Autore: Andrea Marton

  • Cass. 26938/2024 – Dipendente pubblico che non timbra l’uscita: è falsa attestazione, ma il giudice valuta la proporzionalità

    Materia: Pubblico impiego — responsabilità disciplinare · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza depositata il 17 ottobre 2024, n. 26938 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio non solo manomettere il sistema di rilevazione, ma anche non registrare le uscite interruttive del servizio.
    • La condotta integra l’illecito previsto dall’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 per il licenziamento disciplinare.
    • La tipizzazione legale della sanzione non rende il licenziamento automatico: il giudice verifica comunque la proporzionalità della misura rispetto al fatto concreto.

    Il caso

    Un dipendente pubblico viene licenziato per aver, in modo sistematico, lasciato l’ufficio senza timbrare l’uscita in numerosi episodi nell’arco di alcuni mesi, oltre ad altri comportamenti contestati. La difesa sostiene che la mera omessa timbratura non equivalga a una vera e propria «falsa attestazione» della presenza e, in ogni caso, che il licenziamento sia una sanzione sproporzionata.

    La decisione

    La Corte afferma che, sia prima sia dopo le riforme dell’art. 55-quater, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio «con modalità fraudolente» non soltanto l’alterazione o manomissione del sistema automatico di rilevazione, ma anche il non registrare le uscite che interrompono il servizio: il dipendente, omettendo di timbrare l’uscita, fa figurare una presenza in realtà insussistente.

    Al tempo stesso, la Corte ribadisce un principio di garanzia: la tipizzazione legislativa della sanzione espulsiva operata dall’art. 55-quater non introduce alcun automatismo. Il giudice deve sempre verificare la proporzionalità e l’adeguatezza della misura disciplinare rispetto alla concreta gravità del fatto, all’elemento soggettivo e alle circostanze del caso. La previsione legale individua la fattispecie astratta, ma non sottrae al controllo giudiziale la valutazione di congruità della sanzione.

    Il principio di diritto

    Nel pubblico impiego costituisce falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non solo l’alterazione del sistema automatico di rilevazione, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio; la tipizzazione legale della sanzione espulsiva non determina alcun automatismo, restando rimessa al giudice la verifica di proporzionalità e adeguatezza del licenziamento rispetto al fatto concreto.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha un duplice volto. Da un lato conferma un approccio rigoroso verso i comportamenti che falsano la rilevazione delle presenze: anche la semplice omessa timbratura dell’uscita può integrare l’illecito più grave. Dall’altro ricorda che il licenziamento non è scontato: l’amministrazione deve contestare i fatti nel rispetto delle garanzie del procedimento disciplinare e il giudice resta libero di valutare se la massima sanzione sia proporzionata al singolo caso, potendo ritenerla eccessiva a fronte di episodi di modesta gravità. Per il dipendente è quindi rilevante sia la condotta sia il contesto complessivo in cui è maturata.

    Domande frequenti

    Non timbrare l’uscita è davvero falsa attestazione della presenza?

    Sì. Secondo la Cassazione, omettere di registrare le uscite che interrompono il servizio fa apparire una presenza inesistente e integra la falsa attestazione con modalità fraudolente rilevante ai fini dell’art. 55-quater.

    Il licenziamento è automatico se scatta l’art. 55-quater?

    No. La tipizzazione legale della sanzione non crea automatismi: il giudice deve sempre verificare la proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità concreta del fatto.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza depositata il 17 ottobre 2024, n. 26938.
    • Art. 55-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 25201/2024 – Danno da precariato nella P.A.: il risarcimento si prescrive in dieci anni, non in cinque

    Materia: Pubblico impiego — prescrizione del danno · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 2024, n. 25201 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Il danno da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego ha natura contrattuale, non precontrattuale né aquiliana.
    • Ne consegue che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), non in quello quinquennale.
    • Si consolida un orientamento protettivo del lavoratore precario del settore pubblico.

    Il caso

    Un lavoratore impiegato da una pubblica amministrazione con una catena di contratti a termine protrattasi per anni agisce per ottenere il risarcimento del danno da precarizzazione. L’ente eccepisce la prescrizione sostenendo che si applichi il termine breve quinquennale, con la conseguenza che gran parte del periodo non sarebbe più risarcibile. La questione è quindi: quanti anni ha il lavoratore per far valere il proprio diritto?

    La decisione

    La Corte qualifica la responsabilità della P.A. per l’abuso del contratto a termine come responsabilità contrattuale, escludendo sia la tesi della responsabilità precontrattuale sia quella extracontrattuale (che avrebbe comportato il termine quinquennale dell’art. 2947 c.c.). L’abuso si colloca infatti all’interno di un rapporto di lavoro già in essere e nella violazione delle regole che lo governano.

    Da questa qualificazione discende l’applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile. Il danno risarcibile è il cosiddetto danno da precarizzazione, che ristora il pregiudizio di aver lavorato in una condizione di illegittima precarietà, lesiva della dignità della persona e del diritto al lavoro.

