Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Stipendi Sanita 2026: infermieri, OSS, tecnici

    Aggiornamento del 1° agosto 2026. Il CCNL 2022-2024 qui descritto resta il contratto in vigore, ma il 29 luglio 2026 ARAN e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo per il triennio 2025-2027, con nuovi incrementi tabellari, indennità professionali più alte e arretrati. → Tabelle stipendiali 2025-2027: tutti i valori area per area

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Lo stipendio nel comparto Sanità si compone del tabellare dell’area (personale di supporto, operatori, assistenti, professionisti della salute e funzionari, elevata qualificazione), dei differenziali economici, delle indennità professionali (specificità infermieristica, tutela del malato), dell’eventuale incarico e del salario accessorio (turni, notturno, festivo, pronta disponibilità). Con l’ipotesi 2025-2027 il tabellare dell’infermiere sale a 26.132,13 € annui dal 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN e organizzazioni sindacali del comparto Sanità
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2022-2024 firmato il 27 ottobre 2025; ipotesi 2025-2027 firmata il 29 luglio 2026
    Vigenza
    In vigore il CCNL 2022-2024 fino alla firma definitiva del 2025-2027
    Platea
    Personale del comparto Sanità del SSN: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Stipendio tabellare annuo lordo per area (12 mensilità più tredicesima) — ipotesi di CCNL 2025-2027, Tabella 2a
    Area Profili tipici Dal 1° gen. 2026 Dal 1° gen. 2027
    Personale di supporto ausiliari 21.412,65 € 21.699,45 €
    Operatori OSS 22.594,14 € 22.896,54 €
    Assistenti assistenti amministrativi e tecnici 24.080,19 € 24.401,79 €
    Professionisti della salute e funzionari infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti 26.132,13 € 26.481,33 €
    Elevata qualificazione incarichi di elevata professionalità 36.320,49 € 36.806,49 €

    Valori dell’ipotesi firmata all’ARAN il 29 luglio 2026, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e 2027: si applicano quando il contratto viene firmato in via definitiva, con gli arretrati. Il tabellare va diviso per 12 per avere l’importo mensile (tredicesima a parte). Tutte le tabelle: tabelle stipendiali 2025-2027.

    Le voci della busta paga

    Lo stipendio del personale del comparto Sanità non è solo il tabellare. A seconda della posizione individuale si aggiungono:

    • differenziali economici di professionalità, cioè le progressioni economiche già ottenute all’interno dell’area;
    • indennità professionali: specificità infermieristica e tutela del malato. Con l’ipotesi 2025-2027, dal 1° gennaio 2026, la specificità infermieristica dell’infermiere sale a 181,14 € al mese e la tutela del malato a 102,01 € per l’OSS e a 121,87 € per tecnici sanitari e fisioterapisti (per 12 mensilità);
    • indennità per particolari UO/servizi: 5,00 € per giornata di presenza in terapie intensive e sub-intensive, gruppi operatori, malattie infettive, nefrologia e dialisi, emergenza-urgenza, assistenza domiciliare, dipendenze e sanità penitenziaria;
    • indennità di qualificazione professionale, dove prevista;
    • retribuzione di posizione o di funzione per chi ha un incarico;
    • salario accessorio: turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso e premialità, che dipendono dai fondi e dalla contrattazione integrativa di ciascuna azienda;
    • retribuzione individuale di anzianità (RIA) per chi la conserva.

    Turni, notturno e festivo

    Le indennità per il lavoro a ciclo continuo hanno importi nazionali fissati dall’art. 67 del CCNL 27 ottobre 2025: 2,07 € per ogni giornata di effettivo lavoro nei servizi articolati su almeno due turni, 4,00 € l’ora per il servizio notturno tra le 22 e le 6 (elevabile dalla contrattazione integrativa), 2,55 € l’ora per il servizio festivo. Le tre indennità si cumulano e sono pagate con il fondo aziendale premialità e condizioni di lavoro. La pronta disponibilità, di norma di 12 ore, vale 1,80 € lordi l’ora, anch’essa elevabile in sede integrativa (art. 31).

    Effetti degli aumenti

    Gli aumenti tabellari dell’ipotesi 2025-2027 contano per intero su tredicesima, pensione, indennità premio di servizio, TFR e contributi; per gli straordinari valgono solo dal mese successivo all’entrata in vigore del contratto (art. 38).

