Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 97/2026 – Assistenza sanitaria allo straniero con disabilita

    Con la sentenza n. 97/2026 la Corte costituzionale ha respinto, dandone pero un’interpretazione conforme a Costituzione, i dubbi sull’iscrizione al Servizio sanitario nazionale dello straniero, leggendo la norma in modo da garantire la tutela della persona con disabilita.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione disciplina l’accesso degli stranieri al Servizio sanitario nazionale. Il caso nasce davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in una controversia che coinvolgeva una persona straniera con disabilita e la Regione Lombardia, oltre al Ministero della salute. Il giudice dubitava che la norma, nel disciplinare i presupposti dell’iscrizione al SSN, lasciasse senza adeguata tutela sanitaria proprio le persone in condizione di particolare vulnerabilita. La questione tocca il nucleo del diritto alla salute come diritto fondamentale: fino a che punto la condizione di straniero puo incidere sull’accesso alle cure quando si tratta di una persona con disabilita, e come deve essere letta la norma per non tradire la tutela costituzionale e i vincoli internazionali in materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) per contrasto con gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Carta sociale europea e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita. A sollevare la questione e stato il Tribunale di Milano, giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 34, comma 1, del Testo unico immigrazione. Si tratta di una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma e salva perche puo e deve essere letta in modo conforme a Costituzione, assicurando la tutela della persona con disabilita.

    Il principio

    L’art. 34 del Testo unico immigrazione non e illegittimo se interpretato in modo conforme a Costituzione, cioe garantendo allo straniero con disabilita l’accesso alle cure imposto dalla tutela della salute e dagli obblighi internazionali.

    Domande e risposte

    La norma e stata cancellata?

    No. La Corte ha respinto le questioni con una pronuncia interpretativa: la disposizione resta in vigore, ma deve essere applicata nel significato conforme a Costituzione indicato in motivazione, che assicura la tutela della persona con disabilita.

    Cosa vuol dire pronuncia interpretativa di rigetto?

    E una decisione con cui la Corte non annulla la norma ma indica l’unica lettura compatibile con la Costituzione. I giudici sono tenuti ad applicare la disposizione in quel senso.

    Il diritto alla salute vale anche per gli stranieri?

    L’art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo. La pronuncia ribadisce che, nei limiti e con le modalita di legge, la tutela non puo essere svuotata per le persone vulnerabili come quelle con disabilita.

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  • Corte cost. n. 73/2026 – Lavoratori dello spettacolo: sanzioni piu favorevoli con effetto retroattivo

    Con la sentenza n. 73/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la mancata applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria piu favorevole introdotta nel 2018 in materia di certificato di agibilita per i lavoratori dello spettacolo.

    Di cosa si tratta

    Chi impiega lavoratori dello spettacolo deve ottenere il certificato di agibilita, un adempimento previdenziale a tutela dei lavoratori. La violazione di questo obbligo comporta sanzioni. La legge di bilancio 2018 ne ha rivisto la disciplina in senso piu favorevole, ma senza prevederne l’applicazione anche ai fatti commessi prima. Il caso nasce dal contenzioso tra una societa e il Ministero del lavoro, arrivato alla Corte di cassazione a sezioni unite. Il principio sottostante e quello, ben noto in materia penale, del favor rei: quando lo Stato decide che una condotta merita una sanzione piu mite, escludere chi ha commesso il fatto prima crea una disparita difficile da giustificare, perche la stessa violazione viene punita in modo diverso solo in base al momento in cui e avvenuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per contrasto, tra l’altro, con gli artt. 3, 11 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria piu favorevole sul certificato di agibilita dei lavoratori dello spettacolo. A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sezioni unite civili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina piu favorevole in tema di violazione dell’obbligo del certificato di agibilita per i lavoratori dello spettacolo. Ha invece dichiarato inammissibile la censura fondata sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE.

