Autore: Andrea Marton

  • Articolo 54 Codice di Procedura Civile: Ordinanza sulla ricusazione

    Articolo 54 Codice di Procedura Civile: Ordinanza sulla ricusazione

    Art. 54 c.p.c. – Ordinanza sulla ricusazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

    La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52.

    Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 [1].

    Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 53 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 53 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 53 c.p.c. – Giudice competente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte [1].

    La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

    [1] Comma modificato dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 52 Codice di Procedura Civile: Ricusazione del giudice

    Articolo 52 Codice di Procedura Civile: Ricusazione del giudice

    Art. 52 c.p.c. – Ricusazione del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

    Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

    La ricusazione sospende il processo.

  • Articolo 51 Codice di Procedura Civile: Astensione del giudice

    Articolo 51 Codice di Procedura Civile: Astensione del giudice

    Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

    se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

    se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione [1], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

    se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

    se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

    se è tutore, curatore, amministratore di sostegno [2], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

    In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi: quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

    [1] L’istituto dell’affiliazione è stato soppresso dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

    [2] Le parole «amministratore di sostegno» sono state aggiunte dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6.

  • Articolo 50-quater Codice di Procedura Civile: Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

    Articolo 50-quater Codice di Procedura Civile: Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

    Art. 50-quater c.p.c. – Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 50-ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l’articolo 161, primo comma.

  • Articolo 50-ter Codice di Procedura Civile: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

    Articolo 50-ter Codice di Procedura Civile: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

    Art. 50-ter c.p.c. – Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

  • Articolo 50-bis Codice di Procedura Civile: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

    Articolo 50-bis Codice di Procedura Civile: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

    Art. 50-bis c.p.c. – Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il tribunale giudica in composizione collegiale:

    nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

    nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, [al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95] [1] e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

    nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

    nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

    nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari [2] e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

    nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

    nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

    7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 [3]

    Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

    [1] Parole abrogate dal D.L. 8 luglio 1999, n. 270.

    [2] Le parole «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari» sono state inserite dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262.

    [3] Numero inserito dall’articolo 2, comma 448, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

  • Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Art. 50 c.p.c. – Riassunzione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza [1] dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi [2] dalla comunicazione dell’ordinanza [1] di regolamento o dell’ordinanza [1] che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

    Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 6a, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Le parole «sei mesi» sono sostituita con «tre mesi» dall’art. 45, comma 6b, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [1] Sezione inserita dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 49 Codice di Procedura Civile: Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    Articolo 49 Codice di Procedura Civile: Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    Art. 49 c.p.c. – Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il regolamento è pronunciato con ordinanza [1] in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’art. 47 ultimo comma.

    Con l’ordinanza [1] la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

    [1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi

    Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi

    Art. 48 c.p.c. – Sospensione dei processi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento.

    Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.