Autore: Andrea Marton

  • Articolo 819-bis Codice di Procedura Civile: Sospensione del procedimento arbitrale

    Articolo 819-bis Codice di Procedura Civile: Sospensione del procedimento arbitrale

    Art. 819-bis c.p.c. – Sospensione del procedimento arbitrale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ferma l’applicazione dell’articolo 816 sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con

    ordinanza motivata nei seguenti casi:

    quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di

    procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;

    se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e

    per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;

    quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi

    dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il

    secondo comma dell’articolo 337.

    Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli

    arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno

    dalla cessazione della causa di sospensione.

    Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta

    giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto

    con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità giudiziaria.

  • Articolo 819 Codice di Procedura Civile: Questioni pregiudiziali di merito

    Articolo 819 Codice di Procedura Civile: Questioni pregiudiziali di merito

    Art. 819 c.p.c. – Questioni pregiudiziali di merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della

    controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato,

    salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

    Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su

    materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese

    nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di

    tutte le parti.

  • Articolo 818 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti cautelari

    Articolo 818 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti cautelari

    Art. 818 c.p.c. – Provvedimenti cautelari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di

    legge.

  • Articolo 817-bis Codice di Procedura Civile: Compensazione

    Articolo 817-bis Codice di Procedura Civile: Compensazione

    Art. 817-bis c.p.c. – Compensazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della

    domanda, anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.

  • Articolo 817 Codice di Procedura Civile: Eccezione d’incompetenza

    Articolo 817 Codice di Procedura Civile: Eccezione d’incompetenza

    Art. 817 c.p.c. – Eccezione d’incompetenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli

    arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.

    Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per

    qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento.

    La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza

    di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo

    motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

    La parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai

    limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.

  • Articolo 816-septies Codice di Procedura Civile: Anticipazione delle spese

    Articolo 816-septies Codice di Procedura Civile: Anticipazione delle spese

    Art. 816-septies c.p.c. – Anticipazione delle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese

    prevedibili.

    Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di

    ciascuna parte.

    Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se

    le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla

    convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

  • Articolo 816-sexies Codice di Procedura Civile: Morte, estinzione o perdita di capacità della parte

    Articolo 816-sexies Codice di Procedura Civile: Morte, estinzione o perdita di capacità della parte

    Art. 816-sexies c.p.c. – Morte, estinzione o perdita di capacità della parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le

    misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi

    possono sospendere il procedimento.

    Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli

    arbitri possono rinunciare all’incarico.

    (La norma si applicherà ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta

    successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede)

  • Articolo 816-quinquies Codice di Procedura Civile: Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

    Articolo 816-quinquies Codice di Procedura Civile: Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

    Art. 816-quinquies c.p.c. – Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del

    terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

    Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del

    litisconsorte necessario.

    Si applica l’articolo 111.

    (La norma si applicherà ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta

    successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede)

  • Articolo 25 Codice di Procedura Civile: Foro della pubblica amministrazione

    Articolo 25 Codice di Procedura Civile: Foro della pubblica amministrazione

    Art. 25 c.p.c. – Foro della pubblica amministrazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

  • Articolo 816-quater Codice di Procedura Civile: Pluralità di parti

    Articolo 816-quater Codice di Procedura Civile: Pluralità di parti

    Art. 816-quater c.p.c. – Pluralità di parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d’arbitrato, ciascuna parte può

    convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d’arbitrato

    devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le parti,

    ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un

    ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

    Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di

    altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

    Se non si verifica l’ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario,

    l’arbitrato è improcedibile.