    Il principio

    Quando il legislatore introduce un trattamento sanzionatorio piu favorevole, escluderne l’applicazione retroattiva ai fatti pregressi e illegittimo: la stessa violazione non puo essere punita in modo diverso solo per la data in cui e stata commessa.

    Domande e risposte

    Cosa significa applicazione retroattiva della sanzione piu favorevole?

    Significa che la sanzione piu mite introdotta nel 2018 si applica anche alle violazioni commesse prima di quella data, e non solo a quelle successive, evitando di trattare in modo piu severo chi ha commesso il fatto in precedenza.

    Il principio del favor rei vale anche per le sanzioni amministrative?

    La Corte ne ha riconosciuto l’operativita in questo ambito sanzionatorio, ritenendo irragionevole differenziare il trattamento solo in base al momento del fatto. Resta una valutazione legata alla specifica disciplina considerata.

    Chi e gia stato sanzionato con il regime piu severo puo beneficiarne?

    L’illegittimita apre la strada all’applicazione della disciplina piu favorevole, ma molto dipende dalla definitivita della sanzione e dai termini. Va verificato caso per caso con un professionista.

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  • Corte cost. n. 163/2025 – Foglio di servizio elettronico NCC e competenze regionali

    Con la sentenza n. 163/2025 la Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria, ha annullato in parte il decreto ministeriale sul foglio di servizio elettronico per il noleggio con conducente (NCC), perché lo Stato aveva invaso competenze regionali.

    Di cosa si tratta

    Il noleggio con conducente (NCC) è il servizio di trasporto di persone su prenotazione, distinto dal taxi. Nel 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un decreto e alcune circolari attuative, ha disciplinato il “foglio di servizio elettronico” (FDSE), cioè il registro digitale che gli operatori NCC devono compilare per documentare i servizi svolti. Tra le novità: un vincolo di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio, divieti per chi svolge anche intermediazione e l’obbligo di usare in via esclusiva l’applicazione informatica ministeriale. La Regione Calabria ha promosso un conflitto di attribuzione, sostenendo che con questi atti lo Stato avesse introdotto nuovi obblighi e divieti per gli operatori, interferendo con le competenze legislative e amministrative regionali in materia di trasporto locale. In gioco c’era il confine tra disciplina statale e autonomia regionale nel regolare un settore economico delicato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Calabria ha promosso due conflitti di attribuzione tra enti contro lo Stato, chiedendo di accertare che non spettava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con il Ministero dell’interno, adottare il decreto n. 226 del 2024 e le successive circolari attuative nelle parti che introducevano nuovi vincoli per gli operatori NCC, e di annullare per l’effetto tali disposizioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha accolto in parte il conflitto. Ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare alcune previsioni del decreto, in particolare: il vincolo temporale di almeno venti minuti tra prenotazione e inizio del servizio; il divieto di stipulare contratti di durata per chi svolge intermediazione; l’obbligo di usare esclusivamente l’applicazione ministeriale per il foglio di servizio. Ha esteso l’accertamento alle corrispondenti parti delle circolari attuative e ha annullato per l’effetto le disposizioni invasive delle competenze regionali.

    Il principio

    Lo Stato non può, con un decreto ministeriale e circolari attuative, introdurre vincoli e obblighi sostanziali per gli operatori NCC che incidano su ambiti rimessi alla competenza regionale: così facendo lede l’autonomia delle Regioni e gli atti vanno annullati nelle parti corrispondenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il foglio di servizio elettronico per gli NCC?

    È il registro digitale con cui gli operatori di noleggio con conducente documentano i servizi prenotati ed effettuati, sostitutivo del vecchio foglio cartaceo.

    Quali regole sono state annullate?

    Tra le altre, l’attesa minima di venti minuti tra prenotazione e servizio, i divieti legati all’intermediazione e l’obbligo di usare solo l’app ministeriale, nelle parti in cui invadevano le competenze regionali.

    Tutto il decreto è stato cancellato?

    No. L’annullamento riguarda solo le specifiche disposizioni del decreto e delle circolari indicate dalla Corte, non l’intero provvedimento.

