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Materia: Reati tributari / criptovalute e NFT non dichiarati · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezione III penale, 28 febbraio 2025, n. 8269
- L’omessa dichiarazione dei proventi derivanti da criptovalute e NFT può integrare il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se, convertiti in valuta corrente, superano le soglie di punibilità.
- Il mero possesso di cripto non dichiarate non è di per sé penalmente rilevante: lo diventa l’omessa indicazione dei redditi generati dalla loro cessione.
- L’incertezza normativa sul trattamento fiscale delle cripto non esclude il dolo: la circolare AdE 30/E del 2023 non ha introdotto nuove norme, ma interpretato principi già ricavabili dal sistema.
Il caso
Un artista digitale viene indagato per dichiarazione infedele: aveva omesso di dichiarare i redditi derivanti dalla vendita di NFT delle proprie opere e dal successivo incasso in criptovaluta (Ether). La difesa invoca l’incertezza normativa esistente all’epoca sul trattamento fiscale delle cripto.
La decisione
La Corte respinge la tesi difensiva. L’omessa dichiarazione dei proventi da criptovalute e NFT integra la dichiarazione infedele quando tali proventi, convertiti in euro, superano le soglie di punibilità previste dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. Il semplice possesso di valute virtuali non è reato; lo diventa l’omessa indicazione dei redditi realizzati con la loro cessione o con operazioni imponibili.
Quanto al dolo, la Corte chiarisce che l’incertezza normativa sulle cripto non scrimina: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2023 non ha introdotto nuove disposizioni, ma si è limitata a interpretare principi già desumibili dall’ordinamento tributario. L’errore sul trattamento fiscale non costituisce, quindi, valida giustificazione, essendo già chiare le regole sulla tassazione dei relativi redditi.
Il principio di diritto
Integra il reato di dichiarazione infedele l’omessa dichiarazione dei proventi derivanti da criptovalute e NFT che, convertiti in valuta corrente, superino le soglie di punibilità; la preesistente incertezza normativa sul trattamento fiscale delle cripto-attività non esclude il dolo, non avendo la prassi amministrativa carattere innovativo rispetto ai principi già vigenti.
Implicazioni pratiche
Chi realizza guadagni con criptovalute o NFT deve dichiararli: l’omissione, oltre alle conseguenze tributarie, può avere rilievo penale se si superano le soglie. La pronuncia riguarda annualità ante riforma; dal 2023 (legge 197/2022) il quadro è stato riordinato con una disciplina espressa delle cripto-attività (imposta sostitutiva sulle plusvalenze, quadro RW per il monitoraggio). Resta fondamentale tracciare operazioni e controvalori in euro al momento di ciascuna cessione. La buona fede va dimostrata e non si presume dall’incertezza interpretativa.
Domande frequenti
Devo dichiarare i guadagni in criptovalute?
Sì. I proventi da cessione di cripto e NFT sono redditi imponibili; l’omessa dichiarazione, oltre alle sanzioni tributarie, può configurare la dichiarazione infedele se si superano le soglie penali.
L’incertezza sulle regole fiscali mi salva dal reato?
No. Secondo la Cassazione l’incertezza normativa non esclude il dolo: la circolare AdE 30/E del 2023 ha solo interpretato principi già vigenti, senza introdurre nuove norme.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 28 febbraio 2025, n. 8269.
- Art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; art. 67 del D.P.R. 917/1986 (TUIR); legge 29 dicembre 2022, n. 197 (disciplina delle cripto-attività dal 2023).