Autore: Andrea Marton

  • Articolo 813-bis Codice di Procedura Civile: Decadenza degli arbitri

    Articolo 813-bis Codice di Procedura Civile: Decadenza degli arbitri

    Art. 813-bis c.p.c. – Decadenza degli arbitri

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto

    relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla

    convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida

    comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti può

    proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo comma. Il presidente

    sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il

    ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione.

    (La norma si applicherà ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta

    successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede)

  • Articolo 813 Codice di Procedura Civile: Accettazione degli arbitri

    Articolo 813 Codice di Procedura Civile: Accettazione degli arbitri

    Art. 813 c.p.c. – Accettazione degli arbitri

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso

    o del verbale della prima riunione.

    Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

  • Articolo 812 Codice di Procedura Civile: Incapacità di essere arbitro

    Articolo 812 Codice di Procedura Civile: Incapacità di essere arbitro

    Art. 812 c.p.c. – Incapacità di essere arbitro

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.

  • Articolo 811 Codice di Procedura Civile: Sostituzione di arbitri

    Articolo 811 Codice di Procedura Civile: Sostituzione di arbitri

    Art. 811 c.p.c. – Sostituzione di arbitri

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro

    sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato. Se la parte a cui

    spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le

    disposizioni dell’articolo precedente.

  • Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione

    Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione

    Art. 35 c.p.c. – Eccezione di compensazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.

  • Articolo 810 Codice di Procedura Civile: Nomina degli arbitri

    Articolo 810 Codice di Procedura Civile: Nomina degli arbitri

    Art. 810 c.p.c. – Nomina degli arbitri

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di

    esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a

    procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei

    venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati

    In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal

    presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato

    la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di

    arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma.

    Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d’arbitrato

    non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

    Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione

    d’arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.

  • Articolo 809 Codice di Procedura Civile: Numero degli arbitri

    Articolo 809 Codice di Procedura Civile: Numero degli arbitri

    Art. 809 c.p.c. – Numero degli arbitri

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

    La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il

    modo di nominarli.

    In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente

    convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se manca

    l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in

    mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei

    modi previsti dall’articolo 810.

  • Articolo 808-quinquies Codice di Procedura Civile: Efficacia della convenzione d’arbitrato

    Articolo 808-quinquies Codice di Procedura Civile: Efficacia della convenzione d’arbitrato

    Art. 808-quinquies c.p.c. – Efficacia della convenzione d’arbitrato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla

    convenzione d’arbitrato.

  • Articolo 808-quater Codice di Procedura Civile: Interpretazione della convenzione d’arbitrato

    Articolo 808-quater Codice di Procedura Civile: Interpretazione della convenzione d’arbitrato

    Art. 808-quater c.p.c. – Interpretazione della convenzione d’arbitrato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a

    tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

  • Articolo 808-ter Codice di Procedura Civile: Arbitrato irrituale

    Articolo 808-ter Codice di Procedura Civile: Arbitrato irrituale

    Art. 808-ter c.p.c. – Arbitrato irrituale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto

    dall’articolo 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.

    Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

    Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

    se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che

    esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;

    se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;

    se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;

    se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;

    se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

    Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825.

    (La norma si applicherà alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo

    che la prevede)