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a chi spetti un determinato potere quando Stato e Regione se ne contendono l’esercizio.

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  • Corte cost. n. 76/2026 – Specializzazione in medicina generale e maternita

    Con la sentenza n. 76/2026 la Corte costituzionale ha tutelato la medica che ha sospeso per maternita il corso di formazione in medicina generale, equiparando il diploma conseguito al recupero a quello della sessione ordinaria.

    Di cosa si tratta

    Il corso di formazione specifica in medicina generale puo essere sospeso in caso di gravidanza e maternita, con recupero successivo del periodo. Il problema e che il diploma conseguito dopo il recupero risultava acquisito in una data posteriore rispetto ai colleghi che avevano completato il corso nella sessione ordinaria. Questo ritardo formale produceva effetti giuridici concreti, ad esempio sulla possibilita di trasformare un incarico a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato. Il caso nasce dal ricorso di una medica davanti al TAR del Lazio contro il Ministero della salute. La posta in gioco e chiara: la maternita non deve trasformarsi in uno svantaggio professionale duraturo per la donna che ha dovuto sospendere e recuperare il percorso formativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 per contrasto con gli artt. 3, 31, 32 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non equiparava, ai fini degli effetti giuridici, il diploma conseguito al recupero dopo la sospensione per maternita a quello acquisito nella sessione ordinaria. A sollevare la questione e stato il TAR del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo sospeso per gravidanza e maternita, sia considerato acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso.

    Il principio

    La sospensione del corso di formazione in medicina generale per maternita non puo tradursi in uno svantaggio: il diploma ottenuto al recupero va equiparato, quanto agli effetti giuridici, a quello della sessione ordinaria.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per la medica che ha sospeso il corso per maternita?

    Il diploma ottenuto dopo il recupero produce gli stessi effetti giuridici di quello conseguito nella sessione ordinaria, senza il ritardo formale che la penalizzava, ad esempio nella stabilizzazione dell’incarico con il SSN.

    Vale solo per la maternita o anche per la paternita?

    La pronuncia riguarda la sospensione per gravidanza e maternita, che era la situazione sottoposta alla Corte. E su quella ipotesi che si concentra l’equiparazione disposta.

    Riguarda solo i corsi futuri?

    L’illegittimita rimuove la disciplina nella parte censurata; gli effetti sulle posizioni gia maturate vanno verificati nelle sedi competenti, perche dipendono dalla situazione concreta e dai relativi termini.

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  • Corte cost. n. 164/2025 – Contributi per il sisma 2012 e prodotti DOP-IGP

    Con la sentenza n. 164/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sui contributi per i danni del terremoto del 2012 in Emilia, riservati ai soli prodotti DOP e IGP in fase di maturazione o stoccaggio.

    Di cosa si tratta

    Dopo il terremoto che nel maggio 2012 colpì le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, lo Stato previde contributi per risarcire i danni alle attività agricole. Una specifica disposizione (art. 3, comma 1, lettera b-bis, del d.l. n. 74 del 2012) limitava però i contributi per i prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio ai soli prodotti a denominazione protetta, DOP e IGP. Un’azienda agricola lombarda, che aveva ottenuto un contributo inferiore al richiesto proprio perché il suo prodotto in maturazione non rientrava tra quelli protetti, ha contestato questa esclusione. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere l’appello, ha dubitato che fosse ragionevole distinguere tra prodotti DOP/IGP e altri prodotti agricoli colpiti dallo stesso evento sismico. In gioco c’era la parità di trattamento tra produttori danneggiati e la libertà di iniziativa economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato la questione sull’art. 3, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 74 del 2012, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento tra i produttori e una compressione della libertà di impresa, per il fatto che i contributi per i prodotti in maturazione o stoccaggio fossero riservati ai soli DOP e IGP.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. La scelta del legislatore di concentrare i contributi sui prodotti DOP e IGP rientra nella discrezionalità di cui dispone nel distribuire risorse pubbliche limitate, in funzione del particolare valore e della vulnerabilità di quelle produzioni: non è una distinzione arbitraria e non lede la libertà di iniziativa economica.