    Il principio di diritto

    Il diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine alle dipendenze della pubblica amministrazione, avendo natura contrattuale, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non a quello quinquennale.

    Implicazioni pratiche

    La differenza tra cinque e dieci anni è spesso decisiva per l’esito della causa: un termine decennale consente di recuperare un arco temporale molto più ampio di precariato. Per il lavoratore è comunque essenziale individuare con cura il momento di decorrenza della prescrizione e gli eventuali atti interruttivi, e ricostruire l’intera successione dei contratti. La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato a tutela dei precari pubblici, da leggere insieme al principio per cui la successiva stabilizzazione per concorso non estingue il diritto al risarcimento.

    Domande frequenti

    In quanti anni si prescrive il risarcimento per il precariato nella P.A.?

    In dieci anni. La Cassazione qualifica la responsabilità come contrattuale e applica il termine ordinario decennale dell’art. 2946 c.c., escludendo il termine breve quinquennale.

    Che cos’è il danno da precarizzazione?

    È il danno che ristora il pregiudizio di aver lavorato in una condizione di illegittima precarietà, lesiva della dignità della persona e del diritto al lavoro, conseguente all’abuso dei contratti a termine.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 2024, n. 25201.
    • Artt. 2946 e 2947 del Codice civile; art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 10452/2024 – Precari della P.A.: la stabilizzazione vinta per concorso non cancella il risarcimento

    Materia: Pubblico impiego — abuso del contratto a termine · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10452 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nel pubblico impiego la reiterazione abusiva di contratti a termine non comporta la conversione in rapporto a tempo indeterminato (vietata dalla legge), ma dà diritto al risarcimento del cosiddetto danno comunitario.
    • La stabilizzazione ottenuta vincendo un concorso non è una misura idonea a sanare l’abuso già consumato.
    • Manca la correlazione diretta tra l’abuso subito e la successiva assunzione per concorso: il diritto al risarcimento non si estingue.

    Il caso

    Una lavoratrice viene impiegata da un Comune nei servizi per la prima infanzia attraverso una serie di contratti a termine succedutisi nel tempo oltre i limiti consentiti. Successivamente ottiene la stabilizzazione superando una procedura concorsuale. Agisce comunque in giudizio chiedendo il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti. L’ente si difende sostenendo che l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato avrebbe già «riparato» l’abuso, facendo venir meno ogni pretesa risarcitoria.

    La decisione

    La Corte muove dal quadro consolidato (clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; art. 36 del D.Lgs. 165/2001): nel settore pubblico la legge vieta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma deve essere garantita una misura effettiva e dissuasiva contro l’abuso, che si traduce nel risarcimento del danno (il cosiddetto danno comunitario).

    Il punto decisivo è che la stabilizzazione vinta per concorso non è una misura idonea a sanare l’abuso pregresso. Manca infatti la necessaria correlazione diretta e immediata tra l’abuso subito e la successiva assunzione: il dipendente è stato assunto perché ha superato una selezione, non come forma di riparazione dell’illegittimità dei precedenti contratti a termine. Di conseguenza il diritto al risarcimento permane anche dopo la stabilizzazione.

    Il principio di diritto

    Nel pubblico impiego l’assunzione a tempo indeterminato ottenuta a seguito del superamento di una procedura concorsuale non costituisce misura idonea a sanzionare e a riparare l’abuso derivante dalla reiterazione illegittima dei contratti a termine, difettando la correlazione diretta e immediata con l’abuso; resta perciò fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

    Implicazioni pratiche

    Per migliaia di ex precari della P.A. la conseguenza è concreta: la stabilizzazione conseguita per concorso non preclude la domanda di risarcimento per gli anni di precariato illegittimo. Diverso è il caso in cui la stabilizzazione costituisca essa stessa la misura «riparatoria» specificamente correlata all’abuso. Il danno risarcibile è quello «comunitario», di natura forfettaria e svincolato dalla prova di un pregiudizio concreto, da calibrare secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza e dalla normativa sopravvenuta. Resta essenziale ricostruire la successione dei contratti e i relativi periodi.

    Domande frequenti

    Se sono stato stabilizzato per concorso ho ancora diritto al risarcimento?

    Sì. Secondo la Cassazione la stabilizzazione vinta tramite concorso non è misura idonea a sanare l’abuso pregresso, perché manca la correlazione diretta con esso: il diritto al risarcimento resta.

    Nel pubblico impiego i contratti a termine abusivi si convertono in tempo indeterminato?

    No. La legge vieta la conversione nel settore pubblico; la tutela contro l’abuso passa attraverso il risarcimento del danno (il cosiddetto danno comunitario).

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10452.
    • Art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 17123/2019 – Concorsi pubblici e scorrimento della graduatoria: a quale giudice rivolgersi

    Materia: Pubblico impiego — concorsi e giurisdizione · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 1° luglio 2019, n. 17123 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Davanti al giudice amministrativo vanno le controversie sulla legittimità degli atti del concorso e degli atti di macro-organizzazione (dal bando all’approvazione della graduatoria).
    • Davanti al giudice ordinario (del lavoro) vanno le controversie sul diritto all’assunzione e allo scorrimento fondato direttamente sulla legge, una volta approvata la graduatoria.
    • Il discrimine è l’oggetto della domanda: si contesta un atto amministrativo o si fa valere un diritto soggettivo già sorto?

