificare un dettaglio per evitare la contraffazione del brevetto?

    No. Se la variante è ovvia o facilmente raggiungibile dal tecnico medio e non altera l’essenza dell’invenzione, si ha contraffazione per equivalenti, pur senza copia letterale delle rivendicazioni.

    Quando la soluzione alternativa è lecita?

    Quando presenta reale originalità, offrendo una risposta non banale che eccede le competenze del tecnico medio chiamato a risolvere lo stesso problema.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 4 gennaio 2022, n. 120.
    • Artt. 52 e 66 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), sulla portata delle rivendicazioni e sui diritti del titolare del brevetto.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 18487/2024 – Finanziamenti dei soci: conta la sostanza, non il nome del prestito

    Materia: Societario e crisi d’impresa / finanziamenti dei soci · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 2024, n. 18487 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il rimborso del finanziamento del socio è postergato (art. 2467 c.c.) rispetto agli altri creditori quando il prestito è concesso in una fase di squilibrio dell’indebitamento o di crisi che avrebbe richiesto un conferimento.
    • Non conta la qualificazione formale data all’operazione (mutuo, versamento, ecc.): rileva la sostanza economica e la situazione finanziaria della società al momento dell’erogazione.
    • L’onere della prova dei presupposti della postergazione grava su chi intende farla valere (la società o gli altri creditori).

    Il caso

    Un socio aveva versato denaro alla propria società e ne chiede la restituzione. Gli altri creditori (o la società in crisi) obiettano che si tratta di un finanziamento postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.: andrebbe quindi rimborsato dopo gli altri creditori. Il socio replica che l’operazione non aveva la forma di un finanziamento. Si discute, allora, su cosa renda un apporto del socio «finanziamento postergato».

    La decisione

    La Corte ricorda la ratio dell’art. 2467 c.c.: contrastare la sottocapitalizzazione nominale, cioè il fenomeno per cui i soci, invece di dotare la società di capitale di rischio, le forniscono capitale di credito proprio quando essa è in difficoltà, riservandosi di rientrare in concorso con i creditori esterni. Per questo la norma posterga il rimborso dei finanziamenti concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.

    Decisivo è il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: non è il nomen dato all’atto a determinare l’applicazione della regola, ma la reale natura dell’operazione e la condizione finanziaria della società al momento dell’erogazione. Il giudice deve quindi accertare in concreto la ricorrenza dei presupposti, il cui onere probatorio ricade su chi invoca la postergazione. La disciplina non estingue il credito del socio, ma ne sospende l’esigibilità finché perdura la situazione di crisi che ne giustifica la subordinazione.

    Il principio di diritto

    La postergazione del rimborso ex art. 2467 c.c. prescinde dalla qualificazione formale del rapporto e dipende dalla sostanza dell’operazione e dalla situazione finanziaria della società al momento della concessione; i relativi presupposti devono essere provati da chi intende avvalersi della subordinazione, che incide sull’esigibilità e non sull’esistenza del credito.

    Implicazioni pratiche

    Per i soci che intervengono finanziariamente in una società in tensione, l’avvertenza è netta: chiamare «mutuo» un apporto non lo sottrae alla postergazione se i numeri raccontano una crisi. Chi vuole un rimborso prioritario deve agire quando la società è sana e documentare l’equilibrio finanziario dell’epoca; in alternativa, valutare un vero conferimento a capitale. Per curatori e creditori, viceversa, la leva è provare lo squilibrio al momento dell’erogazione. La regola si raccorda con la disciplina della Codice della Crisi d’Impresa. Vedi anche la sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Se chiamo «mutuo» il mio apporto evito la postergazione?

    No. Conta la sostanza dell’operazione e la situazione finanziaria della società al momento del versamento, non il nome dato all’atto: se ricorrono i presupposti dell’art. 2467 c.c. il rimborso è comunque postergato.

    La postergazione cancella il mio credito di socio?

    No. Il credito resta, ma diventa temporaneamente inesigibile: viene rimborsato dopo gli altri creditori e solo una volta superata la situazione di crisi che giustifica la subordinazione.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 2024, n. 18487.
    • Art. 2467 del Codice civile (finanziamenti dei soci; postergazione del rimborso).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 14680/2024 – Confusione tra marchi: conta l’impressione d’insieme, non il dettaglio

    Materia: Proprietà intellettuale / marchi e rischio di confusione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 27 maggio 2024, n. 14680 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il rischio di confusione tra marchi si accerta con una valutazione globale e sintetica, fondata sull’impressione d’insieme, non sull’esame analitico dei singoli elementi.
    • Il parametro è il consumatore medio, normalmente informato e attento, che però si affida a un ricordo imperfetto e raramente confronta i marchi fianco a fianco.
    • La valutazione di confondibilità è un giudizio di fatto: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica o giuridicamente errata.