    Il principio

    Nell’allocazione di contributi pubblici per calamità, il legislatore può ragionevolmente privilegiare categorie di prodotti dotate di particolare rilievo, come le produzioni a denominazione protetta, senza violare il principio di eguaglianza né la libertà di impresa.

    Domande e risposte

    Perché solo i prodotti DOP e IGP ricevevano i contributi?

    La norma riservava a quelle produzioni i contributi per i prodotti in maturazione o stoccaggio: una scelta che la Corte ha ritenuto rientrare nella discrezionalità del legislatore, dato il valore di quelle filiere.

    Gli altri agricoltori sono stati discriminati?

    No, secondo la Corte: la distinzione non è arbitraria e risponde a una ragionevole scelta di destinazione di risorse pubbliche limitate.

    Questa decisione vale solo per il terremoto del 2012?

    Riguarda quella specifica normativa, ma il principio sulla discrezionalità nell’allocazione dei contributi è di portata generale.

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  • Corte cost. n. 165/2025 – Trattamento economico del personale regionale e restituzione atti

    Con la sentenza n. 165/2025 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti, senza decidere nel merito le questioni sul trattamento economico del personale del Consiglio regionale della Campania, per la sopravvenuta modifica del quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Campania aveva introdotto, per il personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, un unico “emolumento onnicomprensivo” sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio: produttività, qualità delle prestazioni, lavoro straordinario, indennità di funzione. In sostanza, la Regione fissava per legge un aspetto della retribuzione che di norma spetta alla contrattazione collettiva. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, durante il giudizio di parificazione del rendiconto regionale (cioè la verifica dei conti della Regione), ha dubitato della legittimità di questa scelta, ritenendo che il legislatore regionale avesse invaso un campo riservato allo Stato e alla contrattazione collettiva. La questione tocca i limiti del potere delle Regioni di disciplinare la retribuzione del proprio personale e il rispetto dell’ordinamento civile, materia di competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha sollevato la questione sull’art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), 119, primo comma, e 136 della Costituzione, lamentando in particolare l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte non è entrata nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti rimettente. Questo accade quando, dopo l’ordinanza di rimessione, mutano le norme rilevanti o il contesto: il giudice deve allora rivalutare se le questioni siano ancora rilevanti e attuali alla luce della situazione sopravvenuta, prima di un’eventuale nuova rimessione.

    Il principio

    Quando il quadro normativo cambia dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi nuovamente la rilevanza delle questioni: è un esito processuale, non una decisione sul merito della legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    La legge campana è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha restituito gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, senza pronunciarsi sulla legittimità della norma.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    È una decisione di carattere processuale: la Corte rimanda il fascicolo al giudice rimettente perché riconsideri la questione alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti.

    Può una Regione fissare per legge la retribuzione del proprio personale?

    La materia tocca l’ordinamento civile, riservato allo Stato, e i limiti della contrattazione collettiva: era proprio il punto in discussione, ma la Corte qui non lo ha deciso.

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  • Corte cost. n. 71/2026 – Diritti UE dei giudici di pace dopo la conferma

    Con la sentenza n. 71/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che faceva perdere ai magistrati onorari, una volta confermati, i diritti garantiti dall’Unione europea su ferie retribuite, previdenza e assistenza.

