Indice
Testo dell'articoloVigente
Materia: Reddito d’impresa / costi di sponsorizzazione · Riferimento: Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 novembre 2025, n. 30036 · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
- Le spese di sponsorizzazione verso società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) sono assistite, entro 200.000 euro annui, da una presunzione assoluta di natura pubblicitaria.
- Ricorrendone i presupposti, il Fisco non può contestarne la congruità, l’utilità commerciale né l’antieconomicità: il costo è integralmente deducibile.
- Fuori dai requisiti di legge (o oltre la soglia), torna invece il giudizio ordinario di inerenza, di tipo qualitativo.
Il caso
Una società deduce i costi di sponsorizzazione versati a un’associazione sportiva dilettantistica. L’Agenzia delle Entrate disconosce la deduzione contestando che la spesa sarebbe antieconomica e sproporzionata rispetto al ritorno pubblicitario effettivamente conseguito. Il punto: per le sponsorizzazioni allo sport dilettantistico l’ufficio può sindacare l’utilità e la congruità della spesa, oppure opera una regola speciale di favore?
La decisione
La Corte applica la disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, della L. 289/2002: i corrispettivi in denaro o in natura erogati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, fino all’importo annuo di 200.000 euro, spese di pubblicità. Si tratta di una presunzione assoluta: ricorrendone i presupposti (soggetto sponsorizzato qualificato, effettiva attività promozionale, rispetto del tetto), la natura pubblicitaria e la piena deducibilità del costo non sono superabili con prova contraria.
Di conseguenza l’Amministrazione non può contestare la congruità della spesa, invocarne l’antieconomicità o sindacare l’effettivo ritorno pubblicitario: la valutazione di convenienza esula dal giudizio. La Corte ricorda, in linea generale, che l’inerenza resta un giudizio qualitativo e non quantitativo; ma nel campo delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche la presunzione legale rende irrilevante ogni indagine sull’utilità della spesa.
Il principio di diritto
I corrispettivi erogati a società e associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite annuo di 200.000 euro e in presenza dei requisiti di legge, costituiscono spese di pubblicità per presunzione assoluta ex art. 90, comma 8, L. 289/2002, integralmente deducibili, senza che l’Amministrazione possa contestarne la congruità, l’antieconomicità o l’effettivo ritorno pubblicitario.
Implicazioni pratiche
Per le imprese che investono nello sport dilettantistico la pronuncia offre una forte certezza: rispettati la soglia dei 200.000 euro e i requisiti soggettivi e formali, il costo è deducibile senza che il Fisco possa eccepire la sproporzione. Restano essenziali la tracciabilità del pagamento, un contratto di sponsorizzazione effettivo e la reale attività promozionale: la presunzione presuppone che l’operazione sia genuina e non simulata. Oltre la soglia, o in difetto dei requisiti, si torna al giudizio ordinario di inerenza. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Domande frequenti
Il Fisco può contestare che la sponsorizzazione allo sport dilettantistico è troppo alta?
No, se si resta entro 200.000 euro l’anno e ricorrono i requisiti di legge: opera una presunzione assoluta di natura pubblicitaria, per cui congruità e ritorno effettivo non sono sindacabili.
Cosa serve per beneficiare della deducibilità piena?
Un soggetto sponsorizzato qualificato (ASD/SSD), un contratto di sponsorizzazione effettivo, una reale attività promozionale, pagamenti tracciabili e il rispetto del tetto annuo di 200.000 euro.
Fonti
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 13 novembre 2025, n. 30036.
- Art. 90, comma 8, della L. 27 dicembre 2002, n. 289; artt. 108 e 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.