    Il caso

    Due imprese utilizzano marchi simili per prodotti o servizi affini. Una agisce lamentando il rischio di confusione; l’altra sostiene che, esaminando i segni elemento per elemento, le differenze sono sufficienti a escluderlo. Il giudizio di merito ha valutato la confondibilità e la parte soccombente ne contesta i criteri davanti alla Cassazione.

    La decisione

    La Corte ribadisce il metodo consolidato, di matrice anche europea: l’accertamento del rischio di confusione tra segni distintivi va condotto attraverso una valutazione globale e sintetica, basata sull’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, e non su un esame analitico e «parcellizzato» dei singoli componenti. Vanno considerati gli elementi distintivi e dominanti, le somiglianze visive, fonetiche e concettuali dei segni, l’identità o affinità dei prodotti o servizi e il carattere distintivo (la forza) del marchio anteriore.

    Il giudizio si svolge dal punto di vista del consumatore medio del genere di prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento, che però raramente ha la possibilità di un confronto diretto tra i marchi e deve affidarsi al ricordo mnemonico imperfetto che ne ha conservato. La Corte aggiunge che, anche con servizi identici e marchi deboli, il rischio di confusione non si presume automaticamente. Trattandosi, infine, di un giudizio di fatto, esso non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici.

    Il principio di diritto

    L’accertamento del rischio di confusione tra marchi va condotto mediante una valutazione globale e sintetica dell’impressione d’insieme prodotta dai segni, considerando elementi distintivi e dominanti, somiglianze visive, fonetiche e concettuali, affinità dei prodotti e forza del marchio anteriore, nella prospettiva del consumatore medio e del suo ricordo imperfetto; il relativo apprezzamento è un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se congruamente motivato.

    Implicazioni pratiche

    Nelle controversie sui marchi non serve dimostrare che due segni sono identici: basta che, presi nel loro insieme, possano confondere il consumatore che li ricorda a distanza. Per chi sceglie un nuovo marchio, ciò significa valutare la somiglianza complessiva (suono, aspetto, significato) con i marchi già presenti nello stesso settore, e non limitarsi a inserire piccole varianti. Per chi difende un marchio, conviene impostare le difese sull’impressione d’insieme e sul pubblico di riferimento. Approfondimenti sui segni distintivi nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Due marchi vanno confrontati elemento per elemento?

    No. La confrontabilità si valuta in modo globale e sintetico, sull’impressione d’insieme; l’esame analitico dei singoli componenti non è il criterio corretto.

    Conta il punto di vista del consumatore?

    Sì. Il parametro è il consumatore medio, normalmente informato e attento, che però si affida a un ricordo imperfetto e di rado confronta i marchi affiancati.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 27 maggio 2024, n. 14680.
    • Art. 20 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); principi elaborati dalla giurisprudenza unionale sul rischio di confusione.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 25056/2020 – Amministratori: le scelte di gestione non si giudicano nel merito

    Materia: Societario e crisi d’impresa / responsabilità degli amministratori · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 9 novembre 2020, n. 25056 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Vige nel nostro ordinamento la business judgment rule: il giudice non può sindacare nel merito le scelte di gestione degli amministratori, anche se rivelatesi dannose.
    • L’amministratore risponde ex art. 2392 c.c. solo se la scelta è stata adottata senza la diligenza richiesta, cioè senza acquisire le informazioni e le cautele necessarie.
    • Una scelta inopportuna ma ragionevole e informata non genera responsabilità; restano sindacabili le modalità della decisione e le omissioni.

    Il caso

    Nell’ambito di un’azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società (art. 2392-2393 c.c.), si contesta che alcune scelte gestorie abbiano prodotto perdite e contribuito al dissesto. Gli amministratori si difendono invocando la discrezionalità imprenditoriale: una scelta poi rivelatasi sbagliata non basta, dicono, a renderli responsabili. Il punto è capire fin dove il giudice può spingersi nel valutare l’operato di chi amministra.

    La decisione

    La Corte ribadisce la piena operatività, nel nostro ordinamento, della business judgment rule (la «regola del giudizio d’affari», di matrice statunitense). L’attività compiuta dall’amministratore nell’esercizio del potere gestorio rientra nella sua discrezionalità imprenditoriale e non può essere sindacata nel merito dal giudice: il compimento di scelte economicamente inopportune, di per sé, non è fonte di responsabilità contrattuale verso la società.

    L’amministratore assume infatti un’obbligazione di mezzi e non di risultato: non garantisce il successo dell’impresa, ma una gestione diligente. Ne deriva che il giudice può valutare non l’opportunità dell’esito, bensì il modo in cui la decisione è stata presa: l’insindacabilità viene meno se la scelta è irragionevole o se manca la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, cioè l’acquisizione delle informazioni e l’adozione delle cautele normalmente necessarie a una decisione di quel tipo (art. 2392, comma 1, c.c.). Sotto questo profilo, anche l’inerzia ingiustificata può essere fonte di responsabilità.

    Il principio di diritto

    Le scelte di gestione degli amministratori non sono sindacabili nel merito; la responsabilità ex art. 2392 c.c. presuppone non l’inopportunità dell’atto, ma la violazione del dovere di diligenza nel processo decisionale: la scelta deve risultare irragionevole o adottata senza le informazioni e le cautele esigibili al momento in cui è stata compiuta.

    Implicazioni pratiche

    Per chi amministra una società, la tutela passa dalla tracciabilità del processo decisionale: istruttoria, dati, pareri, verbalizzazione delle valutazioni. Documentare di aver deciso in modo informato e ragionevole è ciò che mette al riparo, anche se l’affare va male. Sul fronte opposto, chi agisce in responsabilità (la società, i soci, il curatore nella liquidazione giudiziale) non può limitarsi a lamentare il cattivo esito: deve dimostrare il difetto di diligenza nel come si è deciso. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Un amministratore risponde se una scelta si rivela sbagliata?

    Non automaticamente. Per la business judgment rule la scelta gestoria non si giudica nel merito: l’amministratore risponde solo se ha deciso senza la diligenza dovuta, cioè senza informarsi e senza le cautele necessarie.

    Cosa può valutare il giudice?

    Non l’opportunità della decisione, ma il modo in cui è stata presa: la sua ragionevolezza e il rispetto del dovere di diligenza. Anche un’inerzia ingiustificata può far sorgere responsabilità.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, 9 novembre 2020, n. 25056.
    • Artt. 2392 e 2393 del Codice civile (diligenza e responsabilità degli amministratori; azione sociale di responsabilità).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 21738/2023 – Marchio rinomato: la rinomanza va provata al momento del deposito del marchio rivale

    Materia: Proprietà intellettuale / marchio di rinomanza · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I civile, 20 luglio 2023, n. 21738 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il marchio rinomato gode di una tutela allargata: è protetto anche oltre il principio di specialità, contro l’aggancio che ne sfrutta la notorietà.
    • L’indagine sulla rinomanza va condotta con riguardo all’epoca del deposito del marchio successivo contestato, non a un momento posteriore.
    • Chi agisce deve provare cumulativamente: la rinomanza, la somiglianza dei segni, l’indebito vantaggio per il contraffattore e il pregiudizio al titolare del marchio anteriore.

    Il caso

    Il titolare di un marchio noto agisce in giudizio per ottenere la nullità di un marchio successivo, registrato da un terzo, e l’accertamento della contraffazione, sostenendo che quel segno si aggancia alla notorietà del proprio. La controparte contesta che la rinomanza sia stata effettivamente provata e che lo sia con riferimento al momento rilevante.

    La decisione

    La Corte ricorda che il marchio rinomato beneficia di una tutela rafforzata (art. 20, comma 1, lett. c, del Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 30/2005): la protezione opera anche per prodotti o servizi non affini a quelli per cui il marchio è registrato, quando l’uso del segno successivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, oppure reca a questi pregiudizio.

    Quanto all’onere della prova, la Corte precisa due punti. Primo: la rinomanza va accertata avendo riguardo all’epoca del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo (e del suo primo uso), non a un’epoca successiva. Secondo: l’onere a carico di chi agisce non si estende alla dimostrazione delle concrete modalità di utilizzo del proprio marchio denominativo, ma si concentra sulla rinomanza a quel momento. La rinomanza, a sua volta, dipende da una serie di elementi cumulativi: quota di mercato dei prodotti contrassegnati, estensione geografica, intensità e durata dell’uso, entità degli investimenti pubblicitari e promozionali. Provata la rinomanza, vanno comunque dimostrati anche la somiglianza tra i segni, l’indebito vantaggio e il pregiudizio.

