Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del consulente
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Articolo così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.