    Casi pratici

    Tizia – Infermiera: il tabellare
    Tizia è infermiera, area dei professionisti della salute e dei funzionari. Con l’ipotesi 2025-2027 il suo tabellare dal 1° gennaio 2026 è di 26.132,13 € annui, cioè 2.177,68 € al mese per dodici mensilità, oltre alla tredicesima. A questo si aggiungono l’indennità di specificità infermieristica, gli eventuali differenziali economici e le indennità di turno previste dalla sua azienda.
    Caia – OSS con turni notturni
    Caia è OSS, area degli operatori: tabellare di 22.594,14 € annui dal 2026 nell’ipotesi 2025-2027. Lavorando su turni anche notturni riceve 2,07 € per ogni giornata di turno e 4,00 € per ogni ora tra le 22 e le 6: per un turno di notte di 8 ore, 2,07 + 32,00 = 34,07 € lordi, pagati con il fondo aziendale.

    Domande frequenti

    Quanto è il tabellare di un infermiere?
    Nell’ipotesi di CCNL 2025-2027 26.132,13 € annui dal 2026 e 26.481,33 € dal 2027, più la tredicesima. Lo stipendio reale è più alto per le indennità professionali, i differenziali e il salario accessorio.
    Quali sono le indennità professionali?
    L’indennità di specificità infermieristica e quella di tutela del malato, aumentate dal 1° gennaio 2026 con l’ipotesi 2025-2027.
    Turni e notturni da chi sono pagati?
    Dall’azienda sanitaria, con il fondo premialità e condizioni di lavoro. Gli importi sono nazionali: 2,07 € al giorno per il turno, 4,00 € l’ora per il notturno e 2,55 € l’ora per il festivo (art. 67 CCNL 27/10/2025).
    Gli aumenti valgono anche per la pensione?
    Sì: hanno effetto su tredicesima, pensione, indennità premio di servizio, TFR e contributi (art. 38 dell’ipotesi).

    Fonti: Ipotesi CCNL Comparto Sanità 2025-2027, testo firmato con tabelle (ARAN, 29/7/2026) · CCNL Comparto Sanità 2022-2024 del 27/10/2025, artt. 31 e 67. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 217 D.Lgs. 174/2016 – Giudice dell’ottemperanza

    Art. 217 D.Lgs. 174/2016 – Giudice dell’ottemperanza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

    2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d’appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

    3. Negli altri casi, per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d’appello provvedono queste ultime.

  • Art. 213 D.Lgs. 174/2016 – Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero

    Art. 213 D.Lgs. 174/2016 – Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all’amministrazione o all’ente titolare del credito erariale.

    2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 decorre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per procedere ad esecuzione su beni sequestrati.

    3. L’amministrazione o l’ente notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

    4. Il pubblico ministero esercita i poteri di cui agli articoli 214, 215 e 216.

  • Art. 211 D.Lgs. 174/2016 – Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale

    Art. 211 D.Lgs. 174/2016 – Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull’interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l’amministrazione o l’ente interessato possono promuovere il giudizio d’interpretazione del titolo giudiziale.

    2. L’atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisone. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte.

  • Art. 206 D.Lgs. 174/2016 – Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione

    Art. 206 D.Lgs. 174/2016 – Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.

    2. Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.

    3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • Art. 207 D.Lgs. 174/2016 – Motivi di ricorso

    Art. 207 D.Lgs. 174/2016 – Motivi di ricorso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d’appello o in unico grado, e quelle di cui all’articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

  • Art. 205 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione dell’esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

    Art. 205 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione dell’esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso per revocazione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    2. Per il procedimento si applica l’articolo 190, comma 6.

  • Art. 204 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Art. 204 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.

    2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.

  • Art. 202 D.Lgs. 174/2016 – Casi di revocazione

    Art. 202 D.Lgs. 174/2016 – Casi di revocazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; e) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; f) la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l’errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

    2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

    3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l’errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

    4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l’appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell’avvenimento.

  • Art. 201 D.Lgs. 174/2016 – Forma della domanda e procedimento

    Art. 201 D.Lgs. 174/2016 – Forma della domanda e procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell’articolo 200, comma 2, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

    3. L’opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall’articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

    4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

    5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

    6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

    7. L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell’opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell’articolo 190.

    9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

  • Art. 200 D.Lgs. 174/2016 – Casi di opposizione

    Art. 200 D.Lgs. 174/2016 – Casi di opposizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti.

    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l’effetto di dolo o collusione a loro danno.

  • Art. 199 D.Lgs. 174/2016 – Rinvio al primo giudice

    Art. 199 D.Lgs. 174/2016 – Rinvio al primo giudice

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado: a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice; c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l’estinzione del processo per inattività delle parti.

    2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.

    3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

    4. Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 50.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.