    Di cosa si tratta

    I giudici di pace e gli altri magistrati onorari hanno svolto per anni funzioni giudiziarie senza le tutele del lavoro dipendente. La riforma della magistratura onoraria del 2017, modificata dalla legge di bilancio 2022, ha previsto una procedura di conferma in servizio: ma chi la superava, in base alla norma, doveva rinunciare ai diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione europea in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza. Il caso nasce dal contenzioso tra alcuni magistrati onorari e il Ministero della giustizia, deciso in appello dal Consiglio di Stato, che ha sollevato la questione. Il punto e netto: condizionare la stabilizzazione alla rinuncia a diritti di fonte europea pone chi lavora di fronte a una scelta tra il posto e tutele che gli spettano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017, come sostituito dalla legge di bilancio 2022, per contrasto con numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 11, 24, 97, 102, 106 e 111 della Costituzione, nella parte in cui faceva conseguire alla conferma in servizio la rinuncia ai diritti UE su ferie, previdenza e assistenza. A sollevare la questione e stato il Consiglio di Stato, sezione settima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 nella parte in cui fa conseguire al superamento delle procedure di conferma la rinuncia ai diritti conferiti dall’Unione europea quanto a ferie retribuite, previdenza e assistenza.

    Il principio

    La stabilizzazione del magistrato onorario non puo essere subordinata alla rinuncia ai diritti riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza.

    Domande e risposte

    Chi riguarda concretamente questa sentenza?

    I magistrati onorari (tra cui i giudici di pace) che hanno avuto accesso alla procedura di conferma in servizio e che, in base alla norma censurata, avrebbero dovuto rinunciare a ferie retribuite, previdenza e assistenza di fonte europea.

    Perche entra in gioco il diritto dell’Unione europea?

    Perche quelle tutele derivano da norme UE che gli Stati devono rispettare. Subordinare la conferma alla rinuncia a tali diritti, secondo la Corte, contrastava anche con i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione.

    Chi ha gia firmato la rinuncia perde comunque i diritti?

    La declaratoria di illegittimita rimuove il fondamento normativo della rinuncia. Le conseguenze concrete sulle singole posizioni andranno fatte valere nelle sedi competenti con l’assistenza di un legale.

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  • Corte cost. n. 72/2026 – Recidiva e riparazione del danno: il giudice riacquista discrezionalita

    Con la sentenza n. 72/2026 la Corte costituzionale ha rimosso il divieto per il giudice di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata, restituendogli il potere di valutare il caso concreto.

    Di cosa si tratta

    Nel diritto penale, quando in un reato concorrono circostanze attenuanti e aggravanti, il giudice opera un bilanciamento per stabilire quali prevalgano. L’art. 69, quarto comma, del codice penale vietava pero al giudice di far prevalere alcune attenuanti sulla recidiva reiterata, cioe sull’aggravante di chi ha gia commesso piu reati. Tra queste attenuanti bloccate c’era quella prevista per chi ripara integralmente il danno prima del giudizio. Il caso nasce da un imputato recidivo che aveva risarcito completamente la vittima: il divieto impediva al giudice di valorizzare quella condotta riparatoria. La Corte ha affrontato un dubbio ricorrente: irrigidire il bilanciamento con automatismi puo impedire che la pena sia davvero proporzionata al fatto e alla persona, sacrificando anche l’interesse della vittima a essere risarcita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). A sollevare la questione e stato il Tribunale di Ragusa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata. Ha invece dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 111 Cost. Cade cosi l’automatismo: il giudice torna a poter far prevalere quell’attenuante secondo la valutazione del caso.

    Il principio

    Gli automatismi che impediscono al giudice di far prevalere l’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva sono illegittimi: la pena deve poter essere proporzionata al fatto concreto e va valorizzata la condotta di chi risarcisce la vittima.

    Domande e risposte

    La recidiva non conta piu nulla?

    Conta ancora: resta un’aggravante. Cambia il fatto che il giudice non e piu obbligato a farla sempre prevalere su quella specifica attenuante, ma puo bilanciare le due circostanze in base al caso concreto.

    Perche conta che il danno sia stato riparato?

    Perche premiare chi risarcisce integralmente la vittima incentiva condotte riparatorie e risponde alla funzione rieducativa della pena. Il divieto assoluto, invece, rendeva indifferente il fatto di aver risarcito o meno.

    Questa pronuncia si applica ai processi gia conclusi?

