Autore: Andrea Marton

  • Articolo 38 Codice di Procedura Civile: Incompetenza

    Articolo 38 Codice di Procedura Civile: Incompetenza

    Art. 38 c.p.c. – Incompetenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

    L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

    Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

    Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente modificato dall’art. 45, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali

    Articolo 36 Codice di Procedura Civile: Cause riconvenzionali

    Art. 36 c.p.c. – Cause riconvenzionali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

  • Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali

    Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali

    Art. 34 c.p.c. – Accertamenti incidentali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.

  • Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia

    Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia

    Art. 32 c.p.c. – Cause di garanzia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

    Articolo così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo

    Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo

    Art. 33 c.p.c. – Cumulo soggettivo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.

  • Articolo 30-bis Codice di Procedura Civile: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Articolo 30-bis Codice di Procedura Civile: Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Art. 30-bis c.p.c. – Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

    Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.

    Articolo introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420.

    La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 2002, n. 444 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d’appello comprendente l’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 26 del codice di procedura civile.

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio 2004, n. 147 ha stabilito l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, il quale prevede una deroga alla competenza territoriale del giudice civile per le cause riguardanti magistrati, salvo che nella parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, nei termini di cui all’art. 11 del Codice di Procedura Penale.

  • Articolo 31 Codice di Procedura Civile: Cause accessorie

    Articolo 31 Codice di Procedura Civile: Cause accessorie

    Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’art. 10 secondo comma.

    [abrogato] Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia [1].

    [1] Comma abrogato dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    Art. 27 c.p.c. – Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma.

    Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.

  • Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti

    Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti

    Art. 28 c.p.c. – Foro stabilito per accordo delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

  • Articolo 24 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    Articolo 24 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    Art. 24 c.p.c. – Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorità è competente il giudice del luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione.