Se a fine anno non hai più un datore di lavoro (o un altro sostituto d’imposta) che possa eseguire il conguaglio, puoi comunque presentare il 730: si chiama “730 senza sostituto d’imposta”. Si barra l’apposita casella nel frontespizio e il rimborso non passa più dalla busta paga, ma viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto indicato in dichiarazione. I tempi sono più lunghi del rimborso in busta paga, ma il credito non si perde.
Cos’è il 730 senza sostituto e quando serve davvero
Nel 730 “ordinario” il conguaglio (il rimborso del credito o il prelievo del debito) viene materialmente eseguito dal sostituto d’imposta: tipicamente il datore di lavoro o l’ente pensionistico, che a luglio o sui mesi successivi mette o toglie le somme dal cedolino. Il problema nasce quando, al momento in cui la dichiarazione deve produrre effetti, quel sostituto non esiste più: è il caso di chi ha cambiato lavoro e a fine anno non ha più un datore, di chi è rimasto disoccupato, dei collaboratori domestici (colf, badanti) e di chi lavora alle dipendenze di una persona fisica che non riveste la qualifica di sostituto.
Per questi soggetti il legislatore ha previsto una corsia dedicata: la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto tenuto al conguaglio, facendo gestire l’esito direttamente all’Amministrazione finanziaria. La norma di riferimento è l’articolo 51-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (il cosiddetto “decreto del fare”), operativa a regime dal 2014.
Attenzione a non confondere questo caso con quello di chi durante l’anno ha avuto più rapporti di lavoro tutti con sostituto: lì il punto è scegliere a quale datore far fare il conguaglio. Qui il tema è diverso e più netto: a fine periodo non c’è alcun sostituto che possa eseguirlo, quindi il rimborso (o il debito) deve essere gestito fuori dal cedolino.
Quando è obbligatorio e quando è facoltativo
La modalità senza sostituto è l’unica strada possibile quando un sostituto materialmente non c’è: tipicamente disoccupati a fine anno, colf e badanti, lavoratori alle dipendenze di privati non sostituti. In questi casi, se vuoi usare il 730, lo presenti per forza in questa forma.
Dal 1° gennaio 2024, però, la presentazione “senza sostituto” è diventata facoltativa anche per chi un sostituto ce l’avrebbe: un lavoratore o un pensionato con datore o ente pensionistico può scegliere comunque di non far transitare il conguaglio dal cedolino e di regolare tutto direttamente con l’Agenzia. È una scelta che può avere senso, per esempio, per chi prevede di non avere più quel sostituto nei mesi del conguaglio o preferisce gestire l’esito in autonomia.
Come si compila: la casella nel frontespizio
Sul piano pratico, presentare il 730 senza sostituto significa intervenire sul frontespizio del modello: si valorizza la casella che segnala l’assenza del sostituto d’imposta (storicamente collegata al campo “Situazioni particolari” / dati del sostituto), in modo che il sistema sappia che il conguaglio non passerà da alcun datore o ente. La compilazione di dettaglio dei quadri reddituali e degli oneri resta la stessa del 730 normale: cambia solo la “destinazione” dell’esito.
È fondamentale indicare l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al contribuente: è su quel conto che l’Agenzia accrediterà l’eventuale rimborso. In mancanza di IBAN, il rimborso può essere erogato con modalità alternative (ad esempio tramite titolo a domicilio), con tempi più lunghi.
Come arriva il rimborso e in quanto tempo
Questa è la differenza pratica più importante. Nel 730 ordinario il credito ti torna in busta paga in tempi relativamente brevi (in genere a partire dalla retribuzione di luglio). Nel 730 senza sostituto, il rimborso lo eroga direttamente l’Agenzia delle Entrate: non passa dal cedolino, viene accreditato sull’IBAN indicato in dichiarazione.
I tempi sono più lunghi perché l’Agenzia lavora le dichiarazioni in ordine cronologico di presentazione: il processo di erogazione si concentra di norma a partire dalla seconda metà dell’anno. Per il 2026, le stime delle fonti di assistenza fiscale collocano i rimborsi indicativamente tra ottobre e dicembre 2026 per le dichiarazioni trasmesse entro luglio, con possibile slittamento ai primi mesi del 2027 per quelle inviate più tardi. In altre parole: prima presenti, prima arriva.
C’è poi una soglia da tenere a mente. Per i rimborsi di importo più elevato l’Agenzia può eseguire controlli preventivi prima di pagare: oltre la soglia di 4.000 euro i tempi tendono ad allungarsi rispetto ai rimborsi più piccoli, che vengono lavorati con maggiore rapidità. Conviene quindi mettere in conto un’attesa più lunga se il credito è consistente.
Cosa fare se invece risulta un debito
Il 730 senza sostituto non è sempre “a rimborso”: può chiudere anche a debito. In quel caso, non essendoci un sostituto che trattenga le somme dal cedolino, il versamento lo fai tu, in autonomia, con il modello F24, usando i codici tributo IRPEF dovuti.
Le scadenze seguono quelle del saldo e degli acconti previste per le persone fisiche: il termine ordinario è il 30 giugno, con possibilità di versare entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. È possibile rateizzare gli importi e, se ti sei avvalso di un intermediario, ottenere l’F24 già precompilato. Il punto da non sottovalutare è la responsabilità: con il 730 senza sostituto il pagamento del debito è un onere diretto del contribuente, da rispettare nei termini per non incorrere in sanzioni e interessi.
Differenza col 730 ordinario, in sintesi
- Chi gestisce l’esito. Ordinario: il sostituto (datore/ente) in busta paga. Senza sostituto: direttamente l’Agenzia delle Entrate.
- Rimborso. Ordinario: accredito in cedolino, di norma da luglio. Senza sostituto: accredito su IBAN dall’Agenzia, con tempi più lunghi (per il 2026, indicativamente da ottobre-dicembre).
- Debito. Ordinario: trattenuto in busta paga. Senza sostituto: versato dal contribuente con F24 (30 giugno, oppure 30 luglio con +0,40%).
- Quando si usa. Obbligatorio se manca un sostituto (disoccupati a fine anno, colf, badanti, dipendenti di privati). Facoltativo dal 2024 anche per chi un sostituto ce l’ha.
Casi pratici
Caso 1 – Tizio licenziato a ottobre con credito IRPEF
Tizio lavora come dipendente fino a ottobre, poi perde il posto e a fine anno non ha più un datore. Dalla dichiarazione emerge un credito IRPEF, perché nei mesi lavorati ha sostenuto oneri detraibili e versato ritenute. Non avendo più un sostituto che possa eseguire il conguaglio, Tizio presenta il 730 barrando la casella del frontespizio relativa all’assenza di sostituto e indicando il proprio IBAN. Il rimborso non gli tornerà in busta paga: glielo accrediterà direttamente l’Agenzia delle Entrate, con tempi più lunghi rispetto al cedolino. Presentando presto la dichiarazione, accorcia l’attesa.
Caso 2 – Caio disoccupato con un piccolo debito
Caio chiude l’anno senza datore e dalla sua dichiarazione, per via di alcuni redditi non assoggettati a ritenuta, emerge un piccolo debito. Anche lui presenta il 730 senza sostituto, ma in questo caso non aspetta nulla dall’Agenzia: deve versare lui l’importo dovuto con modello F24, entro il 30 giugno (o entro il 30 luglio aggiungendo lo 0,40%). Se preferisce, può chiedere all’intermediario di predisporgli l’F24 già pronto.