    Per i processi non ancora definitivi il giudice applica il nuovo assetto. Per le condanne definitive gli effetti vanno valutati dal giudice dell’esecuzione nei limiti previsti; serve una valutazione legale individuale.

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  • Corte cost. n. 166/2025 – Confisca allargata e piccolo spaccio di droga

    Con la sentenza n. 166/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi precisati in motivazione, le questioni sulla confisca allargata estesa al piccolo spaccio di droga, salvando la norma con un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta confisca “allargata” (art. 240-bis del codice penale) consente di sottrarre al condannato per certi reati anche i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito di cui non sappia giustificare la provenienza, sul presupposto che derivino da attività illecite. Un decreto-legge del 2023 sulla criminalità minorile ha esteso questa misura, attraverso l’art. 85-bis del testo unico stupefacenti, anche all’ipotesi di lieve entità dello spaccio (art. 73, comma 5, del medesimo testo unico), cioè il piccolo spaccio, che la versione precedente della norma escludeva espressamente. Il Tribunale di Firenze, dovendo decidere casi concreti, ha dubitato che fosse ragionevole e proporzionato applicare a un fatto minore una misura ablativa tanto incisiva, pensata per le grandi accumulazioni criminali. Era in gioco l’equilibrio tra l’esigenza di colpire i proventi del traffico di droga e la tutela del diritto di proprietà di chi commette un reato di modesta gravità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con due ordinanze ha censurato l’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato nel 2023, anche in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione e, sotto altro profilo, all’art. 42 e all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU sulla protezione della proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, “nei sensi di cui in motivazione”. Ha cioè salvato la norma fornendone un’interpretazione costituzionalmente orientata: la confisca allargata sul piccolo spaccio è applicabile, ma solo entro i limiti ricavabili dal sistema, evitando esiti irragionevoli o sproporzionati. Con questa lettura la disposizione resta compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali invocati.

    Il principio

    L’estensione della confisca allargata al piccolo spaccio non è di per sé incostituzionale, purché venga applicata secondo l’interpretazione conforme indicata dalla Corte, che ne contiene la portata e ne preserva la proporzionalità rispetto al diritto di proprietà.

    Domande e risposte

    Che cos’è la confisca “allargata”?

    È una confisca che colpisce, dopo la condanna per determinati reati, i beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e di provenienza non giustificata, perché presumibilmente frutto di attività illecite.

    Adesso si applica anche al piccolo spaccio?

    Sì, dopo la modifica del 2023, ma la Corte ne ha precisato i limiti applicativi con un’interpretazione costituzionalmente orientata, così da evitare effetti sproporzionati.

    Significa che la norma è stata bocciata?

    No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la norma resta in vigore, va però applicata nel senso indicato dalla Corte.

    Perché si parla di diritto di proprietà?

    Perché la confisca incide sul patrimonio del condannato; per questo è stato invocato anche l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che tutela il diritto di proprietà.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 167/2025 – Rivalutazione delle pensioni e “prelievo tributario”

    Con la sentenza n. 167/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni introdotto dalla legge di bilancio 2023, confermando che la misura non è un tributo mascherato.

    Di cosa si tratta

    La rivalutazione (o perequazione) automatica adegua ogni anno le pensioni all’andamento dell’inflazione, per non far perdere potere d’acquisto a chi vive di pensione. La legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022) ha previsto, per quell’anno, un adeguamento ridotto rispetto alla regola ordinaria: le pensioni sono comunque aumentate, ma in percentuale più bassa, soprattutto per gli importi più alti. Alcuni ex appartenenti al comparto difesa e sicurezza, in causa davanti alla Corte dei conti dell’Emilia-Romagna contro l’INPS, hanno contestato questo taglio dell’adeguamento. Il giudice contabile ha allora chiesto alla Corte costituzionale di valutarne la legittimità, sostenendo che si trattasse in sostanza di un prelievo fiscale nascosto, colpendo solo una parte dei pensionati e reiterando nel tempo misure che dovrebbero restare eccezionali. In gioco c’era la tenuta del meccanismo che protegge il valore reale delle pensioni dall’inflazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, ha sollevato la questione sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 in riferimento all’art. 53 Cost. (capacità contributiva ed eguaglianza tributaria) e all’art. 3 Cost. (ragionevolezza e proporzionalità), lamentando un “prelievo coatto” di natura tributaria limitato a una sola categoria di pensionati e la trasformazione di una misura eccezionale in un intervento di fatto permanente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il raffreddamento dell’indicizzazione non è un tributo: non comporta alcuna decurtazione del patrimonio già acquisito dal pensionato, perché la pensione viene comunque aumentata, sia pure in misura ridotta. Mancando una vera sottrazione patrimoniale, viene meno il presupposto stesso della natura tributaria e, con esso, la denuncia di disparità fiscale.

