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Materia: Responsabilità sanitaria / perdita di chance · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 9 marzo 2018, n. 5641
- La perdita di chance è un danno autonomo: è la perdita della possibilità di un risultato migliore (più sopravvivenza, una guarigione), non il mancato risultato in sé.
- Non va confusa la probabilità come misura del nesso causale con la probabilità come oggetto della perdita: sono piani diversi.
- Il risarcimento non è proporzionale al «risultato perduto», ma va commisurato in via equitativa alla possibilità perduta, valutata secondo apprezzabilità, serietà e consistenza.
Il caso
In ambito tipicamente oncologico, un ritardo diagnostico o un errore terapeutico privano il paziente di maggiori possibilità di sopravvivenza o di un decorso più favorevole. Non è però certo che, con una diagnosi tempestiva, il paziente sarebbe guarito: era solo più probabile un esito migliore. Si può risarcire questa possibilità perduta? E come si quantifica?
La decisione
La Terza Sezione ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza sulla chance e fissa una distinzione concettuale fondamentale: occorre non confondere la probabilità intesa come strumento di accertamento del nesso causale (quanto è probabile che l’errore abbia causato il danno) con la probabilità intesa come oggetto stesso della perdita (la possibilità di un risultato migliore che il paziente aveva e che gli è stata sottratta).
Quando la chance perduta ha carattere non patrimoniale — come la maggiore possibilità di sopravvivenza — il risarcimento non può essere proporzionale al «risultato perduto», ma deve essere equitativamente commisurato alla possibilità perduta in sé, da valutare secondo i criteri di apprezzabilità, serietà e consistenza. La chance, per essere risarcibile, deve dunque essere concreta ed effettiva, non meramente ipotetica.
Il principio di diritto
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita di chance costituisce un danno autonomo, consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole; quando tale possibilità ha natura non patrimoniale, il risarcimento non va parametrato al risultato sperato, ma va liquidato equitativamente in relazione alla possibilità perduta, purché seria, apprezzabile e consistente.
Implicazioni pratiche
La distinzione ha conseguenze concrete sulla quantificazione. Non si può «scontare» il valore della vita o della salute per la percentuale di probabilità perduta come se fosse un calcolo aritmetico: si risarcisce la chance in sé, con valutazione equitativa. È un istituto da maneggiare con rigore: la chance dev’essere provata nella sua effettiva esistenza, perché non è risarcibile la mera speranza. Resta nettamente distinta dal caso in cui è provato, secondo il «più probabile che non», che l’errore ha causato il danno finale: lì si risarcisce il danno alla salute, non la chance. Il fondamento è nell’art. 1223 del Codice Civile.
Domande frequenti
Che cos’è la perdita di chance in medicina?
È la perdita della possibilità di un esito migliore (ad esempio maggiori chance di sopravvivenza) a causa di un errore o ritardo. Si risarcisce la possibilità perduta in sé, non il risultato che non è certo si sarebbe raggiunto.
Come si calcola il risarcimento della perdita di chance?
Non in proporzione al risultato sperato, ma in via equitativa, valutando l’apprezzabilità, la serietà e la consistenza della possibilità perduta. La chance dev’essere concreta, non una semplice speranza.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 9 marzo 2018, n. 5641.
- Artt. 1223 e 2043 del Codice civile.
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