    Il caso

    Il tema è classico e ricorrente: un candidato collocato in graduatoria di un concorso pubblico pretende l’assunzione per scorrimento, oppure contesta le scelte dell’amministrazione su come e se utilizzare la graduatoria. Davanti a chi va proposta la causa: il giudice amministrativo (TAR) o il giudice ordinario del lavoro? La questione non è un cavillo: sbagliare giudice significa vedersi dichiarare il difetto di giurisdizione e perdere tempo prezioso.

    La decisione

    Le Sezioni Unite, alla luce dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, fissano un criterio fondato sull’oggetto della domanda.

    • Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla legittimità degli atti della procedura concorsuale e degli atti di macro-organizzazione: atti che esprimono il potere amministrativo di auto-organizzazione dell’ente e non sono riconducibili agli atti di gestione assunti con i poteri del datore di lavoro privato. È il caso in cui si chiede l’annullamento di un atto generale o regolamentare (ad esempio sulla disciplina delle graduatorie).
    • Spetta al giudice ordinario la controversia in cui si fa valere un diritto soggettivo — tipicamente il diritto allo scorrimento e all’assunzione — fondato direttamente sulla legge, a valle dell’approvazione della graduatoria, quando si controverte sulla mera esecuzione del rapporto.

    In sostanza, finché si discute della legittimità dell’azione amministrativa (bando, commissione, valutazioni comparative, approvazione della graduatoria) la giurisdizione è amministrativa; quando invece si rivendica un diritto già sorto in capo al singolo, la giurisdizione è del giudice del lavoro.

    Il principio di diritto

    Il riparto di giurisdizione sullo scorrimento delle graduatorie dipende dal petitum sostanziale: se la domanda investe la legittimità di atti amministrativi (anche di macro-organizzazione) la cognizione spetta al giudice amministrativo; se mira al riconoscimento di un diritto soggettivo all’assunzione fondato sulla legge, a graduatoria approvata, spetta al giudice ordinario.

    Implicazioni pratiche

    Prima di agire occorre qualificare con precisione che cosa si chiede. Impugnare il bando o un atto generale che disciplina l’uso delle graduatorie è materia da TAR, con i relativi termini di decadenza (di regola 60 giorni). Far valere il diritto all’assunzione a graduatoria ormai definita, contestando comportamenti datoriali, è materia del giudice del lavoro, con regole e termini diversi. La scelta dello strumento incide anche sui poteri del giudice (annullamento dell’atto davanti al TAR; accertamento del diritto e disapplicazione dell’atto presupposto davanti al giudice ordinario). Sul fondamento costituzionale dell’imparzialità e del concorso si veda la Costituzione.

    Domande frequenti

    Per essere assunto dalla graduatoria devo rivolgermi al TAR o al giudice del lavoro?

    Dipende. Se contesti la legittimità di atti del concorso o di atti generali sulle graduatorie, la giurisdizione è del giudice amministrativo; se rivendichi il diritto all’assunzione già sorto, a graduatoria approvata, è del giudice ordinario.

    Cosa sono gli atti di macro-organizzazione?

    Sono atti con cui la P.A. esercita il potere di auto-organizzazione (ad esempio la disciplina generale delle graduatorie): non sono atti di gestione del rapporto e la loro legittimità è sindacata dal giudice amministrativo.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 1° luglio 2019, n. 17123.
    • Art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 97 della Costituzione.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 1477/2025 – Conversione del pignoramento: il termine per chiederla è ragionevole e legittimo

    Materia: Esecuzione forzata / conversione del pignoramento · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 22 gennaio 2025, n. 1477 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito, agli interessi e alle spese, anche a rate.
    • L’istanza va presentata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione: la Cassazione giudica questo termine ragionevole.
    • I dubbi di illegittimità costituzionale del termine sono manifestamente infondati: la norma bilancia il diritto del debitore (anche all’abitazione) e l’effettività della tutela del credito.

    Il caso

    La conversione del pignoramento è lo strumento che permette al debitore di «liberare» i beni pignorati pagando: l’art. 495 c.p.c. consente di sostituire i beni con una somma pari all’importo dovuto (credito, interessi, spese), eventualmente rateizzata. La legge però fissa un termine per presentare l’istanza, collocato prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione. Un debitore esecutato ha sostenuto che questo termine rigido sarebbe incostituzionale, perché comprimerebbe in modo eccessivo la sua possibilità di salvare i beni, specie l’abitazione.

    La decisione

    La Corte ritiene manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, qualificando il termine come del tutto ragionevole. La previsione di un limite temporale non è arbitraria: risponde a una logica di bilanciamento tra la tutela del debitore — compreso il suo interesse, costituzionalmente rilevante, all’abitazione — e l’effettività della tutela del credito, anch’essa valore di rilievo costituzionale.