    Il principio

    La riduzione temporanea della percentuale di rivalutazione delle pensioni non equivale a un’imposta: poiché la pensione continua a crescere, sia pure meno, non c’è la decurtazione patrimoniale che caratterizza il prelievo tributario. La Corte ribadisce però l’invito al legislatore alla prudenza nel reiterare misure di questo tipo.

    Domande e risposte

    La mia pensione è stata tagliata da questa misura?

    No. La pensione non viene ridotta: continua ad aumentare per effetto della rivalutazione, ma con una percentuale inferiore a quella ordinaria, in particolare per gli importi più elevati.

    Perché non si tratta di una tassa sulle pensioni?

    Perché manca l’elemento essenziale del tributo, cioè una sottrazione di ricchezza già nelle mani del pensionato. Qui l’importo cresce: cambia solo la misura dell’incremento.

    La Corte aveva già deciso su questo tema?

    Sì. La sentenza richiama la precedente sentenza n. 19 del 2025, che aveva già respinto censure analoghe sollevate da altre sezioni della Corte dei conti.

    Il legislatore può continuare a ridurre la rivalutazione ogni anno?

    La Corte non lo vieta in assoluto, ma invita alla prudenza: la frequente reiterazione di misure di raffreddamento dell’indicizzazione può creare tensioni con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la presunta discriminazione tra pensionati.
    • Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva ed eguaglianza tributaria, parametro centrale della tesi sul “tributo mascherato”.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 89/2026 – Imposta di successione e tasso legale minimo sull’usufrutto

    Con la sentenza n. 89/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme sull’imposta di successione e di registro nella parte in cui consentivano di calcolare il valore dell’usufrutto con un saggio di interesse legale inferiore al 2,5 per cento.

    Di cosa si tratta

    Quando si trasferisce un diritto di usufrutto (per esempio per successione o donazione) occorre attribuirgli un valore su cui pagare l’imposta. Quel valore si ottiene applicando il saggio di interesse legale fissato di anno in anno. Quando il tasso legale crolla a livelli bassissimi, come accaduto negli ultimi anni, il valore fiscale dell’usufrutto si gonfia in modo abnorme rispetto alla sua reale consistenza economica, facendo lievitare l’imposta dovuta dall’erede o dal donatario. La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha sollevato la questione nel contenzioso tra Agenzia delle entrate e un contribuente, osservando che agganciare il calcolo a un tasso legale prossimo allo zero produce un prelievo sganciato dalla effettiva capacita contributiva. Per chi eredita o riceve in donazione un usufrutto, la differenza si traduce in imposte sensibilmente piu alte di quanto giustificato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 (testo unico imposta su successioni e donazioni), nel testo anteriore alla riforma del 2024, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva un saggio legale minimo nel calcolo del valore dell’usufrutto. A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sezione tributaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 17 del testo unico sulle successioni e donazioni nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore, non possa essere assunto un saggio legale di interesse inferiore al 2,5 per cento. In via consequenziale ha esteso la stessa illegittimita all’art. 46 del testo unico sull’imposta di registro e a ulteriori disposizioni collegate dei testi unici del 2024 e del 2025.