    Il principio di diritto

    Chi invoca la forza e la rinomanza del proprio marchio per ottenere la nullità di un marchio successivo identico o simile deve provare la rinomanza riferita al momento del deposito e del primo uso del marchio successivo, unitamente alla somiglianza dei segni, all’indebito vantaggio per il contraffattore e al pregiudizio per il titolare anteriore; tale onere non comprende invece la prova delle modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui si lamenta la contraffazione.

    Implicazioni pratiche

    Per chi tutela un marchio noto la lezione è operativa: conviene documentare per tempo e in modo datato la propria notorietà (fatturati, campagne, quote di mercato, diffusione geografica), perché il giudice valuterà la rinomanza alla data del deposito del marchio rivale, non «a posteriori». Non basta affermare di essere famosi oggi: occorre provare di esserlo già allora. Approfondimenti sulla disciplina dei segni distintivi e della concorrenza nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Il marchio rinomato è protetto solo per prodotti uguali?

    No. La tutela è allargata: il marchio rinomato è protetto anche oltre il principio di specialità, contro chi ne sfrutta indebitamente notorietà o carattere distintivo, pure per prodotti non affini.

    A quale momento va riferita la prova della rinomanza?

    Al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo contestato e del suo primo uso, non a un’epoca successiva.

    Cosa deve provare chi agisce in giudizio?

    Cumulativamente: la rinomanza del proprio marchio, la somiglianza tra i segni, l’indebito vantaggio per il contraffattore e il pregiudizio per il titolare del marchio anteriore.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, 20 luglio 2023, n. 21738.
    • Art. 20, comma 1, lett. c), del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 27106/2024 – Clausola di salvaguardia: non salva il mutuo dall’usura già presente alla firma

    Materia: Bancario e finanziario / usura e mutuo · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27106 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La clausola di salvaguardia è quella con cui il contratto prevede che il tasso non supererà mai la soglia antiusura: lecita, ma con una funzione precisa.
    • Serve solo a proteggere per il futuro il tasso da variazioni sopravvenute (es. oscillazioni del variabile) che lo porterebbero oltre soglia.
    • Non sana l’usura originaria: se il tasso (corrispettivo o moratorio) supera la soglia già alla stipula, la clausola è tamquam non esset e la pattuizione è radicalmente nulla.

    Il caso

    Un contratto di mutuo (o finanziamento) contiene una clausola di salvaguardia: una previsione secondo cui, qualora il tasso di interesse — corrispettivo o moratorio — dovesse superare la soglia antiusura, esso si intende automaticamente ridotto entro il limite di legge. Il mutuatario contesta che il tasso pattuito fosse già usurario al momento della stipula; la banca obietta che, grazie alla clausola di salvaguardia, il rischio di usura è comunque scongiurato. La clausola è idonea a «salvare» il contratto?

    La decisione

    La Corte distingue nettamente l’usura originaria (presente fin dalla stipula) da quella sopravvenuta (dovuta a successive variazioni del tasso). La validità delle clausole sugli interessi, sia corrispettivi sia moratori, va verificata al momento della stipulazione: ogni pattuizione che a quel momento superi il tasso-soglia è radicalmente nulla, a prescindere da qualsiasi meccanismo correttivo inserito nel contratto.

    La clausola di salvaguardia ha una funzione esclusivamente prospettica: può essere validamente stipulata solo a tutela della validità di ciò che non è nato già nullo, per neutralizzare la sopravvenuta modifica del tasso che, in sua assenza, renderebbe nullo il contratto. Non può invece operare a ritroso per sanare un tasso che era usurario sin dall’origine: in tal caso la clausola è inidonea a escludere la nullità.