    Consentire la conversione senza limiti di tempo, fino alle soglie finali della procedura, vanificherebbe la funzione dell’esecuzione e l’affidamento di chi vi partecipa (in particolare degli offerenti in vendita). Il punto di equilibrio scelto dal legislatore — ammettere la conversione fino a quando non sia disposta la vendita o l’assegnazione — non eccede i limiti della ragionevolezza.

    Il principio di diritto

    Il termine entro cui il debitore può chiedere la conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c. è ragionevole e non contrasta con i parametri costituzionali, realizzando un equilibrato bilanciamento tra il diritto del debitore, anche all’abitazione, e l’effettività della tutela del credito.

    Implicazioni pratiche

    Per il debitore la lezione è pratica: la conversione è un’opportunità preziosa per fermare l’esecuzione pagando — anche a rate — ma va attivata tempestivamente, prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione. Attendere significa rischiare la decadenza dalla possibilità di conversione. Va inoltre ricordato che il mancato versamento di una rata, oltre i termini di tolleranza previsti, fa decadere dal beneficio e fa proseguire l’esecuzione. Chi voglia salvare il bene pignorato deve quindi muoversi subito e con un piano di pagamento sostenibile. Approfondimenti nella sezione Codice di Procedura Civile.

    Domande frequenti

    Posso bloccare il pignoramento pagando a rate?

    Sì: l’art. 495 c.p.c. consente la conversione, cioè di sostituire i beni pignorati con una somma pari a credito, interessi e spese, anche rateizzata. Ma l’istanza va presentata prima della vendita o assegnazione.

    Il termine per chiedere la conversione è legittimo?

    Sì. La Cassazione lo ha ritenuto ragionevole e non incostituzionale, perché bilancia il diritto del debitore, anche all’abitazione, con l’effettività della tutela del credito.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 22 gennaio 2025, n. 1477.
    • Art. 495 del codice di procedura civile (conversione del pignoramento).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 11866/2024 – Mansioni superiori nella P.A.: spettano le differenze retributive, ma non la promozione

    Materia: Pubblico impiego — mansioni superiori · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza depositata il 2 maggio 2024, n. 11866 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto al compenso corrispondente per il periodo in cui sono state effettivamente svolte.
    • Non comporta però alcuna promozione automatica: il dipendente non acquisisce in via stabile la qualifica superiore (a differenza del settore privato).
    • Il riconoscimento economico presuppone un atto formale di attribuzione non adottato contra legem, proveniente dall’organo titolare del potere, su un posto vacante in organico e con copertura finanziaria.

    Il caso

    Un dipendente di un grande ente nazionale chiede il pagamento delle differenze retributive per aver svolto, per un lungo periodo, mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale superiore rispetto al proprio inquadramento. La domanda di fondo è duplice: quel servizio «di fatto» gli dà diritto a essere pagato di più? E soprattutto, gli dà diritto a ottenere in via definitiva la qualifica superiore?

    La decisione

    La Corte ribadisce la disciplina propria del pubblico impiego contrattualizzato (art. 52 del D.Lgs. 165/2001). Sul piano retributivo il diritto al compenso per le mansioni superiori effettivamente svolte trova fondamento nell’art. 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro): il dipendente va pagato per il livello delle funzioni concretamente esercitate, per tutto il tempo in cui le ha svolte.

    Sul piano dell’inquadramento, invece, vale il principio opposto a quello del settore privato: lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori non determina alcuna acquisizione stabile della qualifica, perché l’accesso alle qualifiche superiori è presidiato dalla regola del concorso pubblico (art. 97 Cost.).

    La Corte precisa inoltre le condizioni del riconoscimento economico: occorre un atto formale di attribuzione dell’incarico che non sia adottato contra legem, provenga dall’organo titolare del relativo potere, sia riferito a un posto vacante in organico e disponga della necessaria copertura finanziaria. La prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni superiori, con la relativa autonomia e responsabilità, si gioca interamente nel giudizio di merito.

    Il principio di diritto

    Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, cui è correlato il corrispondente riconoscimento economico, presuppone un atto formale di attribuzione dell’incarico non adottato in violazione di legge, proveniente dall’organo titolare del relativo potere, rispetto a un posto vacante di organico e con copertura finanziaria degli oneri; il diritto alle differenze retributive non si traduce comunque nell’acquisizione stabile della qualifica superiore.

    Implicazioni pratiche

    Per il dipendente pubblico il messaggio è netto: anche dopo anni di mansioni superiori non matura una promozione «sul campo», perché la qualifica superiore si raggiunge solo per concorso. Resta però il diritto a essere pagato per il livello delle funzioni svolte, a condizione di provarne l’effettività e la riconducibilità alla categoria superiore. In giudizio è decisivo documentare in modo rigoroso le concrete attività svolte, l’autonomia decisionale e la responsabilità assunta, oltre alla regolarità formale dell’incarico. Sul fondamento costituzionale del diritto alla retribuzione si veda la Costituzione.

