Autore: Andrea Marton

  • Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini

    Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini

    Art. 23 c.p.c. – Foro per le cause tra soci e tra condomini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. [1]

    Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

    [1] Comma così modificato dall’art. 31, L. 11 dicembre 2012, n. 220.

  • Articolo 22 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause ereditarie

    Articolo 22 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause ereditarie

    Art. 22 c.p.c. – Foro per le cause ereditarie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:

    relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

    relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;

    relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;

    contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

    Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

  • Articolo 21 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    Articolo 21 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    Art. 21 c.p.c. – Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda [1]. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.

    Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

    [1] Periodo così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 20 Codice di Procedura Civile: Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    Articolo 20 Codice di Procedura Civile: Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    Art. 20 c.p.c. – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

  • Articolo 19 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

    Articolo 19 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

    Art. 19 c.p.c. – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

    Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

  • Articolo 18 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone fisiche

    Articolo 18 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone fisiche

    Art. 18 c.p.c. – Foro generale delle persone fisiche

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

    Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.

  • Articolo 17 Codice di Procedura Civile: Cause relative all’esecuzione forzata

    Articolo 17 Codice di Procedura Civile: Cause relative all’esecuzione forzata

    Art. 17 c.p.c. – Cause relative all’esecuzione forzata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

  • Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 16 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata

    Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata

    Art. 15-bis c.p.c. – Esecuzione forzata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

    Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

    Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

    Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.

    Articolo che verrà introdotto secondo l’art. 27 comma 1a, numero 2, D.L. 13 luglio 2017, n. 116 che entrerà in vigore il 31 ottobre 2021.

  • Articolo 15 Codice di Procedura Civile – Cause relative a beni immobili

    Articolo 15 Codice di Procedura Civile – Cause relative a beni immobili

    Art. 15 c.p.c. – Cause relative a beni immobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell’enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

    Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

    Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

    Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.