Autore: Andrea Marton

  • Dichiarazione dei redditi omessa: sanzioni, rischi e come rimediare

    La dichiarazione dei redditi omessa non è una semplice dimenticanza da sistemare con due clic: oltre i 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti, e da quel momento il ravvedimento operoso — lo strumento che useresti per un ritardo — non è più utilizzabile. La sanzione sulle imposte dovute è del 120% (minimo 250 €), l’Agenzia può ricostruire il reddito in modo induttivo e i termini per accertare si allungano fino al settimo anno. Esiste però una mossa, poco conosciuta, che riduce la sanzione al 75% e ti mette al riparo dagli scenari peggiori: presentarla comunque, prima che parta un controllo. Questa guida spiega come.

    Tardiva o omessa? I 90 giorni che cambiano tutto

    Il confine tra un problema piccolo e uno serio è una sola data. La legge (art. 2 e 7 del DPR 322/1998) fissa una regola netta:

    Dichiarazione tardiva — presentata entro 90 giorni dal termine ordinario. È valida a tutti gli effetti. Si paga solo una sanzione fissa per il ritardo, 250 €, che con il ravvedimento operoso scende a un decimo: 25 € per ciascun modello. Le eventuali imposte non versate si regolarizzano a parte, con sanzione ridotta e interessi.

    Dichiarazione omessa — presentata oltre i 90 giorni, oppure mai presentata. Qui cambia tutto: la dichiarazione è giuridicamente omessa anche se la invii il giorno dopo la scadenza dei 90 giorni. Cambiano le sanzioni, i poteri di accertamento del Fisco e i tempi a disposizione dell’ufficio.

    Esempio pratico. Il termine di invio del modello Redditi 2025 (anno d’imposta 2024) era il 31 ottobre 2025. I 90 giorni scadono il 29 gennaio 2026: inviata entro quella data, la dichiarazione è tardiva (25 € di sanzione con ravvedimento); inviata il 30 gennaio 2026, è già omessa.

    Cosa succede quando la dichiarazione è omessa

    L’omissione apre quattro fronti, tutti più pesanti del semplice ritardo.

    1. La sanzione sulle imposte. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 — per effetto della riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) — l’omessa dichiarazione con imposte dovute è punita con una sanzione fissa al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 €. Prima della riforma la sanzione oscillava in una forbice dal 120% al 240%: la novità ha eliminato il tetto più alto, ma resta una misura molto severa.

    2. Quando non sono dovute imposte. Se dalla dichiarazione omessa non emergono imposte da versare (ad esempio perché il sostituto ha già trattenuto tutto), la sanzione è fissa, da 250 a 1.000 €. Per chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili l’importo può essere aumentato fino al doppio.

    3. L’accertamento induttivo. Di fronte a una dichiarazione omessa l’Agenzia delle Entrate può procedere con l’accertamento d’ufficio (art. 41 del DPR 600/1973): può determinare il reddito sulla base dei dati in suo possesso e avvalersi di presunzioni semplicissime, prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti negli accertamenti ordinari. In pratica l’onere della prova si ribalta a tuo sfavore.

    4. I termini si allungano. Per una dichiarazione regolarmente presentata l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Per l’omessa il termine sale al settimo anno (art. 43 del DPR 600/1973): il Fisco ha due anni in più per bussare alla tua porta.

    C’è infine una soglia da tenere a mente: se l’imposta evasa con l’omessa dichiarazione supera i 50.000 €, scatta anche la rilevanza penale (art. 5 del D.Lgs. 74/2000), con reclusione da due a cinque anni.

    Perché il ravvedimento operoso non funziona sull’omessa

    È il punto che genera più equivoci, e quasi nessuno lo spiega con chiarezza. Il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) consente di sanare spontaneamente le violazioni pagando sanzioni ridotte. Ma il ravvedimento presuppone una dichiarazione validamente presentata: serve a correggere errori, omissioni o versamenti tardivi dentro una dichiarazione che esiste.

    La dichiarazione omessa non esiste agli occhi del Fisco. Per questo l’Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che si possa “ravvedere” un’omessa: l’unico ravvedimento ammesso sul fronte dichiarativo è quello della tardiva entro 90 giorni (la sanzione da 25 €). Oltre quella soglia, il ravvedimento non è più un’opzione.

    Tradotto: chi ti dice “tranquillo, la ravvediamo” per una dichiarazione dimenticata da mesi sta commettendo un errore che può costarti caro. La strada è un’altra.

    La mossa che dimezza il danno: presentarla comunque (75%)

    Non potendo ravvederla, molti pensano che convenga “sperare di non essere scoperti”. È l’errore più grave. La riforma del 2024 ha introdotto un meccanismo premiale preciso: se presenti spontaneamente la dichiarazione omessa entro i termini di decadenza dell’accertamento (il settimo anno) e prima che inizino accessi, ispezioni, verifiche o qualunque attività di controllo di cui tu abbia avuto formale conoscenza, la sanzione sulle imposte dovute scende dal 120% al 75%.

    Non è un ravvedimento in senso tecnico, ma il principio è lo stesso: chi si fa avanti per primo paga meno. Presentare la dichiarazione “ultra-tardiva” produce inoltre due effetti concreti:

    • costituisce comunque titolo per la riscossione di quanto dichiari, dimostrando la tua collaborazione;
    • soprattutto, toglie all’ufficio l’arma dell’accertamento induttivo basato sul nulla: i numeri li hai messi tu, su una base documentale, e non su presunzioni costruite dal Fisco.

    La finestra, però, si chiude nel momento esatto in cui ricevi una comunicazione di controllo. Dopo, resti sul 120% pieno. È per questo che il fattore tempo è tutto, e che la scelta va fatta con un professionista prima, non dopo aver aperto la lettera dell’Agenzia.

