Testo dell'articoloVigente
Con la sentenza 28 febbraio 2025, n. 8269, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione stabilisce che l’omessa dichiarazione dei proventi derivanti dalla vendita di opere d’arte digitale in NFT, incassati in criptovaluta, può integrare il reato di dichiarazione infedele. Il valore va dichiarato anche se la cripto non è convertita in euro, e l’incertezza normativa dell’epoca non scrimina il dolo. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗
La vicenda
Un artista digitale crea opere e le cede sul mercato sotto forma di NFT (token non fungibili), ricevendo come corrispettivo criptovaluta (Ether). Non dichiara i relativi proventi. Scatta un procedimento penale per dichiarazione infedele. La difesa eccepisce l’incertezza normativa che, all’epoca dei fatti, circondava il trattamento fiscale delle cripto-attività, sostenendo che mancasse il dolo.
La questione giuridica
Tre i nodi affrontati dalla Corte: (i) se i proventi da cessione di NFT costituiscano reddito imponibile e di quale categoria; (ii) se il corrispettivo in criptovaluta vada dichiarato anche quando non è convertito in moneta avente corso legale; (iii) se la situazione di incertezza interpretativa sulle cripto-attività precedente agli interventi del 2023 escluda il dolo del reato tributario.
Il principio di diritto affermato
Integra il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) l’omessa indicazione dei proventi derivanti dalla cessione di opere d’arte digitale incorporate in NFT e incassati in criptovaluta, quando il loro valore superi le soglie di punibilità. Tali proventi, derivando dallo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, rientrano nei redditi di lavoro autonomo (artt. 53 e 54 TUIR) e devono essere dichiarati anche se la criptovaluta non è stata convertita in euro. La preesistente incertezza normativa sul trattamento fiscale delle cripto-attività non esclude il dolo, poiché l’obbligo dichiarativo dei redditi in natura era già desumibile dal sistema prima della disciplina espressa introdotta nel 2023.
La motivazione in sintesi
La Corte muove dalla qualificazione del reddito: le opere digitali vendute tramite NFT generano proventi che derivano dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e, come tali, vanno ricondotti ai redditi di lavoro autonomo. Il corrispettivo percepito in criptovaluta costituisce un compenso in natura, imponibile al momento della percezione: la mancata conversione in euro non sposta il momento impositivo né esclude l’obbligo di dichiarare il controvalore.
Sul piano soggettivo, la Corte respinge la tesi dell’incertezza normativa. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2023 non ha carattere innovativo: si è limitata a interpretare principi già ricavabili dall’ordinamento tributario. L’obbligo di dichiarare i redditi, anche in natura, preesisteva. Pertanto l’errore sul trattamento fiscale non costituisce valida giustificazione e non esclude il dolo della dichiarazione infedele, una volta superate le soglie di punibilità.
Resta fermo che il mero possesso di valute virtuali non è penalmente rilevante: a contare è l’omessa indicazione dei redditi realizzati con la loro cessione o con operazioni imponibili.
Le norme rilevanti
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – disciplina la dichiarazione infedele: punisce chi indica in dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi, al superamento delle soglie di imposta evasa e di elementi attivi sottratti a tassazione.
- Artt. 53 e 54 TUIR (D.P.R. 917/1986) – individuano e quantificano i redditi di lavoro autonomo, nei quali la Corte colloca i proventi della cripto-arte derivanti dallo sfruttamento dell’opera dell’ingegno.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – la legge di bilancio 2023 ha riordinato la disciplina delle cripto-attività (imposta sostitutiva sulle plusvalenze, obblighi di monitoraggio nel quadro RW), ma senza creare ex novo l’obbligo dichiarativo dei redditi prodotti.
