Art. 813-bis c.p.c. – Decadenza degli arbitri
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto
relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla
convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida
comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti può
proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo comma. Il presidente
sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il
ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione.
(La norma si applicherà ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta
successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede)