    Tabella di sintesi: quanto paghi davvero

    Situazione Sanzione (imposte dovute) Ravvedibile?
    Tardiva (entro 90 gg) 250 € fissi → 25 € con ravvedimento, + sanzione su imposte non versate (ridotta)
    Omessa presentata spontaneamente (oltre 90 gg, prima dei controlli, entro i termini di accertamento) 75% dell’imposta dovuta (min. 250 €) No (regime premiale, non ravvedimento)
    Omessa “pura” (mai presentata o presentata dopo i controlli) 120% dell’imposta dovuta (min. 250 €) No
    Omessa senza imposte dovute da 250 a 1.000 € (fino al doppio per chi tiene scritture contabili) No

    Sanzioni per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024). Per le violazioni precedenti restano applicabili le misure più gravose, salvo il principio del favor rei nei casi previsti.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Tizio, dipendente con un secondo reddito. Tizio dimentica di dichiarare 8.000 € di redditi da locazione, con 1.600 € di imposta dovuta. Se ne accorge a febbraio, oltre i 90 giorni. Non può ravvedere, ma presenta subito la dichiarazione omessa, prima di qualsiasi controllo: paga il 75% di 1.600 = 1.200 € di sanzione, oltre a imposta e interessi. Se avesse aspettato la lettera dell’Agenzia, la sanzione sarebbe stata di 1.920 € (120%).

    Caso 2 – Caio, che ha già pagato tutto tramite sostituto. A Caio risultano solo redditi già tassati alla fonte: dalla dichiarazione omessa non emergono imposte da versare. La sanzione non è proporzionale ma fissa: da 250 a 1.000 €. Resta comunque un’omissione da sistemare, ma il danno economico è contenuto.

    Caso 3 – Sempronio, titolare di partita IVA. Sempronio non presenta la dichiarazione per due anni, con oltre 60.000 € di imposta evasa complessiva. Oltre alle sanzioni amministrative e all’accertamento induttivo, supera la soglia penale dei 50.000 € per anno: la sua posizione va valutata anche sul piano del D.Lgs. 74/2000. Qui muoversi da soli è sconsigliato.

    Gli errori che costano caro

    “Tanto la ravvedo”. Oltre i 90 giorni il ravvedimento non c’è: chi lo promette ti espone a una contestazione.
    Aspettare la lettera. Ogni giorno di attesa avvicina il controllo che ti fa perdere lo sconto al 75% e l’abbattimento del rischio induttivo.
    Confondere “tardiva” e “omessa”. Sono regimi diversi: il software che ti dà 25 € di sanzione vale solo entro i 90 giorni.
    Ignorare la soglia penale. Sopra i 50.000 € di imposta evasa non è più solo questione di sanzioni.
    Dichiarare a caso pur di chiudere. Una dichiarazione ultra-tardiva sbagliata può aggravare la posizione: i numeri vanno ricostruiti su base documentale.

    Domande frequenti

    Dopo quanti giorni la dichiarazione si considera omessa?

    Oltre 90 giorni dal termine ordinario di presentazione. Entro i 90 giorni è tardiva ma valida; dal 91° giorno è omessa a tutti gli effetti.

    Posso usare il ravvedimento operoso per una dichiarazione omessa?

    No. Il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) presuppone una dichiarazione validamente presentata. Sull’omessa è ammesso solo il ravvedimento della tardiva entro 90 giorni (sanzione 25 €).

    Quanto si paga per la dichiarazione omessa?

    Per le violazioni dal 1° settembre 2024: 120% dell’imposta dovuta (minimo 250 €), che scende al 75% se la presenti spontaneamente prima dei controlli ed entro i termini di accertamento. Senza imposte dovute, sanzione fissa da 250 a 1.000 €.

    Conviene presentare la dichiarazione anche se sono passati i 90 giorni?

    Quasi sempre sì. Anche se non è un ravvedimento, presentarla spontaneamente riduce la sanzione al 75%, costituisce titolo per la riscossione e toglie all’ufficio l’arma dell’accertamento induttivo su base presuntiva.

    Per quanti anni il Fisco può accertare una dichiarazione omessa?

    Fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 43 DPR 600/1973), contro il quinto anno della dichiarazione presentata.

    L’omessa dichiarazione è reato?

    Lo diventa quando l’imposta evasa supera i 50.000 € per singola imposta e per periodo (art. 5 D.Lgs. 74/2000), con reclusione da due a cinque anni.

    Fonti normative

    • DPR 322/1998, art. 2 e 7 — termini di presentazione e dichiarazione tardiva/omessa
    • D.Lgs. 471/1997, art. 1 — sanzioni per omessa e infedele dichiarazione, come modificato dal D.Lgs. 87/2024
    • D.Lgs. 472/1997, art. 13 — ravvedimento operoso
    • DPR 600/1973, art. 41 (accertamento d’ufficio) e art. 43 (termini di accertamento)
    • D.Lgs. 74/2000, art. 5 — omessa dichiarazione (rilevanza penale)

    Guida aggiornata a giugno 2026. Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

  • Quanto costa fare causa in Italia nel 2026: la stima per valore della lite

    Quanto costa fare causa in Italia nel 2026? Per una causa civile di primo grado in Tribunale, mettendo in conto avvocato e costi di giustizia, si va da circa 1.000 € per le liti più piccole fino a oltre 30.000 € per quelle di valore elevato. Il dato che sorprende: sotto i 5.200 € di valore, fare causa costa più di quanto si può recuperare. Ecco la stima, scaglione per scaglione, e perché conviene calcolarla prima di iniziare.

    Quanto costa una causa, per valore della lite

    La tabella mostra la stima del costo per chi avvia una causa civile ordinaria di primo grado: il compenso medio del proprio avvocato secondo i parametri ministeriali (DM 55/2014, già comprensivo di spese forfettarie, cassa e IVA per un cliente privato) più i costi vivi di giustizia (contributo unificato e marca da bollo).

    Valore della causa (€) Avvocato (stima media) Costi di giustizia Totale stimato % sul valore*
    fino a 1.100 966 € 70 € ~1.036 € ~94%+
    1.100 – 5.200 3.723 € 125 € ~3.848 € ~74–350%
    5.200 – 26.000 7.407 € 264 € ~7.671 € ~30–147%
    26.000 – 52.000 11.112 € 545 € ~11.657 € ~22–45%
    52.000 – 260.000 20.576 € 786 € ~21.362 € ~8–41%
    260.000 – 520.000 32.765 € 1.241 € ~34.006 € ~7–13%

    *Incidenza del costo della causa sul valore della lite (estremo basso ed estremo alto dello scaglione). Stima media indicativa: il giudice può liquidare i compensi entro una forbice di circa ±50%.

    Il paradosso delle piccole cause

    Il dato più rilevante è questo: nelle liti di basso valore il costo per fare causa si avvicina o supera la somma in gioco.

    • Per recuperare un credito da 1.000 € si spende circa 1.000 € di sola causa: il costo eguaglia il valore.
    • Per una lite da 3.000 € (un tipico recupero crediti o danno) il conto stimato è di circa 3.850 €: si spende più del valore della causa.
    • Solo dai 5.200 € in su il costo scende sotto la metà del valore, e la causa inizia ad avere senso economico.

