Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 174 D.Lgs. 174/2016 – Comunicazioni e notificazioni

    Art. 174 D.Lgs. 174/2016 – Comunicazioni e notificazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato all’amministrazione, o all’ente impositore, che ha adottato l’atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

    2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.

    3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all’articolo 173, comma 3, è elevato a centoventi giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all’estero.

    4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

    6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

  • Art. 173 D.Lgs. 174/2016 – Forma della domanda

    Art. 173 D.Lgs. 174/2016 – Forma della domanda

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.

    2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell’udienza di merito.

    3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di novanta giorni.

  • Art. 172 D.Lgs. 174/2016 – Tipologie di giudizio

    Art. 172 D.Lgs. 174/2016 – Tipologie di giudizio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La Corte dei conti giudica: a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d’imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali; b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali; c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all’articolo 211; d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

  • Art. 171 D.Lgs. 174/2016 – Ricorso nell’interesse della legge

    Art. 171 D.Lgs. 174/2016 – Ricorso nell’interesse della legge

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. In materia pensionistica il pubblico ministero può ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d’appello al fine di tutelare l’interesse oggettivo alla realizzazione dell’ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell’applicazione di principi di diritto e ottenerne l’interpretazione uniforme.

  • Art. 170 D.Lgs. 174/2016 – Appello in materia pensionistica

    Art. 170 D.Lgs. 174/2016 – Appello in materia pensionistica

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.

    2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d’appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d’appello adita.

    3. Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.

    4. Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello.

  • Art. 169 D.Lgs. 174/2016 – Esecutorietà della sentenza

    Art. 169 D.Lgs. 174/2016 – Esecutorietà della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 151 sono provvisoriamente esecutive.

    2. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

    3. Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno. La sospensione può essere anche parziale.

    4. Le sentenze che pronunciano condanna a favore dell’amministrazione sono provvisoriamente esecutive.

    5. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

    6. Se l’istanza per la sospensione di cui ai commi 3 e 5 è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

  • Art. 168 D.Lgs. 174/2016 – Deposito della sentenza

    Art. 168 D.Lgs. 174/2016 – Deposito della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.

  • Art. 167 D.Lgs. 174/2016 – Pronuncia della sentenza

    Art. 167 D.Lgs. 174/2016 – Pronuncia della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

    2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

    3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

    4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.

    5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell’articolo 155, comma 3.

    6. La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

  • Art. 166 D.Lgs. 174/2016 – Consulente tecnico

    Art. 166 D.Lgs. 174/2016 – Consulente tecnico

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici ai sensi dell’articolo 97.

    2. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente e in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale.

  • Art. 165 D.Lgs. 174/2016 – Poteri istruttori del giudice

    Art. 165 D.Lgs. 174/2016 – Poteri istruttori del giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice indica alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.

    2. Il giudice può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Si osserva la disposizione del comma 6 dell’articolo 164.

    3. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone per le quali valga l’incapacità o il divieto di testimoniare previsti dal codice di procedura civile.

  • Art. 162 D.Lgs. 174/2016 – Reclamo

    Art. 162 D.Lgs. 174/2016 – Reclamo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Contro l’ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.

    2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso.

    3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

    4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

    5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

  • Art. 158 D.Lgs. 174/2016 – Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Art. 158 D.Lgs. 174/2016 – Difesa delle pubbliche amministrazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

    2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell’ articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonché quella dell’articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.