Autore: Andrea Marton

  • Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente

    Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente

    Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

    In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

    Articolo così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.

  • Articolo 63 Codice di Procedura Civile: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

    Articolo 63 Codice di Procedura Civile: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

    Art. 63 c.p.c. – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

    Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.

    Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.

  • Articolo 62 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Articolo 62 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

  • Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico

    Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico

    Art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

    La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 60 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

    Articolo 60 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

    Art. 60 c.p.c. – Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

    quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

    quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

  • Articolo 59 Codice di Procedura Civile: Attività dell’ufficiale giudiziario

    Articolo 59 Codice di Procedura Civile: Attività dell’ufficiale giudiziario

    Art. 59 c.p.c. – Attività dell’ufficiale giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

  • Articolo 58 Codice di Procedura Civile: Altre attività del cancelliere

    Articolo 58 Codice di Procedura Civile: Altre attività del cancelliere

    Art. 58 c.p.c. – Altre attività del cancelliere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

  • Articolo 57 Codice di Procedura Civile: Attività del cancelliere

    Articolo 57 Codice di Procedura Civile: Attività del cancelliere

    Art. 57 c.p.c. – Attività del cancelliere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

    Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

    Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

  • Articolo 56 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 56 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 56 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 55 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 55 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 55 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.