    È la ragione per cui, sotto una certa soglia, gli strumenti alternativi (decreto ingiuntivo, mediazione, negoziazione assistita) sono quasi sempre più convenienti del giudizio ordinario.

    E se si perde? Il costo raddoppia

    Le stime sopra valgono nello scenario neutro. Ma chi perde la causa, di regola, viene condannato a rimborsare anche le spese legali della controparte (art. 91 c.p.c.). In pratica il costo quasi raddoppia:

    • lite da 3.000 € persa: il conto sale a circa 7.600 €;
    • lite da 20.000 € persa: circa 15.000 €;
    • lite da 100.000 € persa: oltre 40.000 €.

    Solo in caso di compensazione delle spese (art. 92 c.p.c.) ciascuno paga il proprio avvocato. E chi vince, in teoria, recupera le spese liquidate dal giudice — ma solo se la controparte è solvibile.

    Calcola il costo della tua causa

    I numeri qui sopra sono medie per scaglione. Per una stima sul tuo caso concreto — con valore esatto, eventuale CTU e i tre scenari (vinci / perdi / spese compensate) — puoi usare il nostro strumento gratuito:

    Simulatore della causa: quanto costa fare causa

    Metodo e fonti

    Le stime riguardano una causa civile ordinaria di primo grado davanti al Tribunale (in appello e in Cassazione i costi crescono). Le voci di costo:

    • Compenso avvocato: valori medi dei parametri forensi — DM 55/2014 aggiornato dal DM 147/2022, Tabella 2 (giudizi ordinari in Tribunale), somma delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Sull’onorario si aggiungono il 15% di spese forfettarie (art. 2 DM 55/2014), il 4% di Cassa Forense e l’IVA 22% per il cliente privato.
    • Contributo unificato e marca da bollo (27 €): scaglioni dell’art. 13 e art. 30 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia).
    • Eventuale CTU (consulenza tecnica) non è inclusa: è variabile e si aggiunge quando serve una perizia.

    Si tratta di stime medie indicative a fini divulgativi: il compenso effettivo è liquidato dal giudice o concordato con l’avvocato entro una forbice di circa ±50%. Non costituiscono un preventivo né una consulenza legale.

  • Stipendi d’ingresso CCNL 2026: quanto guadagna chi parte dal gradino più basso, settore per settore

    Quanto guadagna chi entra oggi nel mondo del lavoro dipende moltissimo dal settore. Confrontando il minimo tabellare del livello d’ingresso di 9 grandi CCNL aggiornati al 2026, la forbice è netta: si va dai 1.117 € lordi al mese dell’edilizia ai 2.479 € del credito. Più del doppio, per lo stesso gradino più basso.

    I minimi d’ingresso 2026, settore per settore

    Valori lordi mensili del livello d’ingresso ordinario (escluse le paghe da apprendista), dal più basso al più alto:

    Settore (CCNL) Livello d’ingresso Minimo 2026
    Edilizia industria operaio comune 1.117 €
    Alimentari industria livello 6 1.233 €
    Pulizie / Multiservizi livello base 1.296 €
    Turismo e pubblici esercizi 7° livello 1.413 €
    Studi professionali 5° livello 1.485 €
    Commercio (Confcommercio) 7° livello 1.489 €
    Logistica e trasporto merci 6° livello 1.616 €
    Metalmeccanici industria livello D1 1.841 €
    Credito / Bancari (ABI) 1ª area prof. 2.479 €

    Il confronto a colpo d’occhio

    Edilizia industria         █████████████████ 1.117 €
    Alimentari industria       ███████████████████ 1.233 €
    Pulizie / Multiservizi     ████████████████████ 1.296 €
    Turismo e pubblici eserciz ██████████████████████ 1.413 €
    Studi professionali        ███████████████████████ 1.485 €
    Commercio (Confcommercio)  ███████████████████████ 1.489 €
    Logistica e trasporto merc █████████████████████████ 1.616 €
    Metalmeccanici industria   ████████████████████████████ 1.841 €
    Credito / Bancari (ABI)    ██████████████████████████████████████ 2.479 €
    

    I numeri chiave

    • Più basso: edilizia industria, 1.117 € (operaio comune).
    • Più alto: credito/bancari, 2.479 € (1ª area professionale) – il settore privato che parte più in alto.
    • Differenza: 1.362 € al mese, cioè +122% tra il primo e l’ultimo.
    • Mediana: circa 1.485 €: metà dei settori parte sotto questa soglia.
    • Media: circa 1.552 € lordi mensili.

    Come abbiamo calcolato i dati (metodo)

    Per ogni CCNL abbiamo preso il minimo tabellare lordo mensile del livello d’ingresso ordinario in vigore nel 2026 (non le paghe ridotte da apprendista). I valori si riferiscono alla sola retribuzione tabellare base, al netto di scatti di anzianità, superminimi, tredicesima/quattordicesima ed elementi aggiuntivi, che variano tra i contratti. Le cifre derivano dai rinnovi contrattuali 2024-2026 e dalle tabelle retributive ufficiali di categoria.

    Le tabelle complete per livello di ciascun settore sono consultabili gratuitamente nella sezione CCNL — Tabelle retributive di Legge in Chiaro (oltre 90 contratti aggiornati).

    Dati aggiornati a giugno 2026. I minimi possono variare per effetto delle tranche di aumento previste dai singoli rinnovi.

  • Reati tributari: cosa ha deciso la Cassazione

    I reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta o infedele, omessa dichiarazione, omessi versamenti, indebita compensazione – sono al centro di una giurisprudenza penale fitta, che tocca soglie di punibilità, confisca del profitto e rapporti con l’accertamento fiscale. Questa guida raccoglie le pronunce più utili della Cassazione, con il link a ogni sentenza commentata. Aggiornata a giugno 2026.

