Art. 23 c.p.c. – Foro per le cause tra soci e tra condomini
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. [1]
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
[1] Comma così modificato dall’art. 31, L. 11 dicembre 2012, n. 220.
