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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: IRPEF / redditi diversi · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 2025, n. 34140

In sintesi
  • La plusvalenza da cessione di partecipazioni (reddito diverso, artt. 67-68 TUIR) si realizza alla firma del contratto: è questo il momento che fissa l’esistenza della plusvalenza e il regime applicabile (ad esempio l’aliquota dell’anno).
  • La sua tassabilità, però, segue il principio di cassa: si tassa nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo è effettivamente incassato.
  • Il mancato incasso non annulla la plusvalenza, ma ne posticipa la tassazione.

Il caso

Un socio cede le proprie quote con un contratto firmato in un anno, ma il prezzo viene pagato (in tutto o in parte) in un periodo d’imposta diverso, ad esempio a rate. Ci si chiede quando vada tassata la plusvalenza: al momento della stipula o a quello dell’incasso.

La decisione

La Corte distingue due momenti logicamente e giuridicamente diversi. La realizzazione della plusvalenza coincide con il perfezionamento del contratto di cessione: è in quell’istante che sorge il diritto di credito al corrispettivo e, con esso, la componente positiva di reddito; questo momento è decisivo per stabilire l’esistenza della plusvalenza e il regime ad essa applicabile (ad esempio l’aliquota vigente in quell’anno).

La tassazione, invece, segue il principio di cassa che governa i redditi diversi: la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo è percepito. Di conseguenza, il mancato o differito incasso non fa venir meno la plusvalenza, ma ne rinvia la tassabilità al momento dell’effettiva riscossione; in caso di pagamento dilazionato, l’imposizione segue gli incassi.

Il principio di diritto

La plusvalenza da cessione di partecipazioni si realizza con la conclusione del contratto, che ne determina l’esistenza e il regime applicabile, ma diviene imponibile, secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo è effettivamente percepito.

Implicazioni pratiche

Per chi vende partecipazioni con pagamento dilazionato o con clausole di earn out, la plusvalenza va dichiarata man mano che si incassa, e non tutta nell’anno della firma. Attenzione però: la data dell’atto resta decisiva per individuare il regime e l’aliquota applicabili. È quindi importante coordinare i due profili — momento del contratto e momento degli incassi — sia per la corretta dichiarazione sia per la pianificazione. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Domande frequenti

Quando si tassa la plusvalenza da vendita di quote?

Nel periodo d’imposta in cui incassi il corrispettivo (principio di cassa), anche se il contratto è stato firmato in un anno diverso.

Se non mi pagano subito devo comunque dichiarare la plusvalenza?

No, la tassazione è rinviata al momento dell’incasso. Il mancato pagamento non annulla la plusvalenza, ma ne posticipa la tassabilità; la data dell’atto resta rilevante per il regime applicabile.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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