    In sintesi

    • I delitti dichiarativi si consumano con la presentazione della dichiarazione annuale: a una sola dichiarazione corrisponde un solo reato (art. 2); nell’infedele anche i costi «in nero» realmente sostenuti riducono l’imposta evasa rilevante per la soglia.
    • L’amministratore «prestanome» che firma senza controllare risponde in concorso dell’omessa dichiarazione (art. 5).
    • L’omesso versamento IVA oltre soglia è reato: la crisi di liquidità non scrimina in automatico e il pagamento tardivo non riporta il debito sotto la soglia; nell’indebita compensazione la soglia (50.000 €) si misura sui crediti falsi usati nell’anno.
    • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti basta la «conoscibilità» della frode per perdere la detrazione IVA, ma i costi realmente sostenuti restano deducibili dal reddito.
    • Confisca e sequestro: ammessa la confisca diretta del profitto sui beni della società per il reato dell’amministratore, ma il sequestro di Bitcoin va qualificato e motivato; reato e sanzione amministrativa possono cumularsi e il raddoppio dei termini richiede solo l’obbligo di denuncia.

    I delitti dichiarativi: fraudolenta, infedele, omessa

    Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, non con la registrazione delle fatture: se la dichiarazione è una, il reato è uno solo, anche con più fornitori fittizi (Cass. pen. n. 25825 del 2025). Nella dichiarazione infedele (art. 4) tutto ruota sull’imposta evasa: nel calcolo rilevante in sede penale entrano anche i costi realmente sostenuti ma non contabilizzati, i «costi in nero», purché certi o ragionevolmente provati (Cass. n. 2383 del 2025). L’omessa dichiarazione (art. 5) scatta superata la soglia se non si presenta la dichiarazione entro 90 giorni, e l’amministratore «prestanome» risponde in concorso con quello di fatto (Cass. pen. n. 24929 del 2023).

    Fatture false, una sola dichiarazione: il reato è uno (Cass. 25825/2025)
    Dichiarazione infedele e costi «in nero» (Cass. 2383/2025)
    Il prestanome che «firma e non guarda» (Cass. 24929/2023)

    Omessi versamenti e indebita compensazione

    L’omesso versamento dell’IVA dichiarata oltre soglia (art. 10-ter) costituisce reato: la crisi di liquidità non lo esclude in automatico e per invocare la forza maggiore il contribuente deve provare che la crisi era imprevedibile e non a lui imputabile (Cass. pen. n. 33430 del 2023). I pagamenti successivi alla consumazione non riportano il debito sotto la soglia e nemmeno l’ammissione al concordato scrimina (Cass. pen. n. 35938 del 2025). Nell’indebita compensazione (art. 10-quater), che punisce chi non versa compensando crediti non spettanti o inesistenti oltre 50.000 euro annui, la soglia si verifica sul totale delle compensazioni effettuate nell’anno (Cass. pen. n. 30092 del 2024).

    La crisi di liquidità non è una scusa automatica (Cass. 33430/2023)
    Quando l’omesso versamento IVA diventa reato (Cass. 35938/2025)
    Indebita compensazione e soglia sui crediti falsi (Cass. 30092/2024)

    Frodi IVA e costi da reato

    Nelle operazioni soggettivamente inesistenti il bene esiste, ma il fornitore in fattura è un soggetto fittizio (la «cartiera»): per negare la detrazione IVA il Fisco non deve provare la complicità, basta la conoscibilità, cioè che il contribuente potesse sapere di partecipare a una frode (Cass. n. 30439 del 2025). Sul versante delle imposte sui redditi, però, i costi relativi a tali operazioni restano deducibili se realmente sostenuti e inerenti: l’indeducibilità colpisce solo i costi direttamente utilizzati per commettere il reato (Cass. n. 5905 del 2025).

    Frodi IVA: basta che «potesse sapere» (Cass. 30439/2025)
    Costi da reato: quando restano deducibili (Cass. 5905/2025)

    Confisca, sequestro e criptovalute

    Il profitto del reato tributario comprende il risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento dell’imposta: sui beni della società è ammessa la confisca diretta del profitto per il reato commesso dall’amministratore, mentre la confisca per equivalente sui beni della società incontra limiti precisi (Cass. SS.UU. pen. n. 10561 del 2014, caso Gubert). Le criptovalute, però, non sono moneta a corso legale: il sequestro di Bitcoin disposto a fronte del profitto del reato va qualificato correttamente e motivato, tenendo conto della loro volatilità (Cass. pen. n. 1760 del 2025).

    Quando si sequestrano i beni della società (SS.UU. 10561/2014)
    Sequestro di Bitcoin annullato (Cass. 1760/2025)

    Reato, sanzione amministrativa e accertamento

    Tra il reato di omesso versamento IVA e la sanzione amministrativa per omesso versamento (oggi 25%, 30% ante D.Lgs. 87/2024) il rapporto è di progressione, non di specialità: le due risposte possono cumularsi senza violare il ne bis in idem (Cass. SS.UU. pen. n. 37424 del 2013). La presenza di un reato tributario incide anche sull’accertamento: il raddoppio dei termini presuppone soltanto l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.), non la condanna né l’effettiva denuncia (Corte cost. n. 247 del 2011, regime poi superato dal 2016). Infine, anche i proventi in criptovaluta vanno dichiarati: l’omessa indicazione del guadagno da vendita di NFT può integrare la dichiarazione infedele, pur senza conversione in euro (Cass. pen. n. 8269 del 2025).

    Reato e sanzione fiscale insieme: niente doppia punizione (SS.UU. 37424/2013)
    Raddoppio dei termini: basta l’obbligo di denuncia (Corte cost. 247/2011)
    Criptovalute e NFT non dichiarati (Cass. 8269/2025)

    Norma di riferimento

    I reati tributari sono disciplinati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). Per il quadro generale vedi la Guida al Codice Penale e la sezione Sentenze commentate.

    Altre guide pratiche

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Plusvalenze immobiliari e da partecipazioni: cosa dice la Cassazione

    La cessione di terreni, fabbricati e partecipazioni può generare una plusvalenza tassabile come reddito diverso o d’impresa. Stabilire quando il presupposto scatta, e su quale base, è oggetto di un’ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione. Questa guida raccoglie le pronunce più recenti e utili, con il link a ogni sentenza commentata. Aggiornata a giugno 2026.

    In sintesi

    • La plusvalenza da terreno edificabile (art. 67 TUIR) è tassabile a prescindere dal periodo di possesso: basta il piano regolatore generale adottato dal Comune; per i terreni lottizzati conta l’approvazione del piano, non la firma della convenzione.
    • La vendita di un fabbricato da demolire non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile: conta lo stato oggettivo del bene, non l’intento di demolizione.
    • L’indennità di esproprio genera plusvalenza imponibile solo se il terreno ricade nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C o D.
    • Nel leasing del capannone la quota del canone riferibile al terreno è indeducibile ai fini IRES (scorporo forfetario), ma deducibile secondo contabilità ai fini IRAP.
    • Per le partecipazioni la plusvalenza si tassa per cassa, quando si incassa il prezzo; la PEX non spetta alle immobiliari «di mero godimento» prive di reale commercialità.

