Art. 819-bis c.p.c. – Sospensione del procedimento arbitrale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ferma l’applicazione dell’articolo 816 sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con
ordinanza motivata nei seguenti casi:
quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di
procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;
se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e
per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi
dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il
secondo comma dell’articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli
arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno
dalla cessazione della causa di sospensione.
Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta
giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto
con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità giudiziaria.