    Il principio

    Nel calcolo del valore dell’usufrutto ai fini delle imposte indirette non puo essere applicato un saggio legale di interesse inferiore al 2,5 per cento: un tasso troppo basso gonfia artificiosamente la base imponibile e viola la capacita contributiva.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in pratica per chi eredita o riceve in donazione un usufrutto?

    Il valore dell’usufrutto su cui si calcola l’imposta non puo piu essere determinato con un tasso legale sotto il 2,5 per cento. In periodi di tassi bassi questo evita che la base imponibile si gonfi e contiene l’imposta dovuta.

    La sentenza vale anche per l’imposta di registro?

    Si. La Corte ha esteso in via consequenziale l’illegittimita all’art. 46 del testo unico sull’imposta di registro e ad altre disposizioni collegate, perche ponevano lo stesso problema di calcolo.

    Chi ha gia pagato con il vecchio criterio puo chiedere il rimborso?

    L’illegittimita apre la strada a possibili rettifiche, ma molto dipende dalla definitivita dell’accertamento e dai termini di decadenza per il rimborso. E un punto da verificare con un professionista fiscale sul singolo caso.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza: un criterio di calcolo che gonfia il valore senza aggancio alla realta e irragionevole.
    • Art. 53 della Costituzione — capacita contributiva: l’imposta deve colpire una ricchezza effettiva, non un valore artificioso.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 91/2026 – Pensione di reversibilita alle coppie omosessuali sposate all’estero

    Con la sentenza n. 91/2026 la Corte costituzionale ha riconosciuto la pensione di reversibilita al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero, anche quando il decesso e avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016.

    Di cosa si tratta

    Prima del 2016 in Italia non esisteva alcun istituto che desse rilievo giuridico alle coppie dello stesso sesso. Chi si era sposato all’estero, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso era ammesso, in Italia restava privo di tutele: alla morte del coniuge, il superstite non aveva diritto alla pensione di reversibilita. La legge n. 76 del 2016, che ha introdotto le unioni civili, ha colmato il vuoto solo per il futuro. Il caso nasce da una vicenda in cui l’INPS aveva negato la reversibilita perche il decesso era avvenuto prima dell’entrata in vigore di quella legge. La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione: e ragionevole che la sorte previdenziale di una persona dipenda dalla data della morte del partner, quando il legame matrimoniale era reale e formalizzato all’estero. Per il superstite la posta in gioco era la fonte stessa di sostentamento dopo la perdita del compagno di vita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939 sulle assicurazioni obbligatorie, nella parte in cui non riconosceva la reversibilita al partner superstite di coppia omosessuale sposata all’estero per i decessi avvenuti prima della legge n. 76 del 2016. I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione. A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella causa tra INPS e il superstite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilita al partner superstite di coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all’estero, quando il decesso si sia verificato prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili.

    Il principio

    Il diritto alla reversibilita non puo essere negato al partner superstite di un matrimonio omosessuale celebrato all’estero solo perche il decesso e anteriore alla legge sulle unioni civili: la tutela previdenziale del legame affettivo formalizzato non puo dipendere dalla data della morte.

    Domande e risposte

    Vale solo per i matrimoni celebrati all’estero?

    La pronuncia riguarda il caso, sottoposto alla Corte, della coppia sposata all’estero. E quella la situazione su cui la Corte si e pronunciata, riconoscendo la reversibilita anche per i decessi anteriori al 2016.

    Cosa cambia per i decessi avvenuti dopo il 2016?

    Per i decessi successivi alla legge sulle unioni civili il quadro era gia regolato da quella normativa. La sentenza interviene proprio sul periodo scoperto, cioe i decessi precedenti.

    Chi si era visto negare la reversibilita puo richiederla ora?

    La dichiarazione di illegittimita rimuove l’ostacolo normativo. La possibilita concreta di ottenere o rideterminare la prestazione dipende dalla situazione individuale e dai termini di legge; conviene rivolgersi a un patronato o a un legale previdenziale.

    Norme collegate

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