    Plusvalenze su terreni edificabili e lottizzati

    La plusvalenza da cessione di un terreno edificabile è tassabile come reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. b, TUIR) a prescindere dal periodo di possesso: ai fini fiscali un terreno è edificabile se incluso nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche senza approvazione regionale e strumenti attuativi (Cass. n. 17198 del 2025). Per i terreni lottizzati vale un criterio sostanzialistico: il terreno si considera lottizzato già dall’approvazione del piano da parte del Comune, anche se la convenzione urbanistica è firmata in un momento successivo (Cass. n. 36185 del 2023).

    Basta il piano regolatore adottato (Cass. 17198/2025)
    Terreni lottizzati: conta l’approvazione del piano (Cass. 36185/2023)

    Fabbricati da demolire ed espropri

    La vendita di un fabbricato, anche se le parti ne hanno pattuito demolizione e ricostruzione, non può essere riqualificata dal Fisco come cessione di terreno edificabile: tra «edificato» e «non edificato» non esiste un tertium genus, conta lo stato oggettivo del bene al momento della cessione (Cass. n. 8531 del 2025). L’indennità di esproprio, invece, genera plusvalenza imponibile soltanto se il terreno ricade nelle zone omogenee A, B, C e D; fuori da tali zone non è tassabile e la ritenuta del 20% va rimborsata (Cass. n. 1307 del 2025).

    Fabbricato da demolire: non è terreno edificabile (Cass. 8531/2025)
    Indennità di esproprio: solo zone A, B, C, D (Cass. 1307/2025)

    Leasing immobiliare e scorporo del terreno

    Nel leasing di fabbricati strumentali la quota capitale del canone riferibile al terreno sottostante resta indeducibile ai fini IRES e va scorporata forfetariamente (20%, o 30% per i fabbricati industriali); ai fini IRAP, invece, quello scorporo forfetario non si applica e la deduzione segue le risultanze contabili (Cass. n. 22822 del 2025).

    Leasing del capannone: la quota sul terreno non si deduce (Cass. 22822/2025)

    Plusvalenze da cessione di partecipazioni

    Chi vende quote o azioni con pagamento dilazionato o clausole di earn out deve distinguere il momento della realizzazione da quello della tassabilità: la plusvalenza si tassa per cassa, quando si incassa il prezzo, non quando si firma il contratto (Cass. n. 34140 del 2025). Per la participation exemption (PEX, art. 87 TUIR), infine, l’esenzione sulle plusvalenze non spetta quando la partecipata si è limitata ad attività meramente preparatorie alla valorizzazione di un immobile, senza esercitare un’effettiva impresa commerciale (Cass. n. 6732 del 2026).

    Cessione di quote: si tassa quando incassi (Cass. 34140/2025)
    PEX e immobiliari di mero godimento (Cass. 6732/2026)

    Norma di riferimento

    Le plusvalenze immobiliari e da partecipazioni non in regime d’impresa sono disciplinate dagli artt. 67 e 68 del TUIR (redditi diversi); la participation exemption dall’art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per il quadro generale vedi la Guida al TUIR e la sezione Sentenze commentate.

    Altre guide pratiche

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Residenza fiscale ed esterovestizione: la guida alle sentenze della Cassazione

    Stabilire dove una persona o una società è fiscalmente residente decide quali redditi l’Italia può tassare. È il terreno dell’esterovestizione, della residenza delle persone fisiche e della tassazione dei gruppi internazionali, su cui la Corte di Cassazione ha costruito principi ormai consolidati. Questa guida raccoglie le pronunce più utili, con il link a ogni sentenza commentata. Aggiornata a giugno 2026.

    In sintesi

    • Per le persone fisiche (annualità anteriori al 2024) il centro degli interessi vitali si individua dove si gestiscono in concreto gli affari economici: gli interessi economici pesano più dei legami affettivi.
    • In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, i criteri convenzionali (tie-breaker) prevalgono sulla presunzione interna di residenza, anche verso Stati a fiscalità privilegiata.
    • L’esterovestizione societaria ricorre quando una società con sede formale all’estero ha in Italia la direzione effettiva: l’onere della prova grava sul Fisco e serve una costruzione di puro artificio.
    • Nel regime CFC i redditi della controllata estera a fiscalità privilegiata si imputano per trasparenza al socio di fine periodo; nel transfer pricing i prezzi infragruppo devono rispettare il valore normale.
    • Gli schermi esteri non reggono: il trust controllato dal disponente è interposto e i redditi si tassano in capo a chi comanda; una società italiana può essere stabile organizzazione occulta del gruppo estero.

    La residenza fiscale delle persone fisiche

    Per le annualità anteriori al 2024, il «centro degli interessi vitali» che fonda il domicilio fiscale va individuato dove si gestiscono in concreto gli affari economici e patrimoniali: le relazioni affettive e familiari rilevano, ma non hanno ruolo prioritario (Cass. n. 16954 del 2022). Quando però opera una Convenzione contro le doppie imposizioni, le tie-breaker rules convenzionali prevalgono sulla presunzione interna di residenza in Italia, anche verso Stati a fiscalità privilegiata: se in base ad esse il contribuente è residente all’estero, i relativi redditi escono dalla base IRPEF italiana (Cass. n. 35284 del 2023).

    Interessi economici vs legami affettivi (Cass. 16954/2022)
    I criteri della Convenzione battono la presunzione interna (Cass. 35284/2023)

    L’esterovestizione delle società

    L’esterovestizione ricorre quando una società con sede formale all’estero ha in Italia la sede dell’amministrazione, cioè il luogo della direzione e gestione effettiva. L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la localizzazione italiana della gestione e il carattere artificioso della struttura estera, in un quadro che impone di rispettare la libertà di stabilimento (Cass. n. 4463 del 2022). La contestazione presuppone una costruzione di puro artificio, priva di reale sostanza economica (Cass. nn. 32155 e 32156 del 2025).