    Domande frequenti

    Se svolgo mansioni superiori nella P.A. vengo promosso?

    No. Nel pubblico impiego lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori non comporta l’acquisizione della qualifica superiore, che si consegue solo tramite concorso pubblico. Spettano però le differenze retributive.

    Quali condizioni servono per avere le differenze retributive?

    Occorre provare l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori e, di regola, un atto formale di incarico legittimo, su posto vacante in organico, con copertura finanziaria e adottato dall’organo competente.

    Su quale base si fonda il diritto al compenso maggiore?

    Sull’art. 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza depositata il 2 maggio 2024, n. 11866.
    • Art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (mansioni nel pubblico impiego); artt. 36 e 97 della Costituzione.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 32759/2024 – L’unica casa di abitazione non è pignorabile dal Fisco: i tre requisiti

    Materia: Riscossione / espropriazione immobiliare esattoriale · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32759 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare l’immobile del debitore quando ricorrono cumulativamente tre condizioni (art. 76 D.P.R. 602/1973).
    • Deve trattarsi dell’unico immobile di proprietà, adibito a uso abitativo e in cui il debitore risiede anagraficamente.
    • L’immobile non deve essere «di lusso», cioè classato nelle categorie catastali A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi di pregio).

    Il caso

    Il debitore di somme iscritte a ruolo si vede aggredire dall’agente della riscossione l’immobile in cui abita. Invoca l’impignorabilità prevista dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973 (come modificato nel 2013), che vieta all’agente della riscossione di procedere all’espropriazione della «unica» casa di abitazione a determinate condizioni. Quali sono, esattamente, i presupposti di questa tutela?

    La decisione

    La Corte ribadisce che il divieto di espropriazione opera quando l’immobile possiede cumulativamente i requisiti fissati dalla norma. Deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore; deve avere destinazione abitativa ed essere adibito a residenza anagrafica del debitore; non deve appartenere alle categorie catastali A/8 o A/9, riservate agli immobili di pregio.

    La protezione vale solo nei confronti dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione): non riguarda i creditori privati, che possono invece agire in via ordinaria anche sull’abitazione. Mancando anche uno solo dei requisiti — ad esempio se il debitore possiede un altro immobile, o se l’abitazione è classata A/8 — il divieto non opera e l’espropriazione esattoriale è ammessa.

    Il principio di diritto

    Il divieto di espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione, ex art. 76 del D.P.R. 602/1973, presuppone la contemporanea sussistenza di tre condizioni: che si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore, adibito a sua abitazione con residenza anagrafica, e non classato nelle categorie catastali A/8 o A/9. In difetto anche di una sola di esse, l’immobile è pignorabile.

    Implicazioni pratiche

    Il messaggio operativo è netto. La tutela dell’«unica casa» non è automatica e non coincide con il concetto fiscale di «prima casa»: occorre verificare in concreto i tre requisiti (unicità del possesso immobiliare, uso abitativo con residenza, categoria catastale non di lusso). Inoltre la protezione opera solo contro la riscossione esattoriale: di fronte a una banca o a un creditore privato, l’abitazione resta aggredibile. Chi subisce un pignoramento esattoriale sull’abitazione dovrebbe verificare la ricorrenza dei presupposti e, se difettano dal lato dell’agente della riscossione, valutare l’opposizione.

    Domande frequenti

    La «prima casa» è sempre impignorabile?

    No. L’impignorabilità riguarda l’unico immobile di proprietà, adibito ad abitazione con residenza e non di lusso (no A/8 o A/9), e vale solo verso l’Agenzia Entrate-Riscossione, non verso i creditori privati.

    Se possiedo un altro immobile perdo la tutela?

    Sì. Uno dei requisiti è che si tratti dell’unico immobile di proprietà: se ne possiedi un altro, il divieto di pignoramento esattoriale non opera.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32759.
    • Art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 21110/2012 – Chi compra all’asta è protetto anche se il titolo era inesistente, salvo collusione

    Materia: Esecuzione forzata / vendita all’asta e tutela del terzo · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 novembre 2012, n. 21110 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Chi acquista un bene in una vendita forzata (asta) è un terzo estraneo al rapporto tra creditore e debitore.
    • Il suo acquisto non viene travolto se in seguito si accerta che mancava un valido titolo esecutivo a sostegno dell’esecuzione.
    • L’unica eccezione è la collusione tra l’acquirente e il creditore procedente (art. 2929 c.c.); al debitore restano il ricavato e l’eventuale risarcimento.

    Il caso

    Un immobile viene venduto all’asta nell’ambito di un’espropriazione forzata e aggiudicato a un terzo. Successivamente emerge che il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione era inesistente o comunque inidoneo a legittimare l’azione. Il debitore esecutato pretende che cada anche l’acquisto del terzo aggiudicatario. È così?

    La decisione

    Le Sezioni Unite tutelano l’affidamento del terzo acquirente. La successiva accertata inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esecuzione non travolge l’acquisto compiuto dal terzo nel corso dell’espropriazione, purché questi abbia operato nel rispetto delle regole della procedura. Opera la tutela dell’art. 2929 del codice civile, secondo cui la nullità degli atti esecutivi anteriori alla vendita non pregiudica l’acquirente, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.