Le conseguenze pratiche per il contribuente
Chi opera con criptovalute e NFT deve dichiarare i proventi, pena conseguenze non solo tributarie ma anche penali al superamento delle soglie.
| Cosa fa scattare il reato | Cosa non è di per sé reato |
|---|---|
| Omettere i redditi da cessione di NFT/cripto oltre soglia | Il mero possesso di valute virtuali non dichiarate |
| Non dichiarare il compenso in cripto anche se non convertito | Detenere cripto senza realizzare proventi imponibili |
| Invocare l’incertezza normativa per giustificare l’omissione | – |
La pronuncia riguarda annualità anteriori alla riforma; dal 2023 il quadro è stato riordinato con una disciplina espressa delle cripto-attività. Resta cruciale tracciare ogni operazione, registrare il controvalore in euro al momento della percezione e adempiere agli obblighi di monitoraggio (quadro RW). La buona fede va dimostrata e non si presume dall’incertezza interpretativa.
L’orientamento
La decisione si inserisce nel più ampio sforzo di adattare le categorie tributarie tradizionali al fenomeno delle cripto-attività, affermando che la novità tecnologica non sospende gli obblighi dichiarativi già vigenti. Il principio è duplice: per la qualificazione reddituale (la cripto-arte come reddito di lavoro autonomo) e per il profilo soggettivo (l’incertezza interpretativa non basta a escludere il dolo). La pronuncia ha valore di orientamento per tutte le situazioni «ante riforma».
Spunti pratici
Cosa significa, in concreto, per chi guadagna con cripto e NFT?
- Dichiarare sempre i proventi. Vendere NFT o cedere cripto genera reddito imponibile da indicare in dichiarazione, a prescindere dalla conversione in euro.
- Registrare il controvalore. Annotare il valore in euro di ogni incasso al momento della percezione è la base per quantificare correttamente il reddito.
- Non confidare nell’incertezza normativa. Per la Cassazione non scrimina: l’obbligo dichiarativo dei redditi in natura preesisteva alle circolari del 2023.
- Curare il monitoraggio. Dal 2023 le cripto-attività vanno indicate anche nel quadro RW; l’omissione genera ulteriori sanzioni.
Esempio. Tizio, illustratore, vende NFT delle sue opere e incassa 50 Ether che non converte in euro. Pensa di non dover dichiarare nulla finché non li trasforma in moneta. Sbaglia: il compenso in cripto è reddito di lavoro autonomo imponibile alla percezione; se il controvalore supera le soglie e Tizio omette di dichiararlo, rischia la dichiarazione infedele. Approfondimenti nella sezione TUIR.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 28 febbraio 2025, n. 8269.
- Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; artt. 53 e 54 D.P.R. 917/1986 (TUIR); legge 29 dicembre 2022, n. 197 (disciplina delle cripto-attività dal 2023).
Avvertenza. Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno sempre verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Domande frequenti
Devo dichiarare i guadagni in criptovalute e NFT?
Sì. I proventi da cessione di cripto e NFT sono redditi imponibili. Per la cripto-arte si tratta di redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54 TUIR), da dichiarare anche se la criptovaluta non è convertita in euro.
Se non converto la cripto in euro devo comunque dichiararla?
Sì. Il compenso percepito in criptovaluta è imponibile al momento della percezione: la mancata conversione in moneta legale non sposta il momento impositivo né esclude l'obbligo dichiarativo, secondo la Cassazione 8269/2025.
Il mero possesso di criptovalute non dichiarate è reato?
No. Il semplice possesso di valute virtuali non è penalmente rilevante. Diventa rilevante l'omessa indicazione dei redditi realizzati con la cessione o con operazioni imponibili, al superamento delle soglie penali.
L'incertezza sulle regole fiscali mi salva dal reato?
No. Secondo la Cassazione l'incertezza normativa non esclude il dolo: la circolare AdE 30/E del 2023 ha solo interpretato principi già vigenti, senza introdurre nuove norme. L'obbligo di dichiarare i redditi in natura preesisteva.
Cosa è cambiato dal 2023 per le cripto-attività?
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha riordinato la materia con un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e obblighi di monitoraggio nel quadro RW. La riforma non ha però creato ex novo l'obbligo di dichiarare i redditi prodotti.