    Onere della prova e libertà di stabilimento (Cass. 4463/2022)
    Quando la società estera è in realtà italiana (Cass. 32155-32156/2025)

    Gruppi internazionali: CFC, stabile organizzazione e transfer pricing

    Il regime CFC (art. 167 TUIR) imputa per trasparenza al socio residente i redditi della controllata estera localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, e colpisce chi riveste la qualità di socio al 31 dicembre del periodo d’imposta (Cass. n. 18025 del 2025). Una società con sede in Italia può inoltre configurare una stabile organizzazione occulta – anche «plurima», cioè di più società estere dello stesso gruppo – a prescindere dalla forma giuridica (Cass. n. 7682 del 2002, caso Philip Morris). Nei prezzi infragruppo, infine, vale il valore normale, con una ripartizione precisa dell’onere della prova che non richiede al Fisco di dimostrare un intento elusivo (Cass. n. 13571 del 2021 e giurisprudenza conforme).

    CFC: la trasparenza colpisce il socio di fine periodo (Cass. 18025/2025)
    Stabile organizzazione occulta e plurima (Cass. 7682/2002)
    Transfer pricing: valore normale e onere della prova

    Trust e schermi esteri

    Il trust è fiscalmente irrilevante quando il disponente, pur avendo formalmente trasferito i beni al trustee, continua a esercitarne il controllo effettivo: in questi casi è un mero schermo interposto e i redditi vanno imputati direttamente a chi comanda davvero (Cass. n. 9096 del 2025).

    Trust estero «di comodo»: se comandi tu, paghi tu (Cass. 9096/2025)

    Norma di riferimento

    La residenza fiscale è disciplinata dall’art. 2 del TUIR per le persone fisiche e dall’art. 73 per le società; il regime delle controllate estere dall’art. 167 e la disciplina dei prezzi di trasferimento dall’art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per il quadro generale vedi la Guida al TUIR e la sezione Sentenze commentate.

    Altre guide pratiche

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • IMU: cosa ha deciso la Cassazione

    L’IMU (imposta municipale propria) è uno dei tributi su cui la Corte di Cassazione interviene più spesso: aree edificabili, esenzioni, abitazione principale, soggetto passivo. Questa guida raccoglie le pronunce più recenti e utili, con il link a ogni sentenza commentata. Aggiornata a giugno 2026.

    In sintesi

    • Un terreno è area edificabile già con il piano regolatore generale adottato dal Comune, anche senza piano attuativo; pure i cortili e i giardini classificati in «catasto F» possono essere tassati come aree edificabili sul valore venale.
    • L’esenzione sugli immobili merce spetta solo ai fabbricati costruiti ex novo dall’impresa, non a quelli acquistati e ristrutturati.
    • Il coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola è esente sui terreni agricoli anche se ha altri redditi; gli enti non commerciali sono esenti solo se l’attività è svolta con modalità non commerciali, e l’onere della prova è loro.
    • Dopo la Corte costituzionale n. 209/2022, due coniugi con residenze diverse hanno ciascuno la propria esenzione per abitazione principale, anche in Comuni diversi.
    • L’immobile inagibile gode della riduzione del 50% anche senza dichiarazione se lo stato è già noto al Comune; nel leasing risolto il soggetto passivo torna a essere la società concedente.

    Quando un’area è edificabile ai fini IMU

    Ai fini IMU un terreno è edificabile quando così qualificato dallo strumento urbanistico generale (PRG/PGT) adottato dal Comune, anche in assenza del piano attuativo: l’imposta è dovuta sul valore venale e grava sul contribuente l’onere di provare un valore inferiore (Cass. n. 33223 del 2025). La regola si estende anche alle aree urbane – cortili, giardini, spazi scoperti – classificate nella categoria fittizia «F», priva di rendita: anch’esse possono costituire aree fabbricabili tassabili sul valore venale (Cass. n. 26673 del 2025).

    Basta il piano regolatore, non il piano attuativo (Cass. 33223/2025)
    Cortili e giardini «catasto F» (Cass. 26673/2025)

    Le esenzioni: immobili merce, terreni agricoli, enti non commerciali

    L’esenzione per gli «immobili merce» – i fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita – è letta in modo restrittivo: «fabbricato costruito» significa edificato ex novo, non acquistato e poi ristrutturato (Cass. n. 10392 del 2025). Sui terreni agricoli, l’esenzione per coltivatori diretti e IAP dipende dalla permanente iscrizione nella previdenza agricola e spetta anche a chi ha altri redditi o è pensionato (Cass. n. 13510 del 2025). Per gli enti non commerciali, infine, non basta la natura dell’ente né la convenzione col SSN: occorre provare che l’attività è svolta con modalità non commerciali (Cass. n. 32690 del 2024).

    Immobili merce: solo fabbricati costruiti (Cass. 10392/2025)
    Coltivatore diretto esente anche con altri redditi (Cass. 13510/2025)
    Enti non commerciali: non basta la convenzione SSN (Cass. 32690/2024)

    Abitazione principale e coniugi con residenze diverse

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l’abitazione principale ai fini IMU si valuta sulla residenza e dimora del singolo possessore, non dell’intero nucleo familiare. Ne consegue che due coniugi con dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi – anche in Comuni diversi – possono fruire ciascuno della propria esenzione (Cass. n. 12608 del 2024).

    Coniugi con residenze diverse: doppia esenzione (Cass. 12608/2024)

    Soggetto passivo, fabbricati rurali e immobili inagibili

    In caso di risoluzione del leasing immobiliare il soggetto passivo IMU torna a essere la società di leasing (concedente) dalla data della risoluzione, a prescindere dalla riconsegna materiale del bene (Cass. n. 5447 del 2025). Per la ruralità di un fabbricato è sufficiente la specifica annotazione di ruralità negli atti catastali, che prevale sulla categoria di origine (Cass. n. 22031 del 2024). E per i fabbricati inagibili la base imponibile ridotta del 50% spetta anche senza dichiarazione, quando lo stato di inagibilità è già noto al Comune (Cass. n. 7048 del 2025).

    Leasing risolto: paga la società concedente (Cass. 5447/2025)
    Fabbricati rurali: basta l’annotazione catastale (Cass. 22031/2024)
    Immobili inagibili: riduzione del 50% (Cass. 7048/2025)

    IMU e deducibilità dalle imposte sui redditi

    Un capitolo collegato riguarda la deducibilità del tributo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 262/2020, ha dichiarato illegittima l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (IRES e IRPEF), trattandosi di un costo inerente. Resta invece legittima l’indeducibilità dall’IRAP, per la diversa struttura del tributo.