    Il debitore non resta privo di tutela: conserva il diritto sul ricavato della vendita e può agire per il risarcimento del danno nei confronti di chi ha promosso l’esecuzione senza un titolo idoneo. Ciò che non può ottenere è la caducazione dell’acquisto del terzo in buona fede, a garanzia della stabilità delle vendite forzate.

    Il principio di diritto

    L’acquisto del terzo nel corso dell’espropriazione forzata, compiuto in conformità alle regole del procedimento, non è caducato dalla successiva accertata inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esecuzione, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo con il creditore procedente; al debitore residuano il diritto al ricavato e l’azione risarcitoria.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia garantisce la sicurezza degli acquisti all’asta: chi compra in una vendita forzata non deve temere che il proprio acquisto venga annullato per vizi del titolo riferibili al rapporto tra creditore e debitore. È un presidio essenziale per il funzionamento del mercato delle esecuzioni. Il debitore che ritenga illegittima l’esecuzione deve attivarsi tempestivamente con le opposizioni (prima della vendita), perché dopo l’aggiudicazione potrà di norma far valere solo il ricavato e il risarcimento, non il recupero del bene. La collusione, peraltro, va provata. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.

    Domande frequenti

    Se compro all’asta e poi scopro che il titolo era inesistente perdo il bene?

    Di regola no. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’acquisto del terzo non è travolto dalla successiva inesistenza del titolo, salvo la collusione col creditore procedente (art. 2929 c.c.).

    Cosa può fare il debitore in questo caso?

    Può far valere il diritto sul ricavato della vendita e agire per il risarcimento del danno verso chi ha avviato l’esecuzione senza un titolo idoneo; non può, di regola, riprendersi il bene.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 28 novembre 2012, n. 21110.
    • Art. 2929 del codice civile (nullità degli atti esecutivi e tutela del terzo acquirente).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 61/2014 – Se cade il titolo del primo creditore l’esecuzione può proseguire con l’intervenuto

    Materia: Esecuzione forzata / pluralità di creditori · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 gennaio 2014, n. 61 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nel processo esecutivo con più creditori concorrenti, le vicende del titolo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non bloccano di per sé l’esecuzione.
    • L’esecuzione può proseguire sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato forza esecutiva.
    • Decisivo è il momento dell’intervento: occorre che vi sia un pignoramento ancora valido a cui ricollegarlo.

    Il caso

    Un creditore avvia il pignoramento sulla base del proprio titolo esecutivo. Nel corso della procedura, però, quel titolo viene meno (perché sospeso, caducato, dichiarato inefficace o estinto). Nel frattempo erano intervenuti altri creditori muniti di un proprio titolo ancora valido. Cosa accade al pignoramento e all’intera esecuzione?

    Il nodo: il principio per cui il titolo deve esistere dall’inizio alla fine richiede la sopravvivenza del titolo del creditore procedente, oppure basta che almeno un titolo valido — anche di un intervenuto — sorregga la procedura?

    La decisione

    Le Sezioni Unite compongono il contrasto stabilendo che, nell’esecuzione con pluralità di creditori, il requisito della perdurante esistenza del titolo va inteso non come necessaria sopravvivenza del titolo del procedente, ma come costante presenza di almeno un titolo esecutivo valido — anche dell’intervenuto — idoneo a giustificare la persistente efficacia del pignoramento originario.

    Occorre tuttavia distinguere in base al momento dell’intervento: se l’azione esecutiva si era già arrestata (ad esempio per caducazione del titolo del procedente) prima dell’intervento, non esiste più un pignoramento valido a cui l’intervento possa ricollegarsi, e l’esecuzione non può proseguire; se invece l’intervento è anteriore al venir meno del titolo del procedente, il pignoramento resta in piedi e la procedura prosegue sull’impulso del creditore intervenuto munito di titolo.

    Il principio di diritto

    Nel processo esecutivo con più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo del creditore procedente non impediscono la prosecuzione dell’esecuzione promossa dal creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato forza esecutiva, purché al momento dell’intervento sussistesse ancora un valido pignoramento cui ricollegare la sua partecipazione.

    Implicazioni pratiche

    Per i creditori è un incentivo a intervenire tempestivamente nell’esecuzione altrui: chi interviene quando il pignoramento è ancora valido può far proseguire la procedura anche se poi cade il titolo del creditore che l’ha promossa. Per il debitore, invece, significa che la caducazione del titolo del primo creditore non chiude automaticamente l’esecuzione se altri creditori muniti di titolo erano già intervenuti. La data dell’intervento, rispetto a quella del venir meno del titolo, diventa il dato da verificare. Approfondimenti nella sezione Codice di Procedura Civile.

    Domande frequenti

    Se il creditore che ha avviato il pignoramento perde il titolo, l’esecuzione finisce?

