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Materia: Reati tributari / dichiarazione infedele · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione penale, 21 gennaio 2025, n. 2383
- Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) scatta solo se l’imposta evasa supera le soglie di punibilità.
- Nel calcolare l’imposta evasa il giudice penale applica le regole tributarie, ma con i limiti propri del processo penale (a favore dell’imputato).
- I costi realmente sostenuti, anche se non contabilizzati («in nero»), vanno computati se ne risulta la certezza o almeno un ragionevole dubbio sulla loro esistenza: se permane il dubbio sul superamento della soglia, niente reato.
Il caso
A un contribuente viene contestata la dichiarazione infedele. L’imposta evasa calcolata dall’accusa supererebbe la soglia di punibilità, ma l’imputato deduce l’esistenza di costi non contabilizzati che, se considerati, riporterebbero l’evasione sotto soglia, facendo venir meno il reato.
La decisione
La Corte ribadisce i criteri di determinazione dell’imposta evasa rilevante in sede penale (art. 1, lett. f, del D.Lgs. 74/2000). Il giudice penale non può prescindere dalle regole tributarie sul calcolo della base imponibile, ma le applica con i limiti derivanti dalla diversa finalità del processo penale. Ne consegue che i costi effettivamente sostenuti, anche se non annotati nelle scritture contabili, concorrono a determinare il reddito imponibile e, quindi, l’imposta evasa, a condizione che ne risulti la certezza o, quanto meno, un ragionevole dubbio sulla loro esistenza, fondato su elementi di fatto verificabili e non su mere congetture.
La conseguenza è di favore per l’imputato: se, computati tali costi, permane un ragionevole dubbio sul superamento della soglia di punibilità, il giudice deve escludere la sussistenza del reato. Resta invece ferma la rilevanza, a carico dell’imputato, dei costi inesistenti, cioè non corrispondenti alla realtà.
Il principio di diritto
Ai fini del superamento delle soglie di punibilità dei reati tributari, i costi afferenti ai ricavi concorrono a formare il reddito e sono computabili se risultano da elementi certi e precisi, anche quando non indicati nelle scritture contabili; in presenza di ragionevole dubbio sul superamento della soglia il giudice deve assolvere.
Implicazioni pratiche
La pronuncia segna una differenza importante rispetto al processo tributario, dove i costi non documentati spesso non sono deducibili: in sede penale, ai fini della soglia, rilevano i costi reali anche se «in nero», purché supportati da elementi concreti. Per la difesa è quindi decisivo allegare e documentare i costi effettivamente sostenuti, distinguendoli nettamente dai costi inesistenti (che invece aggravano la posizione). La valutazione è sull’esistenza reale dell’onere, non sulla sua mera annotazione.
Domande frequenti
I costi non registrati contano per la soglia penale?
Sì. Ai fini dell’imposta evasa rilevante per il reato, i costi realmente sostenuti si computano anche se non contabilizzati, se ne risulta la certezza o un ragionevole dubbio sulla loro esistenza.
Cosa succede se resta un dubbio sul superamento della soglia?
Il giudice deve escludere il reato: in presenza di un ragionevole dubbio, basato su fatti verificabili, sul superamento della soglia di punibilità, la dichiarazione infedele non è configurabile.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza 21 gennaio 2025, n. 2383.
- Artt. 1, lett. f), e 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reato di dichiarazione infedele e nozione di imposta evasa).