    IMU strumentale: deducibile dal reddito, non dall’IRAP (Corte cost. 262/2020)

    Norma di riferimento

    L’IMU è oggi disciplinata dall’art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; per gli anni d’imposta precedenti rilevano il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e, per l’ICI, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Per le altre pronunce commentate vedi la sezione Sentenze commentate.

    Altre guide pratiche

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Agevolazione prima casa: cosa ha deciso la Cassazione

    L’agevolazione «prima casa» riduce l’imposta di registro (o l’IVA) sull’acquisto dell’abitazione, ma è circondata da requisiti e cause di decadenza su cui la Corte di Cassazione interviene di continuo. Questa guida raccoglie le pronunce più recenti e utili su residenza, vendita entro cinque anni, cause ostative e pertinenze, con il link a ogni sentenza commentata. Aggiornata a giugno 2026.

    In sintesi

    • La residenza va trasferita nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto: l’obbligo riguarda il Comune, non quel preciso immobile, e il ritardo nei lavori non è forza maggiore.
    • Vendere la casa entro 5 anni fa decadere il bonus, salvo riacquistare entro un anno, dopo la vendita, un’altra abitazione da adibire a residenza principale.
    • Cedere entro 5 anni il solo usufrutto (non la piena proprietà) non comporta la decadenza.
    • Possedere anche solo una quota di un’altra abitazione nello stesso Comune, pure in comproprietà col coniuge, preclude l’agevolazione.
    • Il beneficio si estende anche alle pertinenze dell’abitazione (ad esempio il giardino), oltre alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

    La residenza nel Comune entro 18 mesi

    Per conservare l’agevolazione occorre trasferire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Con l’ordinanza n. 29069 del 2025 la Cassazione ha chiarito che l’obbligo è riferito al Comune e non allo specifico immobile acquistato: l’inabitabilità o il ritardo dei lavori non integra la «forza maggiore» che sospende il termine, perché questa richiede un evento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, non imputabile al contribuente.

    Residenza in 18 mesi e forza maggiore (Cass. 29069/2025)

    La vendita o cessione dell’immobile entro 5 anni

    La rivendita della «prima casa» entro cinque anni dall’acquisto fa decadere dall’agevolazione. La decadenza è evitata solo dal riacquisto, successivo alla vendita ed entro un anno, di un altro immobile da destinare ad abitazione principale: un immobile comprato prima della cessione non salva il beneficio (Cass. n. 24479 del 2025).

    Attenzione però all’oggetto del trasferimento: cedere entro il quinquennio il solo diritto di usufrutto, conservando la nuda proprietà, non equivale a trasferire l’immobile e non fa scattare la decadenza (Cass. n. 25863 del 2025).

    Vendita entro 5 anni e riacquisto (Cass. 24479/2025)
    Cessione del solo usufrutto (Cass. 25863/2025)

    Quando il bonus non spetta: un’altra casa nello stesso Comune

    Costituisce causa ostativa la titolarità di un’altra abitazione nello stesso Comune dove si compra. Per la Cassazione (n. 24477 del 2025) basta possederne anche solo una quota in comproprietà col coniuge – tanto in comunione legale quanto ordinaria – perché l’agevolazione sul nuovo acquisto sia preclusa.

    Quota in comproprietà col coniuge (Cass. 24477/2025)

    Cosa copre l’agevolazione: anche le pertinenze

    Il beneficio non si ferma all’abitazione: si estende alle sue pertinenze. La Cassazione (n. 2351 del 2024) ha precisato che l’elenco delle categorie catastali della nota II-bis (C/2 magazzino, C/6 box, C/7 tettoia) non è tassativo nel senso di escludere altre pertinenze effettive, come il giardino destinato in modo durevole a servizio della casa.

    L’agevolazione sul giardino pertinenza (Cass. 2351/2024)

    Norma di riferimento

    L’agevolazione «prima casa» è disciplinata dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro). Per le altre pronunce in materia vedi la sezione Imposta di Registro.

    Altre guide pratiche

    Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Mobbing sul lavoro: come riconoscerlo, provarlo e tutelarsi

    Con il termine mobbing si indicano comportamenti vessatori e ripetuti subiti dal lavoratore sul posto di lavoro. In Italia non esiste una legge che lo definisca espressamente: la tutela si costruisce a partire dall’articolo 2087 del Codice civile, che impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di chi lavora, e dai principi costituzionali sulla salute.

    Quando si parla di mobbing

    Secondo l’orientamento della giurisprudenza, il mobbing richiede:

    • una pluralità di condotte ostili (umiliazioni, isolamento, demansionamento, controlli pretestuosi, sottrazione di mansioni);
    • il loro carattere sistematico e prolungato nel tempo;
    • un intento persecutorio o di emarginazione del lavoratore;
    • un danno alla salute o alla professionalità e il nesso causale con le condotte.

    Non basta quindi un singolo episodio o una normale conflittualità: serve un disegno vessatorio che si ripete nel tempo.

    Mobbing, demansionamento e straining

    È importante distinguere figure diverse. Il demansionamento (art. 2103 c.c.) è l’assegnazione a mansioni inferiori e può essere uno degli atti del mobbing, ma di per sé ha una tutela autonoma. Lo straining è una forma «attenuata»: una situazione stressante creata volontariamente ma priva del carattere continuativo del mobbing. Anche lo straining, secondo la giurisprudenza, può dare diritto al risarcimento.

    Cosa deve provare il lavoratore

    Chi lamenta il mobbing deve fornire elementi su condotte, durata e sistematicità, sull’intento persecutorio e sul danno subito. Sono utili documenti (e-mail, ordini di servizio, certificati medici), testimonianze e una valutazione medico-legale che attesti il danno alla salute e il collegamento con l’ambiente di lavoro.

    Le tutele

    Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno (biologico, morale ed eventualmente professionale) e, in alcuni casi, il riconoscimento da parte dell’INAIL. Sul piano pratico è opportuno raccogliere prove fin da subito, rivolgersi alle rappresentanze sindacali o a un legale e, se la salute è compromessa, documentare la situazione dal punto di vista sanitario.

    Esempio pratico

    Caio, dopo aver rifiutato un trasferimento, viene progressivamente svuotato delle sue mansioni, escluso dalle riunioni e sottoposto a richiami pretestuosi per mesi, fino a sviluppare un disturbo certificato. Documentando le condotte e il danno, agisce per ottenere il risarcimento, facendo valere la violazione dell’art. 2087 c.c.

