Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 186 D.Lgs. 174/2016 – Effetti della riforma o dell’annullamento della decisione

    Art. 186 D.Lgs. 174/2016 – Effetti della riforma o dell’annullamento della decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La riforma o l’annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.

    2. La riforma o l’annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.

  • Art. 185 D.Lgs. 174/2016 – Intervento

    Art. 185 D.Lgs. 174/2016 – Intervento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l’intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell’articolo 200.

  • Art. 184 D.Lgs. 174/2016 – Impugnazioni avverso la medesima sentenza

    Art. 184 D.Lgs. 174/2016 – Impugnazioni avverso la medesima sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

    2. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre.

    3. Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli 182 e 183 debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

    4. L’impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

    5. Le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 183 comma 1, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

    6. Con l’impugnazione tardiva possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

    7. L’impugnazione incidentale tardiva è proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione incidentale che fa sorgere l’interesse all’impugnazione ed è depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, nel termine di cui all’articolo 180, comma 1.

  • Art. 183 D.Lgs. 174/2016 – Pluralità di parti nel giudizio d’impugnazione

    Art. 183 D.Lgs. 174/2016 – Pluralità di parti nel giudizio d’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l’integrazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.

    2. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

    3. Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di discussione.

    4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell’articolo 178.

    5. Il giudice, se riconosce che l’impugnazione è inammissibile o improcedibile, può non ordinare la notificazione, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

  • Art. 182 D.Lgs. 174/2016 – Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza

    Art. 182 D.Lgs. 174/2016 – Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell’udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile.

    2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall’articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

    3. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

    4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    5. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

    6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

  • Art. 181 D.Lgs. 174/2016 – Istanza di fissazione dell’udienza

    Art. 181 D.Lgs. 174/2016 – Istanza di fissazione dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Salvo che l’istanza di fissazione dell’udienza non sia già formulata nell’atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell’udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.

  • Art. 180 D.Lgs. 174/2016 – Deposito dell’atto di impugnazione

    Art. 180 D.Lgs. 174/2016 – Deposito dell’atto di impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

    2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.

    3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inammissibile.

  • Art. 179 D.Lgs. 174/2016 – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 179 D.Lgs. 174/2016 – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando nell’atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l’impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’ articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

    2. L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

    3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Art. 178 D.Lgs. 174/2016 – Termini per le impugnazioni e decorrenza

    Art. 178 D.Lgs. 174/2016 – Termini per le impugnazioni e decorrenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

    2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall’articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l’omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all’articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all’articolo 202, comma 2.

    3. L’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.

    4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 93, l’appello e la revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

    5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 108, commi 1 e 7, si applica l’ articolo 328 del codice di procedura civile.

  • Art. 177 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale

    Art. 177 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, l’opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

    2. S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione.

    3. Salvi i casi previsti dall’articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime.

    4. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.

  • Art. 176 D.Lgs. 174/2016 – Rinvio

    Art. 176 D.Lgs. 174/2016 – Rinvio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente parte, si applicano le disposizioni previste per il rito ordinario, rispettivamente, nei giudizi di primo grado e di appello.

  • Art. 175 D.Lgs. 174/2016 – Intervento del pubblico ministero

    Art. 175 D.Lgs. 174/2016 – Intervento del pubblico ministero

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nei giudizi di cui all’articolo 172,… il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell’udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

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