    Non necessariamente. Se erano già intervenuti altri creditori con titolo valido quando il pignoramento era ancora efficace, la procedura può proseguire sul loro impulso.

    Conta quando è avvenuto l’intervento?

    Sì. È decisivo: l’intervento deve essere anteriore al venir meno del titolo del procedente, così da ricollegarsi a un pignoramento ancora valido.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 7 gennaio 2014, n. 61.
    • Disciplina dell’intervento dei creditori e del pignoramento nel codice di procedura civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 5641/2018 – Perdita di chance: si risarcisce la possibilità perduta, non il risultato

    Materia: Responsabilità sanitaria / perdita di chance · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 9 marzo 2018, n. 5641 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • La perdita di chance è un danno autonomo: è la perdita della possibilità di un risultato migliore (più sopravvivenza, una guarigione), non il mancato risultato in sé.
    • Non va confusa la probabilità come misura del nesso causale con la probabilità come oggetto della perdita: sono piani diversi.
    • Il risarcimento non è proporzionale al «risultato perduto», ma va commisurato in via equitativa alla possibilità perduta, valutata secondo apprezzabilità, serietà e consistenza.

    Il caso

    In ambito tipicamente oncologico, un ritardo diagnostico o un errore terapeutico privano il paziente di maggiori possibilità di sopravvivenza o di un decorso più favorevole. Non è però certo che, con una diagnosi tempestiva, il paziente sarebbe guarito: era solo più probabile un esito migliore. Si può risarcire questa possibilità perduta? E come si quantifica?

    La decisione

    La Terza Sezione ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza sulla chance e fissa una distinzione concettuale fondamentale: occorre non confondere la probabilità intesa come strumento di accertamento del nesso causale (quanto è probabile che l’errore abbia causato il danno) con la probabilità intesa come oggetto stesso della perdita (la possibilità di un risultato migliore che il paziente aveva e che gli è stata sottratta).

    Quando la chance perduta ha carattere non patrimoniale — come la maggiore possibilità di sopravvivenza — il risarcimento non può essere proporzionale al «risultato perduto», ma deve essere equitativamente commisurato alla possibilità perduta in sé, da valutare secondo i criteri di apprezzabilità, serietà e consistenza. La chance, per essere risarcibile, deve dunque essere concreta ed effettiva, non meramente ipotetica.

    Il principio di diritto

    In tema di responsabilità sanitaria, la perdita di chance costituisce un danno autonomo, consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole; quando tale possibilità ha natura non patrimoniale, il risarcimento non va parametrato al risultato sperato, ma va liquidato equitativamente in relazione alla possibilità perduta, purché seria, apprezzabile e consistente.

    Implicazioni pratiche

    La distinzione ha conseguenze concrete sulla quantificazione. Non si può «scontare» il valore della vita o della salute per la percentuale di probabilità perduta come se fosse un calcolo aritmetico: si risarcisce la chance in sé, con valutazione equitativa. È un istituto da maneggiare con rigore: la chance dev’essere provata nella sua effettiva esistenza, perché non è risarcibile la mera speranza. Resta nettamente distinta dal caso in cui è provato, secondo il «più probabile che non», che l’errore ha causato il danno finale: lì si risarcisce il danno alla salute, non la chance. Il fondamento è nell’art. 1223 del Codice Civile.

    Domande frequenti

    Che cos’è la perdita di chance in medicina?

    È la perdita della possibilità di un esito migliore (ad esempio maggiori chance di sopravvivenza) a causa di un errore o ritardo. Si risarcisce la possibilità perduta in sé, non il risultato che non è certo si sarebbe raggiunto.

    Come si calcola il risarcimento della perdita di chance?

    Non in proporzione al risultato sperato, ma in via equitativa, valutando l’apprezzabilità, la serietà e la consistenza della possibilità perduta. La chance dev’essere concreta, non una semplice speranza.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 9 marzo 2018, n. 5641.
    • Artt. 1223 e 2043 del Codice civile.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. SS.UU. 26252/2022 – Stipendi e pensioni: i limiti di pignorabilità valgono anche per sequestro e confisca

    Materia: Esecuzione forzata / impignorabilità di stipendi e pensioni · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza depositata il 7 luglio 2022, n. 26252 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • L’art. 545 c.p.c. fissa i limiti alla pignorabilità di stipendi, salari e pensioni (la parte minima è impignorabile, il resto entro precise soglie).
    • Le Sezioni Unite penali estendono quei limiti anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.
    • Il fondamento è costituzionale: retribuzione e pensione assicurano un’esistenza libera e dignitosa (artt. 2, 36 e 38 Cost.).

    Il caso

    L’art. 545 c.p.c. protegge stipendi e pensioni dall’aggressione integrale: una quota corrispondente al minimo vitale è impignorabile e la parte eccedente può essere pignorata solo entro limiti precisi (in linea generale fino a un quinto). La domanda affrontata dalle Sezioni Unite penali è: questi limiti, pensati per l’esecuzione civile, valgono anche quando lo Stato dispone un sequestro penale finalizzato alla confisca per equivalente su somme aventi natura di stipendio o pensione?

    La decisione

    Le Sezioni Unite rispondono in senso affermativo: i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario, altre indennità del rapporto di lavoro (comprese quelle di fine rapporto) e di pensione, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.

    La ragione è di rango costituzionale: emolumenti retributivi e pensionistici garantiscono i mezzi indispensabili al sostentamento della persona e della sua famiglia, in attuazione dei principi di solidarietà, di proporzionalità della retribuzione e di tutela previdenziale (artt. 2, 36 e 38 della Costituzione). Tale tutela non può venire meno per il solo fatto che l’ablazione avvenga in sede penale anziché civile: il bene protetto — il minimo vitale — è il medesimo.

    Il principio di diritto

    I limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle di licenziamento) e a titolo di pensione o assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa preordinato.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha portata pratica ampia: il minimo vitale di stipendi e pensioni resta protetto anche nel procedimento penale. Chi subisce un sequestro penale su somme di natura retributiva o pensionistica può eccepire l’applicazione delle soglie dell’art. 545 c.p.c., chiedendo che la misura non intacchi la quota impignorabile. La verifica va fatta sulla natura delle somme (stipendio/pensione) e sull’importo, distinguendo — come nell’esecuzione civile — il caso del versamento già accreditato sul conto da quello del pignoramento alla fonte. Approfondimenti nella sezione Codice di Procedura Civile.

    Domande frequenti

    La pensione può essere sequestrata integralmente in un processo penale?

    No. Le Sezioni Unite penali hanno chiarito che i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. valgono anche per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente: la quota minima resta protetta.

    Perché stipendi e pensioni godono di questa tutela?

    Perché assicurano i mezzi di sostentamento della persona e della famiglia: la protezione ha fondamento costituzionale negli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza depositata il 7 luglio 2022, n. 26252.
    • Art. 545 del codice di procedura civile; artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
  • Cass. 28991/2019 – Responsabilità sanitaria: il paziente prova il nesso, la struttura prova l’impossibilità

    Materia: Responsabilità sanitaria / onere della prova · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 11 novembre 2019, n. 28991 («San Martino») · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    In sintesi
    • Nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria l’onere della prova si ripartisce in due fasi.
    • Il paziente deve provare — anche per presunzioni — il nesso causale tra la condotta del sanitario e l’aggravamento o l’insorgenza della patologia.
    • Solo dopo, alla struttura spetta provare che l’inadempimento è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la corretta prestazione.

    Il caso

    La pronuncia fa parte del cosiddetto «decalogo di San Martino», una serie di sentenze gemelle dell’11 novembre 2019 con cui la Terza Sezione ha riordinato i principi della responsabilità sanitaria. Il problema affrontato è tra i più pratici: in una causa per danni, chi deve provare che cosa? In particolare, su chi grava la prova del nesso di causalità tra la condotta del medico e il peggioramento delle condizioni del paziente?

    La decisione

    La Corte chiarisce la ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale della struttura (art. 1218 c.c.), distinguendo due passaggi:

    • Prima fase — a carico del paziente: chi agisce deve provare, anche mediante presunzioni, il nesso causale tra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario. Il nesso causale è il fatto costitutivo della domanda e non si presume.
    • Seconda fase — a carico della struttura: solo se il paziente ha assolto il primo onere, spetta al debitore (la struttura) provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione, ai sensi dell’art. 1218 c.c.

    In altri termini, il rischio della causa ignota sul piano eziologico resta a carico del paziente: l’incertezza sul nesso non si trasferisce automaticamente sulla struttura.

    Il principio di diritto

    In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, è onere del paziente danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno; assolto tale onere, spetta alla struttura provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.

    Implicazioni pratiche

    La pronuncia ha un peso decisivo nella strategia processuale. Il paziente non può limitarsi ad allegare il cattivo esito delle cure: deve fornire, almeno in via presuntiva, elementi che colleghino il danno alla condotta dei sanitari (cartella clinica, consulenze, anomalie del decorso). La causa rimasta ignota sul piano del nesso penalizza chi agisce. Va tenuto distinto il doppio binario introdotto dalla legge Gelli-Bianco: la struttura risponde per via contrattuale (art. 1218 c.c.), il medico dipendente di regola per via extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con riflessi anche sulla prescrizione. Il fondamento normativo è negli artt. 1218 e 2043 del Codice Civile.

    Domande frequenti

    Nella causa per malasanità chi prova il nesso causale?

    Il paziente. Deve dimostrare, anche per presunzioni, il legame tra la condotta del sanitario e l’aggravamento della patologia. Solo dopo la struttura deve provare la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la corretta prestazione.

    Cosa succede se la causa del danno resta ignota?

    Secondo le sentenze di San Martino, l’incertezza sul nesso causale ricade sul paziente che agisce: se non riesce a provarlo, la domanda viene respinta.

    Fonti

    • Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 11 novembre 2019, n. 28991 (tra le sentenze «di San Martino», nn. 28985-28994).
    • Artt. 1218 e 2043 del Codice civile; L. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco).
    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.