    Il principio di diritto

    La clausola di salvaguardia, idonea a contenere entro la soglia le sole variazioni sopravvenute del tasso, non esclude l’usura originaria: la validità delle clausole sugli interessi, corrispettivi e moratori, si verifica al momento della stipulazione e ogni pattuizione che a quel momento superi il tasso-soglia è radicalmente nulla, a prescindere dai meccanismi correttivi previsti in contratto.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia chiude una linea difensiva ricorrente delle banche: non basta inserire in contratto una «rete di sicurezza» per mettersi al riparo dall’usura. Il momento decisivo resta la stipula: se gli interessi pattuiti, considerati nelle loro componenti, superano già allora la soglia, la clausola di salvaguardia è inefficace e scatta la nullità (con le conseguenze previste dall’art. 1815, comma 2, c.c. per gli interessi corrispettivi). Per il mutuatario significa che la verifica va sempre ancorata al tasso al momento della firma, non al meccanismo correttivo. Approfondimenti nella sezione Testo Unico Bancario.

    Domande frequenti

    La clausola di salvaguardia mette al riparo dall’usura?

    Solo da quella sopravvenuta. Non sana l’usura originaria: se il tasso supera la soglia già alla stipula, la pattuizione è radicalmente nulla nonostante la clausola.

    Quando si verifica se un tasso è usurario?

    Al momento della stipulazione del contratto. La validità delle clausole su interessi corrispettivi e moratori si valuta allora; ogni pattuizione oltre soglia a quel momento è nulla.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27106.
    • Art. 644 del codice penale; art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv. L. 24/2001); artt. 1815, comma 2, e 1419 del codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 6589/2023 – Segnalazione in Centrale Rischi illegittima: il danno non è automatico, va provato

    Materia: Bancario e finanziario / Centrale Rischi · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6589 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi richiede una reale insolvenza (o grave e non transitoria difficoltà), non un semplice ritardo: se manca, è illegittima.
    • Ma la segnalazione illegittima non comporta un danno «in re ipsa» (automatico): il pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, va allegato e provato.
    • La prova del danno reputazionale può darsi anche per presunzioni, ma serve un nesso causale e un pregiudizio concreto, non solo l’errore della banca.

    Il caso

    Una banca segnala un cliente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (o a un sistema di informazioni creditizie). Il cliente lamenta che la segnalazione è illegittima — ad esempio perché manca un reale stato di insolvenza, oppure per errore sulla sua posizione — e chiede il risarcimento del danno patrimoniale (difficoltà di accesso al credito) e non patrimoniale (lesione della reputazione). La domanda è se il danno possa considerarsi automatico, conseguenza diretta della segnalazione sbagliata, oppure se debba essere dimostrato.

    La decisione

    La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: il danno derivante da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non è in re ipsa. Non basta provare che la segnalazione era errata o non dovuta; occorre allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito — sia esso patrimoniale (per esempio il diniego di un finanziamento, il peggioramento delle condizioni di credito) o non patrimoniale (la lesione effettiva dell’immagine e della reputazione) — e il relativo nesso causale con la segnalazione.

    La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti: ma deve poggiare su elementi di fatto concreti, non su una mera deduzione astratta. Nel caso esaminato, la richiesta risarcitoria è stata respinta proprio perché il danno era stato dedotto in modo generico, senza riscontri concreti (ad esempio interrogazioni della banca dati da parte di operatori nel periodo rilevante).

    Il principio di diritto

    Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a un’illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi non sussiste in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche a mezzo di presunzioni, unitamente al nesso di causalità con la segnalazione illegittima.

    Implicazioni pratiche

    Per chi agisce contro una segnalazione sbagliata, il messaggio è operativo: oltre a dimostrare l’illegittimità della segnalazione (l’assenza dei presupposti, come la reale insolvenza), occorre documentare il pregiudizio concreto: finanziamenti negati, rapporti interrotti, condizioni peggiorate, accessi alla banca dati da parte di altri intermediari. Una domanda di risarcimento generica rischia il rigetto, pur a fronte di una segnalazione illegittima. Resta percorribile, in via d’urgenza, la richiesta di cancellazione della segnalazione. Approfondimenti nella sezione Testo Unico Bancario.

    Domande frequenti

    Se la banca mi ha segnalato per errore ho diritto automatico al risarcimento?

    No. La segnalazione illegittima non comporta un danno «in re ipsa»: devi allegare e provare il pregiudizio concreto (patrimoniale o reputazionale) e il nesso con la segnalazione, anche per presunzioni.

    Quando una segnalazione a sofferenza è illegittima?

    Quando manca un reale stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà: un semplice ritardo o un inadempimento contestato non giustificano la segnalazione a sofferenza.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 marzo 2023, n. 6589.
    • Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia sulla Centrale dei Rischi; artt. 2043 e 2059 del codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.