← Torna a Sentenze commentate
Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Materia: IRPEF / redditi diversi — plusvalenze immobiliari · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 26 giugno 2025, n. 17198

In sintesi
  • La plusvalenza da cessione di un terreno edificabile è tassabile come reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. b, TUIR), a prescindere dal periodo di possesso.
  • Ai fini fiscali un terreno è edificabile se incluso nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche in mancanza dell’approvazione regionale e degli strumenti attuativi.
  • Conta l’edificabilità potenziale riconosciuta dalla pianificazione urbanistica, non l’effettiva possibilità immediata di costruire.

Il caso

Un contribuente vende un terreno. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento, contesta la mancata dichiarazione della plusvalenza, ritenendo il terreno edificabile perché incluso nel piano regolatore generale adottato dal Comune. Il contribuente obietta che, mancando l’approvazione regionale e i piani attuativi, il terreno non era ancora concretamente edificabile e dunque la cessione non genererebbe reddito imponibile.

La decisione

La Corte conferma un criterio ormai stabile. Ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, un’area deve considerarsi edificabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del piano. Conta quindi l’edificabilità potenziale, cioè la vocazione edificatoria già espressa dalla pianificazione, e non la possibilità immediata e concreta di costruire.

Ne consegue che la plusvalenza realizzata con la cessione onerosa del terreno così qualificato costituisce reddito diverso imponibile ai fini IRPEF, a prescindere dalla durata del possesso (a differenza di quanto avviene per i fabbricati e i terreni non edificabili, dove rileva il quinquennio).

Il principio di diritto

Un terreno si considera fiscalmente edificabile, con conseguente imponibilità della plusvalenza come reddito diverso ex art. 67 TUIR, già per effetto della sua inclusione nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione e privo di strumenti attuativi, rilevando l’edificabilità potenziale e non quella concreta e attuale.

Implicazioni pratiche

Chi vende un terreno deve verificare con attenzione la sua qualificazione urbanistica già allo stadio di piano adottato: anche senza l’approvazione regionale, la cessione può far emergere una plusvalenza tassabile, da indicare in dichiarazione (salvo l’opzione per l’imposta sostitutiva in atto notarile, dove ammessa). Sottovalutare questo passaggio espone ad accertamento e sanzioni. Va inoltre ricordato che, per i terreni edificabili, la tassazione prescinde dal quinquennio. Approfondimenti nella sezione TUIR.

Domande frequenti

Quando un terreno è edificabile ai fini della plusvalenza?

Quando è incluso nel piano regolatore generale adottato dal Comune. Secondo la Cassazione non servono l’approvazione regionale né i piani attuativi: basta l’edificabilità potenziale riconosciuta dalla pianificazione.

La plusvalenza sul terreno edificabile si tassa anche dopo cinque anni?

Sì. Per i terreni edificabili la plusvalenza è reddito diverso imponibile a prescindere dal periodo di possesso, diversamente da fabbricati e terreni non edificabili per cui rileva il quinquennio.

Fonti

Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Hai un caso simile?
Il blog commenta la sentenza.
Lo studio difende il tuo caso.
Scopri i servizi →

Hai una domanda su questa sentenza?

Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.

Scrivici

Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.

Niente newsletter, niente spam. Usiamo i tuoi dati solo per risponderti.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.