    Vedi anche

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Dichiarazione di successione: come si fa, chi è obbligato e termini

    Alla morte di una persona, gli eredi devono in genere presentare la dichiarazione di successione: l’atto con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate la composizione del patrimonio ereditario e si calcolano le imposte dovute. Serve anche per la voltura catastale degli immobili e per lo svincolo di conti e titoli.

    Entro quando si presenta

    Il termine è di 12 mesi dalla data di apertura della successione, che di regola coincide con la data del decesso. La presentazione tardiva comporta sanzioni e interessi, per questo è importante rispettare la scadenza.

    Chi è obbligato

    Sono tenuti alla presentazione gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (o i loro rappresentanti legali), nonché chi è stato immesso nel possesso dei beni. È sufficiente che uno solo degli obbligati presenti la dichiarazione perché valga per tutti.

    Come si presenta

    La dichiarazione si invia in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello che comprende anche la domanda di volture catastali. Vanno indicati gli eredi, i beni (immobili, conti, titoli, aziende) e le passività deducibili (ad esempio alcuni debiti del defunto e le spese funebri nei limiti previsti).

    Le imposte

    L’imposta di successione si applica con aliquote e franchigie che dipendono dal grado di parentela:

    • Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori): aliquota 4%, con franchigia di 1.000.000 € per ciascun erede.
    • Fratelli e sorelle: 6%, con franchigia di 100.000 €.
    • Altri parenti fino al quarto grado e affini entro i limiti di legge: 6% senza franchigia.
    • Altri soggetti: 8% senza franchigia.

    Se nell’eredità ci sono immobili si pagano inoltre l’imposta ipotecaria (2%) e quella catastale (1%) sul valore catastale.

    Come e quando si paga: l’autoliquidazione

    Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024) l’imposta di successione non è più liquidata dall’ufficio: è il dichiarante stesso, in sede di dichiarazione (quadro EF), a calcolarla e versarla in autoliquidazione, insieme a imposta ipotecaria, catastale e di bollo. Il versamento va effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (quindi, di fatto, entro 15 mesi dal decesso). Se l’importo è pari o superiore a 1.000 € si può rateizzare: un acconto di almeno il 20%, poi il resto in 8 rate trimestrali (fino a 20.000 €) o 12 rate trimestrali (oltre 20.000 €). Per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024 vale ancora la vecchia regola: l’imposta la liquida l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

    Quando non serve presentarla

    È previsto un esonero quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000 € e non comprende immobili o diritti reali immobiliari.

    Esempio pratico

    Alla morte del padre, Tizio e la madre ereditano la casa e un conto corrente. Entro 12 mesi Tizio presenta la dichiarazione telematica con la voltura catastale; sull’immobile pagano ipotecaria e catastale, mentre l’imposta di successione non è dovuta perché il valore rientra nella franchigia di un milione di euro per ciascuno.

    Vedi anche

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Garanzia legale 24 mesi: riparazione, sostituzione o rimborso

    Quando un prodotto acquistato si rivela difettoso, il consumatore è tutelato dalla garanzia legale di conformità, prevista dal Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, articoli 128 e seguenti). È una garanzia obbligatoria e gratuita, diversa da quelle «commerciali» offerte in più dai venditori o dalle case produttrici.

    Quanto dura e cosa copre

    Il venditore risponde dei difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla consegna del bene. Un prodotto non è conforme, ad esempio, quando non funziona come dovrebbe, non corrisponde alla descrizione o non ha le qualità promesse.

    La presunzione dei 12 mesi

    Un aspetto decisivo riguarda la prova: i difetti che si manifestano entro 12 mesi dalla consegna si presumono esistenti già in quel momento. Tocca quindi al venditore dimostrare il contrario. Dopo i 12 mesi (e fino ai 24) l’onere della prova si sposta progressivamente sul consumatore.

    Quali rimedi puoi chiedere

    I rimedi seguono un ordine:

    • In primo luogo, riparazione o sostituzione del bene, gratuite e in tempi ragionevoli, senza notevoli inconvenienti.
    • Se la riparazione o la sostituzione sono impossibili, troppo onerose o non vengono eseguite, si può chiedere una riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto pagato.

    Verso chi vale e i termini

    La garanzia legale si fa valere nei confronti del venditore, cioè del negozio o del sito presso cui si è acquistato, non del produttore. Per le novità introdotte nel 2021 (in vigore dal 2022) è venuto meno il vecchio obbligo di denunciare il difetto entro 2 mesi: oggi è comunque consigliabile segnalarlo per iscritto e conservare scontrino o fattura.

    Esempio pratico

    Caio acquista un elettrodomestico che, dopo otto mesi, smette di funzionare per un difetto. Poiché il guasto è comparso entro i 12 mesi, è il venditore a dover provare che non si tratta di un difetto originario. Caio chiede la riparazione gratuita; non essendo possibile in tempi ragionevoli, ottiene la sostituzione.

    Vedi anche

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Anticipo del TFR: requisiti e come richiederlo

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) si percepisce di regola alla cessazione del rapporto di lavoro, ma in alcuni casi il dipendente può chiederne un’anticipazione mentre è ancora in servizio. La regola generale è nell’articolo 2120 del Codice civile.

    I requisiti di base

    • Anzianità: almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
    • Misura: l’anticipo non può superare il 70% del TFR maturato fino a quel momento.
    • Frequenza: può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

    Per quali spese si può chiedere

    La legge ammette l’anticipazione per causali ben precise:

    • Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
    • Congedi previsti dalla legge, come il congedo parentale e il congedo per la formazione.

    I limiti per il datore di lavoro

    Il datore non è tenuto a soddisfare tutte le richieste contemporaneamente: la legge fissa un tetto annuo, entro il 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del numero totale dei dipendenti. In caso di più domande, vengono valutati criteri di precedenza. I contratti collettivi possono prevedere condizioni di miglior favore, ad esempio causali ulteriori o percentuali più alte.

    Attenzione al TFR in fondo pensione

    Chi ha scelto di destinare il TFR alla previdenza complementare (fondo pensione) non segue queste regole, ma quelle delle anticipazioni del fondo, che prevedono condizioni e percentuali proprie. È bene verificare il regolamento del fondo prima di presentare la richiesta.

    Esempio pratico

    Tizio lavora da dieci anni nella stessa azienda e deve sostenere una spesa sanitaria straordinaria. Avendo superato gli 8 anni di anzianità, chiede al datore l’anticipo del TFR fino al 70% di quanto maturato, allegando la documentazione della spesa.

    Vedi anche

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.